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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 17 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1397/2023 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 64 depositata dal Giudice di Pace di
S. Agata di Militello in data 26 aprile 2023, promossa da (C.F.: ; P.IVA: Parte_1 P.IVA_1
), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliato in via Mazzini n. 33, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Basilio Ferrante (posta elettronica certificata:
fax n. 0941/783001), che lo Email_1 rappresenta e difende, ricorrente in appello, contro
(C.F.: , Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Capri Leone, piazza Faranda presso lo studio dell'avv. Claudio Conti Gallenti (Pec:
- fax n. 0941920039), che lo Email_2 rappresenta e difende, convenuto in appello, avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento di violazione del CDS;
sono presenti l'avv. Antonino Araca in sostituzione dell'avv. Basilio Ferrante e l'avv. Ivan Segreto in sostituzione dell'avv. Claudio Conti Gallenti i quali, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti di causa. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 21 novembre 2023, il Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 64 depositata
[...] dal Giudice di Pace di S. Agata di Militello in data 26 aprile 2023, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta da
[...]
avverso l'accertamento di violazione n. Controparte_1
2022/C/4984 reg. 5096/2022, commessa in data 4 agosto 2022 e relativa alla violazione dell'art 142 comma 8 CDS, con rilevamenti effettuati in in via Nazionale SS113 all'altezza della KM Parte_1
113+650, Dir. Messina, per la somma di euro 173,00.
si è costituito con comparsa di risposta Controparte_1 depositata in data 24 aprile 2024 chiedendo il rigetto dell'appello ovvero, in subordine, l'accoglimento dei motivi di ricorso proposti in primo grado e richiamati nell'atto di costituzione in appello con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore anticipatario. Con l'unico motivo di gravame, il appellante ha lamentato Pt_1 che il Giudice di prime cure aveva ritenuto illegittimo l'operato degli organi di Polizia stradale, in quanto il tratto di strada su cui era stata accertata la violazione al Codice della strada, non rientrava fra quelle indicate dall'art. 2, comma 2, lettere C e D del C.d.S., poiché sprovvisto delle caratteristiche per essere qualificato come strada urbana a “scorrimento veloce”. Il motivo è fondato giacché, come evidenziato da parte appellante, il primo giudice non ha considerato la modifica normativa intervenuta con il D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni nella Legge n. 120/2020, con il quale sono state apportate delle variazioni all'art. 4, comma 1 D.L. 121/2002. Nella formulazione precedente l'art. 4, comma 1, D.L. 121/2002 prevede che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere A e B del D. Lgs. n. 285/1992, gli organi di polizia possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo ovvero che “[i] predetti dispositivi
o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”. Nondimeno l'art. 49, comma 5-undecies del D.L. n. 76/2020, convertito con dalla Legge n. 120/2020, ha apportato delle modifiche, prevedendo che tali dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono altresì essere utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. Allo stato, pertanto, l'utilizzo o l'installazione di mezzi tecnici di controllo, tra cui l'autovelox, è consentita, oltre che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere A e B del D. Lgs. n. 285 del 1992, su qualsiasi tipologia di strada – quindi non più solo su quelle di cui all'art. 2, comma 2 lettere C e D del citato decreto legislativo – purché le stesse siano in ogni caso individuate con apposito decreto prefettizio.
Si precisa, al riguardo, che la violazione contestata risale al 2022 e che, pertanto, risulta commessa nella vigenza della citata modifica normativa del 2020.
Ciò posto, vanno esaminati gli altri motivi di opposizione proposti in primo grado e non scrutinati dal primo Giudice, stante l'effetto parzialmente devolutivo dell'appello, ovvero limitato alle sole domande e eccezioni espressamente riproposte in appello (art. 346 c.p.c.) ovvero nei limiti delle censure spiegate alla sentenza impugnata (artt. 342 e 343 c.p.c.).
Nella specie, la devoluzione al giudice del gravame è limitata alle questioni riproposte in appello, poiché non esaminate in primo grado, considerato che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l'onere di proporre - in ipotesi di gravame formulato dal soccombente - appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte, qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass., n.11653/2020). Vanno, dunque, esaminati i motivi di opposizione riproposti ai sensi dell'art. 346 c.p.c. dall'appellato e dichiarati assorbiti in primo grado.
ha contestato che le postazioni di Controparte_1 controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità dovevano essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi. Il motivo appare infondato.
La legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante "autovelox", è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. Ne consegue, nel caso in cui la postazione anzidetta si trovi su una strada alla quale si acceda da altra strada ad essa intersecantesi, che la preventiva segnalazione, perché possa utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento, deve essere posta a congrua distanza tra tale intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, gravando sull'amministrazione l'onere di provare siffatta circostanza, ove non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell'infrazione (Cass., n. 2041/2019). Ne deriva che, nella specie, poiché il verbale espressamente contiene indicazioni circa il posizionamento di cartelli ben visibili con la precisazione della distanza dal rilevatore di velocità, l'onere della prova va ritenuto assolto atteso che il verbale di accertamento è abbastanza dettagliato e così prevede: “La postazione di controllo temporanea, è preventivamente segnalata e ben visibile, per la dovuta informazione agli utenti della strada, da appositi cartelli fissi ubicati dalla postazione di controllo rispettivamente: direzione
ME il primo cartello a mt. 1.258, il secondo cartello a mt. 498, il terzo cartello a mt. 100; direzione PA il primo cartello a mt. 405, il secondo cartello a mt. 225 il terzo cartello a mt. 80 riportanti la dicitura “CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ” in conformità alle disposizioni dettate dal d.l. N. 117 del 2007
CONVERTITO NELLA LEGGE N. 160 del 2007. La postazione dell'autovelox in entrambi i sensi di marcia è segnalata con il simbolo figura II 111 Art. 125 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada”. Pertanto, a fronte di tali dettagli, risulta che la postazione era adeguatamente segnalata, considerato che il verbale, sul punto, è dotato di fede pubblica. Non rileva neanche l'eventuale mancanza di accertatori. Nel caso in esame, infatti, la presenza degli agenti accertatori non rappresenta elemento indefettibile del verbale opposto e ciò, in quanto, in ottemperanza al disposto del comma 2° dell' art 4 D.L. 121/2002, il Prefetto della Provincia di Messina ha emesso il
Decreto Prefettizio del 13.5.2003 Prot N.8457/04 Area IV Bis ed il
Decreto Prefettizio del 14.7.2006 Prot N.22415/Area III", (prodotto in atti, all. 5 del fascicolo di primo grado dell'appellante), che individuano il tratto di strada ove è stata rilevata l'infrazione, (vale a dire la Via Nazionale SS.113 Km. 113+650 direzione P A - ME del Comune di includendolo tra quelle strade, diverse Parte_1 dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali a causa del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano- altimetriche e di traffico, non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. I predetti Decreti Prefettizi hanno autorizzato il Comando di Polizia Municipale di all'utilizzo di dispositivi e mezzi tecnici Parte_1 di controllo del traffico, per la rilevazione a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 CdS. Con ulteriore motivo di opposizione, ha Controparte_1 eccepito l'illegittimità dell'accertamento per mancata esecuzione delle verifiche metrologiche periodiche, della taratura, per la mancata omologazione del dispositivo utilizzato e per la mancata prova del corretto funzionamento del dispositivo da parte degli operatori.
Il motivo è infondato. Nell'ambito del verbale impugnato, viene chiaramente riportata la seguente dicitura: autovelox mod 106 matricola n. 954626 e CPU
953219 omologazione: Ministero infrastrutture e Trasporti prot. N° 3758 del 6 agosto 2014; n. 5478 del 18 novembre 2014 n. 2405 del 28 maggio 2015; n. 3299 del 18 giugno 2015; n. 684 dell'8 febbraio 2016 ; n. 1276 del 6 marzo 2017; n. 4630 del 19 luglio 2017; n° 143 del del 22 maggio 2018 e n. 325 del 27 settembre 2019.
È stata, inoltre, prodotta (all. 6 del fascicolo di primo grado dell'appellante) la dichiarazione di conformità dell'apparecchio utilizzato al campione omologato, dichiarazione n. 148R del 2022.
