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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/05/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1004/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona della
Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1004 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2022 pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. ENNE MARTA DELIA e dall'Avv. DELL'ISOLA
ARTURO, presso il cui studio comune è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE
e
(P.IVA: ), in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Varese, viale Borri n. 57, rappresentato e difeso dall'Avv. GABARDINI
NICOLETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: “Responsabilità sanitaria”.
CONCLUSIONI
Per parte attrice : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria e diversa istanza Pt_1
disattesa - accertare e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_2
in termini di diagnosi e trattamento sanitario errati e/o omissivi
[...] nei confronti del sig. , e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i Parte_1
pagina 1 di 14 danni patrimoniali e non, diretti ed indiretti, conseguenti agli errori e/o omissioni imputabili
a controparte direttamente od indirettamente, quantificati nella somma di € 120.000,00 (di cui per ITT 60 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 60 giorni al 25%, IP nella misura del 22% con danno differenziale di punti 14, con personalizzazione massima, € 4.162,00 quali danni patrimoniali, 1% dell'IP a titolo di incapacità lavorativa), o nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre alla ripetizione della somma di € 1.100,00 per la procedura di mediazione comprensiva di spese vive ed onorari professionali, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
- condannare parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio a cagione della sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari giudiziali, oltre al rimborso di quanto versato per consulenza tecnica d'ufficio e consulenza di parte, tenuto conto dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014 (atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto), oltre rimborso forfettario al 15%,
C.P.A. e I.V.A. come per legge.”;
Per parte convenuta “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis Controparte_1
reiectis, così giudicare: In via principale:
- respingere le domande avversarie, così come articolate in atti in quanto infondate in fatto e diritto,
In via subordinata e nella denegata, ma non creduta ipotesi, in cui la responsabilità dell , venga ritenuta Controparte_3
compromessa:
- accertare e dichiarare il grado delle singole colpe attribuibili a tutte le parti con
l'esclusione di quei danni che l'attore risulti aver subito per il proprio mancato esercizio, valutabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art..1227 cod. civ.. e, comunque, previo accertamento degli importi già liquidati da a favore dell'attore, con conseguente CP_4 diminuzione del relativo risarcimento, secondo la gravità dell'accertanda colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, determinare la misura dell'ipotetica obbligazione
pagina 2 di 14 indennitaria gravante sulla concludente Controparte_3
, avuto riguardo al solo grado di responsabilità addebitabile alla stessa.
[...]
In ogni caso: - spese e competenze di lite rifuse.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data 12/04/2022, il sig.
ha convenuto in giudizio la locale al fine Parte_1 Controparte_1 di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 120.000,00, in relazione alla responsabilità dei sanitari operanti presso il pronto soccorso dell'Ospedale di
Circolo di Varese, a cui lo stesso si è rivolto in data 01/08/2016, per omessa diagnosi della frattura riportata in seguito dalla caduta dell'attore da una scala dall'altezza di circa due metri mentre svolgeva attività lavorativa per una società srl.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha ricostruito i trattamenti ricevuti in occasione dell'accesso in P.S. del 01/08/2016, quando il paziente è stato dimesso con la sola indicazione di riposo e prognosi di 10 giorni per trauma, non evidenziando fratture dalle radiografie effettuate;
successivamente, parte attrice ha riferito di essersi sottoposto a nuovi controlli, in ragione del dolore persistente, riscontrando nel maggio 2017 e nel luglio 2017
l'accertamento di una frattura di data non recente, oltre ad ulteriori accertamenti nel 2021, con richiesta quindi del risarcimento del danno differenziale subito in conseguenza dell'operato errato dei sanitari che lo ebbero in cura. È stato richiesto il ristoro del danno biologico subito, del danno da incapacità lavorativa all'1%, nonché del danno patirmoniale.
Attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio tempestivamente la convenuta contestando la ricorrenza di una ipotesi di malpractice, nonché Controparte_1
negando recisamente la ricorrenza del nesso causale fra la condotta lamentata e i danni invocati, anche in ragione del tempo trascorso (1 anno) fra la caduta e la diagnosi di cui si lamenta l'omissione, con richiesta di rigetto integrale delle domande di parte attrice. In subordine, la convenuta ha contestato le singole voci di danno richieste, evidenziando CP_1
l'assenza di prova della relativa quantificazione, eccependo ex art. 1227 c.c. l'aggravamento del danno anche a carico dello stesso creditore “per il proprio mancato esercizio”, nonché previo scomputo degli importi già liquidati in suo favore da , trattandosi di infortunio CP_4
sul lavoro.
Sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c pagina 3 di 14 La causa è stata istruita documentalmente, nonché tramite CTU tecnica medico-legale collegiale (cfr. deposito 21/10/2024); le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti sono state rigettate con provvedimento 30/10/02024.
All'udienza 18/12/2024 svoltasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni;
la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei richiesti termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di assegnazione, avvenuta in data
19/12/2024 (dies a quo non computatur).
***********
1) La responsabilità medica: an e quantum
La domanda attorea risulta fondata, nei limiti di cui infra.
Occorre fare riferimento alla CTU svolta in corso di causa, le cui conclusioni vengono fatte integralmente proprie da questo giudicante in quanto congruamente e logicamente argomentate, in conformità con le linee guida accreditate, anche e soprattutto in replica alle osservaizoni di parte.
Invero, risulta confermata e accertata la colpa professionale dei sanitari che hanno avuto in cura parte attrice presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale varesino della
[...]
onvenuta. CP_1
Ed infatti, i CTU Dott. e Dott.ssa esaminati gli atti, Persona_1 Persona_2 eseguiti gli accertamenti necessari, attivato il contraddittorio tecnico, all'esito della discussione hanno concluso nei seguenti termini:
“1) In occasione dell'accesso in Pronto Soccorso dell' 1.8.16 riferì Parte_1 di essere caduto da un'altezza di circa 1,5 metri mentre stava svolgendo la propria attività lavorativa riportando un trauma contusivo del rachide lombare. Fu sottoposto a visita medica e ad esame radiografico della colonna lombo-sacrale il cui referto non segnalò lesioni fratturative. Tuttavia, all'esito della rilettura delle immagini radiologiche, il Dott. ha evidenziato che era visibile una “deformazione morfostrutturale post- Per_3
fratturativa recente del soma di D12” non riportata nel relativo referto. Tale rilievo avrebbe dovuto porre indicazione ad ulteriori approfondimenti diagnostici per giungere ad una corretta diagnosi e impostare il corretto trattamento terapeutico.
pagina 4 di 14 2) Il Paziente fu dimesso dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Varese con diagnosi di
“trauma contusivo rachide lombare”, prognosi di 10 giorni salvo complicazioni e prescrizione di riposo, terapia analgesica e controllo presso l'ambulatorio a fine CP_4
prognosi.
3) Agli risulta che il Periziando si sottopose ad indagini radiologiche nel corso del
2017 e, in particolare, una radiografia del rachide lombo-sacrale il 25.5.17 e una RMN del rachide lombare, eseguiti presso il Nuovo Centro Fisioterapico di Varese. Si sottopose nel
2021 ad ulteriori controlli radiologici e ad una visita ortopedica, quest'ultima presso un poliambulatorio di Varese, all'esito dei quali furono prescritti ulteriori approfondimenti diagnostici. Al successivo controllo specialistico del 8.6.21, in relazione agli esiti dell'infortunio subito, fu indicato un percorso riabilitativo.
4) Le condizioni cliniche manifestate dal Periziando in occasione dell'accesso in
Pronto Soccorso del 1.8.16 non presentavano la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.
5) Alla luce di quanto fin qui esposto, è possibile affermare che l'assistenza sanitaria prestata a presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Varese a seguito Parte_1 Pt_1 dell'infortunio lavorativo subito l' 1.8.16 fu connotata da elementi censurabili e non aderente alla buona pratica clinica. Infatti, pur a fronte di una corretta indicazione a sottoporre il paziente ad indagini diagnostiche radiologiche del distretto corporeo interessato, lo specialista che refertò la radiografia della colonna lombare non si avvide della deformazione del soma di D12 le cui caratteristiche radiografiche permettono di identificarla come di origine post-traumatica recente.
L'incompleta refertazione della radiografia effettuata in Pronto Soccorso non permise di porre la diagnosi corretta attraverso l'esecuzione di ulteriori approfondimenti diagnostici, impedendo quindi anche di esaminare il tratto di rachide dorsale più prossimale. Le conclusioni cui è giunto il Dott. all'esito della rilettura di tutte le Per_3
indagini radiologiche disponibili depongono per una riconducibilità causale delle deformazioni post-traumatiche dei somi vertebrali D11 e D12 con l'evento traumatico subito l' 1.8.16.
L'omessa diagnosi delle lesioni fratturative ebbe come conseguenza la mancata prescrizione di un adeguato trattamento terapeutico.
pagina 5 di 14 6) E' da premettere che, in casi come questo, dove è anamnesticamente noto che il paziente è caduto da altezza importante, sarebbe mandatorio eseguire ab origine una radiografia del rachide in toto, oltre ad eventuali ulteriori radiogrammi mirati in caso di sintomatologia focale. Detto ciò, è evidente che in caso di fratture somatiche multiple, fortunatamente amieliche e con deformità del soma inferiore al 50%, non vi è indicazione chirurgica. Peraltro, invece, è indicato trattamento conservativo ortesico, con apparati sagomati/dedicati, atti a ridurre eventuali sequele, prevenire ulteriori deformità, migliorare
l'outcome funzionale e sintomatico a distanza. In questo caso, grazie all'importante manifestazione sintomatica, il paziente ha prudentemente (e forse “casualmente” …) evitato carico/stazione eretta/deambulazione libere, almeno nelle prime fasi, che avrebbero ulteriormente potuto pregiudicare l'esito della frattura.
Ad oggi, il quadro clinico generale si ritiene sia modestamente peggiorativo dello standard di guarigione per tipologia di frattura ed età anagrafica del paziente, cagionato dalla mancata diagnosi e prescrizione del corretto trattamento ortesico.
7) - 8) Attualmente, sia in relazione alle conseguenze lesive riportate nel sinistro per cui è causa e sia in conseguenza dell'omessa diagnosi di frattura vertebrale, Parte_1
manifesta un quadro clinico caratterizzato da una limitazione funzionale e una
[...]
cronica sintomatologia dolorosa del rachide dorso-lombare. È possibile, infatti, affermare che l'inadeguata assistenza sanitaria prestata al Periziando abbia determinato un prolungamento del periodo di tempo necessario alla guarigione clinica delle lesioni post- traumatiche riportate e un peggioramento degli esiti che in ogni caso sarebbero residuati all'infortunio lavorativo. Le conseguenze sull'integrità psico-fisica riconducibili causalmente ai profili di responsabilità individuati posso essere valutate, in termini di danno biologico in ambito di responsabilità civile, secondo i seguenti parametri medico legali:
- danno biologico temporaneo al 75%: 30 giorni;
- danno biologico temporaneo al 50%: 30 giorni;
- danno biologico temporaneo al 25%: 60 giorni;
- danno biologico permanente differenziale: 8% (otto percento) da intendersi ricompreso tra il 9% e il 16% in riferimento ai comuni barème utilizzati per la valutazione del danno biologico in ambito di responsabilità civile (“Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico”, Società Italiana di Medicina
pagina 6 di 14 legale e delle Assicurazioni;
“Guida alla valutazione medico legale dell'invalidità permanente in responsabilità civile e nell'assicurazione privata contro gli infortuni e le malattie”, Giuffrè Ed).
9) Tra le spese mediche sostenute e prodotte in atti, si ritengono congrue e pertinenti con le conseguenze dell'omessa diagnosi quelle di seguito indicate:
- fattura del 3.7.17 per RMN della colonna: € 66,00
- fattura del 1.3.21 per RMN della colonna: € 36,00
- fattura del 10.5.21 per visita ortopedica: € 232,00
- fattura del 18.5.21 per radiografia di rachide e bacino: € 36,00
- fattura del 12.10.21 per FKT: € 1352,00
Per un totale di € 1722,00
Si lascia alla discrezione del Giudice la valutazione sulla pertinenza della fattura del
28.7.21 relativa alla consulenza medico legale redatta dal Dott. (€ 2440,00). Per_4
Non sono prevedibili spese mediche future in relazione ai postumi residuati.” – grassetto di questo giudicante.
Ebbene, risulta specificamente e incontrovertibilmente accertato l'an della responsabilità della per il danno c.d. differenziale causato a parte attrice in occasione CP_1
dei fatti per cui è causa, dichiarati occorsi quale infortunio sul lavoro sin dal primo atto di causa (cfr. punto 1) pag. 1 atto di citazione).
Per quanto riguarda la quantificazione di detto danno, si osserva quanto segue.
In via generale, con particolare riferimento al danno non patrimoniale, la liquidazione va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella nota sentenza n. 26972 del 2008, secondo cui tale tipologia di danno è categoria generale, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate, rispetto alla quale la tutela risarcitoria, al di fuori dei casi determinati dalla legge, è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona. Pertanto, in presenza di una lesione di diritti inviolabili, come quello alla salute, il risarcimento del danno alla persona deve essere commisurato al peggioramento della qualità della vita effettivamente dimostrato dalla vittima e, quindi, liquidato in modo unitario ed omnicomprensivo, mentre non trova più spazio la pagina 7 di 14 risarcibilità autonoma delle figure di danno precedentemente accostate dalla giurisprudenza al puro danno biologico, quali il danno morale, inteso come patema d'animo, e il c.d. danno esistenziale, categorie queste ultime che sono state per effetto del nuovo indirizzo della giurisprudenza di legittimità tutte degradate ad un livello meramente descrittivo del danno non patrimoniale. Il noto principio è stato anche di recente ribadito e chiarito dalla autorevole pronuncia della Corte di Cassazione n. 7513 del 27/003/2018.
Nella fattispecie concreta, il CTU ha stimato che la lesione iatrogena differenziale ha determinato nell'attore un periodo di inabilità temporanea biologica non assoluta, ma solo temporanea: inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30, inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 e inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 60.
Il sinistro ha, inoltre, lasciato in capo all'attore postumi permanenti nella misura dell'8%, “da intendersi ricompreso tra il 9% e il 16%”, e cioè il CTU ha accertato che il danno complessivamente occorso a parte attrice in ragione della caduta è pari al 16%, ma che di questo danno il primo 9% non è da imputarsi a danno iatrogeno medico, bensì alle conseguenze fisiologiche in sé della caduta stessa, mentre il residuo 8% (dal 9% al 16%) è da imputarsi quel danno causato dai sanitari della CP_1
La liquidazione monetaria di tale danno biologico va eseguita alla luce dei parametri liquidatori fissati con le Tabelle redatte dall'Osservatorio sulla Giustizia di Milano in quanto ritenuti condivisibili, adeguati, e comunque reputati dalla stessa Suprema Corte il metro della corretta liquidazione del danno non patrimoniale (cfr. Cass. civ., sent. n. 12408/2011; ma anche Cass. civ., sent. n. 38077/2021); devono applicarsi le Tabelle milanesi 2024, ultima versione pubblicata, secondo l'insegnamento di Cass. civ. n. 33770/2019 che ha specificato la necessità di applicare le tabelle vigenti al momento della liquidazione e non al momento del verificarsi del sinistro.
Come noto, tali tabelle mirano a consentire la liquidazione congiunta di tutte le componenti del danno non patrimoniale: ed invero, il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è pari ad € 115,00, importo questo comprensivo sia del danno biologico (oggi definito “dinamico-relazionale”), sia del danno morale temporaneo (oggi definito “danno da sofferenza soggettiva interiore”).
Pur non escludendo le tabelle milanesi un adattamento all'effettivo danno non patrimoniale subito dal soggetto leso attraverso adeguamenti dei valori standard individuati, essendo la sofferenza e la lesione della dignità umana non necessariamente proporzionali all'entità della pagina 8 di 14 lesione biologica, “l'aumento personalizzato” dalle stesse contemplato postula sempre la sussistenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto, meritevoli di un aumento.
Nel caso di specie ritiene, dunque, il giudicante che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo, pari ad € 115,00, comprensivo anche della sofferenza soggettiva interiore, sia sufficiente a rendere adeguato il risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore e già comprensivo di ogni sua componente.
Sulla base, quindi, dei parametri dettati dalle tabelle giudiziali sopra evocate, nonché degli indici indicati dal CTU, considerata la durata dell'invalidità temporanea, il danno non patrimoniale temporaneo subito all'attore, di anni 27 all'epoca dei fatti, va liquidato in moneta attuale in complessivi € 6.037,50 (derivante dalla sommatoria di I.T.P. 75% di €
115,00*30gg= € 2.587,50; I.T.P. 50% di € 115,00*30gg= € 1.725,00; I.T.P. 25% di €
115,00*60gg= € 1.725,00).
Sulla base, poi, dei medesimi parametri indicati, considera la percentuale complessivamente individuata dal CTU per il pregiudizio permanente all'integrità psicofisica nella misura iatrogena dell'8%, fra il 9% e il 16%, il danno non patrimoniale permanente subito dall'attore, di anni 27 all'epoca dei fatti, deve essere calcolato monetizzando il danno dell'invalidità al 16%, da cui va sottratta al monetizzazione del danno dell'invalidità al 9%
(sempre secondo Tabelle milanesi pur trattandosi di microtermamente, in quanto trattasi di fattispecie di calcolo di danno differenziale), in ossequio all'insegnamento di Cass. civ., n.
18442/2023.
Pertanto, applicati i parametri, si ottiene un punto base danno non patrimoniale di €
4.396,67 (€ 3.330,81 punto base danno biologico + € 1.065,86 incremento per “sofferenza ordinaria”), e il danno biologico per il 16% viene liquidato in moneta attuale in complessivi €
61.202,00.
Parimenti, applicati i medesimi parametri, si ottiene un punto base danno non patrimoniale inferiore, parti ad € 3.047,80 (€ 2.438,24 punto base danno biologico + € 609,56 incremento per “sofferenza ordinaria”), e il danno biologico per il 9% viene liquidato in moneta attuale in complessivi € 23.864,00.
Compiuta l'operazione aritmetica di sottrazione, risulta che il danno biologico differenziale iatrogeno per l'8% spettante a parte attrice è pari ad € 37.338,00.
pagina 9 di 14 Non essendo allegata alcuna particolare circostanza a dimostrazione di peculiari e specifiche cause di sofferenza o di pregiudizio soggettivo derivante dalla lesione all'integrità fisica, non può essere applicato alcun aumento in termini di incremento del punto base di incremento per sofferenza, né in termini di personalizzazione ulteriore.
L'attore, infatti, ha chiesto di riconoscere in proprio favore la personalizzazione del danno, senza tuttavia allegare circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il danno subito dall'attore concretamente più grave rispetto alla standardizzazione meneghina.
Infatti, con riguardo alla possibilità riconosciuta al Giudice di personalizzare il danno biologico subito da un soggetto, la Suprema Corte (Cass. civ., sent. n. 28988/2019) ha avuto modo di evidenziare che “in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, atteso che le conseguenze dannose, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne consegue che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave “rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”.
Nel caso di specie, le conseguenze dannose allegate dall'attore non giustificano la richiesta personalizzazione in aumento del risarcimento, ulteriore rispetto alla valutazione standardizzata operata dalle tabelle meneghine, in quanto ordinariamente derivanti da pregiudizi del medesimo grado, sofferti da persone della stessa età e non specifiche ed eccezionali.
In definitiva, il danno non patrimoniale, temporaneo e permanente, da liquidarsi in favore dell'attore è pari a complessivi € 43.375,00 (€ 6.037,50 + € 37.338,00 di cui sopra), in moneta attuale.
pagina 10 di 14 Su tale somma, trattandosi di debito di valore, sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi, anche di mora, secondo il noto meccanismo di cui a SS.UU. n. 1712/1995, dalla data del dovuto (id est la data del sinistro 01/08/2016) sino al saldo effettivo.
Al fine di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subiti, da tale somma, complessivamente accertata come dovuta in questa sede, andrebbe astrattamente detratto l'importo corrisposto da per il medesimo titolo di ristoro per incapacità temporanea e CP_4 per menomazione all'integrità psicofisica (cfr. docc.
1-2 memoria n. 1 attore); nella fattispecie concreta, però trattandosi di danno differenziale, difetta la riconducibilità di tali somme proprio al danno iatrogeno differenziale subito, dovendo tali somme essere ritenute, invero, afferenti al danno biologico comunque causato all'attore dalla caduta sul lavoro.
