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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/05/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 693/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 693 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
Parte_1
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Donnino Donnini per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- APPELLANTE -
CONTRO
4 (partita iva ), in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Pirro per procura in calce all'atto di citazione in primo grado pagina 1 di 6 - Appellata –
NEI CONFRONTI DI
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro- CP_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Cucchiarini per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 53 pubblicata in data 26.01.2023 dal
Tribunale di Pesaro
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
-riformare, in fatto ed in diritto, la sentenza n. 53/2023 del Tribunale Ordinario di Pesaro, nella persona del Dott. Davide Storti, resa nel procedimento n. 1943/2022 R.G. in data 25/01/2023, pubblicata in data 26/01/2023, non notificata, per tutti i motivi esposti nell'atto di appello e comunque negli scritti dell'appellante (già Parte_2 Parte_1
l'effet
[...]
e/o eccezione, in riforma della stessa, accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare integralmente l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. promossa dalla per essere infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi illustrati negli CP_3 lla odierna appellante, anche versati in primo grado e qui da intendersi interamente riportati e ritrascritti;
rigettare le eccezioni e le richieste della soc. in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi illustrati CP_2 negli scritti della odierna appellante, anche versati in primo grado e qui da intendersi interamente riportati e ritrascritti;
-dichiarare incompatibile il Giudice che l'ha pronunciata essendo lo stesso giudice che ha deciso la causa e non può essere Lui stesso a dare interpretazioni, integrazioni della sua stessa sentenza;
-in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, 15% spese generali CPA (4%) ed IVA (22%) come per legge per entrambi i gradi di giudizio (comprese la fase cautelare e la fase di reclamo) come da separata depositanda nota”.
pagina 2 di 6 Per l'appellata CP_3
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'atto di appello formulato dalla società avverso la Parte_1 sentenza n. 53/2023 emessa dal Tribunale d ria di spese funzioni ed onorari di causa in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per l'appellata CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, respingere l'appello proposto dalla avverso la Parte_3 sentenza n. 53/2023 resa nel procedimento n. 1943/2022 Tribunale di Pesaro e per l'effetto confermare la predetta sentenza in ogni sua parte. Con rivalsa di spese e competenze del grado“
FATTI DI CAUSA
La ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Pesaro avverso CP_3
l'esecuzione avviata nei propri confronti dalla ai sensi Parte_1 dell'art. 602 c.p.c., quale terza proprietaria dell'immobile ivi meglio descritto;
l'opponente ha eccepito che non sarebbe ancora passata in giudicato la sentenza con cui è stata dichiarata l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. della compravendita stipulata in data 17.07.2020 tra l'opponente e la e CP_2 che pertanto l'opposta non potrebbe sottoporre a pignoramento il bene costituente oggetto del contratto.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, la ha contestato la Parte_1 fondatezza dell'opposizione, evidenziando che la sentenza è stata dichiarata provvisoriamente esecutiva dal medesimo giudice che l'ha pronunciata.
Nonostante la regolarità della notifica, la ha invece preferito restare CP_2 contumace.
Con sentenza in data 25.01.2023 il Tribunale di Pesaro ha accolto l'opposizione ed ha condannato l'opponente alla refusione delle spese di lite;
il primo giudice ha pagina 3 di 6 evidenziato che la pronuncia posta a fondamento del precetto è priva di efficacia provvisoriamente esecutiva se non per quanto riguarda la condanna alle spese processuali (non azionate peraltro dal creditore); ha da ultimo rilevato che il primo precetto è ormai perento e che pertanto non possono esserne richieste le spese.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la ribadendo Parte_1 di avere posto a fondamento dell'esecuzione una sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva dallo stesso giudice e contestando che tale declaratoria possa essere disattesa in sede esecutiva.
Costituendosi anche nel presente grado, la ha contestato la fondatezza CP_3 dell'appello ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituita nella presente sede la la quale ha chiesto la conferma CP_4 della sentenza di primo grado.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 03.04.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con tre distinti motivi d'appello, che risulta opportuno trattare congiuntamente, la censura la pronuncia nel capo in Parte_1 cui il primo giudice ha dichiarato priva di efficacia esecutiva la precedente sentenza con cui in data 25.11.2021 il Tribunale di Pesaro, in accoglimento della domanda proposta dall'odierna appellante, ha dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. il contratto con cui la aveva venduto alla CP_3
l'immobile ivi meglio indicato;
l'appellante deduce invece che CP_4 qualsiasi pronuncia di primo grado sarebbe provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.; evidenzia altresì che lo stesso giudice della cognizione ha dichiarato la sentenza provvisoriamente esecutiva e contesta che tale declaratoria possa essere superata dal giudice dell'esecuzione.
L'appello dev'essere rigettato con riferimento a tutti i profili indicati. pagina 4 di 6 Sin dall'entrata in vigore dell'art. 282 c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 33 della L. 26.11.1990 n.353, infatti, è stato chiarito che
“l'anticipazione dell'efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato ha riguardo soltanto al momento della esecutività della pronuncia, con la conseguenza (atteso il nesso di correlazione necessaria tra condanna ed esecuzione forzata) che la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 cod. proc. civ. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un'esigenza di adeguamento della realtà al decisum che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento” (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, sentenza n.1037 del
06.02.1999).
“La sentenza che accoglie una domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. ha natura costitutiva” e pertanto “non è suscettibile di produrre effetto prima del passaggio in giudicato” (leggasi ad esempio Cass. Sez. L, sentenza n.17311 del 24.08.2016, nonché Cass. S.U., sentenza n. 30416 del
23.11.2018).
L'eventuale efficacia esecutiva di una pronuncia dipende quindi dalla sua natura, restando irrilevante nell'attuale sistema processualcivilistico qualsiasi declaratoria da parte del giudice che l'ha pronunciata.
Poco comprensibile risulta poi la deduzione secondo cui la dichiarazione di provvisoria esecutività sarebbe ormai passata in giudicato, tenuto conto che la pronuncia è stata oggetto di gravame in ogni sua parte.
Risulta da ultimo evidente che spetta proprio al giudice dell'esecuzione valutare se la sentenza posta a fondamento del precetto sia munita di provvisoria esecutività e possa pertanto costituire un valido titolo esecutivo.
2. L'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dall'integrale soccombenza dell'odierna appellante, ne impone la condanna a rifondere in favore di entrambe le controparti anche le spese del presente grado, liquidate in pagina 5 di 6 dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Va dato atto infine della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte del medesimo appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
avverso la Parte_1 sentenza n. 53 pubblicata in data 26.01.2023 dal Tribunale di Pesaro, così dispone:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza appellata.
CONDANNA l'appellante a rifondere le spese anticipate dalle controparti nel presente grado, liquidate per ciascuna nell'importo pari ad euro 9.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 693 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
Parte_1
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Donnino Donnini per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- APPELLANTE -
CONTRO
4 (partita iva ), in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Pirro per procura in calce all'atto di citazione in primo grado pagina 1 di 6 - Appellata –
NEI CONFRONTI DI
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro- CP_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Cucchiarini per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 53 pubblicata in data 26.01.2023 dal
Tribunale di Pesaro
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
-riformare, in fatto ed in diritto, la sentenza n. 53/2023 del Tribunale Ordinario di Pesaro, nella persona del Dott. Davide Storti, resa nel procedimento n. 1943/2022 R.G. in data 25/01/2023, pubblicata in data 26/01/2023, non notificata, per tutti i motivi esposti nell'atto di appello e comunque negli scritti dell'appellante (già Parte_2 Parte_1
l'effet
[...]
e/o eccezione, in riforma della stessa, accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare integralmente l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. promossa dalla per essere infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi illustrati negli CP_3 lla odierna appellante, anche versati in primo grado e qui da intendersi interamente riportati e ritrascritti;
rigettare le eccezioni e le richieste della soc. in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi illustrati CP_2 negli scritti della odierna appellante, anche versati in primo grado e qui da intendersi interamente riportati e ritrascritti;
-dichiarare incompatibile il Giudice che l'ha pronunciata essendo lo stesso giudice che ha deciso la causa e non può essere Lui stesso a dare interpretazioni, integrazioni della sua stessa sentenza;
-in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, 15% spese generali CPA (4%) ed IVA (22%) come per legge per entrambi i gradi di giudizio (comprese la fase cautelare e la fase di reclamo) come da separata depositanda nota”.
pagina 2 di 6 Per l'appellata CP_3
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'atto di appello formulato dalla società avverso la Parte_1 sentenza n. 53/2023 emessa dal Tribunale d ria di spese funzioni ed onorari di causa in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per l'appellata CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, respingere l'appello proposto dalla avverso la Parte_3 sentenza n. 53/2023 resa nel procedimento n. 1943/2022 Tribunale di Pesaro e per l'effetto confermare la predetta sentenza in ogni sua parte. Con rivalsa di spese e competenze del grado“
FATTI DI CAUSA
La ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Pesaro avverso CP_3
l'esecuzione avviata nei propri confronti dalla ai sensi Parte_1 dell'art. 602 c.p.c., quale terza proprietaria dell'immobile ivi meglio descritto;
l'opponente ha eccepito che non sarebbe ancora passata in giudicato la sentenza con cui è stata dichiarata l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. della compravendita stipulata in data 17.07.2020 tra l'opponente e la e CP_2 che pertanto l'opposta non potrebbe sottoporre a pignoramento il bene costituente oggetto del contratto.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, la ha contestato la Parte_1 fondatezza dell'opposizione, evidenziando che la sentenza è stata dichiarata provvisoriamente esecutiva dal medesimo giudice che l'ha pronunciata.
Nonostante la regolarità della notifica, la ha invece preferito restare CP_2 contumace.
Con sentenza in data 25.01.2023 il Tribunale di Pesaro ha accolto l'opposizione ed ha condannato l'opponente alla refusione delle spese di lite;
il primo giudice ha pagina 3 di 6 evidenziato che la pronuncia posta a fondamento del precetto è priva di efficacia provvisoriamente esecutiva se non per quanto riguarda la condanna alle spese processuali (non azionate peraltro dal creditore); ha da ultimo rilevato che il primo precetto è ormai perento e che pertanto non possono esserne richieste le spese.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la ribadendo Parte_1 di avere posto a fondamento dell'esecuzione una sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva dallo stesso giudice e contestando che tale declaratoria possa essere disattesa in sede esecutiva.
Costituendosi anche nel presente grado, la ha contestato la fondatezza CP_3 dell'appello ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituita nella presente sede la la quale ha chiesto la conferma CP_4 della sentenza di primo grado.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 03.04.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con tre distinti motivi d'appello, che risulta opportuno trattare congiuntamente, la censura la pronuncia nel capo in Parte_1 cui il primo giudice ha dichiarato priva di efficacia esecutiva la precedente sentenza con cui in data 25.11.2021 il Tribunale di Pesaro, in accoglimento della domanda proposta dall'odierna appellante, ha dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. il contratto con cui la aveva venduto alla CP_3
l'immobile ivi meglio indicato;
l'appellante deduce invece che CP_4 qualsiasi pronuncia di primo grado sarebbe provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.; evidenzia altresì che lo stesso giudice della cognizione ha dichiarato la sentenza provvisoriamente esecutiva e contesta che tale declaratoria possa essere superata dal giudice dell'esecuzione.
L'appello dev'essere rigettato con riferimento a tutti i profili indicati. pagina 4 di 6 Sin dall'entrata in vigore dell'art. 282 c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 33 della L. 26.11.1990 n.353, infatti, è stato chiarito che
“l'anticipazione dell'efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato ha riguardo soltanto al momento della esecutività della pronuncia, con la conseguenza (atteso il nesso di correlazione necessaria tra condanna ed esecuzione forzata) che la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 cod. proc. civ. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un'esigenza di adeguamento della realtà al decisum che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento” (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, sentenza n.1037 del
06.02.1999).
“La sentenza che accoglie una domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. ha natura costitutiva” e pertanto “non è suscettibile di produrre effetto prima del passaggio in giudicato” (leggasi ad esempio Cass. Sez. L, sentenza n.17311 del 24.08.2016, nonché Cass. S.U., sentenza n. 30416 del
23.11.2018).
L'eventuale efficacia esecutiva di una pronuncia dipende quindi dalla sua natura, restando irrilevante nell'attuale sistema processualcivilistico qualsiasi declaratoria da parte del giudice che l'ha pronunciata.
Poco comprensibile risulta poi la deduzione secondo cui la dichiarazione di provvisoria esecutività sarebbe ormai passata in giudicato, tenuto conto che la pronuncia è stata oggetto di gravame in ogni sua parte.
Risulta da ultimo evidente che spetta proprio al giudice dell'esecuzione valutare se la sentenza posta a fondamento del precetto sia munita di provvisoria esecutività e possa pertanto costituire un valido titolo esecutivo.
2. L'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dall'integrale soccombenza dell'odierna appellante, ne impone la condanna a rifondere in favore di entrambe le controparti anche le spese del presente grado, liquidate in pagina 5 di 6 dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Va dato atto infine della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte del medesimo appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
avverso la Parte_1 sentenza n. 53 pubblicata in data 26.01.2023 dal Tribunale di Pesaro, così dispone:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza appellata.
CONDANNA l'appellante a rifondere le spese anticipate dalle controparti nel presente grado, liquidate per ciascuna nell'importo pari ad euro 9.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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