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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/01/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 28/01/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8203/2022 TRA
rappr. e dif. dall'Avv. C. Della Marca con cui elett. dom. in Arienzo Parte_1
snc, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1
RESISTENTE (contumace)
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 21/12/2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820199008450770/000 in riferimento agli avvisi di addebito nn. 32820140006100788000, 32820150001600076000, 32820160000922068000, 32820160004730018000 e 32820170001691325000, per complessivi € 13.255,08. Premesso di aver già presentato ricorso in opposizione alla mentovata intimazione innanzi alla Corte Tributaria di Caserta, che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione agli avvisi di addebito per cui è causa, deduceva la mancata notifica dei predetti avvisi sottesi all'opposta intimazione e la prescrizione dei relativi crediti, nonché la violazione dell'art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 50 comma 2, del D.P.R. n. 602/73. Concludeva chiedendo di “A- Preliminarmente si sospenda l'esecuzione dell'impugnata cartella di pagamento;
B- Nel merito: si dichiari non dovuta la somma richiesta all'esponente per tutti i motivi di cui sopra”. Spese vinte. Pur ritualmente citata, non si costituiva l' , pertanto se Controparte_1 ne dichiara la contumacia.
1 La causa, rinviata per discussione, giungeva all'udienza fissata per il 28/01/2025 e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
********
Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Va in primo luogo analizzata la fondatezza dei rilievi attinenti alla forma dell'atto, per i quali legittimato è il convenuto agente per la riscossione. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 L. 241/1990, si osserva che la Suprema Corte ha chiarito che l'omessa indicazione, su cartelle di pagamento non di natura tributaria,
“dell'autorità alla quale proporre opposizione e del relativo termine, determina non già la nullità dell'atto, bensì una mera irregolarità, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto del termine ex art. 22 legge 24.11.1981 n. 689 in ragione della scusabilità dell'errore in cui l'interessato sia eventualmente incorso, avendo, tuttavia, l'opponente l'onere di dimostrare (e il giudice il dovere di rilevare) la decisività dell'errore stesso, la cui scusabilità non rende l'atto incompleto impugnabile in ogni tempo (Cass. n. 1372 del 2013; Cass. n. 19189 del 2006 e, in materia tributaria, con esplicito riferimento all'art. 7 della legge n. 212 del 2000 cfr. Cass. n. 19675 del 2011)” (Ordinanza 5 giugno 2020 n. 10787). Nel caso in esame, tra l'altro, parte ricorrente non ha dedotto alcuna lesione del diritto di difesa, e pertanto la doglianza non è meritevole di accoglimento. Parimenti infondata è la dedotta violazione ai sensi dell'art. 50, co. 2, D.P.R. n. 602/1973, in quanto nessuna azione esecutiva è stata intrapresa dall'agente della riscossione, che ha solo notificato un atto avente la funzione di riattivare il procedimento di riscossione. Va a questo punto rilevato che parte ricorrente ha dedotto, con il primo motivo di ricorso, l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti e la prescrizione dei crediti vantati. Sul punto, si osserva quanto segue. La Suprema Corte, nella materia in oggetto, ha di recente chiarito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”(Sez. U - , Sentenza n. 7514 del 08/03/2022, Rv. 664407 - 01). Ed infatti, nella vicenda in esame, la parte ricorrente ha impugnato gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, al fine di accertare l'infondatezza della pretesa creditoria stante l'intervenuta prescrizione del credito azionato, citando in giudizio, esclusivamente, l' . Ed invero, la parte che introduce il Controparte_1 giudizio, al fine rito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione, e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 2 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, co. 1 c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), deve evidenziarsi il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio ad opera di parte ricorrente, che ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del predetto. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va integralmente rigettato. Nulla per le spese di lite, stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 28/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 28/01/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8203/2022 TRA
rappr. e dif. dall'Avv. C. Della Marca con cui elett. dom. in Arienzo Parte_1
snc, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1
RESISTENTE (contumace)
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 21/12/2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820199008450770/000 in riferimento agli avvisi di addebito nn. 32820140006100788000, 32820150001600076000, 32820160000922068000, 32820160004730018000 e 32820170001691325000, per complessivi € 13.255,08. Premesso di aver già presentato ricorso in opposizione alla mentovata intimazione innanzi alla Corte Tributaria di Caserta, che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione agli avvisi di addebito per cui è causa, deduceva la mancata notifica dei predetti avvisi sottesi all'opposta intimazione e la prescrizione dei relativi crediti, nonché la violazione dell'art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 50 comma 2, del D.P.R. n. 602/73. Concludeva chiedendo di “A- Preliminarmente si sospenda l'esecuzione dell'impugnata cartella di pagamento;
B- Nel merito: si dichiari non dovuta la somma richiesta all'esponente per tutti i motivi di cui sopra”. Spese vinte. Pur ritualmente citata, non si costituiva l' , pertanto se Controparte_1 ne dichiara la contumacia.
1 La causa, rinviata per discussione, giungeva all'udienza fissata per il 28/01/2025 e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Va in primo luogo analizzata la fondatezza dei rilievi attinenti alla forma dell'atto, per i quali legittimato è il convenuto agente per la riscossione. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 L. 241/1990, si osserva che la Suprema Corte ha chiarito che l'omessa indicazione, su cartelle di pagamento non di natura tributaria,
“dell'autorità alla quale proporre opposizione e del relativo termine, determina non già la nullità dell'atto, bensì una mera irregolarità, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto del termine ex art. 22 legge 24.11.1981 n. 689 in ragione della scusabilità dell'errore in cui l'interessato sia eventualmente incorso, avendo, tuttavia, l'opponente l'onere di dimostrare (e il giudice il dovere di rilevare) la decisività dell'errore stesso, la cui scusabilità non rende l'atto incompleto impugnabile in ogni tempo (Cass. n. 1372 del 2013; Cass. n. 19189 del 2006 e, in materia tributaria, con esplicito riferimento all'art. 7 della legge n. 212 del 2000 cfr. Cass. n. 19675 del 2011)” (Ordinanza 5 giugno 2020 n. 10787). Nel caso in esame, tra l'altro, parte ricorrente non ha dedotto alcuna lesione del diritto di difesa, e pertanto la doglianza non è meritevole di accoglimento. Parimenti infondata è la dedotta violazione ai sensi dell'art. 50, co. 2, D.P.R. n. 602/1973, in quanto nessuna azione esecutiva è stata intrapresa dall'agente della riscossione, che ha solo notificato un atto avente la funzione di riattivare il procedimento di riscossione. Va a questo punto rilevato che parte ricorrente ha dedotto, con il primo motivo di ricorso, l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti e la prescrizione dei crediti vantati. Sul punto, si osserva quanto segue. La Suprema Corte, nella materia in oggetto, ha di recente chiarito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”(Sez. U - , Sentenza n. 7514 del 08/03/2022, Rv. 664407 - 01). Ed infatti, nella vicenda in esame, la parte ricorrente ha impugnato gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, al fine di accertare l'infondatezza della pretesa creditoria stante l'intervenuta prescrizione del credito azionato, citando in giudizio, esclusivamente, l' . Ed invero, la parte che introduce il Controparte_1 giudizio, al fine rito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione, e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 2 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, co. 1 c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), deve evidenziarsi il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio ad opera di parte ricorrente, che ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del predetto. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va integralmente rigettato. Nulla per le spese di lite, stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 28/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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