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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/07/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
1 ) dott. B. Catarsini Presidente rel.
2 ) dott. A. Adamo Consigliere
3 ) dott. S. Cannizzaro Consigliere
nella causa n. 229/2025 R.G. vertente tra:
, nata a [...] in data [...]. C.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. V. Zumbo - C.F._1
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO in persona del Controparte_1
legale rappresentante dott. , rappresentata e difesa dall'avv.to CP_2
G. Sorbello - CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
- CONVENUTA CONTUMACE CP_3
- con Controparte_4
sede in Roma, P.IVA in persona del presidente legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv.to A. Monoriti -
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
a scioglimento della riserva assunta in data 8 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
OGGETTO: riassunzione a seguito della sentenza della Corte di Cassazione
n. 869/2025 pubblicata in data 3 aprile 2005.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso ex L. n.92/2012, depositato in data 24 aprile 2020 Parte_1
, già dipendente della società
[...] Controparte_1
dal 1 gennaio 2015 con mansioni di referente bar 6 liv. e
[...]
transitata, per effetto di cessione di ramo d'azienda, alla ove CP_6
iniziava a prestare servizio dal 12 aprile 2019, contestava il provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo datato 7 ottobre 2019 per le ragioni che seguono:
-nullità della cessione di ramo d'azienda trattandosi di negozio intenzionalmente preordinato alla realizzazione di un fine vietato da norma imperativa (tutela per il licenziamento collettivo e/o individuale);
-in subordine nullità/invalidità del licenziamento in quanto non sorretto da giustificato motivo oggettivo e per violazione dell'obbligo di repechage.
Pag. 2 di 25 Chiedeva, preliminarmente, il riconoscimento della persistenza del suo rapporto lavorativo con la e la conseguente immediata reintegrazione CP_1
presso la società suindicata e la condanna al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento fino all'effettiva riammissione in servizio, ed alla ricostruzione della sua posizione previdenziale ovvero, per l'accoglimento della subordinata, la condanna di a riammetterla CP_6
in servizio ai sensi dell'art. 8 della L. n. 604/1966 o, in alternativa, risarcimento del danno nella misura massima.
Nella costituzione di entrambe le società e dell' il giudice monocratico CP_4
della fase sommaria, con ordinanza del 9 novembre 2021 e in accoglimento del primo motivo di ricorso, dichiarava la natura fraudolenta del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato il 25 febbraio 2019 e, per l'effetto, ordinava a di reintegrare in servizio la ricorrente e a risarcirle il CP_1
danno patito in misura pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati dal licenziamento all'effettiva reintegrazione. Poneva le spese di lite, nella quota di metà, a carico di entrambe le società in solido, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
A seguito di opposizione proposta da entrambe le società il Tribunale di
Barcellona P.G. rigettava le domande proposto da Parte_1
compensando integralmente le spese del giudizio.
Pag. 3 di 25 Riteneva il Tribunale che gli indici valorizzati dal giudice della fase sommaria a sostegno della natura fraudolenta del contratto di cessione non fossero idonei a comprovare l'illiceità del negozio.
Evidenziava, nello specifico, come: la validità della cessione d'azienda non sia condizionata alla prognosi della continuazione dell'attività produttiva sicché nulla impedisce al cessionario di procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo ove esso sia fondato su esigenze inerenti la struttura aziendale e i necessari processi di riorganizzazione;
nella fattispecie aveva continuato a svolgere l'attività ceduta CP_6
mantenendo, dunque, il complesso organizzativo ceduto;
l'allegato motivo oggettivo inerente la congiuntura economica sfavorevole non era stato contestato dalla lavoratrice;
che la posizione ricoperta dalla lavoratrice è risultata ulteriore rispetto alle esigenze aziendali, come dimostrato dal fatto che, sebbene assunta con le mansioni di “referente bar” in concreto era stata adibita ad altre attività (funzioni di cassa e maneggio soldi, funzioni bar con preparazione colazioni e panini in cucina, servizio al tavolo, carico e scarico merci di magazzino, controllo temperature banchi frigo e magazzino, controllo scadenze prodotti con correlativa relazione a propria firma); che a fronte di una necessità di riduzione dei costi del personale il datore di lavoro non può ritenersi obbligato a dimostrare l'impossibilità di adibire il dipendente da licenziare ad altre attività.
Avverso la superiore pronunzia presentava reclamo, in data 7 giugno 2022, reiterando l'eccezione di nullità della cessione di ramo Parte_1
d'azienda, avendo il Tribunale trascurato di considerare altri rilevanti indici di fraudolenza allegati e chiedendo, in via subordinata, l'illegittimità del
Pag. 4 di 25 licenziamento per insussistenza del fatto, rilevando di avere contestato le ragioni economiche poste a fondamento del recesso, diversamente da quanto motivato dal primo giudice e insisteva, conseguentemente, sulla violazione dell'obbligo di repechage.
Nella costituzione di e Ca. la Corte d'Appello di Messina, con CP_1
sentenza n. 967/2022, accoglieva la domanda riproposta da ai sensi CP_1
dell'art. 346 c.p.c. dichiarando la decadenza della dal diritto di Pt_1
impugnare la cessione di contratto ex art. 2112 c.c. e, nel merito del licenziamento erogato dalla società cessionaria, riteneva violato l'obbligo di repechage rilevando come dalla documentazione allegata fosse emerso che il rapporto lavorativo di due unità, (n.d.r. rectius Carola) e Controparte_7
entrambe assunte con contratto di apprendistato Parte_2
professionalizzante in data 19 aprile 2019 - in regime di part-time al 60% e con inquadramento al 5 liv. - fosse stato trasformato, alla scadenza del contratto, in rapporto a tempo indeterminato. Rilevava che detta conversione, intervenuta appena 7 giorni prima del licenziamento della reclamante costituiva circostanza idonea a sconfessare l'assunto circa l'incollocabilità della in mansioni inferiori (di un solo livello) ma Pt_1
comunque compatibili con le sue competenze professionali, essendo incontestato che ella da tempo svolgeva mansioni diverse da quelle di inquadramento. Motivava, dunque, per la violazione del principio di correttezza e buona fede non avendo la società cessionaria offerta la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori. Conseguentemente dichiarava illegittimo il licenziamento e, stante l'assenza del requisito dimensionale, condannava a riassumere la reclamante entro tre CP_6
Pag. 5 di 25 giorni o, in alternativa, a corrisponderle un'indennità che, avuto riguardo alla complessiva anzianità di servizio della stessa, commisurava in quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Compensava, infine, le spese del doppio grado di giudizio.
La Corte di Cassazione, investita dal ricorso proposto dalla con Pt_1
ordinanza n. 869/2025, pubblicata in data 3 aprile 2025, accoglieva il primo motivo di gravame così motivando: “In via di principio questa Corte, in funzione nomofilattica, ha affermato che in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice
d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art.
345, co. 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, co.
2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (Cass. sez. un. n. 11799/2017; Cass. n. 21264/2018;
Cass. ord. n. 9844/2022). Va altresì precisato che quella introdotta dall'art.
32 L. n. 183/2010 è una decadenza sostanziale (Cass. n. 24258/2016), quindi sottoposta al regime del divieto del rilievo officioso e della necessaria eccezione di parte (art. 2969 c.c.), che rappresenta un'eccezione di merito rectius preliminare di merito e non di rito. Nel caso in esame, entrambi i
Pag. 6 di 25 giudici delle due fasi (ex lege n. 92/2012) del giudizio di primo grado hanno esteso la loro cognizione all'accertamento della sussistenza di una frode alla legge della cessione di ramo d'azienda, affermandola il primo giudice, escludendola il secondo sulla base dell'esame di determinate circostanze, tutte relative al merito della vicenda. Dunque sul piano logico-giuridico il presupposto implicito, ma necessario e quindi univoco, di questi accertamenti e delle conseguenti statuizioni era il rigetto dell'eccezione di decadenza, che rappresentava una questione preliminare di merito. Dunque, al fine di sottoporre quella questione alla
Corte territoriale, era onere della dolersi di quel rigetto CP_1
(sia pure implicito) mediante reclamo incidentale, se del caso condizionato. Tale onere non è stato adempiuto”.
Dunque, sulla scorta del principio di diritto che questa Corte, in diversa composizione, è chiamata ad attuare, occorre rivalutare, in primis, il motivo di reclamo oggi riproposto dalla ricorrente in riassunzione, riguardante la natura di contratto in frode alla legge della cessione di ramo di azienda intervenuta tra e posto che alcuna decadenza ex CP_1 CP_6
art.32 L. n. 183/2010 poteva essere dichiarata.
Nell'odierno giudizio di riassunzione si costituiva la società
[...]
ribadendo la liceità del contratto di Controparte_1
cessione, motivato dal fine di non procedere al licenziamento di tutti i dipendenti addetti al ramo di azienda riguardante l'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande (bar) che si intendeva cessare (mantenendo solo quella principale riguardante la ricezione e consegna delle merci trasportate dalle navi nonché le operazioni di imbarco
Pag. 7 di 25 e sbarco, la movimentazione e distribuzione di merci varie proprie e di terzi) e regolarmente autorizzato dall'autorità portuale di Messina.
Evidenziava come l'attività di somministrazione alimenti e bevande venisse ancora svolta a distanza di sei anni presso il terminal passeggeri di AZ,
a riprova della genuinità della cessione. Quanto al motivo riguardante l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto, rimandava alle ragioni oggettive già evidenziate da Nonostante il chiaro CP_6
pronunciamento della Corte di Cassazione reiterava l'eccezione di decadenza ex art.32 L. n. 183/2010. Rivendicava, infine, il favore delle spese.
Si costituiva, altresì, l' rimettendosi alla decisione di questa Corte circa CP_4
l'eventuale declaratoria riguardante l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale/assistenziale non caduta in prescrizione, con vittoria di spese.
Restava contumace alla quale il ricorso in riassunzione veniva CP_6
tempestivamente notificato personalmente.
All'udienza a trattazione scritta del 8 luglio 2025 la causa veniva posta in riserva e infine decisa come in atti, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui alle note depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in riassunzione ribadisce la nullità per Parte_1
illiceità della causa della cessione aziendale del 25 febbraio 2019, determinata dall'intento di eludere le garanzie occupazionali del personale in
Pag. 8 di 25 forza alla società cedente, che contava più di quindici dipendenti.
Evidenziava al riguardo i seguenti elementi rivelatori della finalità fraudolenta:
1) assenza, presso la società cessionaria, con organico inferiore a 15 dipendenti, di una pregressa storia imprenditoriale, trattandosi di società creata ad hoc solo ai fini del compimento dell'operazione di cessione aziendale e per la risoluzione della situazione di esubero di personale creatasi in relativamente al settore ristorazione;
la cessionaria, CP_1
infatti, veniva costituita in data 2 gennaio 2019, ossia pochi giorni dopo la decisione del C.d.A. di di cedere il ramo d'azienda e appena due CP_1
giorni prima della comunicazione indirizzata alle OO.SS. di volere procedere, per effetto della cessione, alla migrazione delle risorse in esubero, datata 4 gennaio 2019;
2) la stessa aveva ammesso, già nella fase sommaria, di non CP_6
avere interesse alla prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree del demanio marittimo del Comune di AZ trattandosi di attività poco produttiva nel periodo settembre-aprile per la quale sarebbe stato sufficiente un contingente di personale pari a due unità lavorative, procedendo nel restante periodo dell'anno all'assunzione di unità con rapporto a tempo determinato: si tratta, con ogni evidenza, a detta della reclamante, di circostanza che non poteva non essere a conoscenza dell'azienda subentrante già al momento del contratto di cessione essendo evidente che la maggiore produttività del ramo ceduto si riscontrava solo durante la stagione estiva;
Pag. 9 di 25 3) mancata intenzionale valutazione, nella fase prenegoziale, di una prognosi sfavorevole sulla convenienza dell'affare al termine della stagione estiva;
4) irrogazione del licenziamento in data 7 ottobre 2019, appena 7 mesi dopo la stipula negoziale e 6 mesi dopo il passaggio del personale trasferito, in coincidenza con la conclusione della stagione estiva notoriamente caratterizzata da maggiori incassi;
5) mancata soppressione del posto di referente bar e, comunque, irrilevanza della relativa circostanza posto che la sin dal momento del Pt_1
passaggio era stata adibita allo svolgimento di tutt'altre mansioni anche di natura inferiore.
In definitiva ritiene sussistere, sulla scorta degli indici rappresentati, prova adeguata dell'intento fraudolento, non sussistendo alcuna ragione plausibile per cui dovesse farsi carico di un'impresa che, già al momento CP_6
dell'acquisizione, risultava non in grado di assicurare pienamente economie di scala.
Premesso che le circostanze di fatto (scremate dalle considerazioni personali della reclamante) rappresentate ai superiori punti n.1, 2 e 4 corrispondono al vero, questa Corte ritiene doveroso evidenziare, per completezza di analisi della fattispecie, le circostanze che seguono:
- sotto l'aspetto procedurale la cessione di ramo d'azienda è avvenuta nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 47 della L. n. 428/1990 nella versione ratione temporis applicabile, avendo proceduto in data 4 gennaio CP_1
2019 (all.9), a distanza di due giorni dall'avvenuta costituzione di
[...]
(con la quale era già stata raggiunta un'intesa) a comunicare per CP_6
Pag. 10 di 25 iscritto agli organismi sindacali preposti l'intenzione di procedere alla cessione del ramo di azienda ex art.2112 c.c. consistente nelle risorse materiali ed umane organizzate finalizzate allo svolgimento di attività di riguardante n. 6 dipendenti (nominativamente individuati) Parte_3
operanti presso il bar di AZ, in favore di Con successiva CP_6
nota del 14 gennaio 2019 convocava i sindacati per il doveroso esame CP_1
congiunto per il 18 gennaio 2019. In tale sede, il cui verbale è allegato in atti
(all.14), anche gli organismi sindacali riconoscevano la piena legittimità e regolarità della procedura, nonché delle motivazioni poste a fondamento della cessione, a decorrere dal 1 febbraio 2019. In particolare, quanto alle motivazioni, esse venivano indicate, nella lettera diramata il 4 gennaio 2019, nell'intento di di concentrare la propria attività esclusivamente nel CP_1
preminente settore portuale per una migliore redditività aziendale, ottimizzazione dei costi e incremento dei guadagni;
- in data 25 febbraio 2019 veniva stipulato fra e CP_1 CP_6
contratto di affitto di ramo d'azienda in notar da cui emerge che Per_1
la società cedente aveva acquisito, dall'Autorità Portuale di Messina, la concessione demaniale relativa all'occupazione all'uso delle aree e dei beni demaniali marittimi siti nel comune di AZ (individuati in atti) in cui conduceva l'attività di somministrazione e vendita di alimenti e CP_1
bevande. L'atto veniva redatto sotto la condizione sospensiva del rilascio, entro i successivi 60 giorni, dell'autorizzazione dall'Autorità Portuale di cui all'art. 45 del codice della navigazione, che interveniva in data 2 aprile 2019
(all.17) con conseguente stipula integrativa finalizzata all'acquisizione
Pag. 11 di 25 dell'efficacia dell'accordo a far data dal 12 aprile 2019. Con essa venivano affidate a le seguenti attività: CP_6
- c/o il Terminal Passeggeri:
attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar);
servizio di pulizia dei servizi igienici, dei 3 box biglietteria, del box direzione, del pronto soccorso, delle sale d'attesa e degli spazi esterni;
- c/o il Piazzale di Sosta:
attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar);
- con lettera del 11 aprile 2019 comunicava alla il passaggio CP_1 Pt_1
alle proprie dipendenze senza soluzione di continuità, a far data dal 12 aprile 2019, con mantenimento dei diritti acquisiti e mantenimento delle condizioni di lavoro.
Evidenzia il collegio che la scelta di di non proseguire l'attività in CP_1
concessione rappresenta un'opzione legittima rimessa alla libertà imprenditoriale di cui all'art. 41 Costituzione (Cassaz. n.9090/2014) non confliggente con altri precetti costituzionali e la cessione si è verificata nel rispetto di tutte le garanzie apprestate dall'art.2112 c.c. in favore dei lavoratori trasferiti. In sostanza non esiste alcun limite alla libertà dell'imprenditore di dismettere l'azienda, salvo il rispetto dei parametri di cui alla disposizione costituzionale ed alla normativa codicistica applicabile alla fattispecie.
Al fine di accertare la frode alla legge nel trasferimento di ramo di azienda, da identificarsi nella manifesta divergenza tra la causa tipica dell'atto
Pag. 12 di 25 negoziale e la determinazione causale del suo autore indirizzata all'elusione di una norma imperativa (Cassaz. n. 2874/2008) occorre premettere alcuni cenni sulla giurisprudenza in materia. E così, in particolare, sono stati considerati possibili indici della natura fraudolenta dell'operazione: la carenza un titolo oneroso dell'operazione negoziale (Cassaz. n.30164/2022);
l'identità della compagine sociale fra cedente e cessionario tale da costituire uno svuotamento di una società in favore di un'altra e/o la stretta connessione e concentrazione cronologica delle diverse operazioni negoziali
(Cassaz. n.10649/2022) ovvero il frazionamento di un'unica attività tra i vari soggetti del collegamento economico (ex pulrimis Cassaz. n.19203/2017,
n.26346/2016); l'utilizzo dei lavoratori appartenente al ramo ceduto per un brevissimo lasso di tempo con contestuale restituzione dei beni aziendali al cedente;
la mancanza di autonomia funzionale del ramo ceduto da intendersi quale attività economica già strutturata prima della cessione e idonea a produrre beni e servizi che con la vicenda traslativa abbia conservato la propria identità (Cassaz. n. 29203/2021, n.1316/2017); la comprovata finalità di eludere le garanzie dei lavoratori di cui all'articolo 18 della L. n.
300/1970 (Cassaz. n.2874/2008, n.10005/2009).
Di contro l'orientamento giurisprudenziale prevalente esclude che la validità della cessione sia condizionata alla prognosi favorevole alla continuazione dell'attività produttiva e, di conseguenza, all'onere del cedente di verificare le capacità e potenzialità imprenditoriali del cessionario, così come costituisce motivo lecito la ragione del cedente di trasferire la titolarità di beni e servizi con l'intento di addossare ad altri soggetti obbligazioni e oneri connessi (Cassaz. n.9090/2014).
Pag. 13 di 25 Dalla lettura dei vari pronunciamenti si ricava, a parere di questa Corte, come l'intento fraudolento debba poggiare su più indizi di simulazione da valutare congiuntamente sicché occorre operare un complessivo bilanciamento che tenga conto di tutte le risultanze di fatto caratterizzanti la fattispecie oggetto di verifica.
Nel caso di specie le circostanze valorizzate dal giudice della fase sommaria e oggettivamente riscontrabili nella presente operazione negoziale riguardano il fatto incontestabile secondo cui, a seguito della cessione, il rapporto lavorativo della non è più soggetto a “tutela reale” e che Pt_1
l'intera operazione di cessione è avvenuta in favore di società costituita appena due giorni prima dell'informativa inviata alle organizzazioni sindacali.
Non condivide, invece, questa Corte quanto statuito dal giudice della fase sommaria cha ha ritenuto indizio di fraudolenza la consapevolezza, in capo alla cessionaria, della scarsa redditività del ramo ceduto nel periodo fra settembre e aprile di ciascun anno e ciò proprio sulla scorta di quanto motivato nelle diverse pronunzie di legittimità che escludono potersi individuare un intento illecito nella mancata valutazione preventiva di redditività del ramo ceduto, atteso che peraltro il rapporto lavorativo in oggetto non solo è continuato per un periodo di sei mesi (quello economicamente più redditizio in quanto legato alla stagione conclusasi a settembre), ossia per un tempo non brevissimo, ma soprattutto che
[...]
ha continuato a svolgere l'attività economica del ramo ceduto valutando CP_6
esclusivamente la scarsa redditività del mantenimento alle proprie dipendenze di quattro delle sei unità cui era stato consentito il passaggio diretto per i mesi meno redditizi in cui, afferma la stessa società, poteva
Pag. 14 di 25 provvedere alle eventuali esigenze di personale con il ricorso a contratti a termine.
Anche nella sentenza n. 2874 del 7 febbraio 2008, sopra richiamata, la circostanza rappresentata dalla privazione delle garanzie previste dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori è stata considerata indice fraudolento in quanto accompagnata da altro rilevante indice rappresentato dalla risoluzione del contratto di affitto immediatamente dopo gli operati licenziamenti.
Ritiene, in definitiva, questa Corte che, stante la regolarità dell'operazione di cessione, le legittime ragioni di di dismettere il ramo aziendale CP_1
dedicandosi esclusivamente a quella che è sempre stata la sua attività prevalente, la piena autonomia e diversità delle due società, l'autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto che ha continuato e continua ad essere esercitato da subentrata nella relativa concessione CP_6
amministrativa, la carenza di incidenza - nel complesso dell'operazione - di valutazioni riguardanti la scarsa redditività legata solo ad un limitato periodo temporale dell'anno, gli elementi che consentono di apprezzare la liceità della cessione sono certamente preponderanti rispetto a quelli che parte reclamante tende a valorizzare al fine di avvalorare la fraudolenza del negozio.
Per quanto sin qui motivato il primo motivo di reclamo va rigettato.
Quanto al secondo motivo, con il quale si invoca la declaratoria di illegittimità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo ovvero per violazione dell'obbligo di repechage non può che in
Pag. 15 di 25 questa sede confermarsi la bontà della statuizione adottata dalla precedente CdA che, nel verificare attraverso la documentazione presente in atti che circa una settimana prima del licenziamento della le Pt_1
contrattiste a tempo determinato e avevano Parte_4 Parte_2
visto trasformato il loro rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, concludeva ritenendo che lo stabile inserimento in organico di due dipendenti per un orario complessivamente superiore alle 40 ore settimanali sconfessava l'assunto circa l'incollocabilità della ricorrente, ben potendo quest'ultima essere adibita a mansioni inferiori (di appena un livello)
a quelle del suo inquadramento, ma comunque compatibili con le sue competenze professionali e, dunque, da lei esigibili e in concreto già svolte nel corso del rapporto (mansioni di cassa). Si tratta, peraltro, di statuizione avverso la quale non venivano avanzati motivi di ricorso innanzi ai giudici di legittimità e che, per effetto del rigetto, nel merito, dell'unico motivo tornato alla valutazione di questo Collegio a seguito dell'accoglimento del primo motivo di ricorso in cassazione proposto dalla non resta Pt_1
travolta dalla presente pronunzia. Ad abundantiam va anche evidenziato come l'assunzione a tempo indeterminato, appena sette giorni prima del licenziamento, di due unità, costituisce circostanza atta a sconfessare la fondatezza del giustificato motivo addotto a sostegno del recesso, consistito nell'antieconomicità di mantenere in servizio, nell'attività ceduta, più di due unità a tempo indetermitato e in regime di full time. La declaratoria di illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di repechage con riconoscimento del diritto alla riassunzione o in alternativa al pagamento di un' indennità risarcitoria commisurata a quattro mensilità
Pag. 16 di 25 dell'ultima retribuzione globale di fatto, oggetto di domanda avanzata in via subordinata avrebbe, dunque, potuto essere travolta soltanto per l'ipotesi di accoglimento della domanda principale oggetto del primo motivo di ricorso in riassunzione. E poiché innanzi ai giudici di legittimità la non ha Pt_1
avanzato motivi di censura riguardanti l'entità del risarcimento (neppure con l'odierno ricorso in riassunzione) e l'omesso riconoscimento della contribuzione, non può dolersene in questa sede in cui la statuizione è divenuta ormai definitiva.
Quanto alle spese di lite occorre valutare il motivo di ricorso, dichiarato assorbito dai giudici di legittimità e riproposto in sede di riassunzione, con cui la reclamante si duole dell'omessa liquidazione delle spese in suo favore nei rapporti con atteso che la domanda formulata nei confronti CP_6
di quest'ultima sin dal primo grado di giudizio era stata integralmente riconosciuta.
Il motivo è fondato. Occorre, infatti, distinguere il rapporto processuale
[...]
avente ad oggetto la domanda di riconoscimento della natura Persona_2
fraudolenta della cessione di ramo d'azienda ed il conseguente obbligo di reintegrazione nei riguardi della cedente, da quello intercorso fra
[...]
finalizzato alla declaratoria di illegittimità del Parte_5 CP_6
licenziamento con le conseguenze risarcitorie di cui alla c.d. “tutela obbligatoria”. Ha errato, dunque, la precedente Corte d'Appello nel disporre la compensazione delle spese con la laconica motivazione “tenuto conto dell'esito delle lite”, come a voler giustificare la compensazione attraverso una reciproca soccombenza che, tuttavia, nel caso di specie, dovendosi
Pag. 17 di 25 distinguere le domande proposte in relazione a società diverse, non trova fondamento giuridico.
Pertanto in accoglimento del motivo addotto va condannata al CP_6
pagamento, in favore di di tutte le spese giudiziali - fase Parte_1
sommaria, reclamo alla CdA, giudizio di legittimità e odierno giudizio di rinvio - come da dispositivo che segue, secondo il tariffario forense ratione temporis applicabile per ciascuna fase. Va esclusa la liquidazione per la fase di opposizione in cui la è rimasta contumace e, quanto all'odierno di Pt_1
giudizio di rinvio, le spese vanno liquidate con esclusione della fase
“istruttoria-trattazione” essendo stata la causa decisa alla prima udienza.
Restano altresì integralmente compensate le spese sostenute dall' CP_4
stante il ruolo assolutamente marginale svolto nella vicenda.
Quanto alla regolazione delle spese di lite fra la reclamante e i CP_1
cui rapporti risultano definiti con la piena soccombenza della Pt_1
occorre preliminarmente valutare se debba farsi applicazione del generale principio generale di soccombenza, ovvero se trovi spazio una deroga in ragione della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione.
L'istituto della compensazione delle spese di lite ha subito negli anni una lenta evoluzione sino alla recente pronuncia della Corte costituzionale n.77/2018, che ha dichiarato illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione di cui alla L. n.132/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Pag. 18 di 25 Al fine di comprendere la portata della richiama pronuncia occorre premettere che essa consegue a questioni sollevate dai Tribunali di TO
(ordinanza del 30 gennaio 2016) e di Reggio LI (ordinanza del 28 febbraio 2017) in cui, in particolare, il giudice torinese chiedeva alla Corte di valutare “se adottare una pronuncia di illegittimità costituzionale della norma denunciata, che farebbe rivivere il testo precedente, dal momento che la prima costituisce mera modifica del secondo, ovvero conservare il testo attuale, indicando con una pronuncia interpretativa di rigetto ovvero di accoglimento parziale, il percorso destinato a consentire alla norma di essere intesa come “fattispecie aperta” [omissis], così da costituire parametro di riferimento per l'individuazione di ulteriori casi, ragguagliati a quelli tipizzati sotto il profilo della “gravità ed eccezionalità” ”.
La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., nella parte in cui non prevede, in caso di soccombenza totale, la compensazione delle spese tra le parti, parziale o per intero, anche ove sussistano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”. La Corte esclude, però, che possa costituire grave ed eccezionale ragione la qualità soggettiva di una delle parti e, in particolare, il fatto che il soggetto soccombente sia un lavoratore. Ed invero, la qualità di lavoratore non costituisce ragione sufficiente per derogare al principio della par condicio processuale quanto all'obbligo di rifusione delle spese a carico della parte interamente soccombente. Diversamente ragionando, si finirebbe per violare il canone del giusto processo che, invece, la dichiarazione di incostituzionalità e l'apertura alle “gravi ed eccezionali ragioni” per l'operatività della compensazione mirano a garantire.
Pag. 19 di 25 Secondo il Giudice delle leggi, "la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio, può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti".
Dunque l'utilizzo del termine “analoghe” associato alla locuzione “gravi ed eccezionali ragioni” rende evidente che il concetto di “analogia” riguardi esclusivamente la sussistenza di circostanze tali da poter essere sussunte nella regola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” presentando profili di gravità ed eccezionalità pari o maggiori rispetto a quelle previste dalla disposizione censurata.
Tanto che, come ha chiarito la Corte costituzionale, "le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Che, dunque, il termine “analoghe questioni” vada interpretato nel senso che l'analogia debba riguardare il criterio guida dell'eccezionalità e della gravità delle ragioni è fatto palese nella medesima pronuncia in cui si legge “16.- Per la riconduzione a legittimità della disposizione censurata può anche considerarsi che più recentemente lo stesso legislatore, in linea di continuità con l'azione riformatrice degli ultimi anni, è ritornato alla tecnica normativa della clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni».
Pag. 20 di 25 Infatti, dopo l'introduzione della disposizione attualmente censurata, il legislatore ha novellato alcune norme del processo tributario. In particolare
l'art. 9, comma 1, lettera f), numero 2), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 1, lettere a e b, della legge 11 marzo 2014, n. 23), ha sostituito gli originari commi 2 e 2-bis dell'art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega governativa nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413) ed ha, tra
l'altro, previsto che le spese del giudizio possono essere compensate in tutto o in parte, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni» che devono essere espressamente motivate. Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità”.
Quindi, prosegue la Corte “l'«assoluta novità della questione trattata» ed il
«mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale…. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale
Pag. 21 di 25 prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati”.
Dunque il concetto di gravi ed eccezionali ragioni che permetta la compensazione delle spese anche nei riguardi della parte vittoriosa rappresenta una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili (Cassaz.
n.26847/2023).
Orbene, tutto ciò premesso, ritiene questa Corte che il comportamento processuale di in ispecie sotto il profilo della violazione di CP_1
disposizioni procedurali, abbia certamente finito per aggravare il processo appensantendone la fase di legittimità e, assai verosimilmente, determinandone un'inutile prosecuzione oltre la detta fase.
Se, infatti, anzichè reintrodurre nella prima fase di reclamo, CP_1
l'eccezione di decadenza dall'impugnazione della cessione contrattuale, ex art.346 c.p.c., avesse proposto il doveroso ricorso incidentale, avrebbe quasi certamente consentito alla Corte di Cassazione di decidere la controversia
“in diritto” senza disporne la prosecuzione in sede di rinvio per l'accertamento del fatto inerente la natura fraudolenta della cessione.
Quanto, invece alla dedotta (dalla innanzi ai giudici di legittimità) Pt_1
questione inerente la diversità del termine di decorrenza della decadenza
(al fine di escluderne la maturazione), va rappresentato che la questione, oggetto di difesa solo nella fase sommaria, non è entrata nell'oggetto del contendere della fase di merito, stante la contumacia della nella Pt_1
Pag. 22 di 25 fase di opposizione e neppure ne veniva fatto alcun cenno nel reclamo proposto innanzi alla precedente fase di appello. Con la conseguenza che, non essendo stata detta problematica introdotta nella fase di merito, sarebbe stata molto probabilmente considerata dai giudici di legittimità questione “nuova” e, dunque, inammissibile.
Nel regolare le spese di lite, del resto, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, ma non arbitraria, in cui le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione possono ben fondarsi sul principio di causalità, che può tradursi nell'imputare idealmente alla parte il cui comportamento abbia determinato un'inutile aggravio del processo, quegli oneri processuali ulteriori causati all'altra parte che si è trovata costretta difendersi su pretese rivelatesi (nel caso di specie per preclusione di rito), prive di fondamento (vedasi Corte d'Appello Genova sez. lav., 29/11/2021,
n.279) ovvero nell'attuazione di un comportamento che abbia finito col dilatare i tempi del processo (Corte di Cassazione n.8272 del
29/04/2020).
Non senza trascurare, infine, l'obiettiva controvertibilità della questione
“principe” riguardante la natura fraudolenta della cessione che può ritenersi, senza tema di smentita, di natura squisitamente interpretativa, e che, sulla scorta degli indici allegati dalla reclamante ha conseguito, in seno al processo odierno, soluzioni contrastanti.
Per le ragioni sin qui esposte ritiene questa Corte che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese del giudizio fra e Parte_1 CP_1
Pag. 23 di 25
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso in riassunzione proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 967/2022 e pubblicata il 20 dicembre 2022 della
Corte d'Appello di Messina, nei confronti di Controparte_1
e quest'ultima contumace, uditi i
[...] CP_4 CP_6
procuratori delle parti costituite, così provvede:
in parziale accoglimento dei motivi di ricorso in riassunzione dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato da a , CP_6 Parte_1
confermando sul punto la statuizione di cui alla sentenza n. 967/2022 della
Corte d'Appello di Messina con condanna della predetta società alla riassunzione entro 3 giorni o in alternativa a corrisponderle un'indennità commisurata a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza del credito fino all'effettivo soddisfo e condanna, per l'effetto, a pagare a CP_6 [...]
, e per essa al suo procuratore anticipatario avv.to V. Zumbo, Parte_1
le spese giudiziali inerenti la fase sommaria – pari a € 5131,00 - quella del reclamo alla CdA – pari a € 5809,00 - del giudizio di legittimità - pari a €
3082,00 e dell'odierno giudizio di rinvio in misura di € 3966,00, ciascun importo oltre rimborso spese generali, Iva e cpa;
compensa integralmente fra e l' nonché tra Parte_1 CP_4 Parte_1
e le spese dell'intero giudizio.
[...] CP_1
Messina così deciso in esito alla camera di consiglio del 16 luglio 2025.
il Presidente est.
