Corte d'Appello Bari, ordinanza 14/02/2025
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Ordinanza 14 febbraio 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dalla Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, presieduta dalla Dott.ssa Maria Mitola. Le parti, nella qualità di eredi, hanno presentato un ricorso ex art. 373 c.p.c. contro la sentenza n. 1599/2024, che aveva accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, riformando la decisione di primo grado e condannando gli eredi al pagamento delle spese legali. Gli istanti hanno contestato la legittimità della sentenza, sostenendo un contrasto con un precedente giudicato e un errore di fatto riguardante la natura del titolo esecutivo.

Il giudice ha accolto il ricorso, sospendendo l'esecuzione della sentenza impugnata. Nella sua motivazione, ha sottolineato che la valutazione per la sospensione deve concentrarsi sul danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione, piuttosto che sulla fondatezza del ricorso per cassazione. Ha evidenziato la situazione di insolvenza del debitore, che avrebbe potuto compromettere il recupero delle somme da parte degli eredi, giustificando così la sospensione. Infine, ha stabilito che le spese della procedura incidentale sarebbero state a carico del giudice di legittimità, non di quello di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Bari, ordinanza 14/02/2025
    Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
    Numero :
    Data del deposito : 14 febbraio 2025

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