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Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 03/06/2025, n. 10709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10709 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10709/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07603/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7603 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Claudia Conidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/91, in data 05/08/2020, notificata all'interessato il 19/08/2020, con cui non è stato concesso il definitivo programma speciale di protezione al collaboratore di giustizia sopra generalizzato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto lo stralcio del verbale della riunione del 10 marzo 2021, in occasione della quale la Commissione centrale ex art. 10 legge 82/1991 si è rideterminata, confermando la mancata concessione del programma definitivo alla luce di aggiornati e conformi pareri della DDA e DNA, come peraltro indicato nell’ordinanza -OMISSIS-di questo Tribunale, che ha accolto la richiesta misura cautelare ai fini del riesame, sospendendo nelle more gli effetti dell’atto impugnato;
preso atto pertanto della conferma della precedente delibera del 5 agosto 2020, qui impugnata;
rilevato che la fonte dell’effetto lesivo lamentato dalla parte ricorrente deve ormai identificarsi nel suindicato provvedimento sopravvenuto, con la conseguente carenza di interesse della stessa all’accoglimento del presente ricorso avente ad oggetto il primigenio provvedimento di diniego;
dato avviso, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., alle parti costituite di una possibile improcedibilità del gravame in relazione alla mancata impugnazione del provvedimento di conferma sopravvenuto;
visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
ritenuta la sopravvenuta carenza di interesse nonché la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.