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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 10509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10509 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'udienza del 21.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 43933 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
[...]
[...]
Parte_2
[...]
[...]
Parte_3
[...] con il patrocinio dell'Avv. NASO DOMENICO
RICORRENTI
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. MOLFESE ALESSANDRA
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.11.2024, i ricorrenti hanno esposto: di aver presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per la Provincia di Roma per la prima fascia, documentando ed allegando tutti i titoli complessivamente posseduti, in ossequio all'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 che ha indetto le “Procedure di aggiornamento delle
1 graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6—bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, per il biennio relativo agli aa.ss. 2024/25 e 2025/26; che, all'esito della procedura gli stessi venivano collocati nella graduatoria per la classe di concorso “ADEE” sostegno con i punteggi indicati nella narrativa;
che in forza di tali punteggi essi, in data
22.8.2024, risultavano destinatari di un contratto a tempo determinato su posto di sostegno finalizzato alla nomina in ruolo ai sensi della procedura ex art. 59 con riferimento all'a.s.
2024/25 per la Provincia di Roma;
che tuttavia in data 12.09.2024, l'AT di Roma, previa rettifica del punteggio relativo ai titoli posseduti, revocava la proposta di nomina finalizzata al ruolo;
che in particolare l'amministrazione rettificava il punteggio relativo ai titoli di servizio sul sostegno prestati durante la frequenza del corso di laurea in Scienza della
Formazione primaria, nonché quello relativo al titolo CLIL.
Assumendo l'illegittimità di tale rettifica e la piena valutabilità dei titoli posseduti, i ricorrenti hanno chiesto accertarsi il loro diritto al conferimento di un incarico di supplenza annuale finalizzato al ruolo per il corrente a.s. 2024/25.
Costituitosi in giudizio il ha contestato l'avversa domanda della quale ha CP_1 chiesto il rigetto.
All'odierna udienza i ricorrenti hanno dato atto che nelle more del giudizio hanno stipulato il contratto con l'Amministrazione per lo svolgimento dell'anno di prova e formazione finalizzato all'immissione in ruolo ed hanno pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna della convenuta alle spese di lite.
In tale contesto, pur in assenza della prova della stipula del contratto di lavoro oggi dedotto, su richiesta della parte ricorrente deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, difformemente da quanto richiesto dai ricorrenti, si compensano integralmente, tenuto conto che non v'è prova che l'Amministrazione abbia riconosciuto la fondatezza della domanda attorea, attribuendo i punteggi relativi ai titoli per cui è causa e considerata altresì l'apparente fondatezza dell'omesso riconoscimento del punteggio relativo alle certificazioni linguistiche CLIL rilasciate da enti diversi dalle Università, in forza dell'art.14 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249.
2
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Roma 21.10.2025
3
Il Giudice
F. R. Pucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'udienza del 21.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 43933 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
[...]
[...]
Parte_2
[...]
[...]
Parte_3
[...] con il patrocinio dell'Avv. NASO DOMENICO
RICORRENTI
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. MOLFESE ALESSANDRA
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.11.2024, i ricorrenti hanno esposto: di aver presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per la Provincia di Roma per la prima fascia, documentando ed allegando tutti i titoli complessivamente posseduti, in ossequio all'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 che ha indetto le “Procedure di aggiornamento delle
1 graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6—bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, per il biennio relativo agli aa.ss. 2024/25 e 2025/26; che, all'esito della procedura gli stessi venivano collocati nella graduatoria per la classe di concorso “ADEE” sostegno con i punteggi indicati nella narrativa;
che in forza di tali punteggi essi, in data
22.8.2024, risultavano destinatari di un contratto a tempo determinato su posto di sostegno finalizzato alla nomina in ruolo ai sensi della procedura ex art. 59 con riferimento all'a.s.
2024/25 per la Provincia di Roma;
che tuttavia in data 12.09.2024, l'AT di Roma, previa rettifica del punteggio relativo ai titoli posseduti, revocava la proposta di nomina finalizzata al ruolo;
che in particolare l'amministrazione rettificava il punteggio relativo ai titoli di servizio sul sostegno prestati durante la frequenza del corso di laurea in Scienza della
Formazione primaria, nonché quello relativo al titolo CLIL.
Assumendo l'illegittimità di tale rettifica e la piena valutabilità dei titoli posseduti, i ricorrenti hanno chiesto accertarsi il loro diritto al conferimento di un incarico di supplenza annuale finalizzato al ruolo per il corrente a.s. 2024/25.
Costituitosi in giudizio il ha contestato l'avversa domanda della quale ha CP_1 chiesto il rigetto.
All'odierna udienza i ricorrenti hanno dato atto che nelle more del giudizio hanno stipulato il contratto con l'Amministrazione per lo svolgimento dell'anno di prova e formazione finalizzato all'immissione in ruolo ed hanno pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna della convenuta alle spese di lite.
In tale contesto, pur in assenza della prova della stipula del contratto di lavoro oggi dedotto, su richiesta della parte ricorrente deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, difformemente da quanto richiesto dai ricorrenti, si compensano integralmente, tenuto conto che non v'è prova che l'Amministrazione abbia riconosciuto la fondatezza della domanda attorea, attribuendo i punteggi relativi ai titoli per cui è causa e considerata altresì l'apparente fondatezza dell'omesso riconoscimento del punteggio relativo alle certificazioni linguistiche CLIL rilasciate da enti diversi dalle Università, in forza dell'art.14 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249.
2
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Roma 21.10.2025
3
Il Giudice
F. R. Pucci