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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/05/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 706/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n.
4074/2021 emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio n. 1835/2015 R.G.), iscritta al n.
706/2022 R.G., avente ad oggetto: intermediazione mobiliare, tra:
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Umberto Morera, ed elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLANTE
contro
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Malgherini ed Ernesto C.F._2
Pensato, ed elettivamente domiciliati come in atti
APPELLATO
Conclusioni: alla udienza del 31 gennaio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 6 febbraio 2015, e Controparte_1 Parte_2 citavano in giudizio la (d'ora in poi – breviter – Parte_1 solo ), affinché il Tribunale di Bari, dichiarati nulli o annullati o, ancora, CP_2
risolti per inadempimento i contratti relativi ad investimenti in fondi comuni denominati
”, ”, ” e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, condannasse la convenuta alla restituzione, in loro Controparte_6 favore, della somma di €1.936.713,43, oltre interessi, nonché al risarcimento del danno subito (ivi compreso quello da illecito precontrattuale), con vittoria di spese di lite.
A fondamento della domanda gli attori deducevano: 1) di essere contitolari del rapporto di c/c n. 09400/0030018, ovvero dei dossier titoli n. 09400/0033791 e n. 094000037996, accesi presso la filiale di Bari dell'istituto di credito convenuto;
2) che, in data 31 marzo
2000, , “in seguito ad indicazioni e sollecitazioni pressanti ricevute dai Parte_2 dipendenti” della detta filiale, aveva investito L.2.000.000.000 (€1.032.913,80) nel fondo comune denominato “ Reddito Globale”, poi venduto, in data 16 CP_3 settembre 2014, con una perdita pari ad €12.056,93; 3) che, in data 13 settembre 2000, aveva sottoscritto ulteriori tre moduli di investimento in fondi Controparte_1 denominati , ” e ”, impiegando Controparte_6 CP_5 CP_4 un capitale di €671.393.00; 4) che, anche in tale circostanza, si era avvalsa CP_2 del riempimento abusivo di moduli contrattuali prestampati, “fatti firmare in bianco”,
“sempre sulla falsa promessa che gli investimenti sarebbero stati allineati a quelli consueti (pronti contro termine o equipollenti e comunque a capitale garantito)”; 5) di aver effettuato, in data 14 settembre 2000, un' operazione in “pronti contro termine” per
€1.037.963,78, seguite da altre ancora, a riprova del fatto che non avevano inteso
“stravolgere le loro abitudini di investimento”; 6) quindi, di aver subito un'ulteriore perdita di €200.000,00 rispetto all'originario capitale investito;
7) che la aveva Pt_1
operato in violazione degli obblighi di trasparenza, diligenza e correttezza, nonché degli obblighi informativi di cui al d.lgs. n. 58/98, non avendo redo edotti gli investitori in merito alle caratteristiche delle operazioni di investimento, ovvero alla elevata rischiosità degli strumenti finanziari acquistati e alla loro inadeguatezza al loro profilo di rischio, stante la precedente esperienza finanziaria in investimenti “pronti contro termine” e titoli di Stato;
8) che non era stata rilasciata copia della documentazione pag. 2/18 contrattuale relativa ai ridetti investimenti;
9) che la aveva agito altresì in Pt_1
conflitto di interessi, avendo investito in fondi appartenenti al medesimo gruppo bancario;
10) che, con missiva del 28 febbraio 2006, a firma di Controparte_1
avevano contestato la regolarità formale e sostanziale delle operazioni di acquisto degli strumenti finanziari, in quanto erano emerse “una serie di anomalie e soprattutto di discrasie tra la volontà d'investimento manifestata” rispetto ai prodotti finanziari proposti dai dipendenti della non conformi al profilo di rischio dei clienti;
CP_2
11) che, in data 19 aprile 2006, la convenuta aveva riscontrato detta nota, ribadendo la regolarità delle sottoscrizioni, il rispetto degli obblighi informativi, concludendo per il rigetto del proposto reclamo.
Nel costituirsi in giudizio, preliminarmente, eccepiva la prescrizione delle CP_2
proposte domande e concludeva per il loro rigetto;
in via subordinata, chiedeva, in caso di accoglimento dell'altrui domanda, la condanna degli attori alla restituzione del
“controvalore dei titoli incamerato in occasione delle vendite del 22 settembre 2014, ovvero, ai fini della quantificazione del danno, di considerare, tra le altre circostanze, il concorso di colpa degli stessi investitori.
Istruita la causa a mezzo di c.t.u., il Tribunale di Bari in composizione monocratica, con sentenza n. 4074/2021 dell'11 novembre 2021, ha accolto la domanda attrice, se pure parzialmente, condannando al pagamento, in favore di e CP_2 Controparte_1
, della complessiva somma di €394.039,92, oltre interessi, a titolo di Parte_2
risarcimento del danno, regolando le spese di lite e di c.t.u. con una parziale compensazione nella misura di ½, ponendo la restante parte a carico della convenuta secondo il criterio della soccombenza.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto prescritta la domanda in relazione alle operazioni di investimento del 31 marzo 2000, riconducibili a , non avendo Parte_2
gli attori provato il compimento di atti interruttivi della prescrizione, ad eccezione della domanda di mediazione del 2012, una volta decorso il termine. Di contro, ha rigettato la medesima eccezione formulata dalla convenuta in relazione ai rapporti cointestati, atteso l'invio della raccomandata a/r del 28 febbraio 2006, sottoscritta dal solo
[...]
e riscontrata da il 19 aprile 2006, in quanto atto idoneo ad CP_1 CP_2
interrompere la prescrizione decennale.
pag. 3/18 Rigettate le domande di nullità e di annullamento dei ridetti contratti, quindi, il
Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento del danno per le perdite subite dai in conseguenza della violazione, da parte della convenuta, degli obblighi di CP_1
informazione e di condotta previsti per legge e posti a suo carico.
In particolare, a dire del giudice di prime cure, non operò alcuna valutazione CP_2
in ordine al profilo dei clienti ed alla adeguatezza delle operazioni di investimento eseguite, non rilevando il rifiuto degli investitori di fornire le informazioni richieste.
All'esito della c.t.u., infatti, è emerso “un sensibile scostamento tra gli investimenti oggetto di giudizio, ed in particolare quelli nei fondi azionari, e la precedente esperienza finanziaria degli attori, caratterizzata da investimenti in c.d. pronti contro termine” e titoli di stato, come allegato e documentato in atti, ossia in strumenti finanziari caratterizzati da un rischio molto basso ed un orizzonte temporale ben delimitato”, dovendosi a ciò aggiungere, “a definitiva riprova dell'inadempimento contrattuale della banca convenuta, che la medesima banca, nel 2006, ha segnalato uno scostamento negli investimenti di in relazione al suo profilo di rischio, Controparte_1
classificando il cliente come cliente dal profilo conservativo, con propensione al rischio minima ed esperienza limitata, escludendone la qualificabilità come operatore qualificato” (pg. 9 – 10 della sentenza).
A questo punto, il Tribunale, sulla scorta della relazione peritale, ha quantificato in
€137.333,74 il danno emergente, pari alla effettiva perdita subita dagli attori a seguito del disinvestimento delle operazioni, e in €256.706,28 il lucro cessante, corrispondente
“al rendimento che gli attori avrebbero ottenuto dal tasso bot –tenuto conto degli altri investimenti operati dagli attori- sul capitale investito dalla data dell'investimento alla data del febbraio 2006, escludendosi la risarcibilità del periodo successivo perché evitabile con l'ordinaria diligenza” (pg. 12 della sentenza).
Con atto di citazione del 9 maggio 2022, ha proposto appello avverso la sentenza
[...]
concludendo per il rigetto dell'altrui domanda e, in subordine, per la riduzione CP_2
del credito, vinte le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si sono costituiti e , i quali, in via preliminare, hanno Controparte_1 Parte_2 eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c., mentre, nel merito, hanno concluso per il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese di lite.
pag. 4/18 Dopo alcuni rinvii (determinati dal rilevante carico del ruolo), all'esito della udienza del
31 gennaio 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all' art. 342 c.p.c. (secondo la precedente formulazione – ante riforma “Cartabia - applicabile ratione temporis).
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012), lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in realtà recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo precedente la riforma del 2012, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
In questi termini si sono espresse le sezioni unite della Cassazione nelle sentenze n.
27199/2017 e n. 3648/2022, enunciando il principio di diritto secondo cui gli artt. 342 e pag. 5/18 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo l'appellante circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono ed avendo formulato le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., non condividendosi l'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma ratione temporis applicabile. L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.
Ora, venendo al merito, col primo motivo di appello, si lamenta il rigetto dell'eccezione di prescrizione della domanda in relazione ai rapporti negoziali di investimento cointestati, avendo il Tribunale errato nel ritenere che la lettera del 28 febbraio 2006, inviata da a fosse idonea ad interrompere il Controparte_1 CP_2
decorso del relativo termine decennale.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende dare continuità, l'atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né
l'osservanza di particolari adempimenti, occorrendo soltanto che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Dunque, perché
pag. 6/18 un atto possa valere come costituzione in mora, deve contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenerne il soddisfacimento nei confronti del soggetto indicato (elemento oggettivo), senza necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento (in termini, Cass. civ. n. 7835/2022; n. 18631/2021; n. 15714/2018; n.
24054/2015; n. 17123/2015).
Di siffatto principio ha fatto corretta applicazione il primo giudice nella valutazione del contenuto della lettera del 28 febbraio 2006, risultando in essa esplicitato l'oggetto della costituzione in mora di ovverosia la volontà dei Suaria di ottenere la CP_2 restituzione del capitale investito (maggiorato degli interessi e dell'ulteriore danno risarcibile), sul presupposto della nullità dei contratti di investimento, ovvero della
“responsabilità precontrattuale e contrattuale della banca” per violazione degli obblighi di informazione e di condotta previsti per legge.
Non giova all'appellante sostenere che si limitò ad esprimere Controparte_1 nient'altro che il proprio disappunto per il decremento patrimoniale subito dai titoli nell'arco dei sei mesi decorrenti dall'investimento. In realtà, l'appellato, seppure in modo non perentorio (“Mi pare che”, “Voglio pertanto augurarmi”), diffidò la a Pt_1 riscontrare “favorevolmente”, nel termine di quindici giorni, la propria istanza e, quindi,
a restituire integralmente la somma investita nei citati fondi, riservandosi al contempo
“qualsiasi successiva iniziativa a tutela delle proprie ragioni” e, soltanto in caso di esito positivo, la prosecuzione del rapporto contrattuale.
Del resto, fu la stessa a qualificare la ridetta missiva del Suaria come “reclamo”, Pt_1
comunicandone, in data 19 aprile 2006, il mancato accoglimento per mancanza di
“elementi oggettivi di riscontro” fondanti “la tesi” della responsabilità dell'intermediaria.
Col secondo motivo, si censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice, sulla base di una errata valutazione delle risultanze istruttorie, ha accertato l'inadempimento contrattuale dell'appellante per violazione degli obblighi informativi di cui al d.lgs. n.
58/98, condannandola al risarcimento del danno in favore dei . Col terzo motivo, CP_1 infine, si contesta l'accoglimento della domanda risarcitoria, nonostante il rigetto delle pag. 7/18 altre domande (di nullità, annullamento e risoluzione contrattuale) a cui la prima – a dire dell'appellante - era collegata, senza tra l'altro considerare la condotta degli investitori nella causazione del danno patito.
Le censure, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondate e vanno rigettate.
Anzitutto, come correttamente osservato dal Tribunale, la violazione delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione mobiliare non comporta automaticamente la nullità dei contratti stipulati dall'intermediario col cliente, vigendo anche nello specifico settore dell'intermediazione finanziaria la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità.
Nel dettaglio, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd.
"contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, co. 1, c.c. la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (in tal senso, Cass. civ. n. 15099/2021, che richiama Cass. n. 525/2020; n. 8462/2014; n. 25222/2010; n. 26724/2007).
pag. 8/18 Ebbene, venendo al caso di specie, fermo il rigetto delle domande di nullità e di annullabilità, pur evocate dai , va condivisa la decisione del Tribunale di CP_1
accogliere la domanda risarcitoria sul presupposto della violazione, da parte di
[...]
degli obblighi informativi di cui al d.lgs. n. 58/98, e ciò in linea con le difese CP_2
svolte dagli appellati in primo grado.
Erra l'appellante allorquando afferma che la domanda di risoluzione del contratto e degli ordini di investimento, proposta dai alternativamente alle altre “strutture CP_1 rimediali” e – a suo dire - prodromica alla statuizione di condanna (“e per l'effetto”), è stata disattesa, in quanto il giudice di prime cure, senza rigettarla, l'ha ritenuta legittimata solo in assenza del disinvestimento operato medio tempore.
Ad ogni modo, che la domanda risarcitoria sia stata avanzata dai è circostanza CP_1
confermata dallo stesso istituto di credito, laddove, seppur erroneamente, ne ha eccepito l'intervenuta rinuncia all'udienza del 16 ottobre 2018 (pg. 26 atto di appello).
In realtà, in siffatta udienza, gli appellati si sono limitati a contenere l'accoglimento della propria domanda “alla restituzione e al pagamento delle perdite effettivamente subite al momento dello smobilizzo rispetto al capitale originariamente investito, oltre interessi”, precisando di aver diritto al “rimborso di tutto il capitale investito, al netto dei rimborsi già ottenuti in seguito ai disinvestimenti effettuati e documenti in allegato alla memoria ex art. 183, c. VI, c.p.c. n. 2, oltre agli interessi”.
Ciò detto, venendo alla violazione degli obblighi informativi in capo all'intermediario finanziario, l'art. 21 del d.lgs n. 58/98, nella formulazione ratione temporis applicabile, stabilisce, al comma 1, lett. b), che gli intermediari devono acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre informati. L'art. 28 del regolamento CO n. 11522 del 1998, nel definire ulteriormente il contenuto di tale obbligo, dispone che gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
Dall'esame delle due disposizioni, aventi un contenuto conformativo delle condotte che gli intermediari devono tenere in fase precontrattuale ed in fase attuativa degli ordini di pag. 9/18 acquisto, possono individuarsi gli elementi costitutivi dell'obbligo informativo che, in esecuzione del generale principio di buona fede, su di essi incombe al fine di limitare l'asimmetria conoscitiva che caratterizza le operazioni d'investimento finanziario, al fine di consentire all'investitore una scelta realmente consapevole (in tal senso, Cass. civ. n.
35789/2022).
In primo luogo, le norme evidenziano un “contenuto dinamico” di tale obbligo che accompagna l'investitore nella scelta finale e che, conseguentemente, non è riconducibile ad una generica dichiarazione di conoscenza, non riferibile al contenuto dell'operazione.
Da questo punto di vista, infatti, si afferma costantemente in giurisprudenza che l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione
“adeguata in concreto”, tale cioè̀ da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (Cass. civ. n. 17340/2008, 22147/2010), e che, quindi, l'assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell'intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la specifica rischiosità (in tal senso, Cass. civ. n. 18153/2020;
4727/2018; n. 16861/2017; n. 8089/2016; n. 2535/2016; n. 1376/2016).
Quanto alla latitudine di tali obblighi informativi, si ritiene che essi debbano essere particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, solo dopo aver acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario deve fornire in ragione delle caratteristiche dell'investitore e del titolo verso cui si indirizza l'investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (Cass. civ. n. 14884/2017).
In definitiva, l'investitore deve ricevere “una vera informazione”, e perché ciò avvenga
è necessario che gli intermediari forniscano ai clienti - per usare la chiara formula adottata dal regolamento CO n. 16190 del 29 ottobre 2007, articolo 27, sebbene non applicabile ratione temporis alla vicenda in esame - "in una forma comprensibile,
pag. 10/18 informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole".
La prescrizione, nel sistema normativo delineato dal d.lgs. n. 58/98, artt. 21 e 23, e dal reg. CO n. 11522 del 1998, di peculiari e pregnanti doveri informativi a carico degli intermediari e nell'interesse dei clienti risparmiatori si giustifica per la funzione che tali doveri hanno di orientare i clienti medesimi verso scelte di investimento consapevoli e ragionevoli, non già casuali o comunque di segno irresponsabile.
Sotto il profilo probatorio, si tratta di obblighi il cui adempimento è accertabile esclusivamente sulla base delle concrete informazioni, relative al singolo contratto, fornite al cliente. Pertanto, è necessario il riscontro del contenuto specifico delle informazioni fornite al singolo cliente, risultando, conseguentemente, del tutto inidonea una dichiarazione riassuntiva e generica dell'avvenuta completezza dell'informazione, sottoscritta dal cliente.
Sempre restando sul piano processuale, la distribuzione degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale è regolata dall'art. 23, co. 6, del citato d. lgs., secondo cui spetta all'intermediario dimostrare di avere agito con la diligenza richiestagli (Cass. civ.
n. 18702/2016) e, dunque, di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva sulla tipologia del prodotto o servizio offerto, ricorrendo un inadempimento fonte di risarcimento ogni qualvolta tali obblighi siano stati omessi (Cass. civ. n.
19891/2022).
D'altronde, la norma si pone in perfetta armonia e continuità col principio generale che, in presenza dell'inadempimento, pone a carico del debitore la prova dell'esatto adempimento (Cass. sez. un. 13533 del 2001, seguìta, tra le tante, da Cass. civ. n.
826/2015; n. 10111/2018; n. 15328/2018).
Orbene, a tali principi si è attenuto il Tribunale nella fattispecie in esame, avendo ritenuto non provato l'adempimento, da parte dell'appellante, degli obblighi informativi posti a suo carico, non rilevando, per un verso, la consegna del documento informativo e quello sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (pag. 17 dell'atto di appello) e, per altro verso, il rifiuto da parte degli investitori di fornire informazioni pag. 11/18 sulla loro esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla propria situazione finanziaria, sui loro obiettivi di investimento e sulla propensione ai rischi (pg.
18 dell'atto di appello).
Quanto alla prima doglianza, infatti, per costante giurisprudenza della S.C., il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari non è sufficiente a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, dato il carattere generico e standardizzato del documento, inidoneo – di per sé - a fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, cioè a soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto (tra le altre, Cass. 9066/2017).
Tale documento rappresenta, infatti, l'antitesi del tipo di informazione imposta all'intermediario, che - come già detto - deve essere “specifica”, “personalizzata” e
“adeguata” in ragione tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento.
Ne giova limitarsi a dedurre di aver consegnato alle clienti copia del prospetto informativo.
La consegna di tale prospetto, infatti, benché necessaria, non è sufficiente a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, dovendo quest'ultimo operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati, con particolare riguardo ai costi ed ai rischi patrimoniali della specifica operazione, per poter effettuare una scelta consapevole di investimento o disinvestimento (in termini, Cass. civ. n. 9460/2022).
Né basta la sottoscrizione, da parte del cliente, della dichiarazione di aver avuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo standard – come nel caso di specie – senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione (Cass. civ. n. 28175/2019).
Allo stesso modo, non vale ad escludere la responsabilità dell'intermediario il mero fatto che il cliente si sia rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale o sui suoi obiettivi di investimento, dovendo, in questo caso,
l'intermediario ugualmente compiere la valutazione di adeguatezza dell'operazione di pag. 12/18 investimento in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso, come - per esempio – età, professione e presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse ed abituali (Cass. civ. n. 3759/2025; 32631/2022; n. 5250/2016), purché queste siano state sempre il frutto di scelte consapevolmente assunte.
Ebbene, a tale ultimo proposito, il c.t.u. di primo grado, le cui conclusioni qui si condividono in quanto logiche e immuni da vizi, nemmeno oggetto di espressa contestazione, ha accertato “un sensibile scostamento” tra gli investimenti oggetto del presente giudizio, a componente per lo più azionaria e non privi di rischio (“una opzione per chi desidera investire i propri risparmi in modo aggressivo”), e la precedente esperienza finanziaria dei , contraddistinta – in via esclusiva - da investimenti in CP_1
c.d. “pronti contro termine” e titoli di stato, ovverosia in strumenti finanziari caratterizzati da un rischio molto basso ed un orizzonte temporale ben delimitato (pg. 20 della relazione peritale).
Del resto, nel 2006, la stessa appellante classificò come cliente dal Controparte_1
profilo conservativo, con propensione al rischio minima ed esperienza limitata, escludendone la qualificabilità come operatore qualificato, a conferma del fatto che le operazioni in fondi comuni di investimento furono inadeguate al profilo di rischio degli appellati.
Altrettanto indimostrato, quindi, è rimasto l'obbligo di segnalazione dell'inadeguatezza dell'operazione e delle ragioni per cui non fosse opportuno procedere alla sua esecuzione.
Ai sensi dell'art. 29, co. 3, cit. reg. CO, infatti, ciascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, ed ognuno di tali eventuali profili di inadeguatezza, ove sussistente, deve essere indicato e spiegato all'investitore al fine di consentirgli in proposito una scelta consapevole: in particolare, l'inadeguatezza per tipologia ed oggetto va verificata in relazione alle caratteristiche proprie dello strumento finanziario, le quali si riflettono sul coefficiente di rischio dell'operazione, mentre il profilo dell'adeguatezza per dimensione o frequenza riguarda il rapporto tra l'entità dell'investimento ed il portafoglio del cliente
(in termini, Cass. civ. n. 17353/2016).
pag. 13/18 Non c'è dubbio, quindi, che il contenuto della segnalazione di inadeguatezza debba essere, in concreto, tale da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali ed alla situazione finanziaria del cliente (così,
Cass. civ. n. 20178/2014; n. 18140/2013; n. 22147/2010).
Peraltro, la segnalazione di inadeguatezza è dovuta anche se il cliente abbia in precedenza acquistato altri titoli a rischio, atteso che il dovere di fornire informazioni appropriate e l'obbligo di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, se non a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, sussiste in tutti i rapporti con operatori non qualificati, tale essendo anche chi abbia in precedenza investito in titoli a rischio (Cass. civ. n. 18702/2016; n. 816/2016; n. 21887/2015; n.
17340/2008).
D'altronde, anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve, infatti, poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass. civ. n. 33596/2021; n. 31497/2021; n. 6126/2020; n.
7905/2020), sicché, pur in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, l'intermediario non è esonerato dall'assolvimento degli obblighi informativi a suo carico, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo (Cass. civ. n. 33596/2021; n. 18153/2020; n. 16126/2020).
Difatti, in mancanza delle qualità normativamente richieste per essere un investitore qualificato o professionale, il profilo rimane quello dell'investitore retail, con l'applicazione dell'intero sistema di protezione dall'asimmetria informativa messo a punto dalle norme del TUF sopra indicate e integrate dai regolamenti CO (Cass. civ.
n. 10286/2018; n. 30902/2017; n. 8394 e n. 9892 del 2016).
Ora, dimostrato sulla scorta degli esposti rilievi l'inadempimento di ai propri CP_2
doveri, si presume sussistente, in assenza di prova contraria, il nesso di causalità tra detto inadempimento ed il danno patito dagli appellati investendo sei succitati fondi comuni.
pag. 14/18 Ciò in applicazione di un principio, ormai acquisito al diritto vivente, secondo cui al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione che gravano sull'intermediario consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno patito dall'investitore, presunzione che spetta all'intermediario vincere attraverso la prova di aver correttamente adempiuto (in termini, Cass. civ. n. 31497/2021; n. 9460/2020; n. 29353/2018; n. 14166/2017; n.
12544/2017, che cita Cass. civ. n. 23417/2016, per cui il mancato rispetto degli obblighi di informazione «comporta un alleggerimento dell'onere probatorio gravante sull'investitore ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria: non nel senso che il danno dall'inadempimento degli obblighi informativi possa rivelarsi in re ipsa, ma in quello più limitato di consentire l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità»; n.
2123/2014).
Questo perché l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario costituisce, di per sé, un fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento: tale condotta omissiva è, cioè, normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, salva la prova contraria, gravante sull'intermediario, circa la sussistenza di sopravvenienze che risultino atte a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa (Cass. civ. n. 2464/2019, che cita Cass. civ. n. 3914/2018 e n. 4727/2018).
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, infatti, dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario.
Prova che non può, però, consistere nella dimostrazione della propensione dell'investitore ad effettuare operazioni ad alto rischio, dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe comunque accettato il rischio ad esso connesso, dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità (Cass. n. 4727/2018, cit.). Anche l'investitore pag. 15/18 speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve, cioè, poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass. n.
16126/2020, secondo cui era da escludere la prova contraria dell'intermediario, il quale non aveva dedotto l'intervento di fattori causali esterni, autonomamente idonei a determinare l'evento dannoso;
n. 7905/2020).
Né, tanto meno, può riconoscersi rilevanza alcuna - sul piano del nesso causale – ad ipotesi di rifiuto di dare informazioni sul proprio profilo di rischio, essendo l'intermediario comunque tenuto - ai sensi degli artt. 1 e 21 del TUF e degli artt. 28 e 29 del regolamento CO n. 11522 del 1998 - a fornire al cliente adeguate informazioni sulle operazioni ed a valutarne l'adeguatezza rispetto al suo profilo di rischio (Cass. civ.
n. 8463/22, che richiama n. 18702/16). Ed invero, per la valutazione di adeguatezza e per le omissioni ravvisabili nell'informazioni fornite, è inconferente che il cliente abbia dichiarato, in sede di stipula del contratto quadro, di possedere un'esperienza alta con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare o un'elevata propensione al rischio, e, men che meno, che egli si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale o sui suoi obiettivi di investimento, dovendo, in quest'ultima evenienza, l'intermediario ugualmente compiere la valutazione di adeguatezza dell'operazione di investimento in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso, come - per esempio – età, professione e presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse ed abituali (Cass. civ. n. 5250/2016).
Inoltre, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed i clienti non rientrino in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, come nel caso degli appellati, non è configurabile alcun concorso di colpa di costoro nella produzione del danno (Cass. civ. n. 26064/2017).
Pertanto, nel caso di cui ci si occupa, non può ascriversi alcuna efficacia interruttiva del nesso di causalità alla scelta dei di mantenere i titoli azionari nel proprio CP_1
portafoglio per quindici anni e di alienarli prima della naturale scadenza (pg. 28 dell'atto di appello), non avendo l'appellante dimostrato - a monte - di avere pag. 16/18 adeguatamente informato gli investitori e, quindi, la consapevole accettazione del rischio di perdita del capitale impiegato.
Accertato in via presuntiva il nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno patito dagli appellati, consistito sia nella perdita del capitale investito che nel mancato suo impiego in investimenti alternativi, la cui quantificazione per l'altro non è stato oggetto di specifica censura, va confermata la condanna di al pagamento della CP_2 complessiva somma di €394.039,92 (€137.333,74 + €256.706,18), a titolo di risarcimento del danno.
La regolazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, da liquidarsi in dispositivo (secondo i parametri di cui al DM n. 147/22, vigenti a far data dal 23 ottobre
2022, in relazione allo scaglione compreso tra €260.001,00 ed €520.000,00), segue la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17
L. n. 228 del 2012.
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P. Q. M.
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La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4074/2021 dell'11 novembre 2021,
[...]
rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
e , che liquida, per il presente grado di appello, in CP_1 Parte_2
€20.119,00, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del pag. 17/18 D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 706/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n.
