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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/04/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3034/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott. Rossella Milone Consigliere
dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3034/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 Parte_1 C.F._1
71121 FOGGIA presso lo studio dell'avv. ANDREA RUOCCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in VIA GALLIERA, 8 Controparte_1 P.IVA_1
BOLOGNA presso lo studio dell'avv. ANTONIO FORMARO che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 11 avente ad oggetto: Mutuo
sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
a) Accertare e dare atto che il contratto bancario per cui è causa è nullo ovvero, in via subordinata, sono nulle le clausole relative agli interessi, spese e commissioni, con conseguente applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 2033 cc, le cui somme dovute in ripetizione verranno determinate con separato giudizio, come meglio specificato in narrativa.
b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario”
Per Controparte_1
“In via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'odierno appello per violazione dell'art. 342, comma 1, n. 1, c.p.c. e dell'art. 348-bis, c.p.c.;
- accertare e dichiarare il passaggio in giudicato del capo autonomo dell'Ordinanza ex art. 702 -ter
c.p.c. repertorio 8467/2023 che ha condannato per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c. il sig. a corrispondere, in favore di la somma di euro 2.179,00 oltre Parte_1 Controparte_1
interessi, dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- dichiarare inammissibile l'azione avversaria, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., per carenza di interesse ad agire in capo al sig. , per tutti i motivi esposti in narrativa;
Pt_1
- dichiarare inammissibile l'azione avversaria per il frazionamento delle domande giudiziali operato dalla difesa avversaria, per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito
pagina 2 di 11 - accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le domande avversarie in quanto inammissibili e/o comunque in quanto carenti sotto il profilo probatorio e, per l'effetto, confermare
l'Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. repertorio 8467/2023 emessa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica nella persona del Dott. Guido Macripò in data 10/10/2023 pubblicata il
11/10/2023 e notificata il 11/10/2023, rigettando integralmente l'appello avversario e ogni domanda mossa ex adverso, per tutti i motivi esposti;
In via istruttoria
- con ogni più ampia riserva istruttoria consentita dal rito;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado.
I.a. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, chiedeva al Tribunale di Parte_1
Milano di “Accertare e dare atto che il contratto bancario per cui è causa è nullo ovvero, in via subordinata, sono nulle le clausole relative agli interessi, spese e commissioni, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2033 cc, le cui somme dovute in ripetizione verranno determinate con separato giudizio, come meglio specificato in narrativa”.
A sostegno della domanda, il ricorrente deduceva le seguenti circostanze:
1) , nel 2006, aveva concesso al ricorrente una linea di credito con carta, CP_1 Parte_1
c.d. carta revolving;
2) il contratto di finanziamento n. 52991125968 non era stato stipulato in forma scritta;
l'intermediario, infatti, a seguito di ricorso ex art. 702 cpc, esitato nell'ordinanza del Tribunale di Milano dell'11.04.2022, aveva consegnato soltanto gli estratti conto;
3) l'omessa stipula del contratto in forma scritta comporta la nullità dello stesso ai sensi dell'art. 117, comma 1 TUB e 124 TUB applicabile ratione temporis.
pagina 3 di 11 I.b. Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, di voler accertare CP_1
l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, nonché per il frazionamento delle domande giudiziali.
Chiedeva, nel merito, il rigetto delle domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto, nonché la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96 III comma c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.
I.c. Il Tribunale di Milano, con ordinanza pubblicata in data 11 ottobre 2023, rigettava le domande proposte da condannandolo al rimborso, a favore della delle spese di Parte_1 CP_2 CP_1
lite, quantificate in euro 4.358,00, oltre rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge, nonché al pagamento della somma di euro 2.179,00 ex art. 96, III comma, c.p.c.
II. L'ordinanza di primo grado.
A seguire la motivazione sottesa alla decisione del Tribunale di Milano:
“Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda di nullità proposta dal sia infondata. Come Pt_1
dedotto e provato dal ricorrente stesso, il medesimo in data 25.10.2021 aveva già proposto un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nel quale, dopo aver affermato che era stato stipulato con la banca il CP_1
contratto di finanziamento n.*******25968 e che con PEC del 10.3.2020 aveva chiesto di trasmettere ex art. 119 copia del contratto, ha chiesto al Tribunale di Milano di condannare la banca a consegnare copia del contratto (v. doc. n. 1 ricorrente). Ne consegue che il ricorrente nel precedente Pt_1
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. non solo non ha dedotto che il contratto di finanziamento fosse stato stipulato in forma orale e che quindi fosse nullo ex art. 117 TUB, ma ha anche ammesso che il contratto de quo fosse stato stipulato in forma scritta, tanto che ne ha richiesto dapprima ex art. 119
TUB e poi in via giudiziale la consegna di copia del medesimo. Ovviamente la stipulazione di un contratto bancario in forma orale è circostanza del tutto diversa dalla stipulazione del medesimo in forma scritta, con mera successiva perdita del documento che lo consacrava. Pertanto, avendo il ricorrente ammesso che il contratto è stato stipulato in forma scritta, la contraddittoria domanda di nullità del medesimo per difetto di forma è infondata e va rigettata;
del pari, è infondata e va rigettata la domanda subordinata di dichiarazione di nullità -svolto in modo del tutto generico- delle clausole relative ad interessi, spese e commissioni, atteso che era onere del ricorrente produrre in giudizio il contratto de quo. Le domande del ricorrente, essendo infondate, vanno pertanto rigettate”.
pagina 4 di 11 III. L'appello.
III.a. Avverso tale decisione ha interposto appello , affidando il gravame ad un unico Parte_1
motivo così rubricato dal medesimo appellante:
“Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2697 cc, artt. 115 e 116 cpc e art. 117
TUB”
Mediante tale doglianza, l'appellante denuncia erronea applicazione delle disposizioni previste in materia di onere probatorio, rappresentando che non è stata contestata da controparte l'allegazione di mancata pattuizione di una valida clausola di determinazione degli interessi, delle spese e delle commissioni. Secondo i principi giurisprudenziali in materia di riparto dell'onere probatorio, la banca avrebbe dovuto allegare il contratto, onde provare l'avvenuta pattuizione degli interessi, delle spese e delle commissioni.
A tal proposito, l'appellante censura la decisione di primo grado rilevando che, nel caso di specie, il
Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione del principio enunciato dalla S.C. con la pronuncia n.
6480/21: “Se, infatti, gli interessi superiori al tasso legale e la commissione di massimo scoperto devono essere pattuiti per iscritto, il cliente avrà l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto, giacché è attraverso tale documento che potrà dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l'addebito delle somme corrispondenti (cfr. Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009). Deve aggiungersi, per completezza, che tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. È possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio
e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro”.
Evidenzia che il giudizio è stato preceduto da altro avente ad oggetto la consegna dei documenti “a seguito del quale l'Intermediario è comunque rimasto inadempiente” (pag. 9 dell'atto di citazione in appello). pagina 5 di 11 Sul punto afferma: “mutuando sempre la giurisprudenza di legittimità e di merito sviluppatasi in materia di conti correnti affidati ai quali si può accostare il contratto per cui è causa, va evidenziato che qualora l'attore abbia vanamente chiesto la documentazione ex art. 119 TUB, come nella fattispecie, le conseguenze della mancata produzione in giudizio non potranno che ricadere sullo stesso istituto di credito, con la conseguenza che, non essendovi prova di una valida pattuizione scritta, va dichiarata la nullità del contratto con condanna della banca a restituire al cliente tutti gli addebiti non giustificati da specifica pattuizione (ex multiis, Cass. Civ. n. 5609/17, Trib. Pescara sent. n.
257/19)”.
III.b. Costituendosi nel presente grado di giudizio, ha eccepito l'inammissibilità, ai sensi CP_1 degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., dell'appello ex adverso proposto, nonché la carenza di interesse ad agire in capo all'appellante . Pt_1
In via preliminare, la appellata ha evidenziato il passaggio in giudicato del capo dell'ordinanza CP_2
impugnata relativo alla condanna al pagamento della somma ex art. 96 III comma c.p.c.
Ancora in via preliminare, la ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione del CP_2 divieto di correttezza, nonché abuso dell'azione, per aver l'appellante frazionato le domande giudiziali nel chiedere la declaratoria di nullità del contratto nel presente giudizio, riservandosi, in separato giudizio, di quantificare le somme richieste in ripetizione.
Nel merito, la ha richiamato e fatto proprie le argomentazioni del Tribunale in punto di onere CP_2
probatorio.
III.c. All'udienza del 20.03.2024 il Consigliere istruttore designato ha fissato davanti a sé l'udienza del
12.03.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali. All'udienza del 12.03.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Consigliere Istruttore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione e la causa è stata discussa in camera di consiglio in pari data.
IV. Le osservazioni della Corte:
pagina 6 di 11 IV.a. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., eccezione sollevata dalla parte appellata sul rilievo per CP_1 cui “l'appello proposto da controparte, in definitiva, si risolve – per quanto detto e per quanto di seguito si specificherà - in disquisizioni teoriche e in mere reiterazioni di argomenti (di fatto e/o di diritto) già esposti e compiutamente trattati in primo grado e, pertanto, andrà dichiarato inammissibile.” (vd. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
Tale eccezione deve essere disattesa.
Al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass. civ. n.
7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017).
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. intervenuta con il D. Lgs. n. 149/2022 (c.d. “Riforma
Cartabia”), applicabile ratione temporis all'appello in esame, non pare comportare una significativa novità dei principi giurisprudenziali appena richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello.
Difatti, dalla lettura della norma si evince che l'obiettivo della previsione è sempre quello di porre sia il giudice, sia la parte appellata, in grado di conoscere compiutamente le critiche mosse alla sentenza.
Ebbene, nell'atto di appello proposto sono state individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e sono state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale.
Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348bis c.p.c., essa deve considerarsi superata dal momento che la Corte in prima udienza ha dato corso alla trattazione dell'appello.
IV.b. Nel merito, l'impugnazione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
pagina 7 di 11 Va anzitutto rilevato come la pretesa mancata contestazione evocata dall'appellante risulti smentita per tabulas, atteso che sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado (vd. comparsa, pag. 2), CP_1
ha contestato le deduzioni del , sostenendo che la copia del contratto di finanziamento n. Pt_1
522991125968 non veniva consegnata al Cliente, “attesa l'irreperibilità dello stesso” (e non già in ragione della presunta assenza di forma scritta del contratto).
Ciò posto, ritiene la Corte che la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento ex art. 117 Tub sia soggetta alle ordinarie regole sulla distribuzione degli oneri probatori, e che, pertanto, l'onere di provare la carenza della forma scritta ricada sull'attore quale parte che agisce.
In particolare, il cliente, ove la domanda si fondi come nel caso di specie sulla nullità del contratto o di talune sue clausole per inosservanza della forma scritta, è tenuto a fornire la prova della stipulazione del contratto in una forma diversa da quella scritta.
Reputa questa Corte che tale prova non sia stata offerta dall'odierno appellante e che, invero, risultino acquisiti al giudizio elementi idonei a dimostrare in via presuntiva che la stipulazione sia regolarmente avvenuta per iscritto.
In particolare:
-è pacifico che il contratto fu concluso nel 2006, dunque più di dieci anni dopo l'adozione delle disposizioni normative che impongono l'obbligo di forma scritta per i contratti bancari (art. 3 L.
154/1992 e, successivamente, art. 117 Tub), disposizioni ampiamente recepite, a tale data, da tutto il sistema bancario vigilato da Banca d'Italia;
-al contratto è stato attribuito un numero identificativo (n. , riportato dallo stesso ricorrente Num_1
), circostanza che nella prassi bancaria è abitualmente associata proprio alla presenza di un Pt_1
documento contrattuale scritto;
-la stessa richiesta, formulata dall'appellante alla banca, di trasmissione di copia dei documenti contrattuali scritti ed il successivo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. denotano, quanto meno, che allo stesso non risultava che il contratto fosse stato concluso soltanto in forma verbale, dal momento che, in Pt_1
tal caso, la sua richiesta non avrebbe avuto alcun senso.
