Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00634/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00068/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Casano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
della nota della Questura di Genova, Commissariato -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Vista la memoria depositata il 7 aprile 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2025 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, a seguito della predetta dichiarazione, non esti al collegio che dichiarare il ricorso in esame improcedibile, con compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI (Sezione Prima) dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe, per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore
Marcello Bolognesi, Referendario
Nicola Pistilli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.