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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/09/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 8086 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
lo studio dell'Avv. ELENA PETTINAU che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1
dell'Avv. GRAZIELLA MASSIDDA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Pagina 1 Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito così decidere:
1. pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
2. le parti pattuiscono che il padre versi la somma di euro 100 al mese direttamente alla figlia Per_1
, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, con
[...]
rivalutazione annuale secondo ISTAT;
3. le parti continueranno a sostenere al 50% le spese straordinarie nell'interesse della figlia;
4. compensazione delle spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e con ricorso Parte_1 CP_1
depositato dal in data 18/12/2024, e costituzione della in data 16/05/2024, i Pt_1 CP_1
coniugi sono comparsi davanti al Giudice delegato nell'udienza del 20/06/2025 dichiarando di non volersi riconciliare e di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa
è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separati e che, dalla comparizione personale davanti al Presidente del tribunale in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio,
erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e alle condizioni concordate.
[...] CP_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a CAGLIARI il 4/07/1992 tra
Pagina 2 , nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 CP_1
NUORO il 31/07/1967, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 354, parte II, serie A, anno 1992 - Comune di CAGLIARI).
Sull'accordo delle parti:
2. verserà in favore della figlia , a titolo di mantenimento, la Parte_1 Persona_1
somma di euro 100, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo ISTAT;
3. le parti continueranno a sostenere al 50% le spese straordinarie nell'interesse della figlia;
4. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, il 12/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
.
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