CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 7313/2019
All'udienza collegiale del giorno 04/02/2025 ore 12:40
Presidente Antonio Perinelli
Consigliere Luca Ponzillo
Consigliere Relatore Elena Maria Guida
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. VIGORITA DIEGO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
DE ANGELIS CARLO
Avv.
La Corte invita parte appellante a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv Vigorita discute riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati:
- Antonio Perinelli Presidente
- Luca Ponzillo Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 4 febbraio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7313 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
- RA.FA.P. (p.iva e c.f. in persona del legale Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Vigorita ( ) – pec: CodiceFiscale_1 Email_1
- fax 06.86983986), presso il quale elettivamente domicilia in Roma, viale dei Quattro Venti n.64, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello,
[...]
Controparte_2
-APPELLATA CONTUMACE
e
CONTUMACE Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. Con atto di citazione notificato in data 13.11.2019 a De GE RL ed in rinnovazione a in data Controparte_2
15.09.2020, il ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n.18142/2019 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data 24.09.2019, resa nel giudizio di primo grado dallo stesso promosso nei confronti di e di De GE RL. Controparte_2
§.2. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
«Con atto di citazione ritualmente notificato, la , conveniva in Parte_1 giudizio innanzi l'intestato tribunale il signor RL de GE e la , quale compagnia di assicurazione Controparte_2 dell'autocarro composto da trattore stradale Fiat 440, tg.ZA029EF e da semirimorchio Bartoletti F111 tg.RO06906, di sua proprietà, per vedersi risarcire i danni riportati a seguito del sinistro stradale occorso il giorno 20.04.2013, alle ore 5.35 circa, in località Albano
Laziale, SR207 “Nettunense”, la cui responsabilità andava ascritta in via esclusiva a De GE RL conducente dell'autovettura RD
ST, tg.EM131NV, il quale si immetteva repentinamente su via Nettunense, senza rispettare il segnale di Stop, presente sulla carreggiata. La e de GE RL pur regolarmente citati non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati Controparte_4 contumaci. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione indicata in atto di citazione, interrogatorio formale e consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare i danni riportati dall'autocarro di proprietà dell'attrice e la compatibilità degli stessi con le modalità del sinistro».
§.3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: «1. Rigetta la domanda proposta dal Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della e De GE
[...] Controparte_2
RL, in solido tra loro;
2. Pone definitivamente a carico della , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., le spese della consulenza tecnica d'ufficio».
§.4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
«Nel merito deve rilevarsi che l'istruttoria espletata non ha consentito di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c. e di affermare che la responsabilità del sinistro debba essere totalmente ascritta a De GE RL. La situazione che emerge dalle risultanze processuali non consente di affermare che la condotta di guida di , conducente dell'autocarro di CP_5
proprietà della società attrice, sia stata esente da colpa, e che, in particolare, abbia tenuto una velocità di guida tale da consentirgli di fermarsi prontamente di fronte all'autovettura Fiat 440, tg ZA029EF, che al momento dell'urto aveva già impegnato l'intersezione. Emerge dal verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose e dallo schizzo planimetrico allegato alla relazione, facente parte integrante di esso e pertanto fidefacente, che il punto di collisione è localizzato al centro dell'intersezione, e inoltre si legge nel verbale che “al centro dell'intersezione tra la SR207 e la via della Cancelliera si ritrova traccia di incisione sul piano viabile indicante punto
d'urto esteso per mt 1,00 con andamento obliquo a destra;
a mt.8,40 dal termine di quest'ultimo si rileva ATv RD ST arretrata a seguito dell'urto sulla cuspide (2à angolo dell'intersezione a destra) composta da cordolo di cemento disposta in posizione obliqua a dx con la parte anteriore rivolta alla direzione Pavona”. Pertanto, non può riconoscersi la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Fiat 440, tg ZA029EF, ben dovendosi, invece, ritenere entrambi i soggetti coinvolti concorsualmente responsabili della verificazione dell'incidente per cui è causa. Per quanto riguarda i danni riportati dall'autocarro composto da trattore stradale Fiat 440 tg ZA029EF e da semirimorchio Bartoletti F111 tg.RO06906 di proprietà della deve rilevarsi che attraverso Parte_1 la consulenza tecnica d'ufficio, fondata su accertamenti obiettivi e dalla quale non vi è pertanto ragione di discostarsi, è stato accertato
“il trattore Fiat riportava “distruzione con distacco del pianale cabina, schiacciamento con abrasioni fascione paraurti lat. ant. Dx (urto contro atv RD) afflosciamento pneumatico ant.Dx”, danni che rendevano antieconomica la riparazione del mezzo, e che il valore commerciale è di euro 10.500,00; mentre il semirimorchio riportava “distruzione cassonato isotermico con distacco dal Parte_2
pianale, piegamento putrelle di supporto e degli assi delle ruote (caduta nel fossato oltre il marciapiede destro della strada)”, danni che rendevano antieconomica la riparazione del mezzo, e che il valore commerciale è di euro 4.500,00. Pertanto, complessivamente euro
15.000,00. In ragione del concorso di colpa che vede il De GE RL per il 50% responsabile dell'incidente, il danno deve essere liquidato nella minor somma di euro 7.500,00.
