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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/06/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 356/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Tribulato;
Appellante-appellato incidentale
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti
Luigi Cimino, Mariafrancesca Calabrini e Silvia Cosentino;
Appellata – Appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: contratto di somministrazione - diritto all'assunzione - risarcimento del danno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con appello depositato il 12/05/2023, impugnava la sentenza n. Parte_1
3939/2022 del Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro, pubblicata il 15/11/2022, con la quale - premessa la separazione della causa relativa alle domande proposte nei confronti della società Interbus S.p.a. - veniva rigettato il ricorso dallo stesso proposto, volto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società in ragione della Controparte_1
decadenza accertata e della legittimità dell'unico contratto di somministrazione tempestivamente impugnato, stipulato il 13 giugno 2019 e cessato in data 30 settembre
2019, per non avere il ricorrente provato alcuna delle irregolarità dedotte, e della insussistenza della dedotta natura fraudolenta di tutti i contratti di somministrazione intercorsi tra le parti, domanda per la quale veniva ritenuta non operante la decadenza, con compensazione delle spese di lite, comprese quelle della fase cautelare.
Censurava la sentenza per i motivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Instauratosi il contraddittorio, la società chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'appello, proponendo a sua volta appello incidentale condizionato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 29.05.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico e articolato motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per violazione dell'art.
5.5 della direttiva 2008/104/CE del 19.11.2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, nonché degli artt. 1344, 1418, 1421 e 1422 c.c. e degli artt.
19, 34, 38 e 38 bis del d.lgs. 81/2015 in materia di somministrazione in frode alla legge.
Lamenta che il giudice, pur richiamando correttamente i principi sanciti in materia dalla Suprema Corte e dalla Corte di Giustizia europea, non li ha correttamente applicati, non avendo specificato la durata temporanea della somministrazione nel settore di riferimento (autista di autobus, CCNL Autoferrotranvieri) né esaminato la durata continuativa di oltre due anni del rapporto in somministrazione intercorso tra le parti dal 22.10.2016 al 4.11.2018, a prescindere dalla sommatoria con gli altri periodi dedotti in atti.
Evidenzia di aver lavorato in somministrazione per complessivi 28 mesi, di cui 24 mesi e 14 giorni continuativi, mediante la stipula di 96 contratti, oltre innumerevoli proroghe, in regime full-time, per svolgere le mansioni di autista di autobus, in violazione sia della normativa ratione temporis applicabile (art. 34 d. lgs 81/2015) sia dell'art. 2 lett. E del CCNL Autoferrotranvieri del 14.12.2004.
Ribadisce che la frode alla legge è comprovata sia dalla durata della somministrazione
(che nel settore di riferimento non avrebbe potuto superare la durata di sei o al più dodici mesi), sia dalla mancata contestazione da parte della società appellata di quanto dedotto nel ricorso introduttivo di primo grado.
Insiste, quindi, nella natura fraudolenta della somministrazione e nel suo diritto alla conversione del rapporto di lavoro, con assunzione a tempo indeterminato con contratto full-time alle dipendenze della sin dall'inizio della Controparte_1
somministrazione (19.07.2016) e risarcimento del danno patito, equivalente agli stipendi dovuti e non percepiti dalla data di offerta della prestazione lavorativa (pec del
20.11.2019) alla data di ripresa del servizio, oltre interessi e rivalutazione, con richiesta di liquidazione, in via principale, in applicazione dei normali canoni civilistici in materia di inadempimento elaborati dalla Suprema Corte, data la nullità della somministrazione ex artt. 1344 e 1418 c.c.; in via gradata, nella misura massima prevista dagli artt. 32 L. 183/2010 e 39 d. lgs. 81/2015. In via istruttoria reitera la richiesta di prova testimoniale. Chiede, infine, la condanna della società appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, compresa la fase cautelare, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
2. La società appellata con la memoria difensiva propone a sua volta appello incidentale condizionato, con istanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 276 TFUE, in relazione alla statuizione della sentenza impugnata con cui il giudice ha ritenuto di poter “prescindere, nell'analisi dell'eventuale carattere abusivo del ricorso all'istituto della somministrazione, dall'intervenuta decadenza dall'impugnativa stragiudiziale dei contratti precedenti l'ultimo ed unico tempestivamente impugnato”. Rileva che il giudice ha richiamato un precedente della Suprema Corte (sent. n. 22861/2022) che è frutto di un'errata interpretazione della pronuncia della Corte di Giustizia europea del
17 marzo 2022, C-232/20, non essendosi quest'ultima mai pronunciata sulla compatibilità con l'ordinamento comunitario di una norma che introduce la decadenza dall'azione.
