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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/09/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Civile Minorenni
La Corte di Appello di Venezia, nella seguente composizione collegiale:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. Silvia Franzoso Consigliera
Dott. Raffaella Marzocca Consigliera rel./est.
Dott. Elisabetta Lucati Componente privata
Dott. Matteo Milazzo Componente privato ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 322 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. TODINI ASSUNTA, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
AVV. , TUTORE DEI MINORI, costituta nella sua qualità; Controparte_1
, contumace;
TR
Parte appellata
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
1 Oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 59/2023 del 14.4.2023 del Tribunale per i Minorenni di
Venezia nel procedimento RAS n. 31/2020. Dichiarazione dello stato di adottabilità del minore
, nato a [...], il [...] e della minore nata a [...], il [...]. Per_1 Per_2
In punto: Opposizione a dichiarazioni di adottabilità (art.17 L. n. 184/1983).
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“Nel Merito
1. Avuto riguardo alle ragioni come suesposte, Voglia la Corte di Appello di Venezia sezione
Minorenni, in riforma dell'appellata sentenza n. 59/2023 revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori e;
Persona_3 Persona_4
2. Rispetto alla dichiarata sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, si chiede che la Corte d'Appello adita, avuto riguardo alla CTU in atti, nell'ipotesi che ritenga che il miglior interesse dei figli minori sia quello Persona_5 di confermare l'attuale situazione di inserimento degli stessi presso le due famiglie affidatarie, anche nella prospettiva di una successiva procedura volta a dichiarare l'adozione mite degli stessi ex art. 44 l. d L. 184/1983 si chiede alla Corte:
- di demandare i Servizi competenti a fornire il supporto necessario ai minori, alla madre ed alle famiglie affidatarie per consentire ai due bambini di strutturarsi in tale doppia realtà di appartenenza, garantendo loro di mantenere vivi i rapporti affettivi in essere;
- di stabilire i tempi, modalità e durata delle visite madre-figli atte a garantire, mantenere e rinsaldare il rapporto affettivo madre/figli anche presso l'abitazione della madre.”
Per parte reclamata avv. tutore dei minori e Controparte_3 Per_3 Per_2
“in principalità lo scrivente Tutore conclude, ben consapevole dei tempi della giustizia e della necessarietà di definizione della litispendenza, chiedendo che questa Corte riformi la sentenza di primo grado nel senso di revocare la declaratoria di stato di abbandono dei minori, non sussistendone i presupposti, e mantenga l'attuale assetto temporaneo di collocamento dei minori presso le attuali famiglie, rimandando ai Servizi la seria predisposizione di percorsi di sostegno anche psicologico per i collocatari, al fine di avviarli ad una serena accettazione di un elaborando progetto di integrazione con la genitrice naturale come indicato dalla CTU.
2 Solo dopo un monitoraggio di almeno un anno, nel corso del quale nel pieno contraddittorio con la Tutela siano dati periodici aggiornamenti circa l'avvio e l'adesione ai percorsi da parte delle coppie nel senso suggerito, potrà darsi corso ad una stabilizzazione giuridica che garantisca il mantenimento delle relazioni con la madre da parte dei minori, senza l'ausilio dei servizi o il controllo tutelare.
Fino a quando tale serena e consapevole maturità non sarà raggiunta da parte dei collocatari, non è certo e garantito che il best interest dei minori sia quello di una definizione giuridica che lascia ora uno solo dei due minori “sospeso”, ora una minore priva di una garanzia di un effettivo mantenimento dei rapporti con la madre naturale.
In subordine, questo Tutore si rimette alla Corte, chiedendo che la stessa decida garantendo il migliore e poziore interesse dei minori.
In punto spese di lite, qualora prevedibili e liquidabili, in ragione della natura del munus, lascia alla Corte ogni equo eventuale apprezzamento.”
Per il PG: “Alla luce della relazione di aggiornamento del 27.5.2025, non si ravvisano elementi di sostanziale novità che inducano a mutare il parere già espresso in data 13.2.2025 e ribadito in data 9.4.2025 – [Alla luce della relazione di aggiornamento depositata il 4.4.2025, non può che ribadirsi il parere già espresso in data 13.2.2025, qui da intendersi integralmente richiamato.
Quindi, parere favorevole alla collocazione presso le coppie affidatarie e prosecuzione degli incontri con le modalità e le tempistiche già adottate. Si ribadisce il parere favorevole alla cd. adozione mite] (favorevole alla prosecuzione delle visite in vista di una adozione mite).
L'ostacolo principale parrebbe quello di una inadeguata organizzazione degli incontri protetti e della mancata attuazione di un progetto che coinvolga la madre e le coppie affidatarie, per cui si condividono le conclusioni rassegnate dal tutore, nella parte in cui richiede di demandare ai
Servizi di organizzare gli incontri (per il momento con cadenza quindicinale, in vista di una futura intensificazione della frequenza) anche presso l'abitazione della madre, attualmente occupata con la piccola e priva autonomia di locomozione, nonché di predisporre un Per_6 progetto – ancora inattuato, nonostante le indicazioni fornite dal CTU – volto ad attivare i contatti tra la madre e le famiglie affidatarie, nella prospettiva di una successiva procedura volta a dichiarare l'adozione mite, quale soluzione che, allo stato, in assenza di un adeguato
3 percorso di integrazione, sembrerebbe pregiudicare la normalizzazione di un rapporto con la madre per via delle difficoltà manifestate dalle famiglie collocatarie, in particolare quella di
. Si esprime parere contrario alla proposta dei Servizi di differenziare i percorsi dei due Per_3 minori (adozione mite per e affido a lungo termine per ), apparendo opportuno Per_2 Per_3 evitare una disparità di trattamento giuridico per i due fratelli, che potrebbe essere avvertita come ingiusta.”
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado
1. Con decreto del 4 agosto 2020 il Tribunale per i Minorenni di Venezia, a seguito di ricorso promosso dal P.M.M. del 31 luglio 2020, ha attivato la procedura per l'accertamento dell'eventuale stato di abbandono dei minori e con sospensione, in via temporanea Per_3 Per_2 ed urgente, dalla responsabilità genitoriale del padre e della madre per il piccolo e solo per Per_3 la madre rispetto alla figlia minore non ancora riconosciuta dal padre, con affidamento Per_2 dei minori al Servizio Sociale per il controllo ed il sostegno della loro situazione evolutiva e per il loro collocamento in idoneo ambiente protetto etero-familiare, provvedendo anche alla nomina dell'avvocato in qualità di tutore dei minori. I minori erano stati allontanati Controparte_3 dalla madre in data 20 luglio 2020, con l'intervento dei Servizi Sociali ai sensi dell'art. 403 c.c., venendo poi disposto un calendario per le visite della madre presso lo spazio neutro e tale allontanamento era avvenuto mentre la si trovava in una comunità - ove era stata Pt_1 accolta insieme al piccolo , su richiesta della stessa, sin dal luglio 2019, quando era in Per_3 attesa della nascita di (avvenuta il 7.11.2019) – con entrambi i minori. Per_2
2. La madre dei minori si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione datata 18 settembre 2020, riferendo di essere uscita dalla comunità e di aver trovato accoglienza dalla madre (e successivamente presso un'amica) e chiedendo al Tribunale che venissero espletati più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto dei minori, pur mantenendo l'affidamento ai Servizi Sociali, con adozione di provvedimenti provvisori atti a garantire il mantenimento dei rapporti/relazione madre-figli e di idonee prescrizioni affinché i bambini potessero ritrovarsi a vivere momenti di vita quotidiana con la mamma anche nel loro ambiente familiare. In via istruttoria, tra le altre richieste, chiedeva di svolgersi una CTU per verificare le
4 condizioni dei minori anche sotto il profilo psicoevolutivo, descrivendo le caratteristiche di personalità della madre, del padre e del rispettivo ambiente di vita, nonché lo stato delle relazioni in essere con i minori, al fine di individuare per questi ultimi le modalità di affidamento/collocazione più consone ad una crescita adeguata. In via subordinata, proponeva al
Tribunale di tenere in considerazione il combinato disposto degli art. 44, 45 e 46 della L.
184/1983, delineando la possibilità di adozione in casi particolari, garantendo così ai minori il diritto di mantenere i legami familiari con i genitori biologici. Nella relazione del 18.09.2020 veniva illustrato come i minori fossero già stati collocati in due famiglie diverse individuate dal
Servizio sociale cui erano stati affidati. Dalla relazione era emerso che il collocamento etero- familiare aveva un andamento positivo per entrambi i minori i quali, separatamente, incontravano con esiti positivi la madre ogni quindici giorni alla presenza di un educatore.
3. All'udienza del 21.09.2020 la dichiarava di essersi recata volontariamente dai Pt_1
Servizi sociali e di essere entrata quindi presso la comunità all'ottavo mese di gravidanza e con il figlio , a causa dei contrasti in essere con la di lei madre, chiarendo che le difficoltà Per_3 incontrate con i figli erano state anche dovute al mancato sostegno psicologico. Chiedeva l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte dei Servizi stessi e dichiarava, altresì, di voler essere partecipe nella vita dei propri figli. La nonna materna, infine, si dichiarava disponibile ad ospitare sia i minori che la madre presso la propria abitazione.
4. Con decreto datato 25.09.2020 il Tribunale per i Minorenni di Venezia confermava quanto stabilito nel provvedimento del 4.08.2020, incaricando i Servizi sociali di organizzare incontri con la madre dei due minori insieme, una volta alla settimana, per almeno due ore e di avviare incontri protetti della nonna materna con i minori. In data 09.02.2021, la che Pt_1 aveva continuato a rapportarsi con i Servizi sociali, ripresi i contatti con il Consultorio Familiare aveva accettato di essere accolta presso la struttura di accoglienza “Casa Viola”, ove era stata accompagnata in un percorso socio-educativo, volto al raggiungimento di piccoli obiettivi verso una propria autonomizzazione e accoglienza, che si è protratto sino al Dicembre 2021 (cfr doc.
