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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/04/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 600/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliata nella fraz. Melicuccà di Dinami, via Parte_1
Provinciale, n. 17 presso lo studio dell'avv. Cotronei Nicola Antonio (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) dell'avvocatura interna, giusta procura generale Email_2 alle liti in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (il 25.6.2022) al fine di vedersi riconoscere l'assegno ordinario di invalidità ex art. 13 l. 118/71; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio nella misura richiesta;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 14.2.2024) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine
1 ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “I. Favorevolmente accolto il corrente ricorso, provvedere alla nomina di CTU, onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante, in merito al ripristino della trattamento n. 07050038, categoria invalidità civile, con conseguente corresponsione dei relativi ratei a far data da quella del primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa di aggravamento;
II. Omologare, in caso di esito positivo per la ricorrente, le risultanze probatorie contenute nella relazione del CTU;
III. CP_ Condannare l sede di Vibo Valentia, in persona del suo p.p.t., al pagamento delle provvidenze economiche riconosciute in favore della ricorrente.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività
2 lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «In base all'esame anamnestico, clinico e alla lettura della documentazione sanitaria allegata alla presente relazione risulta che la SI.ra è affetta da “Diabete mellito insulino-dipendente complicato da Parte_1 retinopatia con maculopatia e radicolopatia in spondilartrosi a modesto impegno funzionale. Ipertensione arteriosa”. Come si evince da quanto sopra la periziata è sicuramente interessata da complesse patologie che hanno avuto ed avranno una incidenza rilevante nell'autonomia della sua persona ma, dovendo rispondere al quesito postomi dal Giudice, il quale mi chiede di stabilire se in base alle sue condizioni di salute, consegua in esso una percentuale d'invalidità in misura superiore al 74%, tenendo conto ai fini della determinazione tabellare di siffatta invalidità, della potenziale e residua potenziale validità psicofisica, con riferimento alla eventuale formazione tecnico- professionale, in base al calcolo della percentuale globale di tali patologie (ricavato con la formula di cui al D.M. 05.02.1992: cod. 9310 60% + cod. 7001 20% ) il suo grado di invalidità è pari al 68 (sessantotto per cento). la SI.ra , per effetto delle sue condizioni di salute è Parte_1 da considerarsi invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 68% (sessantotto per cento), a decorrere dal 14.10.2021 (data della domanda).»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge. 13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
3 Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliata nella fraz. Melicuccà di Dinami, via Parte_1
Provinciale, n. 17 presso lo studio dell'avv. Cotronei Nicola Antonio (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) dell'avvocatura interna, giusta procura generale Email_2 alle liti in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (il 25.6.2022) al fine di vedersi riconoscere l'assegno ordinario di invalidità ex art. 13 l. 118/71; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio nella misura richiesta;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 14.2.2024) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine
1 ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “I. Favorevolmente accolto il corrente ricorso, provvedere alla nomina di CTU, onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante, in merito al ripristino della trattamento n. 07050038, categoria invalidità civile, con conseguente corresponsione dei relativi ratei a far data da quella del primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa di aggravamento;
II. Omologare, in caso di esito positivo per la ricorrente, le risultanze probatorie contenute nella relazione del CTU;
III. CP_ Condannare l sede di Vibo Valentia, in persona del suo p.p.t., al pagamento delle provvidenze economiche riconosciute in favore della ricorrente.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività
2 lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «In base all'esame anamnestico, clinico e alla lettura della documentazione sanitaria allegata alla presente relazione risulta che la SI.ra è affetta da “Diabete mellito insulino-dipendente complicato da Parte_1 retinopatia con maculopatia e radicolopatia in spondilartrosi a modesto impegno funzionale. Ipertensione arteriosa”. Come si evince da quanto sopra la periziata è sicuramente interessata da complesse patologie che hanno avuto ed avranno una incidenza rilevante nell'autonomia della sua persona ma, dovendo rispondere al quesito postomi dal Giudice, il quale mi chiede di stabilire se in base alle sue condizioni di salute, consegua in esso una percentuale d'invalidità in misura superiore al 74%, tenendo conto ai fini della determinazione tabellare di siffatta invalidità, della potenziale e residua potenziale validità psicofisica, con riferimento alla eventuale formazione tecnico- professionale, in base al calcolo della percentuale globale di tali patologie (ricavato con la formula di cui al D.M. 05.02.1992: cod. 9310 60% + cod. 7001 20% ) il suo grado di invalidità è pari al 68 (sessantotto per cento). la SI.ra , per effetto delle sue condizioni di salute è Parte_1 da considerarsi invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 68% (sessantotto per cento), a decorrere dal 14.10.2021 (data della domanda).»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge. 13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
3 Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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