Censura la sentenza, in via incidentale condizionata, anche nella parte in cui il giudice ha ritenuto che nel regime di cui al d. lgs. n. 81/2015 “nessun termine di impugnativa opera in caso di mancata redazione in forma scritta del contratto di somministrazione”; richiama sul punto precedenti sia del Tribunale di Catania che di questa Corte (sent. n. 1100/2022; sent. n. 610/2023).
3. L'appello principale è fondato e va accolto.
3.1 Va premesso che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,
ha chiesto: “nel merito, accertare e dichiarare che la Parte_1
somministrazione di lavoro tra le parti intercorsa è da ritenersi nulla, illegittima, irregolare, fraudolenta e simulata con conseguente nullità dei contratti a termine siglati e diritto del ricorrente alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della o in subordine della Parte_2 Controparte_1
Interbus S.p.A. sin dall'inizio della somministrazione …”.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda proposta.
Nel presente giudizio, lo stesso, censurando la sentenza impugnata, ha chiesto di “1) accertare e dichiarare che la somministrazione di lavoro tra le parti intercorsa è da ritenersi nulla perché assunta in frode alla legge e simulata, con conseguente nullità dei contratti a termine siglati e diritto del ricorrente alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della Parte_2 Controparte_1
sin dall'inizio della somministrazione ...”; nessuna impugnazione ha riguardato il rigetto della domanda volta a far valere profili di illegittimità della somministrazione: nullità per mancanza di forma scritta;
mancato rispetto dei limiti quantitativi dei lavoratori assunti con contratto in somministrazione (in relazione al quale il ricorrente ha lamentato la violazione del CCNL Autoferrotranvieri del 14 dicembre 2004, articolo
2 lett. e) e violazione dell'art. 32 co. 1 lett. d); tali statuizioni di rigetto devono pertanto ritenersi passate in cosa giudicata.
3.2 Va premesso, altresì, che essendo la domanda volta ad accertare la nullità della somministrazione di lavoro intercorsa tra le parti per essere stata posta in essere in frode alla legge e segnatamente per avere la società appellata utilizzato l'istituto in esame per coprire esigenze stabili e durature di personale con qualifica di autista di autobus anziché con il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, forma contrattuale comune nel nostro ordinamento, non opera il termine di decadenza ex art. 32 legge n. 182/2010, con conseguente rigetto dell'appello incidentale condizionato proposto dalla società Controparte_1
Su punto va richiamato quanto precisato dalla Corte di cassazione nella recente sentenza n. 6898/2024 del 14/03/2024, secondo cui “il giudicato sull'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti precedenti non preclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione, atteso che la vicenda contrattuale, pur insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell'utilizzatore per la intervenuta decadenza, può rilevare come antecedente storico che entra a far parte di una sequenza di rapporti, valutabile, in via incidentale, dal giudice, al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenze del 14 ottobre 2020 in causa
C-681/18 e del 17 marzo 2022 in causa C-232/20”.
3.3 Quanto alla istanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 276 TFUE, avanzata dalla società appellata, non può che richiamarsi quanto precisato dalla Corte di cassazione nella richiamata sentenza n. 6898/2024: “Gli argomenti posti dalle parti per sollecitare il rinvio pregiudiziale comprendono una critica a quanto considerato in Cass. n. 22861/2022 più volte cit., non considerandosi che le pressoché coeve Cass. nn. 29570 e 23494/2022, erano state rese in base ad identica e approfondita motivazione, che si fonda in gran parte su esteso esame del “Diritto dell'Unione
Europea sul lavoro tramite agenzia interinale”, considerato in rapporto a varie decisioni proprio della CGUE, fino alla più recente sent. 17.3.2022, in causa C- 232/20; motivazione cui, quindi, si rimanda anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., notandosi comunque che nelle more non sono intervenute altre decisioni della Corte europea in tema di lavoro interinale che possano assumere rilievo rispetto ai temi di cui è causa. Inoltre, come già rilevato, all'indirizzo espresso dalle suddette sentenze di questa Corte è stata data continuità anche in più recenti decisioni di legittimità”.
