Ordinanza cautelare 21 luglio 2010
Parere definitivo 9 marzo 2011
Decreto decisorio 13 maggio 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 21/07/2010, n. 3482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3482 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05600/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 5600 del 2010, proposto da:
IS MA, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Passini e Gabriella Sartiani, con domicilio eletto presso l’avv. Claudio Iovane, in Roma, V. Circonvallazione Clodia, 19;
contro
Comune di Grosseto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Susanna Cruciali e Francesco Massimo Pozzi, con domicilio eletto presso lo Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, Sezione II, n. 00924/2010, resa tra le parti, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Grosseto, di rilascio entro trenta giorni dell’alloggio ERP n. 7009 sito in Grosseto, Via Leoncavallo, n. 29, nonché degli ulteriori atti impugnati con motivi aggiunti.
Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di reiezione, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Grosseto;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2010 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Sartiani e Iaria, quest' ultimo su delega dell' avv. Pozzi;
Considerato che non sono emersi elementi tali da indurre il Collegio a discostarsi da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, atteso che, sia pure ad un primo sommario esame, la sentenza impugnata appare basata su condivisibili assunti e non sembrano emergere neppure profili di danno grave ed irreparabile, considerato che l’appellante ha avuto a disposizione oltre due anni per trovare una nuova sistemazione abitativa.
P.Q.M.
Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 5600/2010).
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Cesare Lamberti, Consigliere
Marco Lipari, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/07/2010
IL SEGRETARIO