Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/04/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 10/04/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Margherita Urso, viene chiamata la causa R.G. n. 303 dell'anno 2025 promossa da
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
Sono presenti l'avv. Guarino per parte opponente e l'avv. Antonino Lanza in sostituzione dell'avv. Martorana per parte opposta.
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi. L'avv. Guarino insiste nell'istanza di liquidazione
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti. il Giudice
Maria Margherita Urso Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr. Maria Margherita
Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa M. Margherita Urso in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 303 del R.A.G.C. relativo all'anno 2025, posta in decisione all'udienza cartolare del 10 aprile 2025, e vertente
TRA nato a [...] il [...] e residente in [...](Pa), Parte_1
Via G. Da Verrazzano n. 3 – Cod. Fisc.: , C.F._1
elettivamente domiciliato in Misilmeri (Pa), Contrada Piano Bona n. 10, presso lo studio dell'Avv. Maria Irene Eliana Guarino, giusta procura in atti,
- opponente -
E
nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Misilmeri (Pa), Via L 20 n. 91 –, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Francesco Martorana sito in IC (Pa), Cortile Cosentino
n. 22, che la rappresenta e difende giusto mandato in atti,
- opposta -
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avente oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c.,
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile, improcedibile ed irrituale l'opposizione proposta da avverso il preavviso di rilascio, per tutte le argomentazioni Parte_1
esposte in parte motiva;
- condanna il sig. al pagamento, in favore della Sig.ra Parte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi € Controparte_1
2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente controversia dal momento che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. - a differenza dell'art. 132 cod. proc. civ., che al punto 4) richiede "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" - dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione".
Fatta questa breve premessa, si osserva che, il sig. con Parte_1
ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c., depositato in data 11.02.2025, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 13 febbraio 2025, introduceva giudizio di opposizione agli atti esecutivi chiedendo la sospensione del titolo esecutivo per la sussistenza di gravi motivi di salute.
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Con decreto reso in data 12.02.2025, questo Tribunale fissava l'udienza del
20.02.2025 ed assegnava all'opponente termine perentorio del 17.02.2025, per notificare il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza a parte opposta.
Con memoria di costituzione e risposta, la signora Controparte_1
contestava in toto l'azione intrapresa ex adverso in quanto inammissibile in fatto e diritto.
All'udienza del 20.02.2025, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione e fissava l'udienza del 10.04.2025, per la decisone e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Premesso quanto sopra, passando alla trattazione del giudizio – nel merito – deve ritenersi che l'opposizione non può essere accolta.
Con l'unico motivo di opposizione, il sig. formulava istanza Parte_1
di sospensione del titolo esecutivo per gravi motivi di salute.
Il sig. evidenziava il complesso quadro clinico che lo riguardava e che, Pt_1
in passato, fosse stato più volte ricoverato presso nosocomi per diversi periodi anche all'estero. Precisava, inoltre, che l'immobile di IC (Pa),
Via Giovanni Da Verrazzano n. 3, costituisse l'unica soluzione abitativa per sé
e per la moglie, in ragione delle condizioni di salute ed Parte_2
economiche.
Per tali motivi, concludeva chiedendo al Tribunale adito “in via preliminare, prendere atto dei gravi motivi di salute del signor e, quindi, sospendere Parte_1
l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida di sfratto notificata 9.11.2024 per le
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motivazioni espresse in narrativa;
Dichiarare nullo e/o comunque privo di efficacia il precetto di rilascio notificato 7.12.2024 e, conseguentemente, l'avviso di rilascio dell'immobile notificato 27.01.2025. In ogni caso, sospendere l'esecuzione promossa dalla signora in danno del signor ”. Controparte_1 Parte_1
L'opposta, costituendosi nel presente giudizio, ha contestato l'avversa opposizione proposta, rilevando l'intempestività della proposizione del ricorso formulato dal per il decorso dei termini processuali Parte_1
poiché il titolo esecutivo era stato notificato in data 09.11.2024 e l'atto di precetto era stato notificato in data 07.12.2024 pertanto l'opposizione era stata spiegata fuori dai termini previsti dall'art. 617 comma secondo c.p.c.-
L'opposta eccepiva, comunque, l'inammissibilità dell'opposizione proposta atteso che il Sig. aveva chiesto la sospensione del titolo esecutivo Pt_1
rappresentato dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Termini Imerese nella persona del Giudice Dr.ssa M. Cusenza, eccependo motivi che non potevano essere fatti valere in sede di opposizione agli atti esecutivi.
In ogni caso, evidenziava la mancanza dei presupposti per sospendere l'efficacia esecutivo del titolo esecutivo.
Premesso quanto sopra, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
Il Sig. ha proposto un'opposizione, dallo stesso qualificata in termini Pt_1
di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso il preavviso di rilascio di un immobile sito in IC (Pa), Via G. Da
Verrazzano n. 3, a lui notificato ai sensi dell'art. 608 c.p.c., sulla base di titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di convalida di sfratto emessa dal Tribunale
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di Termini Imerese in data 31.10.2024, all'esito di procedimento di sfratto per morosità.
Il titolo esecutivo veniva notificato in data 09 novembre 2024 e l'atto di precetto veniva notificato in data 07 dicembre 2024.
Con la presente opposizione, pertanto, il chiedeva la sospensione Pt_1
dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida di sfratto, rappresentando i gravi motivi di salute, come documentati dalla certificazione medica in atti.
Inquadramento normativo:
In via preliminare occorre evidenziare che l'opposizione agli atti esecutivi si introduce con modalità diverse a seconda che abbia per oggetto le irregolarità del titolo esecutivo e del precetto (comma 1 dell'art. 617 c.p.c.) o le irregolarità, invalidità e inopportunità degli altri atti esecutivi (comma 2 dell'art. 617 c.p.c.)
• Le irregolarità del titolo esecutivo e del precetto sono rilevabili mediante opposizione da promuovere con atto di citazione, entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto.
• Le irregolarità degli altri atti dell'esecuzione e quelle della notificazione del titolo esecutivo o del precetto sono rilevabili mediante ricorso al
Giudice dell'Esecuzione, anch'esse entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono dal primo atto di esecuzione, se riguardano la notificazione del titolo esecutivo o del precetto, o dal giorno in cui è stato compiuto il diverso atto esecutivo che si intende opporre.
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Ai sensi dell'art. 617 c.p.c. 2 comma: “Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
La giurisprudenza al riguardo sottolinea che la S.C. “In tema di opposizione agli atti esecutivi, colui il quale propone tale opposizione oltre il termine di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. dall'ultimo atto del procedimento, invocando la nullità degli atti in virtù del vizio derivato dall'omessa notifica di un atto presupposto (nella specie, l'ordinanza dispositiva della vendita immobiliare emessa fuori udienza), è tenuto ad allegare e dimostrare quando, di fatto, ha avuto conoscenza di detto atto e di quelli conseguenti, in quanto l'opposizione deve ritenersi tempestiva solo se proposta nel termine di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto.”(cfr. Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 18723 del 27 luglio 2017).
Con l'opposizione agli atti esecutivi, come sopra esposto, si contesta la legittimità del modo con cui l'esercizio dell'azione esecutiva è avvenuto o è stato preannunciato, ponendosi quindi in discussione la regolarità formale del singolo atto.
Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto che non è stato possibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione, si presentano dinanzi al giudice dell'esecuzione. Anche in
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questo caso il termine perentorio per il deposito è di venti giorni, decorrenti dal primo atto di esecuzione (ovverosia dalla notifica del pignoramento), se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti esecutivi sono stati compiuti.
La perentorietà del termine di deposito dell'atto di opposizione implica che, se lo stesso decorre inutilmente non sarà più possibile far valere la contestazione e l'esecuzione forzata seguirà il proprio corso normalmente.
La proposizione dell'opposizione avviene in questo caso non con atto di citazione ma con ricorso, il quale deve essere depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione.
Da un'attenta disamina dei motivi di ricorso, appare evidente che non ricorrono i presupposti tutti contemplati normativa sopra citata.
Invero, l'opposizione proposta dal deve ritenersi inammissibile atteso Pt_1
che i motivi di opposizione esulano dall'oggetto proprio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Ed invero, l'ordinanza di convalida dell'intimazione di sfratto passata in giudicato acquista una portata ampia ricoprendo l'esistenza del contratto di locazione, del credito per il pagamento dei canoni, l'inesistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'uno o dell'altro che non siano stati dedotti nel corso del giudizio.
L'ordinanza di convalida emessa dal Tribunale di Termini Imerese non risulta essere stata impugnata dal che è rimasto contumace all'udienza fissata Pt_1
per la convalida.
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Sul punto, si osserva che ove a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il Giudice dell'Esecuzione – e dell'opposizione a quest'ultima – non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di questo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (cfr. Cass.
3619 del 2014; Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850, ove più ampi sviluppi e riferimenti;
Cass. 24 febbraio 2011, n. 4505; Cass. 4 agosto 2011, n. 16998;
Cass. 27 gennaio 2012, n. 1183; Cass. 24 luglio 2012, n. 12911).
Con riferimento alla fattispecie in esame, il pone a fondamento Pt_1
dell'opposizione i gravi motivi di salute che legittimerebbero la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e la nullità dell'atto di precetto.
Al riguardo, è sufficiente esaminare le domande formulate dall'opponente il quale così conclude: “in via preliminare, prendere atto dei gravi motivi di salute del signor e, quindi, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di Parte_1
convalida di sfratto notificata 9.11.2024 per le motivazione espresse in narrativa;
Dichiarare nullo e/o comunque privo di efficacia il precetto di rilascio notificato 7.12.2024
e, conseguentemente, l'avviso di rilascio dell'immobile notificato 27.01.2025.
In ogni caso, sospendere l'esecuzione promossa dalla signora in Controparte_1
danno del signor ” Parte_1
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Infatti, con la presente opposizione, il ha impugnato il preavviso di Pt_1
rilascio, non già per eccepire vizi propri del preavviso di rilascio, del titolo esecutivo o dell'atto di precetto, atti che sono stati tempestivamente e correttamente notificati all'opponente ma ha insistito per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e la declaratoria di nullità dell'atto di precetto, deducendo gravi motivi di salute.
È evidente, pertanto, che la presente opposizione deve essere dichiarata inammissibile, improcedibile ed irrituale, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la specifica normativa codicistica in materia di opposizione agli atti esecutivi, contemplata all'art. 617 c.p.c..
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, applicando i parametri minimi del DM n. 147/2022, nello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (complessità bassa), nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte, ad eccezione della fase istruttoria, atteso che non è stata svolta alcuna attività istruttoria (all'udienza di prima comparizione
è stato disposto un rinvio per la decisione).
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
Così deciso in Termini Imerese il 10.04.2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Maria Margherita
Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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