Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/04/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 15323/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 15323 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
con l'avv. BELLON MONICA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. BELLON MONICA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni congiunte delle parti in ordine al divorzio:
1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto a Padova (PD) in data 19/06/2004 tra Sig.
(C.F. nato a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
[35020] Arre (PD), Via Padre Amedeo Ruzzon n. 50/E, e la Sig.ra (C.F. CP_1 C.F._2
) nata a [...] il [...], residente in [35020] Arre (PD), Via Padre Amedeo
[...]
Ruzzon n. 50/E, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alle annotazioni di Legge;
2) I figli vengono affidati ad entrambi i genitori con residenza presso la madre;
3) La casa coniugale -di proprietà esclusiva del Sig. e dallo stesso acquistata in Parte_1 epoca antecedente al matrimonio e gravata da mutuo ipotecario- viene assegnata alla Sig.ra CP_1
[...] Parte_1
con sé tutti i propri effetti personali. Il mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale rimarrà a carico del Sig. . Parte_1
4) I figli saranno collocati pariteticamente presso padre e madre senza previsione di orari precisi,
Per_ considerato che e hanno rispettivamente 16 anni e 14 anni e quindi hanno una vita Pt_2
sociale con impegni scolastici ed extrascolastici. Pertanto, stante l'età dei minori, i genitori si accorderanno direttamente in relazione ai diritti di visita concreti. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno tre settimane, anche non continuative con il padre e tre settimane, anche con continuative con la madre. Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno una settimana con il padre ed una settimana con la madre (la vigilia di Natale con un genitore, dal giorno di Natale al
31/12 con l'altro genitore, dal 31/12 al 06/01 col genitore col quale hanno trascorso la Vigilia) ad
Per_ anni alterni. Durante le vacanze pasquali e trascorreranno tre giorni con un genitore Pt_2
e tre giorni con l'altro genitore alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. I genitori trascorreranno il giorno del rispettivo proprio compleanno con i figli. Tutte le altre festività saranno alternate di anno in anno.
5) I genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente con tempestività tutte le notizie afferenti i figli.
6) Stante la collocazione paritaria dei figli presso l'uno e l'altro genitore, i Sigg.ri Parte_3
Per_ con riguardo alle spese ordinarie provvederanno al mantenimento diretto di e Pt_2
allorché saranno presso di loro. Le spese straordinarie tutte, così come identificate dal Protocollo del Tribunale di Padova, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere previamente concordate e documentate ad eccezione delle spese mediche urgenti.
7) Gli assegni familiari e le detrazioni fiscali saranno ripartiti al 50% tra i genitori.
8) Il Sig. e la Sig.ra dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di Parte_1 CP_1
rinunciare ad ogni mantenimento a favore o a carico dell'uno o dell'altra. Il Sig. Parte_1
dichiara di non aver nulla a pretendere dalla Sig.ra ed altresì la Sig.ra CP_1 CP_1
dichiara di non aver nulla a pretendere dal Sig. ritenendosi tacitati di ogni e Parte_1
qualsivoglia pretesa
9) Il Sig. e la Sig.ra manifestano sin da ora il consenso a favore dell'altro affinché Parte_1 CP_1
ciascuno possa inserire nel proprio passaporto i figli minori ovvero ad eseguire ogni incombente utile a tale fine e si danno il consenso reciproco all'espatrio. Resta fermo che qualora un genitore intenda portare con sé i figli minori in viaggio all'estero dovrà previamente informare ed avere il consenso dell'altro genitore.
10) Spese di lite interamente compensate tra le parti. 11) Il Sig. e la Sig.ra chiedono che il Tribunale di Padova provveda a pronunciare Parte_1 CP_1
sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui sopra ordinandone l'annotazione al competente Ufficiale di Stato Civile.
13) I ricorrenti dichiarano sin da ora con la sottoscrizione del presente ricorso di dare acquiescenza all'emandanda sentenza rinunciando all'impugnazione.
FATTO E DIRITTO
I sigg. nato il [...] a [...], e Parte_1 CP_1
, nata il [...] a [...], hanno contratto matrimonio civile il
[...]
19/06/2004 in Padova (PD), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune, n. 192, Parte II, Serie C, vol. 01, anno 2004.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 28.11.2008 a Padova (PD), e Persona_2
, il 20.07.2010 a Padova (PD). Persona_3
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 19.02.2020 e la separazione è stata omologata il
27.02.2020.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 19/06/2004 in Ufficio dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Padova e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 192, Parte II, Serie C, vol. 01, anno 2004;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità con le rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti