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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/09/2025, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 245/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 30.1.2023, vertente
TRA
C.F. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Rovigo, Viale della Scienza n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Cappato, appellante/attrice in primo grado
E
C.F./P.I. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2
e Direzione Generale in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Tramarollo
e Davide Cortese, appellata/convenuta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 591/2022, pubblicata in data 29 giugno 2022, emessa a definizione del procedimento di primo grado n. 1069/2018 R.G. Tribunale Rovigo, promosso da nei confronti Parte_1 di con atto di citazione notificato il 19.4.2018; CP_2 causa trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge (concessi per il deposito degli scritti conclusivi con decorrenza dall'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.1.2025) in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante [ : Parte_1
1 “Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello, e in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 591/2022 del Tribunale di Rovigo: - accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la società unipersonale, con sede in Via Controparte_3 della Scienza n. 13, Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.
per il conto corrente n. 2743/594 e il conto anticipi fatture n. Controparte_4
280146, è creditrice, in linea accertativa, nei confronti della Controparte_1 della somma di € 224.690,99, o della maggiore o minore somma che
[...] verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- riconoscere
e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
- verificare, in ogni caso, come l'istituto di credito avversario abbia agito in dispregio della L. 108/1996 perpetrando il reato di usura, trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della
Repubblica competente;
- accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la
[...] con la propria condotta contra legem ha commesso il Controparte_1 reato di usura, così come contemplato dall'art. 644 c.p.; - accertare che la società unipersonale, con sede in Via della Scienza n. 13, Controparte_3
Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. è Controparte_4 creditrice, in linea accertativa, nei confronti della Controparte_1 della somma di € 195.771,33, o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dalla domanda fino al saldo per interessi usurari addebitati illegittimamente sul conto corrente n. 2743/594 e conto anticipi fatture n.
280146. Con vittoria delle competenze e delle spese di lite del doppio grado di giudizio”;
➢ conclusioni di parte appellata [ : Controparte_1
“
1. Rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 591/2022 del Parte_1
Tribunale di Rovigo.
2. A conferma delle conclusioni e richieste svolte in primo grado:
a) in via preliminare: dichiararsi prescritte, per i fatti e le ragioni esposte in narrativa, tutte le domande di ripetizione, di rettifica, di determinazione, di condanna e di risarcimento. Dichiararsi altresì decaduti gli attori dal diritto di impugnare gli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c.; b) nel merito: respingersi ogni domanda avversaria perché inammissibile, infondata e non provata. In ogni caso rigettarsi le richieste di ripetizione delle rimesse contestate in quanto adempimenti di obbligazioni naturali;
c) in subordine: ridursi le pretese dell'attrice a quanto di diritto;
d) in ogni caso: condannarsi parte attrice alla rifusione delle spese legali”.
2 I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 aprile 2018 a CP_2
la società (correntista della banca siccome titolare, presso la
[...] Parte_1 dipendenza di Rovigo, del conto corrente n. 2743/594 e del conto anticipi n. 280146), lamentando l'annotazione a debito di poste a vario titolo illegittime, chiedeva al
Tribunale di Rovigo l'accoglimento delle seguenti domande, così specificate: “- nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'invalidità, la nullità e
l'inefficacia delle condizioni contrattuali dei contratti di conto corrente n. 2743/594 e conto anticipi fatture n. 280146, relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese e oneri applicate al rapporto così come indicato in narrativa e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame, nonché dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c;
- accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità, l'invalidità e l'inefficacia degli addebiti in c/c per commissioni di massimo scoperto;
- accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'invalidità, la nullità e l'inefficacia delle condizioni contrattuali dei contratti di conto corrente n. 2743/594 e conto anticipi fatture n.
280146 relative alla determinazione degli interessi debitori e, per l'effetto, dichiarare
l'inefficacia degli addebiti in c/c; - riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, e di quelli debitori ultra-legali, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
- accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa in merito alla capitalizzazione di interessi, agli interessi debitori e anatocistici, alla commissione di massimo scoperto e alle varie spese, che la società con sede in Via della Scienza n. 13, Rovigo, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, sig. per il conto Controparte_4 corrente n. 2743/594 e conto anticipi fatture n. 280146 è creditrice (al 31.12.2016), in linea accertativa, nei confronti della della somma Controparte_1 di € 224.690,99, o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- verificare in ogni caso come l'istituto di credito avverso abbia agito in dispregio della L. 108/1996 perpetrando il reato di usura, trasmettendo se del caso gli atti del presente giudizio alla Procura della
Repubblica competente;
- accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la
[...]
con la propria condotta contra legem, ha commesso il Controparte_1 reato di usura, così come contemplato dall'art. 644 c.p.; - accertare che la società
con sede in Via della Scienza n. 13, Rovigo, in persona del legale Parte_1
3 rappresentante pro tempore, sig. è creditrice, in linea accertativa, Controparte_4 nei confronti della della somma di € 195.771,33, Controparte_1
o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dalla domanda sino al saldo per interessi usurari addebitati illegittimamente sul conto corrente n. 2743/594 e conto anticipi fatture n. 280146. Con vittoria delle competenze e delle spese di lite”.
2. Nello specifico, la società, a fondamento delle esposte richieste, deduceva:
i) di aver stipulato in data 20.6.1997 il contratto di conto corrente n. 2743/594, alle condizioni indicate nella scheda contrattuale che produceva e di avere in seguito ottenuto (il 31.3.2005) l'apertura del distinto conto anticipo fatture n. 280146, invece non regolato da un corrispondente accordo scritto;
ii) che nell'esecuzione dei predetti rapporti bancari (ancora in essere alla data di proposizione della domanda) la aveva applicato condizioni illegittime e preteso, CP_1 quindi, somme non dovute (come rilevato dall'esperto contabile che aveva a tal fine incaricato), e di avere dunque interesse ad ottenere una pronuncia di accertamento del fatto che la era debitrice in ragione dell'effettuazione di addebiti illegittimi, CP_1 tra cui l'applicazione di anatocismo illegittimo e di interessi eccedenti la soglia usuraria. In particolare, nella gestione dei contestati rapporti bancari la CP_1 avrebbe applicato:
A) quanto al conto corrente n. 2743/594: - anatocismo illegittimo (perché vietato prima del luglio 2000 e privo di pattuizione scritta e reciprocità quanto al periodo successivo); - cms indeterminate;
- spese illegittime in quanto mai pattuite;
- tassi di interesse indebitamente mutati in corso di rapporto in violazione dell'art. 118 TUB;
- interessi usurari;
B) quanto al conto anticipi n. 280146: - cms, spese e tassi di interesse non pattuiti per iscritto, anche in violazione dell'art. 117 tub;
- capitalizzazione degli interessi passivi non pattuita, risultando conseguentemente una differenza a favore della correntista di euro
224.690,99.
3. La si costituiva in causa con comparsa di risposta Controparte_1 depositata in pct il 5.7.2018, eccependo:
i) in via preliminare, la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito e comunque quella dell'azione di rettifica/ricalcolo del saldo dare-avere;
ii) nel merito:
a) l'inammissibilità delle domande in ragione dell'approvazione tacita degli estratti conto da parte della società correntista, non avendo la stessa sollevato alcuna
4 contestazione prima della instaurazione del giudizio, e dunque la decadenza dall'impugnazione degli stessi;
b) l'inammissibilità dell'azione di mero accertamento per carenza di interesse ad agire in assenza di domanda di ripetizione dell'indebito;
c) la legittimità dell'agire della nello svolgimento dei rapporti contrattuali CP_1 contestati e in ogni caso l'irrepetibilità delle somme a norma dell'art. 2034 c.c., concludendo quindi nei seguenti termini: “in via preliminare: dichiararsi prescritte, per i fatti e le ragioni esposte in narrativa, tutte le domande di ripetizione, di rettifica, di determinazione, di condanna e di risarcimento. Dichiararsi altresì decaduti gli attori dal diritto di impugnare gli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c.; nel merito: respingersi ogni domanda avversaria perché inammissibile, infondata e non provata.
In ogni caso rigettarsi le richieste di ripetizione delle rimesse contestate in quanto adempimenti di obbligazioni naturali. in subordine: ridursi le pretese dell'attrice a quanto di diritto. in ogni caso: condannarsi parte attrice alla rifusione delle spese legali”.
4. Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., l'attrice modificava le conclusioni come segue: “- accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la società Controparte_3 unipersonale, con sede in Via della Scienza n. 13, Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. per il conto corrente n. 2743/594 Controparte_4
e il conto anticipi fatture n. 280146 è creditrice, in linea accertativa, nei confronti della della somma di € 224.690,99, o della Controparte_1 maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
- verificare, in ogni caso, come l'istituto di credito avverso abbia agito in dispregio della L. 108/1996 perpetrando il reato di usura, trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
- accertare, per tutti
i motivi di cui in narrativa, che la con la propria Controparte_1 condotta contra legem, ha commesso il reato di usura, così come contemplato dall'art. 644 c.p.; - accertare che la società Controparte_3 unipersonale, con sede in Via della Scienza n. 13, Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. è creditrice, in linea accertativa, Controparte_4 nei confronti della della somma di € 195.771,33, Controparte_1
o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi
5 dalla domanda sino al saldo per interessi usurari addebitati illegittimamente sul conto corrente n. 2743/594 e conto anticipi fatture n. 280146. Con vittoria delle competenze e delle spese di lite”.
5. La causa è stata istruita su base documentale e mediante C.T.U. contabile (che ha concluso nei termini riassunti da pag. 170 a pag. 174 della Relazione) ed è stata quindi decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il giudice ha respinto tutte le domande attoree ritenendo che sulla base della documentazione disponibile agli atti di causa – ed in particolare a causa della sua insufficienza, non essendo esattamente leggibili gli estratti conto pertinenti al c/c n. 594 del periodo compreso tra l'1.3.2013 e il 30.6.2015 e non fornendo alcuna informazione sull'andamento del rapporto la documentazione contabile relativa al conto n. 280146, limitandosi a riportare il saldo iniziale, il saldo finale e l'indicazione del giro competenze verso il contro corrente principale per ciascun trimestre di riferimento – i conti bancari di riferimento non fossero oggettivamente ricostruibili, non essendo comunque conseguibile un risultato affidabile (cfr. sentenza, pag. 8 – 13: “(omissis) Senza giungere a sovvertire il principio di riparto dell'onere probatorio comunque tuttora stabilito dall'art. 2697 cc, e salvaguardando il principio per cui la consulenza di ufficio rimane mezzo di valutazione della prova acquisita e non mezzo di prova idoneo a surrogare la parte ed a sollevarla dall'onere di dar prova dei fatti costitutivi della propria pretesa (il che, con riferimento ai fatti principali, non è contestato neppure da Cass. S.U.
1.2.2022 n. 3086), la documentazione depositata nel presente giudizio, analizzata in sede di CTU, non consente una ricostruzione dell'andamento del rapporto sufficientemente chiara, precisa, e completa, e dunque il vaglio della domanda di rideterminazione del saldo con accertamento del credito preteso da parte attrice, la cui domanda va pertanto rigettata proprio in applicazione del principio desumibile dall'art. 2697 c.c. Il giudizio è stato introdotto notificando la citazione in data 19.4.2018. Parte attrice ha depositato copia del contratto di conto corrente sottoscritto in data 20.6.1997 e copia degli estratti conto del periodo compreso tra il
2.1.2001 ed il 31.12.2016. Per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1.3.2013 ed il 30.6.2015 gli estratti conto prodotti sono in buona parte incompleti od illeggibili.
Relativamente al contratto di apertura di credito n. 280146, sono stati prodotti gli estratti conto relativi al periodo compreso tra il 21.2.2005 ed il 31.12.2016. Nel rispondere al quesito formulato, la Consulente ha analizzato la documentazione depositata ed ha ritenuto che essa consentisse la ricostruzione dei rapporti dare- avere tra le parti: - quanto al periodo iniziale (compreso tra la stipula del contratto il
20.6.1997 ed il primo estratto conto disponibile del 2.1.2001), formulando distinte
6 ipotesi ricostruttive che tenessero conto o del saldo iniziale documentato dal primo estratto conto depositato (€ 32.444,98 - doc. 3 di parte attrice), ovvero del c.d. saldo zero, per l'ipotesi in cui si ritenga condivisibile l'interpretazione che, in assenza di produzione degli estratto conto nella loro interezza, considera ingiustificato e dunque non provato qualsiasi saldo iniziale e dunque lo esclude in radice da ogni ipotesi di ricalcolo;
- quanto al periodo finale, considerando i soli estratti conto depositati fino al 31.12.2016 seppure la parte abbia chiesto l'accertamento dell'esatto saldo dare- avere al tempo della domanda, e dunque circa 16 mesi dopo;
- quanto al periodo intermedio compreso tra il 1.3.2013 ed il 30.6.2015, per il quale gli estratti conto depositati risultano in buona parte illeggibili, operando conteggi separati che o eliminassero in radice tutte le operazioni non sufficientemente leggibili, ovvero tenessero conto delle sole operazioni leggibili risultanti dagli estratti conto, ma aggiungendo alla fine di ciascun mese compreso nell'estratto conto incompleto delle ipotetiche “scritture di raccordo” che permettessero la “quadratura dei saldi”, cioè facendoli coincidere (CTU, pag. 14 e 167, tra le altre). Non è condivisibile la soluzione raggiunta dal Consulente, perché: - l'operazione di “raccordo” tra i saldi, individuando per i periodi rimasti incerti delle scritture idonee a far coincidere i saldi dei diversi periodi considerati, soffre di una eccessiva discrezionalità, ovvero ignora le risultanze documentali ed opera delle correzioni ufficiose ed artificiose senza che le stesse risultino giustificabili o in ragione dei dati comunque risultanti dagli estratti conto depositati, ovvero, valorizzando la giurisprudenza sopra richiamata, inferendo dall'andamento noto dei conti il loro andamento ignoto, secondo un ragionamento presuntivo del quale non sono sufficientemente chiari i dati indiziari di partenza;
- le soluzioni diversamente ipotizzate in sede di ricalcolo si manifestano talmente diverse tra loro da comprovare che l'assenza di documentazione sufficientemente completa
e leggibile per i 27 mesi compresi tra il 1.3.2013 ed il 30.6.2015 incide profondamente sulla possibilità di ricostruire i rapporti di dare-avere in termini sufficientemente precisi ed attendibili, come richiesto nel quesito peritale;
- quanto evidenziato non viene modificato considerando le ulteriori “alternative” poste al Ctu per il ricalcolo del saldo, e riferite all'applicazione del saldo zero o del primo saldo documentato, ovvero alla possibilità di considerare o meno prescritte le pretese di ricalcolo riferite ad annotazioni antecedenti il decennio dalla introduzione del giudizio, poiché anche in ciascuna di tali ipotesi le differenze esitanti dalla diversa modalità di considerazione delle risultanze contabili del periodo 1.3.2013 - 30.6.2015 sono altrettanto nette ed eccessivamente divergenti tra loro;
- il periodo di tempo interessato dalla incertezza documentale è troppo esteso (pur interessando poco più
7 di due anni non si tratta neppure, però, di singoli estratti conto trimestrali nel corso di decenni di rapporto contrattuale), e, come si è evidenziato, non sussistono elementi da valorizzare in via presuntiva per accogliere una o l'altra soluzione proposta in sede peritale. Se si esaminano i risultati del ricalcolo operato dalla Ctu
(pagg. 170 e ss. della perizia), infatti, si nota che: (i) considerando come punto di partenza il primo saldo documentato, la differenza tra il saldo finale e quello ricalcolato dal Ctu è di € 117.944,67 nell'ipotesi di considerazione dei saldi del periodo
1.3.2013 - 30.6.2015 “rettificati” ed integrati nel senso sopra detto, ed è di €
300.271,07 nell'ipotesi di eliminazione delle operazioni non completamente leggibili relative al medesimo periodo, con una differenza proporzionale tra le due ipotesi del
254%; (ii) considerando come punto di partenza il c.d. saldo zero, la differenza tra il saldo finale e quello ricalcolato dal Ctu è di € 52.207,83 nell'ipotesi di considerazione dei saldi del periodo 1.3.2013 - 30.6.2015 “rettificati” ed integrati nel senso sopra detto, ed è di € 235.305,06 nell'ipotesi di eliminazione delle operazioni non completamente leggibili relative al medesimo periodo, con una differenza proporzionale tra le due ipotesi di circa il 450%. L'entità della differenza del calcolo, rispetto al quale le ulteriori varianti (saldo iniziale/saldo zero;
prescrizione ante decennio oppure no) si pongo come neutrali, dimostra che il mancato deposito, in forma completa e leggibile, degli estratti conto del periodo 1.3.2013 - 30.6.2015 impedisce una ricostruzione adeguata dell'esatto dare-avere tra le parti. Ciò impedisce l'accoglimento delle domante tanto con riferimento al conto corrente n.
594, quanto, a ben vedere, con riferimento al rapporto n. 280146, quale rapporto accessorio rispetto al conto corrente n. 594 e riconducibile all'art. 6 delle condizioni generali del contratto di conto corrente (doc. 2 e 5 di parte attrice). Infatti, la stessa parte attrice (citazione, pagg. 21-23) ha riconosciuto che le competenze maturate nel trimestre sul conto anticipo fatture non venivano regolate in quella sede, ma trimestralmente girocontate sul conto principale n. 594, andando in questa sede ad incidere sulla quantificazione degli interessi e delle spese dell'unitario rapporto contrattuale. Interessi, cms e spese, pur se maturate per ciascun trimestre in relazione al conto anticipo fatture, venivano addebitate direttamente sul conto corrente principale. Dagli estratti conto prodotti dalla parte (doc. 3 all. 2) si desume che la documentazione contabile relativa al conto n. 280146 non fornisce alcuna informazione sull'andamento del rapporto, limitandosi a riportare il saldo iniziale, il saldo finale e l'indicazione del giro competenze (verso il contro corrente principale) per ciascun trimestre di riferimento. Da ciò consegue che le doglianze di parte attrice, funzionali alla rideterminazione del saldo dare-avere, devono essere vagliate
8 unicamente facendo riferimento al conto corrente ordinario ed alle sue risultanze contabili, e non analizzando la documentazione contabile (sul punto, come si è detto, silente) del conto anticipi, che manifesta natura meramente tecnica di contabilizzazione dell'unitario rapporto regolato nel conto corrente. Seppure al fine di valutare la natura solutoria di operazioni disposte, sotto forma di rimesse e come giroconti, dal conto anticipi al conto corrente ordinario, onde stabilirne
l'assoggettabilità ad azione revocatoria, anche la Suprema Corte ha affermato che “i conti in questione, infatti, non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla
al cliente. Su di essi, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al correntista CP_1
l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti o della c.d. carta commerciale, e glielo riannota in "avere" una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante (in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli): attraverso l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. Ne consegue che […] il saldo passivo di tali conti non è indicativo di uno scoperto e che gli accrediti in essi annotati non costituiscono rimesse solutorie. Il rapporto di debito/credito fra la e il CP_1 correntista è invece rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono, mediante "giroconto", ed al s.b.f., alla stregua di ogni altro versamento eseguito da terzi” (Cass. n. 13449 del 20/06/2011;
Cass. ord. n. 6575 del 16/03/2018; anche Cass. n. 19325 del 21/08/2013). Se un tanto è vero, ne consegue che anche in relazione al rapporto di anticipo fatture n.
280146 la documentazione contabile indispensabile per la ricostruzione sufficientemente attendibile del suo andamento, e dunque del rapporto dare-avere tra le parti, è la documentazione relativa al conto corrente principale, n. 2743/594.
Ed esclusa la sufficienza della documentazione prodotta per ricostruire l'andamento di quest'ultimo, sorte non diversa deve dirsi con riferimento al rapporto accessorio.
Dal momento che, come risulta dalla consulenza depositata, risulta che la CP_1 abbia in effetti applicato interessi anatocistici, ultralegali in assenza di valida pattuizione per iscritto e cms non sufficientemente determinata, seppure per le ragioni esposte è impossibile rideterminare il saldo in ragione della insufficienza della documentazione depositata, si ritengono ricorrere gravi ragioni (art. 92 c.p.c. co. 2 laddove dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. n. 77/2018) per compensare le spese tra le parti”).
9 6. Ha proposto tempestivamente appello la società attrice sulla base di due motivi, nello specifico attinenti ai seguenti profili:
1) (primo motivo): travisamento del fatto quanto alla pretesa illeggibilità degli estratti conto relativi al periodo 1.3.2013/30.6.2015, in quanto, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, i predetti estratti conto, se pure in termini non agevoli, risulterebbero, in realtà, leggibili o quasi completamente leggibili. Per l'effetto, la sentenza, siccome fondata su un errore percettivo delle risultanze istruttorie, andrebbe riformata previa eventuale integrazione della C.T.U. disposta in primo grado al fine di completare l'indagine, da condurre sul contenuto del faldone riversato in atti e non già sulle copie che il consulente abbia provveduto ad estrarre nel corso delle attività peritali;
2) (secondo motivo, proposto in via subordinata al mancato accoglimento del primo): violazione dell'art. 2697 c.c. con riferimento all'orientamento della giurisprudenza di legittimità maturato in tema di omesso deposito dell'integralità delle scritture contabili da parte del correntista che agisca nei confronti della banca per la rettifica dei saldi e/o per la ripetizione di somme. Nel caso in cui gli estratti conto del periodo 3/13-6/15 dovessero essere ritenuti illeggibili (o parzialmente illeggibili) anche da parte della Corte, le conseguenze di tale deficienza documentale non potrebbero comunque mai essere quelle ritenute dal primo giudice, non corrispondenti all'insegnamento della Suprema Corte in tema di onere della prova nei giudizi finalizzati alla ricostruzione dei rapporti bancari, in relazione ai quali ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e, richiamate le doglianze e considerazioni dedotte in primo grado, l'accoglimento delle domande ivi proposte.
7. si è costituita anche nel presente giudizio di gravame prendendo CP_2 posizione sulle ragioni dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, e quindi riproposto le difese in diritto sviluppate in primo grado a fondamento della richiesta di rigetto delle domande attoree (v. comparsa di risposta d'appello, pag. 17 – 37).
8. All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 16.1.2025 – tenutasi in forma virtuale mediante deposito di note scritte in PCT – le parti hanno concluso nei termini sopra trascritti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi, poi effettivamente depositati da entrambe le parti costituite.
II
Ragioni della decisione.
10 9. I due motivi di impugnazione sopra riassunti, stante la stretta connessione vanno esaminati congiuntamente.
