Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 27/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3188/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3188/2024 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARIANGELA CECCHERINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in
Pratovecchio-Stia (AR), Piazza Paolo Uccello, 2;
e da
), rappresentato e difeso dall'avv. PALMIRO Parte_2 C.F._2
FRANCO TOSINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Rovigo, via All'ara, 15;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 24/12/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale
Per_ si pronunci in conformità: “A) affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della nonna materna dove continueranno ad abitare insieme alla madre ed alla nonna materna. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie e avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente sulle figlie, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. B) Il Sig. Pt_2
si è trasferito in un'altra abitazione in locazione sita in Stia (AR) Via Sanarelli n. 19 e
[...]
compatibilmente con i propri impegni di lavoro, potrà tenere e vedere le figlie minori: un fine settimana alternato dalle ore 16 del venerdì, prelevandole da scuola, sino alle ore 21,00 della domenica allorché le accompagnerà presso l'abitazione materna oltre a 2/3 pomeriggi dalle 16,00 alle 19,45, comunicando alla madre i giorni la settimana precedente;
nell'altra settimana, quella in cui non avrà con sé le minori per il week end, starà con le bambine dal martedì pomeriggio all'uscita di scuola, al giovedì mattina allorché le accompagnerà presso la scuola, con pernottamento presso la propria abitazione. I pernottamenti al di fuori delle abitazioni dei genitori saranno concordate tra i genitori stessi. Le figlie, salvo diversi accordi, trascorreranno le festività del periodo natalizio alternativamente: il giorno di Natale o Santo Stefano, l'ultimo dell'anno o il primo dell'anno, la sera dell'Epifania o il giorno seguente ora con l'uno ora con l'altro genitore ad anni alterni. Parimenti ciascun genitore potrà avere con sé le figlie, ad anni alterni, per il giorno di Pasqua o del Lunedi dell'Angelo ed ogni altra festività riconosciuta. In merito alle prossime festività natalizie, si concorda sin da adesso che le minori trascorreranno la vigilia con la madre;
il padre potrà stare con le stesse dalle ore 11 della mattina di Natale alle ore 11,00 del 26 dicembre, per poi riaccompagnarle presso la madre, così come staranno con lui dal pomeriggio del 31/12/2024 al 01/01/2025 alle ore 11,00,
l'anno prossimo in modo inverso. I genitori potranno tenere con sé le figlie, 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo di vacanze estive (da intendersi quello compreso tra il giorno 10 del mese di giugno e il giorno 10 del mese di settembre) e 3 giorni durante le vacanze invernali;
i signori e dovranno concordare almeno trenta giorni prima i periodi di ferie estive che le Parte_1 Pt_2
figlie trascorreranno con i rispettivi genitori. Eventuali altri viaggi o la settimana bianca verranno concordati di volta in volta tra i genitori. Rimane fermo che la disciplina del tempo in cui ogni genitore potrà stare con le figlie è rimessa principalmente agli accordi che i signori e Parte_1
civilmente troveranno di volta in volta, tenuto conto delle esigenze del minore e dei rispettivi Pt_2
impegni lavorativi. Le spese relative alle vacanze estive, natalizie, pasquali e inerenti ad ogni altro viaggio e spostamento verranno sostenute interamente da colui che ha con sé le figlie;
C) Per ciò che riguarda il mantenimento delle figlie, il padre corrisponderà alla signora la somma Parte_1 mensile di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuna figlia) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat entro il 15 di ogni mese quale contributo al mantenimento, oltre il rimborso del 50% (cinquanta per Per_ cento) di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie e come da attuale Per_1
Protocollo del Tribunale di Arezzo, compresa la spesa per la mensa scolastica, a partire da gennaio
2025, contestualmente alla restituzione dei “buoni coop”; D) Le detrazioni fiscali saranno beneficiate al 50% da ciascun genitore mentre l'assegno unico INPS sarà percepito al 100% dalla madre;
E) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie, nonché ad introdurre, in modo graduale, eventuali altri compagni/e presentandoli/e all'altro genitore prima che le minori li frequentino. F) I signori e si danno il reciproco consenso Parte_1 Pt_2 per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio. G) I signori e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e Parte_1 Pt_2 sottoscrivono.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione in presenza, ex art. 473-bis.51 c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 09.01.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: - dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 24/12/2024, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Lucia Faltoni dott.ssa Alessia Caprio