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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 6275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6275 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
resa all'esito dello svolgimento della udienza del 16.09.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. 20707/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Volpe, presso il Parte_1 C.F._1
cui studio legale elettivamente domicilia in Napoli alla via A.Scarlatti 8, come da procura versata in atti
-RICORRENTE-
E
in persona del Controparte_1
Rettore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con elezione di domicilio in Napoli alla via Diaz 11
-RESISTENTE-
E
Controparte_2
in persona del direttore generale, rappresentata e difesa
[...]
Contr dall'avv. Maria Teresa Nicoletti, presso il cui studio in Napoli, servizio Affari Legali , con sede via Marchese Campodisola n. 13 , elettivamente domicilia, come da procura versata in atti
-RESISTENTE- Oggetto: indennità di equiparazione ex art. 31 legge n. 761/1979, indennità di esclusività
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 1.10.2024 l'istante come in epigrafe indicato, - premesso di essere dipendente dell con inquadramento dal 15/03/1989 nel Controparte_2
profilo di collaboratore tecnico, in possesso di Diploma Universitario di Tecnico di Laboratorio
Medico, con abilitazione all'esercizio della professione di biologo junior, nonché laureato in
Tecniche di Laboratorio Biomedico ed in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche con le decorrenze indicate in ricorso - ha dedotto di prestare servizio sin dal 16.4.1983 in strutture assistenziali della Controparte_4
e che, in applicazione dell'art. 31 del DPR 20/12/79 n.761 ed in base alla tabella D
[...]
allegata al DM 09/11/1982 con decreto dell'AUP n. 2280 del 08/10/1998 veniva equiparato economicamente al Dirigente di 1° livello del S.S.N., ex IX livello ospedaliero con decorrenza
Parte 01/01/1995; che con successiva delibera 680 del 06/09/2007 la rideterminava nuovamente la perequazione economica ex art. 31 DPR cit. ritenendolo non più equiparabile al Dirigente di 1° livello del SSN bensì retrocedendolo nella categoria DS profilo di collaboratore professionale sanitario esperto . Esponeva che ritenendo illegittimo tale ultimo provvedimento aveva adito il
Tribunale di Napoli chiedendo accertarsi il suo diritto a percepire l'indennità ex art. 31 D.P.R.
761/79 con equiparazione al dirigente di 1° livello del SSN ex IX, nonché a percepire l'indennità di esclusività ex art. 43 CCNL dell'area dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del
SSN dell'8/6/2000 quadriennio 1998/2001 nella misura all'epoca prevista dal medesimo CCNL all'art. 5 del biennio economico 2000-2001; di aver chiesto la condanna dell' e CP_1
dell al pagamento della differenza di quanto spettante in virtù di tale perequazione CP_2
economica -dirigente di 1° livello- rispetto a quanto corrisposto in ragione dell'equiparazione deteriore (DS); che il giudizio citato era stato deciso con la sentenza n. 32248/2011 che ha dichiarato illegittima la sua equiparazione nella categoria DS, riconoscendo il suo diritto ad esser equiparato, ai fini della concessione dell'indennità ex art. 31 DPR 761/79, all'ex IX livello ospedaliero, nonché a percepire l'indennità di esclusività, con condanna dell' Parte_3
al pagamento delle differenze retributive maturate sino al 31/07/2009; che, stante
[...]
l'inerzia delle parti convenute circa la richiesta di adeguamento della propria retribuzione in conformità al decisum del Tribunale, aveva promosso un secondo giudizio per vedersi riconosciuto quanto stabilito nella anzidetta sentenza n. 32248/2011 con riferimento al successivo periodo dal
01/08/2009 al 31/12/2012, giudizio esitato nella pronuncia n. 8108/2016 di accertamento del diritto a ricevere l'indennità di equiparazione, comprensiva dell'indennità di esclusività, con condanna e dell al pagamento delle differenze retributive maturate;
di aver ottenuto Parte_3 CP_2 dall'intestato Tribunale, per la medesima questione e per i periodi dal 01/01/2013 al 06/03/2014 e dal 07/03/2014 al 07/05/2017 le rispettive pronunce nn. 586/2016 e n. 7639/2018, la prima confermativa delle precedenti, la seconda di rigetto del ricorso ma successivamente riformata con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1755/2022; infine, di essere stato costretto ad agire nuovamente azionando le medesime domande rispetto al periodo dal 01/06/2017 sino al
31/08/2022, ottenendo la sentenza n. 1857/2024 mediante cui il Tribunale di Napoli ha condannato l' e l' al pagamento delle differenze retributive maturate sulla scorta CP_1 Controparte_2 dell'accertamento del diritto di esso ricorrente all'indennità di equiparazione rapportata alla retribuzione del dirigente di 1° livello e del computo nell'indennità di equiparazione dell'indennità di esclusività, divenuta cosa giudicata.
Tanto premesso, richiamati, in particolare, il disposto dell'art. 31 DPR 761/79, la tabella D allegata al DM 9/11/1982 e l'art. 28 del CCNL comparto Università del 27/1/05; ribadito lo svolgimento , rimasto invariato rispetto ai pregressi periodi già oggetto di accertamento , e con carattere di esclusività, di mansioni e funzioni proprie del “biologo collaboratore”, inquadrabile nel profilo di
Dirigente di 1° livello del Ruolo Sanitario come inconfutabilmente dimostrato dai documenti, ordini di servizio ed attestati, allegati (doc. nn. 17, 18, 20, 21, 22), chiede con il presente giudizio l'accertamento del proprio diritto ad essere economicamente equiparato dal 1.09.2022 al 30.09.2024 al Dirigente Sanitario di 1° livello del S.S.N., percependo l'indennità ex art. 31 DPR 761/79 nella misura stabilita dal CCNL Sanità triennio 2019 – 2021 art. 61 sottoscritto il 23/01/2024 comprensiva dell'indennità di esclusività di cui all'art. 43 del CCNL Dirigenza Sanitaria del
08/06/2000 stabilita nella tabella di cui all'art. 64 del CCNL Dirigenza Sanità Triennio 2019 – 2021.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) sentire accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad essere equiparato ai fini della corresponsione dell'indennità di equiparazione ex art. 31 legge
761/1979, comprensiva dell'indennità di esclusività, a far tempo dal 01/09/2022 sino al 30/09/2024 al dirigente sanitario di 1° livello del SSN, o a quel diverso profilo che emergerà dalle risultanze processuali, previa disapplicazione di ogni eventuale contrario provvedimento delle
Amministrazioni resistenti;
B) per l'effetto condannare l' Controparte_2
e/o l' in solido tra loro o
[...] Controparte_2
separatamente, al pagamento di tutte le differenze retributive maturate a far tempo dal 01/09/2022 sino al 30/09/2024 pari ad Euro 68.398,89 o, in via subordinata, alla somma di Euro 10.285,50 o quella diversa somma che emergerà dalle risultanze processuali. Il tutto così come indicato negli analitici conteggi e specificato nel paragrafo E (sulle differenze retributive), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
C) Con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”
Nel resistere alla domanda, l' ha eccepito la Controparte_2
propria carenza di legittimazione passiva , formulando, in via subordinata, domanda in garanzia nei confronti dell' convenuta;
in via ancor più gradata, ha chiesto la Controparte_2
condanna solidale delle amministrazioni resistenti concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. In particolare, con riferimento al merito della causa, ha richiamato la pronuncia di Corte di Appello di Napoli n. 973/2025 resa inter partes, emessa a seguito di rinvio da Cassazione, mediante cui il giudice di appello ha ridotto la condanna di pagamento in solido delle Amministrazioni resistenti, non riconoscendo più al ricorrente il diritto a percepire l'indennità di esclusività e di retribuzione posizione minima unificata, riformando, quindi, quanto statuito dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 32248/2011. Ha concluso affnchè; “Voglia codesto Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, rigettare le avverse domande perché infondate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche in considerazione che ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.L. 90/2014, parte degli stessi è destinato all'erario ed al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e successive modificazioni.”
La convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, la Controparte_2
prescrizione, quanto meno parziale, delle pretese azionate dal ricorrente;
nel merito, sulla scorta di articolate argomentazioni, ha rilevato l'infondatezza della domanda, contestando anche i conteggi prodotti dal ricorrente che, in spregio delle intervenute pronunce ordinanza di Cassazione n.
5142/2024 e Corte di Appello di Napoli, n. 973/2025, continua a rivendicare l'indennità di esclusività ed altre voci non dovute. Tanto premesso, ha così concluso affinchè l'adito Giudice del
Lavoro: “a) dichiari il difetto di legittimazione passiva della resistente;
b) in via subordinata, dichiari l'intervenuta prescrizione parziale delle pretese avanzate dal ricorrente e, per la parte non prescritta, rigetti le stesse per le ragioni esposte nel presente atto;
c) in caso di rigetto dell'eccezione di prescrizione di cui alla conclusione sub lett. b), respinga integralmente le domande avanzate dal ricorrente per le ragioni esposte nel presente atto e in ragione dell'erroneità dei conteggi in virtù di quanto espresso supra;
in ogni caso, d) condanni il ricorrente al pagamento di spese, diritti e onorari.”
Istruita solo documentalmente, all'udienza del 15.4.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza. *** ***
Le eccezioni, formulate dalle resistenti, di difetto della rispettiva legittimazione passiva sono infondate.
Al riguardo, si osserva che, con la l. n. 479/1998 sono stati rafforzati i processi di collaborazione tra il sistema sanitario nazionale e le istituzioni universitarie. In tale ottica sono stati introdotti diversi modelli gestionali e funzionali integrati, tra regione e università, con l'istituzione di aziende dotate di autonoma personalità giuridica.
Il nuovo assetto organizzativo ed il coinvolgimento diretto delle aziende sanitarie, quali formali centri autonomi d'imputazione e non più, come in passato, mere strutture-organizzazioni pubbliche, correlate e inserite nell'ambito delle articolazioni operative delle università, determina una co- gestione dell'unico rapporto di lavoro.
La peculiarità di tale rapporto d'impiego, trattandosi di personale assunto dall' , ma CP_1 strutturato in aziende sanitarie organizzate secondo il SSN, determina l'esigenza di equipararne i profili professionali e i trattamenti economici a quelli corrispondenti al personale ospedaliero.
Ne consegue che, per la corresponsione della c.d. indennità di equiparazione, prevista dall'art.31 del
D.P.R. n.761/1979, sono obbligati entrambi gli enti convenuti.
Del resto, può ritenersi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (S.U. n.
8521/2012 e, in senso conforme, v. Cass. n.17928/2013; Cass. n. 5325/2014; Cass. n. 1078/2015;
Cass. n.9279/2016) che, in fattispecie analoghe, ha reiteratamente affermato la congiunta titolarità della legittimazione passiva in capo ad entrambi gli enti convenuti, università ed azienda ospedaliera.
Ciò alla stregua, appunto, del rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti "strutturati" in organismi distinti dall'università.
Riguardo l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dalla si Controparte_2
rileva che alcuna prescrizione, quinquennale, può essere maturata atteso che il ricorso è stato notificato in data 14.10.2024 (cfr. in atti ricevute di accettazione e consegna di notifica a mezzo pec) e che il periodo cui si riferiscono le pretese economiche è quello a partire dal 1.09.2022.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato, anche alla luce degli orientamenti già espressi da altri giudici di questa stessa sezione lavoro del Tribunale adito che, condivisi dal sottoscritto giudicante, qui di seguito li richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. ( cfr. in particolare Tribunale di Napoli Sez. Lav. sentenza n. 1857/2024 est. Bonfiglio che, pronunciata inter partes, è divenuta, tra l'altro, cosa giudicata, come da attestazione prodotta dalla parte ricorrente, all. 15 quater)
Va in primis evidenziato che il contenuto delle mansioni svolte dal ricorrente, così come descritte in ricorso in relazione al periodo oggetto di causa costituisce fatto pacifico stante l'assenza di contestazioni specifiche sul punto da parte degli enti resistenti.
Del pari sono circostanze incontestate – oltre che documentate – che il ricorrente: il 19/03/1998 ha ottenuto il Diploma Universitario di Tecnico di Laboratorio Medico;
in data 31/07/2002 è stato abilitato all'esercizio della professione di biologo Junior;
in data 29/12/2004 ha conseguito la laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico;
il 28/03/2008 ha conseguito la laurea specialistica in
Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche (cfr. all. nella prod ric).
Quanto alla vicenda lavorativa da cui trae origine la presente controversia, va detto che , in applicazione del citato art.31 del DPR 20/12/79 n.761, con decreto dell'AUP n. 2280 del 08/10/1998
(che richiama il precedente DP 253 del 1997) il ricorrente è stato equiparato economicamente al
Dirigente di 1° livello del S.S.N., ex IX livello ospedaliero con decorrenza dall'01/01/1995 .
Tuttavia con delibera 680 del 06/09/2007 AUP la perequazione economica ex art. 31 DPR 761/79 è stata rideterminata, ritenendo il ruolo del ricorrente non più equiparabile al Dirigente di 1° livello del S.S.N. (ex IX livello) ma piuttosto alla categoria DS profilo di collaboratore professionale sanitario esperto.
Tanto premesso al fine della presente decisione non può non tenersi nella dovuta considerazione il passaggio in giudicato della sentenza n. 8108/2018 emessa in primo grado dal tribunale del Lavoro di Napoli, avverso la quale hanno proposto due distinti ricorsi in appello l' Controparte_5
Contr
il primo definito con rigetto del motivo di gravame – sentenza non impugnata -
[...]
e il secondo definito con pronuncia di estinzione ( cfr sent. 12/2020 e sent. 3043/2021in atti).
Ne consegue che le statuizioni sulla vicenda che si sta esaminando, contenute nella sentenza n.
8108/2016 passata in cosa giudicata, sono oramai definitive e pertanto non possono più essere riesaminate. Ed infatti, sebbene la sentenza citata abbia esaminato un segmento temporale diverso, in quanto pregresso a quello che ne occupa, con essa sono state affermate delle regole di giudizio, per la regolamentazione del rapporto di lavoro in questione, che, in virtù dei principi che trovano applicazione in materia, producono effetti anche sulla presente decisione, a parità di condizioni fattuali e di diritto, che risultano immutate.
In particolare, deve rilevarsi che la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8108/2016 pubblicata il
9/1/2017 è intervenuta in un giudizio instaurato dal nei confronti della Pt_1 [...] e della relativa Azienda ospedaliera (poi divenute Controparte_6 Controparte_2
e relativa ) per rivendicare le
[...] Controparte_2
differenze retributive, a titolo di indennità di equiparazione ex art.31 del DPR 761/19793, sulla base delle medesime ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda il presente giudizio.
Ed infatti anche in quel giudizio – come è dato evincere dalla lettura della sentenza in atti - il sosteneva di aver svolto dal 1/1/1995 le mansioni di collaboratore biologo e di responsabile Pt_1
del servizio di immunopatologia parificabili a quelle di dirigente del ruolo sanitario di 1° livello comparto sanità; che con DAUP n.253 del 19/5/1997 l'Azienda ospedaliera gli aveva riconosciuto l'equiparazione al trattamento economico del dirigente del ruolo sanitario di 1° livello comparto sanità e che poi, illegittimamente, con delibera del commissario straordinario n.755 del 28/5/2004,
l' lo aveva equiparato, non più al dirigente sanitario di I livello ex IX, ma al collaboratore CP_2
professionale sanitario esperto categoria Ds del comparto sanità, corrispondendogli l'indennità di equiparazione sulla base di tale parametro.
Si è trattato, quindi, di un giudizio instaurato tra le stesse parti e fondato sulle medesime ragioni di fatto e di diritto che sono state dedotte nel presente giudizio, in cui ciò che cambia è solo il periodo oggetto delle rivendicazioni economiche, che in quel caso era dal 1/8/2009 al 31/12/2012, mentre nel presente giudizio è dal 01/09/2022 sino al 30/09/2024
Quindi, nella suddetta pronuncia passata in giudicato il Tribunale ha dichiarato il diritto del Pt_1
“ a ricevere l'indennità di equiparazione ex art. 31 del DPR 761/79 rapportata alla retribuzione del dirigente di 1° livello del ccnl Dirigenza sanitaria amministrativa” con la condanna in solido degli enti resistenti al pagamento delle relative differenze retributive.
Trova quindi applicazione il consolidato principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento ( Cass. sez.lav. 17/8/2018 n. 20765, nello stesso senso Cass. sez.6 ord. n. 37268 del 29/11/2021).
La Suprema Corte ha puntualmente affermato “…difatti, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica (v. Cass. n. 17223 del 2020; n. 8379 del 2009); l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non è impedita dall'autonomia dei periodi, soltanto però in riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie originante l'obbligazione relativa ad un determinato periodo che assumano carattere tendenzialmente permanente (v. anche Cass. n. 37 del 2019; n. 13498 del 2015 in materia di processo tributario)…” (Cfr. Cass. n. 37269 del 2021).
Nel caso di specie la fattispecie oggetto del presente giudizio è identica a quella esaminata dal
Tribunale di Napoli nella sentenza n.8108/2016, per cui il giudicato impedisce il riesame delle medesime questioni già affrontate e decise con la suindicata pronuncia, non essendo intervenuta – per quanto allegato prima ancora che provato dalle parti processuali - alcuna sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.
Va ancora evidenziato che è poi intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione, ordinanza n.
353/2024 del 27.2.2024, a seguito di ricorso proposto dal avverso la sentenza della Corte Pt_1
d'Appello di Napoli n.1057/2018, che, in riforma della sentenza del tribunale di Napoli n.
32248/2011, aveva integralmente rigettato la domanda del lavoratore, fondata anch'essa sulle medesime questioni di fatto e di diritto qui riproposte, seppur con riferimento al periodo lavorativo decorrente dall'.
1.9.2009 al 31.12.2012 .
Con questa decisione la Suprema Corte ha accolto, per quanto di ragione, il primo motivo addotto dal così riportato in motivazione:” Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e Pt_1
falsa applicazione dell'art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, dell'art. 28 CCNL Comparto Università del
27 gennaio 2005 e dell'art. 51 CCNL Comparto Università del 9 agosto 2000 in quanto la corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato che l'Azienda ospedaliera gli avrebbe attribuito le funzioni di Dirigente di I livello del Ruolo sanitario, in adempimento della tabella D del D.M. del 9 novembre 1982, rimasta immutata fino al CCNL Comparto Sanità del 27 gennaio
2005.
In particolare, non avrebbe tenuto conto che l'art. 28 del CCNL Comparto Università del 27 gennaio 2005 avrebbe stabilito, al comma 6, che erano fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle Aziende ospedaliere universitarie alla data di entra in vigore del medesimo CCNL e che i benefici economici derivanti dall'applicazione dell'art. 51, comma 4, ultimo capoverso, del CCNL 9 agosto 2000 e art. 5, comma 3, CCNL 13 maggio 2003 sarebbero stati conservati ad personam, salvo eventuale successivo riassorbimento. Pertanto, atteso che, al momento dell'entrata in vigore della nuova tabella di equiparazione prevista dal citato art. 28, egli ricorrente avrebbe dovuto essere equiparato economicamente al Dirigente di I livello del Ruolo sanitario, non avrebbe potuto negarsi il suo diritto a mantenere l'equiparazione economica fino a quel momento conseguita.
Inoltre, il ricorrente evidenzia che non avrebbe potuto trovare applicazione nei suoi confronti la tabella transitoria di corrispondenza tra il personale del comparto Università e quello del comparto Sanità di cui alla delibera dell' n. 4 del 10 giugno 2002, approvata a seguito di CP_2
accordo di contrattazione integrativa.
Infatti, a tutto volere concedere, si sarebbe trattato di una tabella stabilita a livello territoriale che, quindi, non avrebbe potuto derogare a quella stabilita in ambito nazionale…”
Il Supremo Collegio, dopo aver ricostruito il quadro normativo vigente in materia, ripercorrendone tutti i passaggi e le evoluzioni ed aver rievocato i numerosi arresti della stessa giurisprudenza di legittimità, ha rimarcato come “…Ad avviso della giurisprudenza di questa Corte è dunque direttamente all'art. 31 che deve farsi riferimento per determinare i parametri di attribuzione dell'indennità perequativa nei periodi precedenti il CCNL del 2005 ed è alla tabella all. D al decreto interministeriale 9 novembre 82, recante gli schemi tipo di convenzione, che deve farsi ulteriore riferimento per quel che riguarda il criterio di equiparazione…”
Per quanto interessa più in particolare la presente sede, si legge ancora nell'ordinanza che si sta esaminando:” … In sintesi, anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego, l'art. 31 del d.P.R.
n. 761 del 1979 ha conservato la sua efficacia per effetto della contrattazione collettiva sino all'entrata in vigore dell'art. 28 del CCNL 27 gennaio 2005 per il personale del comparto università (quadriennio 2002-2005). La fonte dell'equiparazione deve essere individuata nella tabella allegata al d.i. 9 novembre 1982, norma che pone in automatica correlazione - ai soli fini economici - le qualifiche universitarie e quelle ospedaliere, prescindendo dal concreto esercizio delle mansioni corrispondenti e dal possesso del titolo di studio necessario per il loro effettivo svolgimento. Il meccanismo di equiparazione delle retribuzioni tra il personale universitario e quello sanitario ha carattere dinamico, tale per cui il mutamento di una delle originarie qualifiche che comporti effetti sulla retribuzione ripercuote automaticamente i suoi effetti anche sull'altra. L'art. 28 del menzionato CCNL 27 gennaio 2005 dispone, al comma 6, che ‹‹Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L.›› e, al comma 7, che ‹‹I benefici economici derivanti dall'applicazione dell'art. 51, comma 4, ultimo capoverso del C.C.N.L. 9 agosto 2000 e art. 5, comma 3, del C.C.N.L.
13 maggio 2003, sono conservati «ad personam», salvo eventuale successivo riassorbimento››.”
Sulla base di questa precisazione ermeneutica la Corte di Cassazione quindi ha riconosciuto il diritto del ricorrente all'applicazione della clausola di salvezza di cui all'art. 28 del contratto comparto Università del 27 gennaio 2005 (cfr. pure S.U. n. 9279 del 9 maggio 2016, punti 30 e 31) dal momento che la figura professionale dallo stesso rivestita ha trovato corrispondenza formale – dato pacifico in causa - in quella di Dirigente di primo livello del contratto della Dirigenza del comparto Sanità, sulla base della tabella di corrispondenza del personale universitario rispetto a
Parte quello delle contenuta nell'allegato D del decreto interministeriale 9 novembre 1982, applicabile fino all'entrata in vigore del CCNL siglato il 27 gennaio 2005. Dalla data della sottoscrizione di questo contratto l'indennità di cui all'art. 31 viene corrisposta sulla base delle nuove corrispondenze indicate dalla tabella ( cfr SU cit)
Confermato, quindi, anche per il segmento temporale che ne occupa, il diritto del ricorrente all'indennità di equiparazione rapportata alla retribuzione del dirigente di 1° livello CCNL
Dirigenza sanitaria amministrativa, sulla base delle tabelle allegate al decreto interministeriale del 9 novembre 1982, va esaminato il profilo della quantificazione dell'emolumento, questione in relazione alla quale non è riscontrabile l'effetto preclusivo del giudicato, in virtù del principio per cui nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili ( Cass 17223/ 2020 , conf Cass., n. 10430/2023).
Nel caso di specie il conteggio elaborato dal ricorrente è stato espressamente contestato dall' . Controparte_2
La Suprema Corte, nella richiamata decisione (Ordinanza 352 del 2024) ha offerto indicazioni precise con riguardo alla composizione di tale credito, affermando i seguenti principi di diritto:
“La c.d. indennità è dovuta ai collaboratori o funzionari tecnici che, a parità di funzioni, Pt_5 mansioni e anzianità e a prescindere dall'elemento formale del titolo di studio posseduto, sono equiparati alle figure dirigenziali dei ruoli sanitari ordinari sulla base delle tabelle allegate al decreto interministeriale del 9 novembre 1982, non rilevando, finché detto decreto è rimasto in vigore, previsioni difformi contenute negli accordi di contrattazione integrativa.”
‹‹L'indennità c.d. ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 è volta all'equiparazione del Pt_5
personale universitario a quello del servizio sanitario nazionale e non va corrisposta in via automatica, ma solo a parità di mansioni, funzioni ed anzianità. Ne consegue che, nel computo della stessa, non vanno calcolate le retribuzioni di risultato, di esclusività e di posizione, nella componente sia fissa sia variabile, spettanti per gli incarichi dirigenziali, salvo che per il periodo di effettivo conferimento degli stessi››.
Deve aggiungersi che la Corte di Appello di Napoli, nella pronuncia n. 973/2025 emessa a seguito di ordinanza di rinvio della ordinanza Cass. 5142/2024 pubblicata il 27.2.2024 che ha enunciato i medesimi, sopra riferiti, principi di diritto, ha affermato che in sede di quantificazione del credito maturato dal debbano detrarsi sia l'indennità di esclusività che la retribuzione posizione Pt_1
minima unificata.
In particolare, con riferimento a tale ultima voce, il giudice di appello nella citata decisione ha richiamato quanto precisato dal Supremo Collegio, secondo cui essa non puo' essere inclusa automaticamente nel criterio di calcolo “in quanto quella dei dirigenti del comparto sanità può essere riconosciuta solo se collegata all'effettivo conferimento di un incarico direttivo (v. anche C.
Cass., Sez. L, n. 7737 del 28 marzo 2018). Quindi, la “Suprema Corte, nel ribadire tali principi, osserva che, secondo l'accertamento compiuto dal giudice di appello, non è stato provato in giudizio (e, invero, neppure allegato) che il ricorrente avesse assunto funzioni dirigenziali e che avesse ricevuto un formale atto di nomina in tal senso. La ricostruzione della vicenda storica e la sua valutazione in fatto costituiscono indagine demandata al giudice di merito, sindacabile, in sede di legittimità, nei ristretti ambiti del vizio di motivazione, nella misura in cui ne è oggi permessa la denuncia in Cassazione”. Inoltre il quarto e quinto motivo di ricorso per Cassazione, riguardanti l'indennità di posizione, sono stati respinti dal Supremo Collegio .”
Riguardo l'indennità di esclusività il giudice di appello ha evidenziato che “nella sentenza rescindente “la S.C. ha chiarito che l'indennità perequativa ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, spettante al personale universitario dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo (cd. indennità
, si determina sulla base dell'equiparazione del trattamento economico complessivo a Pt_5
quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; ne consegue che, in essa, non è compresa l'indennità di esclusività, di cui all'art. 43 del CCNL dell'area della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del servizio sanitario nazionale 1998/2001, riconosciuta al solo personale dirigenziale del ruolo sanitario e qui espressamente richiesta (Cass.,
Sez. L, n. 5706 del 9 marzo 2018)”.
Sulla scorta di tali pronunce, possono condividersi i conteggi elaborati dal ricorrente nella versione riformulata, a seguito dell'ordinanza di questo Giudice del 13.5.2025, che espungono le voci indennità di esclusività e retribuzione posizione minima unificata e rideterminano le somme spettanti alla parte ricorrente nella complessiva misura di Euro 32.782, 37 per il periodo dal
1.09.2022 al 30.09.2024
Sul predetto importo vanno riconosciuti altresì gli interessi legali decorrenti dalle singolo componenti del credito al soddisfo, da calcolare sulle somme nette dovute, secondo il seguente principio: “In caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.m. n. 352 del 1998, senza che possa configurarsi in tale disciplina un eccesso di delega dell'autorità amministrativa, costituendo l'individuazione della base di computo una tra le possibili modalità applicative del divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994 ( cfr;
Cass SU 14429/ 2017; conf
Cass 20765/2018)..
Gli enti resistenti, in definitiva, vanno condannati in solido al pagamento dell'importo indicato, essendo infondato, come già sopra ossservato, l'eccepito difetto di legittimazione passiva, peraltro dedotto da entrambe le parti convenute in giudizio, in virtù del rapporto di impiego con l'Università,
e del rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera ( cfr SU 8521/2012).
Le spese di lite in considerazione della particolarità della questione oggetto del giudizio possono essere compensate nella misura di un terzo e la restante parte , liquidata come in dispositivo , si pone a carico delle resistenti in solido tra loro.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di equiparazione ex art. 31 del DPR 761/79 rapportata alla retribuzione del dirigente di
1° livello del ccnl Dirigenza sanitaria amministrativa;
2) condanna in solido le parti resistenti al pagamento di € 32.782, 37 a titolo di differenze economiche per indennità di equiparazione ex art. 31 del DPR 761/79 , oltre interessi legali da calcolare sugli importi netti dovuti, decorrenti dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo;
3)Compensa nella misura di un terzo le spese di lite tra le parti e condanna le resistenti in solido tra loro al pagamento della restante parte che liquida in €2200,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge.
Napoli, 17.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
resa all'esito dello svolgimento della udienza del 16.09.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. 20707/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Volpe, presso il Parte_1 C.F._1
cui studio legale elettivamente domicilia in Napoli alla via A.Scarlatti 8, come da procura versata in atti
-RICORRENTE-
E
in persona del Controparte_1
Rettore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con elezione di domicilio in Napoli alla via Diaz 11
-RESISTENTE-
E
Controparte_2
in persona del direttore generale, rappresentata e difesa
[...]
Contr dall'avv. Maria Teresa Nicoletti, presso il cui studio in Napoli, servizio Affari Legali , con sede via Marchese Campodisola n. 13 , elettivamente domicilia, come da procura versata in atti
-RESISTENTE- Oggetto: indennità di equiparazione ex art. 31 legge n. 761/1979, indennità di esclusività
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 1.10.2024 l'istante come in epigrafe indicato, - premesso di essere dipendente dell con inquadramento dal 15/03/1989 nel Controparte_2
profilo di collaboratore tecnico, in possesso di Diploma Universitario di Tecnico di Laboratorio
Medico, con abilitazione all'esercizio della professione di biologo junior, nonché laureato in
Tecniche di Laboratorio Biomedico ed in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche con le decorrenze indicate in ricorso - ha dedotto di prestare servizio sin dal 16.4.1983 in strutture assistenziali della Controparte_4
e che, in applicazione dell'art. 31 del DPR 20/12/79 n.761 ed in base alla tabella D
[...]
allegata al DM 09/11/1982 con decreto dell'AUP n. 2280 del 08/10/1998 veniva equiparato economicamente al Dirigente di 1° livello del S.S.N., ex IX livello ospedaliero con decorrenza
Parte 01/01/1995; che con successiva delibera 680 del 06/09/2007 la rideterminava nuovamente la perequazione economica ex art. 31 DPR cit. ritenendolo non più equiparabile al Dirigente di 1° livello del SSN bensì retrocedendolo nella categoria DS profilo di collaboratore professionale sanitario esperto . Esponeva che ritenendo illegittimo tale ultimo provvedimento aveva adito il
Tribunale di Napoli chiedendo accertarsi il suo diritto a percepire l'indennità ex art. 31 D.P.R.
761/79 con equiparazione al dirigente di 1° livello del SSN ex IX, nonché a percepire l'indennità di esclusività ex art. 43 CCNL dell'area dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del
SSN dell'8/6/2000 quadriennio 1998/2001 nella misura all'epoca prevista dal medesimo CCNL all'art. 5 del biennio economico 2000-2001; di aver chiesto la condanna dell' e CP_1
dell al pagamento della differenza di quanto spettante in virtù di tale perequazione CP_2
economica -dirigente di 1° livello- rispetto a quanto corrisposto in ragione dell'equiparazione deteriore (DS); che il giudizio citato era stato deciso con la sentenza n. 32248/2011 che ha dichiarato illegittima la sua equiparazione nella categoria DS, riconoscendo il suo diritto ad esser equiparato, ai fini della concessione dell'indennità ex art. 31 DPR 761/79, all'ex IX livello ospedaliero, nonché a percepire l'indennità di esclusività, con condanna dell' Parte_3
al pagamento delle differenze retributive maturate sino al 31/07/2009; che, stante
[...]
l'inerzia delle parti convenute circa la richiesta di adeguamento della propria retribuzione in conformità al decisum del Tribunale, aveva promosso un secondo giudizio per vedersi riconosciuto quanto stabilito nella anzidetta sentenza n. 32248/2011 con riferimento al successivo periodo dal
01/08/2009 al 31/12/2012, giudizio esitato nella pronuncia n. 8108/2016 di accertamento del diritto a ricevere l'indennità di equiparazione, comprensiva dell'indennità di esclusività, con condanna e dell al pagamento delle differenze retributive maturate;
di aver ottenuto Parte_3 CP_2 dall'intestato Tribunale, per la medesima questione e per i periodi dal 01/01/2013 al 06/03/2014 e dal 07/03/2014 al 07/05/2017 le rispettive pronunce nn. 586/2016 e n. 7639/2018, la prima confermativa delle precedenti, la seconda di rigetto del ricorso ma successivamente riformata con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1755/2022; infine, di essere stato costretto ad agire nuovamente azionando le medesime domande rispetto al periodo dal 01/06/2017 sino al
31/08/2022, ottenendo la sentenza n. 1857/2024 mediante cui il Tribunale di Napoli ha condannato l' e l' al pagamento delle differenze retributive maturate sulla scorta CP_1 Controparte_2 dell'accertamento del diritto di esso ricorrente all'indennità di equiparazione rapportata alla retribuzione del dirigente di 1° livello e del computo nell'indennità di equiparazione dell'indennità di esclusività, divenuta cosa giudicata.
Tanto premesso, richiamati, in particolare, il disposto dell'art. 31 DPR 761/79, la tabella D allegata al DM 9/11/1982 e l'art. 28 del CCNL comparto Università del 27/1/05; ribadito lo svolgimento , rimasto invariato rispetto ai pregressi periodi già oggetto di accertamento , e con carattere di esclusività, di mansioni e funzioni proprie del “biologo collaboratore”, inquadrabile nel profilo di
Dirigente di 1° livello del Ruolo Sanitario come inconfutabilmente dimostrato dai documenti, ordini di servizio ed attestati, allegati (doc. nn. 17, 18, 20, 21, 22), chiede con il presente giudizio l'accertamento del proprio diritto ad essere economicamente equiparato dal 1.09.2022 al 30.09.2024 al Dirigente Sanitario di 1° livello del S.S.N., percependo l'indennità ex art. 31 DPR 761/79 nella misura stabilita dal CCNL Sanità triennio 2019 – 2021 art. 61 sottoscritto il 23/01/2024 comprensiva dell'indennità di esclusività di cui all'art. 43 del CCNL Dirigenza Sanitaria del
08/06/2000 stabilita nella tabella di cui all'art. 64 del CCNL Dirigenza Sanità Triennio 2019 – 2021.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) sentire accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad essere equiparato ai fini della corresponsione dell'indennità di equiparazione ex art. 31 legge
761/1979, comprensiva dell'indennità di esclusività, a far tempo dal 01/09/2022 sino al 30/09/2024 al dirigente sanitario di 1° livello del SSN, o a quel diverso profilo che emergerà dalle risultanze processuali, previa disapplicazione di ogni eventuale contrario provvedimento delle
Amministrazioni resistenti;
B) per l'effetto condannare l' Controparte_2
e/o l' in solido tra loro o
[...] Controparte_2
separatamente, al pagamento di tutte le differenze retributive maturate a far tempo dal 01/09/2022 sino al 30/09/2024 pari ad Euro 68.398,89 o, in via subordinata, alla somma di Euro 10.285,50 o quella diversa somma che emergerà dalle risultanze processuali. Il tutto così come indicato negli analitici conteggi e specificato nel paragrafo E (sulle differenze retributive), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
C) Con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”
Nel resistere alla domanda, l' ha eccepito la Controparte_2
propria carenza di legittimazione passiva , formulando, in via subordinata, domanda in garanzia nei confronti dell' convenuta;
in via ancor più gradata, ha chiesto la Controparte_2
condanna solidale delle amministrazioni resistenti concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. In particolare, con riferimento al merito della causa, ha richiamato la pronuncia di Corte di Appello di Napoli n. 973/2025 resa inter partes, emessa a seguito di rinvio da Cassazione, mediante cui il giudice di appello ha ridotto la condanna di pagamento in solido delle Amministrazioni resistenti, non riconoscendo più al ricorrente il diritto a percepire l'indennità di esclusività e di retribuzione posizione minima unificata, riformando, quindi, quanto statuito dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 32248/2011. Ha concluso affnchè; “Voglia codesto Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, rigettare le avverse domande perché infondate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche in considerazione che ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.L. 90/2014, parte degli stessi è destinato all'erario ed al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e successive modificazioni.”
La convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, la Controparte_2
prescrizione, quanto meno parziale, delle pretese azionate dal ricorrente;
nel merito, sulla scorta di articolate argomentazioni, ha rilevato l'infondatezza della domanda, contestando anche i conteggi prodotti dal ricorrente che, in spregio delle intervenute pronunce ordinanza di Cassazione n.
5142/2024 e Corte di Appello di Napoli, n. 973/2025, continua a rivendicare l'indennità di esclusività ed altre voci non dovute. Tanto premesso, ha così concluso affinchè l'adito Giudice del
Lavoro: “a) dichiari il difetto di legittimazione passiva della resistente;
b) in via subordinata, dichiari l'intervenuta prescrizione parziale delle pretese avanzate dal ricorrente e, per la parte non prescritta, rigetti le stesse per le ragioni esposte nel presente atto;
c) in caso di rigetto dell'eccezione di prescrizione di cui alla conclusione sub lett. b), respinga integralmente le domande avanzate dal ricorrente per le ragioni esposte nel presente atto e in ragione dell'erroneità dei conteggi in virtù di quanto espresso supra;
in ogni caso, d) condanni il ricorrente al pagamento di spese, diritti e onorari.”
Istruita solo documentalmente, all'udienza del 15.4.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza. *** ***
Le eccezioni, formulate dalle resistenti, di difetto della rispettiva legittimazione passiva sono infondate.
Al riguardo, si osserva che, con la l. n. 479/1998 sono stati rafforzati i processi di collaborazione tra il sistema sanitario nazionale e le istituzioni universitarie. In tale ottica sono stati introdotti diversi modelli gestionali e funzionali integrati, tra regione e università, con l'istituzione di aziende dotate di autonoma personalità giuridica.
Il nuovo assetto organizzativo ed il coinvolgimento diretto delle aziende sanitarie, quali formali centri autonomi d'imputazione e non più, come in passato, mere strutture-organizzazioni pubbliche, correlate e inserite nell'ambito delle articolazioni operative delle università, determina una co- gestione dell'unico rapporto di lavoro.
La peculiarità di tale rapporto d'impiego, trattandosi di personale assunto dall' , ma CP_1 strutturato in aziende sanitarie organizzate secondo il SSN, determina l'esigenza di equipararne i profili professionali e i trattamenti economici a quelli corrispondenti al personale ospedaliero.
Ne consegue che, per la corresponsione della c.d. indennità di equiparazione, prevista dall'art.31 del
D.P.R. n.761/1979, sono obbligati entrambi gli enti convenuti.
Del resto, può ritenersi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (S.U. n.
8521/2012 e, in senso conforme, v. Cass. n.17928/2013; Cass. n. 5325/2014; Cass. n. 1078/2015;
Cass. n.9279/2016) che, in fattispecie analoghe, ha reiteratamente affermato la congiunta titolarità della legittimazione passiva in capo ad entrambi gli enti convenuti, università ed azienda ospedaliera.
Ciò alla stregua, appunto, del rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti "strutturati" in organismi distinti dall'università.
Riguardo l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dalla si Controparte_2
rileva che alcuna prescrizione, quinquennale, può essere maturata atteso che il ricorso è stato notificato in data 14.10.2024 (cfr. in atti ricevute di accettazione e consegna di notifica a mezzo pec) e che il periodo cui si riferiscono le pretese economiche è quello a partire dal 1.09.2022.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato, anche alla luce degli orientamenti già espressi da altri giudici di questa stessa sezione lavoro del Tribunale adito che, condivisi dal sottoscritto giudicante, qui di seguito li richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. ( cfr. in particolare Tribunale di Napoli Sez. Lav. sentenza n. 1857/2024 est. Bonfiglio che, pronunciata inter partes, è divenuta, tra l'altro, cosa giudicata, come da attestazione prodotta dalla parte ricorrente, all. 15 quater)
Va in primis evidenziato che il contenuto delle mansioni svolte dal ricorrente, così come descritte in ricorso in relazione al periodo oggetto di causa costituisce fatto pacifico stante l'assenza di contestazioni specifiche sul punto da parte degli enti resistenti.
Del pari sono circostanze incontestate – oltre che documentate – che il ricorrente: il 19/03/1998 ha ottenuto il Diploma Universitario di Tecnico di Laboratorio Medico;
in data 31/07/2002 è stato abilitato all'esercizio della professione di biologo Junior;
in data 29/12/2004 ha conseguito la laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico;
il 28/03/2008 ha conseguito la laurea specialistica in
Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche (cfr. all. nella prod ric).
Quanto alla vicenda lavorativa da cui trae origine la presente controversia, va detto che , in applicazione del citato art.31 del DPR 20/12/79 n.761, con decreto dell'AUP n. 2280 del 08/10/1998
(che richiama il precedente DP 253 del 1997) il ricorrente è stato equiparato economicamente al
Dirigente di 1° livello del S.S.N., ex IX livello ospedaliero con decorrenza dall'01/01/1995 .
Tuttavia con delibera 680 del 06/09/2007 AUP la perequazione economica ex art. 31 DPR 761/79 è stata rideterminata, ritenendo il ruolo del ricorrente non più equiparabile al Dirigente di 1° livello del S.S.N. (ex IX livello) ma piuttosto alla categoria DS profilo di collaboratore professionale sanitario esperto.
Tanto premesso al fine della presente decisione non può non tenersi nella dovuta considerazione il passaggio in giudicato della sentenza n. 8108/2018 emessa in primo grado dal tribunale del Lavoro di Napoli, avverso la quale hanno proposto due distinti ricorsi in appello l' Controparte_5
Contr
il primo definito con rigetto del motivo di gravame – sentenza non impugnata -
[...]
e il secondo definito con pronuncia di estinzione ( cfr sent. 12/2020 e sent. 3043/2021in atti).
Ne consegue che le statuizioni sulla vicenda che si sta esaminando, contenute nella sentenza n.
8108/2016 passata in cosa giudicata, sono oramai definitive e pertanto non possono più essere riesaminate. Ed infatti, sebbene la sentenza citata abbia esaminato un segmento temporale diverso, in quanto pregresso a quello che ne occupa, con essa sono state affermate delle regole di giudizio, per la regolamentazione del rapporto di lavoro in questione, che, in virtù dei principi che trovano applicazione in materia, producono effetti anche sulla presente decisione, a parità di condizioni fattuali e di diritto, che risultano immutate.
In particolare, deve rilevarsi che la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8108/2016 pubblicata il
9/1/2017 è intervenuta in un giudizio instaurato dal nei confronti della Pt_1 [...] e della relativa Azienda ospedaliera (poi divenute Controparte_6 Controparte_2
e relativa ) per rivendicare le
[...] Controparte_2
differenze retributive, a titolo di indennità di equiparazione ex art.31 del DPR 761/19793, sulla base delle medesime ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda il presente giudizio.
Ed infatti anche in quel giudizio – come è dato evincere dalla lettura della sentenza in atti - il sosteneva di aver svolto dal 1/1/1995 le mansioni di collaboratore biologo e di responsabile Pt_1
del servizio di immunopatologia parificabili a quelle di dirigente del ruolo sanitario di 1° livello comparto sanità; che con DAUP n.253 del 19/5/1997 l'Azienda ospedaliera gli aveva riconosciuto l'equiparazione al trattamento economico del dirigente del ruolo sanitario di 1° livello comparto sanità e che poi, illegittimamente, con delibera del commissario straordinario n.755 del 28/5/2004,
l' lo aveva equiparato, non più al dirigente sanitario di I livello ex IX, ma al collaboratore CP_2
professionale sanitario esperto categoria Ds del comparto sanità, corrispondendogli l'indennità di equiparazione sulla base di tale parametro.
Si è trattato, quindi, di un giudizio instaurato tra le stesse parti e fondato sulle medesime ragioni di fatto e di diritto che sono state dedotte nel presente giudizio, in cui ciò che cambia è solo il periodo oggetto delle rivendicazioni economiche, che in quel caso era dal 1/8/2009 al 31/12/2012, mentre nel presente giudizio è dal 01/09/2022 sino al 30/09/2024
Quindi, nella suddetta pronuncia passata in giudicato il Tribunale ha dichiarato il diritto del Pt_1
“ a ricevere l'indennità di equiparazione ex art. 31 del DPR 761/79 rapportata alla retribuzione del dirigente di 1° livello del ccnl Dirigenza sanitaria amministrativa” con la condanna in solido degli enti resistenti al pagamento delle relative differenze retributive.
Trova quindi applicazione il consolidato principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento ( Cass. sez.lav. 17/8/2018 n. 20765, nello stesso senso Cass. sez.6 ord. n. 37268 del 29/11/2021).
La Suprema Corte ha puntualmente affermato “…difatti, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica (v. Cass. n. 17223 del 2020; n. 8379 del 2009); l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non è impedita dall'autonomia dei periodi, soltanto però in riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie originante l'obbligazione relativa ad un determinato periodo che assumano carattere tendenzialmente permanente (v. anche Cass. n. 37 del 2019; n. 13498 del 2015 in materia di processo tributario)…” (Cfr. Cass. n. 37269 del 2021).
Nel caso di specie la fattispecie oggetto del presente giudizio è identica a quella esaminata dal
Tribunale di Napoli nella sentenza n.8108/2016, per cui il giudicato impedisce il riesame delle medesime questioni già affrontate e decise con la suindicata pronuncia, non essendo intervenuta – per quanto allegato prima ancora che provato dalle parti processuali - alcuna sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.
Va ancora evidenziato che è poi intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione, ordinanza n.
353/2024 del 27.2.2024, a seguito di ricorso proposto dal avverso la sentenza della Corte Pt_1
d'Appello di Napoli n.1057/2018, che, in riforma della sentenza del tribunale di Napoli n.
32248/2011, aveva integralmente rigettato la domanda del lavoratore, fondata anch'essa sulle medesime questioni di fatto e di diritto qui riproposte, seppur con riferimento al periodo lavorativo decorrente dall'.
1.9.2009 al 31.12.2012 .
Con questa decisione la Suprema Corte ha accolto, per quanto di ragione, il primo motivo addotto dal così riportato in motivazione:” Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e Pt_1
falsa applicazione dell'art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, dell'art. 28 CCNL Comparto Università del
27 gennaio 2005 e dell'art. 51 CCNL Comparto Università del 9 agosto 2000 in quanto la corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato che l'Azienda ospedaliera gli avrebbe attribuito le funzioni di Dirigente di I livello del Ruolo sanitario, in adempimento della tabella D del D.M. del 9 novembre 1982, rimasta immutata fino al CCNL Comparto Sanità del 27 gennaio
2005.
In particolare, non avrebbe tenuto conto che l'art. 28 del CCNL Comparto Università del 27 gennaio 2005 avrebbe stabilito, al comma 6, che erano fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle Aziende ospedaliere universitarie alla data di entra in vigore del medesimo CCNL e che i benefici economici derivanti dall'applicazione dell'art. 51, comma 4, ultimo capoverso, del CCNL 9 agosto 2000 e art. 5, comma 3, CCNL 13 maggio 2003 sarebbero stati conservati ad personam, salvo eventuale successivo riassorbimento. Pertanto, atteso che, al momento dell'entrata in vigore della nuova tabella di equiparazione prevista dal citato art. 28, egli ricorrente avrebbe dovuto essere equiparato economicamente al Dirigente di I livello del Ruolo sanitario, non avrebbe potuto negarsi il suo diritto a mantenere l'equiparazione economica fino a quel momento conseguita.
Inoltre, il ricorrente evidenzia che non avrebbe potuto trovare applicazione nei suoi confronti la tabella transitoria di corrispondenza tra il personale del comparto Università e quello del comparto Sanità di cui alla delibera dell' n. 4 del 10 giugno 2002, approvata a seguito di CP_2
accordo di contrattazione integrativa.
Infatti, a tutto volere concedere, si sarebbe trattato di una tabella stabilita a livello territoriale che, quindi, non avrebbe potuto derogare a quella stabilita in ambito nazionale…”
Il Supremo Collegio, dopo aver ricostruito il quadro normativo vigente in materia, ripercorrendone tutti i passaggi e le evoluzioni ed aver rievocato i numerosi arresti della stessa giurisprudenza di legittimità, ha rimarcato come “…Ad avviso della giurisprudenza di questa Corte è dunque direttamente all'art. 31 che deve farsi riferimento per determinare i parametri di attribuzione dell'indennità perequativa nei periodi precedenti il CCNL del 2005 ed è alla tabella all. D al decreto interministeriale 9 novembre 82, recante gli schemi tipo di convenzione, che deve farsi ulteriore riferimento per quel che riguarda il criterio di equiparazione…”
Per quanto interessa più in particolare la presente sede, si legge ancora nell'ordinanza che si sta esaminando:” … In sintesi, anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego, l'art. 31 del d.P.R.
n. 761 del 1979 ha conservato la sua efficacia per effetto della contrattazione collettiva sino all'entrata in vigore dell'art. 28 del CCNL 27 gennaio 2005 per il personale del comparto università (quadriennio 2002-2005). La fonte dell'equiparazione deve essere individuata nella tabella allegata al d.i. 9 novembre 1982, norma che pone in automatica correlazione - ai soli fini economici - le qualifiche universitarie e quelle ospedaliere, prescindendo dal concreto esercizio delle mansioni corrispondenti e dal possesso del titolo di studio necessario per il loro effettivo svolgimento. Il meccanismo di equiparazione delle retribuzioni tra il personale universitario e quello sanitario ha carattere dinamico, tale per cui il mutamento di una delle originarie qualifiche che comporti effetti sulla retribuzione ripercuote automaticamente i suoi effetti anche sull'altra. L'art. 28 del menzionato CCNL 27 gennaio 2005 dispone, al comma 6, che ‹‹Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L.›› e, al comma 7, che ‹‹I benefici economici derivanti dall'applicazione dell'art. 51, comma 4, ultimo capoverso del C.C.N.L. 9 agosto 2000 e art. 5, comma 3, del C.C.N.L.
13 maggio 2003, sono conservati «ad personam», salvo eventuale successivo riassorbimento››.”
Sulla base di questa precisazione ermeneutica la Corte di Cassazione quindi ha riconosciuto il diritto del ricorrente all'applicazione della clausola di salvezza di cui all'art. 28 del contratto comparto Università del 27 gennaio 2005 (cfr. pure S.U. n. 9279 del 9 maggio 2016, punti 30 e 31) dal momento che la figura professionale dallo stesso rivestita ha trovato corrispondenza formale – dato pacifico in causa - in quella di Dirigente di primo livello del contratto della Dirigenza del comparto Sanità, sulla base della tabella di corrispondenza del personale universitario rispetto a
Parte quello delle contenuta nell'allegato D del decreto interministeriale 9 novembre 1982, applicabile fino all'entrata in vigore del CCNL siglato il 27 gennaio 2005. Dalla data della sottoscrizione di questo contratto l'indennità di cui all'art. 31 viene corrisposta sulla base delle nuove corrispondenze indicate dalla tabella ( cfr SU cit)
Confermato, quindi, anche per il segmento temporale che ne occupa, il diritto del ricorrente all'indennità di equiparazione rapportata alla retribuzione del dirigente di 1° livello CCNL
Dirigenza sanitaria amministrativa, sulla base delle tabelle allegate al decreto interministeriale del 9 novembre 1982, va esaminato il profilo della quantificazione dell'emolumento, questione in relazione alla quale non è riscontrabile l'effetto preclusivo del giudicato, in virtù del principio per cui nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili ( Cass 17223/ 2020 , conf Cass., n. 10430/2023).
Nel caso di specie il conteggio elaborato dal ricorrente è stato espressamente contestato dall' . Controparte_2
La Suprema Corte, nella richiamata decisione (Ordinanza 352 del 2024) ha offerto indicazioni precise con riguardo alla composizione di tale credito, affermando i seguenti principi di diritto:
“La c.d. indennità è dovuta ai collaboratori o funzionari tecnici che, a parità di funzioni, Pt_5 mansioni e anzianità e a prescindere dall'elemento formale del titolo di studio posseduto, sono equiparati alle figure dirigenziali dei ruoli sanitari ordinari sulla base delle tabelle allegate al decreto interministeriale del 9 novembre 1982, non rilevando, finché detto decreto è rimasto in vigore, previsioni difformi contenute negli accordi di contrattazione integrativa.”
‹‹L'indennità c.d. ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 è volta all'equiparazione del Pt_5
personale universitario a quello del servizio sanitario nazionale e non va corrisposta in via automatica, ma solo a parità di mansioni, funzioni ed anzianità. Ne consegue che, nel computo della stessa, non vanno calcolate le retribuzioni di risultato, di esclusività e di posizione, nella componente sia fissa sia variabile, spettanti per gli incarichi dirigenziali, salvo che per il periodo di effettivo conferimento degli stessi››.
Deve aggiungersi che la Corte di Appello di Napoli, nella pronuncia n. 973/2025 emessa a seguito di ordinanza di rinvio della ordinanza Cass. 5142/2024 pubblicata il 27.2.2024 che ha enunciato i medesimi, sopra riferiti, principi di diritto, ha affermato che in sede di quantificazione del credito maturato dal debbano detrarsi sia l'indennità di esclusività che la retribuzione posizione Pt_1
minima unificata.
In particolare, con riferimento a tale ultima voce, il giudice di appello nella citata decisione ha richiamato quanto precisato dal Supremo Collegio, secondo cui essa non puo' essere inclusa automaticamente nel criterio di calcolo “in quanto quella dei dirigenti del comparto sanità può essere riconosciuta solo se collegata all'effettivo conferimento di un incarico direttivo (v. anche C.
Cass., Sez. L, n. 7737 del 28 marzo 2018). Quindi, la “Suprema Corte, nel ribadire tali principi, osserva che, secondo l'accertamento compiuto dal giudice di appello, non è stato provato in giudizio (e, invero, neppure allegato) che il ricorrente avesse assunto funzioni dirigenziali e che avesse ricevuto un formale atto di nomina in tal senso. La ricostruzione della vicenda storica e la sua valutazione in fatto costituiscono indagine demandata al giudice di merito, sindacabile, in sede di legittimità, nei ristretti ambiti del vizio di motivazione, nella misura in cui ne è oggi permessa la denuncia in Cassazione”. Inoltre il quarto e quinto motivo di ricorso per Cassazione, riguardanti l'indennità di posizione, sono stati respinti dal Supremo Collegio .”
Riguardo l'indennità di esclusività il giudice di appello ha evidenziato che “nella sentenza rescindente “la S.C. ha chiarito che l'indennità perequativa ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, spettante al personale universitario dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo (cd. indennità
, si determina sulla base dell'equiparazione del trattamento economico complessivo a Pt_5
quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; ne consegue che, in essa, non è compresa l'indennità di esclusività, di cui all'art. 43 del CCNL dell'area della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del servizio sanitario nazionale 1998/2001, riconosciuta al solo personale dirigenziale del ruolo sanitario e qui espressamente richiesta (Cass.,
Sez. L, n. 5706 del 9 marzo 2018)”.
Sulla scorta di tali pronunce, possono condividersi i conteggi elaborati dal ricorrente nella versione riformulata, a seguito dell'ordinanza di questo Giudice del 13.5.2025, che espungono le voci indennità di esclusività e retribuzione posizione minima unificata e rideterminano le somme spettanti alla parte ricorrente nella complessiva misura di Euro 32.782, 37 per il periodo dal
1.09.2022 al 30.09.2024
Sul predetto importo vanno riconosciuti altresì gli interessi legali decorrenti dalle singolo componenti del credito al soddisfo, da calcolare sulle somme nette dovute, secondo il seguente principio: “In caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.m. n. 352 del 1998, senza che possa configurarsi in tale disciplina un eccesso di delega dell'autorità amministrativa, costituendo l'individuazione della base di computo una tra le possibili modalità applicative del divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994 ( cfr;
Cass SU 14429/ 2017; conf
Cass 20765/2018)..
Gli enti resistenti, in definitiva, vanno condannati in solido al pagamento dell'importo indicato, essendo infondato, come già sopra ossservato, l'eccepito difetto di legittimazione passiva, peraltro dedotto da entrambe le parti convenute in giudizio, in virtù del rapporto di impiego con l'Università,
e del rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera ( cfr SU 8521/2012).
Le spese di lite in considerazione della particolarità della questione oggetto del giudizio possono essere compensate nella misura di un terzo e la restante parte , liquidata come in dispositivo , si pone a carico delle resistenti in solido tra loro.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di equiparazione ex art. 31 del DPR 761/79 rapportata alla retribuzione del dirigente di
1° livello del ccnl Dirigenza sanitaria amministrativa;
2) condanna in solido le parti resistenti al pagamento di € 32.782, 37 a titolo di differenze economiche per indennità di equiparazione ex art. 31 del DPR 761/79 , oltre interessi legali da calcolare sugli importi netti dovuti, decorrenti dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo;
3)Compensa nella misura di un terzo le spese di lite tra le parti e condanna le resistenti in solido tra loro al pagamento della restante parte che liquida in €2200,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge.
Napoli, 17.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori