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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 18/12/2024, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1776/2024 avente ad oggetto Modifica
delle condizioni di affidamento, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Francesca Nerli, presso lo studio della quale elegge domicilio in Montecatini
Terme alla via Balducci n. 10;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Gravina in Puglia alla via G. Bruno n. 166, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Lospalluti, presso lo studio del quale elegge domicilio in Gravina in Puglia (BA) alla via Umberto I n. 7;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 23.9.2024, premetteva di avere Parte_1
intrattenuto una relazione affettiva con dalla quale Controparte_1
nasceva la figlia (nata il [...]). Per_1
La ricorrente deduceva che, dopo la nascita della figlia, il rapporto affettivo iniziava a deteriorarsi e, al fine di recuperare serenità di coppia, accettava di trasferirsi con il compagno in Puglia.
A causa della intollerabilità della convivenza, la ricorrente decideva di ritornare, il 20.6.2023, a Montecatini Terme, a causa di comportamenti vessatori posti in essere dal compagno, che conducevano anche alla presentazione di due querele da parte sua.
Il Tribunale di Bari, in data 6.2.2024, emetteva sentenza per regolare l'affido e il mantenimento della minore, stabilendo che la minore avrebbe trascorso col padre week end alterni, in occasione dei quali una volta si sarebbe recato il padre in Toscana e l'altra volta si sarebbe spostata la madre in Puglia, oltre a mantenimento mensile di € 250.
La ricorrente deduceva come la disciplina della sentenza del Tribunale di Bari non fosse sostenibile, né per la bambina (essendo i viaggi molto lunghi) né per la madre, a causa degli elevati costi.
Pertanto, la ricorrente richiedeva l'affidamento esclusivo della figlia minore, e disporsi le frequentazioni padre/figlia limitando gli spostamenti della minore in
Puglia.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.11.2024, si costituiva in giudizio il quale evidenziava come la Controparte_1
ricorrente avesse interrotto, nel giugno 2023, i rapporti padre/figlia, per oltre tre mesi, così costringendolo a introdurre il giudizio dinanzi al Tribunale di Bari.
Il resistente allegava come la ricorrente si fosse resa inadempiente al rispetto degli obblighi di cui alla sentenza del Tribunale di Bari, costringendolo a vedere la figlia solo una volta al mese, quando è lui a recarsi a Pistoia, senza possibilità di potere trascorrere del tempo con la minore in Puglia.
2 Il resistente eccepiva, in primo luogo, la inammissibilità della domanda, non essendovi giustificati motivi sopravvenuti tali da modificare quanto statuito dal
Tribunale di Bari.
Il resistente, nel merito, evidenziava come, dal giugno 2024, la madre limitava le videochiamate padre/figlia e non ottemperava al giudicato del Tribunale di
Bari, non recando la figlia in Puglia nei week end di propria spettanza.
Pertanto, il resistente concludeva così :
1) Rigettare integralmente il ricorso proposto da perché Parte_1
inammissibile e/o improcedibile per violazione dell'art. 2909 c.c. e 473bis 29 cpc, perché reso in assenza di nuovi sopravvenuti giustificati motivi e per tutte le ragioni innanzi esposte;
2) Rigettare in ogni caso il ricorso proposto da perché infondato Parte_1
in fatto e in diritto, per tutte le ragioni innanzi esposte;
IN VIA RICONVENZIONALE
3) disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre con Per_1 collocamento della stessa presso l'abitazione di costui in Gravina alla Via G.
Bruno 166 per tutte le ragioni innanzi esposte;
4) in subordine, disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori con collocamento della minore presso l'abitazione del padre in Gravina (BA) alla
Via G. Bruno 166, sua residenza sino a pochi mesi or sono;
5) disporre a carico della sig.ra un assegno mensile a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento in favore della figlia minore di euro 250,00 Per_1
mensili, da versare direttamente al sig. , genitore Controparte_1
collocatario, entro il giorno cinque di ogni mese, ovvero la diversa somma che il Tribunale adito, tenuto conto della situazione del caso, riterrà di giustizia, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% come da protocollo del
Tribunale di Bari, già in vigore, ovvero del protocollo che il Tribunale adito riterrà di adottare;
6) disciplinare il diritto di visita della madre in ragione della tenera età della minore nonché in ragione dei suoi superiori interessi, così come le Per_1
festività natalizie e pasquali, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ove occorra facendo riferimento al medesimo criterio dell'alternanza Bari - Pistoia adottato dal Tribunale di Bari con la sentenza n. 670/2024 del 08.02.2024, tenuto conto delle esigenze di studio della prole e di quelle lavorative dei
3 genitori che dovranno favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità;
7) in subordine, ove disattese le richieste che precedono, e per l'ipotesi di collocamento della minore presso la madre, confermare quanto già statuito dal tribunale di Bari e quindi disporre che il padre, sino alla mensilità di Gennaio
2025, potrà e dovrà tenere con sé la minore: a) a weekend alterni, sia il Sabato che la Domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00 (con la precisazione che sarà onere del padre recarsi a Pistoia un weekend e onere della madre portare la bambina a Gravina in Puglia nel weekend in cui è previsto l'incontro successivo, e così in maniera alternata;
salvo diverso accordo tra le parti che possono pure organizzarsi per effettuare gli incontri in altra località di comune comodità); b) il giorno della festa del papà 2024, la , Parte_2 il Lunedì dell'Angelo 2024, il 2 giugno 2024, il 14 e 15 agosto 2024, il 01 novembre 2024, il 25 e 26 dicembre 2024, il 1 e il 6 gennaio 2025, dalle 10:00 alle 20:00 (con la precisazione che, salvo diverso accordo tra le parti, i genitori dovranno sempre alternarsi nel trasferimento una volta a Pistoia e la volta successiva a Gravina in Puglia) c) ogni giorno, compatibilmente con le esigenze di lavoro del padre e con quelle di vita quotidiana della minore, la madre dovrà garantire almeno una videochiamata mettendo a disposizione la propria utenza telefonica e/o altro dispositivo elettronico. In ogni caso la madre dovrà favorire i contatti con il padre ogniqualvolta la figlia lo desideri;
a partire dalla mensilità di Febbraio 2025, disporre che il padre potrà e dovrà tenere con sé la minore nei seguenti termini: a) a weekend alterni, dal Venerdì alle 13:00 sino alla Domenica dalle ore 20:00 ovvero sino all'ora precedente
(ma non prima delle ore 13:00) necessaria a garantire il rientro a casa alla minore ovvero al padre medesimo (con la precisazione che sarà onere del padre recarsi a Pistoia un weekend e onere della madre portare la bambina a
Gravina in Puglia la volta successiva, e così via a weekend alterni;
salvo diverso accordo tra le parti che possono pure organizzarsi per effettuare gli incontri in altra località di comune comodità); b) nel periodo natalizio, alternativamente a partire dal 2025, dalle h. 10:00 del 23 dicembre alle h.
21:00 del 30 dicembre e, l'anno successivo, dalle h. 10:00 del 30 dicembre alle
h. 21:00 del 6 gennaio;
nel periodo pasquale dalle h. 14:00 del Venerdì santo alle h. 21,00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni pari;
c) nel periodo estivo,
4 per tre settimane anche non consecutive dei mesi di luglio e/o agosto, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
d) la festività del papà di tutti gli anni;
e) i giorni di compleanno della minore saranno trascorsi ogni anno con entrambi i genitori.
8) Disporre un contributo al mantenimento in euro 250,00 mensili a carico del genitore non collocatario con ripartizione delle spese straordinarie al 50% come da protocollo del Tribunale di Bari già in vigore, ovvero del protocollo che il Tribunale adito riterrà di adottare;
9) ritenuti i presupposti dell'art. 473 bis - 39 cpc, ammonire la sig.ra
[...]
, diffidandola dal reiterare condotte atte ad ostacolare l'effettivo Pt_1 esercizio del diritto alla bigenitorialità di e per l'effetto condannare Per_1
al pagamento di una sanziona amministrativa pecuniaria nella Parte_1
misura che sarà ritenuta congrua, equa e di giustizia, nonché condannare
[...]
al risarcimento dei danni in favore di e della Pt_1 Controparte_1
minore nella misura che sarà ritenuta congrua, equa e di Persona_2
giustizia;
10) ritenuti i presupposti dell'art. 89 cpc, disporre la cancellazione delle seguenti parole e frasi sconvenienti e offensive: “atteggiamento maschilista e vessatorio verso la compagna”, “fa uso quotidiano di ”, Per_3
“verosimilmente è proprio la dipendenza da detta droga a determinare il comportamento connotato da una forte irascibilità e aggressività psicologica del resistente atteso che detti tratti caratteriali si erano ancor più acuiti allorquando in concomitanza della nascita della figlia il aveva CP_1 provato a interrompere o quantomeno ridurre il consumo dello stupefacente”,
“in seguito agli abusi subiti dal e preoccupata per eventuali CP_1 ritorsioni”; per l'effetto assegnare al a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno, anche non patrimoniale sofferto, la somma che sarà ritenuta congrua, equa e di giustizia da porsi a carico di;
Parte_1
11) il tutto da intendersi con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 12.12.2024, all'esito di discussione, il Tribunale riservava la causa in decisione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.1. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 6.2.2024, disciplinava l'affidamento della minore, prevedendo l'affidamento condiviso con collocamento prevalente
5 presso la madre e disciplinando i rapporti padre/figlia, disponendo week end alternati, in occasione dei quali una volta il padre si sarebbe recato a Pistoia, e in altra occasione la madre si sarebbe recata in Puglia.
Occorre osservare che la sentenza in questione non risulta essere stata impugnata, così che ha dato luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio. La sentenza è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni di affidamento e mantenimento (Cass. Civ. n.11448/2008 - Cass. n.2338/2006).
Nel caso di specie, invero, le circostanze poste a sostegno del ricorso si fondano sulle difficoltà economiche della madre di sostenere gli spostamenti e sui possibili effetti di tali spostamenti sul benessere della minore, circostanze, queste, che avrebbero dovuto essere sollevate nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, eventualmente in sede di impugnazione del provvedimento.
Di fatto, il ricorso proposto in questa sede si risolve in una richiesta di riesame del provvedimento del Tribunale di Bari, invero non ammissibile.
2.2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. Il resistente, in via riconvenzionale, richiede anch'egli la modifica delle condizioni di affidamento e collocamento della minore, basandosi, sostanzialmente, sulla inadempienza, nei mesi scorsi, del provvedimento del
Tribunale di Bari da parte della madre.
La sentenza del Tribunale di Bari risale a pochi mesi addietro (febbraio 2024), così che non risultano esservi concreti elementi per addivenire ad una sua così radicale revisione, così come richiesto dal resistente, essendo decorso un così breve lasso temporale.
La domanda di modifica del resistente, quindi, deve essere parimenti dichiarata inammissibile.
3.1. Essendo, però, pacifico che il dispositivo del Tribunale di Bari non è stato rispettato dalla ricorrente (la stessa in udienza ha precisato di essere riuscita a scendere in Puglia solo tre volte, pur giustificando tale inadempienza sulla base di motivi economici), il Tribunale deve ammonire, nuovamente, la madre al rispetto di quanto già statuito in punto di affidamento della figlia minore.
6 Si ritiene sufficiente, per ora, l'ammonimento, senza necessità di adottare le ulteriori misure richieste (sanzione pecuniaria e risarcimento del danno).
3.2. Il resistente richiede la cancellazione, ex art. 89 c.p.c., di alcune espressioni, ritenute offensive.
Le espressioni utilizzate, invero, si ritiene rientrino nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa da parte della ricorrente e nella sua facoltà di esporre i fatti in base alla propria versione.
La domanda, quindi, deve essere rigettata.