4074/2021 emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio n. 1835/2015 R.G.), iscritta al n.
706/2022 R.G., avente ad oggetto: intermediazione mobiliare, tra:
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Umberto Morera, ed elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLANTE
contro
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Malgherini ed Ernesto C.F._2
Pensato, ed elettivamente domiciliati come in atti
APPELLATO
Conclusioni: alla udienza del 31 gennaio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 6 febbraio 2015, e Controparte_1 Parte_2 citavano in giudizio la (d'ora in poi – breviter – Parte_1 solo ), affinché il Tribunale di Bari, dichiarati nulli o annullati o, ancora, CP_2
risolti per inadempimento i contratti relativi ad investimenti in fondi comuni denominati
”, ”, ” e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, condannasse la convenuta alla restituzione, in loro Controparte_6 favore, della somma di €1.936.713,43, oltre interessi, nonché al risarcimento del danno subito (ivi compreso quello da illecito precontrattuale), con vittoria di spese di lite.
A fondamento della domanda gli attori deducevano: 1) di essere contitolari del rapporto di c/c n. 09400/0030018, ovvero dei dossier titoli n. 09400/0033791 e n. 094000037996, accesi presso la filiale di Bari dell'istituto di credito convenuto;
2) che, in data 31 marzo
2000, , “in seguito ad indicazioni e sollecitazioni pressanti ricevute dai Parte_2 dipendenti” della detta filiale, aveva investito L.2.000.000.000 (€1.032.913,80) nel fondo comune denominato “ Reddito Globale”, poi venduto, in data 16 CP_3 settembre 2014, con una perdita pari ad €12.056,93; 3) che, in data 13 settembre 2000, aveva sottoscritto ulteriori tre moduli di investimento in fondi Controparte_1 denominati , ” e ”, impiegando Controparte_6 CP_5 CP_4 un capitale di €671.393.00; 4) che, anche in tale circostanza, si era avvalsa CP_2 del riempimento abusivo di moduli contrattuali prestampati, “fatti firmare in bianco”,
“sempre sulla falsa promessa che gli investimenti sarebbero stati allineati a quelli consueti (pronti contro termine o equipollenti e comunque a capitale garantito)”; 5) di aver effettuato, in data 14 settembre 2000, un' operazione in “pronti contro termine” per
€1.037.963,78, seguite da altre ancora, a riprova del fatto che non avevano inteso
“stravolgere le loro abitudini di investimento”; 6) quindi, di aver subito un'ulteriore perdita di €200.000,00 rispetto all'originario capitale investito;
7) che la aveva Pt_1
operato in violazione degli obblighi di trasparenza, diligenza e correttezza, nonché degli obblighi informativi di cui al d.lgs. n. 58/98, non avendo redo edotti gli investitori in merito alle caratteristiche delle operazioni di investimento, ovvero alla elevata rischiosità degli strumenti finanziari acquistati e alla loro inadeguatezza al loro profilo di rischio, stante la precedente esperienza finanziaria in investimenti “pronti contro termine” e titoli di Stato;
8) che non era stata rilasciata copia della documentazione pag. 2/18 contrattuale relativa ai ridetti investimenti;
9) che la aveva agito altresì in Pt_1
conflitto di interessi, avendo investito in fondi appartenenti al medesimo gruppo bancario;
10) che, con missiva del 28 febbraio 2006, a firma di Controparte_1
avevano contestato la regolarità formale e sostanziale delle operazioni di acquisto degli strumenti finanziari, in quanto erano emerse “una serie di anomalie e soprattutto di discrasie tra la volontà d'investimento manifestata” rispetto ai prodotti finanziari proposti dai dipendenti della non conformi al profilo di rischio dei clienti;
CP_2
11) che, in data 19 aprile 2006, la convenuta aveva riscontrato detta nota, ribadendo la regolarità delle sottoscrizioni, il rispetto degli obblighi informativi, concludendo per il rigetto del proposto reclamo.
Nel costituirsi in giudizio, preliminarmente, eccepiva la prescrizione delle CP_2
proposte domande e concludeva per il loro rigetto;
in via subordinata, chiedeva, in caso di accoglimento dell'altrui domanda, la condanna degli attori alla restituzione del
“controvalore dei titoli incamerato in occasione delle vendite del 22 settembre 2014, ovvero, ai fini della quantificazione del danno, di considerare, tra le altre circostanze, il concorso di colpa degli stessi investitori.
Istruita la causa a mezzo di c.t.u., il Tribunale di Bari in composizione monocratica, con sentenza n. 4074/2021 dell'11 novembre 2021, ha accolto la domanda attrice, se pure parzialmente, condannando al pagamento, in favore di e CP_2 Controparte_1
, della complessiva somma di €394.039,92, oltre interessi, a titolo di Parte_2
risarcimento del danno, regolando le spese di lite e di c.t.u. con una parziale compensazione nella misura di ½, ponendo la restante parte a carico della convenuta secondo il criterio della soccombenza.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto prescritta la domanda in relazione alle operazioni di investimento del 31 marzo 2000, riconducibili a , non avendo Parte_2
gli attori provato il compimento di atti interruttivi della prescrizione, ad eccezione della domanda di mediazione del 2012, una volta decorso il termine. Di contro, ha rigettato la medesima eccezione formulata dalla convenuta in relazione ai rapporti cointestati, atteso l'invio della raccomandata a/r del 28 febbraio 2006, sottoscritta dal solo
[...]
e riscontrata da il 19 aprile 2006, in quanto atto idoneo ad CP_1 CP_2
interrompere la prescrizione decennale.
pag. 3/18 Rigettate le domande di nullità e di annullamento dei ridetti contratti, quindi, il
Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento del danno per le perdite subite dai in conseguenza della violazione, da parte della convenuta, degli obblighi di CP_1
informazione e di condotta previsti per legge e posti a suo carico.
In particolare, a dire del giudice di prime cure, non operò alcuna valutazione CP_2
in ordine al profilo dei clienti ed alla adeguatezza delle operazioni di investimento eseguite, non rilevando il rifiuto degli investitori di fornire le informazioni richieste.
All'esito della c.t.u., infatti, è emerso “un sensibile scostamento tra gli investimenti oggetto di giudizio, ed in particolare quelli nei fondi azionari, e la precedente esperienza finanziaria degli attori, caratterizzata da investimenti in c.d. pronti contro termine” e titoli di stato, come allegato e documentato in atti, ossia in strumenti finanziari caratterizzati da un rischio molto basso ed un orizzonte temporale ben delimitato”, dovendosi a ciò aggiungere, “a definitiva riprova dell'inadempimento contrattuale della banca convenuta, che la medesima banca, nel 2006, ha segnalato uno scostamento negli investimenti di in relazione al suo profilo di rischio, Controparte_1
classificando il cliente come cliente dal profilo conservativo, con propensione al rischio minima ed esperienza limitata, escludendone la qualificabilità come operatore qualificato” (pg. 9 – 10 della sentenza).
A questo punto, il Tribunale, sulla scorta della relazione peritale, ha quantificato in
€137.333,74 il danno emergente, pari alla effettiva perdita subita dagli attori a seguito del disinvestimento delle operazioni, e in €256.706,28 il lucro cessante, corrispondente
“al rendimento che gli attori avrebbero ottenuto dal tasso bot –tenuto conto degli altri investimenti operati dagli attori- sul capitale investito dalla data dell'investimento alla data del febbraio 2006, escludendosi la risarcibilità del periodo successivo perché evitabile con l'ordinaria diligenza” (pg. 12 della sentenza).
Con atto di citazione del 9 maggio 2022, ha proposto appello avverso la sentenza
[...]
concludendo per il rigetto dell'altrui domanda e, in subordine, per la riduzione CP_2
del credito, vinte le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si sono costituiti e , i quali, in via preliminare, hanno Controparte_1 Parte_2 eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c., mentre, nel merito, hanno concluso per il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese di lite.
pag. 4/18 Dopo alcuni rinvii (determinati dal rilevante carico del ruolo), all'esito della udienza del
31 gennaio 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all' art. 342 c.p.c. (secondo la precedente formulazione – ante riforma “Cartabia - applicabile ratione temporis).
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012), lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in realtà recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo precedente la riforma del 2012, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
In questi termini si sono espresse le sezioni unite della Cassazione nelle sentenze n.
27199/2017 e n. 3648/2022, enunciando il principio di diritto secondo cui gli artt. 342 e pag. 5/18 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo l'appellante circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono ed avendo formulato le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., non condividendosi l'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma ratione temporis applicabile. L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.
Ora, venendo al merito, col primo motivo di appello, si lamenta il rigetto dell'eccezione di prescrizione della domanda in relazione ai rapporti negoziali di investimento cointestati, avendo il Tribunale errato nel ritenere che la lettera del 28 febbraio 2006, inviata da a fosse idonea ad interrompere il Controparte_1 CP_2
decorso del relativo termine decennale.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende dare continuità, l'atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né
l'osservanza di particolari adempimenti, occorrendo soltanto che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Dunque, perché
pag. 6/18 un atto possa valere come costituzione in mora, deve contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenerne il soddisfacimento nei confronti del soggetto indicato (elemento oggettivo), senza necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento (in termini, Cass. civ. n. 7835/2022; n. 18631/2021; n. 15714/2018; n.
24054/2015; n. 17123/2015).
Di siffatto principio ha fatto corretta applicazione il primo giudice nella valutazione del contenuto della lettera del 28 febbraio 2006, risultando in essa esplicitato l'oggetto della costituzione in mora di ovverosia la volontà dei Suaria di ottenere la CP_2 restituzione del capitale investito (maggiorato degli interessi e dell'ulteriore danno risarcibile), sul presupposto della nullità dei contratti di investimento, ovvero della
“responsabilità precontrattuale e contrattuale della banca” per violazione degli obblighi di informazione e di condotta previsti per legge.
Non giova all'appellante sostenere che si limitò ad esprimere Controparte_1 nient'altro che il proprio disappunto per il decremento patrimoniale subito dai titoli nell'arco dei sei mesi decorrenti dall'investimento. In realtà, l'appellato, seppure in modo non perentorio (“Mi pare che”, “Voglio pertanto augurarmi”), diffidò la a Pt_1 riscontrare “favorevolmente”, nel termine di quindici giorni, la propria istanza e, quindi,
a restituire integralmente la somma investita nei citati fondi, riservandosi al contempo
“qualsiasi successiva iniziativa a tutela delle proprie ragioni” e, soltanto in caso di esito positivo, la prosecuzione del rapporto contrattuale.
Del resto, fu la stessa a qualificare la ridetta missiva del Suaria come “reclamo”, Pt_1
comunicandone, in data 19 aprile 2006, il mancato accoglimento per mancanza di
“elementi oggettivi di riscontro” fondanti “la tesi” della responsabilità dell'intermediaria.
Col secondo motivo, si censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice, sulla base di una errata valutazione delle risultanze istruttorie, ha accertato l'inadempimento contrattuale dell'appellante per violazione degli obblighi informativi di cui al d.lgs. n.
58/98, condannandola al risarcimento del danno in favore dei . Col terzo motivo, CP_1 infine, si contesta l'accoglimento della domanda risarcitoria, nonostante il rigetto delle pag. 7/18 altre domande (di nullità, annullamento e risoluzione contrattuale) a cui la prima – a dire dell'appellante - era collegata, senza tra l'altro considerare la condotta degli investitori nella causazione del danno patito.
Le censure, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondate e vanno rigettate.
Anzitutto, come correttamente osservato dal Tribunale, la violazione delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione mobiliare non comporta automaticamente la nullità dei contratti stipulati dall'intermediario col cliente, vigendo anche nello specifico settore dell'intermediazione finanziaria la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità.
Nel dettaglio, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd.
"contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, co. 1, c.c. la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (in tal senso, Cass. civ. n. 15099/2021, che richiama Cass. n. 525/2020; n. 8462/2014; n. 25222/2010; n. 26724/2007).
pag. 8/18 Ebbene, venendo al caso di specie, fermo il rigetto delle domande di nullità e di annullabilità, pur evocate dai , va condivisa la decisione del Tribunale di CP_1
accogliere la domanda risarcitoria sul presupposto della violazione, da parte di
[...]
degli obblighi informativi di cui al d.lgs. n. 58/98, e ciò in linea con le difese CP_2
svolte dagli appellati in primo grado.
Erra l'appellante allorquando afferma che la domanda di risoluzione del contratto e degli ordini di investimento, proposta dai alternativamente alle altre “strutture CP_1 rimediali” e – a suo dire - prodromica alla statuizione di condanna (“e per l'effetto”), è stata disattesa, in quanto il giudice di prime cure, senza rigettarla, l'ha ritenuta legittimata solo in assenza del disinvestimento operato medio tempore.
Ad ogni modo, che la domanda risarcitoria sia stata avanzata dai è circostanza CP_1
confermata dallo stesso istituto di credito, laddove, seppur erroneamente, ne ha eccepito l'intervenuta rinuncia all'udienza del 16 ottobre 2018 (pg. 26 atto di appello).
In realtà, in siffatta udienza, gli appellati si sono limitati a contenere l'accoglimento della propria domanda “alla restituzione e al pagamento delle perdite effettivamente subite al momento dello smobilizzo rispetto al capitale originariamente investito, oltre interessi”, precisando di aver diritto al “rimborso di tutto il capitale investito, al netto dei rimborsi già ottenuti in seguito ai disinvestimenti effettuati e documenti in allegato alla memoria ex art. 183, c. VI, c.p.c. n. 2, oltre agli interessi”.
