Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 947/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza cartolare del 22 maggio 2025, a seguito dello scambio di memorie scritte, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
947/2018 r.g.a.c., vertente
TRA
c.f.: ), in persona del suo legale rapp.te p.t., rappre- Parte_1 P.IVA_1 sentata e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dall' Avv. Emiddio
Iervolino, unitamente alla quale elettivamente domicilia in San Giuseppe Vesuviano
(NA), P.zza Margherita n. 22;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e dife- Controparte_1 C.F._1 so, giusta procura generale alle liti, dall'Avv. Luigi Montano, unitamente al quale elet- tivamente domicilia in Acerra, via Battisti n.26;
- APPELLATO –
NONCHE'
, CP_2
- APPELLATO-CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Nola n. 178/2018 in materia di danni da circolazione stradale, pubblicata in data 15 dicembre 2017.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese dalle parti all'odierna udienza.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di Controparte_1
ciclista, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Nola, la Parte_1
nonché , al fine di sentirli condannare al risarcimento delle lesioni perso- CP_2
nali subite a causa del sinistro verificatosi in data 09.12.2014, alle ore 21.30, allorquan-
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1.1 Resisteva alla domanda Parte_1
1.2 Rimaneva contumace . CP_2
1.3 Con sentenza n. 172/18 il Giudice di Pace di Nola accoglieva la domanda dichiaran- do quale unico responsabile del sinistro il conducente del veicolo 50 cc tg. X6VVWN, con condanna della Pt_1
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello la deducendo la Pt_1 nullità della sentenza poiché resa prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
censurando, inoltre, la pronuncia di prime cure per avere fondato la propria decisione sull'omessa/errata valutazione delle prove e della relazione del CTU, nonché l'errata li- quidazione del danno morale e personalizzazione del danno biologico. Ha, quindi, insi- stito per la riforma della sentenza impugnata, con condanna al doppio grado di giudizio.
3. Si è costituita in giudizio il quale ha insistito per il rigetto, Controparte_1
con conferma integrale della sentenza di primo grado e conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni sino alla odierna udienza giun- gendo alla decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Motivi della decisione
1.Deve essere, in via preliminare, dichiarata la contumacia di non costi- CP_2
tuito in giudizio a dispetto della ritualità della notifica perfezionatasi 27.2.2018.
2. Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la proponibilità della domanda ri- sarcitoria promossa da ai sensi del combinato disposto di cui Controparte_1
agli artt. 145 e 148 d. lgs. 209/05.
Nella specie, il ha dimostrato di aver spedito, prima dell'introduzione del giu- CP_1
dizio e nel rispetto dello spatium deliberandi previsto dalla legge, alla compagnia Pt_2
la richiesta di risarcimento del danno, regolarmente ricevuta in data 15 gennaio
[...]
2015, contenente tutti i requisiti richiesti dalla norma di legge: indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, la posizione lavorativa dello stesso, le lesioni riportate (certificato di pronto soccorso, modello CAI) e la dichiarazione di non aver diritto ad alcuna presta- zione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
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Tanto deve ritenersi sufficiente ai fini della proponibilità della domanda, in quanto a tali fini, è sufficiente che essa abbia raggiunto il suo scopo, che è appunto quello di porre la società assicuratrice in grado di formulare un'offerta congrua e motivata in tempo per evitare l'avvio del contenzioso in sede giudiziaria.
Dunque, la documentazione prodotta in atti dall'attore comprova inconfutabilmente che la convenuta compagnia fosse venuta a conoscenza della richiesta di risarcimento, nel pieno rispetto dei 60 giorni richiesti prima dell'attivazione del giudizio, e pertanto, si trovasse nelle condizioni di poter formulare la propria offerta.
Peraltro la compagnia aveva l'onere di richiedere, in caso di incompletezza della richie- sta, l'integrazione della stessa (art 148 co V cod ass.), cosa che non ha dimostrato di aver fatto, sul punto, infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32919/2022, ha sta- bilito che: “…la richiesta stragiudiziale incompleta non rende improponibile la doman- da giudiziale, se l'assicuratore della r.c.a. non ne chieda l'integrazione…se l'assicura- tore non chiede l'integrazione dei documenti, i termini per l'offerta continuano a corre- re e, con essi, il termine dilatorio della proponibilità della domanda.”.
2. Nel merito l'appello è fondato.
2.1. Per il principio della ragione più liquida va esaminato il terzo motivo di appello re- lativo alla valutazione del materiale probatorio in atti.
L'appellante lamenta, da parte del giudice di prime cure, l'erronea valutazione degli elementi probatori a seguito del quale ha condannato la stessa, in solido col responsabile civile, al risarcimento dei danni subiti per il sinistro oggetto di causa.
Alla luce della rivalutazione del materiale probatorio, giova, evidenziare che le incon- gruenze denunciate sono fondate.
Ebbene, la dichiarazione resa dall'unico teste di parte attrice, risulta ini- Tes_1
donea a provare i fatti posti a fondamento della domanda. Il teste, infatti, dichiarava:
“Ricordo era verso i primi giorni di febbraio del 2014…”, indicando, quindi, un mese diverso da quello indicato dalla documentazione depositata da parte attorea (nella specie referto di ps, modello cai e lettera messa in mora).
Invero, dal referto di pronto soccorso, dal modello CAI, dalla lettera di messa in mora risulta che il sinistro sia avvenuto, invece, in data 9.12.2014.
A tanto aggiungasi, che tale circostanza è stata confermata dall'appellato in comparsa di costituzione, nella quale deduce di essere incorso in un mero errore materiale nell'indicare la data del sinistro, sebbene lo si voglia ritenere tale i fatti dedotti in cita- zione non possono ritenersi provati poiché, come suddetto, non trovano conferma con la
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prova testimoniale.
Pertanto, rilevato che l'attore, in primo grado, non ha fornito – come era suo onere- ri- gorosa prova (art. 2967 co. 1 c.c.) della dinamica del sinistro e della riconducibilità delle lesioni riportate al detto sinistro, difettando agli atti elementi che possano assurgere a dignità di prova a sostegno di quanto dall'attore – odierno appellato- rappresentato;
de- riva da ciò che la domanda di risarcimento dei danni spiegata da in primo CP_1
grado- non poteva essere accolta.
Conclusivamente l'appello deve essere accolto, con riforma integrale della sentenza im- pugnata.
3. L'accoglimento dell'appello impone ai sensi dell'art. 336 c.p.c. una nuova regola- mentazione delle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi del giudizio.
Le stesse seguono la soccombenza della parte appellata (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannata a pagare quelle sostenute dall'appellante nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, nella versio- ne ratione temporis vigente, per lo scaglione di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 (così individuato in base al valore della domanda), esclusa la non esple- tata fase istruttoria, per il procedimento innanzi al Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di nonché Pt_1 Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 178/2018, così provvede: CP_3
a) Dichiara la contumacia di CP_2
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata;
c) condanna , a pagare le spese del giudizio, liquidate quanto al Controparte_1
primo grado in euro 1.990,00 (di cui euro 405,00 per la fase di studio, euro 335,00 per la fase introduttiva, euro 540 per la fase istruttoria ed euro 710,00 per quella decisiona- le) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, in euro 355,50 per esbor- si ed euro 3.397,00 (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase in- troduttiva ed euro 1.701,00 per quella decisionale) per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
Nola, 22.05.2025
Il Giudice
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dott. Andrea Francesco Fabbri
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