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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/02/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3044/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3044/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
e dell'avv. ODISIO GABRIELA ( VIA ARMANDO DIAZ, 9/A
[...] C.F._2
20013 MAGENTA;
elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI, 17 20123 MILANO presso il difensore avv. Parte_1
ATTORE/I contro
, con il patrocinio dell'avv. GALLASSO Controparte_1
DAVIDE MASSIMILIANO e elettivamente domiciliato in VIA MAMELI, 6 23807 MERATE presso lo studio dell'avv. GALLASSO DAVIDE MASSIMILIANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di p.c. depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato l'avv. conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano la Repubblica del chiedendo di:1) accertare, determinare, CP_1 CP_1 liquidare e condannare la al rimborso all'Avv. di tutte le Controparte_1 Parte_1 somme pagate dall'Avv. per la richiesta delle copie nei procedimenti penale e Controparte_2
pagina 1 di 8 fallimentare a carico di avanti ai Giudici del Tribunale, Corte di Appello di Torino e Parte_2
Corte di Cassazione e per la rimessione e trasmissione di tutta la documentazione in ex art. CP_1
1720 c.c.; 2) accertare e determinare tutte le prestazioni professionali svolte dall'Avv. Parte_1
, in nome e per conto e/o a beneficio della dal Gennaio
[...] Controparte_1
2006 alla data odierna in relazione ai fatti descritti in premessa e/o che emergeranno in corso di causa;
3) accertare, determinare, liquidare e condannare la al Controparte_1
pagamento della somma totale di Euro 432.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge in applicazione dei criteri di cui all'art. 2233 c.c. e/o in applicazione della tabella allegata al D.M. n. 55/2014, oltre spese generali ed oneri di legge, a titolo di compensi professionali per tutte le prestazioni professionali svolte dall'Avv. avanti al Tribunale di Torino, Corte di Appello di Torino, Corte di Parte_1
Cassazione e/o ai compensi professionali che il Giudice riterrà di giustizia;
4) accertare, determinare, liquidare e condannare in applicazione dei criteri di cui all'art. 2233 c.c. e/o in applicazione della tabella allegata al D.M. 55/2014 la al pagamento dei compensi Controparte_1
professionali per tutte le prestazioni professionali svolte in relazione al caso ICSID Tribunale Arbitrale di Washington ed al caso avanti alla Corte dell'OHIO e/o ai compensi professionali che il Giudice riterrà di giustizia;
5) Accertare, determinare, liquidare e condannare la Controparte_1
al pagamento dei compensi professionali in applicazione dei criteri di cui all'art. 2233 C.C.
[...]
e/o in applicazione della tabella allegata al D.M. n. 55/2014 al pagamento di tutti le somme dovute per compensi professionali e/o altro titolo dal Gennaio 2006 alla data odierna e/o ai compensi professionali che il Giudice riterrà di giustizia da liquidare e/o che emergeranno in corso di causa con gli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
6) Con vittoria, di spese, e onorari oltre spese generali e oneri di legge. Nel foglio di pc chiedeva altresì di condannare la parte convenuta Controparte_1
al pagamento a favore della parte attrice di una somma equitativamente determinata ex art.
[...]
pagina 2 di 8 rigetto, in quanto già decise con sentenza n. 3251/2010 del Tribunale di Milano, pubblicata il 15 marzo
2010; nel merito di accertare e dichiarare che il presunto diritto al compenso e rimborso delle spese e le corrispondenti domande svolte dall'attore sono prescritti, sia per il decorso del termine di prescrizione breve di cui all'art. 2956 n. 2 cod. civ., sia per il decorso del termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c.; di rigettare comunque tutte le domande svolte dalla parte attrice, siccome totalmente infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Ordinata l'integrazione dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. e istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 e produzione documentale, all'udienza del 10 ottobre 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni e il giudice, assegnati termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente si osserva che sin dall'atto introduttivo l'attore ha quantificato in euro 432.000,00 la propria pretesa, sia pure complessivamente, per compensi e spese professionali, di talché il petitum non può ritenersi indeterminato, mentre l'incertezza in merito alla causa petendi, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, è stata sufficientemente ovviata con l'indicazione nella memoria integrativa attorea dei mandati posti a fondamento delle domande e, pertanto, l'eccezione di nullità della citazione deve essere respinta.
Coglie invece nel segno l'eccezione preliminare di giudicato.
Tanto la richiesta di compensi quanto quella di rimborso spese sono state già formulate nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Milano e rubricato al n. 32387/2007 R.G. concluso con sentenza di rigetto n. 3251/2010, pubblicata il 15 marzo 2010 e passata in giudicato con la quale si accerta e dichiara che la aveva già integralmente corrisposto tutto quanto Controparte_1 dovuto in forza degli accordi contrattuali raggiunti con l'avv. . Pt_1
Dalla comparazione dell'atto di citazione del 2007 (doc. n. 7 fasc. conv.) con quello introduttivo del presente giudizio emerge in modo inequivoco che si fa riferimento ai medesimi fatti, ai medesimi incarichi professionali, alle medesime prestazioni professionali che con sentenza confermata in sede di
Appello, il Tribunale di Milano ha accertato essere state già remunerate.
Per necessità di sintesi e comodità espositiva si ritrascrivono le richieste attoree così come sintetizzate dal giudice di prime cure nella causa n. 32387/2007 R.G., evidenziandosi sin da subito che nel presente procedimento non sono state reiterate le richieste di compensi per le prestazioni professionali rese in relazione al procedimento penale curato presso la Procura della Repubblica di Saluzzo ed in relazione alla causa promossa dalla società IT TS Ltd contro la Repubblica del e CP_1
pendente innanzi alla Pretura di Mendrisio Sud. Per una più facile e immediata percezione della pagina 3 di 8 coincidenza del petitum e della causa petendi delle domande azionate nei giudizi a confronto si sottolineano i passaggi comuni ad entrambe le cause in esame, evidenziando in particolare in grassetto la procura richiamata e prodotta anche nel presente giudizio le sentenze acquisite e trasmesse in copia dall'avv. alla convenuta ed alcune allegazioni di maggiore rilievo: Pt_1
“Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale il 3 maggio 2007, l'avvocato attore esponeva che: il 19 settembre 2005 "la Repubblica del a mezzo " gli CP_1 CP_1 Per_1 Persona_2
aveva conferito "il potere di rappresentare e difendere" la stessa Repubblica nel procedimento penale pendente davanti alla procura della Repubblica di Saluzzo contro il signor e altri nel CP_3
quale la Repubblica oggi convenuta era parte offesa (rectius, persona offesa); in quel procedimento, per ordine del pubblico ministero, erano state sequestrate nel Liechtenstein cinquantanove note promissorie presuntivamente emesse da una banca venezuelana il 7 dicembre 1981 per il valore di 1.175.000.000 di dollari americani (rectius, statunitensi) pari a € 950.981.931,75; nel procedimento penale in questione, l'odierno attore aveva preparato e redatto la querela, facendola sottoscrivere il 19 ottobre 2005 alla predetta avv. "di cui l'esponente ne ha autenticato la Per_2
firma"; sempre il giorno 19 settembre 2005, l'odierno attore depositava presso la cancelleria della procura della Repubblica di Saluzzo l'atto di denuncia querela;
nel corso di quel procedimento penale, l'odierno attore redigeva istanze, presentava memorie con documenti ai sensi dell'articolo 367 cpp, interloquiva con il pubblico ministero e nelle date del 19 ottobre 2005 e 21 ottobre 2005 "ha anche svolto direttamente delle domande alle persone" interrogate dal pubblico ministero, "partecipando direttamente all'esame, sentite dal PM dott. in Testimone_1
qualità di persone informate dei fatti"; il 21 settembre 2005 la convenuta la Repubblica, a mezzo dell'avvocato de , aveva conferito Per_2
all'odierno attore il potere di rappresentare e difendere la medesima Repubblica in una causa civile davanti alla Pretura di Mendrisio Sud (Svizzera), cioè la causa OA.2004.87, promossa dalla società
IT TS Ltd contro la per il pagamento di 270 milioni di Controparte_1 dollari, pari a € 203.244.393,45; quella causa aveva per oggetto la richiesta di pagamento dell'importo sopraindicato sulla base di note promissorie emesse presuntivamente da una banca venezuelana il 7 dicembre 1981 e aveva per oggetto "anche la rivendicazione della proprietà, scioglimento della comunione di titoli di credito, e richiesta di risarcimento danni";
pagina 4 di 8 l'odierno attore aveva perciò redatto un atto di citazione contro la società "Credito mercantile SA SPA
e e società IT" chiedendo l'accertamento della falsità di dodici note Controparte_4
promissorie per il valore di 600 milioni di dollari;
il 6 dicembre 2005 si era recata, presso l'ufficio dell'attore in Milano, la procuratrice generale dello
Stato oggi convenuto, insieme all'avv. , per conoscerlo direttamente e chiedere Per_2
un'illustrazione del caso oltre che per chiedere la redazione di un'istanza al giudice di Per_3
Mendrisio;