Ed infatti, l'importo di € 672,18 corrisposto da per indennità temporanea per il CP_4
periodo 05/08/2016-21/08/2016 (cfr. doc. 2 memoria n. 1 attore) non deve essere scomputato in quanto, per dato temporale, certamente imputabile all'evento-caduta in sé e non già alla malpractice sanitaria accertata;
ancora, l'importo di € 11.347,55 corrisposto per la menomazione dell'integrità psico-fisica accertata è parimenti imputabile al danno comunque causato all'attore, in quanto accertato, in quella sede e a quei fini, in un grado pari a 8%, di talché risulta ricompreso nel 9% che il Collegio Peritale ha accertato essere non riconducibile causalmente alla malpractice.
Il Collegio peritale non ha accertato altre voci di danno non patirmoniale, dovendo dunque escludersi il relativo ristoro.
Quanto al danno patrimoniale, l'attore allega di aver subito un danno patrimoniale futuro (lucro cessante), da liquidarsi in via equitativa, derivante dalla menomata capacità lavorativa pari all'1%; l'allegazione non chiarisce se è richiesto il ristoro della ridotta capacità lavorativa generica ovvero specifica.
Come da tempo affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la riduzione della capacità lavorativa generica, potenziale attitudine all'attività lavorativa, è risarcibile come danno biologico e, come tale, risulta già omnicomprensiva la percentuale stabilita e accertata dal Collegio peritale, per come supra già monetizzato.
Invero, tale voce di danno potrà formare oggetto di un autonomo risarcimento come danno patrimoniale soltanto ove si associ una riduzione della c.d. capacità lavorativa (non pagina 11 di 14 solo generica, bensì) specifica, che, a sua volta, dà luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (Cass. 1879/2011 e Cass. 4025/2016).
Ciò premesso, tale voce di danno patrimoniale presuppone la prova della perdita della capacità lavorativa specifica (ossia della compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona – Cass. n. 17411/2019) e, in secondo luogo, la prova che tale perdita abbia comportato una conseguente riduzione della capacità di guadagno;
con la precisazione che la prova della prima (da qualificarsi quale danno-evento) non comporta automaticamente anche il riconoscimento della seconda (da qualificarsi quale danno conseguenza) e che, con riguardo a quest'ultima, il danneggiato deve provare tanto l'an che il quantum del danno subito.
In particolare, come affermato sia dalla giurisprudenza di legittimità che da quella di merito, poiché in caso di illecito lesivo della integrità psicofisica della persona, il risarcimento del c.d. danno biologico (danno non patrimoniale) comporta il ristoro di tutti gli elementi negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato, è possibile riconoscere e liquidare in favore del danneggiato un ulteriore voce di danno avente natura di danno patrimoniale futuro (lucro cessante), solo in quei casi in cui il danneggiato provi la concreta incidenza della lesione sulle sue possibilità di guadagno futuro, nonché l'entità del pregiudizio economico conseguentemente.
A sostegno delle proprie pretese, l'attore ha genericamente allegato una maggiore difficoltà nel sollevamento di pesi e, dunque, nello svolgimento della propria attività lavorativa quotidiana, senza tuttavia qualificare né quantificarne la misura;
del resto, in atti non vi è neppure specifica allegazione degli eventi di danno e di nesso per come richiesti dalla giurisprudenza, né vi sono dettagli in ordine ai redditi percepiti e percepibili nelle differenti annualità.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in termini di lucro cessante, quale mancato guadagno lavorativo, deve pertanto essere rigettata.
Quanto al danno patrimoniale emergente, sono state documentate, ritenute congrue e pertinenti all'evento iatrogeno differenziale dal CTU nominato, le spese mediche esposte in atti per complessivi per un totale di € 1.722,00; su tale somma, trattandosi di debito di valuta, spettano i soli interessi dalla data del singolo esborso al saldo effettivo.
Il CTU non ha poi ritenuto prevedibili in concreto ulteriori spese mediche future.
pagina 12 di 14 Non può essere rimborsato il costo per la perizia medico legale di parte, in quanto non vi è prova del relativo esborso, ma solo emissione di fattura fiscale del professionista (cfr. doc. 12 citazione).
Neppure può trovare ristoro quanto corrisposto (di cui comunque non vi è prova del relativo pagamento) per la procedura di mediazione obbligatoria ante causam; gli oneri di mediazione non sono dimostrati;
gli oneri per compensi professionali forensi non sono rimborsabili, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, per la quale, i tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professionista, che sta prestando assistenza giudiziale, possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali, è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali;
ove sussista tale connessione, come nella presente fattispecie trattandosi di mediazione obbligatoria prodromica al giudizio, avrà diritto soltanto al compenso per l'assistenza giudiziale (cfr. Cass. civ., SS.UU. n. 17357/2009, nonché D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni).
Infine, non ricorrono neppure i presupposti per l'applicazione della invocata sanzione ex art. 8 co. 4bis, D.lgs 28/2010 per la mancata partecipazione di al procedimento di CP_1
mediazione, in quanto le motivazioni addotte, riconducibili alla richiamata incongruenza fra le somme richieste dall'attore e quelle effettivamente spettanti, è risultata del tutto fondata, essendo stati complessivamente riconosciuti in favore dell'attore importi per molto meno della metà della somma azionata.
2) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico di parte convenuta essendo stata appurata a suo carico una posizione debitoria. CP_1
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso fra € 26.001,00 e € 52.000,00 (c.d. criterio del decisum), alla luce della natura della controversia, dell'istruttoria svolta, nonché delle modalità decisorie.
Atteso l'accertamento di responsabilità della convenuta limitato quantitativamente, le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto 30/10/2024, sono pagina 13 di 14 definitivamente poste a carico paritario delle parti 50%-50%; ciascuna parte sopporterà i costi del proprio CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) ACCERTA E DICHIARA la responsabilità della parte convenuta Controparte_1
ella causazione di danno iatrogeno differenziale a parte attrice
[...] Parte_1
, per la colpa dei sanitari di omessa diagnosi in occasione dell'accesso
[...]
01/08/2016 al Pronto Soccorso dell'Ospedale varesino;
2) In limitato accoglimento delle domande attoree, NN la parte convenuta
[...]
al pagamento in favore di parte attrice Controparte_1 Parte_1
degli importi di:
- € 43.375,00 in moneta attuale, oltre rivalutazione monetaria e interessi, anche di mora, secondo il noto meccanismo di cui a SS.UU. n. 1712/1995, dalla data del dovuto (id est la data del 01/08/2016) sino al saldo effettivo, titolo di risarcimento del danno non patirmoniale subito;
- € 1.722,00 oltre interessi dalla data del singolo esborso al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito;
3) RIGETTA, nel resto, le domande attoree;
4) NN parte convenuta al pagamento in favore di Controparte_1
parte attrice delle spese di lite, che si liquidano ai sensi del Parte_1
D.M. n. 55/2014 s.m.i., € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge;
5) PONE definitivamente a carico paritario delle parti le spese di CTU (50% e 50%); ciascuna parte sopporterà le spese del proprio CTP.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, il 29/05/2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona della
Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1004 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2022 pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. ENNE MARTA DELIA e dall'Avv. DELL'ISOLA
ARTURO, presso il cui studio comune è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE
e
(P.IVA: ), in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Varese, viale Borri n. 57, rappresentato e difeso dall'Avv. GABARDINI
NICOLETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: “Responsabilità sanitaria”.
CONCLUSIONI
Per parte attrice : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria e diversa istanza Pt_1
disattesa - accertare e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_2
in termini di diagnosi e trattamento sanitario errati e/o omissivi
[...] nei confronti del sig. , e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i Parte_1
pagina 1 di 14 danni patrimoniali e non, diretti ed indiretti, conseguenti agli errori e/o omissioni imputabili
a controparte direttamente od indirettamente, quantificati nella somma di € 120.000,00 (di cui per ITT 60 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 60 giorni al 25%, IP nella misura del 22% con danno differenziale di punti 14, con personalizzazione massima, € 4.162,00 quali danni patrimoniali, 1% dell'IP a titolo di incapacità lavorativa), o nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre alla ripetizione della somma di € 1.100,00 per la procedura di mediazione comprensiva di spese vive ed onorari professionali, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
- condannare parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio a cagione della sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari giudiziali, oltre al rimborso di quanto versato per consulenza tecnica d'ufficio e consulenza di parte, tenuto conto dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014 (atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto), oltre rimborso forfettario al 15%,
C.P.A. e I.V.A. come per legge.”;
Per parte convenuta “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis Controparte_1
reiectis, così giudicare: In via principale:
- respingere le domande avversarie, così come articolate in atti in quanto infondate in fatto e diritto,
In via subordinata e nella denegata, ma non creduta ipotesi, in cui la responsabilità dell , venga ritenuta Controparte_3
compromessa:
- accertare e dichiarare il grado delle singole colpe attribuibili a tutte le parti con
l'esclusione di quei danni che l'attore risulti aver subito per il proprio mancato esercizio, valutabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art..1227 cod. civ.. e, comunque, previo accertamento degli importi già liquidati da a favore dell'attore, con conseguente CP_4 diminuzione del relativo risarcimento, secondo la gravità dell'accertanda colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, determinare la misura dell'ipotetica obbligazione
pagina 2 di 14 indennitaria gravante sulla concludente Controparte_3
, avuto riguardo al solo grado di responsabilità addebitabile alla stessa.
[...]
In ogni caso: - spese e competenze di lite rifuse.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data 12/04/2022, il sig.
ha convenuto in giudizio la locale al fine Parte_1 Controparte_1 di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 120.000,00, in relazione alla responsabilità dei sanitari operanti presso il pronto soccorso dell'Ospedale di
Circolo di Varese, a cui lo stesso si è rivolto in data 01/08/2016, per omessa diagnosi della frattura riportata in seguito dalla caduta dell'attore da una scala dall'altezza di circa due metri mentre svolgeva attività lavorativa per una società srl.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha ricostruito i trattamenti ricevuti in occasione dell'accesso in P.S. del 01/08/2016, quando il paziente è stato dimesso con la sola indicazione di riposo e prognosi di 10 giorni per trauma, non evidenziando fratture dalle radiografie effettuate;
successivamente, parte attrice ha riferito di essersi sottoposto a nuovi controlli, in ragione del dolore persistente, riscontrando nel maggio 2017 e nel luglio 2017
l'accertamento di una frattura di data non recente, oltre ad ulteriori accertamenti nel 2021, con richiesta quindi del risarcimento del danno differenziale subito in conseguenza dell'operato errato dei sanitari che lo ebbero in cura. È stato richiesto il ristoro del danno biologico subito, del danno da incapacità lavorativa all'1%, nonché del danno patirmoniale.
Attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio tempestivamente la convenuta contestando la ricorrenza di una ipotesi di malpractice, nonché Controparte_1
negando recisamente la ricorrenza del nesso causale fra la condotta lamentata e i danni invocati, anche in ragione del tempo trascorso (1 anno) fra la caduta e la diagnosi di cui si lamenta l'omissione, con richiesta di rigetto integrale delle domande di parte attrice. In subordine, la convenuta ha contestato le singole voci di danno richieste, evidenziando CP_1
l'assenza di prova della relativa quantificazione, eccependo ex art. 1227 c.c. l'aggravamento del danno anche a carico dello stesso creditore “per il proprio mancato esercizio”, nonché previo scomputo degli importi già liquidati in suo favore da , trattandosi di infortunio CP_4
sul lavoro.
Sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c pagina 3 di 14 La causa è stata istruita documentalmente, nonché tramite CTU tecnica medico-legale collegiale (cfr. deposito 21/10/2024); le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti sono state rigettate con provvedimento 30/10/02024.
All'udienza 18/12/2024 svoltasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni;
la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei richiesti termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di assegnazione, avvenuta in data
19/12/2024 (dies a quo non computatur).
***********
1) La responsabilità medica: an e quantum
La domanda attorea risulta fondata, nei limiti di cui infra.
Occorre fare riferimento alla CTU svolta in corso di causa, le cui conclusioni vengono fatte integralmente proprie da questo giudicante in quanto congruamente e logicamente argomentate, in conformità con le linee guida accreditate, anche e soprattutto in replica alle osservaizoni di parte.
Invero, risulta confermata e accertata la colpa professionale dei sanitari che hanno avuto in cura parte attrice presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale varesino della
[...]
onvenuta. CP_1
Ed infatti, i CTU Dott. e Dott.ssa esaminati gli atti, Persona_1 Persona_2 eseguiti gli accertamenti necessari, attivato il contraddittorio tecnico, all'esito della discussione hanno concluso nei seguenti termini:
“1) In occasione dell'accesso in Pronto Soccorso dell' 1.8.16 riferì Parte_1 di essere caduto da un'altezza di circa 1,5 metri mentre stava svolgendo la propria attività lavorativa riportando un trauma contusivo del rachide lombare. Fu sottoposto a visita medica e ad esame radiografico della colonna lombo-sacrale il cui referto non segnalò lesioni fratturative. Tuttavia, all'esito della rilettura delle immagini radiologiche, il Dott. ha evidenziato che era visibile una “deformazione morfostrutturale post- Per_3
fratturativa recente del soma di D12” non riportata nel relativo referto. Tale rilievo avrebbe dovuto porre indicazione ad ulteriori approfondimenti diagnostici per giungere ad una corretta diagnosi e impostare il corretto trattamento terapeutico.
pagina 4 di 14 2) Il Paziente fu dimesso dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Varese con diagnosi di
“trauma contusivo rachide lombare”, prognosi di 10 giorni salvo complicazioni e prescrizione di riposo, terapia analgesica e controllo presso l'ambulatorio a fine CP_4
prognosi.
3) Agli risulta che il Periziando si sottopose ad indagini radiologiche nel corso del
2017 e, in particolare, una radiografia del rachide lombo-sacrale il 25.5.17 e una RMN del rachide lombare, eseguiti presso il Nuovo Centro Fisioterapico di Varese. Si sottopose nel
2021 ad ulteriori controlli radiologici e ad una visita ortopedica, quest'ultima presso un poliambulatorio di Varese, all'esito dei quali furono prescritti ulteriori approfondimenti diagnostici. Al successivo controllo specialistico del 8.6.21, in relazione agli esiti dell'infortunio subito, fu indicato un percorso riabilitativo.
4) Le condizioni cliniche manifestate dal Periziando in occasione dell'accesso in
Pronto Soccorso del 1.8.16 non presentavano la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.
5) Alla luce di quanto fin qui esposto, è possibile affermare che l'assistenza sanitaria prestata a presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Varese a seguito Parte_1 Pt_1 dell'infortunio lavorativo subito l' 1.8.16 fu connotata da elementi censurabili e non aderente alla buona pratica clinica. Infatti, pur a fronte di una corretta indicazione a sottoporre il paziente ad indagini diagnostiche radiologiche del distretto corporeo interessato, lo specialista che refertò la radiografia della colonna lombare non si avvide della deformazione del soma di D12 le cui caratteristiche radiografiche permettono di identificarla come di origine post-traumatica recente.
L'incompleta refertazione della radiografia effettuata in Pronto Soccorso non permise di porre la diagnosi corretta attraverso l'esecuzione di ulteriori approfondimenti diagnostici, impedendo quindi anche di esaminare il tratto di rachide dorsale più prossimale. Le conclusioni cui è giunto il Dott. all'esito della rilettura di tutte le Per_3
indagini radiologiche disponibili depongono per una riconducibilità causale delle deformazioni post-traumatiche dei somi vertebrali D11 e D12 con l'evento traumatico subito l' 1.8.16.
L'omessa diagnosi delle lesioni fratturative ebbe come conseguenza la mancata prescrizione di un adeguato trattamento terapeutico.
pagina 5 di 14 6) E' da premettere che, in casi come questo, dove è anamnesticamente noto che il paziente è caduto da altezza importante, sarebbe mandatorio eseguire ab origine una radiografia del rachide in toto, oltre ad eventuali ulteriori radiogrammi mirati in caso di sintomatologia focale. Detto ciò, è evidente che in caso di fratture somatiche multiple, fortunatamente amieliche e con deformità del soma inferiore al 50%, non vi è indicazione chirurgica. Peraltro, invece, è indicato trattamento conservativo ortesico, con apparati sagomati/dedicati, atti a ridurre eventuali sequele, prevenire ulteriori deformità, migliorare
l'outcome funzionale e sintomatico a distanza. In questo caso, grazie all'importante manifestazione sintomatica, il paziente ha prudentemente (e forse “casualmente” …) evitato carico/stazione eretta/deambulazione libere, almeno nelle prime fasi, che avrebbero ulteriormente potuto pregiudicare l'esito della frattura.
Ad oggi, il quadro clinico generale si ritiene sia modestamente peggiorativo dello standard di guarigione per tipologia di frattura ed età anagrafica del paziente, cagionato dalla mancata diagnosi e prescrizione del corretto trattamento ortesico.
7) - 8) Attualmente, sia in relazione alle conseguenze lesive riportate nel sinistro per cui è causa e sia in conseguenza dell'omessa diagnosi di frattura vertebrale, Parte_1
manifesta un quadro clinico caratterizzato da una limitazione funzionale e una
[...]
cronica sintomatologia dolorosa del rachide dorso-lombare. È possibile, infatti, affermare che l'inadeguata assistenza sanitaria prestata al Periziando abbia determinato un prolungamento del periodo di tempo necessario alla guarigione clinica delle lesioni post- traumatiche riportate e un peggioramento degli esiti che in ogni caso sarebbero residuati all'infortunio lavorativo. Le conseguenze sull'integrità psico-fisica riconducibili causalmente ai profili di responsabilità individuati posso essere valutate, in termini di danno biologico in ambito di responsabilità civile, secondo i seguenti parametri medico legali:
- danno biologico temporaneo al 75%: 30 giorni;
- danno biologico temporaneo al 50%: 30 giorni;
- danno biologico temporaneo al 25%: 60 giorni;
- danno biologico permanente differenziale: 8% (otto percento) da intendersi ricompreso tra il 9% e il 16% in riferimento ai comuni barème utilizzati per la valutazione del danno biologico in ambito di responsabilità civile (“Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico”, Società Italiana di Medicina
pagina 6 di 14 legale e delle Assicurazioni;
“Guida alla valutazione medico legale dell'invalidità permanente in responsabilità civile e nell'assicurazione privata contro gli infortuni e le malattie”, Giuffrè Ed).
9) Tra le spese mediche sostenute e prodotte in atti, si ritengono congrue e pertinenti con le conseguenze dell'omessa diagnosi quelle di seguito indicate:
- fattura del 3.7.17 per RMN della colonna: € 66,00
- fattura del 1.3.21 per RMN della colonna: € 36,00
- fattura del 10.5.21 per visita ortopedica: € 232,00
- fattura del 18.5.21 per radiografia di rachide e bacino: € 36,00
- fattura del 12.10.21 per FKT: € 1352,00
Per un totale di € 1722,00
Si lascia alla discrezione del Giudice la valutazione sulla pertinenza della fattura del
28.7.21 relativa alla consulenza medico legale redatta dal Dott. (€ 2440,00). Per_4
Non sono prevedibili spese mediche future in relazione ai postumi residuati.” – grassetto di questo giudicante.
Ebbene, risulta specificamente e incontrovertibilmente accertato l'an della responsabilità della per il danno c.d. differenziale causato a parte attrice in occasione CP_1
dei fatti per cui è causa, dichiarati occorsi quale infortunio sul lavoro sin dal primo atto di causa (cfr. punto 1) pag. 1 atto di citazione).
Per quanto riguarda la quantificazione di detto danno, si osserva quanto segue.
In via generale, con particolare riferimento al danno non patrimoniale, la liquidazione va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella nota sentenza n. 26972 del 2008, secondo cui tale tipologia di danno è categoria generale, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate, rispetto alla quale la tutela risarcitoria, al di fuori dei casi determinati dalla legge, è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona. Pertanto, in presenza di una lesione di diritti inviolabili, come quello alla salute, il risarcimento del danno alla persona deve essere commisurato al peggioramento della qualità della vita effettivamente dimostrato dalla vittima e, quindi, liquidato in modo unitario ed omnicomprensivo, mentre non trova più spazio la pagina 7 di 14 risarcibilità autonoma delle figure di danno precedentemente accostate dalla giurisprudenza al puro danno biologico, quali il danno morale, inteso come patema d'animo, e il c.d. danno esistenziale, categorie queste ultime che sono state per effetto del nuovo indirizzo della giurisprudenza di legittimità tutte degradate ad un livello meramente descrittivo del danno non patrimoniale. Il noto principio è stato anche di recente ribadito e chiarito dalla autorevole pronuncia della Corte di Cassazione n. 7513 del 27/003/2018.
Nella fattispecie concreta, il CTU ha stimato che la lesione iatrogena differenziale ha determinato nell'attore un periodo di inabilità temporanea biologica non assoluta, ma solo temporanea: inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30, inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 e inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 60.
Il sinistro ha, inoltre, lasciato in capo all'attore postumi permanenti nella misura dell'8%, “da intendersi ricompreso tra il 9% e il 16%”, e cioè il CTU ha accertato che il danno complessivamente occorso a parte attrice in ragione della caduta è pari al 16%, ma che di questo danno il primo 9% non è da imputarsi a danno iatrogeno medico, bensì alle conseguenze fisiologiche in sé della caduta stessa, mentre il residuo 8% (dal 9% al 16%) è da imputarsi quel danno causato dai sanitari della CP_1
La liquidazione monetaria di tale danno biologico va eseguita alla luce dei parametri liquidatori fissati con le Tabelle redatte dall'Osservatorio sulla Giustizia di Milano in quanto ritenuti condivisibili, adeguati, e comunque reputati dalla stessa Suprema Corte il metro della corretta liquidazione del danno non patrimoniale (cfr. Cass. civ., sent. n. 12408/2011; ma anche Cass. civ., sent. n. 38077/2021); devono applicarsi le Tabelle milanesi 2024, ultima versione pubblicata, secondo l'insegnamento di Cass. civ. n. 33770/2019 che ha specificato la necessità di applicare le tabelle vigenti al momento della liquidazione e non al momento del verificarsi del sinistro.
Come noto, tali tabelle mirano a consentire la liquidazione congiunta di tutte le componenti del danno non patrimoniale: ed invero, il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è pari ad € 115,00, importo questo comprensivo sia del danno biologico (oggi definito “dinamico-relazionale”), sia del danno morale temporaneo (oggi definito “danno da sofferenza soggettiva interiore”).
Pur non escludendo le tabelle milanesi un adattamento all'effettivo danno non patrimoniale subito dal soggetto leso attraverso adeguamenti dei valori standard individuati, essendo la sofferenza e la lesione della dignità umana non necessariamente proporzionali all'entità della pagina 8 di 14 lesione biologica, “l'aumento personalizzato” dalle stesse contemplato postula sempre la sussistenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto, meritevoli di un aumento.
Nel caso di specie ritiene, dunque, il giudicante che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo, pari ad € 115,00, comprensivo anche della sofferenza soggettiva interiore, sia sufficiente a rendere adeguato il risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore e già comprensivo di ogni sua componente.
Sulla base, quindi, dei parametri dettati dalle tabelle giudiziali sopra evocate, nonché degli indici indicati dal CTU, considerata la durata dell'invalidità temporanea, il danno non patrimoniale temporaneo subito all'attore, di anni 27 all'epoca dei fatti, va liquidato in moneta attuale in complessivi € 6.037,50 (derivante dalla sommatoria di I.T.P. 75% di €
115,00*30gg= € 2.587,50; I.T.P. 50% di € 115,00*30gg= € 1.725,00; I.T.P. 25% di €
115,00*60gg= € 1.725,00).
Sulla base, poi, dei medesimi parametri indicati, considera la percentuale complessivamente individuata dal CTU per il pregiudizio permanente all'integrità psicofisica nella misura iatrogena dell'8%, fra il 9% e il 16%, il danno non patrimoniale permanente subito dall'attore, di anni 27 all'epoca dei fatti, deve essere calcolato monetizzando il danno dell'invalidità al 16%, da cui va sottratta al monetizzazione del danno dell'invalidità al 9%
(sempre secondo Tabelle milanesi pur trattandosi di microtermamente, in quanto trattasi di fattispecie di calcolo di danno differenziale), in ossequio all'insegnamento di Cass. civ., n.
18442/2023.
Pertanto, applicati i parametri, si ottiene un punto base danno non patrimoniale di €
4.396,67 (€ 3.330,81 punto base danno biologico + € 1.065,86 incremento per “sofferenza ordinaria”), e il danno biologico per il 16% viene liquidato in moneta attuale in complessivi €
61.202,00.
Parimenti, applicati i medesimi parametri, si ottiene un punto base danno non patrimoniale inferiore, parti ad € 3.047,80 (€ 2.438,24 punto base danno biologico + € 609,56 incremento per “sofferenza ordinaria”), e il danno biologico per il 9% viene liquidato in moneta attuale in complessivi € 23.864,00.
Compiuta l'operazione aritmetica di sottrazione, risulta che il danno biologico differenziale iatrogeno per l'8% spettante a parte attrice è pari ad € 37.338,00.
pagina 9 di 14 Non essendo allegata alcuna particolare circostanza a dimostrazione di peculiari e specifiche cause di sofferenza o di pregiudizio soggettivo derivante dalla lesione all'integrità fisica, non può essere applicato alcun aumento in termini di incremento del punto base di incremento per sofferenza, né in termini di personalizzazione ulteriore.
L'attore, infatti, ha chiesto di riconoscere in proprio favore la personalizzazione del danno, senza tuttavia allegare circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il danno subito dall'attore concretamente più grave rispetto alla standardizzazione meneghina.
Infatti, con riguardo alla possibilità riconosciuta al Giudice di personalizzare il danno biologico subito da un soggetto, la Suprema Corte (Cass. civ., sent. n. 28988/2019) ha avuto modo di evidenziare che “in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, atteso che le conseguenze dannose, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne consegue che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave “rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”.
Nel caso di specie, le conseguenze dannose allegate dall'attore non giustificano la richiesta personalizzazione in aumento del risarcimento, ulteriore rispetto alla valutazione standardizzata operata dalle tabelle meneghine, in quanto ordinariamente derivanti da pregiudizi del medesimo grado, sofferti da persone della stessa età e non specifiche ed eccezionali.
In definitiva, il danno non patrimoniale, temporaneo e permanente, da liquidarsi in favore dell'attore è pari a complessivi € 43.375,00 (€ 6.037,50 + € 37.338,00 di cui sopra), in moneta attuale.
pagina 10 di 14 Su tale somma, trattandosi di debito di valore, sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi, anche di mora, secondo il noto meccanismo di cui a SS.UU. n. 1712/1995, dalla data del dovuto (id est la data del sinistro 01/08/2016) sino al saldo effettivo.
Al fine di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subiti, da tale somma, complessivamente accertata come dovuta in questa sede, andrebbe astrattamente detratto l'importo corrisposto da per il medesimo titolo di ristoro per incapacità temporanea e CP_4 per menomazione all'integrità psicofisica (cfr. docc.
1-2 memoria n. 1 attore); nella fattispecie concreta, però trattandosi di danno differenziale, difetta la riconducibilità di tali somme proprio al danno iatrogeno differenziale subito, dovendo tali somme essere ritenute, invero, afferenti al danno biologico comunque causato all'attore dalla caduta sul lavoro.
Ed infatti, l'importo di € 672,18 corrisposto da per indennità temporanea per il CP_4
periodo 05/08/2016-21/08/2016 (cfr. doc. 2 memoria n. 1 attore) non deve essere scomputato in quanto, per dato temporale, certamente imputabile all'evento-caduta in sé e non già alla malpractice sanitaria accertata;
ancora, l'importo di € 11.347,55 corrisposto per la menomazione dell'integrità psico-fisica accertata è parimenti imputabile al danno comunque causato all'attore, in quanto accertato, in quella sede e a quei fini, in un grado pari a 8%, di talché risulta ricompreso nel 9% che il Collegio Peritale ha accertato essere non riconducibile causalmente alla malpractice.
Il Collegio peritale non ha accertato altre voci di danno non patirmoniale, dovendo dunque escludersi il relativo ristoro.
Quanto al danno patrimoniale, l'attore allega di aver subito un danno patrimoniale futuro (lucro cessante), da liquidarsi in via equitativa, derivante dalla menomata capacità lavorativa pari all'1%; l'allegazione non chiarisce se è richiesto il ristoro della ridotta capacità lavorativa generica ovvero specifica.
Come da tempo affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la riduzione della capacità lavorativa generica, potenziale attitudine all'attività lavorativa, è risarcibile come danno biologico e, come tale, risulta già omnicomprensiva la percentuale stabilita e accertata dal Collegio peritale, per come supra già monetizzato.
Invero, tale voce di danno potrà formare oggetto di un autonomo risarcimento come danno patrimoniale soltanto ove si associ una riduzione della c.d. capacità lavorativa (non pagina 11 di 14 solo generica, bensì) specifica, che, a sua volta, dà luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (Cass. 1879/2011 e Cass. 4025/2016).
Ciò premesso, tale voce di danno patrimoniale presuppone la prova della perdita della capacità lavorativa specifica (ossia della compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona – Cass. n. 17411/2019) e, in secondo luogo, la prova che tale perdita abbia comportato una conseguente riduzione della capacità di guadagno;
con la precisazione che la prova della prima (da qualificarsi quale danno-evento) non comporta automaticamente anche il riconoscimento della seconda (da qualificarsi quale danno conseguenza) e che, con riguardo a quest'ultima, il danneggiato deve provare tanto l'an che il quantum del danno subito.
In particolare, come affermato sia dalla giurisprudenza di legittimità che da quella di merito, poiché in caso di illecito lesivo della integrità psicofisica della persona, il risarcimento del c.d. danno biologico (danno non patrimoniale) comporta il ristoro di tutti gli elementi negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato, è possibile riconoscere e liquidare in favore del danneggiato un ulteriore voce di danno avente natura di danno patrimoniale futuro (lucro cessante), solo in quei casi in cui il danneggiato provi la concreta incidenza della lesione sulle sue possibilità di guadagno futuro, nonché l'entità del pregiudizio economico conseguentemente.
A sostegno delle proprie pretese, l'attore ha genericamente allegato una maggiore difficoltà nel sollevamento di pesi e, dunque, nello svolgimento della propria attività lavorativa quotidiana, senza tuttavia qualificare né quantificarne la misura;
del resto, in atti non vi è neppure specifica allegazione degli eventi di danno e di nesso per come richiesti dalla giurisprudenza, né vi sono dettagli in ordine ai redditi percepiti e percepibili nelle differenti annualità.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in termini di lucro cessante, quale mancato guadagno lavorativo, deve pertanto essere rigettata.
Quanto al danno patrimoniale emergente, sono state documentate, ritenute congrue e pertinenti all'evento iatrogeno differenziale dal CTU nominato, le spese mediche esposte in atti per complessivi per un totale di € 1.722,00; su tale somma, trattandosi di debito di valuta, spettano i soli interessi dalla data del singolo esborso al saldo effettivo.
Il CTU non ha poi ritenuto prevedibili in concreto ulteriori spese mediche future.
pagina 12 di 14 Non può essere rimborsato il costo per la perizia medico legale di parte, in quanto non vi è prova del relativo esborso, ma solo emissione di fattura fiscale del professionista (cfr. doc. 12 citazione).
Neppure può trovare ristoro quanto corrisposto (di cui comunque non vi è prova del relativo pagamento) per la procedura di mediazione obbligatoria ante causam; gli oneri di mediazione non sono dimostrati;
gli oneri per compensi professionali forensi non sono rimborsabili, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, per la quale, i tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professionista, che sta prestando assistenza giudiziale, possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali, è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali;
ove sussista tale connessione, come nella presente fattispecie trattandosi di mediazione obbligatoria prodromica al giudizio, avrà diritto soltanto al compenso per l'assistenza giudiziale (cfr. Cass. civ., SS.UU. n. 17357/2009, nonché D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni).
Infine, non ricorrono neppure i presupposti per l'applicazione della invocata sanzione ex art. 8 co. 4bis, D.lgs 28/2010 per la mancata partecipazione di al procedimento di CP_1
mediazione, in quanto le motivazioni addotte, riconducibili alla richiamata incongruenza fra le somme richieste dall'attore e quelle effettivamente spettanti, è risultata del tutto fondata, essendo stati complessivamente riconosciuti in favore dell'attore importi per molto meno della metà della somma azionata.
2) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico di parte convenuta essendo stata appurata a suo carico una posizione debitoria. CP_1
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso fra € 26.001,00 e € 52.000,00 (c.d. criterio del decisum), alla luce della natura della controversia, dell'istruttoria svolta, nonché delle modalità decisorie.
Atteso l'accertamento di responsabilità della convenuta limitato quantitativamente, le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto 30/10/2024, sono pagina 13 di 14 definitivamente poste a carico paritario delle parti 50%-50%; ciascuna parte sopporterà i costi del proprio CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) ACCERTA E DICHIARA la responsabilità della parte convenuta Controparte_1
ella causazione di danno iatrogeno differenziale a parte attrice
[...] Parte_1
, per la colpa dei sanitari di omessa diagnosi in occasione dell'accesso
[...]
01/08/2016 al Pronto Soccorso dell'Ospedale varesino;
2) In limitato accoglimento delle domande attoree, NN la parte convenuta
[...]
al pagamento in favore di parte attrice Controparte_1 Parte_1
degli importi di:
- € 43.375,00 in moneta attuale, oltre rivalutazione monetaria e interessi, anche di mora, secondo il noto meccanismo di cui a SS.UU. n. 1712/1995, dalla data del dovuto (id est la data del 01/08/2016) sino al saldo effettivo, titolo di risarcimento del danno non patirmoniale subito;
- € 1.722,00 oltre interessi dalla data del singolo esborso al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito;
3) RIGETTA, nel resto, le domande attoree;
4) NN parte convenuta al pagamento in favore di Controparte_1
parte attrice delle spese di lite, che si liquidano ai sensi del Parte_1
D.M. n. 55/2014 s.m.i., € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge;
5) PONE definitivamente a carico paritario delle parti le spese di CTU (50% e 50%); ciascuna parte sopporterà le spese del proprio CTP.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, il 29/05/2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
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