4). Contestualmente all'ingresso in una struttura per adulti l'odierna appellante era stata inserita, tramite il Servizio stesso, all'interno di un progetto volto all'acquisizione di una maggiore autonomia anche lavorativa e così aveva trovato lavoro presso l'“Impresa Servizi Speciali
5 Appalti Pulizie”, ente che il 13.03.2021 le aveva offerto un contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr doc. 5). La relazione sulle capacità genitoriali, redatta in data 6.8.2021, evidenziava e riconosceva il grande impegno e sforzo profuso dalla nel progetto di Pt_1 crescita personale nonché di emancipazione dalla propria madre, nonostante fossero persistenti talune difficoltà nell'individuare i bisogni dei figli e/o nel mostrarsi scarsamente “autoritaria”.
Veniva, altresì, sottolineato come il recupero delle funzionalità materne della non Pt_1 potesse prescindere, nonostante l'impegno progettuale di responsabilizzazione personale dimostrato, da interventi di supporto psicoterapeutico e riabilitativo, in una prospettiva di crescita personale a lungo termine.
5. Nella successiva relazione datata 17.12.2021 i Servizi sociali avevano positivamente valutato come, nonostante l'affaticamento personale della innescatosi in concomitanza Pt_1 del lutto per la perdita della propria nonna materna, la stessa avesse mantenuto una presenza regolare alle visite con i figli (cfr relazione di pari data). La predetta, accettando di “lavorare” prima su di sé con il suo inserimento presso “Casa Viola” aveva esplicitato il desiderio, in prospettiva futura, di poter riunire a sé i figli ove fosse stata in grado di reperire una soluzione abitativa adeguata, grazie ai proventi del suo lavoro e si era attivata facendo quanto necessario per poter accedere alla graduatoria delle case popolari.
6. In data 17.11.2022 la depositava memoria conclusiva (doc. 7), ove deduceva Pt_1 che, avendo ben presente i bisogni dei propri figli, ella aveva sino a quel momento “lavorato” su di sé, nella prospettiva di poter riacquisire il proprio ruolo genitoriale e che riconosceva un ruolo fondamentale alle famiglie affidatarie nella cura e gestione dei bambini, ma ribadiva l'importanza/necessità di un lavoro di integrazione e supporto alle potenzialità della famiglia d'origine. Chiedeva, quindi, nell'ipotesi in cui non si ravvisasse la possibilità di un miglioramento delle proprie capacità genitoriali, di proseguire la collocazione presso le rispettive famiglie affidatarie e/o eventualmente verificare la possibilità di perseguire la via di un'adozione mite, ai sensi ed agli effetti della lettera d, art. 44, L. n. 184/1983. Chiedeva, inoltre, che venisse disposto un supporto a , a alle famiglie affidatarie e a se stessa, per consentire ai Per_3 Per_2 bambini di strutturarsi nella realtà/doppia appartenenza e ciò per garantire loro di mantenere i rapporti affettivi in essere, disponendo le modalità di visita madre-figli con i tempi e la durata da
6 ritenersi più opportuni ed atti a garantire di mantenere e rinsaldare il rapporto affettivo in essere, nel tempo, anche in modo autonomo e così almeno a settimane alterne per una durata anche maggiore dell'ora prevista, in un luogo confacente e con la possibilità di condivisione di giorni di festa, come compleanni ed altre festività.
7. Con sentenza n. 59/2023, emessa in data 14.04.2023 e notificata in data 19.04.2023, il
Tribunale dei Minorenni di Venezia, ritenendo sussistente una situazione di abbandono dei minori, dichiarava lo stato di adottabilità di e sospendeva la responsabilità Per_3 Per_2 genitoriale di entrambi i genitori biologici, confermando il tutore, con previsione di mantenimento dei rapporti degli stessi solo con la madre, se richiesti dai minori e corrispondenti alle loro esigenze psico-affettive, pronunciando, quindi, la cd “adozione aperta”.
Il giudizio di appello
8. Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla base dei seguenti motivi.
[...]
a. Con il primo motivo ha censurato la sentenza per carenza di motivazione, mancato accertamento sulle capacità genitoriali della madre e mancata verifica della sussistenza della rete parentale entro il quarto grado, in relazione al profilo dell'accertamento dello stato di abbandono dei figli, evidenziando di essersi sempre adoperata per poter adempiere alle proprie responsabilità genitoriali e di aver cercato, nel momento in cui ravvisava le proprie fragilità, un aiuto ed un supporto presso i Servizi sociali, come del resto emergeva dalle relazioni dei Servizi sociali stessi, di essersi adoperata nella ricerca di un lavoro e di averlo trovato e conservato, di essersi attivata nella ricerca di un'abitazione per se e per i propri figli seguendone tutto l'iter, durato qualche anno, raggiungendo l'obiettivo solo quale giorno dopo l'emanazione della sentenza appellata. Ha evidenziato, infatti, che in data 20.04.2023 ha formalizzato l'accettazione dell'alloggio ATER sito in Padova, in via Fratelli Carraro n. 35, alla stessa assegnato, all'esito del percorso da lei faticosamente intrapreso nel processo di autonomizzazione, responsabilizzazione personale ed emancipazione dalla propria famiglia di origine, anche al fine di poter offrire ai propri figli un ambiente familiare consono. Ha contestato, poi, il mancato svolgimento della CTU sulle proprie capacità genitoriali e il fatto che l'ultima relazione esaminata in sentenza fosse quella dell'8.2.2022, trascurando così il Tribunale le evoluzioni
7 successive a tale periodo.
b. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione del diritto alla propria famiglia (art. 8
CEDU- art. 29-30 Costituzione) e il mancato ricorso allo strumento dell'adozione mite (artt. 44,
l. d, L. 184/1983), la quale, a fronte degli sforzi dalla medesima compiuti, avrebbe almeno consentito di mantenere anche dei legami giuridici tra lei ed i minori. Sotto il primo profilo ha evidenziato che la madre era stata estromessa dalla vita dei minori e che le visite in ambiente protetto, a settimane alterne e con due visite al mese di un'ora ciascuna con e due visite al Per_3 mese di un'ora ciascuna con non potevano essere ritenute idonee a mantenere un legame Per_2 con i minori, né tantomeno a farlo crescere, cosicché la madre, poco alla volta, era destinata a diventare un'estranea e non più un punto di riferimento per gli stessi. Tanto più che, proprio per tutelare l'interesse dei minori aveva, infine, anche richiesto di ricorrere all'adozione mite, ove tale misura fosse stata maggiormente idonea a tutelarli rispetto alla domanda principale formulata. Ha evidenziato, ancora, che il Tribunale, pur non sospendendo i rapporti dei minori con la madre, li aveva condizionati alle richieste degli stessi, così da rendere sostanzialmente
“sulla carta” la predetta previsione non potendo la minore di quattro anni e comunque neppure
, esprimere tale desiderio ai collocatari. Per_3
8.1 In conclusione, ha chiesto di revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori e, in relazione alla sospensione della responsabilità genitoriale, ha chiesto di espletarsi una CTU per verificare la sua capacità genitoriale della madre e le sue evoluzioni. In subordine ha chiesto, ove confermato il collocamento dei minori presso le attuali famiglie, di demandare ai
Servizi lo sviluppo dei rapporti della madre con i collocatari e di prevedere le visite con i minori.
9. Si è costituita l'avv. tutrice dei minori, rimettendosi alla Corte Controparte_3 per le sue valutazioni, evidenziando comunque la necessità di una stabilizzazione della situazione dei minori.
10. In vista dell'udienza è stata depositata la relazione dei Servizi Sociali del 7 novembre
2023, nella quale il Consultorio di Cadoneghe ha evidenziato l'immaturità della e la Pt_1 difficoltà di esaminare la realtà con consapevolezza, dovendo la stessa ancora rielaborare in un percorso psicoterapico individuale i gravi abusi subiti fin dall'infanzia, mentre il CP_4 ha dato atto dell'esistenza di un equipe interservizi e della positiva prosecuzione di
[...]
8 entrambi i progetti di affido dei minori (collocamento in due distinte famiglie), con maggiori difficoltà di , bambino con invalidità ai sensi dell'art.3, comma 3, l. 104/1992 e Per_3 svolgimenti di incontri con la madre biologica a cadenza mensile.
11. È intervenuto nel giudizio il P.G., con atto datato 9 novembre 2023, non opponendosi alla
CTU sulle capacità genitoriali ed esprimendo parere favorevole all'accoglimento del reclamo.
12. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del padre dei minori
[...]
(che aveva riconosciuto solo il figlio ), a seguito del rinnovo della notifica del CP_2 Per_3 reclamo disposto con le ordinanze del 17 novembre 2023 e del 19 gennaio 2024, i Servizi Sociali hanno depositato la relazione datata 12 marzo 2024, con la quale davano atto di aver svolto dal marzo al dicembre 2023 sette/otto visite (a cadenza quasi mensile) di un'ora della mamma biologica con ciascun bambino e di averne in programma una al mese con ciascun bambino
(sempre di un'ora) dal febbraio al giugno del 2024.
13. Con ordinanza del 15 marzo 2024, all'esito dell'udienza, è stata dichiarata la contumacia di , ed è stato disposto che le visite di ciascun minore con la madre si TR svolgessero per due volte al mese e fossero della durata di due ore ciascuna, vanificandosi altrimenti la prospettata prosecuzione di un rapporto significativo con la madre ed è stata, infine, disposta una consulenza tecnica per verificare la capacità genitoriale della le migliori Pt_1 modalità di affidamento e collocamento dei minori e anche di frequentazione degli stessi con la madre biologica.
14. La CTU ha depositato la propria relazione in data 4 luglio 2024 e così ha concluso:
“Veniamo ora alle risposte ai quesiti posti dalla Signoria Vostra Illustrissima. In particolare è stato chiesto di valutare: la personalità della madre, e dica quali siano le condizioni psico- fisiche e sociali della stessa e se debba ritenersi sussistente la capacità genitoriale della predetta. In caso positivo indichi, anche in corso di CTU qualora ciò sia funzionale allo svolgimento della stessa e sia comunque nel preminente interesse dei minori, l'eventuale necessità di ampliare ulteriormente modalità e tempi di frequentazione con i figli.