Pag. 24 di 25 dr.ssa B. Catarsini
Pag. 25 di 25
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
1 ) dott. B. Catarsini Presidente rel.
2 ) dott. A. Adamo Consigliere
3 ) dott. S. Cannizzaro Consigliere
nella causa n. 229/2025 R.G. vertente tra:
, nata a [...] in data [...]. C.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. V. Zumbo - C.F._1
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO in persona del Controparte_1
legale rappresentante dott. , rappresentata e difesa dall'avv.to CP_2
G. Sorbello - CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
- CONVENUTA CONTUMACE CP_3
- con Controparte_4
sede in Roma, P.IVA in persona del presidente legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv.to A. Monoriti -
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
a scioglimento della riserva assunta in data 8 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
OGGETTO: riassunzione a seguito della sentenza della Corte di Cassazione
n. 869/2025 pubblicata in data 3 aprile 2005.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso ex L. n.92/2012, depositato in data 24 aprile 2020 Parte_1
, già dipendente della società
[...] Controparte_1
dal 1 gennaio 2015 con mansioni di referente bar 6 liv. e
[...]
transitata, per effetto di cessione di ramo d'azienda, alla ove CP_6
iniziava a prestare servizio dal 12 aprile 2019, contestava il provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo datato 7 ottobre 2019 per le ragioni che seguono:
-nullità della cessione di ramo d'azienda trattandosi di negozio intenzionalmente preordinato alla realizzazione di un fine vietato da norma imperativa (tutela per il licenziamento collettivo e/o individuale);
-in subordine nullità/invalidità del licenziamento in quanto non sorretto da giustificato motivo oggettivo e per violazione dell'obbligo di repechage.
Pag. 2 di 25 Chiedeva, preliminarmente, il riconoscimento della persistenza del suo rapporto lavorativo con la e la conseguente immediata reintegrazione CP_1
presso la società suindicata e la condanna al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento fino all'effettiva riammissione in servizio, ed alla ricostruzione della sua posizione previdenziale ovvero, per l'accoglimento della subordinata, la condanna di a riammetterla CP_6
in servizio ai sensi dell'art. 8 della L. n. 604/1966 o, in alternativa, risarcimento del danno nella misura massima.
Nella costituzione di entrambe le società e dell' il giudice monocratico CP_4
della fase sommaria, con ordinanza del 9 novembre 2021 e in accoglimento del primo motivo di ricorso, dichiarava la natura fraudolenta del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato il 25 febbraio 2019 e, per l'effetto, ordinava a di reintegrare in servizio la ricorrente e a risarcirle il CP_1
danno patito in misura pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati dal licenziamento all'effettiva reintegrazione. Poneva le spese di lite, nella quota di metà, a carico di entrambe le società in solido, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
A seguito di opposizione proposta da entrambe le società il Tribunale di
Barcellona P.G. rigettava le domande proposto da Parte_1
compensando integralmente le spese del giudizio.
Pag. 3 di 25 Riteneva il Tribunale che gli indici valorizzati dal giudice della fase sommaria a sostegno della natura fraudolenta del contratto di cessione non fossero idonei a comprovare l'illiceità del negozio.
Evidenziava, nello specifico, come: la validità della cessione d'azienda non sia condizionata alla prognosi della continuazione dell'attività produttiva sicché nulla impedisce al cessionario di procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo ove esso sia fondato su esigenze inerenti la struttura aziendale e i necessari processi di riorganizzazione;
nella fattispecie aveva continuato a svolgere l'attività ceduta CP_6
mantenendo, dunque, il complesso organizzativo ceduto;
l'allegato motivo oggettivo inerente la congiuntura economica sfavorevole non era stato contestato dalla lavoratrice;
che la posizione ricoperta dalla lavoratrice è risultata ulteriore rispetto alle esigenze aziendali, come dimostrato dal fatto che, sebbene assunta con le mansioni di “referente bar” in concreto era stata adibita ad altre attività (funzioni di cassa e maneggio soldi, funzioni bar con preparazione colazioni e panini in cucina, servizio al tavolo, carico e scarico merci di magazzino, controllo temperature banchi frigo e magazzino, controllo scadenze prodotti con correlativa relazione a propria firma); che a fronte di una necessità di riduzione dei costi del personale il datore di lavoro non può ritenersi obbligato a dimostrare l'impossibilità di adibire il dipendente da licenziare ad altre attività.
Avverso la superiore pronunzia presentava reclamo, in data 7 giugno 2022, reiterando l'eccezione di nullità della cessione di ramo Parte_1
d'azienda, avendo il Tribunale trascurato di considerare altri rilevanti indici di fraudolenza allegati e chiedendo, in via subordinata, l'illegittimità del
Pag. 4 di 25 licenziamento per insussistenza del fatto, rilevando di avere contestato le ragioni economiche poste a fondamento del recesso, diversamente da quanto motivato dal primo giudice e insisteva, conseguentemente, sulla violazione dell'obbligo di repechage.
Nella costituzione di e Ca. la Corte d'Appello di Messina, con CP_1
sentenza n. 967/2022, accoglieva la domanda riproposta da ai sensi CP_1
dell'art. 346 c.p.c. dichiarando la decadenza della dal diritto di Pt_1
impugnare la cessione di contratto ex art. 2112 c.c. e, nel merito del licenziamento erogato dalla società cessionaria, riteneva violato l'obbligo di repechage rilevando come dalla documentazione allegata fosse emerso che il rapporto lavorativo di due unità, (n.d.r. rectius Carola) e Controparte_7
entrambe assunte con contratto di apprendistato Parte_2
professionalizzante in data 19 aprile 2019 - in regime di part-time al 60% e con inquadramento al 5 liv. - fosse stato trasformato, alla scadenza del contratto, in rapporto a tempo indeterminato. Rilevava che detta conversione, intervenuta appena 7 giorni prima del licenziamento della reclamante costituiva circostanza idonea a sconfessare l'assunto circa l'incollocabilità della in mansioni inferiori (di un solo livello) ma Pt_1
comunque compatibili con le sue competenze professionali, essendo incontestato che ella da tempo svolgeva mansioni diverse da quelle di inquadramento. Motivava, dunque, per la violazione del principio di correttezza e buona fede non avendo la società cessionaria offerta la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori. Conseguentemente dichiarava illegittimo il licenziamento e, stante l'assenza del requisito dimensionale, condannava a riassumere la reclamante entro tre CP_6
Pag. 5 di 25 giorni o, in alternativa, a corrisponderle un'indennità che, avuto riguardo alla complessiva anzianità di servizio della stessa, commisurava in quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Compensava, infine, le spese del doppio grado di giudizio.
La Corte di Cassazione, investita dal ricorso proposto dalla con Pt_1
ordinanza n. 869/2025, pubblicata in data 3 aprile 2025, accoglieva il primo motivo di gravame così motivando: “In via di principio questa Corte, in funzione nomofilattica, ha affermato che in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice
d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art.
345, co. 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, co.
2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (Cass. sez. un. n. 11799/2017; Cass. n. 21264/2018;
Cass. ord. n. 9844/2022). Va altresì precisato che quella introdotta dall'art.
32 L. n. 183/2010 è una decadenza sostanziale (Cass. n. 24258/2016), quindi sottoposta al regime del divieto del rilievo officioso e della necessaria eccezione di parte (art. 2969 c.c.), che rappresenta un'eccezione di merito rectius preliminare di merito e non di rito. Nel caso in esame, entrambi i
Pag. 6 di 25 giudici delle due fasi (ex lege n. 92/2012) del giudizio di primo grado hanno esteso la loro cognizione all'accertamento della sussistenza di una frode alla legge della cessione di ramo d'azienda, affermandola il primo giudice, escludendola il secondo sulla base dell'esame di determinate circostanze, tutte relative al merito della vicenda. Dunque sul piano logico-giuridico il presupposto implicito, ma necessario e quindi univoco, di questi accertamenti e delle conseguenti statuizioni era il rigetto dell'eccezione di decadenza, che rappresentava una questione preliminare di merito. Dunque, al fine di sottoporre quella questione alla
Corte territoriale, era onere della dolersi di quel rigetto CP_1
(sia pure implicito) mediante reclamo incidentale, se del caso condizionato. Tale onere non è stato adempiuto”.
Dunque, sulla scorta del principio di diritto che questa Corte, in diversa composizione, è chiamata ad attuare, occorre rivalutare, in primis, il motivo di reclamo oggi riproposto dalla ricorrente in riassunzione, riguardante la natura di contratto in frode alla legge della cessione di ramo di azienda intervenuta tra e posto che alcuna decadenza ex CP_1 CP_6
art.32 L. n. 183/2010 poteva essere dichiarata.
Nell'odierno giudizio di riassunzione si costituiva la società
[...]
ribadendo la liceità del contratto di Controparte_1
cessione, motivato dal fine di non procedere al licenziamento di tutti i dipendenti addetti al ramo di azienda riguardante l'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande (bar) che si intendeva cessare (mantenendo solo quella principale riguardante la ricezione e consegna delle merci trasportate dalle navi nonché le operazioni di imbarco
Pag. 7 di 25 e sbarco, la movimentazione e distribuzione di merci varie proprie e di terzi) e regolarmente autorizzato dall'autorità portuale di Messina.
Evidenziava come l'attività di somministrazione alimenti e bevande venisse ancora svolta a distanza di sei anni presso il terminal passeggeri di AZ,
a riprova della genuinità della cessione. Quanto al motivo riguardante l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto, rimandava alle ragioni oggettive già evidenziate da Nonostante il chiaro CP_6
pronunciamento della Corte di Cassazione reiterava l'eccezione di decadenza ex art.32 L. n. 183/2010. Rivendicava, infine, il favore delle spese.
Si costituiva, altresì, l' rimettendosi alla decisione di questa Corte circa CP_4
l'eventuale declaratoria riguardante l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale/assistenziale non caduta in prescrizione, con vittoria di spese.
Restava contumace alla quale il ricorso in riassunzione veniva CP_6
tempestivamente notificato personalmente.
All'udienza a trattazione scritta del 8 luglio 2025 la causa veniva posta in riserva e infine decisa come in atti, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui alle note depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in riassunzione ribadisce la nullità per Parte_1
illiceità della causa della cessione aziendale del 25 febbraio 2019, determinata dall'intento di eludere le garanzie occupazionali del personale in
Pag. 8 di 25 forza alla società cedente, che contava più di quindici dipendenti.
Evidenziava al riguardo i seguenti elementi rivelatori della finalità fraudolenta:
1) assenza, presso la società cessionaria, con organico inferiore a 15 dipendenti, di una pregressa storia imprenditoriale, trattandosi di società creata ad hoc solo ai fini del compimento dell'operazione di cessione aziendale e per la risoluzione della situazione di esubero di personale creatasi in relativamente al settore ristorazione;
la cessionaria, CP_1
infatti, veniva costituita in data 2 gennaio 2019, ossia pochi giorni dopo la decisione del C.d.A. di di cedere il ramo d'azienda e appena due CP_1
giorni prima della comunicazione indirizzata alle OO.SS. di volere procedere, per effetto della cessione, alla migrazione delle risorse in esubero, datata 4 gennaio 2019;
2) la stessa aveva ammesso, già nella fase sommaria, di non CP_6
avere interesse alla prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree del demanio marittimo del Comune di AZ trattandosi di attività poco produttiva nel periodo settembre-aprile per la quale sarebbe stato sufficiente un contingente di personale pari a due unità lavorative, procedendo nel restante periodo dell'anno all'assunzione di unità con rapporto a tempo determinato: si tratta, con ogni evidenza, a detta della reclamante, di circostanza che non poteva non essere a conoscenza dell'azienda subentrante già al momento del contratto di cessione essendo evidente che la maggiore produttività del ramo ceduto si riscontrava solo durante la stagione estiva;
Pag. 9 di 25 3) mancata intenzionale valutazione, nella fase prenegoziale, di una prognosi sfavorevole sulla convenienza dell'affare al termine della stagione estiva;
4) irrogazione del licenziamento in data 7 ottobre 2019, appena 7 mesi dopo la stipula negoziale e 6 mesi dopo il passaggio del personale trasferito, in coincidenza con la conclusione della stagione estiva notoriamente caratterizzata da maggiori incassi;
5) mancata soppressione del posto di referente bar e, comunque, irrilevanza della relativa circostanza posto che la sin dal momento del Pt_1
passaggio era stata adibita allo svolgimento di tutt'altre mansioni anche di natura inferiore.
In definitiva ritiene sussistere, sulla scorta degli indici rappresentati, prova adeguata dell'intento fraudolento, non sussistendo alcuna ragione plausibile per cui dovesse farsi carico di un'impresa che, già al momento CP_6
dell'acquisizione, risultava non in grado di assicurare pienamente economie di scala.
Premesso che le circostanze di fatto (scremate dalle considerazioni personali della reclamante) rappresentate ai superiori punti n.1, 2 e 4 corrispondono al vero, questa Corte ritiene doveroso evidenziare, per completezza di analisi della fattispecie, le circostanze che seguono:
- sotto l'aspetto procedurale la cessione di ramo d'azienda è avvenuta nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 47 della L. n. 428/1990 nella versione ratione temporis applicabile, avendo proceduto in data 4 gennaio CP_1
2019 (all.9), a distanza di due giorni dall'avvenuta costituzione di
[...]
(con la quale era già stata raggiunta un'intesa) a comunicare per CP_6
Pag. 10 di 25 iscritto agli organismi sindacali preposti l'intenzione di procedere alla cessione del ramo di azienda ex art.2112 c.c. consistente nelle risorse materiali ed umane organizzate finalizzate allo svolgimento di attività di riguardante n. 6 dipendenti (nominativamente individuati) Parte_3
operanti presso il bar di AZ, in favore di Con successiva CP_6
nota del 14 gennaio 2019 convocava i sindacati per il doveroso esame CP_1
congiunto per il 18 gennaio 2019. In tale sede, il cui verbale è allegato in atti
(all.14), anche gli organismi sindacali riconoscevano la piena legittimità e regolarità della procedura, nonché delle motivazioni poste a fondamento della cessione, a decorrere dal 1 febbraio 2019. In particolare, quanto alle motivazioni, esse venivano indicate, nella lettera diramata il 4 gennaio 2019, nell'intento di di concentrare la propria attività esclusivamente nel CP_1
preminente settore portuale per una migliore redditività aziendale, ottimizzazione dei costi e incremento dei guadagni;
- in data 25 febbraio 2019 veniva stipulato fra e CP_1 CP_6
contratto di affitto di ramo d'azienda in notar da cui emerge che Per_1
la società cedente aveva acquisito, dall'Autorità Portuale di Messina, la concessione demaniale relativa all'occupazione all'uso delle aree e dei beni demaniali marittimi siti nel comune di AZ (individuati in atti) in cui conduceva l'attività di somministrazione e vendita di alimenti e CP_1
bevande. L'atto veniva redatto sotto la condizione sospensiva del rilascio, entro i successivi 60 giorni, dell'autorizzazione dall'Autorità Portuale di cui all'art. 45 del codice della navigazione, che interveniva in data 2 aprile 2019
(all.17) con conseguente stipula integrativa finalizzata all'acquisizione
Pag. 11 di 25 dell'efficacia dell'accordo a far data dal 12 aprile 2019. Con essa venivano affidate a le seguenti attività: CP_6
- c/o il Terminal Passeggeri:
attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar);
servizio di pulizia dei servizi igienici, dei 3 box biglietteria, del box direzione, del pronto soccorso, delle sale d'attesa e degli spazi esterni;
- c/o il Piazzale di Sosta:
attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar);
- con lettera del 11 aprile 2019 comunicava alla il passaggio CP_1 Pt_1
alle proprie dipendenze senza soluzione di continuità, a far data dal 12 aprile 2019, con mantenimento dei diritti acquisiti e mantenimento delle condizioni di lavoro.
Evidenzia il collegio che la scelta di di non proseguire l'attività in CP_1
concessione rappresenta un'opzione legittima rimessa alla libertà imprenditoriale di cui all'art. 41 Costituzione (Cassaz. n.9090/2014) non confliggente con altri precetti costituzionali e la cessione si è verificata nel rispetto di tutte le garanzie apprestate dall'art.2112 c.c. in favore dei lavoratori trasferiti. In sostanza non esiste alcun limite alla libertà dell'imprenditore di dismettere l'azienda, salvo il rispetto dei parametri di cui alla disposizione costituzionale ed alla normativa codicistica applicabile alla fattispecie.