Ciò detto, venendo alla violazione degli obblighi informativi in capo all'intermediario finanziario, l'art. 21 del d.lgs n. 58/98, nella formulazione ratione temporis applicabile, stabilisce, al comma 1, lett. b), che gli intermediari devono acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre informati. L'art. 28 del regolamento CO n. 11522 del 1998, nel definire ulteriormente il contenuto di tale obbligo, dispone che gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
Dall'esame delle due disposizioni, aventi un contenuto conformativo delle condotte che gli intermediari devono tenere in fase precontrattuale ed in fase attuativa degli ordini di pag. 9/18 acquisto, possono individuarsi gli elementi costitutivi dell'obbligo informativo che, in esecuzione del generale principio di buona fede, su di essi incombe al fine di limitare l'asimmetria conoscitiva che caratterizza le operazioni d'investimento finanziario, al fine di consentire all'investitore una scelta realmente consapevole (in tal senso, Cass. civ. n.
35789/2022).
In primo luogo, le norme evidenziano un “contenuto dinamico” di tale obbligo che accompagna l'investitore nella scelta finale e che, conseguentemente, non è riconducibile ad una generica dichiarazione di conoscenza, non riferibile al contenuto dell'operazione.
Da questo punto di vista, infatti, si afferma costantemente in giurisprudenza che l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione
“adeguata in concreto”, tale cioè̀ da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (Cass. civ. n. 17340/2008, 22147/2010), e che, quindi, l'assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell'intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la specifica rischiosità (in tal senso, Cass. civ. n. 18153/2020;
4727/2018; n. 16861/2017; n. 8089/2016; n. 2535/2016; n. 1376/2016).
Quanto alla latitudine di tali obblighi informativi, si ritiene che essi debbano essere particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, solo dopo aver acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario deve fornire in ragione delle caratteristiche dell'investitore e del titolo verso cui si indirizza l'investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (Cass. civ. n. 14884/2017).
In definitiva, l'investitore deve ricevere “una vera informazione”, e perché ciò avvenga
è necessario che gli intermediari forniscano ai clienti - per usare la chiara formula adottata dal regolamento CO n. 16190 del 29 ottobre 2007, articolo 27, sebbene non applicabile ratione temporis alla vicenda in esame - "in una forma comprensibile,
pag. 10/18 informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole".
La prescrizione, nel sistema normativo delineato dal d.lgs. n. 58/98, artt. 21 e 23, e dal reg. CO n. 11522 del 1998, di peculiari e pregnanti doveri informativi a carico degli intermediari e nell'interesse dei clienti risparmiatori si giustifica per la funzione che tali doveri hanno di orientare i clienti medesimi verso scelte di investimento consapevoli e ragionevoli, non già casuali o comunque di segno irresponsabile.
Sotto il profilo probatorio, si tratta di obblighi il cui adempimento è accertabile esclusivamente sulla base delle concrete informazioni, relative al singolo contratto, fornite al cliente. Pertanto, è necessario il riscontro del contenuto specifico delle informazioni fornite al singolo cliente, risultando, conseguentemente, del tutto inidonea una dichiarazione riassuntiva e generica dell'avvenuta completezza dell'informazione, sottoscritta dal cliente.
Sempre restando sul piano processuale, la distribuzione degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale è regolata dall'art. 23, co. 6, del citato d. lgs., secondo cui spetta all'intermediario dimostrare di avere agito con la diligenza richiestagli (Cass. civ.
n. 18702/2016) e, dunque, di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva sulla tipologia del prodotto o servizio offerto, ricorrendo un inadempimento fonte di risarcimento ogni qualvolta tali obblighi siano stati omessi (Cass. civ. n.
19891/2022).
D'altronde, la norma si pone in perfetta armonia e continuità col principio generale che, in presenza dell'inadempimento, pone a carico del debitore la prova dell'esatto adempimento (Cass. sez. un. 13533 del 2001, seguìta, tra le tante, da Cass. civ. n.
826/2015; n. 10111/2018; n. 15328/2018).
Orbene, a tali principi si è attenuto il Tribunale nella fattispecie in esame, avendo ritenuto non provato l'adempimento, da parte dell'appellante, degli obblighi informativi posti a suo carico, non rilevando, per un verso, la consegna del documento informativo e quello sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (pag. 17 dell'atto di appello) e, per altro verso, il rifiuto da parte degli investitori di fornire informazioni pag. 11/18 sulla loro esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla propria situazione finanziaria, sui loro obiettivi di investimento e sulla propensione ai rischi (pg.
18 dell'atto di appello).
Quanto alla prima doglianza, infatti, per costante giurisprudenza della S.C., il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari non è sufficiente a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, dato il carattere generico e standardizzato del documento, inidoneo – di per sé - a fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, cioè a soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto (tra le altre, Cass. 9066/2017).
Tale documento rappresenta, infatti, l'antitesi del tipo di informazione imposta all'intermediario, che - come già detto - deve essere “specifica”, “personalizzata” e
“adeguata” in ragione tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento.
Ne giova limitarsi a dedurre di aver consegnato alle clienti copia del prospetto informativo.
La consegna di tale prospetto, infatti, benché necessaria, non è sufficiente a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, dovendo quest'ultimo operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati, con particolare riguardo ai costi ed ai rischi patrimoniali della specifica operazione, per poter effettuare una scelta consapevole di investimento o disinvestimento (in termini, Cass. civ. n. 9460/2022).
Né basta la sottoscrizione, da parte del cliente, della dichiarazione di aver avuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo standard – come nel caso di specie – senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione (Cass. civ. n. 28175/2019).
Allo stesso modo, non vale ad escludere la responsabilità dell'intermediario il mero fatto che il cliente si sia rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale o sui suoi obiettivi di investimento, dovendo, in questo caso,
l'intermediario ugualmente compiere la valutazione di adeguatezza dell'operazione di pag. 12/18 investimento in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso, come - per esempio – età, professione e presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse ed abituali (Cass. civ. n. 3759/2025; 32631/2022; n. 5250/2016), purché queste siano state sempre il frutto di scelte consapevolmente assunte.
Ebbene, a tale ultimo proposito, il c.t.u. di primo grado, le cui conclusioni qui si condividono in quanto logiche e immuni da vizi, nemmeno oggetto di espressa contestazione, ha accertato “un sensibile scostamento” tra gli investimenti oggetto del presente giudizio, a componente per lo più azionaria e non privi di rischio (“una opzione per chi desidera investire i propri risparmi in modo aggressivo”), e la precedente esperienza finanziaria dei , contraddistinta – in via esclusiva - da investimenti in CP_1
c.d. “pronti contro termine” e titoli di stato, ovverosia in strumenti finanziari caratterizzati da un rischio molto basso ed un orizzonte temporale ben delimitato (pg. 20 della relazione peritale).
Del resto, nel 2006, la stessa appellante classificò come cliente dal Controparte_1
profilo conservativo, con propensione al rischio minima ed esperienza limitata, escludendone la qualificabilità come operatore qualificato, a conferma del fatto che le operazioni in fondi comuni di investimento furono inadeguate al profilo di rischio degli appellati.
