Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 01001/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00817/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 817 del 2023, proposto da
UI IE, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolangelo Zurlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune San Vito dei Normanni, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota n. 12077 del 28.4.2023 (notificata il 23.5.2023) emessa dal responsabile dell'UTC del comune di San Vito dei Normanni, con la quale si dispone l'annullamento del procedimento edilizio dell'istanza di accertamento di conformità per ampliamento ai sensi della L. R. 14/09, realizzazione di veranda e piazzale, sanatoria per ampliamento volumetrico ai sensi dell'art. 34 dell'art. 34 DPR 380/01 (detta nota è divenuta formale provvedimento negativo per mancata presentazione di osservazioni nel termine di 10 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/90), nonché di ogni altro atto antecedente, connesso e/o comunque consequenziale ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. IE UI ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nota - prot. n. 12077 dell’11.05.2022 - Pratica edilizia n. 306/2022 - del 28.04.2023, notificata il 23.05.2023, a firma del Responsabile del IV Settore - Sezione Urbanistica del Comune di San Vito dei Normanni, avente ad oggetto “ P.E. n. 306/2022 per Accertamento di Conformità per ampliamento ai sensi della LR 14/09, realizzazione di veranda e piazzale, sanatoria per ampliamento volumetrico ai sensi dell’art. 34 DPR 380/01”- comunicazione conclusione negativa del procedimento” e di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale alla stessa.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1) Violazione, falsa ed erronea applicazione e interpretazione aberrante degli artt. 7 comma 1 della L.R. 14/2009 e 5 della L.R. n. 51/2017 e 15 della L.R. 30.12.2020, n. 35.
2)Violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 34 D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione.
3)Violazione degli artt. 3 e 21- nonies della L. 241/1990. Eccesso di potere per motivazione carente, perplessa e pretestuosa.
Il Comune di San Vito dei Normanni, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 15.09.2023, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta.
All’udienza pubblica del 02.05.2025, la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è infondato.
La vicenda di causa inerisce il diniego opposto alla richiesta di titolo edilizio, presentata dal ricorrente in data 24.06.2019 (prot. n. 2019/0013988/PDC) e, poi, reiterata in data 11.05.2022, (prot. n. 12077) per “ Accertamento di conformità per ampliamento ai sensi della L.R. 14/09 e cambio di destinazione, realizzazione di veranda e piazzale, sanatoria per ampliamento volumetrico ai sensi dell’art. 34 DPR 380/01” relativo all’immobile di sua proprietà, sito in agro del Comune di San Vito dei Normanni.
L’Ente civico, nel richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 17 del 10.02.2023 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della L.R. Puglia, 30.11.2021, n. 38 con il quale era stato prorogato dal 31.12.2021 al 31.12.2022 il termine previsto dall’art. 7, comma 1, della L.R. Puglia n. 14/2009 per presentare l’istanza per il rilascio di titoli edilizi – ha ritenuto non esaurito l’instaurato rapporto procedimentale e non completa la domanda presentata dal ricorrente alla data ultima del 31.12.2021.
Ebbene ad avviso del Collegio, i motivi di doglianza sollevati dal ricorrente sono tutti infondati, non potendo la domanda presentata dal ricorrente considerarsi “completa in ogni suo elemento” alla data di presentazione della stessa - istanza del 24.06.2019, reiterata l’11.5.2022 – ovvero alla data ultima di scadenza del 31.12.20221 di cui all’art. 7, comma 1, della L.R. Puglia n. 14/2009.
Infatti, in senso contrario all’assunto attoreo, depone la nota prot. n 31908 del 09.12.2022 con cui il Comune di San Vito dei Normanni ha chiesto integrazioni documentali; richiesta questa rimasta inevasa.
Del che ne viene dato conto - non contestato - nel gravato provvedimento.
Né parte ricorrente ha offerto, in sede processuale, elementi di segno contrario atti a dimostrare la completezza della pratica e quindi a superare le ragioni ostative assunte a fondamento del diniego; non potendo ritenersi tali i documenti prodotti; per essere, alcuni - l’asseverazione di conformità per l’ampliamento del progettista - sprovvisti di data e di sottoscrizione autografa, ed altri - pagamento delle sanzioni irrogate- successivi alla scadenza del 31.12.2021.
Non colgono nel segno nemmeno le doglianze proposte con riferimento alla omessa valutazione “parziaria” dell’istanza, con riferimento alla domanda di sanatoria per “ampliamento volumetrico ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001”.
E ciò in considerazione del pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo il quale “salvo che il progetto edilizio non sia scindibile in parti autonome, la sua parziale difformità non può essere oggetto di sanatoria (TAR Napoli sez. III; 23.7.2020, n. 3309, TAR Toscana Firenze, sez. III; 18.5.2016, n. 862)
E nella specie, per quanto in atti, il progetto presentato dal ricorrente ha avuto riguardo ad opere che per caratteristiche funzionali e strutturali, non potevano che formare oggetto - come di fatto avvenuto in concreto – di valutazione unitaria.
Prive di pregio, infine, sono anche le censure con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 21- nonies della L. n. 241/1990.
Nella specie, l’Amministrazione comunale non ha esercitato alcun potere di riesame ma solo un potere di accertamento negativo dell’istanza presentata dal ricorrente, alla luce delle modifiche normative intervenute nel corso del procedimento.
Le restanti doglianze sono tutte generiche e indimostrate.
In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Nulla va dichiarato sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di San Vito dei Normanni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Daniela Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Rossi | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO