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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 4443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4443 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37081/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Paola Farina, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 37081/2023 promossa da:
(Avv. Luigi Parenti) Parte_1
ATTORE contro
(Avv. Filomena Galatola) CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: impugnativa di licenziamento. CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come dai rispettivi atti introduttivi, da intendersi per quella parte qui integralmente richiamati SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 21.11.2023 il ricorrente, in epigrafe indicato, premesso di lavorare alle dipendenze di .
8.1989 svolgendo da ultimo le mansioni di Controparte_2
“ Responsabile delle Officine Esterne, Amministrazione Flotta, Ricambi e Carburante e di Direttore dell'Esecuzione del Contratto di affidamento del lotto II del Servizio di manutenzione su autotelai cabinati IVECO” (cfr. in termini pag. 1 del ricorso) ha convenuto in giudizio educendo l'illegittimità del licenziamento irrogato CP_1 in data 19.5.2023 e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare il licenziamento, così come intimato, illegittimo, inefficace e comunque nullo per insussistenza dei fatti e per tutte le ragioni esposte nel ricorso e per l'effetto, ai sensi dell'art. 18 della Legge 300/1970, ordinare ad in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Calderon De La Barca n. 87, di reintegrare il ricorrente nel posto precedentemente occupato e condannare la società resistente al pagamento di un'indennità nella misura massima di legge, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata alla retribuzione globale di fatto di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 4.211,19 dal giorno del licenziamento pagina 1 di 6 sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
in via subordinata, accertare e dichiarare che il licenziamento senza preavviso comminato al ricorrente non è sorretto da giusta causa, ovvero il provvedimento espulsivo risulta sproporzionato, e, per l'effetto, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima di legge di ventiquattro mensilità della retribuzione globale di fatto di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 4.211,19, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio del ricorrente che risale al 01.08.1989” (cfr., in termini, pag. 41 del ricorso). L' si costituiva con memoria depositata in data 22.1.2024. CP_1 ribadendo la legittimità del provvedimento recessivo e chiedendo il rigetto del ricorso, del quale variamente argomentava l'infondatezza. La causa veniva istruita mediante escussione dei testi richiesti dalle parti ed ammessi, e all'odierna udienza, previo deposito di note conclusive autorizzate, veniva decisa mediante immediata lettura della presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, all'esito dell'espletata istruttoria, appare infondato e come tale va rigettato.
Con lettera di contestazione del 23.2.2023 veniva contestato al ricorrente che: “in occasione delle segnalazioni ricevute e dei controlli da ultimo effettuati dal Servizio di Internal Audit nell'esecuzione dei servizi di manutenzione della flotta aziendale resi da operatori terzi, è emerso quanto segue: In qualità di Responsabile delle Officine Esterne, , Ricambi e Carburanti, CP_3 nonché Direttore dell'Esecuzione del Contratto di affidamento del 2° lotto del Servizio di manutenzione su autotelai cabinati e complessivi meccanici IVECO in dotazione al parco mezzi aziendale, da prestarsi tramite manodopera specializzata e fornitura dei ricambi, per la durata di 36 mesi sottoscritto con Controparte_4 Contr
. (prot n. 38486 del 29.7.2019). Lei ha omesso di conformare
[...] CP_6 alla legislazione vigente alle prescrizioni del contratto e alle procedure aziendali il relativo processo di manutenzione esterna della Flotta adottando un sistema di affidamento delle singole riparazioni fortemente condizionato dall'assenza di tracciabilità, privo di presidi oggettivi e trasparenti sulle assegnazioni dei mezzi e sulla determinazione delle lavorazioni e dei prezzi con plurime anomalie documentali e senza alcuna evidenza o riscontro delle valutazioni di volta in volta operate sui costi/benefici delle riparazioni, omettendo altresì di esercitare i dovuti controlli sulle attività svolte Contr dalle officine esterne della trascurando infine di applicare le sanzioni contrattualmente previste. b) in particolare, congiuntamente al Responsabile del Procedimento, Lei ha autonomamente sottoscritto e pattuito un illegittimo ampliamento del contratto in essere pagina 2 di 6 tra le parti per includere la manutenzione di n. 15 Econic Mercedes costipatori posteriori a 3 Assi, oltre ad altri, non rientrati nell'ambito contrattuale (diretto invece alla manutenzione di cabinati IVECO), in violazione delle prescritte procedure, in assenza dei poteri all'uopo necessari e di alcuna informativa / coinvolgimento dei vertici aziendali, nonostante la riparazione e la fornitura dei pezzi di ricambio per gli autotelai di marca Mercedes risultasse contemporaneamente affidata ad altre Società all'esito di procedure a evidenza pubblica (quali TAS – Total Automotive Service e Euro Diesel Service). c) In data 11.10.2022 è stato emesso l'ODL AMA n. 0001223580 per il compattatore 3 Assi Mercedes sportello C249, targa EC 377 ZT, telaio Controparte_7
WDB9576621V222900, le cui lavorazioni sono state da Lei assegnate direttamente Contr all'officina (mandante della Il mezzo è stato quindi inviato a quest'ultima CP_8
(senza alcuna evidenza del Documento di Trasporto che dovrebbe essere compilato dal Responsabile di Officina Interna dopo otto giorni dalla relativa richiesta di preventivo (anziché il giorno successivo, come previsto dal capitolato tecnico allegato al contratto, con applicazioni della penale prevista dall'art.10 co. 2 pari a 150,00 euro giorno per ciascun giorno di ritardo. Il preventivo (inizialmente pari a euro 18.902,56 oltre iva) è stato trasmesso dalla dopo 34 giorni dalla richiesta (anziché dopo due giorni, CP_8 come previsto dal capitolato tecnico allegato al contratto, con applicazione della penale prevista dall'art. 10 co. 3 pari a 150 euro per ciascun giorno di ritardo peraltro privo di sottoscrizione e con diverse voci sprovviste del codice di listino (necessario per analisi dei prezzi applicati) e non rispondenti alla richiesta di intervento. Lei ha poi autonomamente autorizzato le lavorazioni e i relativi costi in assenza di alcun contraddittorio e di verifiche da parte dei tecnici aziendali, così pure per le successive ispezioni sul mezzo (svolte sempre dall'officina esterna senza alcun coinvolgimento aziendale) che hanno portato all'introduzione di nuove lavorazioni aggiuntive con aumento del preventivo in euro 24.132,01 oltre iva, Poi scontato in euro 23.097,43 oltre iva (peraltro sempre con alcune voci sprovviste di codice articolo e nemmeno riconducibili alle verifiche integrative successivamente autorizzate). Anche la valutazione preventiva di necessità/opportunità di tali riparazioni integrative non risulta supportata da alcuna documentazione in aggiunta, i preventivi non riportano la data di prevista ultimazione dei lavori, impedendo, peraltro, di valutare l'entità di eventuali ritardi nelle lavorazioni e nella riconsegna e la conseguente applicazione delle penali previste dall'art. 10, co.4 e 5 del contratto pari a 150 euro giornaliere). In particolare, dalla data di approvazione del primo preventivo alla riconsegna del veicolo sono trascorsi 41 giorni, nonostante Lei abbia espressamente dichiarato la necessità di disporre urgentemente dei veicoli per esigenze operative. Risulta poi che l'officina interna abbia visionato il mezzo solo dopo la riconsegna dello stesso (con evidente menomazione delle valutazioni di collaudo), riscontrando comunque varie incongruenze tra i lavori richiesti, quelli preventivati e quelli effettivamente svolti dal prestatore terzo (segnalate e documentate con mail del Responsabile Officine del 11.1.2023), in Pt_2 conseguenza delle quali il tecnico interno non riteneva possibile rilasciare collaudo pagina 3 di 6 positivo. In data 14/01/2023 Lei ha autonomamente comunicato all'officina interna il benestare al collaudo del mezzo, “nonostante le difformità riscontrate che saranno sanate a seguito di revisione del preventivo”. il preventivo da ultimo approvato (pari a
€ 20.018,72 oltre iva) non recepisce tutte le segnalazioni del collaudatore interno (ad es. permangono “lavorazioni di rettifica poco chiare”), risultano depennate solo alcune voci tra quelle indicate dallo stesso. Non è stata applicata nessuna penale nei confronti del fornitore. d) In data 6.10.2022 è stato emesso n. 000118223 per il compattatore a 3 CP_9 assi Mercedes (attrezzatura Tecnomerlo), sportello C243, targa FK662ZJ, telaio WDB9576621V222861, le cui lavorazioni sono state da Lei assegnate direttamente Contr all'Officina (Mandante della . Il mezzo è stato quindi inviato a CP_8 quest'ultima (senza alcuna evidenza del documento di trasporto che dovrebbe essere compilato dal Responsabile dell'officina interna) dopo dieci giorni dalla relativa richiesta di preventivo anziché il giorno successivo, come previsto dal Capitolato tecnico allegato al contratto, con applicazione della penale prevista dall'art. 10 c. 2 del contratto pari a 150,00 euro per ciascun giorno di ritardo. il preventivo (inizialmente pari a € 20.413,77 oltre iva, poi scontato a € 20.251,77 oltre iva) è stato trasmesso dalla dopo 25 giorni dalla richiesta, anziché dopo due giorni, come previsto dal CP_8
Capitolato tecnico allegato al contratto, con applicazione della penale prevista dall'art. 10 c. 3 del contratto pari a 150,00 euro per ciascun giorno di ritardo, peraltro privo di sottoscrizione. Lei ha poi autonomamente autorizzato le lavorazioni e i relativi costi in assenza di alcun contraddittorio e di verifiche da parte dei tecnici aziendali, così pure il preventivo successivamente inviato da aumentato in euro 21.351,21 oltre IVA CP_8 con introduzione di nuove lavorazioni aggiuntive (senza alcun riscontro documentale sulle ragioni di tale aumento). Anche la valutazione preventiva di necessità opportunità di tali riparazioni integrative non risulta supportata da alcuna documentazione. Successivamente, con mail del 12/12/22 viene redatto un nuovo preventivo per € 20.479,75 ove risulta eliminata la voce (a seguito della sua segnalazione) la voce turbocompressore, pur permanendo altre lavorazioni poco chiare (ad es. “lavoro di rettifica”). In aggiunta, i preventivi non riportano la data di prevista ultimazione dei lavori, impedendo, pertanto, di valutare l'entità di eventuali ritardi nelle lavorazioni e nella riconsegna e la conseguente applicazione delle penali previste dall'art. 10 c. 4 e 5 del contratto pari a 150,00 euro giornaliere. In particolare, dalla data di approvazione del primo preventivo alla riconsegna del veicolo sono trascorsi 32 giorni, mentre risulta che lo stesso veicolo è rimasto fermo per oltre 290 giorni consecutivi tenuto conto anche di precedente lavorazione, nonostante Lei abbia espressamente dichiarato la necessità di disporre urgentemente dei veicoli per esigenze operative. Risulta poi che l'officina interna abbia visionato il mezzo solo dopo la riconsegna dello stesso (con evidente menomazione delle valutazioni di collaudo), riscontrando comunque varie incongruenze tra i lavori richiesti, quelli preventivati e quelli effettivamente svolti dal prestatore terzo segnalate e documentate con mail del Interne dell'11.1.2023. In conseguenza Parte_3 delle quali il tecnico interno non riteneva possibile rilasciare il collaudo positivo. In
pagina 4 di 6 data 14.1.2023 Lei ha autonomamente comunicato all'officina interna il benestare al collaudo del mezzo, “nonostante le difformità riscontrate che saranno sanate a seguito di revisione del preventivo”. il preventivo da ultimo approvato (pari a € 20.018,72 oltre iva) non recepisce tutte le segnalazioni del collaudatore interno (ad es. permane la voce revisione turbina), risultando depennate solo alcune voci tra quelle indicate dallo stesso. Non è stata applicata alcuna penale nei confronti del Fornitore. e) In entrambi i casi, delle operazioni di collaudo non risulta redatto alcun verbale, per di più, le stesse sarebbero comunque compromesse, nell'efficacia, dal coinvolgimento dell'unità preposta (officina interna) solo al rientro del veicolo ed in assenza, oltretutto, di informazioni sull'analisi dei guasti effettuata in fase di elaborazione del preventivo dall'officina esterna. Ciò determina l'impossibilità, per i tecnici interni di esprimere una valutazione su lavorazioni non chiare e non verificabili a posteriori.
f) Non vi è evidenza, infine, di sopralluoghi nella fase di valutazione dei preventivi (che risultano da Lei autonomamente verificati, peraltro senza il supporto dell'officina interna, né di alcun contraddittorio tra Lei ed il prestatore terzo nella fase di post collaudo, a valle delle anomalie riscontrate e segnalate dai tecnici delle officine interne su preventivi e sulle lavorazioni svolte, né sono state richieste al fornitore le dichiarazioni sottoscritte attestanti la conformità dei ricambi utilizzati alle specifiche del costruttore come invece previsto contrattualmente” cfr., in termini, all. 18 del fascicolo di parte ricorrente).
In via preliminare si osserva che non apre condivisibile la censura di parte ricorrente inerente la genericità della contestazione che invece, dianzi riportata per esteso, appare puntualmente indicare le condotte censurate e consente al lavoratore una pena difesa.
Per quanto concerne inoltre la censura di tardività si osserva che sia la contestazione appare effettuata a pochi mesi dai fatti sia il licenziamento appare irrogato a pochi mesi dalla contestazione all'esito di un articolato procedimento di audit e di audizioni anche del ricorrente, e si ritiene che perciò detta censura non colga nel segno stante la capillarità degli addebiti da verificare sia documentalmente sia con riscontri dal personale. Dall'esame della documentazione versata in atti e dal vaglio delle deposizioni testimoniali è emersa la violazione delle procedure e delle norme interne aziendali, così come contestate, autorizzando ampliamenti contrattuali non necessari e al di fuori delle procedure, favorendo un fornitore non aggiudicatario di una gara pubblica, e dando benestare a collaudi per mezzi non funzionanti, senza rilasciare verbali in assenza della necessari interlocuzione e omettendo le verifiche dei tecnici aziendali preposti, e dando seguito a preventivi per lavorazioni non effettuati o con ripetizioni della medesima voce o indicando come nuovi ricambi che non lo erano.
A ciò si aggiunga che le indicazioni inerenti le predette procedure, del tutto disattese, erano contenute nelle apposite istruzioni aziendali IS 904, come emerso dalle deposizioni testimoniali.
pagina 5 di 6 Quanto descritto integra una condotta assolutamente contrastante con il ruolo svolto dal ricorrente, responsabile di officine esterne e direttore dell'esecuzione del contratto, costituendo di per sé un comportamento di sicura rilevanza disciplinare, suscettibile di ledere la fiducia del datore di lavoro d integrare motivo di giusta causa di recesso. CP_1
Per tutto quanto sopra precede, ed accertata la fondatezza e la gravità degli addebiti posti a base del provvedimento recessivo, oggetto dell'odierno ricorso, lo stesso va rigettato. Le spese di lite, liquidate come nel dettaglio del dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrnete al pagamento delle spese di lite che liquida in misura pari a euro 12.228,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
Roma, 10 aprile 2025
Il Giudice
Paola Farina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Paola Farina, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 37081/2023 promossa da:
(Avv. Luigi Parenti) Parte_1
ATTORE contro
(Avv. Filomena Galatola) CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: impugnativa di licenziamento. CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come dai rispettivi atti introduttivi, da intendersi per quella parte qui integralmente richiamati SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 21.11.2023 il ricorrente, in epigrafe indicato, premesso di lavorare alle dipendenze di .
8.1989 svolgendo da ultimo le mansioni di Controparte_2
“ Responsabile delle Officine Esterne, Amministrazione Flotta, Ricambi e Carburante e di Direttore dell'Esecuzione del Contratto di affidamento del lotto II del Servizio di manutenzione su autotelai cabinati IVECO” (cfr. in termini pag. 1 del ricorso) ha convenuto in giudizio educendo l'illegittimità del licenziamento irrogato CP_1 in data 19.5.2023 e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare il licenziamento, così come intimato, illegittimo, inefficace e comunque nullo per insussistenza dei fatti e per tutte le ragioni esposte nel ricorso e per l'effetto, ai sensi dell'art. 18 della Legge 300/1970, ordinare ad in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Calderon De La Barca n. 87, di reintegrare il ricorrente nel posto precedentemente occupato e condannare la società resistente al pagamento di un'indennità nella misura massima di legge, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata alla retribuzione globale di fatto di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 4.211,19 dal giorno del licenziamento pagina 1 di 6 sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
in via subordinata, accertare e dichiarare che il licenziamento senza preavviso comminato al ricorrente non è sorretto da giusta causa, ovvero il provvedimento espulsivo risulta sproporzionato, e, per l'effetto, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima di legge di ventiquattro mensilità della retribuzione globale di fatto di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 4.211,19, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio del ricorrente che risale al 01.08.1989” (cfr., in termini, pag. 41 del ricorso). L' si costituiva con memoria depositata in data 22.1.2024. CP_1 ribadendo la legittimità del provvedimento recessivo e chiedendo il rigetto del ricorso, del quale variamente argomentava l'infondatezza. La causa veniva istruita mediante escussione dei testi richiesti dalle parti ed ammessi, e all'odierna udienza, previo deposito di note conclusive autorizzate, veniva decisa mediante immediata lettura della presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, all'esito dell'espletata istruttoria, appare infondato e come tale va rigettato.
Con lettera di contestazione del 23.2.2023 veniva contestato al ricorrente che: “in occasione delle segnalazioni ricevute e dei controlli da ultimo effettuati dal Servizio di Internal Audit nell'esecuzione dei servizi di manutenzione della flotta aziendale resi da operatori terzi, è emerso quanto segue: In qualità di Responsabile delle Officine Esterne, , Ricambi e Carburanti, CP_3 nonché Direttore dell'Esecuzione del Contratto di affidamento del 2° lotto del Servizio di manutenzione su autotelai cabinati e complessivi meccanici IVECO in dotazione al parco mezzi aziendale, da prestarsi tramite manodopera specializzata e fornitura dei ricambi, per la durata di 36 mesi sottoscritto con Controparte_4 Contr
. (prot n. 38486 del 29.7.2019). Lei ha omesso di conformare
[...] CP_6 alla legislazione vigente alle prescrizioni del contratto e alle procedure aziendali il relativo processo di manutenzione esterna della Flotta adottando un sistema di affidamento delle singole riparazioni fortemente condizionato dall'assenza di tracciabilità, privo di presidi oggettivi e trasparenti sulle assegnazioni dei mezzi e sulla determinazione delle lavorazioni e dei prezzi con plurime anomalie documentali e senza alcuna evidenza o riscontro delle valutazioni di volta in volta operate sui costi/benefici delle riparazioni, omettendo altresì di esercitare i dovuti controlli sulle attività svolte Contr dalle officine esterne della trascurando infine di applicare le sanzioni contrattualmente previste. b) in particolare, congiuntamente al Responsabile del Procedimento, Lei ha autonomamente sottoscritto e pattuito un illegittimo ampliamento del contratto in essere pagina 2 di 6 tra le parti per includere la manutenzione di n. 15 Econic Mercedes costipatori posteriori a 3 Assi, oltre ad altri, non rientrati nell'ambito contrattuale (diretto invece alla manutenzione di cabinati IVECO), in violazione delle prescritte procedure, in assenza dei poteri all'uopo necessari e di alcuna informativa / coinvolgimento dei vertici aziendali, nonostante la riparazione e la fornitura dei pezzi di ricambio per gli autotelai di marca Mercedes risultasse contemporaneamente affidata ad altre Società all'esito di procedure a evidenza pubblica (quali TAS – Total Automotive Service e Euro Diesel Service). c) In data 11.10.2022 è stato emesso l'ODL AMA n. 0001223580 per il compattatore 3 Assi Mercedes sportello C249, targa EC 377 ZT, telaio Controparte_7
WDB9576621V222900, le cui lavorazioni sono state da Lei assegnate direttamente Contr all'officina (mandante della Il mezzo è stato quindi inviato a quest'ultima CP_8
(senza alcuna evidenza del Documento di Trasporto che dovrebbe essere compilato dal Responsabile di Officina Interna dopo otto giorni dalla relativa richiesta di preventivo (anziché il giorno successivo, come previsto dal capitolato tecnico allegato al contratto, con applicazioni della penale prevista dall'art.10 co. 2 pari a 150,00 euro giorno per ciascun giorno di ritardo. Il preventivo (inizialmente pari a euro 18.902,56 oltre iva) è stato trasmesso dalla dopo 34 giorni dalla richiesta (anziché dopo due giorni, CP_8 come previsto dal capitolato tecnico allegato al contratto, con applicazione della penale prevista dall'art. 10 co. 3 pari a 150 euro per ciascun giorno di ritardo peraltro privo di sottoscrizione e con diverse voci sprovviste del codice di listino (necessario per analisi dei prezzi applicati) e non rispondenti alla richiesta di intervento. Lei ha poi autonomamente autorizzato le lavorazioni e i relativi costi in assenza di alcun contraddittorio e di verifiche da parte dei tecnici aziendali, così pure per le successive ispezioni sul mezzo (svolte sempre dall'officina esterna senza alcun coinvolgimento aziendale) che hanno portato all'introduzione di nuove lavorazioni aggiuntive con aumento del preventivo in euro 24.132,01 oltre iva, Poi scontato in euro 23.097,43 oltre iva (peraltro sempre con alcune voci sprovviste di codice articolo e nemmeno riconducibili alle verifiche integrative successivamente autorizzate). Anche la valutazione preventiva di necessità/opportunità di tali riparazioni integrative non risulta supportata da alcuna documentazione in aggiunta, i preventivi non riportano la data di prevista ultimazione dei lavori, impedendo, peraltro, di valutare l'entità di eventuali ritardi nelle lavorazioni e nella riconsegna e la conseguente applicazione delle penali previste dall'art. 10, co.4 e 5 del contratto pari a 150 euro giornaliere). In particolare, dalla data di approvazione del primo preventivo alla riconsegna del veicolo sono trascorsi 41 giorni, nonostante Lei abbia espressamente dichiarato la necessità di disporre urgentemente dei veicoli per esigenze operative. Risulta poi che l'officina interna abbia visionato il mezzo solo dopo la riconsegna dello stesso (con evidente menomazione delle valutazioni di collaudo), riscontrando comunque varie incongruenze tra i lavori richiesti, quelli preventivati e quelli effettivamente svolti dal prestatore terzo (segnalate e documentate con mail del Responsabile Officine del 11.1.2023), in Pt_2 conseguenza delle quali il tecnico interno non riteneva possibile rilasciare collaudo pagina 3 di 6 positivo. In data 14/01/2023 Lei ha autonomamente comunicato all'officina interna il benestare al collaudo del mezzo, “nonostante le difformità riscontrate che saranno sanate a seguito di revisione del preventivo”. il preventivo da ultimo approvato (pari a
€ 20.018,72 oltre iva) non recepisce tutte le segnalazioni del collaudatore interno (ad es. permangono “lavorazioni di rettifica poco chiare”), risultano depennate solo alcune voci tra quelle indicate dallo stesso. Non è stata applicata nessuna penale nei confronti del fornitore. d) In data 6.10.2022 è stato emesso n. 000118223 per il compattatore a 3 CP_9 assi Mercedes (attrezzatura Tecnomerlo), sportello C243, targa FK662ZJ, telaio WDB9576621V222861, le cui lavorazioni sono state da Lei assegnate direttamente Contr all'Officina (Mandante della . Il mezzo è stato quindi inviato a CP_8 quest'ultima (senza alcuna evidenza del documento di trasporto che dovrebbe essere compilato dal Responsabile dell'officina interna) dopo dieci giorni dalla relativa richiesta di preventivo anziché il giorno successivo, come previsto dal Capitolato tecnico allegato al contratto, con applicazione della penale prevista dall'art. 10 c. 2 del contratto pari a 150,00 euro per ciascun giorno di ritardo. il preventivo (inizialmente pari a € 20.413,77 oltre iva, poi scontato a € 20.251,77 oltre iva) è stato trasmesso dalla dopo 25 giorni dalla richiesta, anziché dopo due giorni, come previsto dal CP_8
Capitolato tecnico allegato al contratto, con applicazione della penale prevista dall'art. 10 c. 3 del contratto pari a 150,00 euro per ciascun giorno di ritardo, peraltro privo di sottoscrizione. Lei ha poi autonomamente autorizzato le lavorazioni e i relativi costi in assenza di alcun contraddittorio e di verifiche da parte dei tecnici aziendali, così pure il preventivo successivamente inviato da aumentato in euro 21.351,21 oltre IVA CP_8 con introduzione di nuove lavorazioni aggiuntive (senza alcun riscontro documentale sulle ragioni di tale aumento). Anche la valutazione preventiva di necessità opportunità di tali riparazioni integrative non risulta supportata da alcuna documentazione. Successivamente, con mail del 12/12/22 viene redatto un nuovo preventivo per € 20.479,75 ove risulta eliminata la voce (a seguito della sua segnalazione) la voce turbocompressore, pur permanendo altre lavorazioni poco chiare (ad es. “lavoro di rettifica”). In aggiunta, i preventivi non riportano la data di prevista ultimazione dei lavori, impedendo, pertanto, di valutare l'entità di eventuali ritardi nelle lavorazioni e nella riconsegna e la conseguente applicazione delle penali previste dall'art. 10 c. 4 e 5 del contratto pari a 150,00 euro giornaliere. In particolare, dalla data di approvazione del primo preventivo alla riconsegna del veicolo sono trascorsi 32 giorni, mentre risulta che lo stesso veicolo è rimasto fermo per oltre 290 giorni consecutivi tenuto conto anche di precedente lavorazione, nonostante Lei abbia espressamente dichiarato la necessità di disporre urgentemente dei veicoli per esigenze operative. Risulta poi che l'officina interna abbia visionato il mezzo solo dopo la riconsegna dello stesso (con evidente menomazione delle valutazioni di collaudo), riscontrando comunque varie incongruenze tra i lavori richiesti, quelli preventivati e quelli effettivamente svolti dal prestatore terzo segnalate e documentate con mail del Interne dell'11.1.2023. In conseguenza Parte_3 delle quali il tecnico interno non riteneva possibile rilasciare il collaudo positivo. In
pagina 4 di 6 data 14.1.2023 Lei ha autonomamente comunicato all'officina interna il benestare al collaudo del mezzo, “nonostante le difformità riscontrate che saranno sanate a seguito di revisione del preventivo”. il preventivo da ultimo approvato (pari a € 20.018,72 oltre iva) non recepisce tutte le segnalazioni del collaudatore interno (ad es. permane la voce revisione turbina), risultando depennate solo alcune voci tra quelle indicate dallo stesso. Non è stata applicata alcuna penale nei confronti del Fornitore. e) In entrambi i casi, delle operazioni di collaudo non risulta redatto alcun verbale, per di più, le stesse sarebbero comunque compromesse, nell'efficacia, dal coinvolgimento dell'unità preposta (officina interna) solo al rientro del veicolo ed in assenza, oltretutto, di informazioni sull'analisi dei guasti effettuata in fase di elaborazione del preventivo dall'officina esterna. Ciò determina l'impossibilità, per i tecnici interni di esprimere una valutazione su lavorazioni non chiare e non verificabili a posteriori.
f) Non vi è evidenza, infine, di sopralluoghi nella fase di valutazione dei preventivi (che risultano da Lei autonomamente verificati, peraltro senza il supporto dell'officina interna, né di alcun contraddittorio tra Lei ed il prestatore terzo nella fase di post collaudo, a valle delle anomalie riscontrate e segnalate dai tecnici delle officine interne su preventivi e sulle lavorazioni svolte, né sono state richieste al fornitore le dichiarazioni sottoscritte attestanti la conformità dei ricambi utilizzati alle specifiche del costruttore come invece previsto contrattualmente” cfr., in termini, all. 18 del fascicolo di parte ricorrente).
In via preliminare si osserva che non apre condivisibile la censura di parte ricorrente inerente la genericità della contestazione che invece, dianzi riportata per esteso, appare puntualmente indicare le condotte censurate e consente al lavoratore una pena difesa.
Per quanto concerne inoltre la censura di tardività si osserva che sia la contestazione appare effettuata a pochi mesi dai fatti sia il licenziamento appare irrogato a pochi mesi dalla contestazione all'esito di un articolato procedimento di audit e di audizioni anche del ricorrente, e si ritiene che perciò detta censura non colga nel segno stante la capillarità degli addebiti da verificare sia documentalmente sia con riscontri dal personale. Dall'esame della documentazione versata in atti e dal vaglio delle deposizioni testimoniali è emersa la violazione delle procedure e delle norme interne aziendali, così come contestate, autorizzando ampliamenti contrattuali non necessari e al di fuori delle procedure, favorendo un fornitore non aggiudicatario di una gara pubblica, e dando benestare a collaudi per mezzi non funzionanti, senza rilasciare verbali in assenza della necessari interlocuzione e omettendo le verifiche dei tecnici aziendali preposti, e dando seguito a preventivi per lavorazioni non effettuati o con ripetizioni della medesima voce o indicando come nuovi ricambi che non lo erano.
A ciò si aggiunga che le indicazioni inerenti le predette procedure, del tutto disattese, erano contenute nelle apposite istruzioni aziendali IS 904, come emerso dalle deposizioni testimoniali.
pagina 5 di 6 Quanto descritto integra una condotta assolutamente contrastante con il ruolo svolto dal ricorrente, responsabile di officine esterne e direttore dell'esecuzione del contratto, costituendo di per sé un comportamento di sicura rilevanza disciplinare, suscettibile di ledere la fiducia del datore di lavoro d integrare motivo di giusta causa di recesso. CP_1
Per tutto quanto sopra precede, ed accertata la fondatezza e la gravità degli addebiti posti a base del provvedimento recessivo, oggetto dell'odierno ricorso, lo stesso va rigettato. Le spese di lite, liquidate come nel dettaglio del dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrnete al pagamento delle spese di lite che liquida in misura pari a euro 12.228,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
Roma, 10 aprile 2025
Il Giudice
Paola Farina
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