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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 10/09/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 12.5.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Borgonovo Val Tidone (PC), rappresentata e difesa dall'Avv.
Erika Opizzi, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù
di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
25.5.1968 a Sarmato (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Erika
Opizzi, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 12.5.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) la casa coniugale resta di proprietà esclusiva di Parte_1
2) I coniugi sono titolari di redditi propri: il Sig. CP_1
percepisce la pensione mentre la Sig.ra ha un impiego Pt_1
corrispondente alle proprie aspirazioni. Pertanto i coniugi si danno reciprocamente atto di non pretendere nulla l'uno dall'altro a titolo di mantenimento. 3) Al figlio maggiorenne e autonomo Persona_1
economicamente, nulla è più dovuto a titolo di mantenimento.
4) In considerazione del fatto che il figlio allo stato risulta Per_2
momentaneamente disoccupato, il Sig. volendo dare un CP_1
aiuto stabile in questo momento di difficoltà economica, si impegna a corrispondere al figlio l'importo di 400 euro mensili a titolo di mantenimento. Tale mantenimento sarà corrisposto tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a IBAN: Controparte_2
[...]. In considerazione dell'età di il suddetto contributo verrà versato mensilmente fino a Per_2
quando il figlio non troverà un'occupazione e comunque non oltre il
31/12/2026.
5) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.“
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condi zioni relative ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e matrimonio Parte_1 Controparte_1
celebrato in data 11.9.1983 in Rottofreno (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 24 , parte 2, serie A, anno 1983 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rottofreno (PC)
perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 9.9.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 12.5.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Borgonovo Val Tidone (PC), rappresentata e difesa dall'Avv.
Erika Opizzi, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù
di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
25.5.1968 a Sarmato (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Erika
Opizzi, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 12.5.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) la casa coniugale resta di proprietà esclusiva di Parte_1
2) I coniugi sono titolari di redditi propri: il Sig. CP_1
percepisce la pensione mentre la Sig.ra ha un impiego Pt_1
corrispondente alle proprie aspirazioni. Pertanto i coniugi si danno reciprocamente atto di non pretendere nulla l'uno dall'altro a titolo di mantenimento. 3) Al figlio maggiorenne e autonomo Persona_1
economicamente, nulla è più dovuto a titolo di mantenimento.
4) In considerazione del fatto che il figlio allo stato risulta Per_2
momentaneamente disoccupato, il Sig. volendo dare un CP_1
aiuto stabile in questo momento di difficoltà economica, si impegna a corrispondere al figlio l'importo di 400 euro mensili a titolo di mantenimento. Tale mantenimento sarà corrisposto tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a IBAN: Controparte_2
[...]. In considerazione dell'età di il suddetto contributo verrà versato mensilmente fino a Per_2
quando il figlio non troverà un'occupazione e comunque non oltre il
31/12/2026.
5) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.“
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condi zioni relative ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e matrimonio Parte_1 Controparte_1
celebrato in data 11.9.1983 in Rottofreno (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 24 , parte 2, serie A, anno 1983 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rottofreno (PC)
perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 9.9.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti