Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3116 /2023
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
Il giorno 07/03/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa Francesca Incandela, chiamata la causa R.G.
n. 3116 dell'anno 2023 promossa da
Parte_1
contro
Controparte_1
e nei confronti di
Si dà atto che sono presenti l'avv. AIOSA, in sostituzione dell'avv. ZITO TANIA per parte appellante e l'avv. MIGLIORE, in sostituzione dell'avv. CACCIATORE DOMENICO per parte convenuta
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti.
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle ore 10.40 e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 13.52,
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3116 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
(C.F ), elettivamente domiciliata in VIA ARCHI 15 Parte_1 P.IVA_1
SAN MAURO CASTELVERDE presso lo studio dell'avv. ZITO TANIA che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione
Appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato inVia G. Controparte_1 P.IVA_2
Sciuti n. 112 90141 , presso lo studio dell'avv.CACCIATORE DOMENICO , CP_1 che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine parte convenuta
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese n. 375/2023 del
15.05.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 07.03.2025, le parti concludevano come verbale di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di appello ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
impugnando la sentenza sopra indicata, con cui il Giudice di Pace di Termini Imerese
[...] aveva rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.772/2022, in ragione della natura di soggetto di diritto privato della società opposta
[...]
e del conseguente obbligo di rimborso degli oneri da essa sostenuti, per i permessi CP_1 retribuiti goduti dai propri lavoratori dipendenti, come previsto dall'art. 80 TUEL.
In particolare, l'appellante, con l'unico motivo di gravame, censurava la pronuncia impugnata nella parte in cui il primo giudice, sulla scorta del consolidato orientamento di legittimità – escludendo la rilevanza di normative di settore che, a fini specifici, assimilano talune società partecipate ad amministrazioni pubbliche – riconosceva la natura di datore di lavoro privato delle società in regime di house providing e, pertanto, la loro assoggettabilità alla disciplina sul
Pagina 2 di 5 diritto alla restituzione degli importi corrisposti ai propri dipendenti per assenze dal servizio dovute allo svolgimento di incarichi elettorali.
Chiedeva quindi la riforma della sentenza e il conseguente accoglimento dell'opposizione, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame e l'integrale Controparte_1 conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.04.2024, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa è stata rinviata per la discussione orale e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
2. Merito della lite
Tanto premesso, l'impugnazione appare manifestamente infondata, per i motivi che di seguito si espongono.
Ed invero, non colgono nel segno le doglianze di parte appellante che pongono a fondamento della pretesa inapplicabilità dell'art. 80 TUEL al caso di specie, talune disposizioni normative che prevedono l'inclusione delle società a partecipazione pubblica nel novero degli enti pubblici, né vanno accolte le argomentazioni dalla stessa formulare in merito agli esiti dell'attività consultiva resa dai giudici amministrativi, laddove questi ultimi, in risposta a quesiti posti da amministrazioni locali, hanno riconosciuto prevalenza alle finalità pubblicistiche e agli assetti proprietari dell'ente governati dal diritto pubblico.
Sul punto, occorre evidenziare come tali difese, già dispiegate dall'opponente in prime cure, siano state correttamente esaminate dal Giudice di pace.
A tale riguardo, la pronuncia impugnata ha, invero, applicato il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte a mente del quale “gli oneri derivanti dalla fruizione, da parte dei dipendenti di società a partecipazione pubblica, dei permessi retribuiti previsti per l'esercizio di funzioni elettive presso un ente locale partecipante sono a carico di quest'ultimo e devono essere rimborsati alla società datrice di lavoro, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 80 del
TUEL.” (cfr. Cass. n. 11265 del 2020)
D'altra parte, il principio esposto si pone in continuità con la giurisprudenza ormai pacifica della Corte di cassazione che ricostruisce la natura privatistica delle società di capitali costituite e partecipate da enti pubblici, cosiddette “in house providing”, pur dando atto del carattere non omogeneo dello stato giuridico di cui godono, tale da non consentirne l'univoca e generale riconducibilità alle società a capitale interamente privato oppure alle amministrazioni pubbliche.
In altri termini la S.C. stabilisce che le peculiari caratteristiche delle società in house richiedono, al fine di individuare la norma applicabile alla fattispecie concreta, percorsi interpretativi che diano prevalenza, di volta in volta, all'adozione di modelli societari propri del diritto privato o
Pagina 3 di 5 allo scopo pubblicistico dell'attività svolta, secondo il concreto atteggiarsi degli interessi in gioco.
Pertanto, parimenti superate si rivelano le allegazioni dell'odierna appellante relative all'indirizzo interpretativo della Corte di cassazione che, in materia di danno erariale, ai limitati fini del trattamento in punto di responsabilità e del relativo riparto di giurisdizione, ha posto in rilievo l'aspetto del rapporto di servizio che lega gli organi societari della società partecipata alla pubblica amministrazione da cui promanano, precisando, tuttavia, che la riconducibilità del danno inferto al patrimonio della società a quello (pur sempre separato) dell'ente pubblico non consente, per ciò solo, di qualificare ad ogni effetto come enti pubblici le società a partecipazione pubblica.
Ad analoghe conclusioni giungono, poi, i giudici di legittimità in ordine alle norme di settore che assoggettano tali società ai vincoli derivanti dal patto di stabilità o al controllo contabile proprio delle amministrazioni pubbliche, giacché non si tratta di disposizioni normative che fissano un criterio generale, di carattere sostanziale, che attribuisca loro la qualifica di ente pubblico, ma di singole regole speciali destinate a trovare applicazione in ambiti specifici. (cfr. ex multis Cass. SS.UU. n. 22283 del 2013)
In altri termini, il possesso di requisiti indicati da altre norme e ad altri fini – come l'inclusione della società nell'ambito del conto consolidato della pubblica amministrazione – non vale ad escludere l'applicazione dell'art. 80 TUEL.
Alla stregua delle esposte considerazioni, non può revocarsi in dubbio come il primo giudice abbia esattamente interpretato le disposizioni normative e applicato i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza della S.C.; conseguentemente, ha rigettato l'opposizione proposta da poiché l'ente locale presso il quale svolgono un incarico elettivo i Parte_1 dipendenti di una società in house deve provvedere ai permessi retribuiti che sono stati fruiti dai primi in adempimento del munus pubblico.
4.Spese di lite.
Nei rapporti tra l'appellante e le parti convenute costituite le spese di lite seguono la soccombenza sicché la parte appellante va condannata ex art. 91 cpc al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
Pagina 4 di 5 -RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. 357/2023 emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di Termini Imerese che conferma;
-CONDANNA l'appellante, al pagamento, in favore di delle spese di lite Controparte_1 che si liquidano in € 1.701,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza a carico dell'appellante principale dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto allorché il presente giudizio è stato incardinato.
Così deciso in Termini Imerese 07/03/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
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