Sentenza 25 luglio 2008
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2008, n. 20439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20439 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2008 |
Testo completo
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. PETTI IO Battista - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO IO - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO RM, AN US, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio dell'avvocato STELLA RICHTER GIORGIO, che li difende unitamente all'avvocato CASTAGNETTI CLAUDIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
GAN ITALIA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 118, presso lo studio dell'avvocato POSI & PLANTADE, difesa dagli avvocati FRANCOIS MARIE PLANTADE, POSI MARIA PIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
LI NI, SARA ASSIC SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 743/04 della Corte d'Appello di BOLOGNA, sezione 2 civile emessa il 30/01/2004, depositata il 11/05/04; RG. 1738/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/08 dal Consigliere Dott. IO Battista PETTI;
udito l'Avvocato STELLA RICHTER GIORGIO;
udito l'Avvocato POSI MARIA PIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sera del 1 agosto 1994 la Golf bianca condotta dal proprietario IO SA e la Golf condotta dal proprietario HE RE, venivano a collisione mentre entrambe procedevano nello stesso senso di marcia sulla strada provinciale "Bardi per Carpeneto" in territorio di Castel l'Arquato. Le auto precipitavano in un canale irriguo, l'una accanto all'altra ed il RE riportava lesioni gravissime.
Con citazione del febbraio 1995 SA conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parma, il RE e l'assicuratrice AR per essere risarcito dei danni alla propria auto, sostenendo che la collisione era stata determinata per colpa esclusiva del RE, il quale, rientrando anticipatamente da un sorpasso, aveva agganciato l'autovettura del SA, trascinandola contro il guardrail. Si costituiva la sola SARA contestando la dinamica dell'incidente, restava contumace il RE.
Con citazione del marzo 1995 il RE conveniva, dinanzi allo stesso tribunale, il SA e l'assicuratrice G.A.N., per essere risarcito dei danni patiti nello incidente, ma sosteneva la responsabilità esclusiva del convenuto. Si costituivano le parti convenute e contestavano la dinamica e la responsabilità in ordine al sinistro, interveniva in lite SU AN, moglie del RE e terza trasportata, e chiedeva il risarcimento dei propri danni, avendo riportato lesioni.
Le cause erano riunite, ed erano istruite con prove orali, documentali e CTU medico legale sulla persona del RE. Il Tribunale con sentenza 8 settembre 2001 riteneva che l'incidente fosse addebitabile esclusivamente al SA e lo condannava, unitamente alla G.A.N. al risarcimento dei danni in favore del RE e della moglie AN (v. amplius in dispositivo). Contro la decisione hanno proposto appello principale l'assicuratrice G.A.N. in punto di an debeatur e appelli incidentali i RE MI per la migliore liquidazione delle varie voci di danno, nonché la SARA in punto di autonoma liquidazione delle spese. Restava contumace il SA.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 11 maggio 2004 così decideva: in accoglimento dell'appello principale rigetta le domande proposte dai RE AN;
dichiara assorbiti gli appelli incidentali;
condanna i coniugi RE a rimborsare alla G.A.N. le spese dei due gradi.
Contro la decisione hanno proposto ricorso i coniugi RE deducendo tre motivi di censura illustrati da memoria;
resiste l'assicuratrice OU RA PA (già G.A.N.) con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dei RE merita accoglimento per il primo motivo, assorbiti gli altri, per le seguenti considerazioni. I motivi del ricorso possono così riassumersi:
nel primo motivo si deduce omessa pronuncia, error in iudicando e vizio della motivazione su punto decisivo, in relazione alla disapplicazione della disciplina di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, in presenza di un fatto storico certo, costituito dalla scontro tra due veicoli, con reciproci danni a cose ed alle persone di uno dei due veicoli coinvolti.
Nel secondo motivo si deduce l'error in iudicando e la omessa considerazione, in sede di CTU, dei rilievi fatti dai carabinieri, intervenuti sul posto: nel terzo motivo si contesta la valutazione delle prove in relazione alla valutazione dello interrogatorio libero e in relazione alla stessa rappresentazione dei fatti data dal RE nell'atto introduttivo.
In relazione al primo motivo, ed alla sua strutturazione sotto tre diversi profili, questa Corte ritiene che debba sgombrasi il campo dal profilo relativo alla omessa pronuncia, che non risulta denunciato, come dovuto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.
4. Per il principio della tassatività e specificità dei mezzi di impugnazione, la Corte non può integrare la formulazione del motivo, che per questa parte è inammissibile.
Risultano invece fondati i due profili dedotti, come error in iudicando e vizio della motivazione su punto decisivo. Il fatto storico, come ricostruito dalla Corte di appello (ff 10 a 13 della motivazione) in radicale contrasto con la ricostruzione del primo giudice, perviene alla conclusione che la responsabilità esclusiva dell'incidente sia da attribuirsi al RE che" avrebbe tagliato la strada al veicolo sorpassato o per aver perduto il controllo o per avere mal valutato la differenza di velocità tra i due veicoli e lo PAzio occorrente al sorpasso in un tratto di soli quaranta metri compreso tra le due curve".
Il ragionamento suppone l'accertamento alternativo di due colpe, relative ad un sorpasso azzardato: una colpa che deriva da una perdita di controllo della guida, ovvero in alternativa una colpa che deriva da una errata valutazione della velocità dei due veicoli. Tale ragionamento è tuttavia claudicante, posto che non vengono in evidenza, per la prima ipotesi, le ragioni della perdita del controllo, in relazione alla compresenza di un veicolo sulla medesima direzione di marcia, che comunque costituiva ostacolo;
per la seconda ipotesi l'errore di calcolo sul differenziale tra le due velocità non tiene conto della possibilità che il veicolo sorpassato non avesse diminuito la propria per agevolare le difficoltà del sorpassante in una situazione obbiettiva di pericolosità (due curve in quaranta metri e contiguità con un canale di acqua). Sussiste dunque un error in iudicando in relazione all'iter logico che conduce alla affermazione conclusiva ma alternativa e contraddittoria;
sicché l'affermazione della colpa esclusiva del RE non appare coerente, posto che l'antagonista nulla fece per agevolare il sorpasso e nulla ha dimostrato in ordine ad una possibile manovra diretta ad evitare il danno (art. 2054 c.c., comma 1, ove il fatto storico non rientri come "scontro" nell'ambito del comma 2).
L'accoglimento del primo motivo nei sensi sopraindicati rende assorbiti gli altri, posto che il giudice del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto:
"In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, la norma di cui all'art. 2054 c.c., nel primo e nel secondo comma, disciplina due situazioni fattuali di illecito da circolazione diverse, la prima caratterizzata da un obbligo di prudenza del conducente del veicolo investitore che ha l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la seconda caratterizzata da una situazione di "scontro" tra veicoli, secondo una nozione amplia, che include in nesso eziologico tra le reciproche manovre dei conducenti (nella specie caratterizzata da ipotesi di sorpasso-intralcio) e l'evento dannoso. In tale situazione si presume, sino a prova contraria, che ciascun conducente abbia concorso a produrre il danno, subito dai veicoli e dai loro occupanti." (cfr.
Nella parte conclusiva del ragionamento della Corte non viene in evidenza la condotta del conducente antagonista, che pure era interessato ad agevolare il sorpasso, onde evitare la possibilità di una reale situazione di pericolo.
La Corte di appello di Bologna si atterrà al principio di diritto come sopra indicato, riesaminando le prove iuxta alligata et probata e tenendo conto del devolutum di cui agli appelli incidentali dichiarati assorbiti e provvedere anche in ordine alla liquidazione delle spese di questo giudizio di cassazione, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 3 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2008