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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 13/09/2024, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo - Sez. Civ. – così composto: dott. Francesco Oddi - presidente dott.ssa Francesca Capuzzi - giudice rel. dott.ssa – Fiorella Scarpato - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3265/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto DIVORZIO CONTENZIOSO posta in deliberazione il 15.5.2024 previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Roma, alla via Parte_1
Montefiascone n. 8, presso lo studio dell'avv. Enrica Graverini, dalla quale è rappresentato e difeso come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, (nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Viterbo, Via Controparte_1
Vincenzo Cardarelli n.6, presso lo studio dell'Avv. Roberta Aquilanti, dalla quale è rappresentata e difesa come da mandato in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
CONCLUSIONI all'udienza del 15.05.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha così concluso: “In via principale e nel merito 1) Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento personale di € 250,00 mensili disposto in favore della resistente sig.ra
[...] in sede Presidenziale transitoria e statuire che ciascun coniuge provveda in maniera Pt_2 autonoma al proprio mantenimento, stante la reciproca indipendenza economica;
2) Disporre - stante il mutare della condizione di vita e lavorative afferente le figlie, ormai autonome, ed il venir meno del presupposto del collocamento - la revoca del contributo di € 600,00 mensili per il mantenimento ordinario delle figlie e di cui è gravato il sig. Per_1 Persona_2 Parte_1 in favore della sig.ra quale genitore collocatario prevalente, così come Controparte_1 disposto anche in sede Presidenziale transitoria;
3) Confermare in sentenza definitiva la revoca dell'assegnazione alla sig.ra della casa familiare sita in Valentano (VT), Via Controparte_1
Starnini n.5, revoca già disposta in sede Presidenziale;
in subordine eventualmente disporre che il sig. sia tenuto a corrispondere alle figlie e un contributo Parte_1 Per_2 Persona_3 diretto al loro mantenimento nella somma minore ritenuta di giustizia, che verrà versato mensilmente dal padre sul c/c intestato alle figlie entro e non oltre il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT;
Con vittoria di competenze, spese ed onorari”.
Parte resistente ha così concluso “l'Avv. Roberta Aquilanti si riporta integralmente ai precedenti atti difensivi. Per quanto riguarda le due ragazze e , figlie degli ex coniugi, Per_2 Persona_3
l'avv. Roberta Aquilanti dà atto di aver depositato i due contratti di lavoro a tempo determinato parziale. Come già precisato in atti e dichiarato dalla sig.ra all'udienza del Controparte_1
10.4.2024, in questa sede si ribadisce che: lavora presso l'Agriturismo “Parco delle Per_2
Querce” ed ha un contratto a tempo determinato da gennaio a dicembre 2024. La ragazza non ha intrapreso nessuna convivenza con il fidanzato, ma vive a casa della madre a Valentano, via
G. Starnini, come tra l'altro risulta anche sul contratto di lavoro depositato. Per quanto riguarda
, lavora come operaia part time (aiuto cameriera) presso il ristorante “IL Capitello P.C.P. Per_1 srl” di ZO (TV) con un contratto a tempo determinato parziale valido dal 1.12.2023 al
1.11.2024, pertanto per questo periodo di lavoro, la ragazza come detto dalla sig.ra CP_1
è ospite dal fidanzato che vive a Vittorio Veneto, ma è residente dalla madre, ove torna appena terminato il contratto. Per quanto riguarda il mantenimento mensile versato dal sig. Parte_1
alla Sig.ra questa difesa rileva che è volontà delle figlie continuare
[...] Controparte_1 così, come da loro dichiarato (dichiarazione depositata in atti nelle memorie n.3 -183, 6 comma parte resistente). La sig.ra il mantenimento di euro 600,00 che riceve dall'ex coniuge, CP_1 lo accredita alle figlie, come è provato dagli estratti conto in atti depositati in data 25 gennaio
2024. L'avv. Roberta Aquilanti precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quelle già rassegnate nella memoria integrativa del 25.5.2022, che qui si intendono integralmente trascritte e chiede che siano fissati i termini di cui all'art. 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.12.2021 il sig. chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Tuscania in data 7 settembre 1996 con la sig. ra Il ricorrente ha dedotto che dalla Controparte_1 predetta unione nascevano le gemelle e , 2.7.2003), attualmente Per_1 Persona_2 Per_4 maggiorenni, ma non economicamente indipendenti. A sostegno della domanda il sig. Pt_1 deduceva: che i coniugi vivevano separati dal 23.2.2017, per essere venuti meno i presupposti a fondamento della vita di coppia;
inoltre, chiedeva che fosse ridotto il contributo posto a proprio carico per il mantenimento delle figlie in ragione della gravosità dello stesso e dell'attività lavorativa svolta dalla moglie;
che andava, altresì, revocata l'assegnazione della casa familiare di sua esclusiva proprietà alla sig.ra in ragione della collocazione delle due figlie CP_1 presso il convitto di Spoleto. Si costituiva ritualmente la sig.ra la quale non si CP_1 opponeva al divorzio né alla revoca dell'assegnazione della casa familiare, ma chiedeva un aumento dell'importo versato a titolo di mantenimento delle figlie nonché il riconoscimento di un assegno divorzile, contestando il miglioramento della propria condizione economica. All'esito dell'udienza presidenziale, tenutasi il 9 marzo 2022, il Presidente poneva a carico del per Pt_1 il mantenimento delle figlie la somma complessiva di € 600, oltre il 60% delle spese straordinarie, nonché a titolo di assegno divorzile quella di € 250.