La signora presenta una struttura di personalità fragile e immatura. Parte_1
La sua esistenza è caratterizzata da forti eventi traumatici (è stata abusata due volte in giovane età) e da vissuti aggressivi, espulsivi e abbandonici da parte della propria madre che non le ha
9 mai prestato, non solo le attenzioni di cui necessitava, ma l'ha pesantemente svalutata, quand'anche non protetta, oltre ad averla emotivamente espulsa.
Una mamma dalla quale ha pervicacemente cercato attenzioni e protezione, senza Parte_1 mai riceverle, con la quale ha instaurato un rapporto conflittuale e ambiguo caratterizzato da allontanamenti e altrettanti tentativi di riavvicinamento.
Una madre che non le ha permesso di interiorizzare un materno sufficientemente buono con cui potersi identificare per svolgere, a sua volta, la funzione genitoriale.
è una mamma bambina, alla ricerca di attenzioni e rassicurazioni per sé, quelle Parte_1 attenzioni che, non ottenute nel rapporto con la madre, ella proietta sui compagni che trova e con cui concepisce i figli, ma che si caratterizzano per la medesima aggressività ed espulsività della propria madre.
Ella instaura e rivive con i compagni che trova, in una sorta di circolarità emotiva, i medesimi traumi esperiti nella prima infanzia e ciò continuerà a verificarsi sino a che non compirà un adeguato percorso psicoterapico che le consenta di rielaborare i vissuti traumatici e abbandonici che albergano nel suo mondo interno.
La sua funzione genitoriale è pesantemente condizionata dalle sue personali fragilità e dai suoi vissuti abbandonici.
Non per questo, però, non è affezionata ai figli.
Ha cercato di salvaguardare il legame con loro accettando un inserimento in comunità e, come relazionato dai Servizi stessi, non è mai mancata agli incontri con i bambini, mostrando pure la capacità di rispettare i nuovi legami affettivi instaurati da entrambi i figli con i collocatari, non ponendo mai i due minori al centro di un conflitto di lealtà tra sé stessa e i loro nuovi punti di riferimento affettivi.
La sua capacità genitoriale è ancora fragile e lacunosa, ma non è messo in discussione il profondo legame affettivo che la lega a e Per_3 Per_2
In ragione del lungo tempo trascorso, è impensabile, ora, recidere radicalmente il rapporto di
e con la mamma;
rapporto da valutarsi non tanto in termini di ampliamento Per_3 Per_2 quantitativo, bensì di aggiustamento qualitativo.
È, infatti, controproducente alla relazione tra loro la modalità di visite ora in vigore, presso una
10 stanza asettica e impersonale dello spazio neutro, priva di qualsivoglia stimolo ludico utile ad organizzare attività strutturate.
A parere di chi scrive, sarebbe opportuno predisporre visite mensili tra la mamma e i figli individualmente e tra la mamma ed entrambi i figli congiuntamente, in luoghi che rimandino ad una “normalità” di vita, della quotidianità, ad esempio presso qualche parco giochi, ludoteche, pasticceria, pizzeria ecc. sempre alla presenza di un educatore (anche in posizione defilata) che possa guidare l'interazione tra la mamma e i bambini in caso di difficoltà.
In caso, poi, di valutazione positiva della capacità genitoriale della madre biologica, indichi altresì le più adeguate modalità e tempistiche per l'affiancamento alle famiglie collocatarie e per la modifica del collocamento rispetto a quello attuale.
I bambini sono collocati nelle attuali famiglie affidatarie da ben quattro anni.
è stata accolta a soli otto mesi di vita. È indubbio e fisiologico che ella abbia instaurato Per_2 con i collocatari un legame di attaccamento solido e sicuro. Costoro rappresentano la sua
“ ”, i genitori psicologici. Non è quindi pensabile modificare il suo attuale Parte_2 collocamento ipotizzando un suo rientro presso la madre, pena la disgregazione del suo mondo interno.
, collocato nella famiglia affidataria ad un'età diversa rispetto alla sorella, è, comunque, Per_3 un bambino con oggettive difficoltà fisiche, comportamentali e cognitive.
Gli affidatari si sono occupati di lui con dedizione ed abnegazione riuscendo a contenere molti dei suoi comportamenti disfunzionali. Con loro ha un intenso rapporto affettivo, di loro si Per_3 fida e a loro si affida ed è quindi improponibile ipotizzare di cesurare il legame che ha instaurato. Al contempo, tuttavia, è ben consapevole della propria storia, delle proprie Per_3 radici, riconosce come la mamma che lo ha messo al mondo, ha un buon legame con Parte_1 la sorella minore (favorito anche dalla disponibilità di entrambe le famiglie collocatarie a permettere ai fratelli di frequentarsi) ed è al corrente dell'imminente arrivo di un'altra sorellina.
A forte rischio prognostico appare il progetto di una sua adozione legittimante che prevede, in quanto tale, la recisione di qualsiasi legame originario, sia con la madre, sia con la sorella.
In caso, invece, di valutazione di non piena sussistenza della capacità genitoriale o di certo
11 pregiudizio dei minori derivante dalla perdita delle figure di riferimento attualmente individuate nei collocatari, dica il CTU se i tempi per una acquisizione della capacità genitoriale siano compatibili con una adeguata crescita dei minori stessi e, qualora non lo siano, indichi comunque le modalità, i tempi ed i luoghi per una frequentazione che garantisca la qualità del legame con la madre biologica, sempre con riferimento al preminente interesse dei minori
Come esposto in questo elaborato, e al di là dell'eventuale pieno recupero della capacità genitoriale della mamma, non è ipotizzabile, in questo specifico caso, anche a causa delle lacune di interventi utili a rispettare le tempistiche evolutive dei minori, (questa valutazione avrebbe dovuto svolgersi quattro anni orsono piuttosto che ora) recidere i legami che gli stessi bambini conoscono e riconoscono. La formula che più pare corrispondere ai loro best interests è il mantenimento della loro collocazione presso le famiglie che li hanno accolti e il mantenimento di una relazione con la mamma che possa svolgersi almeno due volte al mese per un lasso di tempo di almeno due ore ciascuna, con la mamma e i figli individualmente e congiuntamente, ma in luogo differente da quello in cui avvengono ora gli incontri, preferendo contesti più rispondenti alla strutturazione di un legame ordinario, contesti che favoriscano la
“normalizzazione” di un rapporto e tengano conto delle esigenze dei minori, ad esempio parchi, ludoteche, passeggiate, pasticcerie, gelaterie ecc, financo a casa della mamma quando la situazione (anche della prossima nascitura) si stabilizzerà.
In altri termini la soluzione che appare più opportuna, ora, dopo quattro anni, per questi due minori è la possibilità di perseguire la via di un'adozione mite ai sensi ed agli effetti della lettera
d art. 44 L 184/1983, formula che garantisce la loro stabilità presso i collocatari e il mantenimento di quei legami, per quanto fragili ma pur sempre legami, tra i due fratelli e tra i fratelli e la loro “mamma di pancia”, la signora Parte_1
Da ultimo, ma non per ultimo e pur non rientrando nel quesito posto dalla Signoria Vostra
Ill.ma, non è possibile sottacere l'auspicio che i Servizi Sociali mettano in azione tutte le risorse loro disponibili per supportare la signora nella gestione della prossima nascitura, al Pt_1 fine di scongiurare un ennesimo allontanamento che non potrà che nuocere, non solo alla signora stessa, ma anche a e ora al corrente dell'imminente arrivo di una sorella.” Per_3 Per_2
12 È emerso dalla CTU, altresì, un forte timore dei collocatori sia in relazione alla possibile perdita del rapporto con i minori e del loro accudimento primario, sia in relazione ad eventuali ipotizzate ingerenze della madre biologica nella loro vita ed in quella dei minori, in assenza di un'adozione legittimante.
15. Depositata la relazione dei Servizi Sociali in data 18 settembre 2024, nella quale è stato relazionato in merito all'ampliamento effettuato del calendario di visite, alla necessità di un supporto per la madre biologica e alla sospensione delle visite effettuate in concomitanza con la nascita della terzogenita della , all'esito dell'udienza del 20 settembre 2024, questa Pt_1
Corte ha disposto che i Servizi Sociali dessero esecuzione alle indicazioni della CTU nel senso di rendere le modalità di visita più confacenti al benessere dei minori e quindi al di fuori della stanzetta dello spazio neutro, che i predetti supportassero sia la che le famiglie Pt_1 collocatarie individualmente al fine di creare un rapporto tra gli stessi.
16. Con relazione depositata il 18 novembre 2024 i Servizi Sociali hanno evidenziato che stavano dando attuazione alle indicazioni della Corte, informando che i collocatari rappresentavano delle situazioni di malessere dei minori (ed anche gli educatori e per Justin le insegnanti), dando atto che avrebbero intensificato il sostegno ai minori dal dicembre 2024 ed avrebbero progressivamente dato attuazione alle nuove modalità di visita e agli ulteriori interventi. Con successiva relazione dell'11 febbraio 2025 depositavano nuovo calendario nel quale indicavano incontri, a cadenza di due volte al mese, di due ore con entrambi i minori.
17. All'udienza del 21 febbraio 2025 sia la reclamante che il tutore dei minori rappresentavano una situazione di poca collaborazione con loro da parte degli operatori dei
Servizi Sociali, che, secondo quanto prospettato, non davano attuazione alle indicazioni della
Corte relativamente alle visite dei minori e non coinvolgevano il tutore nelle questioni di interesse dei bambini. Veniva quindi disposta, con ordinanza di pari data, la comparizione degli operatori dei Servizi Sociali al fine di ottenere chiarimenti sia sulla progettualità della rimodulazione delle visite in termini qualitativamente evolutivi sia sulle modalità di attuazione degli incarichi di supporto alle famiglie collocatarie e alla per una loro possibile futura Pt_1 interrelazione, con termine per deposito anche di relazione scritta.
18. All'udienza del 11 aprile 2025 venivano sentiti gli operatori del Servizi Sociali e le parti
13 e, all'esito della stessa udienza, veniva fissata con successiva ordinanza l'udienza per la rimessione della causa in decisione, con termine per il deposito di un'ultima relazione da parte dei Servizi Sociali e ulteriore termine per note conclusive.