Considerato che
emerge dall'atto di citazione che la in data Controparte_4 8.11.2013, corrispondeva la somma di euro 7.500,00 - rivalutata all'attualità in euro 7.762,50 - nulla risulta ulteriormente dovuto alla
e, pertanto, la domanda deve essere rigettata. Le spese di CTU Parte_1
vengono definitivamente poste a carico di parte attrice».
§.5. Con l'atto di appello il ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1
adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 18142/19 emessa dal Tribunale Civile di Roma - Sezione Dodicesima - in persona del Giudice Dott.ssa Luisella Corda, pubblicata in data 24.09.2019 (RG n. 41230/17), in via preliminare dichiararne l'invalidità per le ragioni meglio esposte nel presente atto di appello;
nel merito, in via principale, dichiarare l'incidente di cui in premessa essere avvenuto per esclusiva responsabilità del Signor RL De GE, conducente del mezzo RD ST, tg.EM131NV e di proprietà del medesimo e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni materiali patiti dal mezzo di proprietà del per un Ammontare di Euro 25.000,00, somma comprensiva della differenza Parte_1
su danno materiale (euro 7.500,00), danni da lucro cessante e fermo tecnico (euro 3.000,00), danno emergente (euro 14.665,88), stante la strumentalità del bene danneggiato ed i costi addebitati all'attrice da parte della compresi interessi dal dì del fatto fino CP_6 all'effettivo soddisfo. In via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una percentuale di corresponsabilità a carico del conducente del mezzo di proprietà di parte appellante, condannare i convenuti in solido al risarcimento del triplice danno nella misura che l'Ill.ma Corte riterrà di voler applicare sulla scorta di responsabilità riconosciuta. Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio».
§.6. Gli appellati e De GE RL, pur regolarmente citati, non si sono costituiti e sono stati, pertanto, Controparte_2
dichiarati contumaci.
§.7. All'odierna udienza è comparso il procuratore della parte costituita il quale ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e ha discusso oralmente la causa.
§.8. L'appello, che contiene due articolati motivi, non merita accoglimento.
§.8.1. Col primo motivo il denuncia l'«Errata valutazione degli elementi di prova forniti a supporto della domanda Parte_1
giudiziale». Ad avviso dell'appellante, il Tribunale «ha integralmente omesso di compiere una serie ed approfondita analisi degli apporti probatori forniti … sconfessando in maniera autoritaria e surrettizia gli elementi di prova posti alla sua attenzione financo quelli suscettibili di fede privilegiata» con particolare riferimento: a)- al verbale di intervento della Polizia Stradale di Albano Laziale;
b)- alla mancata risposta del convenuto contumace in primo grado, al deferito interrogatorio formale nonché alle dichiarazioni dallo Parte_3
stesso rilasciate nel corso di altro giudizio inter partes; c)- alla contumacia della convenuta d)- all'impugnazione, Controparte_2
da parte del conducente l'autocarro, della sanzione amministrativa irrogata per eccesso di velocità. Ha chiesto quindi che CP_5 fosse riconosciuta l'esclusiva responsabilità dell'appellato RL De GE nella causazione del sinistro in esame.
La censura non coglie nel segno.
Invero, ritiene il Collegio, che la decisione appellata sia condivisibile e che, pertanto, vada confermata in relazione all'accertamento della responsabilità concorsuale paritaria ex art. 2054, secondo comma, c.c., di entrambi i conducenti coinvolti nell'incidente per cui è causa.
In proposito è opportuno premettere che in base all'art. 2054, comma 2, c.c. «nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli». La presunzione di pari responsabilità sancita dalla disposizione citata, in particolare, opera non soltanto quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire la sequenza causale del sinistro, con la conseguenza che l'accertamento della colpa, sia pure grave, di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver tenuto una condotta di guida irreprensibile e corretta e di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico
(Cass. 9 gennaio 2007, n. 195; Cass. 16 maggio 2008, n. 12444; Cass. 25 luglio 2008, n. 20439; Cass. 2 aprile 2009, n. 8008; Cass. 14 novembre 2013, n. 25620; Cass. 4 novembre 2014, n. 23431; Cass. 20 marzo 2020, n. 7479).
Ebbene, nella specie, l'attività istruttoria espletata in primo grado non ha consentito di superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro, in quanto il odierno appellante, oltre la prova della condotta dell'altro conducente violativa delle regole Parte_1
che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, non ha fornito la prova positiva della propria condotta che deve risultare conforme alle prescrizioni delle norme del C.d.S. ed immune da colpa.
Ed invero, secondo la versione del , l'incidente si sarebbe verificato per una condotta di guida scorretta di RL De GE, Parte_1
conducente e proprietario dell'autovettura RD ST che, giunto all'incrocio tra via Cancelleria (che stava percorrendo) e via Nettunense, non avrebbe arrestato la marcia nonostante la presenza della segnaletica stradale che gli imponeva lo Stop del veicolo, senza così rispettare il diritto di precedenza dell'autoarticolato, di sua proprietà e condotto da che sopraggiungeva percorrendo via Nettunense, CP_5
direzione Cecchina;
l'impatto si sarebbe verificato tra la parte anteriore destra del trattore e la parte anteriore sinistra dell'autovettura. Il punto di collisione tra i veicoli sarebbe, quindi, avvenuto «poco dopo il segnale di dare precedenza». Lo stesso RL De GE avrebbe, inoltre, ammesso la propria responsabilità in quanto non solo aveva dichiarato agli agenti della Polizia Stradale di Albano Laziale di non aver visto l'autoarticolato e di concordare con la sanzione irrogatagli ex art.145 C.d.S. per non aver dato la precedenza al veicolo antagonista, ma non era neppure comparso a rendere il deferito interrogatorio formale.
Ad avviso del Collegio, tali argomentazioni non sono sufficienti a fornire la prova liberatoria necessaria per il superamento della presunzione di colpa innanzi detta.
Va premesso che il verbale di accertamento redatto dagli agenti della Polizia Stradale non è idoneo a confermare la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dall'appellante, perché fa piena prova esclusivamente in ordine ai fatti avvenuti in presenza dei verbalizzanti e a quelli direttamente compiti o accertati dai medesimi, relativi, ad esempio, alla fase statica dell'incidente risultante al momento del loro intervento (misurazioni delle distanze tra i punti contrassegnati nello schizzo planimetrico), e non anche in ordine alle modalità di svolgimento dell'incidente, espressamente descritte in via presuntiva, in quanto apprese de relato dagli stessi conducenti dei veicoli coinvolti e/o da testi oculari e/o perché frutto delle deduzioni degli organi accertatori (per tale parte il verbale costituisce semplice materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, che può valutarne l'importanza ai fini della prova, senza, però, attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento;
Cass. 25 giugno 2003, n. 10128; Cass. 15 febbraio 2006, 3282; Cass. 17 luglio 2009, n. 16713).
Quindi, proprio l'attività compiuta dagli Agenti accertatori in relazione alla fase statica dell'incidente risultante al momento del loro intervento (misurazioni delle distanze tra i punti contrassegnati nello schizzo planimetrico) pone in evidenza una diversa ricostruzione del sinistro che dà contezza di uno scontro verificatosi «al centro dell'intersezione» tra la SR 207 Nettunense e via Cancelleria ove è visibile
«traccia di incisione sul piano viabile indicante punto d'urto esteso per mt 1,00 con andamento obliquo a destra» lasciata dalla RD ST che, a seguito dell'urto, veniva spinta all'indietro per circa 8,40 metri arrestandosi fuori dalla sede stradale oltre il secondo angolo dell'intersezione stradale a destra (cfr. verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose, in atti).
Inoltre, i danni riportati dai mezzi, la posizione statica dai medesimi assunta a seguito della collisione e le abrasioni lasciate sull'asfalto lasciano intendere che l'autoarticolato con rimorchio procedeva ad una velocità superiore al limite massimo di 50 Km/h consentito su via
Nettunense. Tanto è vero che l'autoarticolato ed il rimorchio, nonostante la mole ed il peso dei mezzi (di gran lunga superiore rispetto a quello dell'autovettura), hanno subito un considerevole spostamento tanto da terminare la propria corsa all'incirca 60 metri di distanza dal punto di impatto («l'autoarticolato, privo di controllo, proseguiva in avanti verso destra per mt 28 e, dopo aver sormontato il marciapiede sito oltre il margine destro della carreggiata, proseguiva in avanti abbattendo circa 20 mt di guardrail danneggiando anche il cordolo in cemento di sostegno per poi proseguire ulteriori mt 18 oltre la pertinenza stradale arrestandosi in posizione obliqua a destra e con la parte anteriore rivolta verso Cecchina. Mentre il cassone frigo, sormontante il semirimorchio, si distaccava dalla originaria sede e si capovolgeva sulla fiancata sinistra adagiandosi al suolo parallelamente all'autoarticolato a circa mt 2 dallo stesso» - cfr. verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose, in atti).
In un contesto quale quello appena descritto, appaiono del tutto irrilevanti le ulteriori circostanze oltremodo valorizzate dall'appellante a sostegno della propria difesa e relative, in particolare, al comportamento assunto dal De GE, sia nell'immediatezza del sinistro sia in sede giudiziale, ed alla contumacia della , in quanto, da un lato, pur in presenza di un'ipotesi di cui all'art.232 Controparte_2
c.p.c., il giudice non può prescindere dall'intero corredo probatorio a sua disposizione (cfr. Cass. 9230/2022 che, in motivazione, afferma:
« …l'art. 232 cod. proc. - secondo consolidata giurisprudenza di legittimità - non ricollega automaticamente all'omessa risposta all'interrogatorio formale o alla mancata comparizione della parte l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (ex multis, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 9436 del 18/04/2018, Rv. 648227-01, e Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013, Rv.
626096-01)»; dall'altro, «L'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema;
[…]» (Cass. 14623/2009). Si deve quindi escludere che la contumacia possa equivalere ad una ficta confessio.
Analogamente appare del tutto irrilevante la circostanza, pure dedotta dall'appellante, che , conducente del mezzo di proprietà CP_5
del , abbia contestato ed impugnato la contravvenzione irrogatagli dalla Polizia Stradale ex art. 142 CdS per eccesso di velocità, Parte_1 poiché ciò che rileva è l'intero compendio probatorio che scaturisce dagli atti processuali che prescinde dalla legittimità o non della sanzione. Va, peraltro, tenuto conto che l'incidente si è verificato in corrispondenza di ben due intersezioni (una a destra ed una a sinistra)
e che il diritto di precedenza di cui gode il conducente favorito non lo esenta dall'obbligo consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti che non si attengono al segnale di precedenza (cfr. Cass. 26.1.2016 n.8289; Cass. 21.7.2006 n.16768).
Per quanto precede, deve ritenersi in definitiva che l'appellante non abbia fornito la prova liberatoria necessaria per il superamento della presunzione di colpa di cui all'art.2054, secondo comma, c.c. §.8.2. Col secondo motivo di appello, rubricato «Errata ed omessa valutazione delle richieste risarcitorie», il si duole perchè il Parte_1
Tribunale non avrebbe tenuto conto che la richiesta risarcitoria era di «triplice natura»; infatti, oltre al risarcimento dei danni subiti ai mezzi
(trainante e rimorchio) era stato chiesto anche «il ristoro del danno emergente consistente nel deterioramento delle merci trasportate al momento del sinistro ed il risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo». Di tali ultime voci di danno il Tribunale avrebbe omesso ogni accertamento.
La censura non ha pregio.
Va preliminarmente osservato, in rito, che la questione sulla quale il Tribunale non si sarebbe pronunciato è suscettibile di riesame in questa fase del giudizio, il che rende insussistente il vizio di omessa pronuncia.
Nel merito, ritiene il Collegio che le ulteriori voci di danno siano sfornite di prova in quanto la documentazione offerta a corredo non appare idonea a dimostrare l'esistenza di danni aggiuntivi oltre quelli già accertati e liquidati dal Tribunale, con il riconoscimento della concorrente responsabilità dei conducenti.
Invero, per quanto riguarda il danno emergente, alcuna valenza probatoria può riconoscersi alla documentazione contabile depositata dal poiché trattasi di documenti che afferiscono a rapporti non intercorsi tra le parti, ma fra una parte e un terzo e che dunque Parte_1
«possono fornire utili elementi di convincimento solo in concorso con altre circostanze che ne confortino l'attendibilità» (Cass. 23788/2014 con richiamo ad orientamento consolidato); circostanze che nella specie non si ravvisano. In ogni caso, tali documenti riportano dati assolutamente generici e dai quali non è possibile evincere non solo la quantità e la qualità della merce andata distrutta, ma soprattutto se vi sia stato un effettivo pregiudizio economico a carico del appellante. Parte_1
Per quanto riguarda il danno da c.d. fermo tecnico, secondo le argomentazioni dell'appellante detta voce di danno dovrebbe essere risarcita per il solo fatto che il veicolo era stato danneggiato e che il non ne aveva potuto disporre durate il tempo necessario per le Parte_1
riparazioni, ossia per circa 15 giorni.
Tale prospettazione non può essere condivisa atteso che il danno in esame non può considerarsi in re ipsa e non può essere ritenuto sussistente per il solo fatto che un veicolo non abbia circolato perché in riparazione;
la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo affermato il principio alla stregua del quale «Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo» (Cass.
14.1.2015 n.20620; conforme Cass. 19.09.2022 n.27389 «Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo»).
In definitiva, l'appello deve essere interamente disatteso non essendo emersi elementi di prova idonei a censurare l'accertamento del
Tribunale in relazione alla responsabilità concorsuale dei conducenti di entrambi i veicoli coinvolti nella causazione del sinistro.
§ 9. Nulla si dispone per le spese processuali del grado stante la contumacia delle parti appellate.
Il rigetto dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n.18142/2019, pubblicata in data
[...]
24.09.2019, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-nulla per le spese.
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, a carico dell'appellante Parte_1
[...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 7313/2019
All'udienza collegiale del giorno 04/02/2025 ore 12:40
Presidente Antonio Perinelli
Consigliere Luca Ponzillo
Consigliere Relatore Elena Maria Guida
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. VIGORITA DIEGO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
DE ANGELIS CARLO
Avv.
La Corte invita parte appellante a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv Vigorita discute riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati:
- Antonio Perinelli Presidente
- Luca Ponzillo Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 4 febbraio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7313 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
- RA.FA.P. (p.iva e c.f. in persona del legale Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Vigorita ( ) – pec: CodiceFiscale_1 Email_1
- fax 06.86983986), presso il quale elettivamente domicilia in Roma, viale dei Quattro Venti n.64, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello,
[...]
Controparte_2
-APPELLATA CONTUMACE
e
CONTUMACE Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. Con atto di citazione notificato in data 13.11.2019 a De GE RL ed in rinnovazione a in data Controparte_2
15.09.2020, il ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n.18142/2019 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data 24.09.2019, resa nel giudizio di primo grado dallo stesso promosso nei confronti di e di De GE RL. Controparte_2
§.2. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
«Con atto di citazione ritualmente notificato, la , conveniva in Parte_1 giudizio innanzi l'intestato tribunale il signor RL de GE e la , quale compagnia di assicurazione Controparte_2 dell'autocarro composto da trattore stradale Fiat 440, tg.ZA029EF e da semirimorchio Bartoletti F111 tg.RO06906, di sua proprietà, per vedersi risarcire i danni riportati a seguito del sinistro stradale occorso il giorno 20.04.2013, alle ore 5.35 circa, in località Albano
Laziale, SR207 “Nettunense”, la cui responsabilità andava ascritta in via esclusiva a De GE RL conducente dell'autovettura RD
ST, tg.EM131NV, il quale si immetteva repentinamente su via Nettunense, senza rispettare il segnale di Stop, presente sulla carreggiata. La e de GE RL pur regolarmente citati non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati Controparte_4 contumaci. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione indicata in atto di citazione, interrogatorio formale e consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare i danni riportati dall'autocarro di proprietà dell'attrice e la compatibilità degli stessi con le modalità del sinistro».
§.3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: «1. Rigetta la domanda proposta dal Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della e De GE
[...] Controparte_2
RL, in solido tra loro;
2. Pone definitivamente a carico della , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., le spese della consulenza tecnica d'ufficio».
§.4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
«Nel merito deve rilevarsi che l'istruttoria espletata non ha consentito di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c. e di affermare che la responsabilità del sinistro debba essere totalmente ascritta a De GE RL. La situazione che emerge dalle risultanze processuali non consente di affermare che la condotta di guida di , conducente dell'autocarro di CP_5
proprietà della società attrice, sia stata esente da colpa, e che, in particolare, abbia tenuto una velocità di guida tale da consentirgli di fermarsi prontamente di fronte all'autovettura Fiat 440, tg ZA029EF, che al momento dell'urto aveva già impegnato l'intersezione. Emerge dal verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose e dallo schizzo planimetrico allegato alla relazione, facente parte integrante di esso e pertanto fidefacente, che il punto di collisione è localizzato al centro dell'intersezione, e inoltre si legge nel verbale che “al centro dell'intersezione tra la SR207 e la via della Cancelliera si ritrova traccia di incisione sul piano viabile indicante punto
d'urto esteso per mt 1,00 con andamento obliquo a destra;
a mt.8,40 dal termine di quest'ultimo si rileva ATv RD ST arretrata a seguito dell'urto sulla cuspide (2à angolo dell'intersezione a destra) composta da cordolo di cemento disposta in posizione obliqua a dx con la parte anteriore rivolta alla direzione Pavona”. Pertanto, non può riconoscersi la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Fiat 440, tg ZA029EF, ben dovendosi, invece, ritenere entrambi i soggetti coinvolti concorsualmente responsabili della verificazione dell'incidente per cui è causa. Per quanto riguarda i danni riportati dall'autocarro composto da trattore stradale Fiat 440 tg ZA029EF e da semirimorchio Bartoletti F111 tg.RO06906 di proprietà della deve rilevarsi che attraverso Parte_1 la consulenza tecnica d'ufficio, fondata su accertamenti obiettivi e dalla quale non vi è pertanto ragione di discostarsi, è stato accertato
“il trattore Fiat riportava “distruzione con distacco del pianale cabina, schiacciamento con abrasioni fascione paraurti lat. ant. Dx (urto contro atv RD) afflosciamento pneumatico ant.Dx”, danni che rendevano antieconomica la riparazione del mezzo, e che il valore commerciale è di euro 10.500,00; mentre il semirimorchio riportava “distruzione cassonato isotermico con distacco dal Parte_2
pianale, piegamento putrelle di supporto e degli assi delle ruote (caduta nel fossato oltre il marciapiede destro della strada)”, danni che rendevano antieconomica la riparazione del mezzo, e che il valore commerciale è di euro 4.500,00. Pertanto, complessivamente euro
15.000,00. In ragione del concorso di colpa che vede il De GE RL per il 50% responsabile dell'incidente, il danno deve essere liquidato nella minor somma di euro 7.500,00.
Considerato che
emerge dall'atto di citazione che la in data Controparte_4 8.11.2013, corrispondeva la somma di euro 7.500,00 - rivalutata all'attualità in euro 7.762,50 - nulla risulta ulteriormente dovuto alla
e, pertanto, la domanda deve essere rigettata. Le spese di CTU Parte_1
vengono definitivamente poste a carico di parte attrice».
§.5. Con l'atto di appello il ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1
adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 18142/19 emessa dal Tribunale Civile di Roma - Sezione Dodicesima - in persona del Giudice Dott.ssa Luisella Corda, pubblicata in data 24.09.2019 (RG n. 41230/17), in via preliminare dichiararne l'invalidità per le ragioni meglio esposte nel presente atto di appello;
nel merito, in via principale, dichiarare l'incidente di cui in premessa essere avvenuto per esclusiva responsabilità del Signor RL De GE, conducente del mezzo RD ST, tg.EM131NV e di proprietà del medesimo e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni materiali patiti dal mezzo di proprietà del per un Ammontare di Euro 25.000,00, somma comprensiva della differenza Parte_1
su danno materiale (euro 7.500,00), danni da lucro cessante e fermo tecnico (euro 3.000,00), danno emergente (euro 14.665,88), stante la strumentalità del bene danneggiato ed i costi addebitati all'attrice da parte della compresi interessi dal dì del fatto fino CP_6 all'effettivo soddisfo. In via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una percentuale di corresponsabilità a carico del conducente del mezzo di proprietà di parte appellante, condannare i convenuti in solido al risarcimento del triplice danno nella misura che l'Ill.ma Corte riterrà di voler applicare sulla scorta di responsabilità riconosciuta. Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio».
§.6. Gli appellati e De GE RL, pur regolarmente citati, non si sono costituiti e sono stati, pertanto, Controparte_2
dichiarati contumaci.
§.7. All'odierna udienza è comparso il procuratore della parte costituita il quale ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e ha discusso oralmente la causa.
§.8. L'appello, che contiene due articolati motivi, non merita accoglimento.
§.8.1. Col primo motivo il denuncia l'«Errata valutazione degli elementi di prova forniti a supporto della domanda Parte_1
giudiziale». Ad avviso dell'appellante, il Tribunale «ha integralmente omesso di compiere una serie ed approfondita analisi degli apporti probatori forniti … sconfessando in maniera autoritaria e surrettizia gli elementi di prova posti alla sua attenzione financo quelli suscettibili di fede privilegiata» con particolare riferimento: a)- al verbale di intervento della Polizia Stradale di Albano Laziale;
b)- alla mancata risposta del convenuto contumace in primo grado, al deferito interrogatorio formale nonché alle dichiarazioni dallo Parte_3
stesso rilasciate nel corso di altro giudizio inter partes; c)- alla contumacia della convenuta d)- all'impugnazione, Controparte_2
da parte del conducente l'autocarro, della sanzione amministrativa irrogata per eccesso di velocità. Ha chiesto quindi che CP_5 fosse riconosciuta l'esclusiva responsabilità dell'appellato RL De GE nella causazione del sinistro in esame.
La censura non coglie nel segno.
Invero, ritiene il Collegio, che la decisione appellata sia condivisibile e che, pertanto, vada confermata in relazione all'accertamento della responsabilità concorsuale paritaria ex art. 2054, secondo comma, c.c., di entrambi i conducenti coinvolti nell'incidente per cui è causa.
In proposito è opportuno premettere che in base all'art. 2054, comma 2, c.c. «nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli». La presunzione di pari responsabilità sancita dalla disposizione citata, in particolare, opera non soltanto quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire la sequenza causale del sinistro, con la conseguenza che l'accertamento della colpa, sia pure grave, di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver tenuto una condotta di guida irreprensibile e corretta e di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico
(Cass. 9 gennaio 2007, n. 195; Cass. 16 maggio 2008, n. 12444; Cass. 25 luglio 2008, n. 20439; Cass. 2 aprile 2009, n. 8008; Cass. 14 novembre 2013, n. 25620; Cass. 4 novembre 2014, n. 23431; Cass. 20 marzo 2020, n. 7479).
Ebbene, nella specie, l'attività istruttoria espletata in primo grado non ha consentito di superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro, in quanto il odierno appellante, oltre la prova della condotta dell'altro conducente violativa delle regole Parte_1
che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, non ha fornito la prova positiva della propria condotta che deve risultare conforme alle prescrizioni delle norme del C.d.S. ed immune da colpa.
Ed invero, secondo la versione del , l'incidente si sarebbe verificato per una condotta di guida scorretta di RL De GE, Parte_1
conducente e proprietario dell'autovettura RD ST che, giunto all'incrocio tra via Cancelleria (che stava percorrendo) e via Nettunense, non avrebbe arrestato la marcia nonostante la presenza della segnaletica stradale che gli imponeva lo Stop del veicolo, senza così rispettare il diritto di precedenza dell'autoarticolato, di sua proprietà e condotto da che sopraggiungeva percorrendo via Nettunense, CP_5
direzione Cecchina;
l'impatto si sarebbe verificato tra la parte anteriore destra del trattore e la parte anteriore sinistra dell'autovettura. Il punto di collisione tra i veicoli sarebbe, quindi, avvenuto «poco dopo il segnale di dare precedenza». Lo stesso RL De GE avrebbe, inoltre, ammesso la propria responsabilità in quanto non solo aveva dichiarato agli agenti della Polizia Stradale di Albano Laziale di non aver visto l'autoarticolato e di concordare con la sanzione irrogatagli ex art.145 C.d.S. per non aver dato la precedenza al veicolo antagonista, ma non era neppure comparso a rendere il deferito interrogatorio formale.
Ad avviso del Collegio, tali argomentazioni non sono sufficienti a fornire la prova liberatoria necessaria per il superamento della presunzione di colpa innanzi detta.
Va premesso che il verbale di accertamento redatto dagli agenti della Polizia Stradale non è idoneo a confermare la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dall'appellante, perché fa piena prova esclusivamente in ordine ai fatti avvenuti in presenza dei verbalizzanti e a quelli direttamente compiti o accertati dai medesimi, relativi, ad esempio, alla fase statica dell'incidente risultante al momento del loro intervento (misurazioni delle distanze tra i punti contrassegnati nello schizzo planimetrico), e non anche in ordine alle modalità di svolgimento dell'incidente, espressamente descritte in via presuntiva, in quanto apprese de relato dagli stessi conducenti dei veicoli coinvolti e/o da testi oculari e/o perché frutto delle deduzioni degli organi accertatori (per tale parte il verbale costituisce semplice materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, che può valutarne l'importanza ai fini della prova, senza, però, attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento;
Cass. 25 giugno 2003, n. 10128; Cass. 15 febbraio 2006, 3282; Cass. 17 luglio 2009, n. 16713).
Quindi, proprio l'attività compiuta dagli Agenti accertatori in relazione alla fase statica dell'incidente risultante al momento del loro intervento (misurazioni delle distanze tra i punti contrassegnati nello schizzo planimetrico) pone in evidenza una diversa ricostruzione del sinistro che dà contezza di uno scontro verificatosi «al centro dell'intersezione» tra la SR 207 Nettunense e via Cancelleria ove è visibile
«traccia di incisione sul piano viabile indicante punto d'urto esteso per mt 1,00 con andamento obliquo a destra» lasciata dalla RD ST che, a seguito dell'urto, veniva spinta all'indietro per circa 8,40 metri arrestandosi fuori dalla sede stradale oltre il secondo angolo dell'intersezione stradale a destra (cfr. verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose, in atti).
Inoltre, i danni riportati dai mezzi, la posizione statica dai medesimi assunta a seguito della collisione e le abrasioni lasciate sull'asfalto lasciano intendere che l'autoarticolato con rimorchio procedeva ad una velocità superiore al limite massimo di 50 Km/h consentito su via
Nettunense. Tanto è vero che l'autoarticolato ed il rimorchio, nonostante la mole ed il peso dei mezzi (di gran lunga superiore rispetto a quello dell'autovettura), hanno subito un considerevole spostamento tanto da terminare la propria corsa all'incirca 60 metri di distanza dal punto di impatto («l'autoarticolato, privo di controllo, proseguiva in avanti verso destra per mt 28 e, dopo aver sormontato il marciapiede sito oltre il margine destro della carreggiata, proseguiva in avanti abbattendo circa 20 mt di guardrail danneggiando anche il cordolo in cemento di sostegno per poi proseguire ulteriori mt 18 oltre la pertinenza stradale arrestandosi in posizione obliqua a destra e con la parte anteriore rivolta verso Cecchina. Mentre il cassone frigo, sormontante il semirimorchio, si distaccava dalla originaria sede e si capovolgeva sulla fiancata sinistra adagiandosi al suolo parallelamente all'autoarticolato a circa mt 2 dallo stesso» - cfr. verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose, in atti).
In un contesto quale quello appena descritto, appaiono del tutto irrilevanti le ulteriori circostanze oltremodo valorizzate dall'appellante a sostegno della propria difesa e relative, in particolare, al comportamento assunto dal De GE, sia nell'immediatezza del sinistro sia in sede giudiziale, ed alla contumacia della , in quanto, da un lato, pur in presenza di un'ipotesi di cui all'art.232 Controparte_2
c.p.c., il giudice non può prescindere dall'intero corredo probatorio a sua disposizione (cfr. Cass. 9230/2022 che, in motivazione, afferma:
« …l'art. 232 cod. proc. - secondo consolidata giurisprudenza di legittimità - non ricollega automaticamente all'omessa risposta all'interrogatorio formale o alla mancata comparizione della parte l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (ex multis, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 9436 del 18/04/2018, Rv. 648227-01, e Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013, Rv.
626096-01)»; dall'altro, «L'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema;
[…]» (Cass. 14623/2009). Si deve quindi escludere che la contumacia possa equivalere ad una ficta confessio.
Analogamente appare del tutto irrilevante la circostanza, pure dedotta dall'appellante, che , conducente del mezzo di proprietà CP_5
del , abbia contestato ed impugnato la contravvenzione irrogatagli dalla Polizia Stradale ex art. 142 CdS per eccesso di velocità, Parte_1 poiché ciò che rileva è l'intero compendio probatorio che scaturisce dagli atti processuali che prescinde dalla legittimità o non della sanzione. Va, peraltro, tenuto conto che l'incidente si è verificato in corrispondenza di ben due intersezioni (una a destra ed una a sinistra)
e che il diritto di precedenza di cui gode il conducente favorito non lo esenta dall'obbligo consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti che non si attengono al segnale di precedenza (cfr. Cass. 26.1.2016 n.8289; Cass. 21.7.2006 n.16768).
Per quanto precede, deve ritenersi in definitiva che l'appellante non abbia fornito la prova liberatoria necessaria per il superamento della presunzione di colpa di cui all'art.2054, secondo comma, c.c. §.8.2. Col secondo motivo di appello, rubricato «Errata ed omessa valutazione delle richieste risarcitorie», il si duole perchè il Parte_1
Tribunale non avrebbe tenuto conto che la richiesta risarcitoria era di «triplice natura»; infatti, oltre al risarcimento dei danni subiti ai mezzi
(trainante e rimorchio) era stato chiesto anche «il ristoro del danno emergente consistente nel deterioramento delle merci trasportate al momento del sinistro ed il risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo». Di tali ultime voci di danno il Tribunale avrebbe omesso ogni accertamento.
La censura non ha pregio.
Va preliminarmente osservato, in rito, che la questione sulla quale il Tribunale non si sarebbe pronunciato è suscettibile di riesame in questa fase del giudizio, il che rende insussistente il vizio di omessa pronuncia.
Nel merito, ritiene il Collegio che le ulteriori voci di danno siano sfornite di prova in quanto la documentazione offerta a corredo non appare idonea a dimostrare l'esistenza di danni aggiuntivi oltre quelli già accertati e liquidati dal Tribunale, con il riconoscimento della concorrente responsabilità dei conducenti.
Invero, per quanto riguarda il danno emergente, alcuna valenza probatoria può riconoscersi alla documentazione contabile depositata dal poiché trattasi di documenti che afferiscono a rapporti non intercorsi tra le parti, ma fra una parte e un terzo e che dunque Parte_1
«possono fornire utili elementi di convincimento solo in concorso con altre circostanze che ne confortino l'attendibilità» (Cass. 23788/2014 con richiamo ad orientamento consolidato); circostanze che nella specie non si ravvisano. In ogni caso, tali documenti riportano dati assolutamente generici e dai quali non è possibile evincere non solo la quantità e la qualità della merce andata distrutta, ma soprattutto se vi sia stato un effettivo pregiudizio economico a carico del appellante. Parte_1
Per quanto riguarda il danno da c.d. fermo tecnico, secondo le argomentazioni dell'appellante detta voce di danno dovrebbe essere risarcita per il solo fatto che il veicolo era stato danneggiato e che il non ne aveva potuto disporre durate il tempo necessario per le Parte_1
riparazioni, ossia per circa 15 giorni.
Tale prospettazione non può essere condivisa atteso che il danno in esame non può considerarsi in re ipsa e non può essere ritenuto sussistente per il solo fatto che un veicolo non abbia circolato perché in riparazione;
la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo affermato il principio alla stregua del quale «Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo» (Cass.
14.1.2015 n.20620; conforme Cass. 19.09.2022 n.27389 «Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo»).
In definitiva, l'appello deve essere interamente disatteso non essendo emersi elementi di prova idonei a censurare l'accertamento del
Tribunale in relazione alla responsabilità concorsuale dei conducenti di entrambi i veicoli coinvolti nella causazione del sinistro.
§ 9. Nulla si dispone per le spese processuali del grado stante la contumacia delle parti appellate.
Il rigetto dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n.18142/2019, pubblicata in data
[...]
24.09.2019, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-nulla per le spese.
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, a carico dell'appellante Parte_1
[...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Antonio Perinelli