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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/08/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere rel. dr. Virginia Marletta Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 647 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Cipollina Lavinia appellante
E
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Romeo Christian, dell'avv. Toffoletto Alberto, dell'Avv. Pesenti Marco, dell'Avv. Cipolla Luciana, dell'Avv. Lettenmayer Flora e dell'Avv. Da- minelli Simona appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13/3/2025 le parti concludevano come nelle note depo-
Corte di Appello di Palermo sitate in via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 dicembre 2019 il Tribunale di Palermo, definitiva- mente pronunciando, accertava e dichiarava che il saldo del c/c ordina- rio n. 300624816 alla data del 30.6.14 era pari a – €. 2.808,76; condan- nava a rifondere alla i 2/3 delle spese di Parte_1 CP_1
lite, dichiarando compensata la rimante parte;
poneva i costi di ctu, li- quidati con separato decreto, a carico dell'attrice nella misura di 2/3 e della convenuta nella misura di 1/3.
Avverso detta sentenza proponeva appello Parte_1
si costituiva, resistendo al gravame. Controparte_1
Fissato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, in data 17 marzo 2025 la causa veniva posta in deci- sione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
al fine di sentire dichiarare la nullità parziale del rapporto di conto cor- rente n. 300624816 intrattenuto con l'istituto di credito, per l'illegittima applicazione di interessi ultra-legali o comunque usurari, della c.m.s., di spese, di oneri vari privi di espressa pattuizione e della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Chiedeva, dunque accertarsi, il saldo dare avere tra le parti e condannar- si la banca alla restituzione degli indebiti, che quantificava in €
12.493,61.
- 2 - Corte di Appello di Palermo A fondamento delle proprie domande, l'attrice produceva estratti conto dal 2006 al 2014 e, in via istruttoria, chiedeva disporsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di conto corrente oggetto di causa e degli estratti conto mancanti dalla data dell'apertura del rapporto fino alla data della citazione (novembre 2015).
Costituitasi in giudizio, la contestava le avverse allega- Controparte_1
zioni deducendo la legittimità delle condizioni applicate al rapporto.
Istruita la causa a mezzo di consulenza tecnico contabile, il Tribunale, rigettava l'ordine di esibizione in relazione agli estratti conto per non es- sersi la parte attivata tramite lo strumento di cui all'art. 119 TUB e rile- vava che il ricalcolo del saldo non poteva partire dal primo estratto con- to in atti (II trimestre 2006), ma solo dall'1/7/2008 perché la documen- tazione contabile afferente al periodo precedente risultava eccessiva- mente frammentaria;
che il rapporto andava ricostruito alla stregua delle condizioni riportate nel documento contrattuale prodotto dalla banca datato 7.7.1992 escludendo ogni indagine in punto di usura originaria, non essendo ratione temporis applicabile la disciplina di cui alla L. n.
108/1996.
Quindi, ritenuto che a partire dal III trimestre 2011 il c.t.u. aveva ri- scontrato il superamento del tasso soglia attribuibile all'esercizio dello ius variandi da parte della banca, applicava la sanzione di cui all'art. 1815 c.c., riportando entro soglia il tasso per i trimestri precedenti in cui si era verificata la cd. usura sopravvenuta ed espungeva la capitalizza- zione trimestrale degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto, in quanto priva di pattuizione espressa.
- 3 - Corte di Appello di Palermo Alla luce di tali argomentazioni, rideterminava il saldo del rapporto di conto corrente al 30.6.2014 in € 2.808,76 a debito della correntista, in luogo del maggior saldo risultante dagli estratti conto, pari ad €
5.885,91.
L'appellante lamenta che il Tribunale è incorso in errore nella parte in cui ha ritenuto che fosse onere della correntista produrre gli estratti conto mancanti.