10. L'appellante sostiene che il giudice avrebbe errato, da un lato nella valutazione in fatto del materiale probatorio disponibile – in quanto gli estratti conto ritenuti illeggibili, e come tali inutilizzabili al fine della ricostruzione del conto corrente n. 594, ad una più approfondita disaminata non sarebbero tali, essendo in realtà, se correttamente riguardati, leggibili o quasi completamente leggibili, ed in particolare lo sarebbero, con riferimento ai dati più rilevanti, tutti gli e/c del periodo ritenuto non valorizzabile (e cioè quello compreso tra l'1.3.2013 e il 30.6.2015) – e dall'altro nella valutazione in diritto della misura in cui poteva ritenersi soddisfatto l'onere probatorio a carico del correntista agente per la rideterminazione del saldo, ovvero per la ripetizione dell'indebito, non potendo affermarsi, come appunto fatto dal primo giudice, l'inaccoglibilità della domanda di accertamento della illegittimità delle annotazioni a debito per il solo fatto che relativamente a un determinato intervallo temporale non risultassero disponibili tutti gli estratti conto, ovvero perché questi presentavano delle carenze, avendo la S.C. dettato precisi criteri ermeneutici ai quali il giudice deve attenersi laddove riscontri incompletezze documentali da parte del soggetto attore, come tale tenuto a fornire la prova esatta delle proprie pretese.
11. Il giudice, come anticipato in premessa sub 5., dopo avere dato conto delle risultanze dell'elaborato peritale depositato dal C.T.U. – che aveva concluso indicando una serie di ipotesi di calcolo in risposta alla pluralità dei criteri di decisione che erano stati prescritti dal giudice (v. l'ordinanza di formulazione del quesito in data 5.9.2019
e l'ordinanza integrativa del 17.3.2020, con la quale l'istruttore, in risposta alla richiesta di chiarimenti formalizzata dal C.T.U., “considerato il tenore delle domande formulate in giudizio e la sussistenza di un onere per l'attore di dare prova del diritto fatto valere, in osservanza al generale principio di cui all'art. 2697 c.c.”, aveva invitato “la Consulente a considerare la sola documentazione prodotta dalle parti, se ed in quanto leggibile;
a dare conto delle attività svolte e delle valutazioni documentali effettuate;
ad indicare la documentazione illeggibile e dunque inutilizzabile;
a precisare se ed in che misura l'inutilizzabilità impedisca di rispondere al quesito o a talune sue parti;
a formulare, se del caso, distinte ipotesi di ricalcolo, sia tenendo conto della sola documentazione leggibile e disponibile, sia, come indicato nell'istanza, “imputando a fine periodo una scrittura di raccordo per far coincidere i saldi”, illustrando in entrambi i casi le operazioni contabili svolte”) – le ha sottoposte a critica, ritenendo conclusivamente:
11 a) che l'operazione di raccordo tra i saldi risulta eccessivamente discrezionale, in quanto ignora le risultanze documentali ed opera delle correzioni ufficiose ed artificiose, scollegate dai dati documentali disponibili, ovvero in quanto utilizza un criterio presuntivo di cui non sono però sufficientemente chiari i dati indiziari di partenza;
b) che le varie soluzioni proposte dal CTU in sede di ricalcolo risultano tra loro talmente diverse da dimostrare, proprio per la loro estrema eterogeneità, che l'assenza di documentazione sufficientemente completa e leggibile per i 27 mesi compresi tra l'1.3.2013 ed il 30.6.2015 incide profondamente sulla possibilità di ricostruire i rapporti;
c) che il periodo di tempo interessato dall'incertezza è troppo esteso e non sussistono elementi da valorizzare in via presuntiva per accogliere l'una o l'altra soluzione proposta dal consulente contabile. Per l'effetto, stante la rilevante distanza che si attesta tra i valori calcolati dal C.T.U. a seconda che si adotti l'uno o l'altro dei criteri di computo, nessuno di tali criteri è in concreto adottabile, e questo proprio perché nella marcata distanza dei prodotti dell'impiego di ognuno di essi risiede la dimostrazione della sostanziale inaffidabilità di tutti loro;
d) che la evidenziata impossibilità ricostruttiva dei rapporti dare-avere relativamente al conto corrente 594 impedisce anche l'accoglimento della domanda relativa al rapporto n. 280146, accessorio rispetto al primo, in quanto le competenze di quel conto anticipi fatture venivano trimestralmente girocontate sul conto principale, andando ad incidere sulla quantificazione degli interessi e delle spese dell'unitario rapporto contrattuale e la documentazione del conto anticipi non fornisce di per sé informazioni sufficienti, limitandosi a riportare il saldo iniziale, il saldo finale e l'indicazione del giro competenze per ciascun trimestre di riferimento;
e) che per tali ragioni, seppure dalla consulenza depositata agli atti risulti che la aveva applicato interessi anatocistici e ultralegali in assenza di una valida CP_1 pattuizione scritta e cms non sufficientemente determinate, tuttavia la mancata completezza della documentazione contabile relativa al periodo per il quale gli estratti conto sono illeggibili impedisce l'accoglimento della domanda.
12. Ciò posto, quanto alla questione dedotta con il primo motivo – attinente al fraintendimento del materiale probatorio, e segnatamente alla pretesa disamina e valutazione di documentazione diversa da quella prodotta dall'attrice in primo grado
– questa risulta proposta in termini inammissibili ed è comunque infondata.
Riguardo al primo profilo, si osserva come l'appellante sollevi la questione in termini di mera verosimiglianza (cfr. atto d'appello, pag. 21).
12 Ciò è inammissibile, considerato che in ragione della presunzione di legittimità della sentenza di primo grado, chi intende contestarla ha il compito di dimostrare che la sentenza è sbagliata, e non basta a tal fine una generica contestazione, ma è necessaria la dimostrazione, quantomeno in termini di affermata certezza, della fondatezza dei singoli motivi di impugnazione.
In altri termini, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, giacché egli è assimilabile all'attore nella invocata “revisio” e deve, pertanto, dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o l'invalidità della decisione assunta dal primo giudice, onde superare la presunzione di legittimità che assiste la sentenza di primo grado (Cass. sez. un. n. 28498 del 2005; 3033 del
2013; nello stesso senso si veda Cass. n. 40606/2021; sulla presunzione di legittimità della sentenza di primo grado, Cass. sez. un. n. 10027 del 2012). Il che comporta che egli ha anche il dovere di illustrare la diversa interpretazione, rispetto a quella data dal tribunale, della fattispecie oggetto della decisione o degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare dove reperire la documentazione eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per “vestire” di specificità i singoli motivi di appello, provvedendo ad illustrare, con altrettanta compiutezza, i risultati di prova che quella documentazione è in grado di offrire, ai fini della riforma della sentenza di primo grado.
La doglianza è comunque infondata, considerato che il documento n. 3 – costituito dal complesso degli e/c dei conti di riferimento (conto corrente e conto anticipi), prodotto in formato cartaceo per una scelta dell'attrice – rientra tra i documenti che sono stati esaminati nel corso delle operazioni peritali, essendo stato oggetto di specifico esame da parte del giudice, del C.T.U. e dei consulenti tecnici di parte.
Risulta, invero, dal verbale delle operazioni peritali del 18 dicembre 2019 che il C.T.U. aveva ritirato i fascicoli di parte e li aveva messi a disposizione dei presenti.
Dal successivo verbale del 21 febbraio 2020 risulta, poi, che il C.T.U. aveva sottoposto “ai presenti la copia degli estratti conto allegati agli atti riferiti al conto corrente ordinato dal periodo 1.3.2013, facendo constatare che gli stessi in alcuni punti sono illeggibili e chiedendo se possibile averne una copia dove fossero leggibili tutte le operazioni compresi i numeri debitori e creditori”. Il verbale è firmato dal
C.T.U. e dai CC.TT.PP., i quali avevano quindi avuto modo di disaminarli e di
13 apprezzarne la concreta intellegibilità, anche alla luce dei rilievi sollevati dalla consulente del giudice.
In conseguenza della non integrale leggibilità di tali documenti, in data 16 marzo
2020 la C.T.U. formulava istanza all'istruttore chiedendo, sul presupposto che “la documentazione allegata dalle parti in merito agli estratti conto bancari del conto
2743/594 dal periodo 1.3.2013 al periodo 30.6.2015 allegato nr. 3 del fascicolo di parte attrice non è leggibile in tutte le righe” di sapere come procedere nella stesura dell'elaborato.
Il giudice, con ordinanza del 17 marzo 2020 invitava la consulente “a considerare la sola documentazione prodotta dalle parti, se ed in quanto leggibile;
a dare conto della attività svolte e delle valutazioni documentali effettuate;
ad indicare la documentazione illeggibile e dunque inutilizzabile;
a precisare se ed in che misura
l'inutilizzabilità impedisca di rispondere al quesito o a talune parti (...)”.
Nella bozza della Relazione trasmessa ai consulenti di parte in data 8 aprile 2020, così come nella stesura definitiva depositata in data 18 maggio 2020, veniva più volte riferito, e ribadito nell'esposizione di ogni ipotesi ricalcolo, che riguardo al periodo
1.3.2013/30.6.2015 i documenti prodotti sono risultati solo parzialmente leggibili.
In proposito l'unica richiesta di specificazione sollevata dal C.T.P. di parte attrice nelle osservazioni del 30 aprile 2020 era la seguente: “Per quanto attiene alle scritture di raccordo è opportuno che la C.T.U. espliciti chiaramente se, nell'individuare l'importo della scrittura di raccordo, ha tenuto conto o meno degli importi addebiti trimestrali
(chiaramente individuabili alle pagine 384-392, 400-408-416-417-426-438-439-
452-455-460-461-468 dell'allegato 1); in altri termini, se ha espunto o meno dal ricalcolo gli oneri trimestrali del periodo 2013-2016”.
Nel rispondere al C.T.P. di parte attrice la Consulente d'Ufficio precisava, condividendone la richiesta, che “Le scritture di raccordo si sono rese indispensabili in quanto per il periodo 1.3.2013 – 30.6.2015 gli estratti conto forniti non erano completamente leggibili. Le operazioni “annullate” e riepilogate come sommatoria in una scrittura di fine periodo (mese) non riguardavano imputazioni di oneri. Si condivide quanto affermato dal collega in merito al fatto che prima di “annullare” ogni operazione si è provveduto a verificare se tra i documenti depositati si poteva ottenere un riscontro che potesse far ritenere l'importo certo. Solo quando ciò non è stato possibile si è proceduto all'“annullamento dell'operazione”. Nessuna obiezione era stata, infatti, sollevata da parte attrice in ordine alla (parziale) illeggibilità della documentazione in atti così come rilevata dal C.T.U. e constatata dai CCTTPP.
14 Nelle note del 21 maggio 2020, per la trattazione dell'udienza del 27 maggio 2020,
l'attore chiedeva venisse rinnovata la C.T.U., o in subordine che venissero offerti chiarimenti in ordine alle tre questioni ivi indicate. Non venivano invece poste in dubbio le constatazioni e conclusioni della C.T.U. in ordine alla leggibilità parziale degli estratti conto presenti in atti.
Neppure nelle note scritte del 24 marzo 2022, predisposte in relazione all'udienza del
30 marzo 2022, venivano sollevati dalla società attrice elementi di dubbio sull'esatto apprezzamento da parte del C.T.U. della documentazione esaminata presente nel proprio fascicolo.
Il giudice di primo grado ha confermato, a pagina 8 della sentenza, che “Per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1.3.2013 ed il 30.6.2015 gli estratti conto prodotti sono in buona parte incompleti o illeggibili”.
