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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/10/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5068/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
con sede legale alla contrada Fineta in Morano calabro (Cs), in Parte_1 persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliata in Castrovillari (Cs) alla via Sparviere, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Franca Di Mare che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF , con sede Controparte_1 P.IVA_1 centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ti
MB RR e CE CA, in virtù di procura alle liti rilasciata il 23.1.2023 - rep.
37590 / 7131, per atti notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Castrovillari Persona_1 presso gli uffici dell'istituto;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.10.2022 parte ricorrente, lamentando la maturata estinzione per prescrizione quinquennale dei crediti pretesi con l'avviso di addebito n. 33420220002992145000 di € 3.103,00, notificato il 27.9.2022, ha convenuto in giudizio opponendosi all'avanzata CP_2 richiesta di pagamento di contributi derivanti da Modelli DM10 insoluti relativamente al periodo
1/2013 – 10/2013, con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio parte resistente , evidenziando l'infondatezza del ricorso, di cui CP_2 chiedeva il rigetto. La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
********
In via preliminare deve affermarsi la fondatezza dell'eccezione di maturata prescrizione delle pretese avanzate dall' , sollevata dalla parte ricorrente. CP_2
L'opponente, come infatti anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge. Sul punto, occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni». Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
Ciò posto, dovendo individuare il dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale dei contributi in esame al massimo nell'ultima scadenza dell'anno 2014 per il loro pagamento, in mancanza di validi atti interruttivi intermedi di cui non vi è prova, occorre affermare la sopravvenuta estinzione dei crediti pretesi al 27.9.2022, data di ricevimento da parte della ricorrente dell'avviso per cui è causa.
Detti crediti, di conseguenza, devono ritenersi evidentemente inesigibili.
Ne consegue l'accoglimento del proposto ricorso avverso l'avviso di addebito impugnato, per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi pretesi dall' . CP_2
Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze comunque sollevate dalle parti.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., che sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta e dichiara la maturata estinzione per prescrizione dei crediti contributivi vantati dall' e delle altre somme accessorie per cui è causa;
CP_2 - condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di , che si liquidano in CP_2
€ 800,00 oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Manuela Esposito
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del
Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
con sede legale alla contrada Fineta in Morano calabro (Cs), in Parte_1 persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliata in Castrovillari (Cs) alla via Sparviere, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Franca Di Mare che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF , con sede Controparte_1 P.IVA_1 centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ti
MB RR e CE CA, in virtù di procura alle liti rilasciata il 23.1.2023 - rep.
37590 / 7131, per atti notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Castrovillari Persona_1 presso gli uffici dell'istituto;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.10.2022 parte ricorrente, lamentando la maturata estinzione per prescrizione quinquennale dei crediti pretesi con l'avviso di addebito n. 33420220002992145000 di € 3.103,00, notificato il 27.9.2022, ha convenuto in giudizio opponendosi all'avanzata CP_2 richiesta di pagamento di contributi derivanti da Modelli DM10 insoluti relativamente al periodo
1/2013 – 10/2013, con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio parte resistente , evidenziando l'infondatezza del ricorso, di cui CP_2 chiedeva il rigetto. La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
********
In via preliminare deve affermarsi la fondatezza dell'eccezione di maturata prescrizione delle pretese avanzate dall' , sollevata dalla parte ricorrente. CP_2
L'opponente, come infatti anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge. Sul punto, occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni». Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
Ciò posto, dovendo individuare il dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale dei contributi in esame al massimo nell'ultima scadenza dell'anno 2014 per il loro pagamento, in mancanza di validi atti interruttivi intermedi di cui non vi è prova, occorre affermare la sopravvenuta estinzione dei crediti pretesi al 27.9.2022, data di ricevimento da parte della ricorrente dell'avviso per cui è causa.
Detti crediti, di conseguenza, devono ritenersi evidentemente inesigibili.
Ne consegue l'accoglimento del proposto ricorso avverso l'avviso di addebito impugnato, per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi pretesi dall' . CP_2
Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze comunque sollevate dalle parti.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., che sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta e dichiara la maturata estinzione per prescrizione dei crediti contributivi vantati dall' e delle altre somme accessorie per cui è causa;
CP_2 - condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di , che si liquidano in CP_2
€ 800,00 oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Manuela Esposito
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del
Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.