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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 623/2025
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
sezione terza civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento n. 623/2025 R.G. promosso da
c.f.: ), con sede in Nola alla Via Amilcare Boccio n. 27, Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore unico e l.r.p.t. Ing. rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Cristina Taurasi (C.F.: ) per delega in atti C.F._1
-ricorrente - contro
(C.F.: , con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Napoli al Vico dei Corrieri 27, in persona del procuratore speciale dott. , CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Di Stefano (C.F.: per delega in atti C.F._2
C.F.: , con sede legale in Roma alla Via Tomacelli Controparte_4 P.IVA_3
n. 107, in persona del procuratore speciale Avv. , rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Giuseppe Eramo (C.F.: ) per delega in atti C.F._3
-resistenti -
Oggetto: ricorso ex art. 373 c.p.c.
Il Collegio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.3.2025; esaminata l'istanza di sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
3334/2024 di questa Corte d'Appello, pubblicata il 24.7.2024, depositata da Parte_1
Pagina 1 limitatamente al capo concernente la condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate unitariamente a favore di e di Controparte_4 Controparte_2 nella qualità di procuratrice di “in complessivi € 8.991,00 per compensi, oltre iva, Parte_3 cpa e spese generali al 15% e quanto al grado di appello in complessivi € 10.313,00 per compensi ed € 777,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15%”, in pendenza del giudizio di cassazione;
premesso che il ricorso proposto è ammissibile, essendo stata documentata la pendenza del giudizio di cassazione attraverso il deposito di copia del ricorso ex art. 360 c.p.c. nonché della schermata del
“Portale Servizi Telematici. Info Ricorso”, dalla quale si evince la data del deposito del ricorso presso la Corte di Cassazione (21.10.2024) ed il numero ad esso assegnato (n. 21875/2024); considerato che, in base al tenore testuale dell'art. 373 c.p.c., per l'accoglimento dell'istanza di sospensione è sufficiente la sussistenza del “grave ed irreparabile danno” che possa derivare dall'esecuzione della sentenza impugnata, vale a dire il pericolo rappresentato dalla verificazione di un pregiudizio sproporzionato e insuscettibile di restitutio in integrum, nell'ipotesi in cui la sentenza venga cassata, atteso che la succitata norma non conferisce al giudice che ha emesso il provvedimento, impugnato in sede di legittimità, il potere di valutare il fumus boni iuris con riguardo all'accoglibilità del ricorso per cassazione;
rilevato che, a fondamento del ricorso, la ricorrente ha dedotto che, in mancanza di sospensione, sarebbe costretta a pagare, a titolo di spese processuali, la complessiva somma di euro 28.166,86, con conseguente danno grave ed irreparabile;
a tal fine, ha evidenziato: a) quanto alla gravità, che, se fosse costretta a pagare le spese, dovrebbe indicare tale voce tra i costi del conto economico, con gravi ripercussioni sul bilancio di esercizio 2015, che si chiuderebbe con perdite superiori rispetto a quelle dichiarate nel bilancio 2023 (- 142 euro), mentre nessun danno subirebbero, per effetto della sospensione, le società intimate, le quali possono recuperare quanto loro dovuto a titolo di spese legali con la messa in liquidazione della società; b) quanto all'irreparabilità, che, ove il ricorso per cassazione fosse accolto, essa istante non avrebbe alcuna garanzia di poter recuperare le somme pagate in virtù della provvisoria esecutività della sentenza di appello, atteso che il patrimonio di garantisce i soli portatori dei titoli obbligazionari;
CP_2
ritenuto che il pregiudizio rilevante ai fini della sospensiva non possa consistere nel subire i meri effetti della condanna pronunciata, poiché, così opinando, si finirebbe con il ritenerlo sempre sussistente, negando, in sostanza, la generale esecutorietà della sentenza di primo grado, essendo necessario che sulla parte esecutata si producano effetti dannosi ulteriori rispetto a quelli propri dell'esecuzione;
Pagina 2 ritenuto, altresì, che il danno sia grave quando sussiste un'eccezionale sproporzione tra il vantaggio che il creditore otterrebbe ponendo in esecuzione la sentenza ed il pregiudizio che patirebbe il debitore per effetto dell'esecuzione; ritenuto, pertanto, che quanto dedotto sub a) sia insufficiente a ritenere integrata la gravità del pregiudizio;
ritenuto, inoltre, che difetti l'irreparabilità del danno: invero, da un lato, nulla è stato allegato sotto questo profilo nei confronti di e, dall'altro, gli argomenti dedotti a Controparte_4
sostegno dell'irreparabilità del pregiudizio nei confronti di non sono condivisibili, atteso CP_2
che il patrimonio della società di gestione va tenuto distinto da quello separato costituito dal ricavato della riscossione dei crediti cartolarizzati;
ritenuto, pertanto, che non possa ritenersi sussistente il pericolo che possa derivare un “grave ed irreparabile danno”, insuscettibile di restitutio in integrum, dall'esecuzione della sentenza n.
3334/2024 di questa Corte;
atteso che nulla va disposto sulle spese, in quanto la liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. spetta esclusivamente alla Corte di Cassazione, nell'ambito del giudizio di legittimità al quale è funzionale la procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione (cfr. Cass. civ., ord. 24.10.2018, n. 26966)
PQM
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Napoli, 2 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Pagina 3
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
sezione terza civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento n. 623/2025 R.G. promosso da
c.f.: ), con sede in Nola alla Via Amilcare Boccio n. 27, Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore unico e l.r.p.t. Ing. rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Cristina Taurasi (C.F.: ) per delega in atti C.F._1
-ricorrente - contro
(C.F.: , con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Napoli al Vico dei Corrieri 27, in persona del procuratore speciale dott. , CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Di Stefano (C.F.: per delega in atti C.F._2
C.F.: , con sede legale in Roma alla Via Tomacelli Controparte_4 P.IVA_3
n. 107, in persona del procuratore speciale Avv. , rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Giuseppe Eramo (C.F.: ) per delega in atti C.F._3
-resistenti -
Oggetto: ricorso ex art. 373 c.p.c.
Il Collegio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.3.2025; esaminata l'istanza di sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
3334/2024 di questa Corte d'Appello, pubblicata il 24.7.2024, depositata da Parte_1
Pagina 1 limitatamente al capo concernente la condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate unitariamente a favore di e di Controparte_4 Controparte_2 nella qualità di procuratrice di “in complessivi € 8.991,00 per compensi, oltre iva, Parte_3 cpa e spese generali al 15% e quanto al grado di appello in complessivi € 10.313,00 per compensi ed € 777,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15%”, in pendenza del giudizio di cassazione;
premesso che il ricorso proposto è ammissibile, essendo stata documentata la pendenza del giudizio di cassazione attraverso il deposito di copia del ricorso ex art. 360 c.p.c. nonché della schermata del
“Portale Servizi Telematici. Info Ricorso”, dalla quale si evince la data del deposito del ricorso presso la Corte di Cassazione (21.10.2024) ed il numero ad esso assegnato (n. 21875/2024); considerato che, in base al tenore testuale dell'art. 373 c.p.c., per l'accoglimento dell'istanza di sospensione è sufficiente la sussistenza del “grave ed irreparabile danno” che possa derivare dall'esecuzione della sentenza impugnata, vale a dire il pericolo rappresentato dalla verificazione di un pregiudizio sproporzionato e insuscettibile di restitutio in integrum, nell'ipotesi in cui la sentenza venga cassata, atteso che la succitata norma non conferisce al giudice che ha emesso il provvedimento, impugnato in sede di legittimità, il potere di valutare il fumus boni iuris con riguardo all'accoglibilità del ricorso per cassazione;
rilevato che, a fondamento del ricorso, la ricorrente ha dedotto che, in mancanza di sospensione, sarebbe costretta a pagare, a titolo di spese processuali, la complessiva somma di euro 28.166,86, con conseguente danno grave ed irreparabile;
a tal fine, ha evidenziato: a) quanto alla gravità, che, se fosse costretta a pagare le spese, dovrebbe indicare tale voce tra i costi del conto economico, con gravi ripercussioni sul bilancio di esercizio 2015, che si chiuderebbe con perdite superiori rispetto a quelle dichiarate nel bilancio 2023 (- 142 euro), mentre nessun danno subirebbero, per effetto della sospensione, le società intimate, le quali possono recuperare quanto loro dovuto a titolo di spese legali con la messa in liquidazione della società; b) quanto all'irreparabilità, che, ove il ricorso per cassazione fosse accolto, essa istante non avrebbe alcuna garanzia di poter recuperare le somme pagate in virtù della provvisoria esecutività della sentenza di appello, atteso che il patrimonio di garantisce i soli portatori dei titoli obbligazionari;
CP_2
ritenuto che il pregiudizio rilevante ai fini della sospensiva non possa consistere nel subire i meri effetti della condanna pronunciata, poiché, così opinando, si finirebbe con il ritenerlo sempre sussistente, negando, in sostanza, la generale esecutorietà della sentenza di primo grado, essendo necessario che sulla parte esecutata si producano effetti dannosi ulteriori rispetto a quelli propri dell'esecuzione;
Pagina 2 ritenuto, altresì, che il danno sia grave quando sussiste un'eccezionale sproporzione tra il vantaggio che il creditore otterrebbe ponendo in esecuzione la sentenza ed il pregiudizio che patirebbe il debitore per effetto dell'esecuzione; ritenuto, pertanto, che quanto dedotto sub a) sia insufficiente a ritenere integrata la gravità del pregiudizio;
ritenuto, inoltre, che difetti l'irreparabilità del danno: invero, da un lato, nulla è stato allegato sotto questo profilo nei confronti di e, dall'altro, gli argomenti dedotti a Controparte_4
sostegno dell'irreparabilità del pregiudizio nei confronti di non sono condivisibili, atteso CP_2
che il patrimonio della società di gestione va tenuto distinto da quello separato costituito dal ricavato della riscossione dei crediti cartolarizzati;
ritenuto, pertanto, che non possa ritenersi sussistente il pericolo che possa derivare un “grave ed irreparabile danno”, insuscettibile di restitutio in integrum, dall'esecuzione della sentenza n.
3334/2024 di questa Corte;
atteso che nulla va disposto sulle spese, in quanto la liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. spetta esclusivamente alla Corte di Cassazione, nell'ambito del giudizio di legittimità al quale è funzionale la procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione (cfr. Cass. civ., ord. 24.10.2018, n. 26966)
PQM
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Napoli, 2 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Pagina 3