Rimesse le parti dinnanzi al giudice istruttore con sentenza non definitiva n. 684 del 2022 il
Tribunale di Viterbo disponeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e rimetteva la causa sul ruolo istruttorio per la decisione delle ulteriori domande proposte dalle parti.
Esaurita l'istruttoria, la causa era trattenuta in decisione il 15 maggio 2024 previa assegnazione dei termini ex articolo 190 cpc.
Considerato che con sentenza non definitiva n. 684 del 2022 questo Tribunale si è pronunciato sullo status delle parti, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente decisione ha ad oggetto solo le statuizioni economiche e l'assegnazione della casa coniugale.
La domanda di richiesta di corresponsione di un assegno divorzile a carico del ricorrente non può essere accolta.
Come è noto, il riconoscimento del suddetto assegno presuppone una valutazione delle risorse economiche di cui dispone l"ex coniuge più debole per verificare che esse siano sufficienti per garantirgli una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti, essendo ormai venuta meno la finalità dell'assegno divorzile di ricreare il tenore di vita coniugale.(Cassazione civile sez. I, 03/05/2024, n.11910).
La misura economica ha anche una funzione compensativa e perequativa, derivante dalla valutazione del contributo arrecato dal richiedente all'economia familiare e alla formazione del patrimonio comune e “presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico - relazionale.” (Cassazione civile sez. I,
08/07/2024, n.18506). Inoltre, va considerato che in base ai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità,
l'obbligo di corresponsione dell'assegno, che si fonda sui doveri di solidarietà familiare gravanti sugli ex coniugi, viene meno quando il beneficiario, o aspirante tale, possa contare su obblighi di assistenza morale e materiale derivanti una nuova relazione sentimentale che abbia caratteristiche di stabilità, seppure in assenza di coabitazione (cfr ex multis Cass. 14151/22).
Infatti, nell'ambito di una relazione affettiva stabile, che rileva quale fatto atipico non corrispondente ad un modello legale predeterminato, la coabitazione non si pone quale requisito indispensabile per l'assunzione di reciproci obblighi di assistenza morale e materiale e l'affectio tra le parti può essere desunta da una serie di indici sintomatici da valutare in concreto.
Sulla scorta di tali presupposti si osserva che l'istruttoria espletata ha dimostrato la capacità di produrre reddito della sig.ra che ha un contratto di lavoro part – time a tempo CP_1 indeterminato a far data dal 2013, per 16 ore settimanali con qualifica di assistente amministrativo, presso un veterinario e riceve un compenso di circa € 400 mensili.
Dall'istruttoria orale sono emersi elementi di fatto in parte diversi da quelli documentali poiché i testi e , che frequentano lo studio del veterinario in qualità di clienti Testimone_1 Testimone_2 da oltre dieci anni, hanno entrambi riferito che la sig.ra è sempre presente in studio CP_1 assieme al dottore, anche nel caso in cui quest'ultimo si trovi ad aprire lo studio nel fine settimana;
lo coadiuva quale infermiera, prestando assistenza anche in sala operatoria;
si occupa degli animali, somministrando loro medicinali e cibo e, per gli animali ricoverati, adempie a tali occupazioni anche durante i giorni di chiusura dello studio e nei fine settimana.
Tali circostanze dimostrano che l'attività lavorativa della resistente è più ampia di quella contrattualmente prevista, sia sotto il profilo delle mansioni svolte che del tempo impiegato, e inducono il ragionevole convincimento che anche il compenso contrattualmente pattuito sia inferiore a quello effettivamente percepito.
La valutazione della autosufficienza economica della resistente deve, inoltre, tener conto del fatto che la casa ove ella vive è di sua proprietà, in quanto acquistatale dai genitori, così che deve concludersi che sussistono le condizioni per condurre un'esistenza libera e dignitosa.
D'altronde, la corresponsione dell'assegno non può essere giustificata dalla funzione compensativa poiché la resistente ha solo dedotto e non provato di aver perso concrete occasioni lavorative, peraltro genericamente indicate in un contratto di lavoro presso LIDL
ITALIA a Gorizia, dove la coppia ha abitato per due anni, e nella possibilità di sostenere la prova orale di un concorso presso il Comune di Roma, di cui già aveva superato lo scritto, senza precisare il tipo di impieghi che sarebbero andati perduti e l'eventuale superiorità di essi rispetto all'attuale occupazione presso lo studio veterinario. Parimenti da rigettare sono le deduzioni difensive secondo cui la sig.ra avrebbe CP_1 contribuito alla costituzione del patrimonio del marito, basate sulla mera affermazione di essersi occupata, negli anni, della crescita delle figlie.
A ciò si aggiunga che la stessa resistente ha dichiarato di avere una relazione sentimentale con il sig. ed è emerso che tale relazione, ancorché non vi sia continuativa Parte_3 coabitazione, ha i connotati della stabilità, così che è idonea ad integrare quella affectio da cui discendono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale.
Gli indici rivelatori di tale situazione fattuale derivano dalle dichiarazioni della resistente e dalle testimonianze della di lei sorella, e dello stesso sig. , da cui è emerso Parte_4 Pt_3 che la coppia è legata dal 2019 e condivide una vita comune in maniera regolare poiché coabita per due weekend al mese, compie viaggi durante le vacanze e si frequenta con le rispettive figlie (il sig. è padre di due bambine) che si conoscono tra loro. Pt_3
L'insieme di tali considerazioni conferma, quindi, la necessità di rigettare la domanda di assegno divorzile.
In merito al contributo al mantenimento delle figlie si osserva che, trattandosi di due gemelle maggiorenni, la legittimazione attiva della resistente alla domanda richiede la prova della coabitazione con la madre, che non risulta sussistere.
Infatti, non è contestato che è stata assunta con contratto a tempo determinato come Per_1 aiuto cameriera in un ristorante in provincia di Treviso e ivi vive con il fidanzato.
Invero, la sig.ra ha dedotto che quest'ultimo si limita ad ospitare per consentirle CP_1 Per_1 lo svolgimento dell'attività lavorativa, tuttavia tale circostanza è sufficiente a far ritenere che la ragazza abbia ormai intrapreso un percorso di vita autonomo, uscendo dalla casa familiare, a prescindere dal titolo in base al quale vive altrove e all'esistenza o meno di una progettualità familiare con l'attuale fidanzato.
Il sig. ha dedotto che anche ha intrapreso una stabile convivenza e, a sostegno di Pt_1 Per_2 ciò, ha rilevato di aver egli stesso prestato la garanzia per il contratto di locazione del fidanzato della ragazza.
La circostanza, non contestata dalla induce il ragionevole convincimento della CP_1 convivenza dei due giovani, non essendo verosimile quanto asserito dalla all'udienza CP_1 del 10.4.2024, secondo cui la garanzia sarebbe stata prestata solo per favorire il ragazzo, che sarebbe svantaggiato dalla sua qualità di lavoratore marocchino.
In disparte ogni considerazione sulla veridicità di tale svantaggio, è ragionevole presumere che il sig. si sia esposto con l'assunzione della garanzia per il coinvolgimento della figlia in Pt_1 un progetto di effettiva convivenza.
L'allontanamento dalla casa familiare delle ragazze, a prescindere dal dato formale della residenza, e la loro maggiore età comporta, quindi, la carenza della legittimazione attiva della alla domanda di mantenimento, rispetto alla quale le giovani possono agire in via CP_1 autonoma.
Conseguentemente va revocata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, che peraltro risulta già trasferita altrove.
La peculiarità degli interessi coinvolti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede
- Rigetta la domanda di assegno divorzile;
- Dichiara la carenza di legittimazione attiva della resistente alla determinazione di un contributo al mantenimento di e a carico del padre;
Persona_2 Persona_3
- revoca l'assegnazione della casa coniugale a;
Controparte_1
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in Viterbo il 5.09.2024
L'estensore Il presidente dott.ssa Francesca Capuzzi dott. Francesco Oddi