ha dedotto, altresì, che il verbale di Controparte_1 accertamento era nullo per omessa verifica periodica della funzionalità e taratura dell'autovelox utilizzato per effettuare l'accertamento. Anche tale motivo appare infondato. Dal testo del verbale, si legge: “Apparato sottoposto a verifica di corretto funzionamento dal centro di Taratura LAT n. 290
(Laboratorio accreditato di Taratura) ditta SODI SCIENTIFICA certificato di taratura LAT 290 autovelox 106 rilasciato in data 27 aprile 2022 con scadenza 26 aprile 2023”. Come accennato, è stato anche prodotto il relativo certificato di conformità e di taratura. L'apparecchiatura di controllo elettronico della velocità risulta, dunque, dotato di funzionamento, efficienza e taratura. Da ultimo, la Suprema Corte ha chiarito che: “in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti (autovelox), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata. La verifica periodica, dunque, si rende necessaria solo quando sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo dall'ultima verifica dell'apparecchiatura ovvero dal suo collaudo. (Nella specie, ha osservato la Suprema corte, il tribunale ha evidenziato che vi era la prova documentale dell'omologazione dell'apparecchiatura e che il collaudo era avvenuto solo sei mesi prima del rilevamento dell'infrazione, dunque, l'Amministrazione aveva fornito la prova della correttezza e funzionalità dell'apparecchiatura e solo il trascorrere di un ulteriore e congruo periodo temporale avrebbe reso necessario procedere a una a nuova taratura. Peraltro, una volta provata tale circostanza il giudice non aveva più alcun potere di sindacato, salvo la prova contraria a carico del ricorrente, circa l'effettiva funzionalità dell'apparecchiatura)”. (Cass., n. 23330/2020).
Nella specie, il certificato di taratura è del mese di aprile 2022, a distanza di soli quattro mesi dall'accertamento dell'infrazione contestata, con la conseguente legittimità della strumentazione utilizzata. Per quanto esposto, l'appello va dunque accolto e, per l'effetto, l'opposizione avverso l'accertamento di violazione n. 2022/C/4984 reg. 5096/2022, commessa in data 4 agosto 2022, va rigettata. Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e la natura seriale delle questioni trattate;
con esclusione dell'attività istruttoria;
scaglione di riferimento fino ad euro 1.100,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1397/2023 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n.
64 depositata dal Giudice di Pace di S. Agata di Militello in data 26 aprile 2023, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da in primo grado, avverso Controparte_1
l'accertamento di violazione n. 2022/C/4984 reg. 5096/2022, commessa in data 4 agosto 2022;
- condanna al pagamento, in favore Controparte_1 dell'ente appellante, delle spese di lite che liquida: per il primo grado, in euro 139,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute;
per il presente grado di appello, in euro 91,50 per esborsi (c.u.) ed euro 232,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 17 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1397/2023 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 64 depositata dal Giudice di Pace di
S. Agata di Militello in data 26 aprile 2023, promossa da (C.F.: ; P.IVA: Parte_1 P.IVA_1
), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliato in via Mazzini n. 33, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Basilio Ferrante (posta elettronica certificata:
fax n. 0941/783001), che lo Email_1 rappresenta e difende, ricorrente in appello, contro
(C.F.: , Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Capri Leone, piazza Faranda presso lo studio dell'avv. Claudio Conti Gallenti (Pec:
- fax n. 0941920039), che lo Email_2 rappresenta e difende, convenuto in appello, avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento di violazione del CDS;
sono presenti l'avv. Antonino Araca in sostituzione dell'avv. Basilio Ferrante e l'avv. Ivan Segreto in sostituzione dell'avv. Claudio Conti Gallenti i quali, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti di causa. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 21 novembre 2023, il Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 64 depositata
[...] dal Giudice di Pace di S. Agata di Militello in data 26 aprile 2023, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta da
[...]
avverso l'accertamento di violazione n. Controparte_1
2022/C/4984 reg. 5096/2022, commessa in data 4 agosto 2022 e relativa alla violazione dell'art 142 comma 8 CDS, con rilevamenti effettuati in in via Nazionale SS113 all'altezza della KM Parte_1
113+650, Dir. Messina, per la somma di euro 173,00.
si è costituito con comparsa di risposta Controparte_1 depositata in data 24 aprile 2024 chiedendo il rigetto dell'appello ovvero, in subordine, l'accoglimento dei motivi di ricorso proposti in primo grado e richiamati nell'atto di costituzione in appello con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore anticipatario. Con l'unico motivo di gravame, il appellante ha lamentato Pt_1 che il Giudice di prime cure aveva ritenuto illegittimo l'operato degli organi di Polizia stradale, in quanto il tratto di strada su cui era stata accertata la violazione al Codice della strada, non rientrava fra quelle indicate dall'art. 2, comma 2, lettere C e D del C.d.S., poiché sprovvisto delle caratteristiche per essere qualificato come strada urbana a “scorrimento veloce”. Il motivo è fondato giacché, come evidenziato da parte appellante, il primo giudice non ha considerato la modifica normativa intervenuta con il D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni nella Legge n. 120/2020, con il quale sono state apportate delle variazioni all'art. 4, comma 1 D.L. 121/2002. Nella formulazione precedente l'art. 4, comma 1, D.L. 121/2002 prevede che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere A e B del D. Lgs. n. 285/1992, gli organi di polizia possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo ovvero che “[i] predetti dispositivi
o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”. Nondimeno l'art. 49, comma 5-undecies del D.L. n. 76/2020, convertito con dalla Legge n. 120/2020, ha apportato delle modifiche, prevedendo che tali dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono altresì essere utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. Allo stato, pertanto, l'utilizzo o l'installazione di mezzi tecnici di controllo, tra cui l'autovelox, è consentita, oltre che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere A e B del D. Lgs. n. 285 del 1992, su qualsiasi tipologia di strada – quindi non più solo su quelle di cui all'art. 2, comma 2 lettere C e D del citato decreto legislativo – purché le stesse siano in ogni caso individuate con apposito decreto prefettizio.
Si precisa, al riguardo, che la violazione contestata risale al 2022 e che, pertanto, risulta commessa nella vigenza della citata modifica normativa del 2020.
Ciò posto, vanno esaminati gli altri motivi di opposizione proposti in primo grado e non scrutinati dal primo Giudice, stante l'effetto parzialmente devolutivo dell'appello, ovvero limitato alle sole domande e eccezioni espressamente riproposte in appello (art. 346 c.p.c.) ovvero nei limiti delle censure spiegate alla sentenza impugnata (artt. 342 e 343 c.p.c.).
Nella specie, la devoluzione al giudice del gravame è limitata alle questioni riproposte in appello, poiché non esaminate in primo grado, considerato che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l'onere di proporre - in ipotesi di gravame formulato dal soccombente - appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte, qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass., n.11653/2020). Vanno, dunque, esaminati i motivi di opposizione riproposti ai sensi dell'art. 346 c.p.c. dall'appellato e dichiarati assorbiti in primo grado.
ha contestato che le postazioni di Controparte_1 controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità dovevano essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi. Il motivo appare infondato.
La legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante "autovelox", è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. Ne consegue, nel caso in cui la postazione anzidetta si trovi su una strada alla quale si acceda da altra strada ad essa intersecantesi, che la preventiva segnalazione, perché possa utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento, deve essere posta a congrua distanza tra tale intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, gravando sull'amministrazione l'onere di provare siffatta circostanza, ove non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell'infrazione (Cass., n. 2041/2019). Ne deriva che, nella specie, poiché il verbale espressamente contiene indicazioni circa il posizionamento di cartelli ben visibili con la precisazione della distanza dal rilevatore di velocità, l'onere della prova va ritenuto assolto atteso che il verbale di accertamento è abbastanza dettagliato e così prevede: “La postazione di controllo temporanea, è preventivamente segnalata e ben visibile, per la dovuta informazione agli utenti della strada, da appositi cartelli fissi ubicati dalla postazione di controllo rispettivamente: direzione
ME il primo cartello a mt. 1.258, il secondo cartello a mt. 498, il terzo cartello a mt. 100; direzione PA il primo cartello a mt. 405, il secondo cartello a mt. 225 il terzo cartello a mt. 80 riportanti la dicitura “CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ” in conformità alle disposizioni dettate dal d.l. N. 117 del 2007
CONVERTITO NELLA LEGGE N. 160 del 2007. La postazione dell'autovelox in entrambi i sensi di marcia è segnalata con il simbolo figura II 111 Art. 125 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada”. Pertanto, a fronte di tali dettagli, risulta che la postazione era adeguatamente segnalata, considerato che il verbale, sul punto, è dotato di fede pubblica. Non rileva neanche l'eventuale mancanza di accertatori. Nel caso in esame, infatti, la presenza degli agenti accertatori non rappresenta elemento indefettibile del verbale opposto e ciò, in quanto, in ottemperanza al disposto del comma 2° dell' art 4 D.L. 121/2002, il Prefetto della Provincia di Messina ha emesso il
Decreto Prefettizio del 13.5.2003 Prot N.8457/04 Area IV Bis ed il
Decreto Prefettizio del 14.7.2006 Prot N.22415/Area III", (prodotto in atti, all. 5 del fascicolo di primo grado dell'appellante), che individuano il tratto di strada ove è stata rilevata l'infrazione, (vale a dire la Via Nazionale SS.113 Km. 113+650 direzione P A - ME del Comune di includendolo tra quelle strade, diverse Parte_1 dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali a causa del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano- altimetriche e di traffico, non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. I predetti Decreti Prefettizi hanno autorizzato il Comando di Polizia Municipale di all'utilizzo di dispositivi e mezzi tecnici Parte_1 di controllo del traffico, per la rilevazione a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 CdS. Con ulteriore motivo di opposizione, ha Controparte_1 eccepito l'illegittimità dell'accertamento per mancata esecuzione delle verifiche metrologiche periodiche, della taratura, per la mancata omologazione del dispositivo utilizzato e per la mancata prova del corretto funzionamento del dispositivo da parte degli operatori.
Il motivo è infondato. Nell'ambito del verbale impugnato, viene chiaramente riportata la seguente dicitura: autovelox mod 106 matricola n. 954626 e CPU
953219 omologazione: Ministero infrastrutture e Trasporti prot. N° 3758 del 6 agosto 2014; n. 5478 del 18 novembre 2014 n. 2405 del 28 maggio 2015; n. 3299 del 18 giugno 2015; n. 684 dell'8 febbraio 2016 ; n. 1276 del 6 marzo 2017; n. 4630 del 19 luglio 2017; n° 143 del del 22 maggio 2018 e n. 325 del 27 settembre 2019.
È stata, inoltre, prodotta (all. 6 del fascicolo di primo grado dell'appellante) la dichiarazione di conformità dell'apparecchio utilizzato al campione omologato, dichiarazione n. 148R del 2022.
ha dedotto, altresì, che il verbale di Controparte_1 accertamento era nullo per omessa verifica periodica della funzionalità e taratura dell'autovelox utilizzato per effettuare l'accertamento. Anche tale motivo appare infondato. Dal testo del verbale, si legge: “Apparato sottoposto a verifica di corretto funzionamento dal centro di Taratura LAT n. 290
(Laboratorio accreditato di Taratura) ditta SODI SCIENTIFICA certificato di taratura LAT 290 autovelox 106 rilasciato in data 27 aprile 2022 con scadenza 26 aprile 2023”. Come accennato, è stato anche prodotto il relativo certificato di conformità e di taratura. L'apparecchiatura di controllo elettronico della velocità risulta, dunque, dotato di funzionamento, efficienza e taratura. Da ultimo, la Suprema Corte ha chiarito che: “in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti (autovelox), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata. La verifica periodica, dunque, si rende necessaria solo quando sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo dall'ultima verifica dell'apparecchiatura ovvero dal suo collaudo. (Nella specie, ha osservato la Suprema corte, il tribunale ha evidenziato che vi era la prova documentale dell'omologazione dell'apparecchiatura e che il collaudo era avvenuto solo sei mesi prima del rilevamento dell'infrazione, dunque, l'Amministrazione aveva fornito la prova della correttezza e funzionalità dell'apparecchiatura e solo il trascorrere di un ulteriore e congruo periodo temporale avrebbe reso necessario procedere a una a nuova taratura. Peraltro, una volta provata tale circostanza il giudice non aveva più alcun potere di sindacato, salvo la prova contraria a carico del ricorrente, circa l'effettiva funzionalità dell'apparecchiatura)”. (Cass., n. 23330/2020).
Nella specie, il certificato di taratura è del mese di aprile 2022, a distanza di soli quattro mesi dall'accertamento dell'infrazione contestata, con la conseguente legittimità della strumentazione utilizzata. Per quanto esposto, l'appello va dunque accolto e, per l'effetto, l'opposizione avverso l'accertamento di violazione n. 2022/C/4984 reg. 5096/2022, commessa in data 4 agosto 2022, va rigettata. Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e la natura seriale delle questioni trattate;
con esclusione dell'attività istruttoria;
scaglione di riferimento fino ad euro 1.100,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1397/2023 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n.
64 depositata dal Giudice di Pace di S. Agata di Militello in data 26 aprile 2023, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da in primo grado, avverso Controparte_1
l'accertamento di violazione n. 2022/C/4984 reg. 5096/2022, commessa in data 4 agosto 2022;
- condanna al pagamento, in favore Controparte_1 dell'ente appellante, delle spese di lite che liquida: per il primo grado, in euro 139,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute;
per il presente grado di appello, in euro 91,50 per esborsi (c.u.) ed euro 232,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)