Altrettanto indimostrato, quindi, è rimasto l'obbligo di segnalazione dell'inadeguatezza dell'operazione e delle ragioni per cui non fosse opportuno procedere alla sua esecuzione.
Ai sensi dell'art. 29, co. 3, cit. reg. CO, infatti, ciascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, ed ognuno di tali eventuali profili di inadeguatezza, ove sussistente, deve essere indicato e spiegato all'investitore al fine di consentirgli in proposito una scelta consapevole: in particolare, l'inadeguatezza per tipologia ed oggetto va verificata in relazione alle caratteristiche proprie dello strumento finanziario, le quali si riflettono sul coefficiente di rischio dell'operazione, mentre il profilo dell'adeguatezza per dimensione o frequenza riguarda il rapporto tra l'entità dell'investimento ed il portafoglio del cliente
(in termini, Cass. civ. n. 17353/2016).
pag. 13/18 Non c'è dubbio, quindi, che il contenuto della segnalazione di inadeguatezza debba essere, in concreto, tale da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali ed alla situazione finanziaria del cliente (così,
Cass. civ. n. 20178/2014; n. 18140/2013; n. 22147/2010).
Peraltro, la segnalazione di inadeguatezza è dovuta anche se il cliente abbia in precedenza acquistato altri titoli a rischio, atteso che il dovere di fornire informazioni appropriate e l'obbligo di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, se non a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, sussiste in tutti i rapporti con operatori non qualificati, tale essendo anche chi abbia in precedenza investito in titoli a rischio (Cass. civ. n. 18702/2016; n. 816/2016; n. 21887/2015; n.
17340/2008).
D'altronde, anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve, infatti, poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass. civ. n. 33596/2021; n. 31497/2021; n. 6126/2020; n.
7905/2020), sicché, pur in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, l'intermediario non è esonerato dall'assolvimento degli obblighi informativi a suo carico, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo (Cass. civ. n. 33596/2021; n. 18153/2020; n. 16126/2020).
Difatti, in mancanza delle qualità normativamente richieste per essere un investitore qualificato o professionale, il profilo rimane quello dell'investitore retail, con l'applicazione dell'intero sistema di protezione dall'asimmetria informativa messo a punto dalle norme del TUF sopra indicate e integrate dai regolamenti CO (Cass. civ.
n. 10286/2018; n. 30902/2017; n. 8394 e n. 9892 del 2016).
Ora, dimostrato sulla scorta degli esposti rilievi l'inadempimento di ai propri CP_2
doveri, si presume sussistente, in assenza di prova contraria, il nesso di causalità tra detto inadempimento ed il danno patito dagli appellati investendo sei succitati fondi comuni.
pag. 14/18 Ciò in applicazione di un principio, ormai acquisito al diritto vivente, secondo cui al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione che gravano sull'intermediario consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno patito dall'investitore, presunzione che spetta all'intermediario vincere attraverso la prova di aver correttamente adempiuto (in termini, Cass. civ. n. 31497/2021; n. 9460/2020; n. 29353/2018; n. 14166/2017; n.
12544/2017, che cita Cass. civ. n. 23417/2016, per cui il mancato rispetto degli obblighi di informazione «comporta un alleggerimento dell'onere probatorio gravante sull'investitore ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria: non nel senso che il danno dall'inadempimento degli obblighi informativi possa rivelarsi in re ipsa, ma in quello più limitato di consentire l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità»; n.
2123/2014).
Questo perché l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario costituisce, di per sé, un fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento: tale condotta omissiva è, cioè, normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, salva la prova contraria, gravante sull'intermediario, circa la sussistenza di sopravvenienze che risultino atte a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa (Cass. civ. n. 2464/2019, che cita Cass. civ. n. 3914/2018 e n. 4727/2018).
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, infatti, dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario.
Prova che non può, però, consistere nella dimostrazione della propensione dell'investitore ad effettuare operazioni ad alto rischio, dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe comunque accettato il rischio ad esso connesso, dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità (Cass. n. 4727/2018, cit.). Anche l'investitore pag. 15/18 speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve, cioè, poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass. n.
16126/2020, secondo cui era da escludere la prova contraria dell'intermediario, il quale non aveva dedotto l'intervento di fattori causali esterni, autonomamente idonei a determinare l'evento dannoso;
n. 7905/2020).
Né, tanto meno, può riconoscersi rilevanza alcuna - sul piano del nesso causale – ad ipotesi di rifiuto di dare informazioni sul proprio profilo di rischio, essendo l'intermediario comunque tenuto - ai sensi degli artt. 1 e 21 del TUF e degli artt. 28 e 29 del regolamento CO n. 11522 del 1998 - a fornire al cliente adeguate informazioni sulle operazioni ed a valutarne l'adeguatezza rispetto al suo profilo di rischio (Cass. civ.
n. 8463/22, che richiama n. 18702/16). Ed invero, per la valutazione di adeguatezza e per le omissioni ravvisabili nell'informazioni fornite, è inconferente che il cliente abbia dichiarato, in sede di stipula del contratto quadro, di possedere un'esperienza alta con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare o un'elevata propensione al rischio, e, men che meno, che egli si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale o sui suoi obiettivi di investimento, dovendo, in quest'ultima evenienza, l'intermediario ugualmente compiere la valutazione di adeguatezza dell'operazione di investimento in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso, come - per esempio – età, professione e presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse ed abituali (Cass. civ. n. 5250/2016).
Inoltre, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed i clienti non rientrino in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, come nel caso degli appellati, non è configurabile alcun concorso di colpa di costoro nella produzione del danno (Cass. civ. n. 26064/2017).
Pertanto, nel caso di cui ci si occupa, non può ascriversi alcuna efficacia interruttiva del nesso di causalità alla scelta dei di mantenere i titoli azionari nel proprio CP_1
portafoglio per quindici anni e di alienarli prima della naturale scadenza (pg. 28 dell'atto di appello), non avendo l'appellante dimostrato - a monte - di avere pag. 16/18 adeguatamente informato gli investitori e, quindi, la consapevole accettazione del rischio di perdita del capitale impiegato.
Accertato in via presuntiva il nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno patito dagli appellati, consistito sia nella perdita del capitale investito che nel mancato suo impiego in investimenti alternativi, la cui quantificazione per l'altro non è stato oggetto di specifica censura, va confermata la condanna di al pagamento della CP_2 complessiva somma di €394.039,92 (€137.333,74 + €256.706,18), a titolo di risarcimento del danno.
La regolazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, da liquidarsi in dispositivo (secondo i parametri di cui al DM n. 147/22, vigenti a far data dal 23 ottobre
2022, in relazione allo scaglione compreso tra €260.001,00 ed €520.000,00), segue la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17
L. n. 228 del 2012.
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P. Q. M.
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La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4074/2021 dell'11 novembre 2021,
[...]
rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
e , che liquida, per il presente grado di appello, in CP_1 Parte_2
€20.119,00, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del pag. 17/18 D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
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