19. Depositate da entrambe le parti le note conclusive, nelle quali venivano precisate le conclusioni delle stesse, come integralmente riportate in epigrafe e depositate, altresì, le note scritte per l'udienza cartolare del 20 giugno 2025 (da depositarsi entro la prima mattina), la causa
è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Esame dei motivi di iugnazione
20. Ritiene la Corte che il reclamo sia fondato nei termini di seguito indicati.
20.1 Preliminarmente occorre precisare che questo Collegio non può pronunciare un'adozione
“mite”, posto che l'oggetto del presente giudizio è ristretto alla sussistenza dei presupposti dello stato di abbandono e della declaratoria di adottabilità dei minori e oltre alle Per_3 Per_2 statuizioni conseguenti. Sempre in via preliminare deve osservarsi che non risulta impugnata la declaratoria di sospensione della responsabilità genitoriale del padre di , Per_3 CP_2
rimasto contumace nel giudizio di primo e secondo grado, per il quale, sussistendo lo
[...] stato di abbandono morale e materiale va pronunciata, nel preminente interesse del minore
, la decadenza dalla responsabilità genitoriale. È, infatti, pacifico e acclarato che lo stesso Per_3 non ha più rapporti con il minore almeno dall'inserimento in comunità di con la madre nel Per_3
2019, né si è mai occupato di lui da un punto di vista morale e materiale, sicché concretamente non è sussistito un esercizio, anche minimo, della sua responsabilità genitoriale.
20.2 Quanto ai motivi di impugnazione, che possono trattarsi congiuntamente, questo Collegio ritiene che non sussistano gli elementi dello stato di abbandono necessari per dichiarare lo stato di adottabilità dei minori. Nei paragrafi che precedono si è dato conto di come il percorso evolutivo della sia stato costante, fino al raggiungimento di una autonomia da un punto Pt_1 di vista abitativo e lavorativo. Ciò che più è mancato è stato uno specifico sostegno della sua genitorialità nel lungo periodo dall'entrata in comunità fino all'attualità, come verificato anche dal consulente tecnico nominato da questa Corte, che ha riscontrato delle carenze nei percorsi di sostegno demandati dal Tribunale ai Servizi Sociali. La che aveva avuto un'infanzia Pt_1 difficile costellata da abusi subiti e anche da vissuti abbandonici ed espulsivi da parte della
14 propria madre, non ha avuto prima una figura di riferimento nella propria genitrice e poi le è mancato un supporto individuale effettivo e costante. Deve anche osservarsi che la medesima ha profuso tutti gli sforzi possibili nel suo percorso individuale di autonomizzazione (sia abitativa che lavorativa), mentre permangono le difficoltà dal lato della genitorialità, laddove la medesima sconta un'immaturità che non è stata mai adeguatamente colmata nel corso del tempo da un sostegno specialistico degli operatori, volto a lavorare sulle sue fragilità ed a consentirle di crescere anche sotto tale profilo. Sicché, se da un lato non può essere integrato lo stato di abbandono e in tal senso vanno recepite le conclusioni della CTU, condivise da tutte le parti del giudizio, compresi il tutore e il PG e anche confermato nell'ultima relazione depositata dai
Servizi Sociali affidatari dei minori del 23.5.2025, dall'altro tutti hanno parimenti riconosciuto che il collocamento dei minori deve rimanere presso le famiglie che hanno cresciuto i bambini, in vista di un'adozione mite ove possibile per entrambi o di un affido di lungo periodo per Per_3 ove la diversa soluzione non trovi concretezza. Lo strumento dell'adozione mite, che come premesso non può essere disposto da questa Corte, è senz'altro in grado di soddisfare l'interesse dei minori e a quella stabilità necessaria derivante da un riconoscimento giuridico Per_3 Per_2 del ruolo degli attuali collocatari e consente alla madre biologica di mantenere il rapporto giuridico con i figli oltre che quello affettivo.
20.3 In conseguenza delle fragilità riscontrate nella va, allo stato, mantenuto Pt_1
l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali vanno espressamente incaricati di continuare a porre in essere quanto oggetto dell'ordinanza di questa
Corte del 20 settembre 2024 (dep. 7 ottobre 2024), come ribadita nel suo contenuto dall'ordinanza del 21 febbraio 2025 (dep. 26 febbraio 2025). Nella predetta, infatti, questa Corte, recependo le indicazioni puntuali del CTU, incaricava i Servizi Sociali affidatari del
“mantenimento di una relazione con la mamma che possa svolgersi almeno due volte al mese per un lasso di tempo di almeno due ore ciascuna, con la mamma e i figli individualmente e congiuntamente, ma in luogo differente da quello in cui avvengono ora gli incontri, preferendo contesti più rispondenti alla strutturazione di un legame ordinario, contesti che favoriscano la
“normalizzazione” di un rapporto e tengano conto delle esigenze dei minori, ad esempio parchi, ludoteche, passeggiate, pasticcerie, gelaterie ecc, financo a casa della mamma quando la
15 situazione (anche della prossima nascitura) si stabilizzerà.”
Inoltre, si prevedeva, quanto al rapporto tra le famiglie collocatarie e la madre, che i Servizi
Sociali svolgessero un sostegno sia per la che per le famiglie collocatarie, così Pt_1 argomentando: “Ritenuto, altresì, necessario, alla luce di quanto emerso nella perizia in relazione alle fragilità della reclamante ed ai timori e alle percezioni dei collocatari dei due minori, che i Servizi Sociali svolgano un ruolo di sostegno sia verso la al fine di Pt_1 fornire alla stessa strumenti per il rafforzamento delle sue competenze, sia verso le famiglie collocatarie, al fine di far comprendere a queste ultime che la presenza e la frequentazione della madre biologica è una risorsa per la crescita dei minori e che non viene messo in alcun modo in discussione né il loro ruolo di collocatari dei bambini - avendo con gli stessi costruito legami significativi e imprescindibili - né la stabilità della situazione consolidata;
Ritenuto, ancora, opportuno che sia favorita, con i tempi e le modalità più adeguate, anche la conoscenza da parte delle famiglie collocatarie dei minori con la in modo da facilitare Pt_1 il riconoscimento della medesima come un arricchimento per il benessere dei minori e non come un pericolo per la loro stabilità;”
Va, quindi, anche sotto tale profilo modificata la previsione del Tribunale, che nella sua statuizione di adozione aperta dei minori, con possibilità della madre di proseguire ad incontrarli, aveva subordinato e rimesso l'attuazione di tali incontri alla volontà dei minori, rendendo di fatto assai arduo lo svolgimento degli stessi, sia per la scarsa consapevolezza dei minori delle loro necessità, alla luce della loro età e della condizione di salute di , sia perché tale situazione Per_3 li esponeva anche, in una successiva fase, ad un conflitto di lealtà con i collocatari.
20.4 Va, poi, allo stato, disposta la limitazione della responsabilità genitoriale della Pt_1 ai sensi dell'art. 333 c.c. e prevista, altresì, la nomina del curatore dei minori ex art. 473 bis.7
c.p.c. nella persona dell'avv. essendo indispensabile in questa fase di Controparte_3 transizione la presenza di una figura di riferimento che possa consentire, anche al di fuori del processo, l'interrelazione tra i Servizi Sociali affidatari e la madre biologica dei minori, anche al fine di stimolare la puntuale esecuzione dei percorsi di sostegno indicati in sentenza sia con la che con gli affidatari e di promuovere la gestione degli incontri con i minori nelle Pt_1 modalità già indicate.
16 21. Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza: va revocata la declaratoria dello stato di adottabilità dei minori e , va confermato l'affidamento Persona_3 Persona_4 dei predetti ai Servizi Sociali competenti per territorio, con incarico agli stessi di proseguire negli incontri dei minori con la madre per due volte al mese di circa due ore (di cui una alla presenza congiunta per entrambi) nelle modalità indicate dalla CTU e di svolgere un percorso di sostegno alla genitorialità per la e per le famiglie collocatarie, anche favorendone gli incontri, va Pt_1 dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale di nei confronti di TR
, va limitata la responsabilità genitoriale di Persona_3 Parte_1 nei confronti di e , va confermato il
[...] Persona_4 Persona_3 collocamento dei minori presso le attuali famiglie collocatarie degli stessi (anche al fine dell'instaurazione e della conclusione del procedimento di adozione mite), va nominata quale curatore dei minori l'avv. per favorire e promuovere il progetto Controparte_3 complessivo demandato da questa Corte.
22. Le spese di lite devono essere compensate nei rapporti tra la e il tutore e poste a Pt_1 carico dell'appellato soccombente nei suoi rapporti con la e con il tutore dei minori e, Pt_1 in mancanza di una valida ammissione al patrocinio a spese dello Stato della per il Pt_1 grado di appello, le spese vanno poste a carico del medesimo e vengono TR liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie di volontaria giurisdizione. Le spese di CTU vanno compensate tra le parti e e vengono liquidate con separato contestuale decreto. Pt_1 CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, sezione civile minorenni, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) revoca la declaratoria dello stato di adottabilità dei minori e Persona_3
; Persona_4
2) dichiara la decadenza della responsabilità genitoriale di nei confronti TR di;
Persona_3
17 3) conferma l'affidamento di e ai Servizi Sociali Persona_3 Persona_4 competenti per territorio, con limitazione della responsabilità di Parte_1
[...]
4) incarica i Servizi Sociali affidatari di proseguire negli incontri dei minori con la madre per due volte al mese di circa due ore (di cui una congiuntamente per entrambi i minori) nelle modalità indicate dalla CTU e di svolgere un percorso di sostegno alla genitorialità per la e per le famiglie collocatarie, anche favorendone gli incontri;
Pt_1
5) conferma il collocamento dei minori e presso le attuali famiglie collocatarie Per_3 Per_2 degli stessi;
6) nomina quale curatore dei minori l'avv. per favorire e promuovere il Controparte_3 progetto complessivo demandato da questa Corte.
7) Compensa le spese di lite nel rapporto tra il tutore e . Parte_1
8) Compensa le spese di CTU tra le parti.
9) Condanna parte appellata al pagamento sia a favore della parte Controparte_5 appellata avv. , tutore dei minori, sia a favore della parte Controparte_3 appellante delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio che liquida in euro 2.600,00 per compensi professionali per ciascuna parte, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
10) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi ivi menzionati, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Luca Boccuni
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Civile Minorenni
La Corte di Appello di Venezia, nella seguente composizione collegiale:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. Silvia Franzoso Consigliera
Dott. Raffaella Marzocca Consigliera rel./est.
Dott. Elisabetta Lucati Componente privata
Dott. Matteo Milazzo Componente privato ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 322 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. TODINI ASSUNTA, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
AVV. , TUTORE DEI MINORI, costituta nella sua qualità; Controparte_1
, contumace;
TR
Parte appellata
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
1 Oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 59/2023 del 14.4.2023 del Tribunale per i Minorenni di
Venezia nel procedimento RAS n. 31/2020. Dichiarazione dello stato di adottabilità del minore
, nato a [...], il [...] e della minore nata a [...], il [...]. Per_1 Per_2
In punto: Opposizione a dichiarazioni di adottabilità (art.17 L. n. 184/1983).
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“Nel Merito
1. Avuto riguardo alle ragioni come suesposte, Voglia la Corte di Appello di Venezia sezione
Minorenni, in riforma dell'appellata sentenza n. 59/2023 revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori e;
Persona_3 Persona_4
2. Rispetto alla dichiarata sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, si chiede che la Corte d'Appello adita, avuto riguardo alla CTU in atti, nell'ipotesi che ritenga che il miglior interesse dei figli minori sia quello Persona_5 di confermare l'attuale situazione di inserimento degli stessi presso le due famiglie affidatarie, anche nella prospettiva di una successiva procedura volta a dichiarare l'adozione mite degli stessi ex art. 44 l. d L. 184/1983 si chiede alla Corte:
- di demandare i Servizi competenti a fornire il supporto necessario ai minori, alla madre ed alle famiglie affidatarie per consentire ai due bambini di strutturarsi in tale doppia realtà di appartenenza, garantendo loro di mantenere vivi i rapporti affettivi in essere;
- di stabilire i tempi, modalità e durata delle visite madre-figli atte a garantire, mantenere e rinsaldare il rapporto affettivo madre/figli anche presso l'abitazione della madre.”
Per parte reclamata avv. tutore dei minori e Controparte_3 Per_3 Per_2
“in principalità lo scrivente Tutore conclude, ben consapevole dei tempi della giustizia e della necessarietà di definizione della litispendenza, chiedendo che questa Corte riformi la sentenza di primo grado nel senso di revocare la declaratoria di stato di abbandono dei minori, non sussistendone i presupposti, e mantenga l'attuale assetto temporaneo di collocamento dei minori presso le attuali famiglie, rimandando ai Servizi la seria predisposizione di percorsi di sostegno anche psicologico per i collocatari, al fine di avviarli ad una serena accettazione di un elaborando progetto di integrazione con la genitrice naturale come indicato dalla CTU.
2 Solo dopo un monitoraggio di almeno un anno, nel corso del quale nel pieno contraddittorio con la Tutela siano dati periodici aggiornamenti circa l'avvio e l'adesione ai percorsi da parte delle coppie nel senso suggerito, potrà darsi corso ad una stabilizzazione giuridica che garantisca il mantenimento delle relazioni con la madre da parte dei minori, senza l'ausilio dei servizi o il controllo tutelare.
Fino a quando tale serena e consapevole maturità non sarà raggiunta da parte dei collocatari, non è certo e garantito che il best interest dei minori sia quello di una definizione giuridica che lascia ora uno solo dei due minori “sospeso”, ora una minore priva di una garanzia di un effettivo mantenimento dei rapporti con la madre naturale.
In subordine, questo Tutore si rimette alla Corte, chiedendo che la stessa decida garantendo il migliore e poziore interesse dei minori.
In punto spese di lite, qualora prevedibili e liquidabili, in ragione della natura del munus, lascia alla Corte ogni equo eventuale apprezzamento.”
Per il PG: “Alla luce della relazione di aggiornamento del 27.5.2025, non si ravvisano elementi di sostanziale novità che inducano a mutare il parere già espresso in data 13.2.2025 e ribadito in data 9.4.2025 – [Alla luce della relazione di aggiornamento depositata il 4.4.2025, non può che ribadirsi il parere già espresso in data 13.2.2025, qui da intendersi integralmente richiamato.
Quindi, parere favorevole alla collocazione presso le coppie affidatarie e prosecuzione degli incontri con le modalità e le tempistiche già adottate. Si ribadisce il parere favorevole alla cd. adozione mite] (favorevole alla prosecuzione delle visite in vista di una adozione mite).
L'ostacolo principale parrebbe quello di una inadeguata organizzazione degli incontri protetti e della mancata attuazione di un progetto che coinvolga la madre e le coppie affidatarie, per cui si condividono le conclusioni rassegnate dal tutore, nella parte in cui richiede di demandare ai
Servizi di organizzare gli incontri (per il momento con cadenza quindicinale, in vista di una futura intensificazione della frequenza) anche presso l'abitazione della madre, attualmente occupata con la piccola e priva autonomia di locomozione, nonché di predisporre un Per_6 progetto – ancora inattuato, nonostante le indicazioni fornite dal CTU – volto ad attivare i contatti tra la madre e le famiglie affidatarie, nella prospettiva di una successiva procedura volta a dichiarare l'adozione mite, quale soluzione che, allo stato, in assenza di un adeguato
3 percorso di integrazione, sembrerebbe pregiudicare la normalizzazione di un rapporto con la madre per via delle difficoltà manifestate dalle famiglie collocatarie, in particolare quella di
. Si esprime parere contrario alla proposta dei Servizi di differenziare i percorsi dei due Per_3 minori (adozione mite per e affido a lungo termine per ), apparendo opportuno Per_2 Per_3 evitare una disparità di trattamento giuridico per i due fratelli, che potrebbe essere avvertita come ingiusta.”
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado
1. Con decreto del 4 agosto 2020 il Tribunale per i Minorenni di Venezia, a seguito di ricorso promosso dal P.M.M. del 31 luglio 2020, ha attivato la procedura per l'accertamento dell'eventuale stato di abbandono dei minori e con sospensione, in via temporanea Per_3 Per_2 ed urgente, dalla responsabilità genitoriale del padre e della madre per il piccolo e solo per Per_3 la madre rispetto alla figlia minore non ancora riconosciuta dal padre, con affidamento Per_2 dei minori al Servizio Sociale per il controllo ed il sostegno della loro situazione evolutiva e per il loro collocamento in idoneo ambiente protetto etero-familiare, provvedendo anche alla nomina dell'avvocato in qualità di tutore dei minori. I minori erano stati allontanati Controparte_3 dalla madre in data 20 luglio 2020, con l'intervento dei Servizi Sociali ai sensi dell'art. 403 c.c., venendo poi disposto un calendario per le visite della madre presso lo spazio neutro e tale allontanamento era avvenuto mentre la si trovava in una comunità - ove era stata Pt_1 accolta insieme al piccolo , su richiesta della stessa, sin dal luglio 2019, quando era in Per_3 attesa della nascita di (avvenuta il 7.11.2019) – con entrambi i minori. Per_2
2. La madre dei minori si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione datata 18 settembre 2020, riferendo di essere uscita dalla comunità e di aver trovato accoglienza dalla madre (e successivamente presso un'amica) e chiedendo al Tribunale che venissero espletati più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto dei minori, pur mantenendo l'affidamento ai Servizi Sociali, con adozione di provvedimenti provvisori atti a garantire il mantenimento dei rapporti/relazione madre-figli e di idonee prescrizioni affinché i bambini potessero ritrovarsi a vivere momenti di vita quotidiana con la mamma anche nel loro ambiente familiare. In via istruttoria, tra le altre richieste, chiedeva di svolgersi una CTU per verificare le
4 condizioni dei minori anche sotto il profilo psicoevolutivo, descrivendo le caratteristiche di personalità della madre, del padre e del rispettivo ambiente di vita, nonché lo stato delle relazioni in essere con i minori, al fine di individuare per questi ultimi le modalità di affidamento/collocazione più consone ad una crescita adeguata. In via subordinata, proponeva al
Tribunale di tenere in considerazione il combinato disposto degli art. 44, 45 e 46 della L.
184/1983, delineando la possibilità di adozione in casi particolari, garantendo così ai minori il diritto di mantenere i legami familiari con i genitori biologici. Nella relazione del 18.09.2020 veniva illustrato come i minori fossero già stati collocati in due famiglie diverse individuate dal
Servizio sociale cui erano stati affidati. Dalla relazione era emerso che il collocamento etero- familiare aveva un andamento positivo per entrambi i minori i quali, separatamente, incontravano con esiti positivi la madre ogni quindici giorni alla presenza di un educatore.
3. All'udienza del 21.09.2020 la dichiarava di essersi recata volontariamente dai Pt_1
Servizi sociali e di essere entrata quindi presso la comunità all'ottavo mese di gravidanza e con il figlio , a causa dei contrasti in essere con la di lei madre, chiarendo che le difficoltà Per_3 incontrate con i figli erano state anche dovute al mancato sostegno psicologico. Chiedeva l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte dei Servizi stessi e dichiarava, altresì, di voler essere partecipe nella vita dei propri figli. La nonna materna, infine, si dichiarava disponibile ad ospitare sia i minori che la madre presso la propria abitazione.
4. Con decreto datato 25.09.2020 il Tribunale per i Minorenni di Venezia confermava quanto stabilito nel provvedimento del 4.08.2020, incaricando i Servizi sociali di organizzare incontri con la madre dei due minori insieme, una volta alla settimana, per almeno due ore e di avviare incontri protetti della nonna materna con i minori. In data 09.02.2021, la che Pt_1 aveva continuato a rapportarsi con i Servizi sociali, ripresi i contatti con il Consultorio Familiare aveva accettato di essere accolta presso la struttura di accoglienza “Casa Viola”, ove era stata accompagnata in un percorso socio-educativo, volto al raggiungimento di piccoli obiettivi verso una propria autonomizzazione e accoglienza, che si è protratto sino al Dicembre 2021 (cfr doc.
4). Contestualmente all'ingresso in una struttura per adulti l'odierna appellante era stata inserita, tramite il Servizio stesso, all'interno di un progetto volto all'acquisizione di una maggiore autonomia anche lavorativa e così aveva trovato lavoro presso l'“Impresa Servizi Speciali
5 Appalti Pulizie”, ente che il 13.03.2021 le aveva offerto un contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr doc. 5). La relazione sulle capacità genitoriali, redatta in data 6.8.2021, evidenziava e riconosceva il grande impegno e sforzo profuso dalla nel progetto di Pt_1 crescita personale nonché di emancipazione dalla propria madre, nonostante fossero persistenti talune difficoltà nell'individuare i bisogni dei figli e/o nel mostrarsi scarsamente “autoritaria”.
Veniva, altresì, sottolineato come il recupero delle funzionalità materne della non Pt_1 potesse prescindere, nonostante l'impegno progettuale di responsabilizzazione personale dimostrato, da interventi di supporto psicoterapeutico e riabilitativo, in una prospettiva di crescita personale a lungo termine.
5. Nella successiva relazione datata 17.12.2021 i Servizi sociali avevano positivamente valutato come, nonostante l'affaticamento personale della innescatosi in concomitanza Pt_1 del lutto per la perdita della propria nonna materna, la stessa avesse mantenuto una presenza regolare alle visite con i figli (cfr relazione di pari data). La predetta, accettando di “lavorare” prima su di sé con il suo inserimento presso “Casa Viola” aveva esplicitato il desiderio, in prospettiva futura, di poter riunire a sé i figli ove fosse stata in grado di reperire una soluzione abitativa adeguata, grazie ai proventi del suo lavoro e si era attivata facendo quanto necessario per poter accedere alla graduatoria delle case popolari.
6. In data 17.11.2022 la depositava memoria conclusiva (doc. 7), ove deduceva Pt_1 che, avendo ben presente i bisogni dei propri figli, ella aveva sino a quel momento “lavorato” su di sé, nella prospettiva di poter riacquisire il proprio ruolo genitoriale e che riconosceva un ruolo fondamentale alle famiglie affidatarie nella cura e gestione dei bambini, ma ribadiva l'importanza/necessità di un lavoro di integrazione e supporto alle potenzialità della famiglia d'origine. Chiedeva, quindi, nell'ipotesi in cui non si ravvisasse la possibilità di un miglioramento delle proprie capacità genitoriali, di proseguire la collocazione presso le rispettive famiglie affidatarie e/o eventualmente verificare la possibilità di perseguire la via di un'adozione mite, ai sensi ed agli effetti della lettera d, art. 44, L. n. 184/1983. Chiedeva, inoltre, che venisse disposto un supporto a , a alle famiglie affidatarie e a se stessa, per consentire ai Per_3 Per_2 bambini di strutturarsi nella realtà/doppia appartenenza e ciò per garantire loro di mantenere i rapporti affettivi in essere, disponendo le modalità di visita madre-figli con i tempi e la durata da
6 ritenersi più opportuni ed atti a garantire di mantenere e rinsaldare il rapporto affettivo in essere, nel tempo, anche in modo autonomo e così almeno a settimane alterne per una durata anche maggiore dell'ora prevista, in un luogo confacente e con la possibilità di condivisione di giorni di festa, come compleanni ed altre festività.
7. Con sentenza n. 59/2023, emessa in data 14.04.2023 e notificata in data 19.04.2023, il
Tribunale dei Minorenni di Venezia, ritenendo sussistente una situazione di abbandono dei minori, dichiarava lo stato di adottabilità di e sospendeva la responsabilità Per_3 Per_2 genitoriale di entrambi i genitori biologici, confermando il tutore, con previsione di mantenimento dei rapporti degli stessi solo con la madre, se richiesti dai minori e corrispondenti alle loro esigenze psico-affettive, pronunciando, quindi, la cd “adozione aperta”.
Il giudizio di appello
8. Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla base dei seguenti motivi.
[...]
a. Con il primo motivo ha censurato la sentenza per carenza di motivazione, mancato accertamento sulle capacità genitoriali della madre e mancata verifica della sussistenza della rete parentale entro il quarto grado, in relazione al profilo dell'accertamento dello stato di abbandono dei figli, evidenziando di essersi sempre adoperata per poter adempiere alle proprie responsabilità genitoriali e di aver cercato, nel momento in cui ravvisava le proprie fragilità, un aiuto ed un supporto presso i Servizi sociali, come del resto emergeva dalle relazioni dei Servizi sociali stessi, di essersi adoperata nella ricerca di un lavoro e di averlo trovato e conservato, di essersi attivata nella ricerca di un'abitazione per se e per i propri figli seguendone tutto l'iter, durato qualche anno, raggiungendo l'obiettivo solo quale giorno dopo l'emanazione della sentenza appellata. Ha evidenziato, infatti, che in data 20.04.2023 ha formalizzato l'accettazione dell'alloggio ATER sito in Padova, in via Fratelli Carraro n. 35, alla stessa assegnato, all'esito del percorso da lei faticosamente intrapreso nel processo di autonomizzazione, responsabilizzazione personale ed emancipazione dalla propria famiglia di origine, anche al fine di poter offrire ai propri figli un ambiente familiare consono. Ha contestato, poi, il mancato svolgimento della CTU sulle proprie capacità genitoriali e il fatto che l'ultima relazione esaminata in sentenza fosse quella dell'8.2.2022, trascurando così il Tribunale le evoluzioni
7 successive a tale periodo.
b. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione del diritto alla propria famiglia (art. 8
CEDU- art. 29-30 Costituzione) e il mancato ricorso allo strumento dell'adozione mite (artt. 44,
l. d, L. 184/1983), la quale, a fronte degli sforzi dalla medesima compiuti, avrebbe almeno consentito di mantenere anche dei legami giuridici tra lei ed i minori. Sotto il primo profilo ha evidenziato che la madre era stata estromessa dalla vita dei minori e che le visite in ambiente protetto, a settimane alterne e con due visite al mese di un'ora ciascuna con e due visite al Per_3 mese di un'ora ciascuna con non potevano essere ritenute idonee a mantenere un legame Per_2 con i minori, né tantomeno a farlo crescere, cosicché la madre, poco alla volta, era destinata a diventare un'estranea e non più un punto di riferimento per gli stessi. Tanto più che, proprio per tutelare l'interesse dei minori aveva, infine, anche richiesto di ricorrere all'adozione mite, ove tale misura fosse stata maggiormente idonea a tutelarli rispetto alla domanda principale formulata. Ha evidenziato, ancora, che il Tribunale, pur non sospendendo i rapporti dei minori con la madre, li aveva condizionati alle richieste degli stessi, così da rendere sostanzialmente
“sulla carta” la predetta previsione non potendo la minore di quattro anni e comunque neppure
, esprimere tale desiderio ai collocatari. Per_3
8.1 In conclusione, ha chiesto di revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori e, in relazione alla sospensione della responsabilità genitoriale, ha chiesto di espletarsi una CTU per verificare la sua capacità genitoriale della madre e le sue evoluzioni. In subordine ha chiesto, ove confermato il collocamento dei minori presso le attuali famiglie, di demandare ai
Servizi lo sviluppo dei rapporti della madre con i collocatari e di prevedere le visite con i minori.
9. Si è costituita l'avv. tutrice dei minori, rimettendosi alla Corte Controparte_3 per le sue valutazioni, evidenziando comunque la necessità di una stabilizzazione della situazione dei minori.
10. In vista dell'udienza è stata depositata la relazione dei Servizi Sociali del 7 novembre
2023, nella quale il Consultorio di Cadoneghe ha evidenziato l'immaturità della e la Pt_1 difficoltà di esaminare la realtà con consapevolezza, dovendo la stessa ancora rielaborare in un percorso psicoterapico individuale i gravi abusi subiti fin dall'infanzia, mentre il CP_4 ha dato atto dell'esistenza di un equipe interservizi e della positiva prosecuzione di
[...]
8 entrambi i progetti di affido dei minori (collocamento in due distinte famiglie), con maggiori difficoltà di , bambino con invalidità ai sensi dell'art.3, comma 3, l. 104/1992 e Per_3 svolgimenti di incontri con la madre biologica a cadenza mensile.
11. È intervenuto nel giudizio il P.G., con atto datato 9 novembre 2023, non opponendosi alla
CTU sulle capacità genitoriali ed esprimendo parere favorevole all'accoglimento del reclamo.
12. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del padre dei minori
[...]
(che aveva riconosciuto solo il figlio ), a seguito del rinnovo della notifica del CP_2 Per_3 reclamo disposto con le ordinanze del 17 novembre 2023 e del 19 gennaio 2024, i Servizi Sociali hanno depositato la relazione datata 12 marzo 2024, con la quale davano atto di aver svolto dal marzo al dicembre 2023 sette/otto visite (a cadenza quasi mensile) di un'ora della mamma biologica con ciascun bambino e di averne in programma una al mese con ciascun bambino
(sempre di un'ora) dal febbraio al giugno del 2024.
13. Con ordinanza del 15 marzo 2024, all'esito dell'udienza, è stata dichiarata la contumacia di , ed è stato disposto che le visite di ciascun minore con la madre si TR svolgessero per due volte al mese e fossero della durata di due ore ciascuna, vanificandosi altrimenti la prospettata prosecuzione di un rapporto significativo con la madre ed è stata, infine, disposta una consulenza tecnica per verificare la capacità genitoriale della le migliori Pt_1 modalità di affidamento e collocamento dei minori e anche di frequentazione degli stessi con la madre biologica.
14. La CTU ha depositato la propria relazione in data 4 luglio 2024 e così ha concluso:
“Veniamo ora alle risposte ai quesiti posti dalla Signoria Vostra Illustrissima. In particolare è stato chiesto di valutare: la personalità della madre, e dica quali siano le condizioni psico- fisiche e sociali della stessa e se debba ritenersi sussistente la capacità genitoriale della predetta. In caso positivo indichi, anche in corso di CTU qualora ciò sia funzionale allo svolgimento della stessa e sia comunque nel preminente interesse dei minori, l'eventuale necessità di ampliare ulteriormente modalità e tempi di frequentazione con i figli.
La signora presenta una struttura di personalità fragile e immatura. Parte_1
La sua esistenza è caratterizzata da forti eventi traumatici (è stata abusata due volte in giovane età) e da vissuti aggressivi, espulsivi e abbandonici da parte della propria madre che non le ha
9 mai prestato, non solo le attenzioni di cui necessitava, ma l'ha pesantemente svalutata, quand'anche non protetta, oltre ad averla emotivamente espulsa.
Una mamma dalla quale ha pervicacemente cercato attenzioni e protezione, senza Parte_1 mai riceverle, con la quale ha instaurato un rapporto conflittuale e ambiguo caratterizzato da allontanamenti e altrettanti tentativi di riavvicinamento.
Una madre che non le ha permesso di interiorizzare un materno sufficientemente buono con cui potersi identificare per svolgere, a sua volta, la funzione genitoriale.
è una mamma bambina, alla ricerca di attenzioni e rassicurazioni per sé, quelle Parte_1 attenzioni che, non ottenute nel rapporto con la madre, ella proietta sui compagni che trova e con cui concepisce i figli, ma che si caratterizzano per la medesima aggressività ed espulsività della propria madre.
Ella instaura e rivive con i compagni che trova, in una sorta di circolarità emotiva, i medesimi traumi esperiti nella prima infanzia e ciò continuerà a verificarsi sino a che non compirà un adeguato percorso psicoterapico che le consenta di rielaborare i vissuti traumatici e abbandonici che albergano nel suo mondo interno.
La sua funzione genitoriale è pesantemente condizionata dalle sue personali fragilità e dai suoi vissuti abbandonici.
Non per questo, però, non è affezionata ai figli.
Ha cercato di salvaguardare il legame con loro accettando un inserimento in comunità e, come relazionato dai Servizi stessi, non è mai mancata agli incontri con i bambini, mostrando pure la capacità di rispettare i nuovi legami affettivi instaurati da entrambi i figli con i collocatari, non ponendo mai i due minori al centro di un conflitto di lealtà tra sé stessa e i loro nuovi punti di riferimento affettivi.
La sua capacità genitoriale è ancora fragile e lacunosa, ma non è messo in discussione il profondo legame affettivo che la lega a e Per_3 Per_2
In ragione del lungo tempo trascorso, è impensabile, ora, recidere radicalmente il rapporto di
e con la mamma;
rapporto da valutarsi non tanto in termini di ampliamento Per_3 Per_2 quantitativo, bensì di aggiustamento qualitativo.
È, infatti, controproducente alla relazione tra loro la modalità di visite ora in vigore, presso una
10 stanza asettica e impersonale dello spazio neutro, priva di qualsivoglia stimolo ludico utile ad organizzare attività strutturate.
A parere di chi scrive, sarebbe opportuno predisporre visite mensili tra la mamma e i figli individualmente e tra la mamma ed entrambi i figli congiuntamente, in luoghi che rimandino ad una “normalità” di vita, della quotidianità, ad esempio presso qualche parco giochi, ludoteche, pasticceria, pizzeria ecc. sempre alla presenza di un educatore (anche in posizione defilata) che possa guidare l'interazione tra la mamma e i bambini in caso di difficoltà.
In caso, poi, di valutazione positiva della capacità genitoriale della madre biologica, indichi altresì le più adeguate modalità e tempistiche per l'affiancamento alle famiglie collocatarie e per la modifica del collocamento rispetto a quello attuale.
I bambini sono collocati nelle attuali famiglie affidatarie da ben quattro anni.
è stata accolta a soli otto mesi di vita. È indubbio e fisiologico che ella abbia instaurato Per_2 con i collocatari un legame di attaccamento solido e sicuro. Costoro rappresentano la sua
“ ”, i genitori psicologici. Non è quindi pensabile modificare il suo attuale Parte_2 collocamento ipotizzando un suo rientro presso la madre, pena la disgregazione del suo mondo interno.
, collocato nella famiglia affidataria ad un'età diversa rispetto alla sorella, è, comunque, Per_3 un bambino con oggettive difficoltà fisiche, comportamentali e cognitive.
Gli affidatari si sono occupati di lui con dedizione ed abnegazione riuscendo a contenere molti dei suoi comportamenti disfunzionali. Con loro ha un intenso rapporto affettivo, di loro si Per_3 fida e a loro si affida ed è quindi improponibile ipotizzare di cesurare il legame che ha instaurato. Al contempo, tuttavia, è ben consapevole della propria storia, delle proprie Per_3 radici, riconosce come la mamma che lo ha messo al mondo, ha un buon legame con Parte_1 la sorella minore (favorito anche dalla disponibilità di entrambe le famiglie collocatarie a permettere ai fratelli di frequentarsi) ed è al corrente dell'imminente arrivo di un'altra sorellina.
A forte rischio prognostico appare il progetto di una sua adozione legittimante che prevede, in quanto tale, la recisione di qualsiasi legame originario, sia con la madre, sia con la sorella.
In caso, invece, di valutazione di non piena sussistenza della capacità genitoriale o di certo
11 pregiudizio dei minori derivante dalla perdita delle figure di riferimento attualmente individuate nei collocatari, dica il CTU se i tempi per una acquisizione della capacità genitoriale siano compatibili con una adeguata crescita dei minori stessi e, qualora non lo siano, indichi comunque le modalità, i tempi ed i luoghi per una frequentazione che garantisca la qualità del legame con la madre biologica, sempre con riferimento al preminente interesse dei minori
Come esposto in questo elaborato, e al di là dell'eventuale pieno recupero della capacità genitoriale della mamma, non è ipotizzabile, in questo specifico caso, anche a causa delle lacune di interventi utili a rispettare le tempistiche evolutive dei minori, (questa valutazione avrebbe dovuto svolgersi quattro anni orsono piuttosto che ora) recidere i legami che gli stessi bambini conoscono e riconoscono. La formula che più pare corrispondere ai loro best interests è il mantenimento della loro collocazione presso le famiglie che li hanno accolti e il mantenimento di una relazione con la mamma che possa svolgersi almeno due volte al mese per un lasso di tempo di almeno due ore ciascuna, con la mamma e i figli individualmente e congiuntamente, ma in luogo differente da quello in cui avvengono ora gli incontri, preferendo contesti più rispondenti alla strutturazione di un legame ordinario, contesti che favoriscano la
“normalizzazione” di un rapporto e tengano conto delle esigenze dei minori, ad esempio parchi, ludoteche, passeggiate, pasticcerie, gelaterie ecc, financo a casa della mamma quando la situazione (anche della prossima nascitura) si stabilizzerà.
In altri termini la soluzione che appare più opportuna, ora, dopo quattro anni, per questi due minori è la possibilità di perseguire la via di un'adozione mite ai sensi ed agli effetti della lettera
d art. 44 L 184/1983, formula che garantisce la loro stabilità presso i collocatari e il mantenimento di quei legami, per quanto fragili ma pur sempre legami, tra i due fratelli e tra i fratelli e la loro “mamma di pancia”, la signora Parte_1
Da ultimo, ma non per ultimo e pur non rientrando nel quesito posto dalla Signoria Vostra
Ill.ma, non è possibile sottacere l'auspicio che i Servizi Sociali mettano in azione tutte le risorse loro disponibili per supportare la signora nella gestione della prossima nascitura, al Pt_1 fine di scongiurare un ennesimo allontanamento che non potrà che nuocere, non solo alla signora stessa, ma anche a e ora al corrente dell'imminente arrivo di una sorella.” Per_3 Per_2
12 È emerso dalla CTU, altresì, un forte timore dei collocatori sia in relazione alla possibile perdita del rapporto con i minori e del loro accudimento primario, sia in relazione ad eventuali ipotizzate ingerenze della madre biologica nella loro vita ed in quella dei minori, in assenza di un'adozione legittimante.
15. Depositata la relazione dei Servizi Sociali in data 18 settembre 2024, nella quale è stato relazionato in merito all'ampliamento effettuato del calendario di visite, alla necessità di un supporto per la madre biologica e alla sospensione delle visite effettuate in concomitanza con la nascita della terzogenita della , all'esito dell'udienza del 20 settembre 2024, questa Pt_1
Corte ha disposto che i Servizi Sociali dessero esecuzione alle indicazioni della CTU nel senso di rendere le modalità di visita più confacenti al benessere dei minori e quindi al di fuori della stanzetta dello spazio neutro, che i predetti supportassero sia la che le famiglie Pt_1 collocatarie individualmente al fine di creare un rapporto tra gli stessi.
16. Con relazione depositata il 18 novembre 2024 i Servizi Sociali hanno evidenziato che stavano dando attuazione alle indicazioni della Corte, informando che i collocatari rappresentavano delle situazioni di malessere dei minori (ed anche gli educatori e per Justin le insegnanti), dando atto che avrebbero intensificato il sostegno ai minori dal dicembre 2024 ed avrebbero progressivamente dato attuazione alle nuove modalità di visita e agli ulteriori interventi. Con successiva relazione dell'11 febbraio 2025 depositavano nuovo calendario nel quale indicavano incontri, a cadenza di due volte al mese, di due ore con entrambi i minori.
17. All'udienza del 21 febbraio 2025 sia la reclamante che il tutore dei minori rappresentavano una situazione di poca collaborazione con loro da parte degli operatori dei
Servizi Sociali, che, secondo quanto prospettato, non davano attuazione alle indicazioni della
Corte relativamente alle visite dei minori e non coinvolgevano il tutore nelle questioni di interesse dei bambini. Veniva quindi disposta, con ordinanza di pari data, la comparizione degli operatori dei Servizi Sociali al fine di ottenere chiarimenti sia sulla progettualità della rimodulazione delle visite in termini qualitativamente evolutivi sia sulle modalità di attuazione degli incarichi di supporto alle famiglie collocatarie e alla per una loro possibile futura Pt_1 interrelazione, con termine per deposito anche di relazione scritta.
18. All'udienza del 11 aprile 2025 venivano sentiti gli operatori del Servizi Sociali e le parti
13 e, all'esito della stessa udienza, veniva fissata con successiva ordinanza l'udienza per la rimessione della causa in decisione, con termine per il deposito di un'ultima relazione da parte dei Servizi Sociali e ulteriore termine per note conclusive.
19. Depositate da entrambe le parti le note conclusive, nelle quali venivano precisate le conclusioni delle stesse, come integralmente riportate in epigrafe e depositate, altresì, le note scritte per l'udienza cartolare del 20 giugno 2025 (da depositarsi entro la prima mattina), la causa
è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Esame dei motivi di iugnazione
20. Ritiene la Corte che il reclamo sia fondato nei termini di seguito indicati.
20.1 Preliminarmente occorre precisare che questo Collegio non può pronunciare un'adozione
“mite”, posto che l'oggetto del presente giudizio è ristretto alla sussistenza dei presupposti dello stato di abbandono e della declaratoria di adottabilità dei minori e oltre alle Per_3 Per_2 statuizioni conseguenti. Sempre in via preliminare deve osservarsi che non risulta impugnata la declaratoria di sospensione della responsabilità genitoriale del padre di , Per_3 CP_2
rimasto contumace nel giudizio di primo e secondo grado, per il quale, sussistendo lo
[...] stato di abbandono morale e materiale va pronunciata, nel preminente interesse del minore
, la decadenza dalla responsabilità genitoriale. È, infatti, pacifico e acclarato che lo stesso Per_3 non ha più rapporti con il minore almeno dall'inserimento in comunità di con la madre nel Per_3
2019, né si è mai occupato di lui da un punto di vista morale e materiale, sicché concretamente non è sussistito un esercizio, anche minimo, della sua responsabilità genitoriale.
20.2 Quanto ai motivi di impugnazione, che possono trattarsi congiuntamente, questo Collegio ritiene che non sussistano gli elementi dello stato di abbandono necessari per dichiarare lo stato di adottabilità dei minori. Nei paragrafi che precedono si è dato conto di come il percorso evolutivo della sia stato costante, fino al raggiungimento di una autonomia da un punto Pt_1 di vista abitativo e lavorativo. Ciò che più è mancato è stato uno specifico sostegno della sua genitorialità nel lungo periodo dall'entrata in comunità fino all'attualità, come verificato anche dal consulente tecnico nominato da questa Corte, che ha riscontrato delle carenze nei percorsi di sostegno demandati dal Tribunale ai Servizi Sociali. La che aveva avuto un'infanzia Pt_1 difficile costellata da abusi subiti e anche da vissuti abbandonici ed espulsivi da parte della
14 propria madre, non ha avuto prima una figura di riferimento nella propria genitrice e poi le è mancato un supporto individuale effettivo e costante. Deve anche osservarsi che la medesima ha profuso tutti gli sforzi possibili nel suo percorso individuale di autonomizzazione (sia abitativa che lavorativa), mentre permangono le difficoltà dal lato della genitorialità, laddove la medesima sconta un'immaturità che non è stata mai adeguatamente colmata nel corso del tempo da un sostegno specialistico degli operatori, volto a lavorare sulle sue fragilità ed a consentirle di crescere anche sotto tale profilo. Sicché, se da un lato non può essere integrato lo stato di abbandono e in tal senso vanno recepite le conclusioni della CTU, condivise da tutte le parti del giudizio, compresi il tutore e il PG e anche confermato nell'ultima relazione depositata dai
Servizi Sociali affidatari dei minori del 23.5.2025, dall'altro tutti hanno parimenti riconosciuto che il collocamento dei minori deve rimanere presso le famiglie che hanno cresciuto i bambini, in vista di un'adozione mite ove possibile per entrambi o di un affido di lungo periodo per Per_3 ove la diversa soluzione non trovi concretezza. Lo strumento dell'adozione mite, che come premesso non può essere disposto da questa Corte, è senz'altro in grado di soddisfare l'interesse dei minori e a quella stabilità necessaria derivante da un riconoscimento giuridico Per_3 Per_2 del ruolo degli attuali collocatari e consente alla madre biologica di mantenere il rapporto giuridico con i figli oltre che quello affettivo.
20.3 In conseguenza delle fragilità riscontrate nella va, allo stato, mantenuto Pt_1
l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali vanno espressamente incaricati di continuare a porre in essere quanto oggetto dell'ordinanza di questa
Corte del 20 settembre 2024 (dep. 7 ottobre 2024), come ribadita nel suo contenuto dall'ordinanza del 21 febbraio 2025 (dep. 26 febbraio 2025). Nella predetta, infatti, questa Corte, recependo le indicazioni puntuali del CTU, incaricava i Servizi Sociali affidatari del
“mantenimento di una relazione con la mamma che possa svolgersi almeno due volte al mese per un lasso di tempo di almeno due ore ciascuna, con la mamma e i figli individualmente e congiuntamente, ma in luogo differente da quello in cui avvengono ora gli incontri, preferendo contesti più rispondenti alla strutturazione di un legame ordinario, contesti che favoriscano la
“normalizzazione” di un rapporto e tengano conto delle esigenze dei minori, ad esempio parchi, ludoteche, passeggiate, pasticcerie, gelaterie ecc, financo a casa della mamma quando la
15 situazione (anche della prossima nascitura) si stabilizzerà.”
Inoltre, si prevedeva, quanto al rapporto tra le famiglie collocatarie e la madre, che i Servizi
Sociali svolgessero un sostegno sia per la che per le famiglie collocatarie, così Pt_1 argomentando: “Ritenuto, altresì, necessario, alla luce di quanto emerso nella perizia in relazione alle fragilità della reclamante ed ai timori e alle percezioni dei collocatari dei due minori, che i Servizi Sociali svolgano un ruolo di sostegno sia verso la al fine di Pt_1 fornire alla stessa strumenti per il rafforzamento delle sue competenze, sia verso le famiglie collocatarie, al fine di far comprendere a queste ultime che la presenza e la frequentazione della madre biologica è una risorsa per la crescita dei minori e che non viene messo in alcun modo in discussione né il loro ruolo di collocatari dei bambini - avendo con gli stessi costruito legami significativi e imprescindibili - né la stabilità della situazione consolidata;
Ritenuto, ancora, opportuno che sia favorita, con i tempi e le modalità più adeguate, anche la conoscenza da parte delle famiglie collocatarie dei minori con la in modo da facilitare Pt_1 il riconoscimento della medesima come un arricchimento per il benessere dei minori e non come un pericolo per la loro stabilità;”
Va, quindi, anche sotto tale profilo modificata la previsione del Tribunale, che nella sua statuizione di adozione aperta dei minori, con possibilità della madre di proseguire ad incontrarli, aveva subordinato e rimesso l'attuazione di tali incontri alla volontà dei minori, rendendo di fatto assai arduo lo svolgimento degli stessi, sia per la scarsa consapevolezza dei minori delle loro necessità, alla luce della loro età e della condizione di salute di , sia perché tale situazione Per_3 li esponeva anche, in una successiva fase, ad un conflitto di lealtà con i collocatari.
20.4 Va, poi, allo stato, disposta la limitazione della responsabilità genitoriale della Pt_1 ai sensi dell'art. 333 c.c. e prevista, altresì, la nomina del curatore dei minori ex art. 473 bis.7
c.p.c. nella persona dell'avv. essendo indispensabile in questa fase di Controparte_3 transizione la presenza di una figura di riferimento che possa consentire, anche al di fuori del processo, l'interrelazione tra i Servizi Sociali affidatari e la madre biologica dei minori, anche al fine di stimolare la puntuale esecuzione dei percorsi di sostegno indicati in sentenza sia con la che con gli affidatari e di promuovere la gestione degli incontri con i minori nelle Pt_1 modalità già indicate.
16 21. Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza: va revocata la declaratoria dello stato di adottabilità dei minori e , va confermato l'affidamento Persona_3 Persona_4 dei predetti ai Servizi Sociali competenti per territorio, con incarico agli stessi di proseguire negli incontri dei minori con la madre per due volte al mese di circa due ore (di cui una alla presenza congiunta per entrambi) nelle modalità indicate dalla CTU e di svolgere un percorso di sostegno alla genitorialità per la e per le famiglie collocatarie, anche favorendone gli incontri, va Pt_1 dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale di nei confronti di TR
, va limitata la responsabilità genitoriale di Persona_3 Parte_1 nei confronti di e , va confermato il
[...] Persona_4 Persona_3 collocamento dei minori presso le attuali famiglie collocatarie degli stessi (anche al fine dell'instaurazione e della conclusione del procedimento di adozione mite), va nominata quale curatore dei minori l'avv. per favorire e promuovere il progetto Controparte_3 complessivo demandato da questa Corte.
22. Le spese di lite devono essere compensate nei rapporti tra la e il tutore e poste a Pt_1 carico dell'appellato soccombente nei suoi rapporti con la e con il tutore dei minori e, Pt_1 in mancanza di una valida ammissione al patrocinio a spese dello Stato della per il Pt_1 grado di appello, le spese vanno poste a carico del medesimo e vengono TR liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie di volontaria giurisdizione. Le spese di CTU vanno compensate tra le parti e e vengono liquidate con separato contestuale decreto. Pt_1 CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, sezione civile minorenni, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) revoca la declaratoria dello stato di adottabilità dei minori e Persona_3
; Persona_4
2) dichiara la decadenza della responsabilità genitoriale di nei confronti TR di;
Persona_3
17 3) conferma l'affidamento di e ai Servizi Sociali Persona_3 Persona_4 competenti per territorio, con limitazione della responsabilità di Parte_1
[...]
4) incarica i Servizi Sociali affidatari di proseguire negli incontri dei minori con la madre per due volte al mese di circa due ore (di cui una congiuntamente per entrambi i minori) nelle modalità indicate dalla CTU e di svolgere un percorso di sostegno alla genitorialità per la e per le famiglie collocatarie, anche favorendone gli incontri;
Pt_1
5) conferma il collocamento dei minori e presso le attuali famiglie collocatarie Per_3 Per_2 degli stessi;
6) nomina quale curatore dei minori l'avv. per favorire e promuovere il Controparte_3 progetto complessivo demandato da questa Corte.
7) Compensa le spese di lite nel rapporto tra il tutore e . Parte_1
8) Compensa le spese di CTU tra le parti.
9) Condanna parte appellata al pagamento sia a favore della parte Controparte_5 appellata avv. , tutore dei minori, sia a favore della parte Controparte_3 appellante delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio che liquida in euro 2.600,00 per compensi professionali per ciascuna parte, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
10) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi ivi menzionati, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Luca Boccuni
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