Deduce che il principio dell'onere della prova non può essere addotto al fine di addossare al correntista anche la prova di fatti che esulano dal suo onere probatorio, come l'esistenza di un credito della banca risul- tante da un saldo negativo;
che quando, come nella specie, venga esperi- ta dal correntista azione di accertamento negativo del debito fondata sulla illiceità degli addebiti operati dalla banca, le dedotte nullità e la mi- sura in cui le stesse hanno eventualmente inciso sulle reciproche ragioni di dare e avere devono considerarsi elementi costitutivi dell'azione; che il principio di vicinanza alla fonte della prova, tenuto conto che è la a provvedere alla formazione degli estratti conto, doveva indurre CP_2
a porre a carico della stessa l'onere della produzione della suddetta do- cumentazione contabile;
che, comunque, nel giudizio di ripetizione d'indebito, anche ove la banca non abbia proposto domanda riconven- zionale, se non sono stati depositati gli estratti conti fin dall'inizio del rapporto ed il primo saldo contabile risulta negativo per il correntista, deve assumersi quale base del riconteggio un saldo pari a zero.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va rilevato che “Nei rapporti bancari di conto corrente
- 4 - Corte di Appello di Palermo il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione delle somme inde- bitamente annotate è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti paga- menti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi.
Con particolare riferimento alla situazione in cui l'illiceità della annota- zione è fatta discendere dall'applicazione di clausole contrattuali ritenute nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio il relativo contratto, onde consentire l'apprezzamento della dedotta causa di invalidità, non- ché i relativi estratti conto - o altri strumenti rappresentativi delle conte- state movimentazioni - atteso che solo attraverso tali documenti è pos- sibile accertare il carattere indebito dell'annotazione. A tal fine egli non può invocare - diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti - il prin- cipio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, poiché tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione o, comunque, quanto agli estratti con- to, può agevolmente acquisirlo, in caso di omesso invio da parte della banca, mediante richiesta ai sensi dell'articolo 117 del Tub.” (Cass. n.
36585/2022)
Chiarito, quindi, che l'onere della prova grava sul correntista, sia se que- sti agisca per la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, sia se eserciti azione di accertamento negativo del credito, le censure sollevate dall'appellante impongono di misurarsi con le conseguenze della non integrale produzione degli estratti conto del rapporto banca- rio.
Al riguardo, va premesso che, secondo il recente orientamento della
- 5 - Corte di Appello di Palermo Suprema Corte di Cassazione, “per quanto il rapporto di conto corrente sia senz'altro unitario, non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze discendenti da una produzione incompleta siano regolate da criteri rigidi e massimalistici. (…) Nella prospettiva consegnata dall'all'art. 2697 c.c. sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documenta- zione di una parte delle movimentazioni del conto la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata” (Cass. n. 11543/2019).
Ne consegue, che ove possibile, deve procedersi all'integrazione della prova tramite gli ordinari mezzi di cognizione, quali la consulenza tecni- co contabile, ma la possibilità di detta integrazione è ammessa nel limite in cui la prova dei movimenti del conto offerta dal correntista, ancorché incompleta, sia tale da consentire al CTU di operare il ricalcolo del saldo dare-avere del rapporto con un margine di errore vicino allo zero (Cass.
n. 31187/2018; Cass. n. 29190/2020).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla correntista non consente di addivenire ad un ricalcolo attendibile per il periodo com- preso tra il II trimestre 2006 fino al II trimestre 2008.
Invero, dalla tabella contenuta a pag. 9 della relazione di c.t.u. emerge che per il suddetto periodo risultano assenti tutti gli estratti conto scalari oltre che buona parte delle movimentazioni giornaliere, e ciò ha impedi- to al consulente nominato in primo grado di svolgere un ricalcolo che potesse ritenersi attendibile (cfr. pag. 9 e 10 della relazione di c.t.u.).
Peraltro, nella specie, non può dirsi né che la correntista abbia fatto di tutto per assolvere l'onere probatorio sulla stessa gravante, né che la banca, nell'adempiere parzialmente all'ordine di esibizione alla stessa ri-
- 6 - Corte di Appello di Palermo volto con ordinanza del 8.3.2021, abbia assunto un comportamento che consente di trarre argomenti di prova a suo carico ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.c.
Invero, la prima si è limitata a richiedere l'esibizione degli estratti conto dal momento dell'apertura del conto corrente, senza tuttavia provare di avere attivato prima dell'instaurazione del giudizio lo strumento di cui all'art. 119 TUB.
In tal senso si è espressa la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 24641/2021 e Cass. n. 2555/2023), la quale ha chiarito che, se il cliente, come nella specie, non ha effettuato la preventiva richiesta di ostensione ai sensi dell'art. 119 TUB non vi sono margini per il giudice di disporre l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.
La banca, di contro, ha prodotto gli estratti conto nei limiti del decen- nio, e sul punto la Cassazione ha puntualizzato che (Cass. n.
18227/2024) il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'articolo 119, comma 4
TUB (…) copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della docu- mentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indiffe- renziato su tutte le parti.
In conclusione, per la documentazione afferente al periodo antecedente al decennio in cui è stata incoata l'azione, spettava alla correntista l'onere di conservazione della documentazione contabile di cui intende- va avvalersi, mentre per quello successivo (dal 2005 in poi) la sua osten- sione in giudizio è preclusa dal non essersi la stessa attivata tramite lo
- 7 - Corte di Appello di Palermo strumento di cui all'art. 119 TUB.
La sentenza impugnata merita conferma anche nella parte in cui il giu- dice di primo grado non ha applicato il criterio del cd. saldo zero.
Sul punto è sufficiente rilevare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I, sent. 2 maggio 2019,
n. 11543; Cass. civ. 9 ottobre 2019, n. 25373) si deve partire dal saldo zero quando sia la ad agire in giudizio e questa non abbia prodot- CP_2
to tutti gli estratti conto sin dall'apertura del rapporto.
Per contro, nel diverso caso, ricorrente nella specie, in cui sia il correnti- sta ad agire in giudizio, in assenza della sequenza integrale degli estratti conto, occorrerà operare il ricalcolo partendo dal saldo risultante dal primo estratto conto disponibile.
Secondo il principio della soccombenza, le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante e si liquidano come in dispositivo (scaglione da €
5.201 ad € 26.000; valore minimo).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Palermo del 5 dicembre 2019.
Condanna la predetta appellante al pagamento in favore della CP_1
delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in comples-
[...]
sivi € 1.984,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater
- 8 - Corte di Appello di Palermo dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 30.7.2025
La consigliere est. Il Presidente
Cristina Midulla Antonino Liberto Porracciolo
- 9 - Corte di Appello di Palermo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere rel. dr. Virginia Marletta Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 647 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Cipollina Lavinia appellante
E
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Romeo Christian, dell'avv. Toffoletto Alberto, dell'Avv. Pesenti Marco, dell'Avv. Cipolla Luciana, dell'Avv. Lettenmayer Flora e dell'Avv. Da- minelli Simona appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13/3/2025 le parti concludevano come nelle note depo-
Corte di Appello di Palermo sitate in via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 dicembre 2019 il Tribunale di Palermo, definitiva- mente pronunciando, accertava e dichiarava che il saldo del c/c ordina- rio n. 300624816 alla data del 30.6.14 era pari a – €. 2.808,76; condan- nava a rifondere alla i 2/3 delle spese di Parte_1 CP_1
lite, dichiarando compensata la rimante parte;
poneva i costi di ctu, li- quidati con separato decreto, a carico dell'attrice nella misura di 2/3 e della convenuta nella misura di 1/3.
Avverso detta sentenza proponeva appello Parte_1
si costituiva, resistendo al gravame. Controparte_1
Fissato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, in data 17 marzo 2025 la causa veniva posta in deci- sione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
al fine di sentire dichiarare la nullità parziale del rapporto di conto cor- rente n. 300624816 intrattenuto con l'istituto di credito, per l'illegittima applicazione di interessi ultra-legali o comunque usurari, della c.m.s., di spese, di oneri vari privi di espressa pattuizione e della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Chiedeva, dunque accertarsi, il saldo dare avere tra le parti e condannar- si la banca alla restituzione degli indebiti, che quantificava in €
12.493,61.
- 2 - Corte di Appello di Palermo A fondamento delle proprie domande, l'attrice produceva estratti conto dal 2006 al 2014 e, in via istruttoria, chiedeva disporsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di conto corrente oggetto di causa e degli estratti conto mancanti dalla data dell'apertura del rapporto fino alla data della citazione (novembre 2015).
Costituitasi in giudizio, la contestava le avverse allega- Controparte_1
zioni deducendo la legittimità delle condizioni applicate al rapporto.
Istruita la causa a mezzo di consulenza tecnico contabile, il Tribunale, rigettava l'ordine di esibizione in relazione agli estratti conto per non es- sersi la parte attivata tramite lo strumento di cui all'art. 119 TUB e rile- vava che il ricalcolo del saldo non poteva partire dal primo estratto con- to in atti (II trimestre 2006), ma solo dall'1/7/2008 perché la documen- tazione contabile afferente al periodo precedente risultava eccessiva- mente frammentaria;
che il rapporto andava ricostruito alla stregua delle condizioni riportate nel documento contrattuale prodotto dalla banca datato 7.7.1992 escludendo ogni indagine in punto di usura originaria, non essendo ratione temporis applicabile la disciplina di cui alla L. n.
108/1996.
Quindi, ritenuto che a partire dal III trimestre 2011 il c.t.u. aveva ri- scontrato il superamento del tasso soglia attribuibile all'esercizio dello ius variandi da parte della banca, applicava la sanzione di cui all'art. 1815 c.c., riportando entro soglia il tasso per i trimestri precedenti in cui si era verificata la cd. usura sopravvenuta ed espungeva la capitalizza- zione trimestrale degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto, in quanto priva di pattuizione espressa.
- 3 - Corte di Appello di Palermo Alla luce di tali argomentazioni, rideterminava il saldo del rapporto di conto corrente al 30.6.2014 in € 2.808,76 a debito della correntista, in luogo del maggior saldo risultante dagli estratti conto, pari ad €
5.885,91.
L'appellante lamenta che il Tribunale è incorso in errore nella parte in cui ha ritenuto che fosse onere della correntista produrre gli estratti conto mancanti.
Deduce che il principio dell'onere della prova non può essere addotto al fine di addossare al correntista anche la prova di fatti che esulano dal suo onere probatorio, come l'esistenza di un credito della banca risul- tante da un saldo negativo;
che quando, come nella specie, venga esperi- ta dal correntista azione di accertamento negativo del debito fondata sulla illiceità degli addebiti operati dalla banca, le dedotte nullità e la mi- sura in cui le stesse hanno eventualmente inciso sulle reciproche ragioni di dare e avere devono considerarsi elementi costitutivi dell'azione; che il principio di vicinanza alla fonte della prova, tenuto conto che è la a provvedere alla formazione degli estratti conto, doveva indurre CP_2
a porre a carico della stessa l'onere della produzione della suddetta do- cumentazione contabile;
che, comunque, nel giudizio di ripetizione d'indebito, anche ove la banca non abbia proposto domanda riconven- zionale, se non sono stati depositati gli estratti conti fin dall'inizio del rapporto ed il primo saldo contabile risulta negativo per il correntista, deve assumersi quale base del riconteggio un saldo pari a zero.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va rilevato che “Nei rapporti bancari di conto corrente
- 4 - Corte di Appello di Palermo il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione delle somme inde- bitamente annotate è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti paga- menti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi.
Con particolare riferimento alla situazione in cui l'illiceità della annota- zione è fatta discendere dall'applicazione di clausole contrattuali ritenute nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio il relativo contratto, onde consentire l'apprezzamento della dedotta causa di invalidità, non- ché i relativi estratti conto - o altri strumenti rappresentativi delle conte- state movimentazioni - atteso che solo attraverso tali documenti è pos- sibile accertare il carattere indebito dell'annotazione. A tal fine egli non può invocare - diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti - il prin- cipio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, poiché tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione o, comunque, quanto agli estratti con- to, può agevolmente acquisirlo, in caso di omesso invio da parte della banca, mediante richiesta ai sensi dell'articolo 117 del Tub.” (Cass. n.
36585/2022)
Chiarito, quindi, che l'onere della prova grava sul correntista, sia se que- sti agisca per la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, sia se eserciti azione di accertamento negativo del credito, le censure sollevate dall'appellante impongono di misurarsi con le conseguenze della non integrale produzione degli estratti conto del rapporto banca- rio.
Al riguardo, va premesso che, secondo il recente orientamento della
- 5 - Corte di Appello di Palermo Suprema Corte di Cassazione, “per quanto il rapporto di conto corrente sia senz'altro unitario, non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze discendenti da una produzione incompleta siano regolate da criteri rigidi e massimalistici. (…) Nella prospettiva consegnata dall'all'art. 2697 c.c. sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documenta- zione di una parte delle movimentazioni del conto la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata” (Cass. n. 11543/2019).
Ne consegue, che ove possibile, deve procedersi all'integrazione della prova tramite gli ordinari mezzi di cognizione, quali la consulenza tecni- co contabile, ma la possibilità di detta integrazione è ammessa nel limite in cui la prova dei movimenti del conto offerta dal correntista, ancorché incompleta, sia tale da consentire al CTU di operare il ricalcolo del saldo dare-avere del rapporto con un margine di errore vicino allo zero (Cass.
n. 31187/2018; Cass. n. 29190/2020).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla correntista non consente di addivenire ad un ricalcolo attendibile per il periodo com- preso tra il II trimestre 2006 fino al II trimestre 2008.
Invero, dalla tabella contenuta a pag. 9 della relazione di c.t.u. emerge che per il suddetto periodo risultano assenti tutti gli estratti conto scalari oltre che buona parte delle movimentazioni giornaliere, e ciò ha impedi- to al consulente nominato in primo grado di svolgere un ricalcolo che potesse ritenersi attendibile (cfr. pag. 9 e 10 della relazione di c.t.u.).
Peraltro, nella specie, non può dirsi né che la correntista abbia fatto di tutto per assolvere l'onere probatorio sulla stessa gravante, né che la banca, nell'adempiere parzialmente all'ordine di esibizione alla stessa ri-
- 6 - Corte di Appello di Palermo volto con ordinanza del 8.3.2021, abbia assunto un comportamento che consente di trarre argomenti di prova a suo carico ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.c.
Invero, la prima si è limitata a richiedere l'esibizione degli estratti conto dal momento dell'apertura del conto corrente, senza tuttavia provare di avere attivato prima dell'instaurazione del giudizio lo strumento di cui all'art. 119 TUB.
In tal senso si è espressa la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 24641/2021 e Cass. n. 2555/2023), la quale ha chiarito che, se il cliente, come nella specie, non ha effettuato la preventiva richiesta di ostensione ai sensi dell'art. 119 TUB non vi sono margini per il giudice di disporre l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.
La banca, di contro, ha prodotto gli estratti conto nei limiti del decen- nio, e sul punto la Cassazione ha puntualizzato che (Cass. n.
18227/2024) il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'articolo 119, comma 4
TUB (…) copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della docu- mentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indiffe- renziato su tutte le parti.
In conclusione, per la documentazione afferente al periodo antecedente al decennio in cui è stata incoata l'azione, spettava alla correntista l'onere di conservazione della documentazione contabile di cui intende- va avvalersi, mentre per quello successivo (dal 2005 in poi) la sua osten- sione in giudizio è preclusa dal non essersi la stessa attivata tramite lo
- 7 - Corte di Appello di Palermo strumento di cui all'art. 119 TUB.
La sentenza impugnata merita conferma anche nella parte in cui il giu- dice di primo grado non ha applicato il criterio del cd. saldo zero.
Sul punto è sufficiente rilevare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I, sent. 2 maggio 2019,
n. 11543; Cass. civ. 9 ottobre 2019, n. 25373) si deve partire dal saldo zero quando sia la ad agire in giudizio e questa non abbia prodot- CP_2
to tutti gli estratti conto sin dall'apertura del rapporto.
Per contro, nel diverso caso, ricorrente nella specie, in cui sia il correnti- sta ad agire in giudizio, in assenza della sequenza integrale degli estratti conto, occorrerà operare il ricalcolo partendo dal saldo risultante dal primo estratto conto disponibile.
Secondo il principio della soccombenza, le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante e si liquidano come in dispositivo (scaglione da €
5.201 ad € 26.000; valore minimo).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Palermo del 5 dicembre 2019.
Condanna la predetta appellante al pagamento in favore della CP_1
delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in comples-
[...]
sivi € 1.984,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater
- 8 - Corte di Appello di Palermo dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 30.7.2025
La consigliere est. Il Presidente
Cristina Midulla Antonino Liberto Porracciolo
- 9 - Corte di Appello di Palermo