Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5110 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7538/2018 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE il Giudice dr.ssa Barbara DI TONTO considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 28.04.25 per la decisione ex art. 281 sexies u.c. cpc;
considerato che
, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies u.c. e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Barbara Di Tonto ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°30441 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018, avente ad
OGGETTO: Responsabilità professionale
TRA
( Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), in proprio e quali eredi di
[...] C.F._4 Per_1
, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Nuova Poggio-
[...] reale n.8, presso lo studio degli avv.ti GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO e GIUSEPPE Colapietro dai quali sono rappresentati e difesi come da pro- cura versata in atti
- ATTORI
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, elettivamente domiciliata alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Comunale Del Principe 13/A Napoli presso la sede del Servizio Affari Legali dell' , rappresentata e difesa congiunta- Controparte_1 mente e disgiuntamente dagli avv.ti Vingiani Anna, De nicola Annama- ria, Iervolino SE, GI ME come da procura versata in at- ti
- CONVENUTA
, , elettivamente domiciliata presso Controparte_2 P.IVA_2 la sede dell'avvocatura aziendale in Frattamaggiore (Na) alla Via Lupoli, n. 27, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti SE Alfano e Maria Dulvi Corcione come da procura versata in atti
- CONVENUTA
, in persona del l.r.p.t., elet- Controparte_3 P.IVA_3 tivamente domiciliata in Teano, al Viale Italia, 118 presso lo studio dell'avv. Nicola de Luca;
-CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta confluite nel verbale d'udienza cartolare del 28.4.2025, da intendersi qui ripetute e trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e, comunque, sintetiz- zando lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , Parte_1
, e , in proprio e quali Parte_3 Parte_4 Parte_2 eredi di , nato a [...] [...] e deceduto in Frat- Persona_1 tamaggiore (Na) il 30.10.2014, premesso che il proprio congiunto aveva subito le conseguenze dannose di un'errata attività medico- diagnostica in quanto connotata da grave imperizia e negligenza, con- venivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli, la CP_1
e , per sentirle condannare al risarcimento
[...] Controparte_2 dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure heredita- tis, subiti per effetto della colposa condotta dei sanitari nell'esecuzione delle prestazioni ricevute presso le strutture convenute.
La convenuta si costituiva chiedendo ed otte- Controparte_4 nendo di chiamare in causa la;
nel merito Controparte_3
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chiedeva il rigetto della domanda per inammissibilità ed infondatezza della stessa.
Si costituiva che preliminarmente eccepiva Controparte_2
l'inammissibilità della domanda per carenza del nesso eziologico tra evento morte e responsabilità della convenuta;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza della stessa ed, in subordine, la condanna esclusiva dell'altra convenuta con accertamento e dichiara- zione di estraneità ad ipotesi di responsabilità della convenuta.
Trattato il giudizio, istruito lo stesso a mezzo di prova orale e CTU tec- nica, alla udienza cartolare del 28.4.2025 la causa è stata decisa ex art. 281 u.c. sexies cpc
La domanda formulata da parte attrice è infondata e, pertanto, va ri- gettata per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giuri- sprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sani- taria, secondo cui la responsabilità dell'ente ospedaliero (o casa di cura) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbliga- zioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la discipli- na contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, 17 mag- gio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale: Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Sul piano processuale, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati so- no da ravvisarsi nel fatto che il paziente (danneggiato) che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto sociale” intercorso con la strut- tura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professionista che consiste nell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanita- ria resa) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando invece a carico dell'obbligato la prova che la pre- stazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non sia stato eziologica- mente rilevante (cfr. Cass. civ., n.5128 del 26/2/2020).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in particola- re, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte,
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l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello re- lativo all'evento dannoso, deve essere provato dal credito- re/danneggiato il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, invece, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta attiva od omissiva del sa- nitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare la ricor- renza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (fatto estinti- vo del diritto). L'onere per la struttura di provare l'impossibilità soprav- venuta della prestazione per causa non imputabile, in particolare, sor- ge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità tra la pa- tologia e la condotta dei sanitari. (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. III, n. 27151/2023; Cass. civ. ord. 26.2.2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n.2061).
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 26/09/2024, n.25805), che questo Giudice ritiene di condi- videre, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la con- dotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata te- nuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli stati- stici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragio- nevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, nella fattispecie in esame, alla luce dei principi su richiamati, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata non possono ritener- si dimostrati alla stregua della documentazione prodotta in giudizio dalla difesa di parte attrice nonché dell'accertamento peritale compiu- to in corso di causa.
La relazione tecnica espletata in corso di causa dal C.T.U. dott.
[...]
ha evidenziato che: a) nel caso di specie, non è possibile Persona_2 muovere critiche nei confronti della struttura sanitaria convenuta
[...]
in relazione all'assistenza clinica prestata in favore Controparte_1 del paziente , posto che non si evincono profili di colpa Persona_1 nell'iter diagnostico terapeutico adottato dai sanitari, il quale fu invero congruo ed adeguato, non sussistendo sufficienti e convergenti ele- menti per poter sospettare la presenza di embolia polmonare;
né è possibile muovere critiche nei confronti dell in re- Parte_5 lazione all'assistenza sanitaria prestata in favore del paziente posto che non si evincono profili di colpa nell'iter diagnostico terapeutico adottato dai sanitari, il quale fu invero congruo ed adeguato sia per la diagnosi di embolia polmonare massiva che per la terapia somministra-
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ta al paziente;
b) il peggioramento delle condizioni cliniche del paziente fino ad arrivare all'exitus non è, pertanto, ascrivibile alla tipologia di cu- re erogate, le quali furono congrue ed appropriate, ma alla progressio- ne nefasta della patologia di cui risultava affetto il paziente ossia l'embolia polmonare massiva bilaterale.
In considerazione delle esposte argomentazioni, il CTU in relazione all'operato dei sanitari dell ha concluso affermando Parte_6 che “attenendoci ai dati clinici riportati nella scheda di intervento del 118 e soprattutto ai contenuti del verbale di P.S. del P.O. S. Maria di Lo- reto Nuovo del 30/10/14 deve ragionevolmente Convenirsi che non sussistevano sufficienti e convergenti elementi per poter sospettare la presenza di embolia polmonare in un soggetto che presentava una condizione di ipertensione sistemica (che rispose alla terapia farmaco- logica somministrata attestandosi s valori di 130/90 mmHg) con tachi- cardia, in assenza di altri elementi clinici degni di nota. “
In relazione all'operato dei sanitari dell il CTU ha Controparte_2 concluso affermando che “alla luce di quanto esaminato possiamo ri- tenere che anche la condotta adottata dai Sanitari di PS dell'Ospedale di Frattamaggiore fu corretta. Essi difatti posero in atto un adeguato iter diagnostico, che portò alla diagnosi di embolia polmonare massiva, ed anche uno terapeutico. Venne, difatti immediatamente sommini- strata terapia anticoagulante con eparina e non vi fu il tempo di prati- care la trombolisi, atteso che, una volta conseguita una diagnosi di cer- tezza di embolia polmonare mediante l'esame angio-TC, si verificò un ulteriore e drammatico aggravamento clinico del p. (che richiese assi- stenza rianimatoria e lo condusse di lì a poco all'exitus) risultando, nel contempo, azzardato intraprendere una terapia trombolitica prima della diagnosi strumentale di conferma di embolia polmonare.”
La relazione tecnica, che si intende condividere per logicità, specificità e congruenza, evidenzia che il peggioramento delle condizioni cliniche del paziente ed il successivo exitus non possono ascriversi alla inade- guata gestione clinica del medesimo da parte dei sanitari e, in partico- lare, alle scelte diagnostico-terapeutiche effettuate per il trattamento della patologia di cui risultava affetto.
Tali risultanze appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni ac- certamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalle parti e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con cri- teri corretti e con iter logico ineccepibile. Esse possono, pertanto, esse- re pienamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in relazione alle domande dedotte in causa.
Come si evince dalla documentazione clinica versata in atti, oggetto di attento esame da parte del CTU, non è possibile, infatti, ravvisare profili di responsabilità del personale sanitario in relazione alla tempestività della individuazione della patologia di cui risultava affetto il paziente, atteso che la diagnosi formulata dai sanitari in sede di accesso del me- 5
desimo presso il P.S. del Loreto Mare (struttura convenuta), nella spe- cie, “crisi ipertensiva in pz con stato d'ansia reattivo”, risultava congrua ed adeguata alla luce della sintomatologia lamentata dal paziente non- ché dell'esame clinico ivi espletato. Parimenti, non sono ravvisabili cen- sure nell'operato dei sanitari della struttura convenuta CP_2
in relazione al successivo accesso presso il P.S. S. Giovanni di Dio
[...] di Frattamaggiore ove, in presenza di sintomi significativi, veniva dia- gnosticata sospetta embolia polmonare ed il protocollo terapeutico adottato per il trattamento della condizione patologica diagnosticata è risultato adeguato rispetto alla natura e alla tipologia della stessa non- ché prontamente eseguito. Ed invero, come si evince dalla documenta- zione clinica versata in atti, in seguito alla diagnosi di sospetta embolia polmonare, veniva somministrata al paziente eparina per via endove- nosa e lo stesso veniva attentamente monitorato attraverso esami ematochimici, consulenza rianimatoria, TC al torace, dopo la quale si evidenziava apprezzata cianosi a mantellina. I sanitari procedettero dunque a sedazione e curarizzazione, nonché ad intubazione orotra- cheale ed ossigenazione con va e vieni, seguita da collegamento a ven- tilatore meccanico: nonostante ciò, poco dopo, si verificò l'exitus.
Orbene, alla luce di quanto esaminato, il CTU ha ritenuto che anche la condotta adottata dai Sanitari di PS dell'Ospedale di Frattamaggiore fu corretta sia per la diagnosi che per il trattamento prontamente esegui- to dai sanitari.
Privo di pregio appare, pertanto, il rilievo formulato dalla difesa di parte attrice, secondo cui i sanitari di PS dell Controparte_5 avrebbero posto in essere un inadeguato inquadramento diagnostico del paziente, precludendo la possibilità di pervenire tempestivamente alla diagnosi ed al trattamento dell'embolia polmonare da cui era affet- to il paziente, mentre i sanitari dell avreb- Controparte_6 bero omesso la tempestiva somministrazione di una terapia tromboli- tica. Ed invero, come ben evidenziato nell'elaborato peritale, nessuna responsabilità può ascriversi ai sanitari che ebbero in cura il paziente presso le due strutture sanitarie convenute.
Alla luce di tali considerazioni e, in particolare, della correttezza del complessivo iter clinico- assistenziale adottato dal personale sanitario di entrambe le strutture convenute, non può ritenersi che il peggiora- mento delle condizioni cliniche e il successivo exitus del paziente sia ascrivibile all'operato dei sanitari che lo ebbero in cura.
In ragione dell'accertata assenza, nel caso di specie, di profili di colpa medica del personale sanitario in relazione all'esecuzione della presta- zione sanitaria, la domanda risarcitoria avanzata dagli attori va rigetta- ta.
Non sono altresì ravvisabili, nella fattispecie, profili di responsabilità del personale sanitario per l'asserita lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente derivante dal mancato consenso 6
informato in ordine alle condizioni di salute in cui il Persona_1 realmente versava. Ed invero parte attrice, pur lamentando l'asserita lesione del diritto all'autodeterminazione del proprio congiunto per ef- fetto della mancata informazione circa le reali condizioni cliniche in cui versava, non offre alcuna indicazione relativa ad un ipotetico contegno alternativo cui si sarebbe eventualmente determinato il paziente, una volta ricevuta un'informativa esaustiva. In tema, la prova del nesso causale tra omessa informativa e danno (alla salute e alla libertà di au- todeterminazione) grava sul paziente, in ossequio al principio della causalità giuridica cristallizzato nel disposto di cui all'art. 1223 c.c.
In tal senso va richiamato l'orientamento costante della Corte di Cassa- zione, secondo cui “in presenza di un atto medico correttamente ese- guito senza la previa acquisizione del consenso informato, dal quale comunque siano derivate conseguenze pregiudizievoli per la salute del paziente, spetta a quest'ultimo dare prova, anche presuntivamente, che ove correttamente informato non avrebbe acconsentito all'intervento o che comunque, se debitamente informato, avrebbe vissuto il periodo post operatorio con una più serena predisposizione ad accettarne le conseguenze. In mancanza di tale prova, non può ri- condursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rile- vanza causale sul danno alla salute (Cass. Sentenza nr 2369/2017).
Nel caso di specie, quindi, alcuna lesione del diritto all'autodeterminazione risulta specificamente allegata né provata dalla parte istante, sicché la relativa domanda non può trovare accoglimen- to.
Atteso il rigetto della domanda principale, la domanda di manleva pro- posta dalla convenuta nei confronti della CP_1 CP_1 [...]
deve considerarsi assorbita unitamente alle Controparte_7 relative questioni preliminari e di merito sollevate dalla compagnia.
Le considerazioni finora sviluppate risultano valevoli ad assorbire ogni altra questione preliminare di rito e di merito, in ragione del cd. criterio della “ragione più liquida”, atteso che, come chiarito dalla giurispruden- za di merito, la domanda può essere respinta sulla base di una questio- ne assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessa- rio esaminare previamente tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costi- tuzionalmente protette (cfr. Cassazione civile, n. 363 del 09/01/2019 secondo cui “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, an- che se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il
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profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” nonché Cassazione civile Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019, secondo cui “l'ordine di trattazione delle que- stioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giu- dice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più li- quida")
Le spese di lite tra gli attori ed i convenuti seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositi- vo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimen- to allo scaglione di valore di riferimento calcolato sulla base dell'importo di cui in domanda (valore indeterminabile) ai valori medi in ragione della natura delle questioni, fattuali e giuridiche affrontate e decise mediante la presente pronuncia.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Corte Cost. 77/2018) per compensare le spese di lite tra gli attori ed i convenuti, stante il contra- sto giurisprudenziale esistente al momento della introduzione del giu- dizio sulla normativa applicabile ai casi di responsabilità sanitaria veri- ficatesi prima della entrata in vigore della legge cd. GE NC (cfr. Cassazione civile sez. III, 31/07/2024, n.21435).
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice rimasta sostanzialmente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda proposta dagli attori perché infondata;
• compensa le spese di lite tra parte attrice ed i convenuti;
• compensa le spese di lite tra e la Controparte_1 Controparte_3
;
[...]
• pone, in via definitiva, le spese di CTU, liquidate come da separato de- creto in atti, a carico di parte attrice.
Napoli, lì 28.4.2025
Il Giudice dr.ssa Barbara Di Tonto
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