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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/06/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
r.g. n. 2176/2023
Alla udienza tenuta il 13/06/2025 nella causa civile iscritta al r.g.n. 2176/2023 innanzi al G.I. Dr. Giampaolo Fabbrizzi per gli opponenti compare l'Avv. VANESSA CINERAI in sostituzione dell'Avv. D'ANNIBALLE DENISE la quale conclude come da prima memoria integrativa, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove;
per la convenuta compare l'Avv. ERIKA BUDELLI in sostituzione dell'Avv. SIDOTI ROBERTO PIETRO, la quale conclude come da comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Esaurita la discussione, le parti rinunciano ad assistere alla lettura del dispositivo e della motivazione e si allontanano.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice, terminata la Camera di Consiglio, dà lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione che costituiscono parte integrante del presente verbale.
§ § §
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO TRIBUNALE DI LUCCA
- 1 - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2176 dell'anno 2023, pendente
TRA
Parte_1
[...]
Parte_2
DIFENSORE: AVV. DENISE D'ANNIBALLE
- PARTE ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
, QUALE MANDATARIA DI Controparte_1 Controparte_2
DIFENSORE: AVV. ROBERTO PIETRO SIDOTI
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA -
avente a oggetto: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI
➢ Parte attrice opponente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- Rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta ed è di pronta soluzione quanto meno nei confronti dei Sigg.ri e quali asseriti Pt_2 Parte_2 garanti;
- In via principale, in accoglimento della formulata opposizione, revocare il DI opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti;
- In via subordinata, in accoglimento della formulata opposizione, per quanto ai Sigg.ri e Pt_2 Parte_2 accertare la nullità della fideiussione sottoscritta per le motivazioni indicate in narrativa o in subordine, la nullita' parziale delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione sottoscritta dagli esponenti e la conseguente decadenza della opposta dalla garanzia ex art. 1957 c.c. Conseguentemente, revocare, dichiarare inefficace e/o nullo, il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti in narrativa revocando lo stesso e dichiarando che nulla è dovuto dai Sigg. e all'opposta per le causali di cui al ricorso monitorio;
Pt_2 Parte_2
- 2 - - In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta validità della fideiussione (doc.14 parte opposta) accertare che la stessa è stata prestata dai Sigg.ri e fino all'importo di euro 12.000,00 e Pt_2 Parte_2 revocare conseguentemente il DI opposto limitando la garanzia all'importo sopra indicato di euro 12.000,00.
- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
➢ Parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare IN VIA PRELIMINARE - NEL MERITO 1) accertare e dichiarare che l'opposizione svolta dalla e dai Sig.ri Parte_1 Pt_2
e non è fondata su prova scritta e/o né di pronta soluzione e, per l'effetto,
[...] Parte_2
2) concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 575/23 emesso dal Tribunale di Lucca;
3) rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale in capo a
[...]
. CP_2
IN VIA PRINCIPALE
4) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto,
5) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 575/23 emesso dal Tribunale di Lucca. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso:
6) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico della e dei i garanti Sig.ri e ed in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_2
, della somma complessiva di € 28.356,43, oltre interessi moratori dalle singole Controparte_2 scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, 7) condannare la e i Sig.ri e al Parte_1 Parte_2 Parte_2 pagamento in favore di , della somma complessiva di € 28.356,43 oltre interessi Controparte_2 moratori dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto di citazione ritualmente notificato
(di seguito anche soltanto “la società opponente”), Parte_1
e (questi ultimi, d'ora in avanti, anche solo “i Parte_2 Parte_2
fideiussori”), hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 575/2023, con il quale il Tribunale di Lucca, su istanza di (di seguito, breviter, Controparte_2
- 3 - ) e, per essa, aveva ingiunto il pagamento della CP_2 Controparte_1
somma di euro 28.356,43 oltre interessi moratori e spese di lite – importo derivante da contratto di conto corrente stipulato in origine con Banca Toscana e successivamente acquisito da Intesa San Paolo S.p.a., assistito da garanzia fideiussoria prestata da e – chiedendone la Parte_2 Parte_2
revoca e – assumendosi titolare del credito in virtù di una prima cessione CP_2
da Banca Intesa San Paolo a e di una seconda cessione da Controparte_3
quest'ultima all'odierna opposta – eccependo il difetto di titolarità attiva del rapporto, in particolare deducendo, con riguardo alla prima cessione, che nell'avviso di avvenuta cessione pubblicato in G.U. non constavano gli estremi onde identificare il credito oggetto di causa e, in ordine alla seconda cessione, che il negozio traslativo era parimenti carente di indicazioni idonee a suffragare la prova dell'inclusione dello specifico rapporto all'interno della ridetta cessione. Pt_2
e hanno inoltre eccepito il difetto di legittimazione
[...] Parte_2
passiva, non avendo l'opposta dimostrato l'assunzione della garanzia personale azionata in giudizio.
§1.1 – Per resistere all'opposizione e chiederne il rigetto si è costituita
[...]
non in proprio, ma quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
deducendo che il credito originario, acquisito da Intesa San Paolo S.p.a., era stato da quest'ultima ceduto a come da estratto GU parte Controparte_3
seconda n. 118 del 5.10.2021 e da a sua volta ceduto pro Controparte_3
soluto a con atto di cessione del 10.6.2022, notificato al debitore ceduto in CP_2
data 10.6.2022 con nota congiunta della cedente e della cessionaria recante intimazione di pagamento;
che, con riguardo a quest'ultima cessione, il rapporto ceduto, recante codice identificativo TX22AAB7543, era così individuato nell'estratto della G.U. del 28.6.2022, con dicitura coincidente a quella di cui alla comunicazione di avvenuta cessione a firma congiunta della cedente e della cessionaria;
che la coobbligazione di e era Parte_2 Parte_2
documentata da specifiche fideiussioni prodotte con la comparsa di risposta.
- 4 - §1.2 – Nella prima memoria integrativa i garanti eccepivano la nullità, totale o parziale, delle garanzie fideiussorie prestate, in quanto recanti clausole – segnatamente quelle contraddistinte dai nn. 2, 6, 8 – integralmente riproduttive, per quel che rileva, dello schema A.B.I. di garanzia fideiussoria omnibus predisposto nel
2003 e dichiarato dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, contrario alla normativa antitrust, in quanto integrante un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dagli artt. 2, 2° comma, lett. a) e 3 l. 287 del 1990. Per l'ipotesi di una mera nullità parziale, circoscritta alle clausole riproduttive dello schema ABI,
i garanti hanno eccepito la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., per aver omesso la creditrice di proporre le proprie istanze nei confronti della debitrice nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione e di averle diligentemente continuate.
§1.3 – Istruita la causa sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 13 giugno 2025, precisate le conclusioni, svolta la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – L'opposizione è fondata e va accolta.
§3. – Nessuno dei documenti prodotti è infatti idoneo a suffragare la prova delle intervenute cessioni.
§3.1 – La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che «il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale
- 5 - riconosciuta al primo notificante». (tra le tante, cfr. Cass. ord. n. 4713 del 2019; sent. n. 15364 del 2011; n. 23463 del 2009).
§3.2 – Inoltre, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza della corte regolatrice, l'adempimento consistente nel deposito dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. ha valore indiziario, e come tale va apprezzato dal giudice, nell'ambito della propria discrezionale valutazione sul complesso degli elementi idonei a costituire la prova della titolarità, ma non vale ad esonerare la parte, che agisce a tutela di un proprio credito, dall'onere di dare la prova della titolarità del medesimo, prova che non necessariamente transita per la produzione del negozio di cessione ma che comunque richiede elementi per far ritenere quanto meno presunta la cessione (Cass. sent. n. 34868 del 2024), tra i quali l'avviso di pubblicazione può essere iscritto, soprattutto quando esso proviene da un'iniziativa della parte cedente (Cass. ord. n. 17944 del 2023).
§4. – Ciò chiarito, mette conto rilevare che la seconda cessione, da
[...]
all'odierna opposta, è suffragata dal contratto di cessione (doc. 4 Controparte_3
fasc. opposta) e dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuta cessione in G.U. del
28.6.2022 (doc. 12 fasc. opposta), recante codice redazionale coincidente con quello della comunicazione congiunta di avvenuta cessione del credito (doc. 13 fasc. opposta).
§4.1 – Sennonché, il codice redazionale non identifica affatto lo specifico rapporto fonte del credito, del tutto genericamente richiamato con il solo ammontare complessivo, nella comunicazione di avvenuta cessione.
Il credito ceduto, invero, dovrebbe essere incluso nell'atto di cessione in quanto rispondente ai criteri dell'allegato 2, sez. A (art. 2.1) ed in quanto rientrante nell'apposito elenco di cui all'allegato 1, “elenco dei crediti”, contenente il nominativo del debitore ceduto, il numero di codice identificativo del debitore, il numero di codice identificativo del rapporto, il GBV del credito alla data del cut-off, il prezzo individuale ed il campo “codice-mastercr” (art.
2.1 atto di cessione).
- 6 - Solo che nessuno degli allegati indicati è stato prodotto e quindi risulta impossibile dar prova dell'effettiva cessione del credito. A tale lacuna neppure suppliscono: (i) la insufficiente specificazione recata dall'avviso di cessione pubblicato nella G.U. del 28.6.2022, risultando dirimente, per l'individuazione, come indicato nell'avviso stesso, l'inserimento del codice di rapporto – sia beninteso, non coincidente affatto con il codice redazionale indicato dall'opposta – come da elenco depositato presso il notaio Dott. (ii) il Persona_1
documento sub 1 dell'indice dei documenti prodotti unitamente al deposito della seconda memoria integrativa ex art. 171-ter, n. 2), c.p.c., di parte opposta, trattandosi di atto non sottoscritto e di cui è impossibile accertare la provenienza e, quindi, attribuirvi una qualche efficacia probatoria.
§4.2 – Ancor più lacunosa è la prova di inserimento dello specifico rapporto all'interno della prima cessione, da Intesa San Paolo S.p.a. a Controparte_3
affidata dall'opposta al solo avviso di cessione pubblicato in G.U. del
[...]
5.10.2021 (doc.3 fasc. opposta).
Ed infatti, i crediti ceduti nell'ambito della prima cessione, stando all'avviso, dovrebbero possedere le seguenti caratteristiche: (a) derivano da Contratti di
Finanziamento di titolarità di (anche a seguito di fusione per Controparte_4
incorporazione o altre operazioni straordinarie poste in essere all'interno gruppo
); (b) i cui debitori risultavano alla Data di classificati e Controparte_4 Pt_3
segnalati come “sofferenze” o “inadempienze probabili” nella Centrale dei Rischi di
Banca d'Italia da parte di (c) al cui codice rapporto il Controparte_4
Venditore abbia attribuito il codice identificativo “KA”, (i) come comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro la Data di Efficacia a mezzo Raccomandata A.R. o PEC e, in ogni caso, (ii) come risultante da apposita lista contenente i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) pubblicata sul seguente sito internet https://www. ; Email_1
(d) i cui relativi Crediti sono (i) denominati in Euro alla Data di Cut-off, ovvero (ii) laddove originariamente denominati in valuta diversa dall'Euro, sono stati
- 7 - convertiti in Euro alla relativa data di classificazione a “sofferenza”; (e) i finanziamenti da cui derivano i Crediti non sono identificabili tra le condizioni indicate per i rapporti esclusi.
Sennonché, difetta anche con riguardo alla prima cessione il codice identificativo del rapporto richiamato nell'avviso di cessione, sia con riguardo ai crediti inclusi che a quelli esclusi. Onde farsene persuasi, è sufficiente confrontare i disomogenei criteri di numerazione adottati per indicizzare ed elencare i crediti esclusi dalla cessione (doc. 3 fasc. opposta) con i criteri di numerazione dello specifico rapporto risultante dall'estratto conto al 25.9.2021 (doc. 9 fasc. opposta).
Da qui, l'affermato difetto di prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito, il che importa l'accoglimento dell'opposizione per la carente dimostrazione della titolarità attiva del rapporto.
§5. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, applicando i valori medi dei parametri del D.M. 55/2014 per ciascuna fase - eccettuata la necessaria decurtazione della metà per le fasi istruttoria e decisoria, stante la ridotta attività difensiva espletata – in euro 6.700,00 per compenso professionale.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto opposto;
- Condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 6.700,00 per compenso professionale, euro 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario
15%, IVA e CPA come per legge.
Lucca, 13 giugno 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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