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Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Corte d' Appello di Palermo
Sezione per le controversie di lavoro
Il Consigliere Delegato nel procedimento camerale n. 90/2025 promosso da
Parte_1
(avv. Maria Laura Passanante)
Contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 ha pronunciato il seguente
DECRETO Letto il ricorso depositato in data 14.03.2025 dalla parte ricorrente indicata in epigrafe con il quale viene richiesto l'indennizzo per la non ragionevole durata della procedura fallimentare a carico dell'odierno istante, iscritta al n. 37/2011 Reg. Fall. Tribunale di Palermo e tuttora pendente come da documentazione in atti;
vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 26 aprile 2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge 24 marzo 2001 n. 89, come sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto;
rilevato che per l'odierna istante la procedura fallimentare si è protratta dalla data di pubblicazione della sentenza n. 38/2011 del 25.02.2011 fino alla data di deposito del presente ricorso del 14.03.2025, con la conseguenza che la procedura fallimentare, per quanto qui occupa, si è protratta per anni 14, mesi 0 e giorni 17; considerato che per il ricorrente la procedura fallimentare ha avuto un'eccedenza del termine ragionevole di durata del processo stabilito dall'art.2 della L.n.89/2001, come modificato dall'art.55 del D.L. 22/06/2012 n.83 conv. in L. 7/08/2012 n.134 (cfr. Cass. n.18839/2015) di anni 8 (14-6); ritenuto pertanto che, in base ai criteri in uso in questo ufficio per il fallito, va liquidato a titolo di equa riparazione la complessiva somma di € 3.500,00 (€400,00x5+500,00x3), oltre gli interessi;
valutato che le spese del procedimento, sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto dell'importo liquidato e della bassa complessità della presente procedura) per i procedimenti monitori – scaglione sino ad € 5.200,00 – vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto che:
-il procedimento ha natura contenziosa e si svolge in modo sovrapponibile al procedimento per decreto ingiuntivo (al cui archetipo il legislatore si è dichiaratamente ispirato), e con il quale il giudizio ex lege IN condivide la prima fase monitoria ( Cass. N. 26851/16);
-la complessità del procedimento è bassissima e il ricorso, che non contiene l'esame di particolari questioni di fatto o di diritto, è redatto con formule in larga parte generiche e di stile, sicché vanno applicati i minimi tariffari;
- il valore della causa è pari all'importo liquidato;
-precisato che la liquidazione delle spese in base alla tariffa prevista per il procedimento monitorio, già da tempo applicata da questo Ufficio, trova ora anche l'autorevole avallo della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 16512/2020);
P.Q.M.
Ingiunge al il pagamento, senza dilazione, in favore di Controparte_1 [...]
della somma complessiva di € 3.500,00, oltre interessi: Parte_1
Ingiunge, altresì', il pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi
€ 237,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti. Manda la cancelleria per gli adempimenti. Palermo, 26 marzo 2025
Il Consigliere Delegato Cinzia Alcamo
Sezione per le controversie di lavoro
Il Consigliere Delegato nel procedimento camerale n. 90/2025 promosso da
Parte_1
(avv. Maria Laura Passanante)
Contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 ha pronunciato il seguente
DECRETO Letto il ricorso depositato in data 14.03.2025 dalla parte ricorrente indicata in epigrafe con il quale viene richiesto l'indennizzo per la non ragionevole durata della procedura fallimentare a carico dell'odierno istante, iscritta al n. 37/2011 Reg. Fall. Tribunale di Palermo e tuttora pendente come da documentazione in atti;
vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 26 aprile 2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge 24 marzo 2001 n. 89, come sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto;
rilevato che per l'odierna istante la procedura fallimentare si è protratta dalla data di pubblicazione della sentenza n. 38/2011 del 25.02.2011 fino alla data di deposito del presente ricorso del 14.03.2025, con la conseguenza che la procedura fallimentare, per quanto qui occupa, si è protratta per anni 14, mesi 0 e giorni 17; considerato che per il ricorrente la procedura fallimentare ha avuto un'eccedenza del termine ragionevole di durata del processo stabilito dall'art.2 della L.n.89/2001, come modificato dall'art.55 del D.L. 22/06/2012 n.83 conv. in L. 7/08/2012 n.134 (cfr. Cass. n.18839/2015) di anni 8 (14-6); ritenuto pertanto che, in base ai criteri in uso in questo ufficio per il fallito, va liquidato a titolo di equa riparazione la complessiva somma di € 3.500,00 (€400,00x5+500,00x3), oltre gli interessi;
valutato che le spese del procedimento, sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto dell'importo liquidato e della bassa complessità della presente procedura) per i procedimenti monitori – scaglione sino ad € 5.200,00 – vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto che:
-il procedimento ha natura contenziosa e si svolge in modo sovrapponibile al procedimento per decreto ingiuntivo (al cui archetipo il legislatore si è dichiaratamente ispirato), e con il quale il giudizio ex lege IN condivide la prima fase monitoria ( Cass. N. 26851/16);
-la complessità del procedimento è bassissima e il ricorso, che non contiene l'esame di particolari questioni di fatto o di diritto, è redatto con formule in larga parte generiche e di stile, sicché vanno applicati i minimi tariffari;
- il valore della causa è pari all'importo liquidato;
-precisato che la liquidazione delle spese in base alla tariffa prevista per il procedimento monitorio, già da tempo applicata da questo Ufficio, trova ora anche l'autorevole avallo della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 16512/2020);
P.Q.M.
Ingiunge al il pagamento, senza dilazione, in favore di Controparte_1 [...]
della somma complessiva di € 3.500,00, oltre interessi: Parte_1
Ingiunge, altresì', il pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi
€ 237,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti. Manda la cancelleria per gli adempimenti. Palermo, 26 marzo 2025
Il Consigliere Delegato Cinzia Alcamo