l'attore aveva illustrato i problemi e preparato personalmente l'istanza che la procuratrice aveva poi sottoscritto in data 8 dicembre 2005; nel febbraio del 2006 l'attore aveva scoperto l'esistenza di un procedimento penale (numero 8823 del
1997) pendente al tribunale di Torino, contro detto per i reati di bancarotta Parte_2 CP_4
fraudolenta, truffa e altri reati commessi con la creazione e l'uso dei titoli;
l'attore si era Per_3
perciò immediatamente recato a Torino per scoprire che quel procedimento era stato definito con la sentenza numero 2727 del 2003, emessa il 3 giugno 2003, e poi con la sentenza 3109 del 2004, emessa il 7 ottobre 2004 dalla corte d'appello, che aveva confermato la sentenza del tribunale;
il 16 febbraio 2006 l'attore era andato a Roma presso la Corte di cassazione per ottenere dieci copie autentiche della sentenza numero 1664 (o numero 45305) dell'8 luglio 2005, che aveva rigettato il ricorso di e "permesso il passaggio in giudicato della sentenza del tribunale di Torino Parte_2
con condanna di alla pena di mesi 7 di reclusione"; Parte_2
il 22 febbraio 2006 l'attore aveva depositato copia delle tre sentenze davanti alla Pretura di Mendrisio
e il 24 febbraio 2006 le aveva depositate anche alla procura della Repubblica di Saluzzo, trasmettendole infine il 23 febbraio 2006 "in affinché fossero utilizzate e pubblicate per far CP_1
emergere e dichiarare la falsità dei titoli e la falsità ideologica dei documenti attraverso i Per_3
quali i ricorrenti sostenevano l'autenticità avanti le diverse autorità giudiziarie in , negli CP_1
Stati Uniti d'America avanti alla corte d'Ohio e avanti alla corte di Washington ... e in tutti paesi del mondo ove il era stato citato per il pagamento delle note promissorie "; CP_1 Per_3
"dopo la scoperta del procedimento penale contro detto l'esponente si recato Parte_2 CP_4
varie volte presso il tribunale penale di Torino al fine di esaminare i io faldoni del fascicolo del pubblico ministero ... ed al fine di esaminare i 12 faldoni costituenti il fascicolo del dibattimento";
l'attore si era recato varie volte anche al tribunale fallimentare di Torino e aveva quindi trasmesso copia di tutte le sentenze e dei documenti richiesti all Repubblica;
Controparte_1
il 31 marzo 2006, su designazione del presidente in sostituzione della dott.ssa , era Per_4 Per_5
stata nominata procuratrice generale della Repubblica oggi convenuta la dott.ssa ; Per_6
pagina 5 di 8 "l'avv. ed il suo studio fa presente di aver svolto dalla data 19/09/05 alla data Parte_1
26/01/07 tutta una serie di prestazioni professionali tra cui esame, studio della giurisprudenza del tribunale supremo del , della dottrina venezuelana sopra il caso e sulla CP_1 Per_3
legittimazione attiva e passiva dello Stato e i suoi organi, sul diritto civile venezuelano" e di avere inoltre "studiato ed esaminato le varie questioni di diritto processuale svizzero e le varie questioni di diritto civile delle obbligazioni connesse al processo civile";
l'attore dichiarava poi di avere "interpellato le autorità di diritto internazionale privato svizzeri"; con comunicazione del 29 dicembre 2006 la aveva revocato Controparte_1
"senza alcun motivo, e senza alcun preavviso, e senza alcuna contestazione il mandato - procura conferito all'esponente";
"l'esponente ha svolto un enorme numero di prestazioni professionali, di cui sopra ne ha indicato a titolo esemplificativo alcune sulla base del contratto d'opera intellettuale e dei mandati-procure che la
ex a. 2230 ha conferito al medesimo e sulla base di prestazioni Controparte_1
professionali svolte dalla data del 19/09/05 al 26/01/07 dettagliatamente indicate nelle relazioni inviate ... e nelle specifiche prefatture"; "il credito dell'esponente si deve ritenere certo liquido ed esigibile ed è pari alla somma complessiva di C 5.840.942,76 di cui alle specifiche prefatture ... (doc.
16, 17, 18)" ma la convenuta non aveva pagato i suoi onorari.
Concludeva chiedendo che il tribunale, sussistendo i presupposti dell'articolo 186 quater cpc, emettesse ingiunzione di pagamento della somma di € 5.840.942,76 e che nel merito accertasse e dichiarasse l'esistenza del contratto d'opera fra lui e la Repubblica convenuta, accertasse lo svolgimento di "tutte" le prestazioni professionali svolte fra il 19 settembre 2005 e il 26 gennaio
2007, accertasse l'esistenza del suo diritto di credito nella misura sopra indicata, comprensiva di CPA
e IVA, e infine condannasse lo Stato convenuto al pagamento della medesima somma con gli interessi legali, nonché condannasse la convenuta Repubblica al risarcimento di tutti i danni ai sensi dell'articolo 2043 "e/o a qualsiasi titolo".
Come è possibile evincere dalla semplice lettura delle conclusioni formulate nel presente giudizio i compensi professionali di cui richiede il pagamento attengono a prestazioni professionali asseritamente rese dal Gennaio 2006 alla data odierna. Appare evidente da quanto sopra riportato che le prestazioni professionali sino al 26 gennaio 2007 sono state già oggetto di giudizio, mentre per il periodo successivo appare dirimente che il mandato/procura conferito all'avv. era stato revocato con Pt_1 comunicazione del 29 dicembre 2006 e che l'odierno attore non ha allegato nessun nuovo incarico/procura/mandato ulteriore e diverso da quelli già all'esame di questo Tribunale nel 2007 né ha allegato prestazioni professionali successive al 25 gennaio 2007 ed anzi egli stesso documenta la pagina 6 di 8 nomina da parte del procuratore speciale della di altro difensore, Controparte_1
tale avv. Merlo, per il compimento di attività analoga a quella già svolta dall'attore medesimo nell'interesse della convenuta.
È innegabile lo sforzo compiuto dall'attore nel presente giudizio di allegare più nel dettaglio e con più ampia documentazione a riscontro la zelante attività di raccolta e trasmissione di documentazione giudiziaria, inerente alla vicenda delle Promissory Notes apparentemente emesse dalla banca venezuelana ”, espletata nell'interesse della Repubblica Venezuelana. È innegabile altresì il Per_3
vantaggio che la convenuta ha tratto dalla produzione della predetta documentazione sia nel giudizio innanzi al Tribunale Arbitrale di Washington (doc. 32 fasc. att.), la cui positiva conclusione veniva comunicata per cortesia di colleganza all'avv. in data 15.1.2008 (doc. 29 fasc. att.), sia nel Pt_1 giudizio innanzi alla Corte dell' , come risulta da relazione dello studio incaricato del relativo CP_5
patrocinio (doc. 30 fasc. att.) e la cui positiva conclusione nel 2016 è circostanza non contestata dalla convenuta. Ma è altrettanto certo che i compensi per le prestazioni di raccolta e trasmissione degli atti di indagine e degli atti giudiziari del proc. pen. 8823/1997 siano stati già oggetto del giudizio civile n.
32387/2007 R.G. e che alcun altro incarico professionale è stato svolto dall'avv. nell'interesse Pt_1
Con della Repubblica tanto meno innanzi alle Corti Statunitensi. Anche la relazione dello CP_1 studio legale americano veniva trasmessa all'attore dalla procuratrice speciale al solo Parte_3 scopo di condividere il compiacimento dell'utilità del lavoro già svolto (“tal vez sirva para que te animes y le cobres tu tambien”), senza la richiesta di nessun ulteriore contributo alla definizione del contenzioso. Le spese di lite di cui si chiede il rimborso sono anch'esse inerenti al periodo fino al gennaio 2007 – dalla sentenza di appello nella parte compilativa delle conclusioni dell'appellante odierno attore risulta anche una parziale coincidenza della produzione documentale dei relativi giustificativi (v. per es. biglietti di aereo e treni) – e sono pertanto anch'esse coperte dal giudicato ex art. 2909 c.c.
Le domande attoree inerenti al periodo dal gennaio 2006 al 26 gennaio 2007 sono pertanto inammissibili in quanto violative del principio del ne bis in idem e quelle inerenti al periodo successivo sono da rigettare in quanto infondate nel merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta.
Non sussistono i presupposti della responsabilità aggravata dell'attore ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 Dichiara l'inammissibilità delle domande di compensi professionali e rimborso spese per tutte le prestazioni professionali svolte sino al 26 gennaio 2007.
Rigetta ogni altra domanda.
Condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 22.457,00 oltre iva e cpa, 15% spese forfettarie.
Milano, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
96 comma 3 c.p.c. tenendo conto di tutte le circostanze ed in particolare per aver sostenuto nella comparsa di costituzione e risposta a pag. 6 punto 13 “in primo luogo, si ribadisce che lo Stato della ha già corrisposto e saldato all'Avv. ogni Controparte_1 Parte_1 spesa e competenza professionale dallo stesso maturata per le prestazioni eseguite.....”.
Costituendosi in giudizio parte convenuta contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva in via preliminare di dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma IV, c.p.c. essendo omesso o comunque assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3 dell'articolo 163 c.p.c. ed essendo totalmente insufficiente ai fini dell'inquadramento della domanda l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2909 c.c., che tutte le domande formulate dall'attore con l'atto di citazione introduttivo sono coperte da giudicato di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3044/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
e dell'avv. ODISIO GABRIELA ( VIA ARMANDO DIAZ, 9/A
[...] C.F._2
20013 MAGENTA;
elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI, 17 20123 MILANO presso il difensore avv. Parte_1
ATTORE/I contro
, con il patrocinio dell'avv. GALLASSO Controparte_1
DAVIDE MASSIMILIANO e elettivamente domiciliato in VIA MAMELI, 6 23807 MERATE presso lo studio dell'avv. GALLASSO DAVIDE MASSIMILIANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di p.c. depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato l'avv. conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano la Repubblica del chiedendo di:1) accertare, determinare, CP_1 CP_1 liquidare e condannare la al rimborso all'Avv. di tutte le Controparte_1 Parte_1 somme pagate dall'Avv. per la richiesta delle copie nei procedimenti penale e Controparte_2
pagina 1 di 8 fallimentare a carico di avanti ai Giudici del Tribunale, Corte di Appello di Torino e Parte_2
Corte di Cassazione e per la rimessione e trasmissione di tutta la documentazione in ex art. CP_1
1720 c.c.; 2) accertare e determinare tutte le prestazioni professionali svolte dall'Avv. Parte_1
, in nome e per conto e/o a beneficio della dal Gennaio
[...] Controparte_1
2006 alla data odierna in relazione ai fatti descritti in premessa e/o che emergeranno in corso di causa;
3) accertare, determinare, liquidare e condannare la al Controparte_1
pagamento della somma totale di Euro 432.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge in applicazione dei criteri di cui all'art. 2233 c.c. e/o in applicazione della tabella allegata al D.M. n. 55/2014, oltre spese generali ed oneri di legge, a titolo di compensi professionali per tutte le prestazioni professionali svolte dall'Avv. avanti al Tribunale di Torino, Corte di Appello di Torino, Corte di Parte_1
Cassazione e/o ai compensi professionali che il Giudice riterrà di giustizia;
4) accertare, determinare, liquidare e condannare in applicazione dei criteri di cui all'art. 2233 c.c. e/o in applicazione della tabella allegata al D.M. 55/2014 la al pagamento dei compensi Controparte_1
professionali per tutte le prestazioni professionali svolte in relazione al caso ICSID Tribunale Arbitrale di Washington ed al caso avanti alla Corte dell'OHIO e/o ai compensi professionali che il Giudice riterrà di giustizia;
5) Accertare, determinare, liquidare e condannare la Controparte_1
al pagamento dei compensi professionali in applicazione dei criteri di cui all'art. 2233 C.C.
[...]
e/o in applicazione della tabella allegata al D.M. n. 55/2014 al pagamento di tutti le somme dovute per compensi professionali e/o altro titolo dal Gennaio 2006 alla data odierna e/o ai compensi professionali che il Giudice riterrà di giustizia da liquidare e/o che emergeranno in corso di causa con gli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
6) Con vittoria, di spese, e onorari oltre spese generali e oneri di legge. Nel foglio di pc chiedeva altresì di condannare la parte convenuta Controparte_1
al pagamento a favore della parte attrice di una somma equitativamente determinata ex art.
[...]
pagina 2 di 8 rigetto, in quanto già decise con sentenza n. 3251/2010 del Tribunale di Milano, pubblicata il 15 marzo
2010; nel merito di accertare e dichiarare che il presunto diritto al compenso e rimborso delle spese e le corrispondenti domande svolte dall'attore sono prescritti, sia per il decorso del termine di prescrizione breve di cui all'art. 2956 n. 2 cod. civ., sia per il decorso del termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c.; di rigettare comunque tutte le domande svolte dalla parte attrice, siccome totalmente infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Ordinata l'integrazione dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. e istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 e produzione documentale, all'udienza del 10 ottobre 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni e il giudice, assegnati termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente si osserva che sin dall'atto introduttivo l'attore ha quantificato in euro 432.000,00 la propria pretesa, sia pure complessivamente, per compensi e spese professionali, di talché il petitum non può ritenersi indeterminato, mentre l'incertezza in merito alla causa petendi, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, è stata sufficientemente ovviata con l'indicazione nella memoria integrativa attorea dei mandati posti a fondamento delle domande e, pertanto, l'eccezione di nullità della citazione deve essere respinta.
Coglie invece nel segno l'eccezione preliminare di giudicato.
Tanto la richiesta di compensi quanto quella di rimborso spese sono state già formulate nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Milano e rubricato al n. 32387/2007 R.G. concluso con sentenza di rigetto n. 3251/2010, pubblicata il 15 marzo 2010 e passata in giudicato con la quale si accerta e dichiara che la aveva già integralmente corrisposto tutto quanto Controparte_1 dovuto in forza degli accordi contrattuali raggiunti con l'avv. . Pt_1
Dalla comparazione dell'atto di citazione del 2007 (doc. n. 7 fasc. conv.) con quello introduttivo del presente giudizio emerge in modo inequivoco che si fa riferimento ai medesimi fatti, ai medesimi incarichi professionali, alle medesime prestazioni professionali che con sentenza confermata in sede di
Appello, il Tribunale di Milano ha accertato essere state già remunerate.
Per necessità di sintesi e comodità espositiva si ritrascrivono le richieste attoree così come sintetizzate dal giudice di prime cure nella causa n. 32387/2007 R.G., evidenziandosi sin da subito che nel presente procedimento non sono state reiterate le richieste di compensi per le prestazioni professionali rese in relazione al procedimento penale curato presso la Procura della Repubblica di Saluzzo ed in relazione alla causa promossa dalla società IT TS Ltd contro la Repubblica del e CP_1
pendente innanzi alla Pretura di Mendrisio Sud. Per una più facile e immediata percezione della pagina 3 di 8 coincidenza del petitum e della causa petendi delle domande azionate nei giudizi a confronto si sottolineano i passaggi comuni ad entrambe le cause in esame, evidenziando in particolare in grassetto la procura richiamata e prodotta anche nel presente giudizio le sentenze acquisite e trasmesse in copia dall'avv. alla convenuta ed alcune allegazioni di maggiore rilievo: Pt_1
“Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale il 3 maggio 2007, l'avvocato attore esponeva che: il 19 settembre 2005 "la Repubblica del a mezzo " gli CP_1 CP_1 Per_1 Persona_2
aveva conferito "il potere di rappresentare e difendere" la stessa Repubblica nel procedimento penale pendente davanti alla procura della Repubblica di Saluzzo contro il signor e altri nel CP_3
quale la Repubblica oggi convenuta era parte offesa (rectius, persona offesa); in quel procedimento, per ordine del pubblico ministero, erano state sequestrate nel Liechtenstein cinquantanove note promissorie presuntivamente emesse da una banca venezuelana il 7 dicembre 1981 per il valore di 1.175.000.000 di dollari americani (rectius, statunitensi) pari a € 950.981.931,75; nel procedimento penale in questione, l'odierno attore aveva preparato e redatto la querela, facendola sottoscrivere il 19 ottobre 2005 alla predetta avv. "di cui l'esponente ne ha autenticato la Per_2
firma"; sempre il giorno 19 settembre 2005, l'odierno attore depositava presso la cancelleria della procura della Repubblica di Saluzzo l'atto di denuncia querela;
nel corso di quel procedimento penale, l'odierno attore redigeva istanze, presentava memorie con documenti ai sensi dell'articolo 367 cpp, interloquiva con il pubblico ministero e nelle date del 19 ottobre 2005 e 21 ottobre 2005 "ha anche svolto direttamente delle domande alle persone" interrogate dal pubblico ministero, "partecipando direttamente all'esame, sentite dal PM dott. in Testimone_1
qualità di persone informate dei fatti"; il 21 settembre 2005 la convenuta la Repubblica, a mezzo dell'avvocato de , aveva conferito Per_2
all'odierno attore il potere di rappresentare e difendere la medesima Repubblica in una causa civile davanti alla Pretura di Mendrisio Sud (Svizzera), cioè la causa OA.2004.87, promossa dalla società
IT TS Ltd contro la per il pagamento di 270 milioni di Controparte_1 dollari, pari a € 203.244.393,45; quella causa aveva per oggetto la richiesta di pagamento dell'importo sopraindicato sulla base di note promissorie emesse presuntivamente da una banca venezuelana il 7 dicembre 1981 e aveva per oggetto "anche la rivendicazione della proprietà, scioglimento della comunione di titoli di credito, e richiesta di risarcimento danni";
pagina 4 di 8 l'odierno attore aveva perciò redatto un atto di citazione contro la società "Credito mercantile SA SPA
e e società IT" chiedendo l'accertamento della falsità di dodici note Controparte_4
promissorie per il valore di 600 milioni di dollari;
il 6 dicembre 2005 si era recata, presso l'ufficio dell'attore in Milano, la procuratrice generale dello
Stato oggi convenuto, insieme all'avv. , per conoscerlo direttamente e chiedere Per_2
un'illustrazione del caso oltre che per chiedere la redazione di un'istanza al giudice di Per_3
Mendrisio;
l'attore aveva illustrato i problemi e preparato personalmente l'istanza che la procuratrice aveva poi sottoscritto in data 8 dicembre 2005; nel febbraio del 2006 l'attore aveva scoperto l'esistenza di un procedimento penale (numero 8823 del
1997) pendente al tribunale di Torino, contro detto per i reati di bancarotta Parte_2 CP_4
fraudolenta, truffa e altri reati commessi con la creazione e l'uso dei titoli;
l'attore si era Per_3
perciò immediatamente recato a Torino per scoprire che quel procedimento era stato definito con la sentenza numero 2727 del 2003, emessa il 3 giugno 2003, e poi con la sentenza 3109 del 2004, emessa il 7 ottobre 2004 dalla corte d'appello, che aveva confermato la sentenza del tribunale;
il 16 febbraio 2006 l'attore era andato a Roma presso la Corte di cassazione per ottenere dieci copie autentiche della sentenza numero 1664 (o numero 45305) dell'8 luglio 2005, che aveva rigettato il ricorso di e "permesso il passaggio in giudicato della sentenza del tribunale di Torino Parte_2
con condanna di alla pena di mesi 7 di reclusione"; Parte_2
il 22 febbraio 2006 l'attore aveva depositato copia delle tre sentenze davanti alla Pretura di Mendrisio
e il 24 febbraio 2006 le aveva depositate anche alla procura della Repubblica di Saluzzo, trasmettendole infine il 23 febbraio 2006 "in affinché fossero utilizzate e pubblicate per far CP_1
emergere e dichiarare la falsità dei titoli e la falsità ideologica dei documenti attraverso i Per_3
quali i ricorrenti sostenevano l'autenticità avanti le diverse autorità giudiziarie in , negli CP_1
Stati Uniti d'America avanti alla corte d'Ohio e avanti alla corte di Washington ... e in tutti paesi del mondo ove il era stato citato per il pagamento delle note promissorie "; CP_1 Per_3
"dopo la scoperta del procedimento penale contro detto l'esponente si recato Parte_2 CP_4
varie volte presso il tribunale penale di Torino al fine di esaminare i io faldoni del fascicolo del pubblico ministero ... ed al fine di esaminare i 12 faldoni costituenti il fascicolo del dibattimento";
l'attore si era recato varie volte anche al tribunale fallimentare di Torino e aveva quindi trasmesso copia di tutte le sentenze e dei documenti richiesti all Repubblica;
Controparte_1
il 31 marzo 2006, su designazione del presidente in sostituzione della dott.ssa , era Per_4 Per_5
stata nominata procuratrice generale della Repubblica oggi convenuta la dott.ssa ; Per_6
pagina 5 di 8 "l'avv. ed il suo studio fa presente di aver svolto dalla data 19/09/05 alla data Parte_1
26/01/07 tutta una serie di prestazioni professionali tra cui esame, studio della giurisprudenza del tribunale supremo del , della dottrina venezuelana sopra il caso e sulla CP_1 Per_3
legittimazione attiva e passiva dello Stato e i suoi organi, sul diritto civile venezuelano" e di avere inoltre "studiato ed esaminato le varie questioni di diritto processuale svizzero e le varie questioni di diritto civile delle obbligazioni connesse al processo civile";
l'attore dichiarava poi di avere "interpellato le autorità di diritto internazionale privato svizzeri"; con comunicazione del 29 dicembre 2006 la aveva revocato Controparte_1
"senza alcun motivo, e senza alcun preavviso, e senza alcuna contestazione il mandato - procura conferito all'esponente";
"l'esponente ha svolto un enorme numero di prestazioni professionali, di cui sopra ne ha indicato a titolo esemplificativo alcune sulla base del contratto d'opera intellettuale e dei mandati-procure che la
ex a. 2230 ha conferito al medesimo e sulla base di prestazioni Controparte_1
professionali svolte dalla data del 19/09/05 al 26/01/07 dettagliatamente indicate nelle relazioni inviate ... e nelle specifiche prefatture"; "il credito dell'esponente si deve ritenere certo liquido ed esigibile ed è pari alla somma complessiva di C 5.840.942,76 di cui alle specifiche prefatture ... (doc.
16, 17, 18)" ma la convenuta non aveva pagato i suoi onorari.
Concludeva chiedendo che il tribunale, sussistendo i presupposti dell'articolo 186 quater cpc, emettesse ingiunzione di pagamento della somma di € 5.840.942,76 e che nel merito accertasse e dichiarasse l'esistenza del contratto d'opera fra lui e la Repubblica convenuta, accertasse lo svolgimento di "tutte" le prestazioni professionali svolte fra il 19 settembre 2005 e il 26 gennaio
2007, accertasse l'esistenza del suo diritto di credito nella misura sopra indicata, comprensiva di CPA
e IVA, e infine condannasse lo Stato convenuto al pagamento della medesima somma con gli interessi legali, nonché condannasse la convenuta Repubblica al risarcimento di tutti i danni ai sensi dell'articolo 2043 "e/o a qualsiasi titolo".
Come è possibile evincere dalla semplice lettura delle conclusioni formulate nel presente giudizio i compensi professionali di cui richiede il pagamento attengono a prestazioni professionali asseritamente rese dal Gennaio 2006 alla data odierna. Appare evidente da quanto sopra riportato che le prestazioni professionali sino al 26 gennaio 2007 sono state già oggetto di giudizio, mentre per il periodo successivo appare dirimente che il mandato/procura conferito all'avv. era stato revocato con Pt_1 comunicazione del 29 dicembre 2006 e che l'odierno attore non ha allegato nessun nuovo incarico/procura/mandato ulteriore e diverso da quelli già all'esame di questo Tribunale nel 2007 né ha allegato prestazioni professionali successive al 25 gennaio 2007 ed anzi egli stesso documenta la pagina 6 di 8 nomina da parte del procuratore speciale della di altro difensore, Controparte_1
tale avv. Merlo, per il compimento di attività analoga a quella già svolta dall'attore medesimo nell'interesse della convenuta.
È innegabile lo sforzo compiuto dall'attore nel presente giudizio di allegare più nel dettaglio e con più ampia documentazione a riscontro la zelante attività di raccolta e trasmissione di documentazione giudiziaria, inerente alla vicenda delle Promissory Notes apparentemente emesse dalla banca venezuelana ”, espletata nell'interesse della Repubblica Venezuelana. È innegabile altresì il Per_3
vantaggio che la convenuta ha tratto dalla produzione della predetta documentazione sia nel giudizio innanzi al Tribunale Arbitrale di Washington (doc. 32 fasc. att.), la cui positiva conclusione veniva comunicata per cortesia di colleganza all'avv. in data 15.1.2008 (doc. 29 fasc. att.), sia nel Pt_1 giudizio innanzi alla Corte dell' , come risulta da relazione dello studio incaricato del relativo CP_5
patrocinio (doc. 30 fasc. att.) e la cui positiva conclusione nel 2016 è circostanza non contestata dalla convenuta. Ma è altrettanto certo che i compensi per le prestazioni di raccolta e trasmissione degli atti di indagine e degli atti giudiziari del proc. pen. 8823/1997 siano stati già oggetto del giudizio civile n.
32387/2007 R.G. e che alcun altro incarico professionale è stato svolto dall'avv. nell'interesse Pt_1
Con della Repubblica tanto meno innanzi alle Corti Statunitensi. Anche la relazione dello CP_1 studio legale americano veniva trasmessa all'attore dalla procuratrice speciale al solo Parte_3 scopo di condividere il compiacimento dell'utilità del lavoro già svolto (“tal vez sirva para que te animes y le cobres tu tambien”), senza la richiesta di nessun ulteriore contributo alla definizione del contenzioso. Le spese di lite di cui si chiede il rimborso sono anch'esse inerenti al periodo fino al gennaio 2007 – dalla sentenza di appello nella parte compilativa delle conclusioni dell'appellante odierno attore risulta anche una parziale coincidenza della produzione documentale dei relativi giustificativi (v. per es. biglietti di aereo e treni) – e sono pertanto anch'esse coperte dal giudicato ex art. 2909 c.c.
Le domande attoree inerenti al periodo dal gennaio 2006 al 26 gennaio 2007 sono pertanto inammissibili in quanto violative del principio del ne bis in idem e quelle inerenti al periodo successivo sono da rigettare in quanto infondate nel merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta.
Non sussistono i presupposti della responsabilità aggravata dell'attore ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 Dichiara l'inammissibilità delle domande di compensi professionali e rimborso spese per tutte le prestazioni professionali svolte sino al 26 gennaio 2007.
Rigetta ogni altra domanda.
Condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 22.457,00 oltre iva e cpa, 15% spese forfettarie.
Milano, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
96 comma 3 c.p.c. tenendo conto di tutte le circostanze ed in particolare per aver sostenuto nella comparsa di costituzione e risposta a pag. 6 punto 13 “in primo luogo, si ribadisce che lo Stato della ha già corrisposto e saldato all'Avv. ogni Controparte_1 Parte_1 spesa e competenza professionale dallo stesso maturata per le prestazioni eseguite.....”.
Costituendosi in giudizio parte convenuta contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva in via preliminare di dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma IV, c.p.c. essendo omesso o comunque assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3 dell'articolo 163 c.p.c. ed essendo totalmente insufficiente ai fini dell'inquadramento della domanda l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2909 c.c., che tutte le domande formulate dall'attore con l'atto di citazione introduttivo sono coperte da giudicato di