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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/50
TRIBUNALE ORDINARIO di VREA in composizione collegiale in persona dei seguenti Magistrati: dott. Alessandro SCIALABBA Presidente dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice visti gli atti del procedimento, concernente la domanda di “divorzio” introdotto con ricorso congiunto da e;
Parte_1 Parte_2 vista l'allegata documentazione;
evidenziato che con provvedimento del 25.3.2025 è stato ritenuto necessario “che le parti producano, oltre che copia dell'atto integrale di matrimonio, la sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato (in data antecedente l'introduzione del procedimento, trattandosi di presupposto per la proponibilità della domanda), costituente presupposto della domanda ai sensi dell'art. art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/1970 (non avendo alcun valore al riguardo l'accordo raggiunto dalle parti e riportato nel doc. 8);” vista l'integrazione trasmessa nell'interesse dei ricorrenti in data 9.4.2025 del seguente tenore letterale nella parte qui di interesse: “I procuratori delle parti rilevano che nel procedimento di separazione R.G. n.1172/2024, il Giudice adito, con provvedimento del 19.02.2025, ha rimesso la causa in decisione ed ad oggi non risulta la pubblicazione della sentenza di separazione dei coniugi.
Chiedono, pertanto, che venga concessa una proroga per il deposito della copia dell'atto integrale di matrimonio e della sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato, tenuto conto delle tempistiche per l'annotazione della sentenza presso il Comune di celebrazione del matrimonio e del termine breve per il passaggio in giudicato ed attestazione. considerato che, come già evidenziato nel proprio precedente provvedimento, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione in data antecedente l'introduzione del procedimento per la pronuncia di “divorzio”, costituisce presupposto per la proponibilità ed ammissibilità della relativa domanda ai sensi dell'art. art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970; la necessaria preesistenza del detto presupposto richiesto dalla legge rende inammissibile la domanda di divorzio oltre che non concedibile la proroga richiesta dai ricorrenti;
P.Q.M.
dichiara inammissibile la domanda di “divorzio” congiuntamente formulata dalle parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Ivrea, 10 aprile 2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE rel.
Alessandro Scialabba Rossella Mastropietro
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TRIBUNALE ORDINARIO di VREA in composizione collegiale in persona dei seguenti Magistrati: dott. Alessandro SCIALABBA Presidente dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice visti gli atti del procedimento, concernente la domanda di “divorzio” introdotto con ricorso congiunto da e;
Parte_1 Parte_2 vista l'allegata documentazione;
evidenziato che con provvedimento del 25.3.2025 è stato ritenuto necessario “che le parti producano, oltre che copia dell'atto integrale di matrimonio, la sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato (in data antecedente l'introduzione del procedimento, trattandosi di presupposto per la proponibilità della domanda), costituente presupposto della domanda ai sensi dell'art. art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/1970 (non avendo alcun valore al riguardo l'accordo raggiunto dalle parti e riportato nel doc. 8);” vista l'integrazione trasmessa nell'interesse dei ricorrenti in data 9.4.2025 del seguente tenore letterale nella parte qui di interesse: “I procuratori delle parti rilevano che nel procedimento di separazione R.G. n.1172/2024, il Giudice adito, con provvedimento del 19.02.2025, ha rimesso la causa in decisione ed ad oggi non risulta la pubblicazione della sentenza di separazione dei coniugi.
Chiedono, pertanto, che venga concessa una proroga per il deposito della copia dell'atto integrale di matrimonio e della sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato, tenuto conto delle tempistiche per l'annotazione della sentenza presso il Comune di celebrazione del matrimonio e del termine breve per il passaggio in giudicato ed attestazione. considerato che, come già evidenziato nel proprio precedente provvedimento, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione in data antecedente l'introduzione del procedimento per la pronuncia di “divorzio”, costituisce presupposto per la proponibilità ed ammissibilità della relativa domanda ai sensi dell'art. art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970; la necessaria preesistenza del detto presupposto richiesto dalla legge rende inammissibile la domanda di divorzio oltre che non concedibile la proroga richiesta dai ricorrenti;
P.Q.M.
dichiara inammissibile la domanda di “divorzio” congiuntamente formulata dalle parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Ivrea, 10 aprile 2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE rel.
Alessandro Scialabba Rossella Mastropietro
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