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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2032/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2032/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. SCALA KATI, elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio in VIA DANTE 14 26845 CODOGNO ricorrente nei confronti di: rappresentato e difeso dall'Avv. CIOCCA GIUSEPPE, elettivamente Parte_2 domiciliato presso il suo studio in VIA ROMA, 6 26845 CODOGNO resistente e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“In via preliminare:
Nel caso di prosecuzione del giudizio per le diverse questioni economiche, voglia l'Ill.mo
Tribunale adito emettere sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
In via principale:
- Sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio avvenuto con rito concordatario tra i coniugi e in data 07.03.1992, in Parte_1 Parte_2
Casalpusterlengo (LO) (Parte II, Serie A, N. 7, Anno 1992) e sia ordinato all'Ufficiale di Stato
pagina 1 di 7 Civile del predetto Comune di provvedere ad annotare emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Stante l'autosufficienza economica dei figli e le altre motivazioni dedotte che verranno provate in corso di causa, venga disposto il trasferimento abitativo del signor entro quindici Pt_2 giorni a far data dal Provvedimento del Tribunale;
– Sia confermata l'autosufficienza economica dei coniugi e dei figli;
Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
Conclusioni di parte resistente
“- Dare atto che il Sig. non si oppone alla domanda di cessazione degli effetti Parte_2 civili del matrimonio celebrato tra i coniugi nonché' alla richiesta di emissione di sentenza di divorzio ferme restando le altre questioni dedotte in giudizio.
- Respingere la domanda di trasferimento abitativo del Sig. per tutte le motivazioni Pt_2 indicate ed anche stante “l'autosufficienza economica dei figli”.
- Accertare e dichiarare che il Sig. non è economicamente autosufficiente e non è Parte_2 in grado di svolgere attività lavorativa;
per l'effetto disporre che il Sig. continui Parte_2 ad abitare nella casa coniugale come concordato tra i coniugi in sede di separazione,
- Disporre la modifica dei punti 4 e 5 delle condizioni di separazione dichiarando che il Sig. non deve versare alcuna somma sia per il mantenimento de figli, ormai Parte_2 autosufficienti, sia alla moglie essendo impossibilitato a trovare attività lavorativa.
- Ordinare alla sig.ra di lasciare la casa coniugale così come statuito in sede di Parte_1 separazione
In via istruttoria […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di divorzio formulata da nei Parte_1 confronti di oltre alla domanda di trasferimento abitativo del sig. dalla Parte_2 Pt_2 casa coniugale.
In particolare, con ricorso depositato in data 8.8.2025 la sig.ra ha dedotto le seguenti Pt_1 circostanze a fondamento delle proprie domande:
- Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Casalpusterlengo (LO) in data 7.3.1992 e dalla loro union e sono nati i figli e , orami maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
- I coniugi si sono separati consensualmente avanti al Tribunale di Lodi (R.G. 3655/2014) , fra le altre, alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 7 “1) - I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) - La casa coniugale, sita in Comune di S.Fiorano (LO), Via XXV Aprile n. 2, resta assegnata alla moglie, la quale vi manterrà la propria residenza unitamente ai figli;
- Il signor stante le problematiche di salute e l'attuale mancanza di una Pt_2 occupazione lavorativa, continuerà ad abitare presso la già casa coniugale con modalità provvisoria sino a quando non avrà reperito un nuovo impiego, mentre la signora Pt_1 trasferirà la propria dimora presso l'abitazione della madre sita al piano inferiore;
l'arredo, il corredo e quant'altro ivi contenuto dovranno tutti ritenersi di esclusiva proprietà della signora fatta eccezione per gli effetti personali del marito e per Pt_1
l'arredamento del locale sala che dovrà essere diviso equamente tra i coniugi non appena il marito trasferirà la propria abitazione;
4) - Entrambi i coniugi provvederanno, nella misura del 50%, sia al mantenimento dei figli, ad oggi non autosufficienti economicamente, sia al pagamento delle spese mediche e scolastiche che si rendessero necessarie;
5) – Dal momento in cui il signor troverà una occupazione lavorativa, anche a Pt_2 tempo determinato, il medesimo verserà alla signora a titolo di assegno di Pt_1 mantenimento personale, entro i primi quindici giorni di ogni mese, l'importo mensile di €
100,00 (cento/00) nel caso di occupazione part-time e di € 150,00 nel caso di occupazione a tempo pieno;
si precisa che tale importo di mantenimento dovrà essere rivalutato in base agli indici Istat a far data da un anno dall'inizio dell'obbligazione;
- Nonostante la formalizzazione della separazione tra i coniugi, nella già casa coniugale (di proprietà della madre della ricorrente - signora ) hanno proseguito a Controparte_1 dimorare la signora con il signor unitamente ai figli, stante la difficile Pt_1 Pt_2 condizione di salute del coniuge al mero fine di fornire al medesimo l'assistenza necessaria;
- A seguito dell'autosufficienza economica di entrambi i figli e della guarigione del marito, la signora ha più volte chiesto allo stesso di trasferirsi altrove e di cercarsi un'attività Pt_1 lavorativa, ma il signor non vi ha mai ottemperato, nonostante l'insistenza in tal Pt_2 senso anche dei figli, preferendo trascorrere le giornate in compagnia degli amici;
- il signor risulta proprietario, nella quota di 1/4, di una villetta in Comune di Pt_2
Codogno (LO), Via Ciocca n. 24, a distanza di circa 5 km da quella attuale;
al piano superiore di tale abitazione è residente il fratello del convenuto, mentre al pianterreno vi abitava l'anziana madre ormai defunta da anni e pertanto risulta libera da persone;
- di tale immobile la signora è proprietaria della quota di 1/4, però la stessa Parte_1 nulla oppone a formalizzare un atto di donazione al coniuge relativamente alla propria quota di 1/4, cosicché quest'ultimo diventerebbe proprietario di 1/2, alla stessa stregua del fratello.
- il signor ha diritto ad una prestazione pensionistica (pensione inabilità), pur non Pt_2 percependo più l'assegno dovuto per la malattia oncologica visto l'attuale stato di pagina 3 di 7 guarigione;
- Dalla separazione ad oggi, la signora ha svolto saltuariamente lavori di Pt_1 collaboratrice domestica.
Con comparsa di costituzione depositata in data 31.10.2022 si è costituito Parte_2 aderendo alla domanda di divorzio ma non alle altre domande. In particolare, il sig. ha Pt_2 chiesto il rigetto della domanda di trasferimento del sig. e la revoca del contributo per il Pt_2 mantenimento dei figli.
A fondamento delle proprie domande e difese il sig. ha dedotto quanto segue: Pt_2
- La Sig.ra si era obbligata con la separazione a “trasferire la propria dimora” Parte_1 presso l'abitazione della madre consentendo al marito di continuare “ad abitare presso la già casa coniugale”, seppure in via provvisoria stante i gravi di problemi di salute del marito;
- Ciò non è mai avvenuto ed i coniugi, seppure separati, hanno continuato a vivere sotto lo stesso tetto collaborando nella vita quotidiana sia domestica che economica anche se con prevalenza della ricorrente;
- Le condizioni accordate avrebbero dovuto essere modificate con l'eventuale ripresa della salute del marito affetto da una grave malattia oncologica che l'ha costretto a pesanti interventi chirurgici;
- Ancora oggi il Sig. è sottoposto a severi controlli clinici e non è in grado Parte_2 di esercitare alcuna attività lavorativa stante l'amputazione addomino-perineale e l'intervento di emicolectomia dx con anastomosi colonnale permanente che lo costringono a vivere con un sacchetto esterno in cui vengono canalizzate le feci;
- È inimmaginabile in tale contesto la possibilità di ripresa di una attività lavorativa;
CP_
- l' ha riconosciuto e riconosce al Sig. una pensione di invalidità di € Parte_2
695,09 che costituisce l'unica sua fonte di reddito;
- Non corrisponde pertanto al vero che il Sig. è guarito dalla sua malattia e che può Pt_2 riprendere una vita lavorativa con conseguente variazione delle condizioni di separazione;
- Al contrario la sig.ra svolge in modo regolare ed assiduo attività di Parte_1 collaboratrice domestica sicuramente presso sue abitazioni nonché' attività di pulizia presso un negozio di parrucchiera;
- l'autosufficienza economica dei figli dovrebbe indurre gli stessi a trasferire altrove la propria abitazione senza fare in modo che il proprio padre finisca in mezzo alla strada;
- Il fatto poi che il convenuto sia comproprietario con il fratello nella misura di 1\4 di un appartamento in Codogno (LO) non ha alcuna incidenza nei rapporti tra i coniugi sia perché l'immobile è abitato dal fratello al quale non è possibile alcuna imposizione sia perché detta quota è sostanzialmente invendibile e priva di alcun valore nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;
inoltre, tale proprietà è gravata da debiti superiori al valore del bene stesso.
In occasione dell'udienza presidenziale del 9.11.2022, sono state sentite le parti;
in particolare pagina 4 di 7 parte ricorrente ha dichiarato “La casa dove viviamo con i miei figli e con mio marito è di proprietà di mia madre, di mia sorella e mia poiché ereditata da mio padre. Con mio marito il rapporto coniugale è venuto da prima della separazione è rimasta tuttavia la coabitazione proprio in ragione del fatto che lui si era ammalato. Attualmente io ho un nuovo compagno”; parte resistente ha dichiarato quanto segue: “Da sette anni dormo sul divano. Il rapporto con mia moglie è cessato da quando lei ha iniziato una relazione con un'altra persona in concomitanza del mio ricovero ospedaliero”. A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, con ordinanza del 9.12.2022 il Presidente non ha assunto i provvedimenti provvisori, dando atto che non vi sono questioni da regolare fra i coniugi, che hanno continuato a coabitare e che discutono unicamente dell'obbligo per il marito di lasciare la casa coniugale.
Successivamente il Giudice istruttore all'udienza del 24.3.2023 ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Con ordinanza del 2.11.2023 il Giudice ha convocato le parti per esperire il tentativo di conciliazione ex art. 185-bis c.p.c. Successivamente con ordinanza del 6.5.2024 il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 7.6.2024, in occasione della quale ha concesso alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
2. Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta.
Dai documenti prodotti in atti risulta provato che tra i coniugi è stato pronunciato dal Tribunale di
Lodi decreto di omologa della separazione consensuale in data 27.2.2015. Ricorre, pertanto,
l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L n.
55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
3. Domanda di revoca del contributo paterno per il mantenimento dei figli
Il sig. ha domandato la revoca del contributo paterno per il mantenimento dei figli, in Pt_2 quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ancorchè conviventi con la madre nella casa coniugale. La sig.ra non si è in alcun modo opposta alla domanda, anzi confermando Pt_1 che i figli (nato nel 1992) e (nato nel 1996) risultano economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, producendo documentazione attestante la retribuzione percepita dai ragazzi (doc.
5a-d).
In ragione dell'incontestata autosufficienza economica raggiunta dai figli maggiorenni, deve essere revocato ogni contributo paterno per il mantenimento dei figli.
4. Domanda di trasferimento abitativo del sig. Pt_2
La sig.ra ha chiesto che venga disposto il trasferimento abitativo del signor entro Pt_1 Pt_2 quindici giorni a far data dal Provvedimento del Tribunale, in quanto il resistente, proprietario di pagina 5 di 7 un appartamento non locato, in età lavorativa (54 anni), privo di inabilità gravi tali da renderlo inabile al lavoro, ha il dovere di lasciare la già abitazione coniugale. Di contro, il sig. ha Pt_2 chiesto di poter continuare ad abitare nella casa coniugale, come concordato tra i coniugi in sede di separazione, stante la propria precaria condizione di salute e l'impossibilità di svolgere attività lavorativa, ordinando alla sig.ra di lasciare la casa coniugale così come statuito in Parte_1 sede di separazione.
Entrambe le domande formulate dalle parti risultano inammissibili in quanto esulano dall'oggetto del presente giudizio:
- la domanda, formulata dalla ricorrente di rilascio della casa coniugale deve essere formulata mediante apposito giudizio di cognizione o esecuzione (come peraltro già evidenziato in sede di ordinanza presidenziale);
- i medesimi rilievi possono essere mutuati con riguardo alla domanda, formulata da parte resistente, di rilascio della casa coniugale da parte della sig.ra con conseguente Pt_1 diritto del resistente a permanere nell'abitazione coniugale;
- infatti, tali domande attengono ai titoli di proprietà delle parti, tenuto conto che, per effetto del raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli, viene meno il provvedimento di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- pertanto, anche ove le domande, reciprocamente formulate dalle parti, di rilascio della casa coniugale fossero riqualificate come assegnazione della casa coniugale le stesse sarebbero infondate, in quanto la domanda di assegnazione della casa coniugale risulta inammissibile in assenza di figli minori e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti (Cass. sentenza Sez. I, 22/07/2015, n. 15367).
- inoltre, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi;
conseguentemente, è esclusa la possibilità del c.d. simultaneus processus tra l'azione di separazione e l'azione di restituzione di beni e di risarcimento del danno non patrimoniale connesso alla violazione di doveri coniugali (Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo
2009, n. 3862; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318). Il richiamato orientamento giurisprudenziale deve ritenersi applicabile anche alle domande, reciprocamente formulate dalle parti, di rilascio della casa coniugale.
Inoltre, nonostante il resistente lamenti una precaria condizione di salute e la mancanza di autosufficienza economica, il sig. non ha formulato alcuna domanda di assegno divorzile Pt_2 nei confronti della sig.ra Pt_1
5. Spese di lite
In ragione della reciproca parziale soccombenza tra le parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
pagina 6 di 7 il Tribunale di Lodi in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in data 07.03.1992, in Casalpusterlengo (LO), trascritto nei registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile del Comune di Milano al n. 0711, registro 1 parte 2, anno 1980 e ordina la trascrizione della presente sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile;
2) Revoca il contributo paterno per il mantenimento dei figli maggiorenni e;
Per_1 Per_2
3) Dichiara inammissibili le domande di rilascio della casa coniugale reciprocamente formulate dalle parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2024
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2032/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. SCALA KATI, elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio in VIA DANTE 14 26845 CODOGNO ricorrente nei confronti di: rappresentato e difeso dall'Avv. CIOCCA GIUSEPPE, elettivamente Parte_2 domiciliato presso il suo studio in VIA ROMA, 6 26845 CODOGNO resistente e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“In via preliminare:
Nel caso di prosecuzione del giudizio per le diverse questioni economiche, voglia l'Ill.mo
Tribunale adito emettere sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
In via principale:
- Sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio avvenuto con rito concordatario tra i coniugi e in data 07.03.1992, in Parte_1 Parte_2
Casalpusterlengo (LO) (Parte II, Serie A, N. 7, Anno 1992) e sia ordinato all'Ufficiale di Stato
pagina 1 di 7 Civile del predetto Comune di provvedere ad annotare emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Stante l'autosufficienza economica dei figli e le altre motivazioni dedotte che verranno provate in corso di causa, venga disposto il trasferimento abitativo del signor entro quindici Pt_2 giorni a far data dal Provvedimento del Tribunale;
– Sia confermata l'autosufficienza economica dei coniugi e dei figli;
Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
Conclusioni di parte resistente
“- Dare atto che il Sig. non si oppone alla domanda di cessazione degli effetti Parte_2 civili del matrimonio celebrato tra i coniugi nonché' alla richiesta di emissione di sentenza di divorzio ferme restando le altre questioni dedotte in giudizio.
- Respingere la domanda di trasferimento abitativo del Sig. per tutte le motivazioni Pt_2 indicate ed anche stante “l'autosufficienza economica dei figli”.
- Accertare e dichiarare che il Sig. non è economicamente autosufficiente e non è Parte_2 in grado di svolgere attività lavorativa;
per l'effetto disporre che il Sig. continui Parte_2 ad abitare nella casa coniugale come concordato tra i coniugi in sede di separazione,
- Disporre la modifica dei punti 4 e 5 delle condizioni di separazione dichiarando che il Sig. non deve versare alcuna somma sia per il mantenimento de figli, ormai Parte_2 autosufficienti, sia alla moglie essendo impossibilitato a trovare attività lavorativa.
- Ordinare alla sig.ra di lasciare la casa coniugale così come statuito in sede di Parte_1 separazione
In via istruttoria […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di divorzio formulata da nei Parte_1 confronti di oltre alla domanda di trasferimento abitativo del sig. dalla Parte_2 Pt_2 casa coniugale.
In particolare, con ricorso depositato in data 8.8.2025 la sig.ra ha dedotto le seguenti Pt_1 circostanze a fondamento delle proprie domande:
- Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Casalpusterlengo (LO) in data 7.3.1992 e dalla loro union e sono nati i figli e , orami maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
- I coniugi si sono separati consensualmente avanti al Tribunale di Lodi (R.G. 3655/2014) , fra le altre, alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 7 “1) - I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) - La casa coniugale, sita in Comune di S.Fiorano (LO), Via XXV Aprile n. 2, resta assegnata alla moglie, la quale vi manterrà la propria residenza unitamente ai figli;
- Il signor stante le problematiche di salute e l'attuale mancanza di una Pt_2 occupazione lavorativa, continuerà ad abitare presso la già casa coniugale con modalità provvisoria sino a quando non avrà reperito un nuovo impiego, mentre la signora Pt_1 trasferirà la propria dimora presso l'abitazione della madre sita al piano inferiore;
l'arredo, il corredo e quant'altro ivi contenuto dovranno tutti ritenersi di esclusiva proprietà della signora fatta eccezione per gli effetti personali del marito e per Pt_1
l'arredamento del locale sala che dovrà essere diviso equamente tra i coniugi non appena il marito trasferirà la propria abitazione;
4) - Entrambi i coniugi provvederanno, nella misura del 50%, sia al mantenimento dei figli, ad oggi non autosufficienti economicamente, sia al pagamento delle spese mediche e scolastiche che si rendessero necessarie;
5) – Dal momento in cui il signor troverà una occupazione lavorativa, anche a Pt_2 tempo determinato, il medesimo verserà alla signora a titolo di assegno di Pt_1 mantenimento personale, entro i primi quindici giorni di ogni mese, l'importo mensile di €
100,00 (cento/00) nel caso di occupazione part-time e di € 150,00 nel caso di occupazione a tempo pieno;
si precisa che tale importo di mantenimento dovrà essere rivalutato in base agli indici Istat a far data da un anno dall'inizio dell'obbligazione;
- Nonostante la formalizzazione della separazione tra i coniugi, nella già casa coniugale (di proprietà della madre della ricorrente - signora ) hanno proseguito a Controparte_1 dimorare la signora con il signor unitamente ai figli, stante la difficile Pt_1 Pt_2 condizione di salute del coniuge al mero fine di fornire al medesimo l'assistenza necessaria;
- A seguito dell'autosufficienza economica di entrambi i figli e della guarigione del marito, la signora ha più volte chiesto allo stesso di trasferirsi altrove e di cercarsi un'attività Pt_1 lavorativa, ma il signor non vi ha mai ottemperato, nonostante l'insistenza in tal Pt_2 senso anche dei figli, preferendo trascorrere le giornate in compagnia degli amici;
- il signor risulta proprietario, nella quota di 1/4, di una villetta in Comune di Pt_2
Codogno (LO), Via Ciocca n. 24, a distanza di circa 5 km da quella attuale;
al piano superiore di tale abitazione è residente il fratello del convenuto, mentre al pianterreno vi abitava l'anziana madre ormai defunta da anni e pertanto risulta libera da persone;
- di tale immobile la signora è proprietaria della quota di 1/4, però la stessa Parte_1 nulla oppone a formalizzare un atto di donazione al coniuge relativamente alla propria quota di 1/4, cosicché quest'ultimo diventerebbe proprietario di 1/2, alla stessa stregua del fratello.
- il signor ha diritto ad una prestazione pensionistica (pensione inabilità), pur non Pt_2 percependo più l'assegno dovuto per la malattia oncologica visto l'attuale stato di pagina 3 di 7 guarigione;
- Dalla separazione ad oggi, la signora ha svolto saltuariamente lavori di Pt_1 collaboratrice domestica.
Con comparsa di costituzione depositata in data 31.10.2022 si è costituito Parte_2 aderendo alla domanda di divorzio ma non alle altre domande. In particolare, il sig. ha Pt_2 chiesto il rigetto della domanda di trasferimento del sig. e la revoca del contributo per il Pt_2 mantenimento dei figli.
A fondamento delle proprie domande e difese il sig. ha dedotto quanto segue: Pt_2
- La Sig.ra si era obbligata con la separazione a “trasferire la propria dimora” Parte_1 presso l'abitazione della madre consentendo al marito di continuare “ad abitare presso la già casa coniugale”, seppure in via provvisoria stante i gravi di problemi di salute del marito;
- Ciò non è mai avvenuto ed i coniugi, seppure separati, hanno continuato a vivere sotto lo stesso tetto collaborando nella vita quotidiana sia domestica che economica anche se con prevalenza della ricorrente;
- Le condizioni accordate avrebbero dovuto essere modificate con l'eventuale ripresa della salute del marito affetto da una grave malattia oncologica che l'ha costretto a pesanti interventi chirurgici;
- Ancora oggi il Sig. è sottoposto a severi controlli clinici e non è in grado Parte_2 di esercitare alcuna attività lavorativa stante l'amputazione addomino-perineale e l'intervento di emicolectomia dx con anastomosi colonnale permanente che lo costringono a vivere con un sacchetto esterno in cui vengono canalizzate le feci;
- È inimmaginabile in tale contesto la possibilità di ripresa di una attività lavorativa;
CP_
- l' ha riconosciuto e riconosce al Sig. una pensione di invalidità di € Parte_2
695,09 che costituisce l'unica sua fonte di reddito;
- Non corrisponde pertanto al vero che il Sig. è guarito dalla sua malattia e che può Pt_2 riprendere una vita lavorativa con conseguente variazione delle condizioni di separazione;
- Al contrario la sig.ra svolge in modo regolare ed assiduo attività di Parte_1 collaboratrice domestica sicuramente presso sue abitazioni nonché' attività di pulizia presso un negozio di parrucchiera;
- l'autosufficienza economica dei figli dovrebbe indurre gli stessi a trasferire altrove la propria abitazione senza fare in modo che il proprio padre finisca in mezzo alla strada;
- Il fatto poi che il convenuto sia comproprietario con il fratello nella misura di 1\4 di un appartamento in Codogno (LO) non ha alcuna incidenza nei rapporti tra i coniugi sia perché l'immobile è abitato dal fratello al quale non è possibile alcuna imposizione sia perché detta quota è sostanzialmente invendibile e priva di alcun valore nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;
inoltre, tale proprietà è gravata da debiti superiori al valore del bene stesso.
In occasione dell'udienza presidenziale del 9.11.2022, sono state sentite le parti;
in particolare pagina 4 di 7 parte ricorrente ha dichiarato “La casa dove viviamo con i miei figli e con mio marito è di proprietà di mia madre, di mia sorella e mia poiché ereditata da mio padre. Con mio marito il rapporto coniugale è venuto da prima della separazione è rimasta tuttavia la coabitazione proprio in ragione del fatto che lui si era ammalato. Attualmente io ho un nuovo compagno”; parte resistente ha dichiarato quanto segue: “Da sette anni dormo sul divano. Il rapporto con mia moglie è cessato da quando lei ha iniziato una relazione con un'altra persona in concomitanza del mio ricovero ospedaliero”. A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, con ordinanza del 9.12.2022 il Presidente non ha assunto i provvedimenti provvisori, dando atto che non vi sono questioni da regolare fra i coniugi, che hanno continuato a coabitare e che discutono unicamente dell'obbligo per il marito di lasciare la casa coniugale.
Successivamente il Giudice istruttore all'udienza del 24.3.2023 ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Con ordinanza del 2.11.2023 il Giudice ha convocato le parti per esperire il tentativo di conciliazione ex art. 185-bis c.p.c. Successivamente con ordinanza del 6.5.2024 il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 7.6.2024, in occasione della quale ha concesso alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
2. Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta.
Dai documenti prodotti in atti risulta provato che tra i coniugi è stato pronunciato dal Tribunale di
Lodi decreto di omologa della separazione consensuale in data 27.2.2015. Ricorre, pertanto,
l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L n.
55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
3. Domanda di revoca del contributo paterno per il mantenimento dei figli
Il sig. ha domandato la revoca del contributo paterno per il mantenimento dei figli, in Pt_2 quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ancorchè conviventi con la madre nella casa coniugale. La sig.ra non si è in alcun modo opposta alla domanda, anzi confermando Pt_1 che i figli (nato nel 1992) e (nato nel 1996) risultano economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, producendo documentazione attestante la retribuzione percepita dai ragazzi (doc.
5a-d).
In ragione dell'incontestata autosufficienza economica raggiunta dai figli maggiorenni, deve essere revocato ogni contributo paterno per il mantenimento dei figli.
4. Domanda di trasferimento abitativo del sig. Pt_2
La sig.ra ha chiesto che venga disposto il trasferimento abitativo del signor entro Pt_1 Pt_2 quindici giorni a far data dal Provvedimento del Tribunale, in quanto il resistente, proprietario di pagina 5 di 7 un appartamento non locato, in età lavorativa (54 anni), privo di inabilità gravi tali da renderlo inabile al lavoro, ha il dovere di lasciare la già abitazione coniugale. Di contro, il sig. ha Pt_2 chiesto di poter continuare ad abitare nella casa coniugale, come concordato tra i coniugi in sede di separazione, stante la propria precaria condizione di salute e l'impossibilità di svolgere attività lavorativa, ordinando alla sig.ra di lasciare la casa coniugale così come statuito in Parte_1 sede di separazione.
Entrambe le domande formulate dalle parti risultano inammissibili in quanto esulano dall'oggetto del presente giudizio:
- la domanda, formulata dalla ricorrente di rilascio della casa coniugale deve essere formulata mediante apposito giudizio di cognizione o esecuzione (come peraltro già evidenziato in sede di ordinanza presidenziale);
- i medesimi rilievi possono essere mutuati con riguardo alla domanda, formulata da parte resistente, di rilascio della casa coniugale da parte della sig.ra con conseguente Pt_1 diritto del resistente a permanere nell'abitazione coniugale;
- infatti, tali domande attengono ai titoli di proprietà delle parti, tenuto conto che, per effetto del raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli, viene meno il provvedimento di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- pertanto, anche ove le domande, reciprocamente formulate dalle parti, di rilascio della casa coniugale fossero riqualificate come assegnazione della casa coniugale le stesse sarebbero infondate, in quanto la domanda di assegnazione della casa coniugale risulta inammissibile in assenza di figli minori e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti (Cass. sentenza Sez. I, 22/07/2015, n. 15367).
- inoltre, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi;
conseguentemente, è esclusa la possibilità del c.d. simultaneus processus tra l'azione di separazione e l'azione di restituzione di beni e di risarcimento del danno non patrimoniale connesso alla violazione di doveri coniugali (Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo
2009, n. 3862; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318). Il richiamato orientamento giurisprudenziale deve ritenersi applicabile anche alle domande, reciprocamente formulate dalle parti, di rilascio della casa coniugale.
Inoltre, nonostante il resistente lamenti una precaria condizione di salute e la mancanza di autosufficienza economica, il sig. non ha formulato alcuna domanda di assegno divorzile Pt_2 nei confronti della sig.ra Pt_1
5. Spese di lite
In ragione della reciproca parziale soccombenza tra le parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
pagina 6 di 7 il Tribunale di Lodi in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in data 07.03.1992, in Casalpusterlengo (LO), trascritto nei registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile del Comune di Milano al n. 0711, registro 1 parte 2, anno 1980 e ordina la trascrizione della presente sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile;
2) Revoca il contributo paterno per il mantenimento dei figli maggiorenni e;
Per_1 Per_2
3) Dichiara inammissibili le domande di rilascio della casa coniugale reciprocamente formulate dalle parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2024
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
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