Art. 77. (Personale docente dell'Accademia navale, aeronautica e dell'istituto idrografico della Marina - Incompatibilita' per i componenti del Consiglio universitario nazionale)
Ai professori, di ruolo ed incaricati, e agli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina si applica il trattamento economico dei docenti universitari, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 71 a 75 del presente capo.
I componenti del Consiglio universitario nazionale provvisorio del Ministero della pubblica istruzione che abbiano presentato domanda di partecipazione ai concorsi banditi dal Ministero stesso o dalle Universita' degli studi e concernenti materie che comunque rientrino nelle competenze attribuite all'organo consultivo universitario nazionale, non possono prendere parte alle sedute del Consiglio in ordine agli atti che concernono i concorsi ai quali partecipano.
Ai professori, di ruolo ed incaricati, e agli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina si applica il trattamento economico dei docenti universitari, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 71 a 75 del presente capo.
I componenti del Consiglio universitario nazionale provvisorio del Ministero della pubblica istruzione che abbiano presentato domanda di partecipazione ai concorsi banditi dal Ministero stesso o dalle Universita' degli studi e concernenti materie che comunque rientrino nelle competenze attribuite all'organo consultivo universitario nazionale, non possono prendere parte alle sedute del Consiglio in ordine agli atti che concernono i concorsi ai quali partecipano.