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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/04/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1204/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1204/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. BORGESE ROSA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. ADORNATO DARIO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'08.04.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- A seguito dell'espletamento dell'ATPO, incardinato per ottenere l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento della pensione o dell'assegno di cui agli artt. 12
o 13 L. 118/1971, nonché dei benefici previsti dall'art. 3, comma 3, di cui alla L. 104/1992, e, successivamente all'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art
445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU.
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1.1.- L' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione.
2-. La domanda attorea è parzialmente fondata per le motivazioni dappresso indicate.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non
è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. CP_1
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso la sussistenza dei presupposti sanitari utili al riconoscimento dei benefici anelati. Per tale ragione è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, invece, ha riconosciuto che la capacità lavorativa dell'istante è ridotta in misura pari al 77% dalla data dei certificati psichiatrico, ortopedico e diabetologico (gennaio
2024), ritenendo, pertanto, sussistente da tale data il presupposto sanitario utile per il riconoscimento del solo beneficio di cui all'art. 13 L. 118/1971, con esclusione della sussistenza dello status di handicap grave, di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente.
Nella specie, il consulente ha rilevato che “I dati ricavati dall'indagine anamnestica, dall'esame della documentazione sanitaria in atti, dall'esame obiettivo, ci consentono di affermare che la signora di anni 58 , è affetta da: “ Diabete mellito Parte_2
NID, obesita' con complicanze artrosiche in soggetto con spondilo- artrosi e scoliosi lombare, cardiopatia ipertensiva, sindrome depressiva cronica,” Procedendo alla valutazione percentuale delle patologie sofferte e riscontrate agli atti in conformità alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità pubblicate sulla G.U. del
26.2.1992 si può così valutare:
Diabete Mellito NID 25% cod. 6465 per analogia
Obesità con complicanze artrosiche 35% cod. 7105
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Cardiopatia ipertensiva 41% cod. 6442
Sindrome depressiva cronica 35% cod 2205.
Per cui possiamo affermare che la signora per le patologie di Pt_2 cui è sofferente risulta essere invalida nella misura del 77%
(settantasette per cento) secondo il calcolo a scalare della formula di Balthazard a partire dalla data del gennaio 2024 ( data del certificato psichiatrico e del certificato ortopedico e del certificato diabetologico).”
Pertanto, il consulente ha concluso ritenendo che parte ricorrente è inabile al lavoro in misura pari al 77%, conseguentemente sussistendo i presupposti per il riconoscimento in capo alla stessa dei requisiti sanitari richiesti dall'art. 13 L. 118/1971.
3.- Tenuto conto della parziale soccombenza, le spese di lite devono essere compensate in misura pari alla metà. Le restanti spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in euro 915,00 - di cui 200,00 per l'ATPO - oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Vanno, inoltre, poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA che parte ricorrente possiede il requisito sanitario per fruire dell'assegno di cui all'art. 13 L. 118/1971 dal gennaio del 2024;
CONDANNA l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 di giudizio, che liquida in 915,00, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario;
PONE definitivamente in capo all' le spese di CTU, liquidate con CP_1 separati provvedimenti.
Palmi, 09/04/2025
Il giudice
Luca Coppola
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