La richiesta di consegna del documento postula invero, quale ineludibile presupposto logico, che il contratto sia stato stipulato per iscritto, e, quindi, è ragionevole ritenere che l'appellante, dopo aver chiesto, in altro giudizio, la consegna del documento contrattuale, dandone per presupposta l'esistenza, non avendola ottenuta ne abbia poi sostenuto l'inesistenza con l'instaurazione del presente giudizio. pagina 8 di 11 A ciò deve aggiungersi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nella fattispecie in esame non può determinarsi alcuna inversione dell'onere della prova, atteso che, come esposto, detto onere grava interamente sulla parte che agisce anche con riguardo alla sussistenza dei fatti da cui dovrebbe conseguire la nullità del titolo.
Tanto più che:
- da un lato, la prova richiesta nella fattispecie non è quella di un fatto in sé negativo (vale a dire l'inesistenza di un documento contrattuale scritto), ben potendo, infatti, essere fornita la prova - per mezzo di prove orali o documentali - di un fatto positivo, cioè la conclusione del contratto soltanto in forma verbale;
- dall'altro lato, il fatto che per la controparte, che sostenga l'esistenza del documento contrattuale scritto, sia più semplice fornirne la prova, potendo appunto produrre in giudizio il documento in questione, non può giustificare l'inversione dell'onere probatorio, in quanto il principio di vicinanza della prova non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (v. Cass. n. 33009/2019).
Quanto, poi, all'applicabilità dell'art. 119 c. 4 Tub all'obbligo di consegna del contratto, deve osservarsi quanto segue.
Nella consapevolezza di interpretazioni contrastanti nella giurisprudenza di merito, ritiene questa Corte
(cfr. Corte d'Appello Milano nn. 998/24 e 2292/2024) di aderire alla soluzione interpretativa che ravvisa nell'art. 119 TUB, interpretato estensivamente, il fondamento di un obbligo di consegna del contratto da parte della CP_2
La possibilità di una interpretazione estensiva della norma citata è già stata riconosciuta dalla Suprema
Corte, che ha ritenuto che, oltre alla copia della documentazione inerente a singole operazioni, “anche gli estratti conto possono rientrare nel perimetro applicativo (oltre che dell'art. 2220 cod. civ.) dell'art.
119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993” (Cass. 35039/22).
L'applicazione della norma citata anche ai contratti sembra, inoltre, costituire una modalità di attuazione e verifica della buona fede nell'esecuzione del contratto, idonea a contemperare gli interessi di entrambe le parti.
pagina 9 di 11 Come ha osservato la Suprema Corte, infatti, “la pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto, in quanto nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte” (Cass. cit.).
L'applicazione dell'art. 119 Tub implica, tuttavia, la delimitazione dell'obbligo di consegna della
Banca entro il limite temporale dalla stessa norma indicato, con la conseguenza che tale obbligo sussiste soltanto per i contratti conclusi nel decennio anteriore alla richiesta della copia.
La Suprema Corte si è espressa, seppure non in modo specifico con riferimento al contratto, anche sul detto limite temporale, ritenendolo adeguato e precisando che: “…in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale (cfr. art. 2220
c.c.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione […]” e che “sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità […], né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso
l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti” (Cass. cit., in motivazione).
Ciò posto, nel caso in esame, risulta che il momento della richiesta del contratto vada fissato al 2020, allorquando il domandava, con PEC del 10.03.2020, la consegna del documento contrattuale alla Pt_1
Banca (vd. allegati nn. 2 e 3 alle note depositate dal ricorrente in data 30 novembre 2022, fasc. I grado) per poi introdurre il ricorso ex art. 702 bis, notificato in data 10 dicembre 2021, ed avente ad oggetto la richiesta di consegna del suddetto contratto.
pagina 10 di 11 Pertanto, stante la stipula del contratto nel 2006, tale richiesta si colloca temporalmente ben oltre il termine decennale per la conservazione della documentazione bancaria fissato dall'art. 119 c. 4 Tub.
Per le ragioni esposte, l'appello svolto da deve essere rigettato. Parte_1
V. Al rigetto dell'appello segue, secondo la regola della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della contenuta attività prestata, secondo i parametri minimi per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con esclusione della fase istruttoria che in appello non ha avuto luogo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da e per l'effetto, conferma l'ordinanza del Parte_1
Tribunale di Milano pubblicata in data 11 ottobre 2023;
2. condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.473,00 per compensi oltre rimborso forfetario nella misura del 15% oltre IVA e CPA;
3. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.03.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott. Rossella Milone Consigliere
dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3034/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 Parte_1 C.F._1
71121 FOGGIA presso lo studio dell'avv. ANDREA RUOCCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in VIA GALLIERA, 8 Controparte_1 P.IVA_1
BOLOGNA presso lo studio dell'avv. ANTONIO FORMARO che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 11 avente ad oggetto: Mutuo
sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
a) Accertare e dare atto che il contratto bancario per cui è causa è nullo ovvero, in via subordinata, sono nulle le clausole relative agli interessi, spese e commissioni, con conseguente applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 2033 cc, le cui somme dovute in ripetizione verranno determinate con separato giudizio, come meglio specificato in narrativa.
b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario”
Per Controparte_1
“In via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'odierno appello per violazione dell'art. 342, comma 1, n. 1, c.p.c. e dell'art. 348-bis, c.p.c.;
- accertare e dichiarare il passaggio in giudicato del capo autonomo dell'Ordinanza ex art. 702 -ter
c.p.c. repertorio 8467/2023 che ha condannato per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c. il sig. a corrispondere, in favore di la somma di euro 2.179,00 oltre Parte_1 Controparte_1
interessi, dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- dichiarare inammissibile l'azione avversaria, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., per carenza di interesse ad agire in capo al sig. , per tutti i motivi esposti in narrativa;
Pt_1
- dichiarare inammissibile l'azione avversaria per il frazionamento delle domande giudiziali operato dalla difesa avversaria, per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito
pagina 2 di 11 - accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le domande avversarie in quanto inammissibili e/o comunque in quanto carenti sotto il profilo probatorio e, per l'effetto, confermare
l'Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. repertorio 8467/2023 emessa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica nella persona del Dott. Guido Macripò in data 10/10/2023 pubblicata il
11/10/2023 e notificata il 11/10/2023, rigettando integralmente l'appello avversario e ogni domanda mossa ex adverso, per tutti i motivi esposti;
In via istruttoria
- con ogni più ampia riserva istruttoria consentita dal rito;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado.
I.a. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, chiedeva al Tribunale di Parte_1
Milano di “Accertare e dare atto che il contratto bancario per cui è causa è nullo ovvero, in via subordinata, sono nulle le clausole relative agli interessi, spese e commissioni, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2033 cc, le cui somme dovute in ripetizione verranno determinate con separato giudizio, come meglio specificato in narrativa”.
A sostegno della domanda, il ricorrente deduceva le seguenti circostanze:
1) , nel 2006, aveva concesso al ricorrente una linea di credito con carta, CP_1 Parte_1
c.d. carta revolving;
2) il contratto di finanziamento n. 52991125968 non era stato stipulato in forma scritta;
l'intermediario, infatti, a seguito di ricorso ex art. 702 cpc, esitato nell'ordinanza del Tribunale di Milano dell'11.04.2022, aveva consegnato soltanto gli estratti conto;
3) l'omessa stipula del contratto in forma scritta comporta la nullità dello stesso ai sensi dell'art. 117, comma 1 TUB e 124 TUB applicabile ratione temporis.
pagina 3 di 11 I.b. Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, di voler accertare CP_1
l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, nonché per il frazionamento delle domande giudiziali.
Chiedeva, nel merito, il rigetto delle domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto, nonché la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96 III comma c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.
I.c. Il Tribunale di Milano, con ordinanza pubblicata in data 11 ottobre 2023, rigettava le domande proposte da condannandolo al rimborso, a favore della delle spese di Parte_1 CP_2 CP_1
lite, quantificate in euro 4.358,00, oltre rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge, nonché al pagamento della somma di euro 2.179,00 ex art. 96, III comma, c.p.c.
II. L'ordinanza di primo grado.
A seguire la motivazione sottesa alla decisione del Tribunale di Milano:
“Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda di nullità proposta dal sia infondata. Come Pt_1
dedotto e provato dal ricorrente stesso, il medesimo in data 25.10.2021 aveva già proposto un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nel quale, dopo aver affermato che era stato stipulato con la banca il CP_1
contratto di finanziamento n.*******25968 e che con PEC del 10.3.2020 aveva chiesto di trasmettere ex art. 119 copia del contratto, ha chiesto al Tribunale di Milano di condannare la banca a consegnare copia del contratto (v. doc. n. 1 ricorrente). Ne consegue che il ricorrente nel precedente Pt_1
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. non solo non ha dedotto che il contratto di finanziamento fosse stato stipulato in forma orale e che quindi fosse nullo ex art. 117 TUB, ma ha anche ammesso che il contratto de quo fosse stato stipulato in forma scritta, tanto che ne ha richiesto dapprima ex art. 119
TUB e poi in via giudiziale la consegna di copia del medesimo. Ovviamente la stipulazione di un contratto bancario in forma orale è circostanza del tutto diversa dalla stipulazione del medesimo in forma scritta, con mera successiva perdita del documento che lo consacrava. Pertanto, avendo il ricorrente ammesso che il contratto è stato stipulato in forma scritta, la contraddittoria domanda di nullità del medesimo per difetto di forma è infondata e va rigettata;
del pari, è infondata e va rigettata la domanda subordinata di dichiarazione di nullità -svolto in modo del tutto generico- delle clausole relative ad interessi, spese e commissioni, atteso che era onere del ricorrente produrre in giudizio il contratto de quo. Le domande del ricorrente, essendo infondate, vanno pertanto rigettate”.
pagina 4 di 11 III. L'appello.
III.a. Avverso tale decisione ha interposto appello , affidando il gravame ad un unico Parte_1
motivo così rubricato dal medesimo appellante:
“Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2697 cc, artt. 115 e 116 cpc e art. 117
TUB”
Mediante tale doglianza, l'appellante denuncia erronea applicazione delle disposizioni previste in materia di onere probatorio, rappresentando che non è stata contestata da controparte l'allegazione di mancata pattuizione di una valida clausola di determinazione degli interessi, delle spese e delle commissioni. Secondo i principi giurisprudenziali in materia di riparto dell'onere probatorio, la banca avrebbe dovuto allegare il contratto, onde provare l'avvenuta pattuizione degli interessi, delle spese e delle commissioni.
A tal proposito, l'appellante censura la decisione di primo grado rilevando che, nel caso di specie, il
Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione del principio enunciato dalla S.C. con la pronuncia n.
6480/21: “Se, infatti, gli interessi superiori al tasso legale e la commissione di massimo scoperto devono essere pattuiti per iscritto, il cliente avrà l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto, giacché è attraverso tale documento che potrà dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l'addebito delle somme corrispondenti (cfr. Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009). Deve aggiungersi, per completezza, che tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. È possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio
e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro”.
Evidenzia che il giudizio è stato preceduto da altro avente ad oggetto la consegna dei documenti “a seguito del quale l'Intermediario è comunque rimasto inadempiente” (pag. 9 dell'atto di citazione in appello). pagina 5 di 11 Sul punto afferma: “mutuando sempre la giurisprudenza di legittimità e di merito sviluppatasi in materia di conti correnti affidati ai quali si può accostare il contratto per cui è causa, va evidenziato che qualora l'attore abbia vanamente chiesto la documentazione ex art. 119 TUB, come nella fattispecie, le conseguenze della mancata produzione in giudizio non potranno che ricadere sullo stesso istituto di credito, con la conseguenza che, non essendovi prova di una valida pattuizione scritta, va dichiarata la nullità del contratto con condanna della banca a restituire al cliente tutti gli addebiti non giustificati da specifica pattuizione (ex multiis, Cass. Civ. n. 5609/17, Trib. Pescara sent. n.
257/19)”.
III.b. Costituendosi nel presente grado di giudizio, ha eccepito l'inammissibilità, ai sensi CP_1 degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., dell'appello ex adverso proposto, nonché la carenza di interesse ad agire in capo all'appellante . Pt_1
In via preliminare, la appellata ha evidenziato il passaggio in giudicato del capo dell'ordinanza CP_2
impugnata relativo alla condanna al pagamento della somma ex art. 96 III comma c.p.c.
Ancora in via preliminare, la ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione del CP_2 divieto di correttezza, nonché abuso dell'azione, per aver l'appellante frazionato le domande giudiziali nel chiedere la declaratoria di nullità del contratto nel presente giudizio, riservandosi, in separato giudizio, di quantificare le somme richieste in ripetizione.
Nel merito, la ha richiamato e fatto proprie le argomentazioni del Tribunale in punto di onere CP_2
probatorio.
III.c. All'udienza del 20.03.2024 il Consigliere istruttore designato ha fissato davanti a sé l'udienza del
12.03.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali. All'udienza del 12.03.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Consigliere Istruttore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione e la causa è stata discussa in camera di consiglio in pari data.
IV. Le osservazioni della Corte:
pagina 6 di 11 IV.a. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., eccezione sollevata dalla parte appellata sul rilievo per CP_1 cui “l'appello proposto da controparte, in definitiva, si risolve – per quanto detto e per quanto di seguito si specificherà - in disquisizioni teoriche e in mere reiterazioni di argomenti (di fatto e/o di diritto) già esposti e compiutamente trattati in primo grado e, pertanto, andrà dichiarato inammissibile.” (vd. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
Tale eccezione deve essere disattesa.
Al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass. civ. n.
7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017).
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. intervenuta con il D. Lgs. n. 149/2022 (c.d. “Riforma
Cartabia”), applicabile ratione temporis all'appello in esame, non pare comportare una significativa novità dei principi giurisprudenziali appena richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello.
Difatti, dalla lettura della norma si evince che l'obiettivo della previsione è sempre quello di porre sia il giudice, sia la parte appellata, in grado di conoscere compiutamente le critiche mosse alla sentenza.
Ebbene, nell'atto di appello proposto sono state individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e sono state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale.
Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348bis c.p.c., essa deve considerarsi superata dal momento che la Corte in prima udienza ha dato corso alla trattazione dell'appello.
IV.b. Nel merito, l'impugnazione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
pagina 7 di 11 Va anzitutto rilevato come la pretesa mancata contestazione evocata dall'appellante risulti smentita per tabulas, atteso che sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado (vd. comparsa, pag. 2), CP_1
ha contestato le deduzioni del , sostenendo che la copia del contratto di finanziamento n. Pt_1
522991125968 non veniva consegnata al Cliente, “attesa l'irreperibilità dello stesso” (e non già in ragione della presunta assenza di forma scritta del contratto).
Ciò posto, ritiene la Corte che la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento ex art. 117 Tub sia soggetta alle ordinarie regole sulla distribuzione degli oneri probatori, e che, pertanto, l'onere di provare la carenza della forma scritta ricada sull'attore quale parte che agisce.
In particolare, il cliente, ove la domanda si fondi come nel caso di specie sulla nullità del contratto o di talune sue clausole per inosservanza della forma scritta, è tenuto a fornire la prova della stipulazione del contratto in una forma diversa da quella scritta.
Reputa questa Corte che tale prova non sia stata offerta dall'odierno appellante e che, invero, risultino acquisiti al giudizio elementi idonei a dimostrare in via presuntiva che la stipulazione sia regolarmente avvenuta per iscritto.
In particolare:
-è pacifico che il contratto fu concluso nel 2006, dunque più di dieci anni dopo l'adozione delle disposizioni normative che impongono l'obbligo di forma scritta per i contratti bancari (art. 3 L.
154/1992 e, successivamente, art. 117 Tub), disposizioni ampiamente recepite, a tale data, da tutto il sistema bancario vigilato da Banca d'Italia;
-al contratto è stato attribuito un numero identificativo (n. , riportato dallo stesso ricorrente Num_1
), circostanza che nella prassi bancaria è abitualmente associata proprio alla presenza di un Pt_1
documento contrattuale scritto;
-la stessa richiesta, formulata dall'appellante alla banca, di trasmissione di copia dei documenti contrattuali scritti ed il successivo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. denotano, quanto meno, che allo stesso non risultava che il contratto fosse stato concluso soltanto in forma verbale, dal momento che, in Pt_1
tal caso, la sua richiesta non avrebbe avuto alcun senso.
La richiesta di consegna del documento postula invero, quale ineludibile presupposto logico, che il contratto sia stato stipulato per iscritto, e, quindi, è ragionevole ritenere che l'appellante, dopo aver chiesto, in altro giudizio, la consegna del documento contrattuale, dandone per presupposta l'esistenza, non avendola ottenuta ne abbia poi sostenuto l'inesistenza con l'instaurazione del presente giudizio. pagina 8 di 11 A ciò deve aggiungersi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nella fattispecie in esame non può determinarsi alcuna inversione dell'onere della prova, atteso che, come esposto, detto onere grava interamente sulla parte che agisce anche con riguardo alla sussistenza dei fatti da cui dovrebbe conseguire la nullità del titolo.
Tanto più che:
- da un lato, la prova richiesta nella fattispecie non è quella di un fatto in sé negativo (vale a dire l'inesistenza di un documento contrattuale scritto), ben potendo, infatti, essere fornita la prova - per mezzo di prove orali o documentali - di un fatto positivo, cioè la conclusione del contratto soltanto in forma verbale;
- dall'altro lato, il fatto che per la controparte, che sostenga l'esistenza del documento contrattuale scritto, sia più semplice fornirne la prova, potendo appunto produrre in giudizio il documento in questione, non può giustificare l'inversione dell'onere probatorio, in quanto il principio di vicinanza della prova non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (v. Cass. n. 33009/2019).
Quanto, poi, all'applicabilità dell'art. 119 c. 4 Tub all'obbligo di consegna del contratto, deve osservarsi quanto segue.
Nella consapevolezza di interpretazioni contrastanti nella giurisprudenza di merito, ritiene questa Corte
(cfr. Corte d'Appello Milano nn. 998/24 e 2292/2024) di aderire alla soluzione interpretativa che ravvisa nell'art. 119 TUB, interpretato estensivamente, il fondamento di un obbligo di consegna del contratto da parte della CP_2
La possibilità di una interpretazione estensiva della norma citata è già stata riconosciuta dalla Suprema
Corte, che ha ritenuto che, oltre alla copia della documentazione inerente a singole operazioni, “anche gli estratti conto possono rientrare nel perimetro applicativo (oltre che dell'art. 2220 cod. civ.) dell'art.
119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993” (Cass. 35039/22).
L'applicazione della norma citata anche ai contratti sembra, inoltre, costituire una modalità di attuazione e verifica della buona fede nell'esecuzione del contratto, idonea a contemperare gli interessi di entrambe le parti.
pagina 9 di 11 Come ha osservato la Suprema Corte, infatti, “la pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto, in quanto nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte” (Cass. cit.).
L'applicazione dell'art. 119 Tub implica, tuttavia, la delimitazione dell'obbligo di consegna della
Banca entro il limite temporale dalla stessa norma indicato, con la conseguenza che tale obbligo sussiste soltanto per i contratti conclusi nel decennio anteriore alla richiesta della copia.
La Suprema Corte si è espressa, seppure non in modo specifico con riferimento al contratto, anche sul detto limite temporale, ritenendolo adeguato e precisando che: “…in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale (cfr. art. 2220
c.c.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione […]” e che “sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità […], né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso
l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti” (Cass. cit., in motivazione).
Ciò posto, nel caso in esame, risulta che il momento della richiesta del contratto vada fissato al 2020, allorquando il domandava, con PEC del 10.03.2020, la consegna del documento contrattuale alla Pt_1
Banca (vd. allegati nn. 2 e 3 alle note depositate dal ricorrente in data 30 novembre 2022, fasc. I grado) per poi introdurre il ricorso ex art. 702 bis, notificato in data 10 dicembre 2021, ed avente ad oggetto la richiesta di consegna del suddetto contratto.
pagina 10 di 11 Pertanto, stante la stipula del contratto nel 2006, tale richiesta si colloca temporalmente ben oltre il termine decennale per la conservazione della documentazione bancaria fissato dall'art. 119 c. 4 Tub.
Per le ragioni esposte, l'appello svolto da deve essere rigettato. Parte_1
V. Al rigetto dell'appello segue, secondo la regola della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della contenuta attività prestata, secondo i parametri minimi per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con esclusione della fase istruttoria che in appello non ha avuto luogo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da e per l'effetto, conferma l'ordinanza del Parte_1
Tribunale di Milano pubblicata in data 11 ottobre 2023;
2. condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.473,00 per compensi oltre rimborso forfetario nella misura del 15% oltre IVA e CPA;
3. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.03.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
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