Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6117 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sveva Dalmasso, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...]_2 C.F._2
il 28/11/1965, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carmen Deiana, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 14/09/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14/09/2019 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Pt_1 Parte_2
di Cagliari, anno 2019, numero 146, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cagliari.
2. Qualora alla data della pronuncia della sentenza di divorzio non si fosse perfezionata la vendita o la locazione a terzi dell'immobile costituente la casa coniugale:
a) la IGnora autorizza il IG. a continuare a vivere nella casa Pt_1 Pt_2 coniugale, con tutti i beni che la arredano, fintanto che non venga perfezionata la relativa vendita e, comunque, non oltre il mese di settembre 2026.
Pag. 2 di 5 b) Il IG. per tutto il periodo in cui vivrà nella casa coniugale, si obbliga Pt_2
a mantenere l'abitazione in buone condizioni, a non deteriorarla, a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e a consentire l'accesso alla stessa almeno due volte al mese, preferibilmente di domenica, ogni quindici giorni, per far visionare l'immobile ad eventuali futuri acquirenti/conduttori.
Quanto precede, salvo diverso accordo fra le parti e salvo eventuale incarico ad una agenzia immobiliare scelta di comune accordo fra le parti.
c) Il IG. fintanto che vivrà nella casa coniugale e la stessa non verrà Pt_2 venduta, verserà in via esclusiva l'intero importo mensile della rata di mutuo ventennale n. 93405879 contratto con il Banco di Sardegna S.p.A. per l'acquisto della casa coniugale, così come già sta facendo dal mese di gennaio
2024, essendosi la già trasferita in altra abitazione detenuta in Pt_1 locazione.
d) Lo stesso IG. si obbliga a continuare a versare alla IG.ra Pt_2 Pt_1
l'importo mensile di €. 200,00, con le modalità che le parti hanno già stabilito in separata scrittura privata, pari alla metà della rata del finanziamento contratto dalla IG.ra tramite cessione del quinto dello stipendio, fino ad Pt_1 estinzione del relativo finanziamento.
e) Il IG. si obbliga a pagare la TARI e tutte le utenze e tasse relative Pt_2 all'immobile.
f) Il IG. qualora non sia già estinto il relativo debito, si obbliga a Pt_2 restituire alla l'importo di € 6.000,00 o quello residuo alla data della Pt_1 pronuncia di divorzio, che costituisce un conguaglio stabilito tra le parti in riferimento al denaro utilizzato in costanza di matrimonio e proveniente da entrambe le parti, secondo le modalità stabilite in sede di separazione.
g) I coniugi, dal mese di gennaio 2025 si impegnano a mettere in vendita, ad un prezzo non inferiore ad €. 250.000,00, la casa coniugale, costituita da fabbricato in Comune di Elmas, sito in Piazza Salvatore Cambosu n. 12 e più precisamente da un appartamento ad uso civile abitazione posto al piano primo, composto da 7 vani, confinante con la Piazza Cambosu, con il vano scale, e con proprietà da un posto auto sito al piano terra della Per_1 consistenza catastale di metri quadrati 18, confinante con lo spazio di manovra, con proprietà e con proprietà da porzione di lastrico Pt_3 Per_2 solare di copertura del detto fabbricato posto al secondo piano, della consistenza catastale di metri quadrati 125, confinante con la piazza Cambosu, con il vano scale e con proprietà censiti al catasto fabbricati del Per_2
Comune di Elmas al foglio 5, particella 2880, sub. 32 , categoria A2 , classe 1, consistenza 7 vani superficie catastale totale 133 mq., rendita Euro 379,60
l'appartamento; sub. 17, categoria C6, classe 1, consistenza 18 mq., superficie catastale totale 19 mq., rendita Euro 25,10 il posto auto;
sub. 33, lastrico solare, consistenza catastale 125 mq. il lastrico solare.
Pag. 3 di 5 h) I coniugi dichiarano che la vendita a terze persone della casa coniugale, di cui al capo precedente, è stata concordata in quanto indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale.
i) Il IG. una volta perfezionato il preliminare di vendita della casa Pt_2 coniugale, qualora quest'ultimo contratto fosse necessario, si obbliga, entro 60 giorni dalla sua sottoscrizione a liberare l'immobile.