4. Le spese di lite sono compensate per due/terzi, visto il rigetto di entrambe le richieste di modifiche;
per il residuo terzo sono poste a carico della ricorrente, soccombente in punto di ammonimento, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, parametri minimi per la fase di trattazione, visto lo svolgimento di un'unica udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande di modifica di entrambe le parti;
2) ammonisce al rispetto del dispositivo di cui alla sentenza del Parte_1
Tribunale di Bari in punto di frequentazioni padre/figlia;
3) condanna alla refusione di un terzo (1/3) delle spese di lite in Parte_1 favore di liquidate in € 1.269,33 (1/3) per compensi Controparte_1
di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 16.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1776/2024 avente ad oggetto Modifica
delle condizioni di affidamento, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Francesca Nerli, presso lo studio della quale elegge domicilio in Montecatini
Terme alla via Balducci n. 10;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Gravina in Puglia alla via G. Bruno n. 166, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Lospalluti, presso lo studio del quale elegge domicilio in Gravina in Puglia (BA) alla via Umberto I n. 7;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 23.9.2024, premetteva di avere Parte_1
intrattenuto una relazione affettiva con dalla quale Controparte_1
nasceva la figlia (nata il [...]). Per_1
La ricorrente deduceva che, dopo la nascita della figlia, il rapporto affettivo iniziava a deteriorarsi e, al fine di recuperare serenità di coppia, accettava di trasferirsi con il compagno in Puglia.
A causa della intollerabilità della convivenza, la ricorrente decideva di ritornare, il 20.6.2023, a Montecatini Terme, a causa di comportamenti vessatori posti in essere dal compagno, che conducevano anche alla presentazione di due querele da parte sua.
Il Tribunale di Bari, in data 6.2.2024, emetteva sentenza per regolare l'affido e il mantenimento della minore, stabilendo che la minore avrebbe trascorso col padre week end alterni, in occasione dei quali una volta si sarebbe recato il padre in Toscana e l'altra volta si sarebbe spostata la madre in Puglia, oltre a mantenimento mensile di € 250.
La ricorrente deduceva come la disciplina della sentenza del Tribunale di Bari non fosse sostenibile, né per la bambina (essendo i viaggi molto lunghi) né per la madre, a causa degli elevati costi.
Pertanto, la ricorrente richiedeva l'affidamento esclusivo della figlia minore, e disporsi le frequentazioni padre/figlia limitando gli spostamenti della minore in
Puglia.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.11.2024, si costituiva in giudizio il quale evidenziava come la Controparte_1
ricorrente avesse interrotto, nel giugno 2023, i rapporti padre/figlia, per oltre tre mesi, così costringendolo a introdurre il giudizio dinanzi al Tribunale di Bari.
Il resistente allegava come la ricorrente si fosse resa inadempiente al rispetto degli obblighi di cui alla sentenza del Tribunale di Bari, costringendolo a vedere la figlia solo una volta al mese, quando è lui a recarsi a Pistoia, senza possibilità di potere trascorrere del tempo con la minore in Puglia.
2 Il resistente eccepiva, in primo luogo, la inammissibilità della domanda, non essendovi giustificati motivi sopravvenuti tali da modificare quanto statuito dal
Tribunale di Bari.
Il resistente, nel merito, evidenziava come, dal giugno 2024, la madre limitava le videochiamate padre/figlia e non ottemperava al giudicato del Tribunale di
Bari, non recando la figlia in Puglia nei week end di propria spettanza.
Pertanto, il resistente concludeva così :
1) Rigettare integralmente il ricorso proposto da perché Parte_1
inammissibile e/o improcedibile per violazione dell'art. 2909 c.c. e 473bis 29 cpc, perché reso in assenza di nuovi sopravvenuti giustificati motivi e per tutte le ragioni innanzi esposte;
2) Rigettare in ogni caso il ricorso proposto da perché infondato Parte_1
in fatto e in diritto, per tutte le ragioni innanzi esposte;
IN VIA RICONVENZIONALE
3) disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre con Per_1 collocamento della stessa presso l'abitazione di costui in Gravina alla Via G.
