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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 782/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore GALAZZI DANIELA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3914/2022 depositato il 28/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09120210003972357 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ric._1Con ricorso notificato il 31 agosto 2022, ai sensi dell'art. 17 bis del D.L.gs n.546/1992,
impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe notificatagli il 24 giugno 2022, con riferimento al ruolo in essa contenuto, relativo alle somme dovute, nella qualità di responsabile Società_1dell'assistenza fiscale del CAF s.p.a., con sede in Pordenone, sulla scorta del controllo formale della dichiarazione Modello 730/2017, presentata per l'anno d'imposta 2016 dal contribuente Nominativo_1. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, l'inesistenza della violazione a lui contestata e l'infondatezza della pretesa erariale, lamentando l'illegittimità del ruolo anche sotto il profilo dell'incompetenza territoriale dell'Ufficio emittente, in subordine invocando il principio del “favor rei” con riguardo all'applicabilità della normativa entrata in vigore nel 2019 e sollevando eccezioni di incostituzionalità della norma preesistente, in riferimento agli artt. 53 e 102 Cost. Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo chiedeva il rigetto del ricorso. In data odierna, questa Corte deliberava come da dispositivo che segue, all'esito della contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va esaminata, anzitutto, l'eccezione d'incompetenza territoriale dell'Ufficio che ha contestato la violazione, sollevata dal ricorrente in relazione all'art. 39, comma 2 del D.lgs n.241/1997 vigente
“ratione temporis”, che individua nella “Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore” l'Ente deputato all'anzidetta contestazione ed all'irrogazione delle sanzioni. Al riguardo, va rilevato che la norma applicabile, nella specie, non è quella richiamata dal ricorrente ma l'art. 31, comma 2 del DPR n.600 del 1973 , in tema di controllo nei confronti dei CAF e dei professionisti, secondo cui la competenza territoriale è dell'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente. Conseguentemente infondate sono le argomentazioni difensive fondate sul mancato rispetto dell'art. 16 del D.lgs n.472/1997, in tema di procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.
Infondato è anche il motivo di ricorso relativo al merito della violazione per cui è causa, discendente dal “controllo Nominativo_136 ter” sulla dichiarazione dei redditi presentata da , in ordine alla quale è stato rilasciato il visto di conformità da parte dell'odierno ricorrente. Va, invero, sul punto rilevato che – indipendentemente dalla circostanza che l'atto impositivo non risulta essere stato oggetto di contestazione da parte del contribuente – nessuna adeguata documentazione risulta essere stata prodotta a supporto dell'invocata detrazione d'imposta.
Del pari non fondate sono le questioni prospettate, in subordine, dal ricorrente.
Quanto all'invocata applicazione del principio del “favor rei” in relazione alla normativa sopravvenuta nel 2019, che limita al 30% le sanzioni esigibili, va infatti osservato che il sostanziale effetto totalmente “sostitutivo” dell'originario debitore previsto dal citato art. 39 , nella formulazione vigente all'epoca della violazione – che non consente di distinguere tra imposta e sanzione, integrando a carico del responsabile del CAF un'obbligazione unica, avente uno stesso titolo - impedisce l'applicazione della nuova e più favorevole norma.
Alla stregua di quanto detto, non rilevanti ai fini del decidere si appalesano le censure di incostituzionalità del più volte menzionato art. 39 vigente “ratione temporis”, sollevate in relazione agli artt. 53 e 102 Cost., considerata l'”autonomia” dell'obbligazione , nella specie, posta a carico del responsabile del CAF – in quanto traente titolo dall'infedele apposizione del visto di conformità da parte di quest'ultimo - rispetto a quella del contribuente, analogamente dovendosi argomentare con riguardo alla dedotta violazione del diritto di difesa, ex art. 7 della legge n.212 del 2000, che riguarda, come già accennato, il solo contribuente.
Va, in ultimo, disatteso il motivo di ricorso relativo all'omessa applicazione dell'art. 12 del D.lgs n.472/1997. Come già detto, trattasi di unica violazione, sicchè l'invocato principio di favore in tema di concorso di sanzioni non può nella specie operare.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese vanno compensate tra le parti, attesa la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Palermo, 27 gennaio 2026.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore GALAZZI DANIELA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3914/2022 depositato il 28/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09120210003972357 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ric._1Con ricorso notificato il 31 agosto 2022, ai sensi dell'art. 17 bis del D.L.gs n.546/1992,
impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe notificatagli il 24 giugno 2022, con riferimento al ruolo in essa contenuto, relativo alle somme dovute, nella qualità di responsabile Società_1dell'assistenza fiscale del CAF s.p.a., con sede in Pordenone, sulla scorta del controllo formale della dichiarazione Modello 730/2017, presentata per l'anno d'imposta 2016 dal contribuente Nominativo_1. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, l'inesistenza della violazione a lui contestata e l'infondatezza della pretesa erariale, lamentando l'illegittimità del ruolo anche sotto il profilo dell'incompetenza territoriale dell'Ufficio emittente, in subordine invocando il principio del “favor rei” con riguardo all'applicabilità della normativa entrata in vigore nel 2019 e sollevando eccezioni di incostituzionalità della norma preesistente, in riferimento agli artt. 53 e 102 Cost. Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo chiedeva il rigetto del ricorso. In data odierna, questa Corte deliberava come da dispositivo che segue, all'esito della contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va esaminata, anzitutto, l'eccezione d'incompetenza territoriale dell'Ufficio che ha contestato la violazione, sollevata dal ricorrente in relazione all'art. 39, comma 2 del D.lgs n.241/1997 vigente
“ratione temporis”, che individua nella “Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore” l'Ente deputato all'anzidetta contestazione ed all'irrogazione delle sanzioni. Al riguardo, va rilevato che la norma applicabile, nella specie, non è quella richiamata dal ricorrente ma l'art. 31, comma 2 del DPR n.600 del 1973 , in tema di controllo nei confronti dei CAF e dei professionisti, secondo cui la competenza territoriale è dell'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente. Conseguentemente infondate sono le argomentazioni difensive fondate sul mancato rispetto dell'art. 16 del D.lgs n.472/1997, in tema di procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.
Infondato è anche il motivo di ricorso relativo al merito della violazione per cui è causa, discendente dal “controllo Nominativo_136 ter” sulla dichiarazione dei redditi presentata da , in ordine alla quale è stato rilasciato il visto di conformità da parte dell'odierno ricorrente. Va, invero, sul punto rilevato che – indipendentemente dalla circostanza che l'atto impositivo non risulta essere stato oggetto di contestazione da parte del contribuente – nessuna adeguata documentazione risulta essere stata prodotta a supporto dell'invocata detrazione d'imposta.
Del pari non fondate sono le questioni prospettate, in subordine, dal ricorrente.
Quanto all'invocata applicazione del principio del “favor rei” in relazione alla normativa sopravvenuta nel 2019, che limita al 30% le sanzioni esigibili, va infatti osservato che il sostanziale effetto totalmente “sostitutivo” dell'originario debitore previsto dal citato art. 39 , nella formulazione vigente all'epoca della violazione – che non consente di distinguere tra imposta e sanzione, integrando a carico del responsabile del CAF un'obbligazione unica, avente uno stesso titolo - impedisce l'applicazione della nuova e più favorevole norma.
Alla stregua di quanto detto, non rilevanti ai fini del decidere si appalesano le censure di incostituzionalità del più volte menzionato art. 39 vigente “ratione temporis”, sollevate in relazione agli artt. 53 e 102 Cost., considerata l'”autonomia” dell'obbligazione , nella specie, posta a carico del responsabile del CAF – in quanto traente titolo dall'infedele apposizione del visto di conformità da parte di quest'ultimo - rispetto a quella del contribuente, analogamente dovendosi argomentare con riguardo alla dedotta violazione del diritto di difesa, ex art. 7 della legge n.212 del 2000, che riguarda, come già accennato, il solo contribuente.
Va, in ultimo, disatteso il motivo di ricorso relativo all'omessa applicazione dell'art. 12 del D.lgs n.472/1997. Come già detto, trattasi di unica violazione, sicchè l'invocato principio di favore in tema di concorso di sanzioni non può nella specie operare.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese vanno compensate tra le parti, attesa la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Palermo, 27 gennaio 2026.