3.4 Nel merito, va condiviso quanto ritenuto da questa Corte (sentenza n. 596/2023 pubbl. il 05/06/2023) in vicenda avente profili di analogia con quella in esame, che in questa sede si richiama anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte di cassazione (n. 23495/2022; n. 13982/2022) ha ribadito che, benché il d. lgs. n. 276 del 2003 e così anche il d.lgs. n. 81 del 2015 non contengano alcuna previsione esplicita sulla durata temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, tuttavia tale requisito deve ritenersi “implicito ed immanente” nel lavoro tramite agenzia interinale, in conformità agli obblighi imposti dal diritto dell'Unione e in particolare dalla direttiva 2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenza del 14 ottobre 2020 in causa JH c. KG, C-681/18 (punto 61) e nella successiva sentenza del 17 marzo 2022, Daimler AG, Mercedes-Benz Werk Berlin, C-232/20
(punti 31, 34). Detta direttiva, come chiarito dalla Suprema Corte (sent. cit.) all'articolo
1 definisce il proprio ambito di applicazione come relativo ai “lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse”. Il termine «temporaneamente» è poi utilizzato anche all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a e), della Direttiva 2008/104, che definisce le nozioni di «agenzia interinale», di «lavoratore tramite agenzia interinale», di «impresa utilizzatrice» e di «missione» ponendo in risalto la temporaneità del lavoro prestato presso l'utilizzatore. Le sentenze della Corte di Giustizia richiamate dalla Cassazione hanno affermato che il termine “temporaneamente” deve caratterizzare non il posto di lavoro che deve essere occupato all'interno dell'impresa utilizzatrice, bensì le modalità della messa a disposizione di un lavoratore presso tale impresa. È il rapporto di lavoro con un'impresa utilizzatrice ad avere, per sua natura, carattere temporaneo. L'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104 poi prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie, conformemente alla legislazione e/o alle pratiche nazionali, per evitare il ricorso abusivo al lavoro interinale e, in particolare, per prevenire missioni successive aventi lo scopo di eludere le disposizioni della Direttiva
e pur non individuando, tale articolo, con precisione un termine oltre il quale la messa a disposizione del lavoratore non può più essere qualificata come avvenuta
“temporaneamente”, comunque mira a conciliare l'obiettivo di flessibilità perseguito dalle imprese con l'obiettivo di sicurezza che risponde alla tutela dei lavoratori, affermando esplicitamente, al considerando 15, che la forma comune dei rapporti di lavoro è il contratto a tempo indeterminato. La Suprema Corte quindi con le sentenze citate ha rilevato che “Nella sentenza del 14 ottobre 2020, nella causa C-681/18, la
Corte di Giustizia ha dichiarato che l'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della
Direttiva 2008/104 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che non limita il numero di missioni successive che un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale può svolgere presso la stessa impresa utilizzatrice e che non subordina la legittimità del ricorso al lavoro tramite agenzia interinale all'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo che giustifichino tale ricorso. Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare
l'assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della Direttiva 2008/104 nel suo insieme… Nella più recente sentenza del 17 marzo
2022, nella causa C- 232/20, la Corte di giustizia ha aggiunto un ulteriore tassello alla valutazione del giudice, evidenziando come missioni successive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice, ove conducano a una durata dell'attività presso tale impresa più lunga di quella che
“possa ragionevolmente qualificarsi «temporanea», alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore”, potrebbero denotare un ricorso abusivo a tale forma di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo
5, prima frase, della Direttiva 2008/104”.
In sintesi deve ritenersi dunque, in accordo con la giurisprudenza di legittimità che questa Corte condivide e con la normativa eurounitaria, così come interpretata dalla
Corte di Giustizia Europea, che in tema di successione di contratti di somministrazione a tempo determinato, il carattere di temporaneità, pur nell'assenza di limiti legislativamente previsti nella legislazione nazionale, costituisce requisito immanente e strutturale del ricorso all'istituto, dovendo attribuirsi alla normativa in materia un significato conforme alla citata direttiva n. 2008/104/CE, sicché il giudice non può arrestarsi alla verifica della ricorrenza delle causali giustificative, dovendo, invece, controllare, anche sulla base degli indici rivelatori indicati dalla Corte di giustizia, se sia da ravvisare nel caso concreto un abusivo ricorso all'istituto della somministrazione.
L'accertamento che il giudice deve compiere attiene quindi in particolare alla durata complessiva dell'attività del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice mediante missioni successive tramite agenzia interinale, al fine di verificare se tale durata sia più lunga di quanto possa essere “ragionevolmente” qualificato come “temporaneo”: ciò infatti rileverebbe come ricorso abusivo alla somministrazione del lavoro a termine ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104. Quindi, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, il giudice nazionale deve verificare nel concreto se le disposizioni della Direttiva 2008/104 vengano in concreto aggirate, quando non venga fornita adeguata spiegazione oggettiva giustificativa del fatto che l'impresa utilizzatrice interessata ricorra ad una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale e che ad essere assegnato all'impresa utilizzatrice in forza dei contratti successivi in questione sia sempre lo stesso lavoratore tramite agenzia interinale.
3.5 Quanto alla vicenda in esame, è stato accertato dal giudice di prime cure quanto segue: “… emerge dalla documentazione allegata in ricorso che il ricorrente è stato utilizzato in somministrazione dalla convenuta con plurimi contratti in somministrazione nei seguenti tre periodi: il primo dal 19 luglio 2016 al 13 ottobre
2016 per complessivi 5 giorni (cfr. contratti del 19 luglio 2016; 21 agosto 2016; 27 agosto 2016; 2 settembre 2016 e 6 settembre 2016); il secondo dal 22 ottobre 2016 al
4 novembre 2018 per complessivi 24 mesi e 14 giorni;
il terzo dal 13 giugno 2019 al
30 settembre 2019 per complessivi 3 mesi e 17 giorni in virtù dell'ultimo contratto in somministrazione impugnato nei termini di cui all'art. 39 del D. lgs 81/2015”.
Va precisato in questa sede, quanto al secondo periodo, che tra le parti sono intercorsi i seguenti contratti e proroghe, stipulati nelle date e per i peridi che seguono: dal
22.10.2016 al 24.10.2016; 25.10.2016; 26.10.2016; 29.10.2016; 30.10.2016;
31.10.2016; 1.11.2016; 3.11.2016; 5.11.2016; 6.11.2016; dal 12.11.2016 al
13.11.2016; 18.11.2016; dal 19.11.2016 al 20.11.2016; 21.11.2016; 23.11.2016, prorogato al 24.11.2016; 25.11.2016; dal 26.11.2016 al 27.11.2016; 3.12.2016;
5.12.2016; 6.12.2016; 12.12.2016; dal 16.12.2016 al 18.12.2016; 23.12.2016; dal
24.12.2016 al 25.12.2016; 27.12.2016; dal 29.12.2016 al 30.12.2016; 31.12.2016; dal
01.01.2017 al 2.01.2017; 6.01.2017; 7.01.2017; 9.01.2017; 25.01.2017; 26.01.2017 prorogato al 29.01.2017; 3.02.2017; 6.02.2017; 9.02.2017 prorogato al 12.02.2017;
19.02.2017; 20.02.2017; 25.02.2017; 26.02.2017; dal 27.02.2017 al 28.02.2017; dal
1.03.2017 al 2.03.2017; dal 4.03.2017 al 6.03.2017; dal 9.03.2017 al 11.03.2017;
12.03.2017; 18.03.2017; 19.03.2017; 20.03.2017; dal 25.03.2017 al 26.03.2017;
30.03.2017; 31.03.2017; dal 01.04.2017 al 30.04.2017 prorogato al 31.05.2017, al
9.06.2017, al 30.06.2017, al 31.07.2017, al 31.08.2017 e al 30.09.2017; dal 01.10.2017 al 31.10.2017, prorogato al 5.11.2017; 19.11.2017; dal 22.11.2017 al 23.11.2017, prorogato al 25.11.2017; dal 27.11.2017 al 30.11.2017, prorogato al 3.12.2017; dal
6.12.2017 al 7.12.2017, prorogato al 18.12.2017, al 26.12.2017, al 31.12.2017; dal
3.01.2018 al 5.01.2018; 7.01.2018; 08.01.2018; dal 11.01.2018 al 12.01.2018; dal
15.01.2018 al 16.01.2018; dal 17.01.2018 al 18.01.2018; 21.01.2018; dal 23.01.2018 al 24.01.2018; 28.01.2018; dal 29.01.2018 al 30.01.2018; dal 01.02.2018 al 2.02.2018;
5.02.2018; 7.02.2018; dal 08.02.2018 al 9.02.2018; 12.02.2018; dal 14.02.2018 al
15.02.2018; dal 16.02.2018 al 17.02.2018; 18.02.2018; dal 21.02.2018 al 22.02.2018; dal 25.02.2018 al 27.02.2018; 2.03.2018; 5.03.2018; dal 7.03.2018 al 08.03.2018, prorogato al 9.03.2018; 12.03.2018; 18.03.2018; dal 14.03.2018 al 15.03.2018;
16.03.2018; dal 20.03.2018 al 21.03.2018; dal 24.03.2018 al 27.03.2018; 30.03.2018; dal 01.04.2018 al 9.04.2018; dal 10.04.2018 al 30.04.2018, prorogato al 31.05.2018, al
30.06.2018 e al 31.07.2018; dal 01.08.2018 al 31.10.2018, prorogato al 4.11.2018.
3.6 Quanto alla normativa applicabile, va richiamato quanto precisato dallo stesso giudice nell'impugnata sentenza: “… il D. lgs 81/2015, nel disciplinare la somministrazione di lavoro a tempo determinato, aveva eliminato ogni limite in ordine all'utilizzo in missioni successive dello stesso lavoratore presso la medesima impresa utilizzatrice, non ritenendo requisiti di legittimità della somministrazione l'esistenza di causali giustificative, il termine di durata massima delle missioni e il limite alle proroghe e dei rinnovi, limitandosi a stabilire unicamente limiti quantitativi del numero complessivo di lavoratori da utilizzare in somministrazione. Successivamente, il Decreto legge n. 78 del 2018, convertito dalla legge n. 96 del 2018, ha estenso
l'operatività dell'art. 19 del D. lgs 81/2015 anche ai contratti di somministrazione, individuando sia un limite temporale delle missioni (12 mesi), sia reintroducendo, per le missioni di durata superiore a tale limite temporale, la necessità di esplicitarne le causali e le ragioni giustificatrici del ricorso al lavoro in somministrazione”.
In questa sede vanno richiamate le citate disposizioni normative;
in particolare, il D.lgs n. 81/2015, nella formulazione originaria, prevedeva all'art. 30: “Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n.
276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più' lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”; all'art. 33: “2. Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio in missione presso
l'utilizzatore”; all'art. 34: “2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore”; all'art. 38, comma 2: “2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”; all'art. 39, comma 2: “
2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
3.7 Quanto alle censure ribadite in questa sede dall'appellante circa la previsione di una durata massima del contratto di somministrazione, va condiviso quanto correttamente osservato dal giudice di prime cure, ovvero che il D.lgs. n. 81/2015 nella versione originaria non prevedeva un limite temporale;
in tal senso rileva l'espressa esclusione delle disposizioni degli artt. 21, comma 2, 23 e 24 (cfr. in argomento Cass. sent. 13982/2022).
Parimenti non può rilevare la previsione del CCNL Autoferrotranvieri del 14.12.2004, art. 2 lett. e), secondo cui la somministrazione è ammessa solo in casi eccezionali od occasionali e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni;
come evidenziato dalla società appellata, la scadenza del predetto contratto (sì come prevista dall'art. 15)
è anteriore alla previsione della richiamata disposizione normativa;
né risultano documentati in atti eventuali rinnovi.
3.8 Tanto premesso, ritiene la Corte, in ciò discostandosi dalla valutazione di cui alla sentenza impugnata, che, a prescindere dalle causali formalmente indicate nei singoli contratti di somministrazione, generiche o meno che siano e in disparte la non necessità della loro indicazione, non può non considerarsi che l'ingente numero di contratti di lavoro – circa 90 nel solo secondo periodo - che si sono succeduti per il medesimo lavoratore presso la stessa impresa per il tramite dell'agenzia interinale per quasi due anni consecutivi solo nel detto periodo, alcuni dei quali anche prorogati, rende evidente l'elusione del carattere strutturalmente temporaneo del ricorso alla somministrazione di lavoro, a prescindere dalla mancanza di limiti specifici di durata nella legislazione nazionale: nel caso concreto la durata complessiva del rapporto risultante dalla reiterazione dei singoli rapporti in somministrazione dello stesso lavoratore presso la stessa utilizzatrice senza apprezzabile soluzione di continuità e sostanzialmente permanente supera il limite di una durata che possa “ragionevolmente” considerarsi temporanea e anche tenendo conto delle causali indicate, come allegate dalla società utilizzatrice (“esigenza di sostituire personale assente per malattia o ferie - personale specificatamente individuato, di volta in volta, mediante l'indicazione del numero di matricola -, ora nell'esigenza di far fronte all'intensificarsi del flusso di passeggeri sulla tratta”), induce a ritenere che si sia in presenza di un abusivo ricorso all'istituto della somministrazione indipendentemente dal rispetto formale, per ciascuno dei singoli contratti, delle norme di legge (cfr. Cass. n. 7702/2018). Né possono rilevare le circostanze evidenziate dal giudice di prime cure e sostanzialmente ribadite dalla società appellata, ovvero che “il ricorso alla somministrazione da parte della società resistente, che si occupa del servizio pubblico del trasporto di persone con autobus di linea in regime di concessione, sia avvenuto al solo fine di fronteggiare l'insorgere di eventuali e non prevedibili temporanee carenze del personale svolgente mansioni di autista e senza fini elusivi …”; come precisato dalla Corte di cassazione, l'accertamento che il giudice deve compiere attiene alla durata complessiva dell'attività del lavoratore presso la stessa impresa al fine di verificare se detta durata non possa ragionevolmente qualificarsi quale temporanea;
nella specie, anche ove tenuto conto delle esigenze evidenziate dalla società appellata, la prestazione lavorativa resa dall'appellante in favore della per Controparte_1
oltre due anni, con continuità e con le medesime mansioni, non può in alcun modo definirsi ragionevolmente temporanea.
4. Per le ragioni che precedono, va riconosciuto il diritto dell'appellante alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno sin dalla data del
22.10.2016, di stipula del primo contratto di somministrazione irregolare alle dipendenze della società per lo svolgimento delle mansioni di Controparte_1
operatore di esercizio, categoria C (parametro 140 CCNL autoferrotranvieri, conducente autobus di linea;
cfr. contratto in atti del 24.10.2016).
Sul punto la Corte di cassazione ha chiarito che “In tema di somministrazione irregolare, l'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, secondo cui il prestatore di lavoro può chiedere la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore solo se la somministrazione avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1 lett. a), b) e c) non impedisce al lavoratore di esperire la medesima azione in tutti i casi di elusione di norme imperative, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1344 e 1418 c.c., in ragione dell'immanenza del requisito della temporaneità nei rapporti di lavoro interinale e della necessaria interpretazione conforme della normativa italiana al diritto dell'Unione europea”-
Cassazione civile sez. lav., 28/02/2025, n.5332 .
5. In ordine al risarcimento del danno conseguente all'accertamento della somministrazione irregolare, trova applicazione la previsione dell'art. 39 comma 2 del
D.lgs. n. 81/2015; come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
8148/2018; 17540/2014) con riguardo alla similare fattispecie dell'art. 32 legge
183/2010, la predetta indennità risarcitoria trova applicazione ogni qual volta vi sia un contratto di lavoro a tempo determinato per il quale operi la conversione in contratto a tempo indeterminato e, dunque, anche in caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subìto dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice l'accertamento della nullità di un contratto di somministrazione lavoro, convertito in un contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione.
Avuto riguardo ai criteri di cui al comma 5 dell'art. 8 della legge 604/1966 e in particolare avuto riguardo all'anzianità di servizio del prestatore (ovvero al periodo di quasi due anni nel quale si sono succeduti i contratti in somministrazione a tempo determinato ritenuti in frode alla legge) e alle dimensioni della società Controparte_1
l'indennità ex art. 32 l. 183/2010 deve essere riconosciuta nella misura di otto
[...]
mensilità della retribuzione globale di fatto.
6. Per le ragioni che precedono, pertanto, l'appello principale va accolto e per l'effetto la sentenza impugnata deve essere riformata come precisato in dispositivo.
Va, per contro, rigettato l'appello incidentale.
7. Le spese processuali dei due gradi e della fase cautelare (monocratica e collegiale), per il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellata, nella misura liquidata in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione incidentale a norma dell'art. art. 13, comma
1 quater, del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, accerta il diritto dell'appellante alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno alle dipendenze di sin dal 22.10.2016 per lo Controparte_1 svolgimento delle mansioni di operatore di esercizio, categoria C (parametro 140
CCNL autoferrotranvieri, conducente autobus di linea); condanna parte appellata a riammettere in servizio l'appellante nel posto di lavoro, per come sopra precisato nonché al pagamento, in favore dell'appellante, di un'indennità pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
rigetta l'appello incidentale;
condanna parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che vengono liquidate quanto alla fase cautelare in € 5.300,00, quanto al primo grado in € 5.000,00 e quanto al presente grado in € 5.500,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 29.05.2025
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese