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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 31/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 222/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
SEZIONE UNICA Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 222/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso C.F._2
congiunto, dall'Avv. Milena Mura, presso il cui studio in Sassari, Via Cagliari n. 18, sono entrambi elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.3.2025 per e l'Avv. Milena Mura ha concluso chiedendo che il Parte_1 Parte_2
Giudice Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, concedendosi fin da ora reciproca autorizzazione/consenso al rilascio del passaporto e/o documenti validi per l'espatrio, nonché a fissare la propria residenza anche all'estero. 2 / 4
b) I Sigg. e nulla hanno da pretendere reciprocamente a titolo di assegno di Pt_2 Pt_1
mantenimento del coniuge, stante la reciproca indipendenza economica.
c) ordinare ai competenti Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Siena di procedere alle conseguenti annotazioni e trascrizioni di legge.
Pubblico Ministero: visto in data 5.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.2.2025, e esponevano che Parte_1 Parte_2
avevano contratto matrimonio in data 30.12.2013 in Senegal, che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena con Sentenza n.
406/2024 del 24.5.2024 aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate indicate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.3.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
La procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno congiuntamente richiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Venendo in considerazione un matrimonio tra due stranieri extracomunitari, di nazionalità senegalese, celebrato all'estero, in Senegal, si deve preliminarmente valutare la sussistenza della giurisdizione italiana e la legge applicabile.
Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione l'art. 3
Regolamento CE 27 novembre 2003 n. 2201, il quale, secondo quanto evidenziato dalla Corte giustizia UE, sez. III, 29 novembre 2007, n. 68, si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri.
In questo senso, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto Giudice nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) Reg.
CE 2201/2003 citato, posto che entrambe le parti risiedono in Italia, la a Genova ed il Pt_2 Pt_1
a Monticiano (SI). Del resto, anche il procedimento di separazione consensuale si è svolto dinanzi all'autorità giudiziaria italiana. 3 / 4
Quanto poi alla legge applicabile, trova applicazione l'art. 8 lett. a) Regolamento CE 20 dicembre
2010 n. 1259 (cd. regolamento Roma III); tale norma prevede che “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello
Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale…”.
In questo senso, per le stesse ragioni indicate supra, risulta applicabile la legge italiana, così come è risultata applicabile alla separazione consensuale.
D'altro canto, ai fini della presente pronuncia, irrilevante è il fatto che il matrimonio non sia stato trascritto nei registri italiani dello stato civile (cfr. Cassazione civile, sez. unite, 28 ottobre 1985,
n. 5292); in effetti, l'unica conseguenza è l'impossibilità di disporre d'ufficio l'annotazione della presente pronuncia negli atti di Stato Civile, per come richiesto dalle parti al punto c) delle conclusioni, giacché manca, appunto, la prova dell'esistenza dell'atto sui cui effettuare gli incombenti di cui agli artt. 69 e 102 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396.
Ciò detto e passando al merito della controversia, dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla Sentenza n. 406/2024 del 24.5.2024 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi e non contrastanti con alcun principio di ordine pubblico familiare.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: , celebrato in data 30.12.2013 in Senegal, alle Parte_2 C.F._2
condizioni concordate, con esclusione del punto c); spese compensate.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 26 marzo 2025 4 / 4
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
SEZIONE UNICA Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 222/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso C.F._2
congiunto, dall'Avv. Milena Mura, presso il cui studio in Sassari, Via Cagliari n. 18, sono entrambi elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.3.2025 per e l'Avv. Milena Mura ha concluso chiedendo che il Parte_1 Parte_2
Giudice Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, concedendosi fin da ora reciproca autorizzazione/consenso al rilascio del passaporto e/o documenti validi per l'espatrio, nonché a fissare la propria residenza anche all'estero. 2 / 4
b) I Sigg. e nulla hanno da pretendere reciprocamente a titolo di assegno di Pt_2 Pt_1
mantenimento del coniuge, stante la reciproca indipendenza economica.
c) ordinare ai competenti Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Siena di procedere alle conseguenti annotazioni e trascrizioni di legge.
Pubblico Ministero: visto in data 5.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.2.2025, e esponevano che Parte_1 Parte_2
avevano contratto matrimonio in data 30.12.2013 in Senegal, che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena con Sentenza n.
406/2024 del 24.5.2024 aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate indicate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.3.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
La procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno congiuntamente richiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Venendo in considerazione un matrimonio tra due stranieri extracomunitari, di nazionalità senegalese, celebrato all'estero, in Senegal, si deve preliminarmente valutare la sussistenza della giurisdizione italiana e la legge applicabile.
Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione l'art. 3
Regolamento CE 27 novembre 2003 n. 2201, il quale, secondo quanto evidenziato dalla Corte giustizia UE, sez. III, 29 novembre 2007, n. 68, si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri.
In questo senso, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto Giudice nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) Reg.
CE 2201/2003 citato, posto che entrambe le parti risiedono in Italia, la a Genova ed il Pt_2 Pt_1
a Monticiano (SI). Del resto, anche il procedimento di separazione consensuale si è svolto dinanzi all'autorità giudiziaria italiana. 3 / 4
Quanto poi alla legge applicabile, trova applicazione l'art. 8 lett. a) Regolamento CE 20 dicembre
2010 n. 1259 (cd. regolamento Roma III); tale norma prevede che “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello
Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale…”.
In questo senso, per le stesse ragioni indicate supra, risulta applicabile la legge italiana, così come è risultata applicabile alla separazione consensuale.
D'altro canto, ai fini della presente pronuncia, irrilevante è il fatto che il matrimonio non sia stato trascritto nei registri italiani dello stato civile (cfr. Cassazione civile, sez. unite, 28 ottobre 1985,
n. 5292); in effetti, l'unica conseguenza è l'impossibilità di disporre d'ufficio l'annotazione della presente pronuncia negli atti di Stato Civile, per come richiesto dalle parti al punto c) delle conclusioni, giacché manca, appunto, la prova dell'esistenza dell'atto sui cui effettuare gli incombenti di cui agli artt. 69 e 102 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396.
Ciò detto e passando al merito della controversia, dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla Sentenza n. 406/2024 del 24.5.2024 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi e non contrastanti con alcun principio di ordine pubblico familiare.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: , celebrato in data 30.12.2013 in Senegal, alle Parte_2 C.F._2
condizioni concordate, con esclusione del punto c); spese compensate.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 26 marzo 2025 4 / 4
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao