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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice, dott.ssa Giorgia Marcatajo all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c, lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n. 4220/2023
R.G.L. promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to Massimo Aiello ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in Viale Strasburgo n.
167, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- convenuto contumace -
SENTENZA
Con ricorso depositato il 04.12.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' , per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore dei ratei CP_1
maturati e non riscossi di cui alla prestazione dedotta (pensione di inabilità) il cui requisito era stato riconosciuto in suo favore con decreto di omologa del 12.07.2023-
R.G. n. 732/2022 di questo Tribunale, ritualmente notificato all' , con la CP_2
decorrenza ivi prevista, oltre accessori di legge, con vittoria di spese e distrazione.
Deduceva, in particolare, che, in data 16.10.2023, l'ente previdenziale aveva provveduto alla liquidazione della prestazione suddetta trattenendo, al contempo, la somma pari ad €. 3.168,28 a titolo di somme indebitamente percepite per il periodo
01.01.2022-31.12.2022. Concludeva, pertanto, chiedendo di “Condannare l' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere
[...]
a la somma di € 3.168,28 indebitamente trattenuta dall' sui ratei Parte_1 CP_1
maturati e non riscossi di cui alla prestazione dedotta (pensione di inabilità) come da comunicazione di liquidazione del 16 Ottobre 2023, il tutto maggiorato degli CP_1
interessi legali e della rivalutazione monetaria come per legge;
- Condannare l'
[...]
- alla refusione delle spese, competenze ed Controparte_3
onorari in favore del difensore - così come individuato in procura a margine del presente atto -, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 C.p.c., in conseguenza del fatto che il sottoscritto procuratore nulla ha preteso dal ricorrente a titolo di spese, competenze ed onorari per il presente giudizio”.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l' , del quale, pertanto, CP_1
va dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
08.01.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nel caso di specie, trattandosi di somme trattenute per indebito pensionistico, assume carattere assorbente il motivo fondato sulla disciplina che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce per il recupero) il dolo del pensionato medesimo. CP_1
L'art. 13 della legga n. 412/1991, applicabile al caso di specie, prevede, infatti, che:
“1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. 2.
L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro
l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. 3.
L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Nel caso di specie, l' , contumace, non ha in alcun modo fornito la prova – com'era CP_1
suo onere – che le somme trattenute a titolo di ripetizione di indebito fossero state dolosamente percepite dalla beneficiaria, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
In applicazione dell'art. 13, l. n. 412/91, pertanto, l'azione di recupero dell' nei CP_1
confronti della parte ricorrente deve reputarsi illegittima.
Deve, quindi, dichiararsi che nulla è dovuto dal ricorrente all' in relazione CP_1
all'indebito contestato, con condanna dell' alla restituzione delle somme CP_2
trattenute a tale titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia dell' : CP_1
- Accoglie il ricorso;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento, in favore di degli arretrati della pensione di Parte_1
inabilità con le decorrenze di cui al decreto di omologa reso in data 12.07.2023-
R.G. n. 732/2022;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida nell'intero in CP_1
complessivi € 900,00 oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario. Così deciso, alla scadenza del termine dell'8 gennaio 2025 per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
IL GI
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice, dott.ssa Giorgia Marcatajo all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c, lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n. 4220/2023
R.G.L. promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to Massimo Aiello ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in Viale Strasburgo n.
167, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- convenuto contumace -
SENTENZA
Con ricorso depositato il 04.12.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' , per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore dei ratei CP_1
maturati e non riscossi di cui alla prestazione dedotta (pensione di inabilità) il cui requisito era stato riconosciuto in suo favore con decreto di omologa del 12.07.2023-
R.G. n. 732/2022 di questo Tribunale, ritualmente notificato all' , con la CP_2
decorrenza ivi prevista, oltre accessori di legge, con vittoria di spese e distrazione.
Deduceva, in particolare, che, in data 16.10.2023, l'ente previdenziale aveva provveduto alla liquidazione della prestazione suddetta trattenendo, al contempo, la somma pari ad €. 3.168,28 a titolo di somme indebitamente percepite per il periodo
01.01.2022-31.12.2022. Concludeva, pertanto, chiedendo di “Condannare l' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere
[...]
a la somma di € 3.168,28 indebitamente trattenuta dall' sui ratei Parte_1 CP_1
maturati e non riscossi di cui alla prestazione dedotta (pensione di inabilità) come da comunicazione di liquidazione del 16 Ottobre 2023, il tutto maggiorato degli CP_1
interessi legali e della rivalutazione monetaria come per legge;
- Condannare l'
[...]
- alla refusione delle spese, competenze ed Controparte_3
onorari in favore del difensore - così come individuato in procura a margine del presente atto -, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 C.p.c., in conseguenza del fatto che il sottoscritto procuratore nulla ha preteso dal ricorrente a titolo di spese, competenze ed onorari per il presente giudizio”.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l' , del quale, pertanto, CP_1
va dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
08.01.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nel caso di specie, trattandosi di somme trattenute per indebito pensionistico, assume carattere assorbente il motivo fondato sulla disciplina che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce per il recupero) il dolo del pensionato medesimo. CP_1
L'art. 13 della legga n. 412/1991, applicabile al caso di specie, prevede, infatti, che:
“1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. 2.
L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro
l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. 3.
L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Nel caso di specie, l' , contumace, non ha in alcun modo fornito la prova – com'era CP_1
suo onere – che le somme trattenute a titolo di ripetizione di indebito fossero state dolosamente percepite dalla beneficiaria, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
In applicazione dell'art. 13, l. n. 412/91, pertanto, l'azione di recupero dell' nei CP_1
confronti della parte ricorrente deve reputarsi illegittima.
Deve, quindi, dichiararsi che nulla è dovuto dal ricorrente all' in relazione CP_1
all'indebito contestato, con condanna dell' alla restituzione delle somme CP_2
trattenute a tale titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia dell' : CP_1
- Accoglie il ricorso;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento, in favore di degli arretrati della pensione di Parte_1
inabilità con le decorrenze di cui al decreto di omologa reso in data 12.07.2023-
R.G. n. 732/2022;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida nell'intero in CP_1
complessivi € 900,00 oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario. Così deciso, alla scadenza del termine dell'8 gennaio 2025 per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
IL GI
Giorgia Marcatajo