Così stando le cose, può ritenersi provato che la consulente contabile ritirò il fascicolo di parte attrice, lo esaminò ed ebbe modo di rilevare e constatare con i consulenti tecnici di parte la non integrale leggibilità di parte degli estratti conto ivi inseriti, e quindi che venne esaminato l'esatto contenuto del fascicolo di parte attorea, e non già, come viene ipotizzato ora dalla società appellante, una fotocopia di esso presentante caratteristiche di leggibilità, e quindi di intellegibilità, deteriori rispetto all'originale; che, poi, di originale non può in verità parlarsi con riguardo a degli e/c, che laddove stampati, come nella fattispecie in esame, costituiscono comunque una trasposizione su supporto fisico cartaceo di dati originariamente contenuti su supporto digitale.
13. Venendo al secondo motivo – proposto in via subordinata per il caso di mancato accoglimento del primo – deve prendersi le mosse da quanto è stato affermato dal
Tribunale per escludere in radice la possibilità di accogliere le domande attoree.
Nello specifico, il giudice di Rovigo ha ritenuto:
a) che al di là delle espressioni in concreto utilizzate dalla società attrice (che apparentemente sembra chiedere l'accertamento dell'invalidità di determinate annotazioni a debito e l'accertamento della propria qualità di creditrice della banca per l'importo complessivo di € 224.690,99, ovvero di € 195.771,33, ovvero ancora del diverso importo determinato all'esito del giudizio), le domande da questa proposte devono ritenersi chiaramente volte all'accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti, e dunque alla rideterminazione del saldo dei rapporti in essere con la banca e al conseguente riconoscimento di un credito a proprio favore;
b) che se in linea astratta può convenirsi con l'insegnamento della S.C. secondo cui l'onere probatorio a carico del correntista-attore che deduca la nullità di
15 determinate annotazioni operate dalla banca sul conto in contestazione e chieda la rideterminazione del saldo a una determinata data (e quindi anche a conto aperto) può essere mitigato rispetto all'impostazione tradizionale (che richiede che l'onere probatorio debba essere assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, sul presupposto che solo la produzione dell'intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, dunque, di verificare la pattuizione e l'applicazione in concreto di interessi e oneri non dovuti), ciò nondimeno nella specie la documentazione depositata in causa dall'attrice e analizzata dalla consulente contabile non consente di ricostruire l'andamento del rapporto in maniera sufficientemente chiara, precisa e completa, e dunque il vaglio della domanda di rideterminazione del saldo con accertamento del credito preteso da parte attrice, la cui domanda va pertanto rigettata proprio in applicazione del principio desumibile dall'art. 2697 c.c.;
c) che, in particolare, non è condivisibile la soluzione raggiunta dalla consulente contabile (secondo cui, quanto al periodo intermedio compreso tra l'1.3.2013 e il
30.6.2015, per il quale gli estratti conto depositati risultano in buona parte illeggibili, la ricostruzione del conto corrente 594 può essere raggiunta operando conteggi separati che, o eliminino in radice tutte le operazioni non sufficientemente leggibili, ovvero tengano conto delle sole operazioni leggibili risultanti dagli estratti conto, ma aggiungendo alla fine di ciascun mese compreso nell'estratto conto incompleto delle ipotetiche “scritture di raccordo” che consentano la “quadratura dei saldi”, facendoli coincidere), e questo in quanto: i) l'operazione di “raccordo” tra i saldi, individuando per i periodi rimasti incerti delle scritture idonee a far coincidere i saldi dei diversi periodi considerati, soffre di una eccessiva discrezionalità, ovvero ignora le risultanze documentali ed opera delle correzioni ufficiose ed artificiose senza che le stesse risultino giustificabili o in ragione dei dati comunque risultanti dagli estratti conto depositati, ovvero, valorizzando la giurisprudenza sopra richiamata, inferendo dall'andamento noto dei conti il loro andamento ignoto, secondo un ragionamento presuntivo del quale non sono sufficientemente chiari i dati indiziari di partenza;
ii) le soluzioni diversamente ipotizzate in sede di ricalcolo si manifestano talmente diverse tra loro da comprovare che l'assenza di documentazione sufficientemente completa e leggibile per i 27 mesi compresi tra il 1.3.2013 ed il 30.6.2015 incide profondamente sulla possibilità di ricostruire i rapporti di dare-avere in termini sufficientemente precisi ed attendibili, come richiesto nel quesito peritale;
iii) quanto evidenziato non viene modificato considerando le ulteriori “alternative” poste dal
16 C.T.U. per il ricalcolo del saldo, e riferite all'applicazione del saldo zero o del primo saldo documentato, ovvero alla possibilità di considerare o meno prescritte le pretese di ricalcolo riferite ad annotazioni antecedenti il decennio dalla introduzione del giudizio, poiché anche in ciascuna di tali ipotesi le differenze esitanti dalla diversa modalità di considerazione delle risultanze contabili del periodo 1.3.2013 - 30.6.2015 sono altrettanto nette ed eccessivamente divergenti tra loro;
iv) il periodo di tempo interessato dalla incertezza documentale è troppo esteso (pur interessando poco più di due anni non si tratta neppure, però, di singoli estratti conto trimestrali nel corso di decenni di rapporto contrattuale), e, come si è evidenziato, non sussistono elementi da valorizzare in via presuntiva per accogliere una o l'altra soluzione proposta in sede peritale.
Tali essendo gli snodi del ragionamento seguito dal giudice, l'appellante avrebbe dovuto partitamente contestarne la valutazione, deducendo:
1) che la domanda attorea non aveva in realtà ad oggetto la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente n. 594, e che questo poteva comunque essere adeguatamente ricostruito sulla base delle evidenze probatorie disponibili agli atti di causa, e segnatamente sulla base dei pertinenti e/c, ovvero, laddove questi avessero presentato le ritenute carenze, mediante altri elementi probatori, anche di natura presuntiva, nella specie tuttavia non indicati, neppure in questa sede, dall'attrice- appellante;
2) che l'operazione di “raccordo” tra i saldi nel periodo intermedio
1.3.2013/30.6.2015 operata dal C.T.U. era, diversamente da quanto è stato ritenuto, non solo giuridicamente ammissibile, ma anche tecnicamente possibile ed idonea a raggiungere un risultato ricostruttivo affidabile, non potendo ritenersi soffrire le criticità specificamente indicate dal giudice (v. in sentenza, pag. 9, 10), che nella valutazione fattane in sentenza avrebbero reso in concreto incoerente ed artificioso il risultato, e questo in quanto sarebbero esistite delle scritture idonee a far coincidere i saldi dei diversi periodi considerati (scritture che avrebbero dovuto essere puntualmente indicate dall'appellante, non rinvenendosene menzione neppure nella
Relazione del C.T.U., limitatosi al riguardo ad evidenziare che “Nel periodo 1.3.2013-
30.6.2015, essendo le copie degli estratti conto non completamente leggibili, si sono effettuati separati conteggi eliminando le operazioni non leggibili ovvero mettendo a fine mese una scrittura di raccordo per permettere la “quadratura” dei saldi”, senza ulteriori chiarimenti), ovvero, comunque, elementi presuntivi chiari, precisi e concordanti idonei a supportare il computo sottostante l'individuazione del dato di raccordo;
17 3) che il ricomputo era comunque frazionabile in sub-periodi adeguatamente ricostruiti e che in relazione a detti sub-periodi la domanda era sufficientemente provata e quindi accoglibile.
Sennonché la società appellante non ha affatto impostato il proprio atto di impugnazione sulle base delle indicate critiche, ma si è limitata a richiamare l'orientamento giurisprudenziale della S.C. secondo cui “Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, e come invece ripetutamente affermato dalla
Suprema Corte, nel caso in cui il cliente agisce nei confronti della banca in ripetizione di indebito oggettivo di danaro dato alla banca dall'inizio del rapporto di conto corrente bancario fino alla sua cessazione sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relativa alla misura degli interessi e al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta (come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996), nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è certamente il cliente che deve provare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo;
con la conseguenza che in mancanza di taluni estratti di conto corrente egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati;
ben potendo il giudice accertare, di regola mediante consulenza tecnico d'ufficio, se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione dell'attore, in quanto risultanti dagli estratti di conto da questi depositati. Un tanto perché “nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi. Essendo sia la banca che il correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato"
(così, in motivazione, Cass. n. 22387 del 2021)”. Un tale orientamento è sì consolidato che Cass. civ., Sez. I, Ord., 07/12/2022, n. 35979 ha da ultimo affermato il seguente principio di diritto: "nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dalla banca di danaro che afferma essere stato
18 a costei indebitamente dato nel corso dell'intera durata del rapporto sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative alla misura degli interessi e al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta, per come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente riferiti all'intera durata del rapporto;
con la conseguenza che qualora egli depositi solo alcuni di tali estratti periodici di conto corrente egli da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, l'omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto a partire dal primo saldo (nella specie, a debito) dal cliente documentalmente riscontrato"”, concludendo, quindi, nel senso che il giudice avrebbe “operato una netta divergenza rispetto ad un tale principio di diritto, posto che ha adottato un criterio di decisione del tutto scollegato dalle norme in materia ed ha del tutto erroneamente ritenuto di rigettare le domande sulla scorta di una inesistente causa di paralisi della decisione a suo dire dipendente dall'eccessiva divergenza dei valori derivanti dalla notevole discrepanza di esiti rispetto ai vari criteri di calcolo adottati dal consulente”.
Appare evidente come non vi sia alcuna corrispondenza tra il contenuto della decisione impugnata e il contenuto della censura, che risulta pertanto inammissibile per difetto di specificità, profilo quest'ultimo in relazione al quale è opportuno ricordare che l'appellante ha il dovere di illustrare la diversa interpretazione, rispetto a quella data dal tribunale, della fattispecie oggetto della decisione o degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre a una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare dove reperire la documentazione eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per “vestire” di specificità i singoli motivi di appello, provvedendo ad illustrare, con altrettanta compiutezza, i risultati di prova che quella documentazione è in grado di offrire, ai fini della riforma della sentenza di primo grado. Onere di specificità che quanto più è articolata la motivazione svolta nella sentenza gravata, tanto più impone la correlativa confutazione delle singole argomentazioni e dei singoli elementi valorizzati dal giudice di primo grado.
Con l'ulteriore conclusiva precisazione che gli unici motivi di appello che la corte è chiamata a valutare sono solo quelli contenuti nell'originario atto di impugnazione, che delimita l'oggetto delle questioni rimesse all'esame del giudice del gravame,
19 senza che essi possano essere emendati o integrati negli scritti successivi e, a maggior ragione, in quelli conclusionali.
14. In definitiva, non riuscendo le ragioni poste dall'appellante a fondamento dei motivi di impugnazione a scardinare la costruzione del primo giudice, la sentenza oggetto del gravame va confermata, mentre le questioni poste a fondamento delle domande di merito riproposte in questa sede restano assorbite.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della appellante e a favore della appellata Parte_1 [...] riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro Controparte_1 normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quello medio per ciascuna delle tre fasi (di studio, di introduzione e decisoria) in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione da € 52.001 a €
260.000.
Dve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020, che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115, del
2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 245/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza del Tribunale di Rovigo;
b) condanna l'appellante società a rimborsare all'appellata Parte_1 CP_2 le spese di lite del presente secondo grado, che liquida, per compensi, in
[...]
€ 9.000,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico della appellante società dei Parte_1 presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
20 dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 245/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 30.1.2023, vertente
TRA
C.F. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Rovigo, Viale della Scienza n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Cappato, appellante/attrice in primo grado
E
C.F./P.I. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2
e Direzione Generale in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Tramarollo
e Davide Cortese, appellata/convenuta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 591/2022, pubblicata in data 29 giugno 2022, emessa a definizione del procedimento di primo grado n. 1069/2018 R.G. Tribunale Rovigo, promosso da nei confronti Parte_1 di con atto di citazione notificato il 19.4.2018; CP_2 causa trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge (concessi per il deposito degli scritti conclusivi con decorrenza dall'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.1.2025) in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante [ : Parte_1
1 “Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello, e in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 591/2022 del Tribunale di Rovigo: - accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la società unipersonale, con sede in Via Controparte_3 della Scienza n. 13, Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.
per il conto corrente n. 2743/594 e il conto anticipi fatture n. Controparte_4
280146, è creditrice, in linea accertativa, nei confronti della Controparte_1 della somma di € 224.690,99, o della maggiore o minore somma che
[...] verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- riconoscere
e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
- verificare, in ogni caso, come l'istituto di credito avversario abbia agito in dispregio della L. 108/1996 perpetrando il reato di usura, trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della
Repubblica competente;
- accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la
[...] con la propria condotta contra legem ha commesso il Controparte_1 reato di usura, così come contemplato dall'art. 644 c.p.; - accertare che la società unipersonale, con sede in Via della Scienza n. 13, Controparte_3
Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. è Controparte_4 creditrice, in linea accertativa, nei confronti della Controparte_1 della somma di € 195.771,33, o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dalla domanda fino al saldo per interessi usurari addebitati illegittimamente sul conto corrente n. 2743/594 e conto anticipi fatture n.
280146. Con vittoria delle competenze e delle spese di lite del doppio grado di giudizio”;
➢ conclusioni di parte appellata [ : Controparte_1
“
1. Rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 591/2022 del Parte_1
Tribunale di Rovigo.
2. A conferma delle conclusioni e richieste svolte in primo grado:
a) in via preliminare: dichiararsi prescritte, per i fatti e le ragioni esposte in narrativa, tutte le domande di ripetizione, di rettifica, di determinazione, di condanna e di risarcimento. Dichiararsi altresì decaduti gli attori dal diritto di impugnare gli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c.; b) nel merito: respingersi ogni domanda avversaria perché inammissibile, infondata e non provata. In ogni caso rigettarsi le richieste di ripetizione delle rimesse contestate in quanto adempimenti di obbligazioni naturali;
c) in subordine: ridursi le pretese dell'attrice a quanto di diritto;
d) in ogni caso: condannarsi parte attrice alla rifusione delle spese legali”.
2 I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 aprile 2018 a CP_2
la società (correntista della banca siccome titolare, presso la
[...] Parte_1 dipendenza di Rovigo, del conto corrente n. 2743/594 e del conto anticipi n. 280146), lamentando l'annotazione a debito di poste a vario titolo illegittime, chiedeva al
Tribunale di Rovigo l'accoglimento delle seguenti domande, così specificate: “- nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'invalidità, la nullità e
l'inefficacia delle condizioni contrattuali dei contratti di conto corrente n. 2743/594 e conto anticipi fatture n. 280146, relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese e oneri applicate al rapporto così come indicato in narrativa e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame, nonché dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c;
- accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità, l'invalidità e l'inefficacia degli addebiti in c/c per commissioni di massimo scoperto;
- accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'invalidità, la nullità e l'inefficacia delle condizioni contrattuali dei contratti di conto corrente n. 2743/594 e conto anticipi fatture n.
280146 relative alla determinazione degli interessi debitori e, per l'effetto, dichiarare
l'inefficacia degli addebiti in c/c; - riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, e di quelli debitori ultra-legali, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
- accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa in merito alla capitalizzazione di interessi, agli interessi debitori e anatocistici, alla commissione di massimo scoperto e alle varie spese, che la società con sede in Via della Scienza n. 13, Rovigo, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, sig. per il conto Controparte_4 corrente n. 2743/594 e conto anticipi fatture n. 280146 è creditrice (al 31.12.2016), in linea accertativa, nei confronti della della somma Controparte_1 di € 224.690,99, o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- verificare in ogni caso come l'istituto di credito avverso abbia agito in dispregio della L. 108/1996 perpetrando il reato di usura, trasmettendo se del caso gli atti del presente giudizio alla Procura della
Repubblica competente;
- accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la
[...]
con la propria condotta contra legem, ha commesso il Controparte_1 reato di usura, così come contemplato dall'art. 644 c.p.; - accertare che la società
con sede in Via della Scienza n. 13, Rovigo, in persona del legale Parte_1
3 rappresentante pro tempore, sig. è creditrice, in linea accertativa, Controparte_4 nei confronti della della somma di € 195.771,33, Controparte_1
o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dalla domanda sino al saldo per interessi usurari addebitati illegittimamente sul conto corrente n. 2743/594 e conto anticipi fatture n. 280146. Con vittoria delle competenze e delle spese di lite”.
2. Nello specifico, la società, a fondamento delle esposte richieste, deduceva:
i) di aver stipulato in data 20.6.1997 il contratto di conto corrente n. 2743/594, alle condizioni indicate nella scheda contrattuale che produceva e di avere in seguito ottenuto (il 31.3.2005) l'apertura del distinto conto anticipo fatture n. 280146, invece non regolato da un corrispondente accordo scritto;
ii) che nell'esecuzione dei predetti rapporti bancari (ancora in essere alla data di proposizione della domanda) la aveva applicato condizioni illegittime e preteso, CP_1 quindi, somme non dovute (come rilevato dall'esperto contabile che aveva a tal fine incaricato), e di avere dunque interesse ad ottenere una pronuncia di accertamento del fatto che la era debitrice in ragione dell'effettuazione di addebiti illegittimi, CP_1 tra cui l'applicazione di anatocismo illegittimo e di interessi eccedenti la soglia usuraria. In particolare, nella gestione dei contestati rapporti bancari la CP_1 avrebbe applicato:
A) quanto al conto corrente n. 2743/594: - anatocismo illegittimo (perché vietato prima del luglio 2000 e privo di pattuizione scritta e reciprocità quanto al periodo successivo); - cms indeterminate;
- spese illegittime in quanto mai pattuite;
- tassi di interesse indebitamente mutati in corso di rapporto in violazione dell'art. 118 TUB;
- interessi usurari;
B) quanto al conto anticipi n. 280146: - cms, spese e tassi di interesse non pattuiti per iscritto, anche in violazione dell'art. 117 tub;
- capitalizzazione degli interessi passivi non pattuita, risultando conseguentemente una differenza a favore della correntista di euro
224.690,99.
3. La si costituiva in causa con comparsa di risposta Controparte_1 depositata in pct il 5.7.2018, eccependo:
i) in via preliminare, la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito e comunque quella dell'azione di rettifica/ricalcolo del saldo dare-avere;
ii) nel merito:
a) l'inammissibilità delle domande in ragione dell'approvazione tacita degli estratti conto da parte della società correntista, non avendo la stessa sollevato alcuna
4 contestazione prima della instaurazione del giudizio, e dunque la decadenza dall'impugnazione degli stessi;
b) l'inammissibilità dell'azione di mero accertamento per carenza di interesse ad agire in assenza di domanda di ripetizione dell'indebito;
c) la legittimità dell'agire della nello svolgimento dei rapporti contrattuali CP_1 contestati e in ogni caso l'irrepetibilità delle somme a norma dell'art. 2034 c.c., concludendo quindi nei seguenti termini: “in via preliminare: dichiararsi prescritte, per i fatti e le ragioni esposte in narrativa, tutte le domande di ripetizione, di rettifica, di determinazione, di condanna e di risarcimento. Dichiararsi altresì decaduti gli attori dal diritto di impugnare gli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c.; nel merito: respingersi ogni domanda avversaria perché inammissibile, infondata e non provata.
In ogni caso rigettarsi le richieste di ripetizione delle rimesse contestate in quanto adempimenti di obbligazioni naturali. in subordine: ridursi le pretese dell'attrice a quanto di diritto. in ogni caso: condannarsi parte attrice alla rifusione delle spese legali”.
4. Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., l'attrice modificava le conclusioni come segue: “- accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la società Controparte_3 unipersonale, con sede in Via della Scienza n. 13, Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. per il conto corrente n. 2743/594 Controparte_4
e il conto anticipi fatture n. 280146 è creditrice, in linea accertativa, nei confronti della della somma di € 224.690,99, o della Controparte_1 maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
- verificare, in ogni caso, come l'istituto di credito avverso abbia agito in dispregio della L. 108/1996 perpetrando il reato di usura, trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
- accertare, per tutti
i motivi di cui in narrativa, che la con la propria Controparte_1 condotta contra legem, ha commesso il reato di usura, così come contemplato dall'art. 644 c.p.; - accertare che la società Controparte_3 unipersonale, con sede in Via della Scienza n. 13, Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. è creditrice, in linea accertativa, Controparte_4 nei confronti della della somma di € 195.771,33, Controparte_1
o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi
5 dalla domanda sino al saldo per interessi usurari addebitati illegittimamente sul conto corrente n. 2743/594 e conto anticipi fatture n. 280146. Con vittoria delle competenze e delle spese di lite”.
5. La causa è stata istruita su base documentale e mediante C.T.U. contabile (che ha concluso nei termini riassunti da pag. 170 a pag. 174 della Relazione) ed è stata quindi decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il giudice ha respinto tutte le domande attoree ritenendo che sulla base della documentazione disponibile agli atti di causa – ed in particolare a causa della sua insufficienza, non essendo esattamente leggibili gli estratti conto pertinenti al c/c n. 594 del periodo compreso tra l'1.3.2013 e il 30.6.2015 e non fornendo alcuna informazione sull'andamento del rapporto la documentazione contabile relativa al conto n. 280146, limitandosi a riportare il saldo iniziale, il saldo finale e l'indicazione del giro competenze verso il contro corrente principale per ciascun trimestre di riferimento – i conti bancari di riferimento non fossero oggettivamente ricostruibili, non essendo comunque conseguibile un risultato affidabile (cfr. sentenza, pag. 8 – 13: “(omissis) Senza giungere a sovvertire il principio di riparto dell'onere probatorio comunque tuttora stabilito dall'art. 2697 cc, e salvaguardando il principio per cui la consulenza di ufficio rimane mezzo di valutazione della prova acquisita e non mezzo di prova idoneo a surrogare la parte ed a sollevarla dall'onere di dar prova dei fatti costitutivi della propria pretesa (il che, con riferimento ai fatti principali, non è contestato neppure da Cass. S.U.
1.2.2022 n. 3086), la documentazione depositata nel presente giudizio, analizzata in sede di CTU, non consente una ricostruzione dell'andamento del rapporto sufficientemente chiara, precisa, e completa, e dunque il vaglio della domanda di rideterminazione del saldo con accertamento del credito preteso da parte attrice, la cui domanda va pertanto rigettata proprio in applicazione del principio desumibile dall'art. 2697 c.c. Il giudizio è stato introdotto notificando la citazione in data 19.4.2018. Parte attrice ha depositato copia del contratto di conto corrente sottoscritto in data 20.6.1997 e copia degli estratti conto del periodo compreso tra il
2.1.2001 ed il 31.12.2016. Per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1.3.2013 ed il 30.6.2015 gli estratti conto prodotti sono in buona parte incompleti od illeggibili.
Relativamente al contratto di apertura di credito n. 280146, sono stati prodotti gli estratti conto relativi al periodo compreso tra il 21.2.2005 ed il 31.12.2016. Nel rispondere al quesito formulato, la Consulente ha analizzato la documentazione depositata ed ha ritenuto che essa consentisse la ricostruzione dei rapporti dare- avere tra le parti: - quanto al periodo iniziale (compreso tra la stipula del contratto il
20.6.1997 ed il primo estratto conto disponibile del 2.1.2001), formulando distinte
6 ipotesi ricostruttive che tenessero conto o del saldo iniziale documentato dal primo estratto conto depositato (€ 32.444,98 - doc. 3 di parte attrice), ovvero del c.d. saldo zero, per l'ipotesi in cui si ritenga condivisibile l'interpretazione che, in assenza di produzione degli estratto conto nella loro interezza, considera ingiustificato e dunque non provato qualsiasi saldo iniziale e dunque lo esclude in radice da ogni ipotesi di ricalcolo;
- quanto al periodo finale, considerando i soli estratti conto depositati fino al 31.12.2016 seppure la parte abbia chiesto l'accertamento dell'esatto saldo dare- avere al tempo della domanda, e dunque circa 16 mesi dopo;
- quanto al periodo intermedio compreso tra il 1.3.2013 ed il 30.6.2015, per il quale gli estratti conto depositati risultano in buona parte illeggibili, operando conteggi separati che o eliminassero in radice tutte le operazioni non sufficientemente leggibili, ovvero tenessero conto delle sole operazioni leggibili risultanti dagli estratti conto, ma aggiungendo alla fine di ciascun mese compreso nell'estratto conto incompleto delle ipotetiche “scritture di raccordo” che permettessero la “quadratura dei saldi”, cioè facendoli coincidere (CTU, pag. 14 e 167, tra le altre). Non è condivisibile la soluzione raggiunta dal Consulente, perché: - l'operazione di “raccordo” tra i saldi, individuando per i periodi rimasti incerti delle scritture idonee a far coincidere i saldi dei diversi periodi considerati, soffre di una eccessiva discrezionalità, ovvero ignora le risultanze documentali ed opera delle correzioni ufficiose ed artificiose senza che le stesse risultino giustificabili o in ragione dei dati comunque risultanti dagli estratti conto depositati, ovvero, valorizzando la giurisprudenza sopra richiamata, inferendo dall'andamento noto dei conti il loro andamento ignoto, secondo un ragionamento presuntivo del quale non sono sufficientemente chiari i dati indiziari di partenza;
- le soluzioni diversamente ipotizzate in sede di ricalcolo si manifestano talmente diverse tra loro da comprovare che l'assenza di documentazione sufficientemente completa
e leggibile per i 27 mesi compresi tra il 1.3.2013 ed il 30.6.2015 incide profondamente sulla possibilità di ricostruire i rapporti di dare-avere in termini sufficientemente precisi ed attendibili, come richiesto nel quesito peritale;
- quanto evidenziato non viene modificato considerando le ulteriori “alternative” poste al Ctu per il ricalcolo del saldo, e riferite all'applicazione del saldo zero o del primo saldo documentato, ovvero alla possibilità di considerare o meno prescritte le pretese di ricalcolo riferite ad annotazioni antecedenti il decennio dalla introduzione del giudizio, poiché anche in ciascuna di tali ipotesi le differenze esitanti dalla diversa modalità di considerazione delle risultanze contabili del periodo 1.3.2013 - 30.6.2015 sono altrettanto nette ed eccessivamente divergenti tra loro;
- il periodo di tempo interessato dalla incertezza documentale è troppo esteso (pur interessando poco più
7 di due anni non si tratta neppure, però, di singoli estratti conto trimestrali nel corso di decenni di rapporto contrattuale), e, come si è evidenziato, non sussistono elementi da valorizzare in via presuntiva per accogliere una o l'altra soluzione proposta in sede peritale. Se si esaminano i risultati del ricalcolo operato dalla Ctu
(pagg. 170 e ss. della perizia), infatti, si nota che: (i) considerando come punto di partenza il primo saldo documentato, la differenza tra il saldo finale e quello ricalcolato dal Ctu è di € 117.944,67 nell'ipotesi di considerazione dei saldi del periodo
1.3.2013 - 30.6.2015 “rettificati” ed integrati nel senso sopra detto, ed è di €
300.271,07 nell'ipotesi di eliminazione delle operazioni non completamente leggibili relative al medesimo periodo, con una differenza proporzionale tra le due ipotesi del
254%; (ii) considerando come punto di partenza il c.d. saldo zero, la differenza tra il saldo finale e quello ricalcolato dal Ctu è di € 52.207,83 nell'ipotesi di considerazione dei saldi del periodo 1.3.2013 - 30.6.2015 “rettificati” ed integrati nel senso sopra detto, ed è di € 235.305,06 nell'ipotesi di eliminazione delle operazioni non completamente leggibili relative al medesimo periodo, con una differenza proporzionale tra le due ipotesi di circa il 450%. L'entità della differenza del calcolo, rispetto al quale le ulteriori varianti (saldo iniziale/saldo zero;
prescrizione ante decennio oppure no) si pongo come neutrali, dimostra che il mancato deposito, in forma completa e leggibile, degli estratti conto del periodo 1.3.2013 - 30.6.2015 impedisce una ricostruzione adeguata dell'esatto dare-avere tra le parti. Ciò impedisce l'accoglimento delle domante tanto con riferimento al conto corrente n.
594, quanto, a ben vedere, con riferimento al rapporto n. 280146, quale rapporto accessorio rispetto al conto corrente n. 594 e riconducibile all'art. 6 delle condizioni generali del contratto di conto corrente (doc. 2 e 5 di parte attrice). Infatti, la stessa parte attrice (citazione, pagg. 21-23) ha riconosciuto che le competenze maturate nel trimestre sul conto anticipo fatture non venivano regolate in quella sede, ma trimestralmente girocontate sul conto principale n. 594, andando in questa sede ad incidere sulla quantificazione degli interessi e delle spese dell'unitario rapporto contrattuale. Interessi, cms e spese, pur se maturate per ciascun trimestre in relazione al conto anticipo fatture, venivano addebitate direttamente sul conto corrente principale. Dagli estratti conto prodotti dalla parte (doc. 3 all. 2) si desume che la documentazione contabile relativa al conto n. 280146 non fornisce alcuna informazione sull'andamento del rapporto, limitandosi a riportare il saldo iniziale, il saldo finale e l'indicazione del giro competenze (verso il contro corrente principale) per ciascun trimestre di riferimento. Da ciò consegue che le doglianze di parte attrice, funzionali alla rideterminazione del saldo dare-avere, devono essere vagliate
8 unicamente facendo riferimento al conto corrente ordinario ed alle sue risultanze contabili, e non analizzando la documentazione contabile (sul punto, come si è detto, silente) del conto anticipi, che manifesta natura meramente tecnica di contabilizzazione dell'unitario rapporto regolato nel conto corrente. Seppure al fine di valutare la natura solutoria di operazioni disposte, sotto forma di rimesse e come giroconti, dal conto anticipi al conto corrente ordinario, onde stabilirne
l'assoggettabilità ad azione revocatoria, anche la Suprema Corte ha affermato che “i conti in questione, infatti, non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla
al cliente. Su di essi, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al correntista CP_1
l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti o della c.d. carta commerciale, e glielo riannota in "avere" una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante (in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli): attraverso l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. Ne consegue che […] il saldo passivo di tali conti non è indicativo di uno scoperto e che gli accrediti in essi annotati non costituiscono rimesse solutorie. Il rapporto di debito/credito fra la e il CP_1 correntista è invece rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono, mediante "giroconto", ed al s.b.f., alla stregua di ogni altro versamento eseguito da terzi” (Cass. n. 13449 del 20/06/2011;
Cass. ord. n. 6575 del 16/03/2018; anche Cass. n. 19325 del 21/08/2013). Se un tanto è vero, ne consegue che anche in relazione al rapporto di anticipo fatture n.
280146 la documentazione contabile indispensabile per la ricostruzione sufficientemente attendibile del suo andamento, e dunque del rapporto dare-avere tra le parti, è la documentazione relativa al conto corrente principale, n. 2743/594.
Ed esclusa la sufficienza della documentazione prodotta per ricostruire l'andamento di quest'ultimo, sorte non diversa deve dirsi con riferimento al rapporto accessorio.
Dal momento che, come risulta dalla consulenza depositata, risulta che la CP_1 abbia in effetti applicato interessi anatocistici, ultralegali in assenza di valida pattuizione per iscritto e cms non sufficientemente determinata, seppure per le ragioni esposte è impossibile rideterminare il saldo in ragione della insufficienza della documentazione depositata, si ritengono ricorrere gravi ragioni (art. 92 c.p.c. co. 2 laddove dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. n. 77/2018) per compensare le spese tra le parti”).
9 6. Ha proposto tempestivamente appello la società attrice sulla base di due motivi, nello specifico attinenti ai seguenti profili:
1) (primo motivo): travisamento del fatto quanto alla pretesa illeggibilità degli estratti conto relativi al periodo 1.3.2013/30.6.2015, in quanto, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, i predetti estratti conto, se pure in termini non agevoli, risulterebbero, in realtà, leggibili o quasi completamente leggibili. Per l'effetto, la sentenza, siccome fondata su un errore percettivo delle risultanze istruttorie, andrebbe riformata previa eventuale integrazione della C.T.U. disposta in primo grado al fine di completare l'indagine, da condurre sul contenuto del faldone riversato in atti e non già sulle copie che il consulente abbia provveduto ad estrarre nel corso delle attività peritali;
2) (secondo motivo, proposto in via subordinata al mancato accoglimento del primo): violazione dell'art. 2697 c.c. con riferimento all'orientamento della giurisprudenza di legittimità maturato in tema di omesso deposito dell'integralità delle scritture contabili da parte del correntista che agisca nei confronti della banca per la rettifica dei saldi e/o per la ripetizione di somme. Nel caso in cui gli estratti conto del periodo 3/13-6/15 dovessero essere ritenuti illeggibili (o parzialmente illeggibili) anche da parte della Corte, le conseguenze di tale deficienza documentale non potrebbero comunque mai essere quelle ritenute dal primo giudice, non corrispondenti all'insegnamento della Suprema Corte in tema di onere della prova nei giudizi finalizzati alla ricostruzione dei rapporti bancari, in relazione ai quali ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e, richiamate le doglianze e considerazioni dedotte in primo grado, l'accoglimento delle domande ivi proposte.
7. si è costituita anche nel presente giudizio di gravame prendendo CP_2 posizione sulle ragioni dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, e quindi riproposto le difese in diritto sviluppate in primo grado a fondamento della richiesta di rigetto delle domande attoree (v. comparsa di risposta d'appello, pag. 17 – 37).
8. All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 16.1.2025 – tenutasi in forma virtuale mediante deposito di note scritte in PCT – le parti hanno concluso nei termini sopra trascritti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi, poi effettivamente depositati da entrambe le parti costituite.
II
Ragioni della decisione.
10 9. I due motivi di impugnazione sopra riassunti, stante la stretta connessione vanno esaminati congiuntamente.
