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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 2960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2960 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente dr. Maria Chiodi Consigliere dr. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'udienza del 16.9.25 ha pronunciato in grado di appello
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 285/20 R.G. vertente
TRA rappresentato e difeso dagli avv. Maria Claudia Lepore, Carlo Lepore e Agostino Parte_1
Iaccarino
Ricorrente in riassunzione – APPELLATO
E
in persona del legale rappresentante p.t Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv. Gherardo Marone e Luigi NAtano
Resistente in riassunzione – APPELLANTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.2.20 ha riassunto davanti a questa Corte la Parte_1 controversia pendente tra le parti in causa a seguito della cassazione della sentenza n. 2597/13 della
Corte di Appello di NA (che aveva rigettato l'appello proposto dalla , confermando la CP_1 statuizione sulla domanda da lui proposta in sede di prime cure) disposta dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6341/19.
Ha chiesto che fosse respinto l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 15363/2009 CP_1 del Tribunale di NA, con conferma delle statuizioni ivi rese (ovvero la condanna a titolo risarcitorio - per non avere dato seguito alla offerta del ricorrente delle proprie energie lavorative per
250 ore annue dal luglio 2007 - al pagamento della somma di euro 4657,68; riconoscimento del diritto a svolgere, dall'1.1.08, l'orario di 250 ore annue con diritto a percepire la corrispondente e proporzionale retribuzione del ricercatore confermato a tempo definito, maggiorato di classi e scatti secondo il criterio di progressione economica di cui all'art.38 DPR 382/1980). L , costituitasi in giudizio, ha resistito al ricorso, eccependo la inapplicabilità Controparte_1 al rapporto di lavoro di cui è causa, della disciplina prevista per i ricercatori confermati;
la rituale offerta al ricorrente di una prestazione lavorativa per 250 ore annue. Ha dedotto, altresì di avere pagato la somma di cui alla gravata sentenza. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n. 15363/09, con rigetto della domanda proposta in sede di prime cure e condanna dell'appellato alla restituzione dell'importo erogato in attuazione della gravata pronuncia di prime cure.
Espletata una prima ctu contabile con nomina del dott. e poi una successiva, con Persona_1 nomina del dott. , nomina quest'ultima poi revocata per mancato reiterato deposito Persona_2 di un elaborato peritale, a seguito della camera di consiglio per l'udienza del 16.9.25 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia, per una migliore comprensione dei fatti oggetto del giudizio, è opportuno un sintetico richiamo ai fatti ed alle vicende giudiziarie di cui è causa.
La controversia ha ad oggetto la legittimità della riduzione oraria e del trattamento retributivo applicato al rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa nel periodo tra agosto ed il dicembre
2007.
Il rapporto tra le parti in causa -originariamente a termine e poi dichiarato a tempo indeterminato in sede giudiziale, per sentenza del Pretore di NA 15813/97 a decorrere dal 13.4.94- è da assimilare, giusto il principio di diritto riconosciuto dalla Cassazione su richiamata, a quello dei collaboratori esperti linguistici disciplinato, sia per quanto riguarda il trattamento economico che l'orario di lavoro minimo annuo, dal CCNL 21.05.1996 Comparto Università.
In sintesi la Corte di Cassazione ha ritenuto di assimilare il rapporto tra le parti in causa – sorto quale lettore di lingua madre straniera a termine e giudizialmente convertito a tempo indeterminato – a quello stipulato dai collaboratori linguistici ai sensi della disciplina contrattuale su indicata, e, pertanto, soggetto alla disciplina dell'art. 1 del DL 2/2004 (come autenticamente interpretato dall'art. 26 della legge 240/2010) e, di poi, alla disciplina contrattuale dettata dal CCNL 21.05.1996 per i collaboratori esperti linguistici, con il conseguente diritto di svolgere il monte ore annuo minimo di
250 ore previsto da tale disciplina contrattuale.
In particolare, l'art.
1. D.L. 2/2004, con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 63/2004 ha previsto: “
1. In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europea in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di , di , Pt_2 Pt_3 [...]
e già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo Parte_4 Parte_5 28 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che
l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli;
tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude
l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente. …” La successiva L. n. 240 del 30 dicembre 2010, interpretativa della norma innanzi riprodotta, con l'art. 26 comma 3, ha disposto che: "L'articolo 1, comma 1, del decreto- legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra
l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del
2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile
1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236".
Il Contratto Collettivo Nazionale dei Dipendenti del Comparto dell'Università, sottoscritto il 21 maggio 1996, all'art. 51 disciplina il rapporto di lavoro con Esperti e collaboratori linguistici e al comma 4 prevede: “L'assunzione può avvenire anche per un monte ore annuo effettivo superiore o inferiore alle 500 ore, comunque non inferiore alle 250 ore annue, fermo restando il valore della quota oraria…”.
Alla luce della disciplina innanzi ricostruita e dell'equiparazione tra ex lettori a tempo indeterminato
(in virtù di sentenza passata in giudicato) e Collaboratori Esperti Linguistici ex D.L. 120/1995, al ricorrente in riassunzione andava riconosciuto il medesimo trattamento retributivo e normativo innanzi delineato ossia: il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del DPR 11 luglio 1980, in proporzione dell'impegno orario svolto;
in seguito, a partire dalla stipula del CCNL del comparto Università del 1996, il diritto a svolgere 250 ore annue e il trattamento retributivo spettante ai CEL secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto oltre ad un trattamento individuale pari alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, parametrata (ex decreto-legge n. 2 del 2004), e ove inferiore quella prevista dalla contrattazione collettiva.
Sulla base di tali parametri è stato conferito l'incarico, dapprima, al suddetto dott. al fine di Per_1 quantificare gli importi dovuti a titolo risarcitorio per il periodo di cui è causa (agosto - dicembre
2007), sulla base del diritto dell'appellato ad ottenere il trattamento del ricercatore confermato a tempo definito sulla base dell'impegno orario effettivo (ai sensi del DL 2/2004 convertito in legge
63/2004) e, di poi, del CCNL 21.05.1996, tenuto conto del diritto a lavorare per un monte ore annuo, dalla data di messa in mora, per 250 ore annue.
Tali sono i principi dettati dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 6341/2019 che vincolano la Corte nel presente giudizio di rinvio.
Si legge, in particolare, nella sentenza citata che, a decorrere dalla stipula del contratto ex art. 4 del
DL 120/1995 (alla quale va equiparata la pronunzia giudiziale di conversione del rapporto di lettorato), a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori hanno diritto a mantenere l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di lingua straniera, calcolata sulla base dei criteri indicati dal DL 2/2004 e, ove inferiore, la retribuzione complessiva spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva.
Con la precisazione che, nel caso in esame, in difetto di sottoscrizione del contratto come collaboratore esperto linguistico, il diritto allo svolgimento di un monte ore annuo di 250 può assumere rilievo, ai fini risarcitori, solo dalla data di messa a disposizione di luglio 2007.
A parere del Collegio è irrilevante, in tale sede, l'offerta lavorativa della per l'espletamento CP_1 di tale monte ore annuo, in quanto effettuata con nota del 27.7.11, ergo per un periodo lavorativo successivo a quello di cui è causa, il cui arco temporale è circoscritto al dicembre 2007.
Venendo alla quantificazione delle somme maturate nel periodo di cui è causa non è possibile far riferimento ai conteggi elaborati dal ctu considerato che, come ben rilevato dalla odierna Per_1 appellata nelle note autorizzate depositate l'11.10.24 per l'udienza del 22.10.24, lo stesso non si è attenuto al quesito della Corte, ovvero di determinare il trattamento economico in ipotesi spettante al ricorrente “……in applicazione dell'art. 51 CCNL 21.5.96 Comparto Università sulla base dell'inquadramento …..come collaboratore esperto linguistico per un orario annuale di 250 ore, secondo l'anzianità di servizio posseduta (13.4.94) gli importi spettanti …per il periodo 1.8.07-
31.12.07…..” ; erroneamente ipotizzando dei “diritti quesiti” del ricorrente e non provvedendo a calcolare la retribuzione dovuta quale collaboratore esperto linguistico e poi operandone il confronto con “detrazione di quanto già percepito nel medesimo arco temporale…”.
Come correttamente evidenziato dall'Università la Corte di Appello ha richiesto di accertare il trattamento economico in ipotesi spettante al ricorrente da calcolarsi ai sensi del ccnl indicato ed in proporzione all'orario effettivamente svolto.
Ebbene non risulta elaborato alcun calcolo che consenta di stabilire quale doveva essere, ai sensi del ccnl del 1996 e su 125 ore annue, il trattamento economico del ricorrente prima dell'agosto 2007.
Nei conteggi del ctu sono state considerate le retribuzioni percepite in qualità di lettore sulla prestazione lavorativa resa, messe a confronto con il trattamento annuo lordo di un ricercatore a tempo determinato (impegno annuo 250 ore) per tutto il periodo di cui è causa.
Ma il ctu ha erroneamente indicato un impegno annuo di 250 ore, mentre invece il quesito della Corte, conformemente al dato normativo, richiedeva il calcolo sulle ore effettivamente rese (125) al fine poi di poter stabilire se vi fosse diritto ad un trattamento retributivo individuale di maggior favore rispetto a quello contrattuale al momento della pronunzia giudiziale di trasformazione del rapporto di lavoro,
a partire dalla quale trova applicazione la disciplina della Contrattazione Collettiva.
Bene precisare che nella retribuzione del ricercatore a tempo confermato va considerata, per epoca antecedente alla contrattualizzazione, anche la progressione economica legata all'anzianità, calcolata nei conteggi elaborati dall'Università, restando però escluso che la retribuzione possa rimanere agganciata anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito, stante la specificità propria del ruolo dei collaboratori linguistici, rispetto a quello dei docenti. (cfr. Cass civ. 18897/2019).
E' evidente quindi la erroneità del quantum indicato come dovuto dal ctu siccome riferito, per tutto il periodo di cui è causa, alla retribuzione di un ricercatore confermato a tempo definito a 250 ore e quanto a “diritti quesiti” non considerando che il ccnl di riferimento non ne tiene previsione, trattandosi di fattispecie riferibile ai soli “…“ex lettori” di madrelingua straniera ... già destinatari di contratti stipulati ai sensi del d.P.R. 11.7.1980 n. 382 art. 28 (così Cass. 6341/19 di rinvio).
Successivamente è stato conferito analogo incarico al suddetto dott. il quale, senza Per_2 manifestare alcuna giustificazione e/o riscontro, non ha mai depositato un elaborato peritale e non ha risposto al sollecito di questa Corte.
In base ad un rinnovato esame delle argomentazioni sul punto della appellante Università è' possibile utilizzare le tabelle riportate dalla predetta appellante (vedasi consulenza dott.ssa Persona_3 depositata il 6.9.24), dalle quali risulta la superiorità del trattamento economico effettivamente percepito dal ricorrente su 125 ore annue (quale impegno orario effettivo) e con una anzianità di servizio risalente al primo contratto di lavoro, rispetto a quello spettante ad un C.E.L. con monte ore di 250 annue, che dunque risulta inferiore a quello in concreto riconosciuto al ricorrente nel periodo di cui è causa.
In altri termini non vi è un trattamento retributivo individuale e/o trattamento di miglior favore che il ricorrente in riassunzione avrebbe avuto diritto a conservare perché la retribuzione effettivamente percepita ai sensi del Ccnl considerato, che risulta dovuta in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto realizzatasi con la conversione giudiziale dello stesso, risulta essere superiore a quella dovuta secondo la contrattazione collettiva per un collaboratore esperto linguistico a 250 ore, a sua volta quindi inferiore al trattamento economico di fatto riconosciuto al predetto.
Nessuna differenza economica va quindi riconosciuta in favore del ricorrente.
Va confermata la statuizione sul diritto a svolgere, dall'1.01.2008, l'orario di 250 ore annue secondo le previsioni della contrattazione collettiva, con la statuizione del diritto e a percepire una retribuzione pari al trattamento economico previsto per i Collaboratori Esperti Linguistici (C.E.L.) dai CCNL comparto Università susseguitisi nel tempo, al quale deve sommarsi “il trattamento retributivo individuale” come disciplinato dall'art. 26 comma 3 L. 30 dicembre 2010, n. 240, sebbene non conducano al pagamento di nessuna differenza retributiva nel periodo di cui è causa.
L'appello dell' è, pertanto, fondato e va disposta la restituzione delle somme versate in CP_1 esecuzione della sentenza di prime cure, con maggiorazione degli interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo (Cass. civ. 21699/2011 sulla irrilevanza, nelle azioni restitutorie derivanti dalla riforma della sentenza posta a fondamento della condanna, della condizione soggettiva del percipiente).
Considerata la complessità e peculiarità della fattispecie di cui è causa, in uno alle alterne vicende delle fasi giudiziali, le spese di tutti i gradi di giudizio vengono interamente compensate tra le parti in causa.
PQM
La Corte così provvede:
1.accoglie, per quanto di ragione, l'appello della e, in Controparte_1 riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria di Parte_1 condanna a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza di prime cure, Parte_1 oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
conferma il diritto della parte appellata a svolgere, a partire dall'1.01.2008, 250 ore annue di lavoro;
2. compensa interamente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio;
3. pone le spese di CTU (liquidate con separato decreto) a carico delle parti in solido. Così deciso in NA il 16.9.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone