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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/11/2024, n. 4565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4565 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 8402/2023
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8402/2023 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata ad TO Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. Federica Morandini, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da verbale dell'udienza del 26.1.2024)
Per parte ricorrente: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi
-confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti di mantenimento, stabilendo che abbiano efficacia retroattiva sin dal deposito della presente domanda;
-disporre la collocazione dei figli presso l'abitazione della madre, ivi trasferendone la residenza, disponendo un affidamento condiviso dei figli solo qualora il padre collabori in modo responsabile con la moglie alla loro gestione, disponendo in ogni caso a carico del padre un mantenimento indiretto con l'erogazione di almeno € 400,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, spese mediche, specialistiche e scolastiche;
Tale somma dovrà essere versata alla moglie entro il 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale, con inizio dal I° giorno del mese dell'anno successivo l'udienza presidenziale di comparizione coniugi, in base all'indice ISTAT del costo della vita.
-disporre il diritto della moglie a percepire direttamente in busta paga l'assegno unico universale in favore dei figli, (come già attualmente percepito).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in caso di opposizione”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato deduceva di aver contratto con Parte_1 CP_1
matrimonio civile ad TO (BS) il 30.6.2012, iscritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, anno 2012, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, unione dalla quale erano nati i figli (il 28.3.2007) e (il Per_1 Per_2
12.10.2013), e che la casa coniugale, di proprietà del era sita ad TO (BS), in via CP_1
Marochello n. 14.
La ricorrente rappresentava di lavorare part-time come operaia in un autolavaggio con un reddito mensile netto di circa € 750,00, mentre il marito aveva un'attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato con un reddito medio di circa € 2.500,00 -2.800,00, di percepire in via integrale l'assegno unico per i figli, e chiedeva la pronuncia della separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato del giorno 8.11.2023 non CP_1 compariva e, in via temporanea ed urgente, venivano disposti l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni per il padre libere, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, e veniva posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 dei figli e con il versamento di un assegno dell'importo di € 300,00 mensili Per_1 Per_2 per ciascuno (ossia di € 600,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Acquisite informazioni reddituali ulteriori su entrambe le parti, all'udienza del 26.1.2024, celebrata in modalità cartolare, la parte ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe, e la causa veniva rimessa in decisone al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza, avvenuta il
29.1.2024.
***
Preliminarmente, accertata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza dinanzi al Giudice delegato, deve essere dichiarata la contumacia di ai sensi dell'art. 171, ultimo comma, c.p.c. CP_1
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate da prima del deposito del ricorso introduttivo, e il resistente non si è nemmeno costituito in giudizio.
Tanto basta ai fini dell'accoglimento della domanda sul punto.
2) Sui provvedimenti relativi ai rapporti personali ed economici fra genitori e figli
Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola generale in materia di affidamento è quella del condiviso ad entrambi i genitori, rispetto alla quale l'affidamento ad uno solo dei due si pone come eccezione che può essere disposta solo nelle ipotesi in cui l'affidamento all'altro sia pregiudizievole per i minori: deve, quindi, essere accolta la domanda della ricorrente di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, in quanto conforme alla regola generale.
Deve essere accolta anche la domanda della ricorrente di collocamento prevalente dei figli presso di sé, perché coerente con la situazione di fatto praticata sin dalla cessazione della convivenza coniugale. I figli vedranno il padre in forma libera, previo accordo con la madre e compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, e, comunque, a week end alternati, perché ciò corrisponde a quanto sinora osservato, nonché nel corso delle vacanze in modo equilibrato rispetto alla madre.
In ossequio ai criteri di cui all'art. 337-ter, comma 4, c.c., e considerate le condizioni reddituali delle parti (la ricorrente ha percepito un reddito annuo lordo di € 6.538,00 nel 2020, di € 8.474,00 nel 2021, e di € 10.166,00 nel 2022, come da dichiarazioni dei redditi depositate in giudizio, mentre il resistente ha percepito un reddito lordo annuo di € 31.806,00 nel 2020, di € 25.723,00 nel 2021, di € 30.610,00 nel 2022, e di € 33.458,00 nel 2023, come da informazioni reddituali acquisite d'ufficio), le esigenze dei minori, la circostanza che la ricorrente ha lasciato la casa coniugale, di proprietà del nella disponibilità di CP_1 quest'ultimo, e la prevalenza dei compiti domestici e di cura della ricorrente, appare equo porre a carico del un contributo al mantenimento dei minori nella misura richiesta da CP_1 quest'ultima, pari ad € 400,00 mensili per ciascuno (ossia ad € 800,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso a questo Tribunale.
3) Sulle ulteriori statuizioni
Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 230/2021, che ha introdotto l'assegno unico e universale per i figli a carico, tale misura di sostegno al reddito “spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali
a chi esercita la responsabilità genitoriale”, salvo quanto previsto dall'art. 6, commi 4 e 5 (che prevede le ipotesi di affidamento esclusivo, di affidamento familiare ai sensi della legge 184/1983, e di assegno erogato a favore dei figli maggiorenni a carico di cui all'art. 2 del decreto 230 citato, ipotesi tutte non ricorrenti nel caso di specie): discendendo la ripartizione dell'assegno unico in ipotesi di affidamento condiviso dei figli minori, direttamente dalla legge, il Giudice non ha il potere di determinare una diversa regola, salva la possibilità per le parti di accordarsi affinché, in deroga alla previsione legislativa, uno solo dei due ne possa godere in via integrale.
Questo Tribunale, pertanto, prende atto dell'esistenza di un sostanziale accordo sulla percezione in via integrale dell'assegno unico per i figli da parte della ricorrente, alla luce di quanto affermato dalla ricorrente stessa circa il fatto di percepire già in busta paga tale emolumento in via esclusiva.
4) Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di valore indeterminabile di bassa complessità, e con esclusione della fase istruttoria/di trattazione, di fatto non celebrata, spese che dovranno essere rimborsate dal resistente alla ricorrente, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, e, per essa, all'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone l'affidamento condiviso dei minori e Persona_3 Persona_4
ad entrambi i genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni del padre libere, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, e, comunque, almeno a week end alternati;
durante il periodo estivo, i minori trascorreranno due settimane anche non continuative con ciascun genitore, in periodo da concordare dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo 24-30 dicembre e quello
31 dicembre- 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo dal termine della scuola al giorno di Pasqua e quello dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
ad anni alterni ogni altra festività;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
e con il versamento di un assegno dell'importo di € 400,00 mensili Per_1 Per_2
per ciascuno (ossia di € 800,00 mensili complessivi) - con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo - da corrispondere ogni mese nelle mani di
[...]
ntro il giorno 5, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale, Parte_1 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo
Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) Prende atto dell'accordo sinora esistente fra i coniugi circa la percezione dell'assegno unico per i figli in via integrale da parte della madre;
6) Condanna il resistente, a rimborsare alla ricorrente, CP_1 [...]
e, per essa, allo Stato, le spese di lite del presente giudizio, che liquida Parte_1 in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 137,00 per esborsi. Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 7.11.2024.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8402/2023 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata ad TO Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. Federica Morandini, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da verbale dell'udienza del 26.1.2024)
Per parte ricorrente: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi
-confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti di mantenimento, stabilendo che abbiano efficacia retroattiva sin dal deposito della presente domanda;
-disporre la collocazione dei figli presso l'abitazione della madre, ivi trasferendone la residenza, disponendo un affidamento condiviso dei figli solo qualora il padre collabori in modo responsabile con la moglie alla loro gestione, disponendo in ogni caso a carico del padre un mantenimento indiretto con l'erogazione di almeno € 400,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, spese mediche, specialistiche e scolastiche;
Tale somma dovrà essere versata alla moglie entro il 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale, con inizio dal I° giorno del mese dell'anno successivo l'udienza presidenziale di comparizione coniugi, in base all'indice ISTAT del costo della vita.
-disporre il diritto della moglie a percepire direttamente in busta paga l'assegno unico universale in favore dei figli, (come già attualmente percepito).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in caso di opposizione”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato deduceva di aver contratto con Parte_1 CP_1
matrimonio civile ad TO (BS) il 30.6.2012, iscritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, anno 2012, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, unione dalla quale erano nati i figli (il 28.3.2007) e (il Per_1 Per_2
12.10.2013), e che la casa coniugale, di proprietà del era sita ad TO (BS), in via CP_1
Marochello n. 14.
La ricorrente rappresentava di lavorare part-time come operaia in un autolavaggio con un reddito mensile netto di circa € 750,00, mentre il marito aveva un'attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato con un reddito medio di circa € 2.500,00 -2.800,00, di percepire in via integrale l'assegno unico per i figli, e chiedeva la pronuncia della separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato del giorno 8.11.2023 non CP_1 compariva e, in via temporanea ed urgente, venivano disposti l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni per il padre libere, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, e veniva posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 dei figli e con il versamento di un assegno dell'importo di € 300,00 mensili Per_1 Per_2 per ciascuno (ossia di € 600,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Acquisite informazioni reddituali ulteriori su entrambe le parti, all'udienza del 26.1.2024, celebrata in modalità cartolare, la parte ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe, e la causa veniva rimessa in decisone al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza, avvenuta il
29.1.2024.
***
Preliminarmente, accertata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza dinanzi al Giudice delegato, deve essere dichiarata la contumacia di ai sensi dell'art. 171, ultimo comma, c.p.c. CP_1
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate da prima del deposito del ricorso introduttivo, e il resistente non si è nemmeno costituito in giudizio.
Tanto basta ai fini dell'accoglimento della domanda sul punto.
2) Sui provvedimenti relativi ai rapporti personali ed economici fra genitori e figli
Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola generale in materia di affidamento è quella del condiviso ad entrambi i genitori, rispetto alla quale l'affidamento ad uno solo dei due si pone come eccezione che può essere disposta solo nelle ipotesi in cui l'affidamento all'altro sia pregiudizievole per i minori: deve, quindi, essere accolta la domanda della ricorrente di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, in quanto conforme alla regola generale.
Deve essere accolta anche la domanda della ricorrente di collocamento prevalente dei figli presso di sé, perché coerente con la situazione di fatto praticata sin dalla cessazione della convivenza coniugale. I figli vedranno il padre in forma libera, previo accordo con la madre e compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, e, comunque, a week end alternati, perché ciò corrisponde a quanto sinora osservato, nonché nel corso delle vacanze in modo equilibrato rispetto alla madre.
In ossequio ai criteri di cui all'art. 337-ter, comma 4, c.c., e considerate le condizioni reddituali delle parti (la ricorrente ha percepito un reddito annuo lordo di € 6.538,00 nel 2020, di € 8.474,00 nel 2021, e di € 10.166,00 nel 2022, come da dichiarazioni dei redditi depositate in giudizio, mentre il resistente ha percepito un reddito lordo annuo di € 31.806,00 nel 2020, di € 25.723,00 nel 2021, di € 30.610,00 nel 2022, e di € 33.458,00 nel 2023, come da informazioni reddituali acquisite d'ufficio), le esigenze dei minori, la circostanza che la ricorrente ha lasciato la casa coniugale, di proprietà del nella disponibilità di CP_1 quest'ultimo, e la prevalenza dei compiti domestici e di cura della ricorrente, appare equo porre a carico del un contributo al mantenimento dei minori nella misura richiesta da CP_1 quest'ultima, pari ad € 400,00 mensili per ciascuno (ossia ad € 800,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso a questo Tribunale.
3) Sulle ulteriori statuizioni
Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 230/2021, che ha introdotto l'assegno unico e universale per i figli a carico, tale misura di sostegno al reddito “spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali
a chi esercita la responsabilità genitoriale”, salvo quanto previsto dall'art. 6, commi 4 e 5 (che prevede le ipotesi di affidamento esclusivo, di affidamento familiare ai sensi della legge 184/1983, e di assegno erogato a favore dei figli maggiorenni a carico di cui all'art. 2 del decreto 230 citato, ipotesi tutte non ricorrenti nel caso di specie): discendendo la ripartizione dell'assegno unico in ipotesi di affidamento condiviso dei figli minori, direttamente dalla legge, il Giudice non ha il potere di determinare una diversa regola, salva la possibilità per le parti di accordarsi affinché, in deroga alla previsione legislativa, uno solo dei due ne possa godere in via integrale.
Questo Tribunale, pertanto, prende atto dell'esistenza di un sostanziale accordo sulla percezione in via integrale dell'assegno unico per i figli da parte della ricorrente, alla luce di quanto affermato dalla ricorrente stessa circa il fatto di percepire già in busta paga tale emolumento in via esclusiva.
4) Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di valore indeterminabile di bassa complessità, e con esclusione della fase istruttoria/di trattazione, di fatto non celebrata, spese che dovranno essere rimborsate dal resistente alla ricorrente, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, e, per essa, all'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone l'affidamento condiviso dei minori e Persona_3 Persona_4
ad entrambi i genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni del padre libere, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, e, comunque, almeno a week end alternati;
durante il periodo estivo, i minori trascorreranno due settimane anche non continuative con ciascun genitore, in periodo da concordare dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo 24-30 dicembre e quello
31 dicembre- 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo dal termine della scuola al giorno di Pasqua e quello dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
ad anni alterni ogni altra festività;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
e con il versamento di un assegno dell'importo di € 400,00 mensili Per_1 Per_2
per ciascuno (ossia di € 800,00 mensili complessivi) - con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo - da corrispondere ogni mese nelle mani di
[...]
ntro il giorno 5, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale, Parte_1 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo
Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) Prende atto dell'accordo sinora esistente fra i coniugi circa la percezione dell'assegno unico per i figli in via integrale da parte della madre;
6) Condanna il resistente, a rimborsare alla ricorrente, CP_1 [...]
e, per essa, allo Stato, le spese di lite del presente giudizio, che liquida Parte_1 in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 137,00 per esborsi. Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 7.11.2024.
La Presidente estensora
Claudia Gheri