10. L'appellante sostiene che il giudice avrebbe errato, da un lato nella valutazione in fatto del materiale probatorio disponibile – in quanto gli estratti conto ritenuti illeggibili, e come tali inutilizzabili al fine della ricostruzione del conto corrente n. 594, ad una più approfondita disaminata non sarebbero tali, essendo in realtà, se correttamente riguardati, leggibili o quasi completamente leggibili, ed in particolare lo sarebbero, con riferimento ai dati più rilevanti, tutti gli e/c del periodo ritenuto non valorizzabile (e cioè quello compreso tra l'1.3.2013 e il 30.6.2015) – e dall'altro nella valutazione in diritto della misura in cui poteva ritenersi soddisfatto l'onere probatorio a carico del correntista agente per la rideterminazione del saldo, ovvero per la ripetizione dell'indebito, non potendo affermarsi, come appunto fatto dal primo giudice, l'inaccoglibilità della domanda di accertamento della illegittimità delle annotazioni a debito per il solo fatto che relativamente a un determinato intervallo temporale non risultassero disponibili tutti gli estratti conto, ovvero perché questi presentavano delle carenze, avendo la S.C. dettato precisi criteri ermeneutici ai quali il giudice deve attenersi laddove riscontri incompletezze documentali da parte del soggetto attore, come tale tenuto a fornire la prova esatta delle proprie pretese.
11. Il giudice, come anticipato in premessa sub 5., dopo avere dato conto delle risultanze dell'elaborato peritale depositato dal C.T.U. – che aveva concluso indicando una serie di ipotesi di calcolo in risposta alla pluralità dei criteri di decisione che erano stati prescritti dal giudice (v. l'ordinanza di formulazione del quesito in data 5.9.2019
e l'ordinanza integrativa del 17.3.2020, con la quale l'istruttore, in risposta alla richiesta di chiarimenti formalizzata dal C.T.U., “considerato il tenore delle domande formulate in giudizio e la sussistenza di un onere per l'attore di dare prova del diritto fatto valere, in osservanza al generale principio di cui all'art. 2697 c.c.”, aveva invitato “la Consulente a considerare la sola documentazione prodotta dalle parti, se ed in quanto leggibile;
a dare conto delle attività svolte e delle valutazioni documentali effettuate;
ad indicare la documentazione illeggibile e dunque inutilizzabile;
a precisare se ed in che misura l'inutilizzabilità impedisca di rispondere al quesito o a talune sue parti;
a formulare, se del caso, distinte ipotesi di ricalcolo, sia tenendo conto della sola documentazione leggibile e disponibile, sia, come indicato nell'istanza, “imputando a fine periodo una scrittura di raccordo per far coincidere i saldi”, illustrando in entrambi i casi le operazioni contabili svolte”) – le ha sottoposte a critica, ritenendo conclusivamente:
11 a) che l'operazione di raccordo tra i saldi risulta eccessivamente discrezionale, in quanto ignora le risultanze documentali ed opera delle correzioni ufficiose ed artificiose, scollegate dai dati documentali disponibili, ovvero in quanto utilizza un criterio presuntivo di cui non sono però sufficientemente chiari i dati indiziari di partenza;
b) che le varie soluzioni proposte dal CTU in sede di ricalcolo risultano tra loro talmente diverse da dimostrare, proprio per la loro estrema eterogeneità, che l'assenza di documentazione sufficientemente completa e leggibile per i 27 mesi compresi tra l'1.3.2013 ed il 30.6.2015 incide profondamente sulla possibilità di ricostruire i rapporti;
c) che il periodo di tempo interessato dall'incertezza è troppo esteso e non sussistono elementi da valorizzare in via presuntiva per accogliere l'una o l'altra soluzione proposta dal consulente contabile. Per l'effetto, stante la rilevante distanza che si attesta tra i valori calcolati dal C.T.U. a seconda che si adotti l'uno o l'altro dei criteri di computo, nessuno di tali criteri è in concreto adottabile, e questo proprio perché nella marcata distanza dei prodotti dell'impiego di ognuno di essi risiede la dimostrazione della sostanziale inaffidabilità di tutti loro;
d) che la evidenziata impossibilità ricostruttiva dei rapporti dare-avere relativamente al conto corrente 594 impedisce anche l'accoglimento della domanda relativa al rapporto n. 280146, accessorio rispetto al primo, in quanto le competenze di quel conto anticipi fatture venivano trimestralmente girocontate sul conto principale, andando ad incidere sulla quantificazione degli interessi e delle spese dell'unitario rapporto contrattuale e la documentazione del conto anticipi non fornisce di per sé informazioni sufficienti, limitandosi a riportare il saldo iniziale, il saldo finale e l'indicazione del giro competenze per ciascun trimestre di riferimento;
e) che per tali ragioni, seppure dalla consulenza depositata agli atti risulti che la aveva applicato interessi anatocistici e ultralegali in assenza di una valida CP_1 pattuizione scritta e cms non sufficientemente determinate, tuttavia la mancata completezza della documentazione contabile relativa al periodo per il quale gli estratti conto sono illeggibili impedisce l'accoglimento della domanda.
12. Ciò posto, quanto alla questione dedotta con il primo motivo – attinente al fraintendimento del materiale probatorio, e segnatamente alla pretesa disamina e valutazione di documentazione diversa da quella prodotta dall'attrice in primo grado
– questa risulta proposta in termini inammissibili ed è comunque infondata.
Riguardo al primo profilo, si osserva come l'appellante sollevi la questione in termini di mera verosimiglianza (cfr. atto d'appello, pag. 21).
12 Ciò è inammissibile, considerato che in ragione della presunzione di legittimità della sentenza di primo grado, chi intende contestarla ha il compito di dimostrare che la sentenza è sbagliata, e non basta a tal fine una generica contestazione, ma è necessaria la dimostrazione, quantomeno in termini di affermata certezza, della fondatezza dei singoli motivi di impugnazione.
In altri termini, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, giacché egli è assimilabile all'attore nella invocata “revisio” e deve, pertanto, dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o l'invalidità della decisione assunta dal primo giudice, onde superare la presunzione di legittimità che assiste la sentenza di primo grado (Cass. sez. un. n. 28498 del 2005; 3033 del
2013; nello stesso senso si veda Cass. n. 40606/2021; sulla presunzione di legittimità della sentenza di primo grado, Cass. sez. un. n. 10027 del 2012). Il che comporta che egli ha anche il dovere di illustrare la diversa interpretazione, rispetto a quella data dal tribunale, della fattispecie oggetto della decisione o degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare dove reperire la documentazione eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per “vestire” di specificità i singoli motivi di appello, provvedendo ad illustrare, con altrettanta compiutezza, i risultati di prova che quella documentazione è in grado di offrire, ai fini della riforma della sentenza di primo grado.
La doglianza è comunque infondata, considerato che il documento n. 3 – costituito dal complesso degli e/c dei conti di riferimento (conto corrente e conto anticipi), prodotto in formato cartaceo per una scelta dell'attrice – rientra tra i documenti che sono stati esaminati nel corso delle operazioni peritali, essendo stato oggetto di specifico esame da parte del giudice, del C.T.U. e dei consulenti tecnici di parte.
Risulta, invero, dal verbale delle operazioni peritali del 18 dicembre 2019 che il C.T.U. aveva ritirato i fascicoli di parte e li aveva messi a disposizione dei presenti.
Dal successivo verbale del 21 febbraio 2020 risulta, poi, che il C.T.U. aveva sottoposto “ai presenti la copia degli estratti conto allegati agli atti riferiti al conto corrente ordinato dal periodo 1.3.2013, facendo constatare che gli stessi in alcuni punti sono illeggibili e chiedendo se possibile averne una copia dove fossero leggibili tutte le operazioni compresi i numeri debitori e creditori”. Il verbale è firmato dal
C.T.U. e dai CC.TT.PP., i quali avevano quindi avuto modo di disaminarli e di
13 apprezzarne la concreta intellegibilità, anche alla luce dei rilievi sollevati dalla consulente del giudice.
In conseguenza della non integrale leggibilità di tali documenti, in data 16 marzo
2020 la C.T.U. formulava istanza all'istruttore chiedendo, sul presupposto che “la documentazione allegata dalle parti in merito agli estratti conto bancari del conto
2743/594 dal periodo 1.3.2013 al periodo 30.6.2015 allegato nr. 3 del fascicolo di parte attrice non è leggibile in tutte le righe” di sapere come procedere nella stesura dell'elaborato.
Il giudice, con ordinanza del 17 marzo 2020 invitava la consulente “a considerare la sola documentazione prodotta dalle parti, se ed in quanto leggibile;
a dare conto della attività svolte e delle valutazioni documentali effettuate;
ad indicare la documentazione illeggibile e dunque inutilizzabile;
a precisare se ed in che misura
l'inutilizzabilità impedisca di rispondere al quesito o a talune parti (...)”.
Nella bozza della Relazione trasmessa ai consulenti di parte in data 8 aprile 2020, così come nella stesura definitiva depositata in data 18 maggio 2020, veniva più volte riferito, e ribadito nell'esposizione di ogni ipotesi ricalcolo, che riguardo al periodo
1.3.2013/30.6.2015 i documenti prodotti sono risultati solo parzialmente leggibili.
In proposito l'unica richiesta di specificazione sollevata dal C.T.P. di parte attrice nelle osservazioni del 30 aprile 2020 era la seguente: “Per quanto attiene alle scritture di raccordo è opportuno che la C.T.U. espliciti chiaramente se, nell'individuare l'importo della scrittura di raccordo, ha tenuto conto o meno degli importi addebiti trimestrali
(chiaramente individuabili alle pagine 384-392, 400-408-416-417-426-438-439-
452-455-460-461-468 dell'allegato 1); in altri termini, se ha espunto o meno dal ricalcolo gli oneri trimestrali del periodo 2013-2016”.
Nel rispondere al C.T.P. di parte attrice la Consulente d'Ufficio precisava, condividendone la richiesta, che “Le scritture di raccordo si sono rese indispensabili in quanto per il periodo 1.3.2013 – 30.6.2015 gli estratti conto forniti non erano completamente leggibili. Le operazioni “annullate” e riepilogate come sommatoria in una scrittura di fine periodo (mese) non riguardavano imputazioni di oneri. Si condivide quanto affermato dal collega in merito al fatto che prima di “annullare” ogni operazione si è provveduto a verificare se tra i documenti depositati si poteva ottenere un riscontro che potesse far ritenere l'importo certo. Solo quando ciò non è stato possibile si è proceduto all'“annullamento dell'operazione”. Nessuna obiezione era stata, infatti, sollevata da parte attrice in ordine alla (parziale) illeggibilità della documentazione in atti così come rilevata dal C.T.U. e constatata dai CCTTPP.
14 Nelle note del 21 maggio 2020, per la trattazione dell'udienza del 27 maggio 2020,
l'attore chiedeva venisse rinnovata la C.T.U., o in subordine che venissero offerti chiarimenti in ordine alle tre questioni ivi indicate. Non venivano invece poste in dubbio le constatazioni e conclusioni della C.T.U. in ordine alla leggibilità parziale degli estratti conto presenti in atti.
Neppure nelle note scritte del 24 marzo 2022, predisposte in relazione all'udienza del
30 marzo 2022, venivano sollevati dalla società attrice elementi di dubbio sull'esatto apprezzamento da parte del C.T.U. della documentazione esaminata presente nel proprio fascicolo.
Il giudice di primo grado ha confermato, a pagina 8 della sentenza, che “Per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1.3.2013 ed il 30.6.2015 gli estratti conto prodotti sono in buona parte incompleti o illeggibili”.