In tale evenienza, la IG.ra , a propria volta, si impegna a liberare la Pt_1 casa coniugale dai suoi beni, oggetti e arredi, con esclusione di quelli che espressamente, su accordo delle parti, formeranno oggetto di cessione in favore dell'acquirente.
j) L'importo ricavato dalla vendita della casa coniugale verrà utilizzato per estinguere il mutuo di cui ai precedenti capi, per restituire alla IG.ra €. Pt_1
6.000,00 o l'importo residuo alla data della vendita, che costituisce un conguaglio stabilito tra le parti in riferimento al denaro utilizzato in costanza di matrimonio e proveniente da entrambe le parti, e per estinguere il finanziamento da lei contratto in data 07.01.2021, tramite cessione del quinto dello stipendio, di cui al capo 5) del ricorso, salvo diverso accordo tra le parti con riferimento alle modalità di estinzione.
L'eventuale somma residua sarà divisa in parti uguali fra i coniugi.
k) Qualora entro il mese di settembre 2025 non si dovesse perfezionare la vendita della casa coniugale al prezzo di € 250.000,00, le parti dal mese di ottobre
2025 al mese di dicembre 2027 si obbligano a mettere in vendita l'immobile ad una somma pari ad € 235.000,00.
Se la vendita non dovesse perfezionarsi a quest'ultimo prezzo, dal mese di gennaio 2028 le parti si impegnano a concedere in locazione la casa coniugale a terzi, dividendosi in parti uguali il canone di locazione mensile, che non dovrà essere inferiore ad € 1.000,00 mensili, fermo restando che la casa dovrà essere liberata da tutti i beni presenti e già divisi fra le parti.
Il tutto, nel rispetto della volontà della IG.ra che potrà decidere di Pt_1 lasciare nella casa coniugale come da elenco separato.
l) In tale ultima evenienza, ciascun coniuge si impegna a pagare il 50% della rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, mentre il IG. continuerà a versare mensilmente alla IG.ra l'importo di €. Pt_2 Pt_1
200,00, pari alla metà della rata del finanziamento contratto in data
07.01.2021, tramite cessione del quinto dello stipendio, di cui al capo 5) del ricorso, fino alla estinzione del relativo finanziamento, salvo diverso accordo fra le parti in merito alla modalità del versamento di detto importo e a restituire alla € 6.000,00 o l'importo a tale data residuo secondo le Pt_1 modalità di cui alle condizioni di separazione.
m) Qualora non si dovesse perfezionare né la vendita della casa coniugale né la locazione della stessa, il IG. continuerà a vivere nella casa Parte_2
Pag. 4 di 5 coniugale in attesa del perfezionamento della vendita o della eventuale locazione, continuando a pagare quanto concordato ai capi che precedono, salvo diverso accordo fra i coniugi.
Trascorso il termine del 28.12.2028 senza che si sia perfezionata la vendita della casa coniugale, i coniugi saranno liberi di concordare nuove modalità di utilizzo o destinazione della casa coniugale.
n) Nel conto cointestato ad entrambi i coniugi rimangono in deposito €. 4.000,00
e, in caso di vendita della casa coniugale, vi saranno versati l'eventuale caparra confirmatoria e, in caso di contratto di locazione, anche l'importo relativo al deposito cauzionale.
o) Tutti gli importi di cui al precedente capo saranno divisi al 50% tra i coniugi contestualmente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o, in difetto di vendita, entro il 31 dicembre 2028, salvo diverso accordo tra i coniugi.
p) I coniugi si obbligano a pagare tempestivamente e, comunque, senza ritardo nel termine previsto al punto g) per mettere in vendita la casa coniugale, al
50%, gli oneri relativi al perfezionamento della pratica di individuazione del parcheggio, pertinenza dell'abitazione coniugale, pari ad €. 600,00 nonché i costi per la realizzazione di un parapetto nella terrazza della casa coniugale pari a circa €. 3.000,00, salvo un prezzo maggiore o minore che dovesse essere stimato.
q) I coniugi, contestualmente alla sottoscrizione del ricorso congiunto per separazione e divorzio, sottoscriveranno una scrittura privata in duplice copia, in cui si daranno atto di null'altro aver a che pretendere reciprocamente, oltre le condizioni previste nel ricorso e nella predetta scrittura privata e di obbligarsi a mantenere un rapporto di rispetto reciproco, evitando di porre in essere qualsiasi azione che possa recare pregiudizio ingiustificato all'altro.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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