Al fine di accertare la frode alla legge nel trasferimento di ramo di azienda, da identificarsi nella manifesta divergenza tra la causa tipica dell'atto
Pag. 12 di 25 negoziale e la determinazione causale del suo autore indirizzata all'elusione di una norma imperativa (Cassaz. n. 2874/2008) occorre premettere alcuni cenni sulla giurisprudenza in materia. E così, in particolare, sono stati considerati possibili indici della natura fraudolenta dell'operazione: la carenza un titolo oneroso dell'operazione negoziale (Cassaz. n.30164/2022);
l'identità della compagine sociale fra cedente e cessionario tale da costituire uno svuotamento di una società in favore di un'altra e/o la stretta connessione e concentrazione cronologica delle diverse operazioni negoziali
(Cassaz. n.10649/2022) ovvero il frazionamento di un'unica attività tra i vari soggetti del collegamento economico (ex pulrimis Cassaz. n.19203/2017,
n.26346/2016); l'utilizzo dei lavoratori appartenente al ramo ceduto per un brevissimo lasso di tempo con contestuale restituzione dei beni aziendali al cedente;
la mancanza di autonomia funzionale del ramo ceduto da intendersi quale attività economica già strutturata prima della cessione e idonea a produrre beni e servizi che con la vicenda traslativa abbia conservato la propria identità (Cassaz. n. 29203/2021, n.1316/2017); la comprovata finalità di eludere le garanzie dei lavoratori di cui all'articolo 18 della L. n.
300/1970 (Cassaz. n.2874/2008, n.10005/2009).
Di contro l'orientamento giurisprudenziale prevalente esclude che la validità della cessione sia condizionata alla prognosi favorevole alla continuazione dell'attività produttiva e, di conseguenza, all'onere del cedente di verificare le capacità e potenzialità imprenditoriali del cessionario, così come costituisce motivo lecito la ragione del cedente di trasferire la titolarità di beni e servizi con l'intento di addossare ad altri soggetti obbligazioni e oneri connessi (Cassaz. n.9090/2014).
Pag. 13 di 25 Dalla lettura dei vari pronunciamenti si ricava, a parere di questa Corte, come l'intento fraudolento debba poggiare su più indizi di simulazione da valutare congiuntamente sicché occorre operare un complessivo bilanciamento che tenga conto di tutte le risultanze di fatto caratterizzanti la fattispecie oggetto di verifica.
Nel caso di specie le circostanze valorizzate dal giudice della fase sommaria e oggettivamente riscontrabili nella presente operazione negoziale riguardano il fatto incontestabile secondo cui, a seguito della cessione, il rapporto lavorativo della non è più soggetto a “tutela reale” e che Pt_1
l'intera operazione di cessione è avvenuta in favore di società costituita appena due giorni prima dell'informativa inviata alle organizzazioni sindacali.
Non condivide, invece, questa Corte quanto statuito dal giudice della fase sommaria cha ha ritenuto indizio di fraudolenza la consapevolezza, in capo alla cessionaria, della scarsa redditività del ramo ceduto nel periodo fra settembre e aprile di ciascun anno e ciò proprio sulla scorta di quanto motivato nelle diverse pronunzie di legittimità che escludono potersi individuare un intento illecito nella mancata valutazione preventiva di redditività del ramo ceduto, atteso che peraltro il rapporto lavorativo in oggetto non solo è continuato per un periodo di sei mesi (quello economicamente più redditizio in quanto legato alla stagione conclusasi a settembre), ossia per un tempo non brevissimo, ma soprattutto che
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ha continuato a svolgere l'attività economica del ramo ceduto valutando CP_6
esclusivamente la scarsa redditività del mantenimento alle proprie dipendenze di quattro delle sei unità cui era stato consentito il passaggio diretto per i mesi meno redditizi in cui, afferma la stessa società, poteva
Pag. 14 di 25 provvedere alle eventuali esigenze di personale con il ricorso a contratti a termine.
Anche nella sentenza n. 2874 del 7 febbraio 2008, sopra richiamata, la circostanza rappresentata dalla privazione delle garanzie previste dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori è stata considerata indice fraudolento in quanto accompagnata da altro rilevante indice rappresentato dalla risoluzione del contratto di affitto immediatamente dopo gli operati licenziamenti.
Ritiene, in definitiva, questa Corte che, stante la regolarità dell'operazione di cessione, le legittime ragioni di di dismettere il ramo aziendale CP_1
dedicandosi esclusivamente a quella che è sempre stata la sua attività prevalente, la piena autonomia e diversità delle due società, l'autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto che ha continuato e continua ad essere esercitato da subentrata nella relativa concessione CP_6
amministrativa, la carenza di incidenza - nel complesso dell'operazione - di valutazioni riguardanti la scarsa redditività legata solo ad un limitato periodo temporale dell'anno, gli elementi che consentono di apprezzare la liceità della cessione sono certamente preponderanti rispetto a quelli che parte reclamante tende a valorizzare al fine di avvalorare la fraudolenza del negozio.
Per quanto sin qui motivato il primo motivo di reclamo va rigettato.
Quanto al secondo motivo, con il quale si invoca la declaratoria di illegittimità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo ovvero per violazione dell'obbligo di repechage non può che in
Pag. 15 di 25 questa sede confermarsi la bontà della statuizione adottata dalla precedente CdA che, nel verificare attraverso la documentazione presente in atti che circa una settimana prima del licenziamento della le Pt_1
contrattiste a tempo determinato e avevano Parte_4 Parte_2
visto trasformato il loro rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, concludeva ritenendo che lo stabile inserimento in organico di due dipendenti per un orario complessivamente superiore alle 40 ore settimanali sconfessava l'assunto circa l'incollocabilità della ricorrente, ben potendo quest'ultima essere adibita a mansioni inferiori (di appena un livello)
a quelle del suo inquadramento, ma comunque compatibili con le sue competenze professionali e, dunque, da lei esigibili e in concreto già svolte nel corso del rapporto (mansioni di cassa). Si tratta, peraltro, di statuizione avverso la quale non venivano avanzati motivi di ricorso innanzi ai giudici di legittimità e che, per effetto del rigetto, nel merito, dell'unico motivo tornato alla valutazione di questo Collegio a seguito dell'accoglimento del primo motivo di ricorso in cassazione proposto dalla non resta Pt_1
travolta dalla presente pronunzia. Ad abundantiam va anche evidenziato come l'assunzione a tempo indeterminato, appena sette giorni prima del licenziamento, di due unità, costituisce circostanza atta a sconfessare la fondatezza del giustificato motivo addotto a sostegno del recesso, consistito nell'antieconomicità di mantenere in servizio, nell'attività ceduta, più di due unità a tempo indetermitato e in regime di full time. La declaratoria di illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di repechage con riconoscimento del diritto alla riassunzione o in alternativa al pagamento di un' indennità risarcitoria commisurata a quattro mensilità
Pag. 16 di 25 dell'ultima retribuzione globale di fatto, oggetto di domanda avanzata in via subordinata avrebbe, dunque, potuto essere travolta soltanto per l'ipotesi di accoglimento della domanda principale oggetto del primo motivo di ricorso in riassunzione. E poiché innanzi ai giudici di legittimità la non ha Pt_1
avanzato motivi di censura riguardanti l'entità del risarcimento (neppure con l'odierno ricorso in riassunzione) e l'omesso riconoscimento della contribuzione, non può dolersene in questa sede in cui la statuizione è divenuta ormai definitiva.
Quanto alle spese di lite occorre valutare il motivo di ricorso, dichiarato assorbito dai giudici di legittimità e riproposto in sede di riassunzione, con cui la reclamante si duole dell'omessa liquidazione delle spese in suo favore nei rapporti con atteso che la domanda formulata nei confronti CP_6
di quest'ultima sin dal primo grado di giudizio era stata integralmente riconosciuta.
Il motivo è fondato. Occorre, infatti, distinguere il rapporto processuale
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avente ad oggetto la domanda di riconoscimento della natura Persona_2
fraudolenta della cessione di ramo d'azienda ed il conseguente obbligo di reintegrazione nei riguardi della cedente, da quello intercorso fra
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finalizzato alla declaratoria di illegittimità del Parte_5 CP_6
licenziamento con le conseguenze risarcitorie di cui alla c.d. “tutela obbligatoria”. Ha errato, dunque, la precedente Corte d'Appello nel disporre la compensazione delle spese con la laconica motivazione “tenuto conto dell'esito delle lite”, come a voler giustificare la compensazione attraverso una reciproca soccombenza che, tuttavia, nel caso di specie, dovendosi
Pag. 17 di 25 distinguere le domande proposte in relazione a società diverse, non trova fondamento giuridico.