Così stando le cose, può ritenersi provato che la consulente contabile ritirò il fascicolo di parte attrice, lo esaminò ed ebbe modo di rilevare e constatare con i consulenti tecnici di parte la non integrale leggibilità di parte degli estratti conto ivi inseriti, e quindi che venne esaminato l'esatto contenuto del fascicolo di parte attorea, e non già, come viene ipotizzato ora dalla società appellante, una fotocopia di esso presentante caratteristiche di leggibilità, e quindi di intellegibilità, deteriori rispetto all'originale; che, poi, di originale non può in verità parlarsi con riguardo a degli e/c, che laddove stampati, come nella fattispecie in esame, costituiscono comunque una trasposizione su supporto fisico cartaceo di dati originariamente contenuti su supporto digitale.
13. Venendo al secondo motivo – proposto in via subordinata per il caso di mancato accoglimento del primo – deve prendersi le mosse da quanto è stato affermato dal
Tribunale per escludere in radice la possibilità di accogliere le domande attoree.
Nello specifico, il giudice di Rovigo ha ritenuto:
a) che al di là delle espressioni in concreto utilizzate dalla società attrice (che apparentemente sembra chiedere l'accertamento dell'invalidità di determinate annotazioni a debito e l'accertamento della propria qualità di creditrice della banca per l'importo complessivo di € 224.690,99, ovvero di € 195.771,33, ovvero ancora del diverso importo determinato all'esito del giudizio), le domande da questa proposte devono ritenersi chiaramente volte all'accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti, e dunque alla rideterminazione del saldo dei rapporti in essere con la banca e al conseguente riconoscimento di un credito a proprio favore;
b) che se in linea astratta può convenirsi con l'insegnamento della S.C. secondo cui l'onere probatorio a carico del correntista-attore che deduca la nullità di
15 determinate annotazioni operate dalla banca sul conto in contestazione e chieda la rideterminazione del saldo a una determinata data (e quindi anche a conto aperto) può essere mitigato rispetto all'impostazione tradizionale (che richiede che l'onere probatorio debba essere assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, sul presupposto che solo la produzione dell'intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, dunque, di verificare la pattuizione e l'applicazione in concreto di interessi e oneri non dovuti), ciò nondimeno nella specie la documentazione depositata in causa dall'attrice e analizzata dalla consulente contabile non consente di ricostruire l'andamento del rapporto in maniera sufficientemente chiara, precisa e completa, e dunque il vaglio della domanda di rideterminazione del saldo con accertamento del credito preteso da parte attrice, la cui domanda va pertanto rigettata proprio in applicazione del principio desumibile dall'art. 2697 c.c.;
c) che, in particolare, non è condivisibile la soluzione raggiunta dalla consulente contabile (secondo cui, quanto al periodo intermedio compreso tra l'1.3.2013 e il
30.6.2015, per il quale gli estratti conto depositati risultano in buona parte illeggibili, la ricostruzione del conto corrente 594 può essere raggiunta operando conteggi separati che, o eliminino in radice tutte le operazioni non sufficientemente leggibili, ovvero tengano conto delle sole operazioni leggibili risultanti dagli estratti conto, ma aggiungendo alla fine di ciascun mese compreso nell'estratto conto incompleto delle ipotetiche “scritture di raccordo” che consentano la “quadratura dei saldi”, facendoli coincidere), e questo in quanto: i) l'operazione di “raccordo” tra i saldi, individuando per i periodi rimasti incerti delle scritture idonee a far coincidere i saldi dei diversi periodi considerati, soffre di una eccessiva discrezionalità, ovvero ignora le risultanze documentali ed opera delle correzioni ufficiose ed artificiose senza che le stesse risultino giustificabili o in ragione dei dati comunque risultanti dagli estratti conto depositati, ovvero, valorizzando la giurisprudenza sopra richiamata, inferendo dall'andamento noto dei conti il loro andamento ignoto, secondo un ragionamento presuntivo del quale non sono sufficientemente chiari i dati indiziari di partenza;
ii) le soluzioni diversamente ipotizzate in sede di ricalcolo si manifestano talmente diverse tra loro da comprovare che l'assenza di documentazione sufficientemente completa e leggibile per i 27 mesi compresi tra il 1.3.2013 ed il 30.6.2015 incide profondamente sulla possibilità di ricostruire i rapporti di dare-avere in termini sufficientemente precisi ed attendibili, come richiesto nel quesito peritale;
iii) quanto evidenziato non viene modificato considerando le ulteriori “alternative” poste dal
16 C.T.U. per il ricalcolo del saldo, e riferite all'applicazione del saldo zero o del primo saldo documentato, ovvero alla possibilità di considerare o meno prescritte le pretese di ricalcolo riferite ad annotazioni antecedenti il decennio dalla introduzione del giudizio, poiché anche in ciascuna di tali ipotesi le differenze esitanti dalla diversa modalità di considerazione delle risultanze contabili del periodo 1.3.2013 - 30.6.2015 sono altrettanto nette ed eccessivamente divergenti tra loro;
iv) il periodo di tempo interessato dalla incertezza documentale è troppo esteso (pur interessando poco più di due anni non si tratta neppure, però, di singoli estratti conto trimestrali nel corso di decenni di rapporto contrattuale), e, come si è evidenziato, non sussistono elementi da valorizzare in via presuntiva per accogliere una o l'altra soluzione proposta in sede peritale.
Tali essendo gli snodi del ragionamento seguito dal giudice, l'appellante avrebbe dovuto partitamente contestarne la valutazione, deducendo:
1) che la domanda attorea non aveva in realtà ad oggetto la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente n. 594, e che questo poteva comunque essere adeguatamente ricostruito sulla base delle evidenze probatorie disponibili agli atti di causa, e segnatamente sulla base dei pertinenti e/c, ovvero, laddove questi avessero presentato le ritenute carenze, mediante altri elementi probatori, anche di natura presuntiva, nella specie tuttavia non indicati, neppure in questa sede, dall'attrice- appellante;
2) che l'operazione di “raccordo” tra i saldi nel periodo intermedio
1.3.2013/30.6.2015 operata dal C.T.U. era, diversamente da quanto è stato ritenuto, non solo giuridicamente ammissibile, ma anche tecnicamente possibile ed idonea a raggiungere un risultato ricostruttivo affidabile, non potendo ritenersi soffrire le criticità specificamente indicate dal giudice (v. in sentenza, pag. 9, 10), che nella valutazione fattane in sentenza avrebbero reso in concreto incoerente ed artificioso il risultato, e questo in quanto sarebbero esistite delle scritture idonee a far coincidere i saldi dei diversi periodi considerati (scritture che avrebbero dovuto essere puntualmente indicate dall'appellante, non rinvenendosene menzione neppure nella
Relazione del C.T.U., limitatosi al riguardo ad evidenziare che “Nel periodo 1.3.2013-
30.6.2015, essendo le copie degli estratti conto non completamente leggibili, si sono effettuati separati conteggi eliminando le operazioni non leggibili ovvero mettendo a fine mese una scrittura di raccordo per permettere la “quadratura” dei saldi”, senza ulteriori chiarimenti), ovvero, comunque, elementi presuntivi chiari, precisi e concordanti idonei a supportare il computo sottostante l'individuazione del dato di raccordo;
17 3) che il ricomputo era comunque frazionabile in sub-periodi adeguatamente ricostruiti e che in relazione a detti sub-periodi la domanda era sufficientemente provata e quindi accoglibile.
Sennonché la società appellante non ha affatto impostato il proprio atto di impugnazione sulle base delle indicate critiche, ma si è limitata a richiamare l'orientamento giurisprudenziale della S.C. secondo cui “Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, e come invece ripetutamente affermato dalla
Suprema Corte, nel caso in cui il cliente agisce nei confronti della banca in ripetizione di indebito oggettivo di danaro dato alla banca dall'inizio del rapporto di conto corrente bancario fino alla sua cessazione sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relativa alla misura degli interessi e al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta (come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996), nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è certamente il cliente che deve provare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo;
con la conseguenza che in mancanza di taluni estratti di conto corrente egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati;
ben potendo il giudice accertare, di regola mediante consulenza tecnico d'ufficio, se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione dell'attore, in quanto risultanti dagli estratti di conto da questi depositati. Un tanto perché “nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi. Essendo sia la banca che il correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato"
(così, in motivazione, Cass. n. 22387 del 2021)”. Un tale orientamento è sì consolidato che Cass. civ., Sez. I, Ord., 07/12/2022, n. 35979 ha da ultimo affermato il seguente principio di diritto: "nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dalla banca di danaro che afferma essere stato
18 a costei indebitamente dato nel corso dell'intera durata del rapporto sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative alla misura degli interessi e al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta, per come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente riferiti all'intera durata del rapporto;
con la conseguenza che qualora egli depositi solo alcuni di tali estratti periodici di conto corrente egli da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, l'omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto a partire dal primo saldo (nella specie, a debito) dal cliente documentalmente riscontrato"”, concludendo, quindi, nel senso che il giudice avrebbe “operato una netta divergenza rispetto ad un tale principio di diritto, posto che ha adottato un criterio di decisione del tutto scollegato dalle norme in materia ed ha del tutto erroneamente ritenuto di rigettare le domande sulla scorta di una inesistente causa di paralisi della decisione a suo dire dipendente dall'eccessiva divergenza dei valori derivanti dalla notevole discrepanza di esiti rispetto ai vari criteri di calcolo adottati dal consulente”.
Appare evidente come non vi sia alcuna corrispondenza tra il contenuto della decisione impugnata e il contenuto della censura, che risulta pertanto inammissibile per difetto di specificità, profilo quest'ultimo in relazione al quale è opportuno ricordare che l'appellante ha il dovere di illustrare la diversa interpretazione, rispetto a quella data dal tribunale, della fattispecie oggetto della decisione o degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre a una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare dove reperire la documentazione eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per “vestire” di specificità i singoli motivi di appello, provvedendo ad illustrare, con altrettanta compiutezza, i risultati di prova che quella documentazione è in grado di offrire, ai fini della riforma della sentenza di primo grado. Onere di specificità che quanto più è articolata la motivazione svolta nella sentenza gravata, tanto più impone la correlativa confutazione delle singole argomentazioni e dei singoli elementi valorizzati dal giudice di primo grado.
Con l'ulteriore conclusiva precisazione che gli unici motivi di appello che la corte è chiamata a valutare sono solo quelli contenuti nell'originario atto di impugnazione, che delimita l'oggetto delle questioni rimesse all'esame del giudice del gravame,
19 senza che essi possano essere emendati o integrati negli scritti successivi e, a maggior ragione, in quelli conclusionali.
14. In definitiva, non riuscendo le ragioni poste dall'appellante a fondamento dei motivi di impugnazione a scardinare la costruzione del primo giudice, la sentenza oggetto del gravame va confermata, mentre le questioni poste a fondamento delle domande di merito riproposte in questa sede restano assorbite.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della appellante e a favore della appellata Parte_1 [...] riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro Controparte_1 normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quello medio per ciascuna delle tre fasi (di studio, di introduzione e decisoria) in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione da € 52.001 a €
260.000.
Dve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020, che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115, del
2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 245/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza del Tribunale di Rovigo;
b) condanna l'appellante società a rimborsare all'appellata Parte_1 CP_2 le spese di lite del presente secondo grado, che liquida, per compensi, in
[...]
€ 9.000,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico della appellante società dei Parte_1 presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
20 dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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