Sentenza breve 18 giugno 2025
Improcedibile
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 18/06/2025, n. 11913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11913 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11913/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06346/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6346 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Patricelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Iezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- del -OMISSIS- (-OMISSIS-), conosciuta in data 2 aprile 2025, con cui è stata dichiarata la decadenza della concessione demaniale permanente rilasciata con Determinazione Dirigenziale Rep. -OMISSIS- ed il rigetto dell'istanza di rilascio nuova concessione per ampliamento occupazione suolo pubblico - emergenza Covid-19 - prot. -OMISSIS- e della comunicazione di mantenimento dell'occupazione suolo pubblico - emergenza Covid-19 - prot.-OMISSIS-;
- della comunicazione di avvio del procedimento prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- non notificata;
- del preavviso di decadenza ex art. 10-bis L. 241/90 prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- non notificato
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale Roma Capitale la ha dichiarata decaduta dalla concessione demaniale permanente di -OMISSIS-, e ha respinto un’istanza di rilascio di nuova concessione per l’ampliamento temporaneo dell’occupazione;
che all’esito della fase cautelare sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art.60 cpa;
che alla base del provvedimento impugnato si pone la morosità della ricorrente quanto ai canoni dovuti per l’occupazione;
che è infondata la prima censura, con la quale si denuncia violazione di legge per il fatto che l’amministrazione non ha comunicato gli atti del procedimento all’indirizzo INI-PEC dell’impresa, così impedendole di attivarsi per svolgere osservazioni sulla morosità e chiedere la rateizzazione;
che, infatti, in base agli artt. 3 bis, comma 1 bis, e 6 quater del d.lgs. n. 82 del 2005 l’impresa può eleggere un domicilio digitale diverso da quello corrispondente all’indirizzo INI-PEC;
che, nel caso di specie, gli atti sono stati comunicati alla PEC fornita dall’impresa in relazione al procedimento attinente all’istanza di occupazione temporanea;
che per tale via, secondo un principio di buona fede, si è eletto domicilio digitale in ordine a qualsivoglia comunicazione afferente alla concessione, permanente e temporanea, di -OMISSIS-, legittimando l’amministrazione a valersene con riguardo a tale fattispecie;
che la ricorrente non può quindi lamentare un difetto di conoscenza quanto agli atti comunicati, essendo suo onere vigilare sull’indirizzo PEC così fornito;
che, del resto, la ricorrente neppure indica in giudizio quali argomenti risolutivi in ordine alla morosità avrebbe potuto rappresentare all’amministrazione, atteso che in causa non è contestata la persistenza dell’inadempimento quanto agli anni 2023 (occupazione permanente) e 2022 e 2023 (occupazione temporanea);
che, quindi, i pagamenti indicati in ricorso per il solo 2024 non appaiono sufficienti a superare la morosità pregressa, che appare grave;
che, alla luce di tali considerazioni, sono da respingere anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si denuncia violazione di legge ed eccesso di potere, per non avere Roma Capitale garantito la “effettiva conoscenza degli atti del procedimento” e per non avere valutato il pregiudizio inflitto alla ricorrente tramite una sanzione sproporzionata;
che, infatti, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. D) del regolamento DAC 21/21 l’omesso pagamento del canone comporta decadenza della concessione;
che, nel caso di specie, si può escludere, alla luce della persistenza della morosità nel tempo, che l’amministrazione fosse obbligata a tenere in considerazione la gravità dell’inadempimento, che è in re ipsa, tanto più che non si tratta di sanzione, ma di risoluzione della concessione per fatto imputabile al concessionario;
che quest’ultimo, a tutt’oggi, non ha sanato la morosità;
che il ricorso va perciò rigettato;
che le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in euro 1500,00, oltre accessori di legge
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese, che liquida in euro 1500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.