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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/06/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 930/2019 R.G. promossa da Pt_1
(rappr. e dif. dall'Avv. S. Giurdanella) contro
[...] Controparte_1
(rappr. e dif. dall'Avv. M. C. Canzonieri e dall'Avv. A. Marino), avente ad
[...] oggetto: risarcimento danni;
osserva
Parte L (in prosieguo soltanto , a far data Controparte_1 dal febbraio 2018, ha operato una trattenuta dell'importo di € 80,92 circa sulla retribuzione erogata al dipendente (odierno ricorrente) a titolo di Parte_1
“addebito per danni” con riferimento a due distinti danneggiamenti di veicoli aziendali, addebitati al stesso e verificatisi nelle date del 17 maggio 2012 e del Pt_1
9 settembre 2012. Rilevata l'illegittimità di tali trattenute (anche per mancato rispetto della procedura delineata in materia dal CCNL di settore), il Vitale chiede in questa sede che il giudice adito voglia “ritenere e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate dall'azienda datrice di lavoro nei confronti del dipendente, odierno Parte ricorrente perché illegittimamente operate;
condannare l alla restituzione delle somme indebitamente trattenute”. L'AST deduce l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. L'art. 34 dell'Accordo Nazionale 28.11.2015 di rinnovo del CCNL autoferrotranvieri (sotto la rubrica “Risarcimento danni”) prevede: 1) L'azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, esclusi comprovati casi fortuiti o di forza maggiore, praticando trattenute rateali sul loro stipendio nella misura del 5% della retribuzione normale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella-quale-ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto nella misura consentita su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo. In caso di pluralità di sinistri imputabili al medesimo lavoratore le trattenute sono cumulabili, fatto salvo il limite del quinto dello stipendio. 2) I danni che comportino trattenute per risarcimento debbono essere obbligatoriamente contestati al lavoratore entro 15 giorni di calendario dal momento in cui l'azienda è venuta a conoscenza dell'evento. Nella contestazione deve essere indicato il fatto nonché una stima dei danni. 3) Il lavoratore ha diritto entro i successivi 15 giorni di calendario di presentare proprie osservazioni e/o di richiedere l'attivazione di un contraddittorio, da concludersi entro i 15 giorni dall'instaurazione, nel quale potrà farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale al quale conferisce mandato. Il termine per la conclusione del contraddittorio può essere prorogato, previa formale richiesta di una delle parti, nel caso in cui sia oggettivamente necessario espletare ulteriori indagini. Le indagini devono concludersi entro trenta giorni dalla richiesta di proroga, salvo il caso in cui sia necessario acquisire documentazione non disponibile nel predetto termine. (…) L'ammontare del risarcimento è invece ridotto in misura pari a: 75%, qualora il lavoratore non abbia effettuato alcun sinistro a lui imputabile nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dal 1° maggio 2013; 50%, qualora il lavoratore abbia effettuato un solo sinistro a lui imputabile nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dal 1 maggio 2013; 25%, qualora il lavoratore abbia effettuato 2 sinistri a lui imputabili pei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dal 1° maggio 2013. L'ammontare dell'addebito non può in ogni caso essere superiore a € 4.000,00. Nessun risarcimento viene addebitato qualora la mancanza di sinistri a lui imputabili perduri da almeno 60 mesi precedenti l'evento, computati, in tal caso, anche con riferimento al periodo antecedente al 1° maggio 2013. 8. Sono comunque fatti salvi gli accordi aziendali in materia vigenti alla data della sottoscrizione del presente accordo. Nella vicenda in esame, è pacifica la circostanza che l'azienda resistente non abbia rispetto i termini sopra delineati con riferimento alla contestazione dei danni di cui si discute, atteso che i sinistri addebitati al ricorrente risalgono, rispettivamente, al 17 maggio e al 9 settembre 2012 e che soltanto in data 28 gennaio 2014 il è Pt_1 stato convocato dinanzi alla “Commissione valutazione danni” al fine di redigere apposito verbale inteso ad ottenere chiarimenti sui sinistri stessi e sui danni da essi determinati. Nessun elemento di giudizio autorizza a ritenere fondato l'assunto difensivo a mente del quale il ritardo con il quale l'addebito è stato contestato sarebbe del tutto giustificato, essendo “di palmare evidenza che lo stesso è stato determinato … dalla sospensione delle procedure in attesa che venisse formalizzato l'accordo in materia con le rappresentanze sindacali, poi divenuto definitivo con la .. nota prot. n. 972 del 30.1.2018”. Dalla stessa prospettazione offerta in memoria difensiva si ricava invero che
“data l'entrata in vigore dell'articolo 34 dell'Accordo Nazionale 28.11.2015 di rinnovo del CCNL autoferrotranvieri, …, la Società Parte_3 del 4.7.2016 in riferimento alle normative che disciplinano il diritto dell'Azienda di ottenere il risarcimento danni del personale dipendente responsabile ed in considerazione delle recenti modifiche apportate in materia dal recente CCNL del 28.1 1.2015, valutata la necessità di procedere all'adeguamento del sistema degli addebiti per sinistri ai dipendenti, in recepimento di quanto previsto dal medesimo
CCNL, nelle more dell'espletamento delle attività finalizzate all'implementazione delle suddette modifiche al sistema che dovranno comunque terminare entro e non oltre il 30 settembre 2016, comunicava che a decorrere dalla mensilità di giugno c.a. e fino alla mensilità di settembre c.a., verranno sospesi, in busta paga, tutti gli addebiti in corso per i danni provocati dai dipendenti all'autoparco aziendale per i sinistri verificatisi in vigenza del nuovo CCNL…, a decorrere dalla mensilità di ottobre c.a gli addebiti riprenderanno regolarmente ai sensi di quanto disciplinato dal CCNL del 28.11.2015.”. Trattasi, per come appare evidente, di sospensione che incide esclusivamente sulle trattenute già in atto (comunque relative a periodi certamente successivi a quelli riguardanti le trattenute operate in danno del Vitale), in alcun modo incidendo sull'obbligo di tempestiva contestazione dell'addebito. Inoltre, a mente della sopra richiamata disciplina, “nessun risarcimento viene addebitato qualora la mancanza di sinistri … imputabili (al lavoratore, n.d.r.) perduri da almeno 60 mesi precedenti l'evento”; di conseguenza, non avendo l'azienda resistente dedotto e documentato l'esistenza di incidenti addebitabili al ricorrente nei 60 mesi che precedono il primo dei sinistri di cui trattasi, dovrebbe al più ritenersi che il sia responsabile soltanto del secondo dei due incidenti al medesimo Pt_1 ascritti. Alla stregua delle considerazioni svolte, dev'essere dichiarata l'illegittimità delle trattenute operate dall'odierna resistente sulla retribuzione erogata a Pt_1
, con conseguente condanna della resistente stessa alla restituzione, in favore di
[...] quest'ultimo, delle somme indebitamente già trattenute. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, difesa o eccezione, così decide: dichiara l'illegittimità delle trattenute operate dall sulla retribuzione CP_2 erogata a e condanna detta azienda alla restituzione, in favore di Parte_1 quest'ultimo, delle somme indebitamente già trattenute;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese processuali, CP_2 liquidate in complessivi € 2.300,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 3 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 930/2019 R.G. promossa da Pt_1
(rappr. e dif. dall'Avv. S. Giurdanella) contro
[...] Controparte_1
(rappr. e dif. dall'Avv. M. C. Canzonieri e dall'Avv. A. Marino), avente ad
[...] oggetto: risarcimento danni;
osserva
Parte L (in prosieguo soltanto , a far data Controparte_1 dal febbraio 2018, ha operato una trattenuta dell'importo di € 80,92 circa sulla retribuzione erogata al dipendente (odierno ricorrente) a titolo di Parte_1
“addebito per danni” con riferimento a due distinti danneggiamenti di veicoli aziendali, addebitati al stesso e verificatisi nelle date del 17 maggio 2012 e del Pt_1
9 settembre 2012. Rilevata l'illegittimità di tali trattenute (anche per mancato rispetto della procedura delineata in materia dal CCNL di settore), il Vitale chiede in questa sede che il giudice adito voglia “ritenere e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate dall'azienda datrice di lavoro nei confronti del dipendente, odierno Parte ricorrente perché illegittimamente operate;
condannare l alla restituzione delle somme indebitamente trattenute”. L'AST deduce l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. L'art. 34 dell'Accordo Nazionale 28.11.2015 di rinnovo del CCNL autoferrotranvieri (sotto la rubrica “Risarcimento danni”) prevede: 1) L'azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, esclusi comprovati casi fortuiti o di forza maggiore, praticando trattenute rateali sul loro stipendio nella misura del 5% della retribuzione normale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella-quale-ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto nella misura consentita su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo. In caso di pluralità di sinistri imputabili al medesimo lavoratore le trattenute sono cumulabili, fatto salvo il limite del quinto dello stipendio. 2) I danni che comportino trattenute per risarcimento debbono essere obbligatoriamente contestati al lavoratore entro 15 giorni di calendario dal momento in cui l'azienda è venuta a conoscenza dell'evento. Nella contestazione deve essere indicato il fatto nonché una stima dei danni. 3) Il lavoratore ha diritto entro i successivi 15 giorni di calendario di presentare proprie osservazioni e/o di richiedere l'attivazione di un contraddittorio, da concludersi entro i 15 giorni dall'instaurazione, nel quale potrà farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale al quale conferisce mandato. Il termine per la conclusione del contraddittorio può essere prorogato, previa formale richiesta di una delle parti, nel caso in cui sia oggettivamente necessario espletare ulteriori indagini. Le indagini devono concludersi entro trenta giorni dalla richiesta di proroga, salvo il caso in cui sia necessario acquisire documentazione non disponibile nel predetto termine. (…) L'ammontare del risarcimento è invece ridotto in misura pari a: 75%, qualora il lavoratore non abbia effettuato alcun sinistro a lui imputabile nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dal 1° maggio 2013; 50%, qualora il lavoratore abbia effettuato un solo sinistro a lui imputabile nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dal 1 maggio 2013; 25%, qualora il lavoratore abbia effettuato 2 sinistri a lui imputabili pei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dal 1° maggio 2013. L'ammontare dell'addebito non può in ogni caso essere superiore a € 4.000,00. Nessun risarcimento viene addebitato qualora la mancanza di sinistri a lui imputabili perduri da almeno 60 mesi precedenti l'evento, computati, in tal caso, anche con riferimento al periodo antecedente al 1° maggio 2013. 8. Sono comunque fatti salvi gli accordi aziendali in materia vigenti alla data della sottoscrizione del presente accordo. Nella vicenda in esame, è pacifica la circostanza che l'azienda resistente non abbia rispetto i termini sopra delineati con riferimento alla contestazione dei danni di cui si discute, atteso che i sinistri addebitati al ricorrente risalgono, rispettivamente, al 17 maggio e al 9 settembre 2012 e che soltanto in data 28 gennaio 2014 il è Pt_1 stato convocato dinanzi alla “Commissione valutazione danni” al fine di redigere apposito verbale inteso ad ottenere chiarimenti sui sinistri stessi e sui danni da essi determinati. Nessun elemento di giudizio autorizza a ritenere fondato l'assunto difensivo a mente del quale il ritardo con il quale l'addebito è stato contestato sarebbe del tutto giustificato, essendo “di palmare evidenza che lo stesso è stato determinato … dalla sospensione delle procedure in attesa che venisse formalizzato l'accordo in materia con le rappresentanze sindacali, poi divenuto definitivo con la .. nota prot. n. 972 del 30.1.2018”. Dalla stessa prospettazione offerta in memoria difensiva si ricava invero che
“data l'entrata in vigore dell'articolo 34 dell'Accordo Nazionale 28.11.2015 di rinnovo del CCNL autoferrotranvieri, …, la Società Parte_3 del 4.7.2016 in riferimento alle normative che disciplinano il diritto dell'Azienda di ottenere il risarcimento danni del personale dipendente responsabile ed in considerazione delle recenti modifiche apportate in materia dal recente CCNL del 28.1 1.2015, valutata la necessità di procedere all'adeguamento del sistema degli addebiti per sinistri ai dipendenti, in recepimento di quanto previsto dal medesimo
CCNL, nelle more dell'espletamento delle attività finalizzate all'implementazione delle suddette modifiche al sistema che dovranno comunque terminare entro e non oltre il 30 settembre 2016, comunicava che a decorrere dalla mensilità di giugno c.a. e fino alla mensilità di settembre c.a., verranno sospesi, in busta paga, tutti gli addebiti in corso per i danni provocati dai dipendenti all'autoparco aziendale per i sinistri verificatisi in vigenza del nuovo CCNL…, a decorrere dalla mensilità di ottobre c.a gli addebiti riprenderanno regolarmente ai sensi di quanto disciplinato dal CCNL del 28.11.2015.”. Trattasi, per come appare evidente, di sospensione che incide esclusivamente sulle trattenute già in atto (comunque relative a periodi certamente successivi a quelli riguardanti le trattenute operate in danno del Vitale), in alcun modo incidendo sull'obbligo di tempestiva contestazione dell'addebito. Inoltre, a mente della sopra richiamata disciplina, “nessun risarcimento viene addebitato qualora la mancanza di sinistri … imputabili (al lavoratore, n.d.r.) perduri da almeno 60 mesi precedenti l'evento”; di conseguenza, non avendo l'azienda resistente dedotto e documentato l'esistenza di incidenti addebitabili al ricorrente nei 60 mesi che precedono il primo dei sinistri di cui trattasi, dovrebbe al più ritenersi che il sia responsabile soltanto del secondo dei due incidenti al medesimo Pt_1 ascritti. Alla stregua delle considerazioni svolte, dev'essere dichiarata l'illegittimità delle trattenute operate dall'odierna resistente sulla retribuzione erogata a Pt_1
, con conseguente condanna della resistente stessa alla restituzione, in favore di
[...] quest'ultimo, delle somme indebitamente già trattenute. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, difesa o eccezione, così decide: dichiara l'illegittimità delle trattenute operate dall sulla retribuzione CP_2 erogata a e condanna detta azienda alla restituzione, in favore di Parte_1 quest'ultimo, delle somme indebitamente già trattenute;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese processuali, CP_2 liquidate in complessivi € 2.300,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 3 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)