Pertanto in accoglimento del motivo addotto va condannata al CP_6
pagamento, in favore di di tutte le spese giudiziali - fase Parte_1
sommaria, reclamo alla CdA, giudizio di legittimità e odierno giudizio di rinvio - come da dispositivo che segue, secondo il tariffario forense ratione temporis applicabile per ciascuna fase. Va esclusa la liquidazione per la fase di opposizione in cui la è rimasta contumace e, quanto all'odierno di Pt_1
giudizio di rinvio, le spese vanno liquidate con esclusione della fase
“istruttoria-trattazione” essendo stata la causa decisa alla prima udienza.
Restano altresì integralmente compensate le spese sostenute dall' CP_4
stante il ruolo assolutamente marginale svolto nella vicenda.
Quanto alla regolazione delle spese di lite fra la reclamante e i CP_1
cui rapporti risultano definiti con la piena soccombenza della Pt_1
occorre preliminarmente valutare se debba farsi applicazione del generale principio generale di soccombenza, ovvero se trovi spazio una deroga in ragione della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione.
L'istituto della compensazione delle spese di lite ha subito negli anni una lenta evoluzione sino alla recente pronuncia della Corte costituzionale n.77/2018, che ha dichiarato illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione di cui alla L. n.132/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Pag. 18 di 25 Al fine di comprendere la portata della richiama pronuncia occorre premettere che essa consegue a questioni sollevate dai Tribunali di TO
(ordinanza del 30 gennaio 2016) e di Reggio LI (ordinanza del 28 febbraio 2017) in cui, in particolare, il giudice torinese chiedeva alla Corte di valutare “se adottare una pronuncia di illegittimità costituzionale della norma denunciata, che farebbe rivivere il testo precedente, dal momento che la prima costituisce mera modifica del secondo, ovvero conservare il testo attuale, indicando con una pronuncia interpretativa di rigetto ovvero di accoglimento parziale, il percorso destinato a consentire alla norma di essere intesa come “fattispecie aperta” [omissis], così da costituire parametro di riferimento per l'individuazione di ulteriori casi, ragguagliati a quelli tipizzati sotto il profilo della “gravità ed eccezionalità” ”.
La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., nella parte in cui non prevede, in caso di soccombenza totale, la compensazione delle spese tra le parti, parziale o per intero, anche ove sussistano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”. La Corte esclude, però, che possa costituire grave ed eccezionale ragione la qualità soggettiva di una delle parti e, in particolare, il fatto che il soggetto soccombente sia un lavoratore. Ed invero, la qualità di lavoratore non costituisce ragione sufficiente per derogare al principio della par condicio processuale quanto all'obbligo di rifusione delle spese a carico della parte interamente soccombente. Diversamente ragionando, si finirebbe per violare il canone del giusto processo che, invece, la dichiarazione di incostituzionalità e l'apertura alle “gravi ed eccezionali ragioni” per l'operatività della compensazione mirano a garantire.
Pag. 19 di 25 Secondo il Giudice delle leggi, "la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio, può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti".
Dunque l'utilizzo del termine “analoghe” associato alla locuzione “gravi ed eccezionali ragioni” rende evidente che il concetto di “analogia” riguardi esclusivamente la sussistenza di circostanze tali da poter essere sussunte nella regola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” presentando profili di gravità ed eccezionalità pari o maggiori rispetto a quelle previste dalla disposizione censurata.
Tanto che, come ha chiarito la Corte costituzionale, "le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Che, dunque, il termine “analoghe questioni” vada interpretato nel senso che l'analogia debba riguardare il criterio guida dell'eccezionalità e della gravità delle ragioni è fatto palese nella medesima pronuncia in cui si legge “16.- Per la riconduzione a legittimità della disposizione censurata può anche considerarsi che più recentemente lo stesso legislatore, in linea di continuità con l'azione riformatrice degli ultimi anni, è ritornato alla tecnica normativa della clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni».
Pag. 20 di 25 Infatti, dopo l'introduzione della disposizione attualmente censurata, il legislatore ha novellato alcune norme del processo tributario. In particolare
l'art. 9, comma 1, lettera f), numero 2), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 1, lettere a e b, della legge 11 marzo 2014, n. 23), ha sostituito gli originari commi 2 e 2-bis dell'art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega governativa nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413) ed ha, tra
l'altro, previsto che le spese del giudizio possono essere compensate in tutto o in parte, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni» che devono essere espressamente motivate. Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità”.
Quindi, prosegue la Corte “l'«assoluta novità della questione trattata» ed il
«mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale…. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale
Pag. 21 di 25 prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati”.
Dunque il concetto di gravi ed eccezionali ragioni che permetta la compensazione delle spese anche nei riguardi della parte vittoriosa rappresenta una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili (Cassaz.
n.26847/2023).
Orbene, tutto ciò premesso, ritiene questa Corte che il comportamento processuale di in ispecie sotto il profilo della violazione di CP_1
disposizioni procedurali, abbia certamente finito per aggravare il processo appensantendone la fase di legittimità e, assai verosimilmente, determinandone un'inutile prosecuzione oltre la detta fase.
Se, infatti, anzichè reintrodurre nella prima fase di reclamo, CP_1
l'eccezione di decadenza dall'impugnazione della cessione contrattuale, ex art.346 c.p.c., avesse proposto il doveroso ricorso incidentale, avrebbe quasi certamente consentito alla Corte di Cassazione di decidere la controversia
“in diritto” senza disporne la prosecuzione in sede di rinvio per l'accertamento del fatto inerente la natura fraudolenta della cessione.
Quanto, invece alla dedotta (dalla innanzi ai giudici di legittimità) Pt_1
questione inerente la diversità del termine di decorrenza della decadenza
(al fine di escluderne la maturazione), va rappresentato che la questione, oggetto di difesa solo nella fase sommaria, non è entrata nell'oggetto del contendere della fase di merito, stante la contumacia della nella Pt_1
Pag. 22 di 25 fase di opposizione e neppure ne veniva fatto alcun cenno nel reclamo proposto innanzi alla precedente fase di appello. Con la conseguenza che, non essendo stata detta problematica introdotta nella fase di merito, sarebbe stata molto probabilmente considerata dai giudici di legittimità questione “nuova” e, dunque, inammissibile.
Nel regolare le spese di lite, del resto, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, ma non arbitraria, in cui le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione possono ben fondarsi sul principio di causalità, che può tradursi nell'imputare idealmente alla parte il cui comportamento abbia determinato un'inutile aggravio del processo, quegli oneri processuali ulteriori causati all'altra parte che si è trovata costretta difendersi su pretese rivelatesi (nel caso di specie per preclusione di rito), prive di fondamento (vedasi Corte d'Appello Genova sez. lav., 29/11/2021,
n.279) ovvero nell'attuazione di un comportamento che abbia finito col dilatare i tempi del processo (Corte di Cassazione n.8272 del
29/04/2020).
Non senza trascurare, infine, l'obiettiva controvertibilità della questione
“principe” riguardante la natura fraudolenta della cessione che può ritenersi, senza tema di smentita, di natura squisitamente interpretativa, e che, sulla scorta degli indici allegati dalla reclamante ha conseguito, in seno al processo odierno, soluzioni contrastanti.
Per le ragioni sin qui esposte ritiene questa Corte che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese del giudizio fra e Parte_1 CP_1
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P.Q.M.
la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso in riassunzione proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 967/2022 e pubblicata il 20 dicembre 2022 della
Corte d'Appello di Messina, nei confronti di Controparte_1
e quest'ultima contumace, uditi i
[...] CP_4 CP_6
procuratori delle parti costituite, così provvede:
in parziale accoglimento dei motivi di ricorso in riassunzione dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato da a , CP_6 Parte_1
confermando sul punto la statuizione di cui alla sentenza n. 967/2022 della
Corte d'Appello di Messina con condanna della predetta società alla riassunzione entro 3 giorni o in alternativa a corrisponderle un'indennità commisurata a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza del credito fino all'effettivo soddisfo e condanna, per l'effetto, a pagare a CP_6 [...]
, e per essa al suo procuratore anticipatario avv.to V. Zumbo, Parte_1
le spese giudiziali inerenti la fase sommaria – pari a € 5131,00 - quella del reclamo alla CdA – pari a € 5809,00 - del giudizio di legittimità - pari a €
3082,00 e dell'odierno giudizio di rinvio in misura di € 3966,00, ciascun importo oltre rimborso spese generali, Iva e cpa;
compensa integralmente fra e l' nonché tra Parte_1 CP_4 Parte_1
e le spese dell'intero giudizio.
[...] CP_1
Messina così deciso in esito alla camera di consiglio del 16 luglio 2025.
il Presidente est.
Pag. 24 di 25 dr.ssa B. Catarsini
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