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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 27/05/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 27/05/2025 N. 482 /2020
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(CF: ) elettivamente domiciliato in Varese, via Parte_1 C.F._1
Robbioni n. 39, presso lo studio degli avv.ti Andrea Bordone e Mario Lotti che lo rappresentano e difendono, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(P IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Varese, via Mulini Grassi n. 3, presso lo studio dell'avv.to Andrea
Civati che la rappresenta e difende, come da procura allegata alla memoria
RESISTENTE
OGGETTO: contratti di collaborazione – differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- accertata l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ex articolo 2, 1° comma, D. Lgs. n. 81/2015 ai contratti di collaborazione sottoscritti dalle parti (il primo con decorrenza 1 marzo 2019 - 30 giugno 2019, il secondo con decorrenza 2 settembre 2019 - 31 gennaio 2020), condanna la a corrispondere a le Controparte_1 Parte_1
relative differenze retributive in relazione all'attività lavorativa effettivamente prestata dal ricorrente in favore della resistente sulla base della retribuzione stabilita per i dipendenti del IV livello CCNL Terziario Commercio, dedotto quanto già percepito, il tutto aumentato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna la a rifondere a le spese di lite Controparte_1 Parte_1 quantificate nell'importo complessivo di € 2.500,00 per compensi professionali oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge, compensandole per il resto, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Varese, 27/05/2025
Il Giudice
Giorgiana Manzo
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 27/05/2025 N. 482 /2020
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(CF: ) elettivamente domiciliato in Varese, via Parte_1 C.F._1
Robbioni n. 39, presso lo studio degli avv.ti Andrea Bordone e Mario Lotti che lo rappresentano e difendono, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(P IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Varese, via Mulini Grassi n. 3, presso lo studio dell'avv.to Andrea
Civati che la rappresenta e difende, come da procura allegata alla memoria
RESISTENTE
OGGETTO: contratti di collaborazione – differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- accertata l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ex articolo 2, 1° comma, D. Lgs. n. 81/2015 ai contratti di collaborazione sottoscritti dalle parti (il primo con decorrenza 1 marzo 2019 - 30 giugno 2019, il secondo con decorrenza 2 settembre 2019 - 31 gennaio 2020), condanna la a corrispondere a le Controparte_1 Parte_1
relative differenze retributive in relazione all'attività lavorativa effettivamente prestata dal ricorrente in favore della resistente sulla base della retribuzione stabilita per i dipendenti del IV livello CCNL Terziario Commercio, dedotto quanto già percepito, il tutto aumentato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna la a rifondere a le spese di lite Controparte_1 Parte_1 quantificate nell'importo complessivo di € 2.500,00 per compensi professionali oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge, compensandole per il resto, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Varese, 27/05/2025
Il Giudice
Giorgiana Manzo