Bruno 166 per tutte le ragioni innanzi esposte;
4) in subordine, disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori con collocamento della minore presso l'abitazione del padre in Gravina (BA) alla
Via G. Bruno 166, sua residenza sino a pochi mesi or sono;
5) disporre a carico della sig.ra un assegno mensile a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento in favore della figlia minore di euro 250,00 Per_1
mensili, da versare direttamente al sig. , genitore Controparte_1
collocatario, entro il giorno cinque di ogni mese, ovvero la diversa somma che il Tribunale adito, tenuto conto della situazione del caso, riterrà di giustizia, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% come da protocollo del
Tribunale di Bari, già in vigore, ovvero del protocollo che il Tribunale adito riterrà di adottare;
6) disciplinare il diritto di visita della madre in ragione della tenera età della minore nonché in ragione dei suoi superiori interessi, così come le Per_1
festività natalizie e pasquali, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ove occorra facendo riferimento al medesimo criterio dell'alternanza Bari - Pistoia adottato dal Tribunale di Bari con la sentenza n. 670/2024 del 08.02.2024, tenuto conto delle esigenze di studio della prole e di quelle lavorative dei
3 genitori che dovranno favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità;
7) in subordine, ove disattese le richieste che precedono, e per l'ipotesi di collocamento della minore presso la madre, confermare quanto già statuito dal tribunale di Bari e quindi disporre che il padre, sino alla mensilità di Gennaio
2025, potrà e dovrà tenere con sé la minore: a) a weekend alterni, sia il Sabato che la Domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00 (con la precisazione che sarà onere del padre recarsi a Pistoia un weekend e onere della madre portare la bambina a Gravina in Puglia nel weekend in cui è previsto l'incontro successivo, e così in maniera alternata;
salvo diverso accordo tra le parti che possono pure organizzarsi per effettuare gli incontri in altra località di comune comodità); b) il giorno della festa del papà 2024, la , Parte_2 il Lunedì dell'Angelo 2024, il 2 giugno 2024, il 14 e 15 agosto 2024, il 01 novembre 2024, il 25 e 26 dicembre 2024, il 1 e il 6 gennaio 2025, dalle 10:00 alle 20:00 (con la precisazione che, salvo diverso accordo tra le parti, i genitori dovranno sempre alternarsi nel trasferimento una volta a Pistoia e la volta successiva a Gravina in Puglia) c) ogni giorno, compatibilmente con le esigenze di lavoro del padre e con quelle di vita quotidiana della minore, la madre dovrà garantire almeno una videochiamata mettendo a disposizione la propria utenza telefonica e/o altro dispositivo elettronico. In ogni caso la madre dovrà favorire i contatti con il padre ogniqualvolta la figlia lo desideri;
a partire dalla mensilità di Febbraio 2025, disporre che il padre potrà e dovrà tenere con sé la minore nei seguenti termini: a) a weekend alterni, dal Venerdì alle 13:00 sino alla Domenica dalle ore 20:00 ovvero sino all'ora precedente
(ma non prima delle ore 13:00) necessaria a garantire il rientro a casa alla minore ovvero al padre medesimo (con la precisazione che sarà onere del padre recarsi a Pistoia un weekend e onere della madre portare la bambina a
Gravina in Puglia la volta successiva, e così via a weekend alterni;
salvo diverso accordo tra le parti che possono pure organizzarsi per effettuare gli incontri in altra località di comune comodità); b) nel periodo natalizio, alternativamente a partire dal 2025, dalle h. 10:00 del 23 dicembre alle h.
21:00 del 30 dicembre e, l'anno successivo, dalle h. 10:00 del 30 dicembre alle
h. 21:00 del 6 gennaio;
nel periodo pasquale dalle h. 14:00 del Venerdì santo alle h. 21,00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni pari;
c) nel periodo estivo,
4 per tre settimane anche non consecutive dei mesi di luglio e/o agosto, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
d) la festività del papà di tutti gli anni;
e) i giorni di compleanno della minore saranno trascorsi ogni anno con entrambi i genitori.
8) Disporre un contributo al mantenimento in euro 250,00 mensili a carico del genitore non collocatario con ripartizione delle spese straordinarie al 50% come da protocollo del Tribunale di Bari già in vigore, ovvero del protocollo che il Tribunale adito riterrà di adottare;
9) ritenuti i presupposti dell'art. 473 bis - 39 cpc, ammonire la sig.ra
[...]
, diffidandola dal reiterare condotte atte ad ostacolare l'effettivo Pt_1 esercizio del diritto alla bigenitorialità di e per l'effetto condannare Per_1
al pagamento di una sanziona amministrativa pecuniaria nella Parte_1
misura che sarà ritenuta congrua, equa e di giustizia, nonché condannare
[...]
al risarcimento dei danni in favore di e della Pt_1 Controparte_1
minore nella misura che sarà ritenuta congrua, equa e di Persona_2
giustizia;
10) ritenuti i presupposti dell'art. 89 cpc, disporre la cancellazione delle seguenti parole e frasi sconvenienti e offensive: “atteggiamento maschilista e vessatorio verso la compagna”, “fa uso quotidiano di ”, Per_3
“verosimilmente è proprio la dipendenza da detta droga a determinare il comportamento connotato da una forte irascibilità e aggressività psicologica del resistente atteso che detti tratti caratteriali si erano ancor più acuiti allorquando in concomitanza della nascita della figlia il aveva CP_1 provato a interrompere o quantomeno ridurre il consumo dello stupefacente”,
“in seguito agli abusi subiti dal e preoccupata per eventuali CP_1 ritorsioni”; per l'effetto assegnare al a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno, anche non patrimoniale sofferto, la somma che sarà ritenuta congrua, equa e di giustizia da porsi a carico di;
Parte_1
11) il tutto da intendersi con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 12.12.2024, all'esito di discussione, il Tribunale riservava la causa in decisione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.1. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 6.2.2024, disciplinava l'affidamento della minore, prevedendo l'affidamento condiviso con collocamento prevalente
5 presso la madre e disciplinando i rapporti padre/figlia, disponendo week end alternati, in occasione dei quali una volta il padre si sarebbe recato a Pistoia, e in altra occasione la madre si sarebbe recata in Puglia.
Occorre osservare che la sentenza in questione non risulta essere stata impugnata, così che ha dato luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio. La sentenza è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni di affidamento e mantenimento (Cass. Civ. n.11448/2008 - Cass. n.2338/2006).
Nel caso di specie, invero, le circostanze poste a sostegno del ricorso si fondano sulle difficoltà economiche della madre di sostenere gli spostamenti e sui possibili effetti di tali spostamenti sul benessere della minore, circostanze, queste, che avrebbero dovuto essere sollevate nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, eventualmente in sede di impugnazione del provvedimento.
Di fatto, il ricorso proposto in questa sede si risolve in una richiesta di riesame del provvedimento del Tribunale di Bari, invero non ammissibile.
2.2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. Il resistente, in via riconvenzionale, richiede anch'egli la modifica delle condizioni di affidamento e collocamento della minore, basandosi, sostanzialmente, sulla inadempienza, nei mesi scorsi, del provvedimento del
Tribunale di Bari da parte della madre.
La sentenza del Tribunale di Bari risale a pochi mesi addietro (febbraio 2024), così che non risultano esservi concreti elementi per addivenire ad una sua così radicale revisione, così come richiesto dal resistente, essendo decorso un così breve lasso temporale.
La domanda di modifica del resistente, quindi, deve essere parimenti dichiarata inammissibile.
3.1. Essendo, però, pacifico che il dispositivo del Tribunale di Bari non è stato rispettato dalla ricorrente (la stessa in udienza ha precisato di essere riuscita a scendere in Puglia solo tre volte, pur giustificando tale inadempienza sulla base di motivi economici), il Tribunale deve ammonire, nuovamente, la madre al rispetto di quanto già statuito in punto di affidamento della figlia minore.
6 Si ritiene sufficiente, per ora, l'ammonimento, senza necessità di adottare le ulteriori misure richieste (sanzione pecuniaria e risarcimento del danno).
3.2. Il resistente richiede la cancellazione, ex art. 89 c.p.c., di alcune espressioni, ritenute offensive.
Le espressioni utilizzate, invero, si ritiene rientrino nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa da parte della ricorrente e nella sua facoltà di esporre i fatti in base alla propria versione.
La domanda, quindi, deve essere rigettata.
4. Le spese di lite sono compensate per due/terzi, visto il rigetto di entrambe le richieste di modifiche;
per il residuo terzo sono poste a carico della ricorrente, soccombente in punto di ammonimento, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, parametri minimi per la fase di trattazione, visto lo svolgimento di un'unica udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande di modifica di entrambe le parti;
2) ammonisce al rispetto del dispositivo di cui alla sentenza del Parte_1
Tribunale di Bari in punto di frequentazioni padre/figlia;
3) condanna alla refusione di un terzo (1/3) delle spese di lite in Parte_1 favore di liquidate in € 1.269,33 (1/3) per compensi Controparte_1
di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 16.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
7