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Ordinanza 14 febbraio 2025
Ordinanza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, ordinanza 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/54
CORTE DI APPELLO DI BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, composta dai signori Magistrati
Dott.ssa Maria Mitola - Presidente
Dott. Emma Manzionna - Presidente
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere rel. nel ricorso ex art. 373 c.p.c. iscritto al nr. 54-1/2025 RG avverso la sentenza della I sezione civile della Corte di Appello di Bari n. 1599/2024, pubblicata in data 11.12.2024 proposto da:
, nella qualità di eredi di (avv.to Lisi Pierantonio, Lattanzio Parte_1 Parte_2 Persona_1
Massimiliano)
CONTRO
CP_1
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che:
- e , quali eredi di hanno proposto istanza ex art. Parte_1 Parte_2 Persona_1
373 cpc avverso la sentenza della I sezione civile della Corte di Appello di Bari n.
1599/2024 pubblicata l'11.12.2024;
- con detta pronuncia la Corte di Appello ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di ritenuto non intestatario dei titoli cambiari posti a fondamento del Persona_1
decreto monitorio e in totale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'originaria opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla debitrice con condanna degli CP_1
appellati, odierni istanti, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in €
7.625,00 per il primo grado ed in € e in € 7.160,00 per l'appello oltre accessori come per legge e con distrazione in favore dell'avv.to Francesco Lorusso difensore della CP_1
- gli istanti hanno impugnato per revocazione la predetta pronuncia per:
Pagina 1 a) contrasto con altra sentenza del Tribunale di Bari, avente autorità di giudicato tra le parti ex art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., che ha affermato la titolarità sostanziale del credito e la legittimazione attiva in capo al sig. ; Persona_1
b) errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. ove la sentenza menziona «titoli cambiari posti a fondamento dell'esecuzione» mentre l'esecuzione forzata preannunciata con l'atto di precetto opposto si fonda su titolo esecutivo di provenienza giudiziale
(provvedimento monitorio) e non già su cambiali, con ogni conseguenza in ordine ai poteri del Giudice dell'opposizione all'esecuzione in merito all'accertamento della titolarità sostanziale del credito e alla verifica della sussistenza della legittimazione;
- ai fini della sospensione dell'esecuzione della sentenza di secondo grado, deve valutarsi solamente il danno derivante dall'esecuzione della sentenza, non la fondatezza o meno del ricorso per cassazione (fumus), essendo la valutazione giudiziale relativa al ricorso ex art. 373 c.p.c. limitata al solo riscontro del danno grave e irreparabile quale conseguenza dell'esecuzione, come emerge dal chiaro tenore letterale dell'art. 373 c.p.c. e dalla circostanza che la Corte di Appello - a differenza di quanto accade per la delibazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado disciplinata dall'art. 283 c.p.c. - non ha alcun potere decisorio in ordine al fumus dell'impugnazione proposta con il ricorso per Cassazione (cfr. App. Salerno, 21 luglio 2003,
Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2005, n. 4060; App. Torino, 23 marzo 2010; App. Salerno,
22 febbraio 2012, ord.; App. Milano, 16 gennaio 2017, ord.; App. Roma, 30 maggio 2018, ord.; App. Trieste, sez. II civ., 16 ottobre 2020);
- gli istanti hanno prospettato una situazione di insolvenza e/o irrecuperabilità del credito poiché, l'avv.to Francesco Lorusso (difensore della dichiaratosi antistatario) risulta CP_1
destinatario di 13 procedimenti di esecuzione forzata mobiliare nonché titolare di beni immobili gravati da iscrizioni ipotecarie per circa € 1.250.000;
- si delinea un concreto e fondato pericolo, per gli odierni istanti, di non riuscire a ottenere la restituzione delle somme che gli stessi dovessero essere costretti a versare all'avv. Lorusso al fine di evitare l'esecuzione forzata ovvero di essere costretti ad avviare altri dispendiosi procedimenti esecutivi, con la connessa necessità di provvedere a ulteriori ingenti anticipazioni;
- infine, in relazione alla sentenza impugnata per revocazione, notificata in data 17.12.2024, pendono i termini per il ricorso per cassazione, la cui scadenza cade il 15 febbraio 2025;
- la liquidazione delle spese della procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza, prevista dall'art. 373 c.p.c., spetti al giudice di legittimità e non al giudice di
Pagina 2 appello (Cassazione civile, sez. I 22/07/2011 n. 16121)
-
-
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e per l'effetto sospende l'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di
Appello di Bari I sezione civile n. 1599/2024, pubblicata in data 11.12.2024;
- nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di
Bari dell'11.02.2025 .
Il Presidente
Dott. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Alessandra Piliego
-
Pagina 3
CORTE DI APPELLO DI BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, composta dai signori Magistrati
Dott.ssa Maria Mitola - Presidente
Dott. Emma Manzionna - Presidente
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere rel. nel ricorso ex art. 373 c.p.c. iscritto al nr. 54-1/2025 RG avverso la sentenza della I sezione civile della Corte di Appello di Bari n. 1599/2024, pubblicata in data 11.12.2024 proposto da:
, nella qualità di eredi di (avv.to Lisi Pierantonio, Lattanzio Parte_1 Parte_2 Persona_1
Massimiliano)
CONTRO
CP_1
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che:
- e , quali eredi di hanno proposto istanza ex art. Parte_1 Parte_2 Persona_1
373 cpc avverso la sentenza della I sezione civile della Corte di Appello di Bari n.
1599/2024 pubblicata l'11.12.2024;
- con detta pronuncia la Corte di Appello ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di ritenuto non intestatario dei titoli cambiari posti a fondamento del Persona_1
decreto monitorio e in totale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'originaria opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla debitrice con condanna degli CP_1
appellati, odierni istanti, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in €
7.625,00 per il primo grado ed in € e in € 7.160,00 per l'appello oltre accessori come per legge e con distrazione in favore dell'avv.to Francesco Lorusso difensore della CP_1
- gli istanti hanno impugnato per revocazione la predetta pronuncia per:
Pagina 1 a) contrasto con altra sentenza del Tribunale di Bari, avente autorità di giudicato tra le parti ex art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., che ha affermato la titolarità sostanziale del credito e la legittimazione attiva in capo al sig. ; Persona_1
b) errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. ove la sentenza menziona «titoli cambiari posti a fondamento dell'esecuzione» mentre l'esecuzione forzata preannunciata con l'atto di precetto opposto si fonda su titolo esecutivo di provenienza giudiziale
(provvedimento monitorio) e non già su cambiali, con ogni conseguenza in ordine ai poteri del Giudice dell'opposizione all'esecuzione in merito all'accertamento della titolarità sostanziale del credito e alla verifica della sussistenza della legittimazione;
- ai fini della sospensione dell'esecuzione della sentenza di secondo grado, deve valutarsi solamente il danno derivante dall'esecuzione della sentenza, non la fondatezza o meno del ricorso per cassazione (fumus), essendo la valutazione giudiziale relativa al ricorso ex art. 373 c.p.c. limitata al solo riscontro del danno grave e irreparabile quale conseguenza dell'esecuzione, come emerge dal chiaro tenore letterale dell'art. 373 c.p.c. e dalla circostanza che la Corte di Appello - a differenza di quanto accade per la delibazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado disciplinata dall'art. 283 c.p.c. - non ha alcun potere decisorio in ordine al fumus dell'impugnazione proposta con il ricorso per Cassazione (cfr. App. Salerno, 21 luglio 2003,
Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2005, n. 4060; App. Torino, 23 marzo 2010; App. Salerno,
22 febbraio 2012, ord.; App. Milano, 16 gennaio 2017, ord.; App. Roma, 30 maggio 2018, ord.; App. Trieste, sez. II civ., 16 ottobre 2020);
- gli istanti hanno prospettato una situazione di insolvenza e/o irrecuperabilità del credito poiché, l'avv.to Francesco Lorusso (difensore della dichiaratosi antistatario) risulta CP_1
destinatario di 13 procedimenti di esecuzione forzata mobiliare nonché titolare di beni immobili gravati da iscrizioni ipotecarie per circa € 1.250.000;
- si delinea un concreto e fondato pericolo, per gli odierni istanti, di non riuscire a ottenere la restituzione delle somme che gli stessi dovessero essere costretti a versare all'avv. Lorusso al fine di evitare l'esecuzione forzata ovvero di essere costretti ad avviare altri dispendiosi procedimenti esecutivi, con la connessa necessità di provvedere a ulteriori ingenti anticipazioni;
- infine, in relazione alla sentenza impugnata per revocazione, notificata in data 17.12.2024, pendono i termini per il ricorso per cassazione, la cui scadenza cade il 15 febbraio 2025;
- la liquidazione delle spese della procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza, prevista dall'art. 373 c.p.c., spetti al giudice di legittimità e non al giudice di
Pagina 2 appello (Cassazione civile, sez. I 22/07/2011 n. 16121)
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P.Q.M.
- accoglie il ricorso e per l'effetto sospende l'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di
Appello di Bari I sezione civile n. 1599/2024, pubblicata in data 11.12.2024;
- nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di
Bari dell'11.02.2025 .
Il Presidente
Dott. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Alessandra Piliego
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